Art. 80-ter. (((Destinazione delle sostanze sequestrate
dall'autorita' giudiziaria)
L'autorita' che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il tipo di sostanze sequestrate. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile al riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.
Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorita' giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni e' trasmesso all'autorita' giudiziaria procedente e al Ministero della sanita'. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144))
dall'autorita' giudiziaria)
L'autorita' che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il tipo di sostanze sequestrate. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile al riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. Se la conservazione delle sostanze di cui al precedente comma sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.
Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorita' giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni e' trasmesso all'autorita' giudiziaria procedente e al Ministero della sanita'. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144))