Ordinanza collegiale 27 novembre 2025
Sentenza breve 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 12/02/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00690/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03680/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3680 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Casiraghi e Benedetta Tunesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Comprensivo Varese 3 " -OMISSIS- " di Varese, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
- dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Istituto Scolastico -OMISSIS- di Varese sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi, presentata dalla ricorrente in data 28 luglio 2025, e per il conseguente ordine di esibizione e rilascio di copia dell'esposto presentato in data 24 marzo 2025, corredato delle firme di rito e degli estremi della protocollazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 la dott.ssa TA TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) In data 28 luglio 2025 la sig.ra -OMISSIS-, docente presso l’intimato Istituto, ha formulato alla Dirigente scolastica dell’Istituto medesimo un’istanza di accesso ai documenti amministrativi, avente ad oggetto la copia dell’esposto dalla stessa presentato in data 24 marzo 2025 presso la sede dell’Istituto, precisando che « l’esposto dovrà contenere le firme di rito e gli estremi della protocollazione come previsto dal C.A.D. in quanto documento probatorio che deve essere archiviato al fine di garantirne la sicurezza, l’immodificabilità e integrità (stored) ».
2) La domanda non ha ricevuto alcun riscontro, neppure dopo il sollecito dell’istante in data 26 agosto 2025, sicché, decorso il termine previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 per la formazione del silenzio-diniego sulla predetta istanza, l’istante medesima ha interposto il ricorso, in epigrafe specificato, notificato tra il 20 e il 23/09/2025 e depositato il successivo 02/10/2025.
I motivi sono due.
2.1) Con il primo si deduce la illegittimità del silenzio-diniego per violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della legge n. 241/1990, nonché, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.
Dopo avere richiamato l’art. 40 del D.lgs. n. 82 del 2005 (per cui: le pubbliche amministrazioni “ formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71 ”), e quanto riportato nel “ Manuale per la gestione dei flussi documentali delle Istituzioni scolastiche ”, di cui si sarebbe dotato l’Istituto scolastico -OMISSIS- per la gestione dei documenti amministrativi, l’esponente ha rimarcato il proprio diritto di accesso all’esposto del 24/03/2025, in qualità di autrice e firmataria dell’atto stesso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. La conoscenza del contenuto esatto dell’esposto, corredato di firme e protocollo, sarebbe, in tesi, indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell’esponente, anche in vista di eventuali azioni a tutela della professionalità della stessa e per il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
2.2) Con il secondo motivo si deduce, poi, la violazione dell’art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 e dell’art. 116 del D.lgs. n. 104/2010, nonché, la violazione del principio di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, insita nel silenzio serbato sull’istanza predetta, che avrebbe, così, assunto il valore di un diniego immotivato di accesso.
3) Si è costituito il Ministero intimato.
4) Con ordinanza del 27/11/2025, n. 3856, la V Sezione ha richiesto « documentati chiarimenti (…):
- alla parte ricorrente, in relazione alla precedente istanza di accesso del 21/07/2025 (depositata sub doc. 3), ove si richiamano altre istanze della ricorrente (del 28/4/2025, del 25/5/2025 e del 4/07/2025), non depositate in atti di causa e di cui si richiede, pertanto, la produzione in giudizio;
- alla parte resistente, in ordine ai fatti per cui è causa (…)», assegnando per essi « quindici (15) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza » e fissando « per la prosecuzione della trattazione della presente causa, la camera di consiglio del 12 gennaio 2026, rinviando al prosieguo ogni ulteriore statuizione, inclusa quella sulle spese di lite ».
5) Solo parte ricorrente ha dato esecuzione all’ordinanza mentre nessun adempimento della stessa è giunto in ordine all’incombente posto a carico del resistente.
6) Alla camera di consiglio del 12/01/2026, presenti l'Avv. C. Casiraghi per la ricorrente e l'Avv. I. Vitelli Casella dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
7) I suesposti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono, nei sensi di seguito esposti, fondati.
Invero, è illegittimo il diniego (tacito) di accesso, così come sopra opposto da parte resistente, in violazione della normativa di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, senza peraltro dare evidenza della sussistenza, nella specie, di alcuna delle fattispecie ostative all’accesso, così come in concreto azionato, in funzione essenzialmente difensiva.
Su tale ultimo profilo, poi, è sufficiente osservare come, stando all’orientamento costante della giurisprudenza, l’accesso debba essere riconosciuto e garantito nella sua strumentalità rispetto ad ogni forma di “ tutela ”, sia giudiziale che stragiudiziale, anche se meramente prospettica e
potenziale , perché, per un verso, esso costituisce di per sé un bene della vita, meritevole di riconoscimento e salvaguardia indipendentemente dalla lesione della correlata e sottostante posizione giuridica (cfr. Cons. Stato, III, 17-03-2017, n. 1213); e, per altro verso, l’opzione in ordine ai rimedi da attivare ove l’interessato ritenesse, nella sua autonomia decisionale, lesa la propria situazione giuridica soggettiva, non può essere rimessa, per giunta in via anticipata, all’Amministrazione o al soggetto depositario dei documenti (cfr. Cons. Stato, V, 27-06-2018, n. 3953; id., V, 2-10-2019, n. 6603). D’altra parte, non è inutile rammentare che, ove venissero in rilievo particolari problematiche rispetto ad un accesso reso in forma integrale, sarebbe onere dell’Amministrazione, prima di negare in radice l’ostensione dei documenti, adoperarsi per individuare modalità di divulgazione degli atti in grado di contemperare gli interessi in conflitto, quali ad esempio la possibilità di sola visione, senza estrazione di copia, l’oscuramento di una parte dei dati contenuti nell’atto, il differimento dell’accesso, ecc. (cfr. TAR Lombardia, Milano, IV, 18-07-2022, n. 1712); nella specie, l’accesso alla documentazione è stato integralmente, tacitamente negato, in assenza di qualsivoglia motivazione.
In siffatte evenienze, sussiste, pertanto, la violazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, come sopra dedotta nelle svolte censure.
8) In conclusione, quindi, assorbiti i profili non espressamente scrutinati, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il diniego tacito di accesso, in epigrafe specificato, e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito (Istituto Scolastico -OMISSIS- di Varese), in persona del legale rappresentante pro tempore , di consentire l’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 28/07/2025, in epigrafe specificata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente sentenza.
9) Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del resistente e a favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi, per gli effetti e nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente a rifondere le spese di lite alla ricorrente, liquidandole nella somma complessiva di € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF IE, Presidente
TA TA, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA TA | EF IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.