Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 207 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 6193/2019, pubblicata il 17.06.2019 del tribunale di Napoli, vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Rosauro, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv.to Giorgia Galli, in virtù di procura in atti
APPELLATA
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Beniamino Controparte_2 C.F._2
Esposito, giusta procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma integrale dell'impugnata sentenza, affermare la responsabilità del sinistro per cui è causa a carico esclusivo delle parti appellate, e per l'effetto condannare la società di assicurazioni , e/o esse appellate in solido o in via alternativa, al Controparte_3 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 60.712,00 oltre spese di Parte_1 ctu, a titolo di risarcimento dei danni per lesioni personali riportate nel sinistro, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
condannare le appellate, in solido o in via alternativa, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario
Per l'appellata : rigettare integralmente il gravame improponibile, Controparte_3 inammissibile e comunque infondato, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata : estromissione dal processo, con vittoria di spese ed attribuzione Controparte_2 in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e la in qualità, rispettivamente, di proprietaria del veicolo AN Y (tg. CP_2 Controparte_1
DK555SS) e di compagnia assicuratrice per la rca, per sentirli condannare, anche in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 10.10.2011, alle ore 07.00 circa, in San Cesareo (RM), sul tratto autostradale diramazione A1 Sud – San Cesareo – Roma Progressiva Km/ca 0.983.
L'attore, deducendo di trovarsi a bordo dell'autovettura – nell'occasione, condotta da persona diversa dalla proprietaria – in qualità di terzo trasportato, riferiva che:
-nelle predette circostanze di tempo e di luogo, il conducente di una autovettura rimasta non identificata, nell'effettuare una repentina e pericolosa manovra di spostamento dalla corsia di destra a quella di sinistra, aveva tagliato la strada all'autoveicolo AN Y;
-nonostante la frenata di emergenza azionata dal conducente della AN Y, quest'ultima prima, era entrata in collisione col guard-rail di sinistra e, successivamente, si era ribaltata;
-in conseguenza dell'accaduto, aveva riportato gravi lesioni personali per le quali era stato immediatamente trasportato presso il PS del Policlinico Tor Vergata di Roma.
Tanto premesso, precisato, altresì, che la richiesta di risarcimento inviata mediante r.a.r. alla CP_1 era rimasta senza riscontro, concludeva chiedendo di: affermare la responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa a carico esclusivo della convenuta riconoscendo ad esso istante – così come emerge dalla documentazione medica in atti – un danno biologico permanente nella misura del 30%; una ITT di gg 60; una ITP di gg. 90 al 75%; una ITP di gg. 60 al 50%; una ITP di gg. 60 al 25%; un DM (pari a 1/3 di ), oltre spese mediche documentate e non e per l'effetto condannare la C.F._3 società di assicurazioni , in persona del legale rapp.te p.t., e/o essi convenuti in solido CP_1
o in via alternativa al pagamento della somma di € 212.623,26 e/o quella maggiore o minore che il tribunale in funzione di giudice unico riterrà in giustizia, anche a seguito di ctu medico legale di cui sin d'ora si formula richiesta, a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate dall'istante sig. nel sinistro per cui è causa., oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal fatto al soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio , eccependo, in via preliminare che la domanda era CP_1 improcedibile e improponibile poiché l'attore non aveva provato di aver adempiuto a quanto prescritto dagli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005, vista l'incompletezza della lettera di messa in mora;
non era stata documentata la legittimazione processuale delle parti;
l'atto di citazione era affetto da nullità. Nel merito, la compagnia convenuta, contestando la fondatezza della domanda, deduceva che:
-la decisione del tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto per cui, in base al tipo di lesioni riportate, era evidente che l'attore, al momento del sinistro, non stesse utilizzando le cinture di sicurezza e ciò integrava un concorso nella produzione dell'evento; la quantificazione del risarcimento operata dall'attore era sproporzionata e sfornita di prova;
-il danno morale doveva essere allegato e provato, non potendosi riconoscere come danno in re ipsa da quantificare, in via automatica, in una misura percentuale del danno biologico permanente. Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, in ipotesi di CP_1 accoglimento, detrarre dall'importo da liquidare la somma di € 8.045,00 già corrisposta dalla società assicuratrice.
Benché ritualmente citata, non si costituiva . Controparte_2
Con sentenza n. 6193/2019, pubblicata il 17.06.2019, il tribunale di Napoli, rigettava la domanda risarcitoria del con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta ed Pt_1 attribuzione ex art.93 cpc al procuratore antistatario
Avverso l'indicata sentenza, con atto notificato in data 8.1.2020, ha proposto Parte_1 appello, affidato ai seguenti motivi.
1.Con il primo motivo, l'attore ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo giudice, subordinando l'operatività della tutela risarcitoria ex art. 141 del Codice delle assicurazioni private all'accertamento della responsabilità, almeno concorrente, del vettore, aveva rigettato la domanda ritenendo non provato tale presupposto. L'appellante ha censurato tale interpretazione dell'art. 141 CdA, considerato che la norma prevede il risarcimento del terzo trasportato “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro” e considerato anche che la ratio della norma è garantire al terzo trasportato una tutela rafforzata, secondo l'orientamento espresso anche giurisprudenza di legittimità. Ha censurato la sentenza anche con riferimento alla configurabilità del “caso fortuito” che il giudice aveva rinvenuto nella condotta del conducente del veicolo antagonista. Evidenziato, in via di premessa, che non era stata sollevata una specifica eccezione sul punto dalla (che, al contrario, aveva sempre negato il coinvolgimento CP_1 nel sinistro di un terzo veicolo), l'appellante ha rilevato che l'assenza del detto veicolo era stata accertata in sede penale, sicché alcun “caso fortuito” era integrato nel caso di specie.
2.Con il secondo motivo di gravame è stata dedotta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie che, ove correttamente interpretate, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a convincersi dell'assenza, sul luogo del sinistro, di un veicolo diverso e ulteriore rispetto a quello di proprietà della
. Sul punto l'appellante ha richiamato le deposizioni testimoniali del teste CP_2 [...]
, il quale aveva riferito di un veicolo scuro che aveva tagliato la strada alla AN Y Tes_1
(deposizione della quale era stata accertata la falsità in sede penale); del teste che, Testimone_2 all'udienza del 16.05.2019, ritrattando le dichiarazioni precedentemente rese, aveva confermato quanto riferito nel processo penale, ovvero di non aver visto alcun terzo veicolo provocare il sinistro per cui è causa.
ha, poi, fatto presente che, nelle more del giudizio primo grado (proprio a tal fine Parte_1 sospeso), si era concluso il processo penale, all'esito del quale era stato accertato che il veicolo non identificato non aveva avuto alcun ruolo nella produzione del sinistro e che l'incidente era stato cagionato esclusivamente dalla condotta colposa del conducente della AN Y, . Controparte_4
L'appellante ha, quindi, posto in evidenza il contrasto della decisione del tribunale con quanto accertato in sede penale (che aveva, peraltro, comportato la sua condanna – tra gli altri – per le false dichiarazioni rese, laddove aveva sostenuto che il sinistro si era verificato a causa di un veicolo non identificato).
Infine, ha rilevato l'omessa considerazione, da parte del primo giudice, della Parte_1 circostanza per cui la in fase stragiudiziale, aveva provveduto al parziale risarcimento del CP_1 danno in favore di esso appellante, così riconoscendo l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria.
3.Con ulteriore motivo di gravame, ha impugnato la statuizione relative alle spese Parte_1 di lite, chiedendone la modifica in seguito all'accoglimento dell'appello.
Si è costituita in giudizio , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame CP_1 ai sensi dell'art. 342 cpc e,nel merito, l'infondatezza. Si è costituita, infine, , la quale Controparte_2 ha dedotto la propria estraneità alla vicenda oggetto di causa, nonché il proprio diritto a vedersi manlevata dalla . CP_1
Con decreto presidenziale del 30.10.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 26.11.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 26.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da CP_1 ex art. 342 cpc.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
Nella specie, l'appellante ha individuato le parti della sentenza fatte oggetto di specifica censura ed ha argomentato le critiche sollevate alla statuizione impugnata. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione abbia rispettato i requisiti richiesti dall'art. 342 cpc.
Rileva la Corte che l'appello è, comunque, inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc.
Con atto introduttivo del primo grado di giudizio, , in qualità di terzo trasportato a Parte_1 bordo del veicolo AN Y di proprietà di e assicurato per la r.c.a. con la società Controparte_2 ha esperito l'azione di cui all'art. 141 d.lgs. 209/2005 per ottenere il risarcimento dei danni CP_1 riportati in seguito al sinistro occorso in data 10.10.2011. A sostegno della domanda Parte_1 ha allegato le seguenti circostanze di fatto: “Il giorno 10.10.2011, alle ore 07.00 circa in
[...]
San Cesareo (Roma), sul tratto autostradale Diramazione A1 Sud – San Cesareo – Roma Progressiva km/ca 0.983, carreggiata nord, l'istante sig. si trovava, in qualità di trasportato, Parte_1
a bordo dell'autovettura ANY Tg. DK555SS di proprietà della sig.ra ed Controparte_2 assicurata per la RCA presso la società di assicurazioni “ ” con polizza 3892943/100; CP_1 nelle indicate circostanze di tempo ed i luogo, il conducente di una vettura rimasta non identificata, effettuava una insidiosa e repentina manovra di spostamento dalla corsia di destra su quella di sinistra, tagliando in tal guisa la strada all'autoveicolo AN Y che procedeva regolarmente;
a seguito di tanto e nonostante la frenata di emergenza azionata dal conducente dell'autovettura AN Y, quest'ultima entrava in collisione dapprima con il guard-rail di sinistra, indi si ribaltava (...)”.
Tale prospettazione è stata ribadita anche nei successivi atti del giudizio e confermata dai testi e (quest'utimo, tuttavia, escusso nuovamente all'udienza del Testimone_3 Testimone_2
16.5.2019, ha ritrattato le proprie dichiarazioni).
Il tribunale ha respinto la domanda. Secondo il primo giudice, la condotta di guida negligente del conducente del veicolo non identificato aveva integrato il “caso fortuito”, che, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni private, determina il rigetto della domanda nei confronti dell'assicurazione del vettore.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dal che ha assunto che il tribunale avrebbe Pt_1 erroneamente basato il proprio convincimento su una circostanza in realtà non provata, anzi smentita dal compendio probatorio. Nella specie, l'istante ha rilevato come, nel corso del primo grado di giudizio, sia stato accertato che il sinistro era stato cagionato in via esclusiva dalla condotta del conducente della AN Y a bordo della quale viaggiava esso e non già da quella del conducente del presunto veicolo rimasto Pt_1 sconosciuto. A sostegno delle proprie ragioni, il ha richiamato anche gli atti del giudizio Pt_1 penale che lo hanno visto imputato (e condannato in primo grado, salva – poi – la successiva dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione all'esito del procedimento di appello) in concorso con altri, per il reato di cui all'art. 642 c.p. per avere denunciato un sinistro mai accaduto al fine di conseguire un indebito indennizzo da parte dell'assicurazione.
Invero, nell'atto introduttivo del giudizio di appello, il danneggiato ha ribadito più volte che: “in ogni caso, dalla prova espletata per conto dell'attore e dalle risultanze dei documenti acquisiti al giudizio, era chiaramente emerso che il sinistro ebbe a verificarsi per la esclusiva responsabilità del vettore” (v. pag. 17 dell'atto di appello), nonché “da un attento esame, sia della prova testimoniale raccolta in corso di istruttoria, sia degli atti e dei documenti del procedimento penale, puntualmente acquisiti al giudizio civile, non emerge affatto la responsabilità del conducente di un terzo veicolo non identificato” (v. pag. 19) e che il sinistro era stato “cagionato esclusivamente dalla condotta colposa del conducente che, a causa dell'eccessiva velocità, determinava il ribaltamento Controparte_4 dell'auto in corsa” (v. pag. 23).
Ebbene, pare doveroso a questa Corte rammentare il dettato dell'art. 345, co. 1, cpc, a mente del quale: “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.”
Con riferimento alla corretta esegesi di questa disposizione e della nozione di “domanda nuova”, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che, tra le altre ipotesi, questa è integrata (ed è, quindi, inammissibile) allorquando essa si fondi su fatti storici diversi da quelli originariamente allegati. Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, infatti: “costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella relativa ad un diritto cd.eterodeterminato (o non autoindividuante) allorquando i fatti storici allegati in primo grado a sostegno dell'azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, dedotti con i motivi di gravame.” (Cass. ord.n.19186/2020). Con specifico riferimento, poi, all'azione per il risarcimento dei danni, la S.C. ha affermato che: “deve invero ritenersi, in conformità a più recente e qui condiviso orientamento, che, ai fini in discorso, la domanda nel suo nucleo immodificabile va identificata, non in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto dell'attività qualificatoria rimessa al giudice), ma esclusivamente in base al bene della vita (sia esso la res o l'utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) e ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del Giudice. Con la conseguenza che se i “fatti materiali”, come ritualmente allegati hinc et inde, rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte” (Cass.sent.n.10049/2022). Va richiamato, con riferimento al giudizio risarcitorio per i danni causati da un sinistro stradale, l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui in tale giudizio, costituisce inammissibile mutamento della domanda la prospettazione, in grado di appello, di una dinamica del fatto diversa da quella allegata in primo grado (Cass.ord.n.7540/2009; Cass. n.10128/2003). In questo caso, secondo i giudici di legittimità, si ha domanda nuova per inammissibile mutamento della causa petendi, quando i nuovi elementi dedotti davanti al secondo giudice comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, andando a modificare l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia: invero viene posta in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolta, in quella fase, il contraddittorio.Tale valutazione chiarisce inequivocabilmente come la differente ricostruzione delle modalità di svolgimento del sinistro, avanzata in sede di appello, rispetto a quella contenuta nell'atto introduttivo del primo giudizio, comporti una diversità della causa petendi, con conseguente inammissibilità dell'appello per domanda nuova (in quanto nuovo è uno degli elementi costitutivi della domanda). In particolare l'elemento obiettivo di identificazione dell'azione rappresentato dalla causa petendi va individuato non tanto e non solo nella ragione giuridica addotta a fondamento della pretesa avanzata (delle quali il giudice deve avere cognizione indipendentemente dalla enunciazione che la parte ne faccia), quanto soprattutto nell'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta.
Richiamato il disposto dell'art.345 c.p.c., anche alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, è evidente che l'appellante sia irrimediabilmente incorso nel divieto di cui al primo comma della citata disposizione.
Le modalità di accadimento del presunto fatto illecito dedotte in primo grado non corrispondono, infatti, a quelle in questa sede prospettate: se in citazione il sinistro era stato causato da un veicolo rimasto sconosciuto (e ciò malgrado gli asseriti tentativi del conducente del veicolo vettore di evitare l'accaduto) mentre nell'atto di gravame è assunto che proprio il conducente del veicolo avrebbe cagionato il sinistro con la propria condotta di guida imprudente. Dunque i "fatti storici" originariamente allegati a sostegno dell'azione svolta in primo grado dal sono stati sostituiti Pt_1 od integrati da fatti nuovi e diversi dedotti con i motivi di gravame. Con il motivo di gravame è stato, infatti, introdotto un nuovo tema di indagine sul quale, in primo grado, non si era svolto il contraddittorio, dovendo quindi qualificarsi come nuova la domanda, poiché i "fatti storici" allegati in primo grado dall'attore postulano una ricostruzione degli accadimenti oggettivamente diversa da quella riscontrabile nei fatti allegati con l'atto di impugnazione in grado di appello.
Ed allora, considerato che, come detto, la domanda avente ad oggetto un diritto eterodeterminato – quale è quello al risarcimento da fatto illecito – si identifica in base ai fatti storici sui quali la stessa si fonda, il descritto mutamento delle allegazioni in fatto svolte dall'appellante si Parte_1 traduce nella proposizione, nell'atto di gravame, di una domanda nuova, differente rispetto a quella proposta in primo grado. E, in quanto tale, inammissibile.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Le ulteriori censure delle parti devono ritenersi assorbite.
Le spese del presente grado, poste a carico dell'appellante secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato dall'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da €.€ 52.000,01 e € 260.000,00). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni trattate, va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi del giudizio di appello.
Va liquidato pertanto in favore di ciascuna delle parti costituite e , CP_1 Controparte_2
l'importo di € 7.160,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione all'avv.Beniamino Esposito, difensore antistatario di . Controparte_2
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e , avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
[...] CP_1 Controparte_2
n. 6193/2019, pubblicata il 17.6.2019, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Parte_1 favore di in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura CP_1 del 15%, IVA e CPA nonché, in favore di , in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_2 delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con attribuzione all'avv.Beniamino Esposito dichiaratosi antistatario;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Rosanna De Rosa