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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18005/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi dall'avv. AMATEIS ALBERTO, presso cui hanno eletto domicilio,
[...]
in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti
Dichiararsi l'interdizione di CP_1
Per il P.M.
Visto, nulla oppone. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, , Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_7 Parte_8 dell'interdizione e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di in CP_1
quanto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. Il G.I., per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda. Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa. In data 21.01.2025 parti ricorrenti depositavano note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da disturbo neurocognitivo maggiore CP_1 con perdita dell'autonomia funzionale e alto rischio caduta (cfr. Relazione clinica S.C. Geriatria U sede Molinette del 18.06.2024).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale ha avuto difficoltà ad instaurare un colloquio significativo con il GOP.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che gli venivano poste, dimostrando un disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico- fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di CP_1
ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414
c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di nato a [...], il [...] e residente in CP_1
Torino, Via Oslavia 64.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18005/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi dall'avv. AMATEIS ALBERTO, presso cui hanno eletto domicilio,
[...]
in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti
Dichiararsi l'interdizione di CP_1
Per il P.M.
Visto, nulla oppone. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2024, , Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia Parte_7 Parte_8 dell'interdizione e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di in CP_1
quanto incapace di provvedere ai propri interessi.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. Il G.I., per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda. Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa. In data 21.01.2025 parti ricorrenti depositavano note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da disturbo neurocognitivo maggiore CP_1 con perdita dell'autonomia funzionale e alto rischio caduta (cfr. Relazione clinica S.C. Geriatria U sede Molinette del 18.06.2024).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale ha avuto difficoltà ad instaurare un colloquio significativo con il GOP.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che gli venivano poste, dimostrando un disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico- fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di CP_1
ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414
c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di nato a [...], il [...] e residente in CP_1
Torino, Via Oslavia 64.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo