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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8182/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
LI TE CE
NO LA CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8182/2025, vertente tra
Parte_1 nato a [...] il [...]
e
Parte_2 nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Tiziana Bongo
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, celebrato in Roma in data 5 dicembre 1998. Le parti 1 hanno riferito che dalla loro unione sono nati i figli (classe 1999) Per_1
e (classe 2002), entrambi maggiorenni e attualmente studenti, Per_2
aggiungendo di essersi separati nell'anno 2007 con decreto di omologazione del 28 novembre 2007 reso dall'intestato Tribunale
nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 55871/2007.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025
le parti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) La già casa coniugale, sita in Roma (RM), in via Giuseppe
Donati n.58 con i mobili che la arredano, resta assegnata alla signora Parte_2
2) Tenuto che il signor sostiene spese mediche per se Pt_1
stesso in media di circa 200/300 al mese, considerato altresì il rilevante onere costituito dalle spese straordinarie sostenute dal padre in favore dei figli -segnatamente per il supporto psicologico di entrambi i figli, per le attività sportive e per la scuola privata di e le spese universitarie di e che la signora Per_2 Per_1 Pt_2
è proprietaria di casa, essi genitori concordano che risulta equo e proporzionato che il signor corrisponda alla Parte_1
signora entro il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_2
mese, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei predetti figli (più
specificatamente di euro 200 a figlio); tale somma sarà versata con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di
2 divorzio, mediante bonifico sul conto corrente della signora
Pt_2
2.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati,
verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
3) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del
50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già
effettuate dai genitori.
3.1) Essi genitori concordano che le spese straordinarie relative ai figli, già oggetto di accordo, graveranno su entrambi i genitori in misura paritetica, nella percentuale del 50% ciascuno;
rientrano tra dette spese, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
i costi relativi al supporto psicologico, alle attività sportive, la retta
3 della scuola privata di e la retta universitaria di , Per_2 Per_1
nonché alle tasse universitarie.
3.2) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità
Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti:
a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter,
centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività
4 connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede;
c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto);
d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività
agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN,
tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione”
quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo,
l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le
5 spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto:
3.3) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta,
anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -
salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel
medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà
effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà
richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità
6 della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
3.4) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata,
indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più
specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso,
tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp),
allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi
(fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è
dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
4) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli spetteranno integralmente alla madre e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per il quale è stata sostenuta la spesa.
7 5) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
6) Con riferimento alla già casa coniugale, sita a Roma (RM), in via Giuseppe Donati n.58, di proprietà della signora Parte_2
costituita da appartamento e box pertinenziale,
[...]
rappresentati al NCEU del comune di Roma rispettivamente al
Foglio 605, numero 537, sub 70, zona cens. 5, categoria A/3,
classe 3, consistenza vani 4,5, superficie catastale tot. m2 74,
rendita catastale € 848,28 (appartamento) e al Foglio, 605,
numero 849, sub 512, zona cens. 5, categoria C/6, classe 7,
consistenza 18 m2 , superficie catastale tot. m2 19, rendita catastale € 129,22 (box), tenuto conto del contributo dato dal marito alla ristrutturazione della casa coniugale seppur esclusivamente intestata alla moglie, la quale non ha mai refuso al marito le spese, quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale e come ulteriore forma di contributo al mantenimento dei figli da parte della madre, la signora si impegna a cedere senza Parte_2
corrispettivo ai figli e in comune Persona_3 Persona_4
pro indiviso ed in parti uguali tra loro, la piena proprietà dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale, con ogni accessione,
dipendenza e pertinenza ed i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato di appartenenza come spettanti per legge ed in base al regolamento di condominio, riservando
8 per se stessa il diritto di abitazione vita natural durante. Tale
suddetto trasferimento da parte della signora Parte_2
della propria quota del diritto di proprietà dei suddetti immobili a favore dei figli e con riserva il Persona_3 Persona_4
diritto di abitazione per ella madre vita natural durante, avrà
luogo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e forma ulteriore di contributo al mantenimento dei figli non autonomi, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio
in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità
alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del
21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi,
con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza,
servitù attiva e passiva, a spese notarili della signora Parte_2
[...]
9 7) Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio, la signora si farà integralmente carico degli Pt_2
eventuali oneri gravanti sui figli per via della quota di proprietà
della casa coniugale che sarà loro ceduta dalla stessa.”
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 5 dicembre 1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Le pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio hanno poi valenza meramente negoziale.
Spese della lite compensate attesa la natura e gli esiti del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 5 dicembre 1998 tra nato a [...]_1
10 (Torino) il 18 dicembre 1963 e nata a [...] il 4 ottobre Parte_2
1964; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 01526, Parte 2, Serie A01, Anno 1998;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il CE estensore
NO LA
Il Presidente
TA IE
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA IE Presidente
LI TE CE
NO LA CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8182/2025, vertente tra
Parte_1 nato a [...] il [...]
e
Parte_2 nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Tiziana Bongo
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno chiesto all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, celebrato in Roma in data 5 dicembre 1998. Le parti 1 hanno riferito che dalla loro unione sono nati i figli (classe 1999) Per_1
e (classe 2002), entrambi maggiorenni e attualmente studenti, Per_2
aggiungendo di essersi separati nell'anno 2007 con decreto di omologazione del 28 novembre 2007 reso dall'intestato Tribunale
nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 55871/2007.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025
le parti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) La già casa coniugale, sita in Roma (RM), in via Giuseppe
Donati n.58 con i mobili che la arredano, resta assegnata alla signora Parte_2
2) Tenuto che il signor sostiene spese mediche per se Pt_1
stesso in media di circa 200/300 al mese, considerato altresì il rilevante onere costituito dalle spese straordinarie sostenute dal padre in favore dei figli -segnatamente per il supporto psicologico di entrambi i figli, per le attività sportive e per la scuola privata di e le spese universitarie di e che la signora Per_2 Per_1 Pt_2
è proprietaria di casa, essi genitori concordano che risulta equo e proporzionato che il signor corrisponda alla Parte_1
signora entro il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_2
mese, la somma di € 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei predetti figli (più
specificatamente di euro 200 a figlio); tale somma sarà versata con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di
2 divorzio, mediante bonifico sul conto corrente della signora
Pt_2
2.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati,
verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
3) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del
50% ciascuno, purché previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già
effettuate dai genitori.
3.1) Essi genitori concordano che le spese straordinarie relative ai figli, già oggetto di accordo, graveranno su entrambi i genitori in misura paritetica, nella percentuale del 50% ciascuno;
rientrano tra dette spese, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
i costi relativi al supporto psicologico, alle attività sportive, la retta
3 della scuola privata di e la retta universitaria di , Per_2 Per_1
nonché alle tasse universitarie.
3.2) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità
Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i coniugi" quelle seguenti:
a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter,
centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività
4 connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede;
c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto);
d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività
agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN,
tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione”
quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo,
l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le
5 spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto:
3.3) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta,
anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -
salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel
medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà
effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà
richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità
6 della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
3.4) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata,
indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più
specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso,
tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp),
allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi
(fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è
dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
4) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli spetteranno integralmente alla madre e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per il quale è stata sostenuta la spesa.
7 5) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
6) Con riferimento alla già casa coniugale, sita a Roma (RM), in via Giuseppe Donati n.58, di proprietà della signora Parte_2
costituita da appartamento e box pertinenziale,
[...]
rappresentati al NCEU del comune di Roma rispettivamente al
Foglio 605, numero 537, sub 70, zona cens. 5, categoria A/3,
classe 3, consistenza vani 4,5, superficie catastale tot. m2 74,
rendita catastale € 848,28 (appartamento) e al Foglio, 605,
numero 849, sub 512, zona cens. 5, categoria C/6, classe 7,
consistenza 18 m2 , superficie catastale tot. m2 19, rendita catastale € 129,22 (box), tenuto conto del contributo dato dal marito alla ristrutturazione della casa coniugale seppur esclusivamente intestata alla moglie, la quale non ha mai refuso al marito le spese, quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale e come ulteriore forma di contributo al mantenimento dei figli da parte della madre, la signora si impegna a cedere senza Parte_2
corrispettivo ai figli e in comune Persona_3 Persona_4
pro indiviso ed in parti uguali tra loro, la piena proprietà dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale, con ogni accessione,
dipendenza e pertinenza ed i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato di appartenenza come spettanti per legge ed in base al regolamento di condominio, riservando
8 per se stessa il diritto di abitazione vita natural durante. Tale
suddetto trasferimento da parte della signora Parte_2
della propria quota del diritto di proprietà dei suddetti immobili a favore dei figli e con riserva il Persona_3 Persona_4
diritto di abitazione per ella madre vita natural durante, avrà
luogo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e forma ulteriore di contributo al mantenimento dei figli non autonomi, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio
in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità
alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del
21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi,
con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza,
servitù attiva e passiva, a spese notarili della signora Parte_2
[...]
9 7) Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascun figlio, la signora si farà integralmente carico degli Pt_2
eventuali oneri gravanti sui figli per via della quota di proprietà
della casa coniugale che sarà loro ceduta dalla stessa.”
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 5 dicembre 1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Le pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio hanno poi valenza meramente negoziale.
Spese della lite compensate attesa la natura e gli esiti del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 5 dicembre 1998 tra nato a [...]_1
10 (Torino) il 18 dicembre 1963 e nata a [...] il 4 ottobre Parte_2
1964; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roma al n. 01526, Parte 2, Serie A01, Anno 1998;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il CE estensore
NO LA
Il Presidente
TA IE
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