Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
923/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima sezione civile - riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente giudice relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 923/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
Parte 1 , nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 1
E
Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F: C.F. 2 );
entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in
Boscoreale (NA) alla via Em. Cirillo n.35, presso lo studio degli avvocati Ignazio Marco Smecca
C.F. 3 e Controparte_1 (C.F.: C.F. 4 ) che li (C.F.:
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 29.05.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. Con ricorso depositato in data 30.04.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di aver contratto matrimonio celebrato in Veroli (FR) in data 09.07.1973 Per
, nato a [...] regime di comunione dei beni e che dalla loro unione coniugale sono nati due figli,
Torre del Greco il 22.12.1973 e ER , nata a [...] il [...], entrambi maggiorenni, economicamente autosufficienti e con proprio nucleo familiare.
I ricorrenti hanno rappresentato altresì il sorgere di profonde diversità caratteriali e di insanabili contrasti, che hanno causato il venir meno della comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio.
Con decreto emesso il 12.05.2024, veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
10.09.2024 ed all'esito della predetta udienza le parti venivano invitate a depositare l'estratto del
Comune di celebrazione delle nozze mancante in atti.
Con note congiunte di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c depositate in data 25.10.2024, le parti dichiaravano di non volersi conciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come confermate anche all'udienza di comparizione personale.
Con ordinanza emessa all'esito della suddetta udienza, il giudice delegato, preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta, esaminate le condizioni di cui al ricorso introduttivo e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare e del parere favorevole del P.M. reso in data 29.05.2024, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili. dichiarava: "sono economicamente autonomaIn particolare, all'udienza del 10.09.2024 la Pt 1 in quanto lavoro come sarta, i nostri figli hanno entrambi costituito un loro autonomo nucleo familiare;
la casa coniugale è in comproprietà tra me e mio marito, al 50% ciascuno;
con il mio lavoro riesco a percepisce circa euro 600,00 mensili, dipende dai mesi”, ed il Guida, a sua volta, dichiarava: "sono economicamente indipendente in quanto percepisco una pensione mensile di circa euro 630,00 netti mensili". In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Parte 1 e Parte 2 così Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] (C.F.Parte 1
) e Parte 2 nato in [...] il [...] (C.F. C.F. 1
) ai seguenti patti e condizioni: C.F. 2
1. i coniugi liberamente ed espressamente consentono alla loro separazione personale, per la qual cosa vivranno separati, fissando in piena autonomia la propria residenza ed il loro domicilio, con l'obbligo del mutuo rispetto. Qualsiasi variazione afferente alla loro residenza e/o domicilio dovrà essere vicendevolmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A/R almeno 10 gg. prima del verificarsi di detto evento;
2. I coniugi dichiarano altresì che, nella casa coniugale sita in Boscotrecase (NA) alla Via G.
Matteotti n.15, proseguirà stabilmente a risiedervi la signora mentre il sig. Parte 1
Parte 2 acquisirà diversa residenza;
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
4. Gli stessi coniugi si danno e danno altresì atto di non essere proprietari di alcun bene mobile e/
o bene mobile registrato e/o quote societarie;
5. I coniugi dichiarano che non hanno reciprocamente nulla a pretendere, per qualsivoglia altro titolo, ragione o causale, nessuna esclusa se non il rispetto dei presenti accordi;
6. Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Veroli (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 159, parte II, Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1973);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 18.12.2024
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Marianna Lopiano dott.ssa Maria Rosaria Barbato