Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3066/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile- Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/09/2024 da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Sassari, via Manno 41, presso lo studio dell'Avv. Gianluca D'Alò (C.F. ), che li C.F._3
rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 26/09/2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
“ 1) I coniugi, che di fatto già vivono separati, continueranno a vivere separatamente;
2) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in forma condivisa, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
3) Il sig. potrà tenere con se la figlia minore tutti i martedì, prelevandola alle ore 19.00 Pt_2 dall'abitazione dei nonni materni e tutti i giovedì prelevandola dall'asilo alle ore 13.30,
pagina 1 di 5
Potrà, inoltre, tenere con se la figlia minore il sabato o la domenica di ogni settimana e alternativamente la settimana successiva.
A partire da settembre del 2024 potrà tenere con se la figlia anche per dormire nei fine settimana alternativamente e così anche durante le ferie estive, durante le quali potrà tenere con se la minore per due settimane anche non consecutivamente, avendo cura di mantenere costanti e quotidiani rapporti con la madre, il tutto sempre previo accordo con quest'ultima.
4) Con riferimento alla casa coniugale sita in Usini, Via Ittiri n. 7, le parti precisano che la stessa è stata acquistata con Mutuo Agevolato Consap a favore degli under 35 e per tale motivo, avendone i requisiti, sia questo (il mutuo), che l'abitazione sono stati formalmente intestati al sig. , tuttavia, Pt_2 quest'ultimo ne riconosce la comproprietà, nella misura del 50%, con la sig.ra . Parte_1
Ed invero, quest'ultima, oltre ad aver versato l'anticipo per l'acquisto dell'immobile, pari ad €
28.000,00 mediante assegno circolare intestato la sig. (Doc. 3), ha provveduto a Persona_2 corrispondere, in data 23.09.2021 l'importo di € 5.000,00 e in data 23.12.2021, l'ulteriore somma di €
5.000,00, sempre mediante bonifico a favore del Sig. . Parte_2
Somme, queste ultime, utilizzate per il pagamento delle competenze del notaio e delle provvigioni dell'Agente Immobiliare, sig. titolare della House & Life di A. AN Persona_3
(Doc.ti 4 e 5).
La sig.ra ha inoltre provveduto a corrispondere mensilmente la somma di € 300,00, pari al Pt_1
50% della rata mensile del mutuo mediante bonifico sul conto corrente del sig. (Doc. 7). Pt_2
In relazione alla suddetta abitazione, le parti convengono che quando possibile (nel momento in cui una delle parti avrà reperito altra sistemazione e/o risorse economiche) la stessa potrà essere venduta
(ovvero uno dei due provvederà a riscattarla), dalla somma ricavata, detratto quanto anticipato personalmente dalla sig.ra per l'acconto, il notaio e l'agenzia immobiliare, pari Pt_1 complessivamente ad € 38.000,00, somme che le dovranno essere rimborsate, si provvederà ad estinguere il mutuo, la somma residua sarà divisa in parti uguali.
Fino al momento della vendita, la sig.ra vivrà al primo piano dell'immobile, mentre il sig. Pt_1
avrà la disponibilità del piano seminterrato. Pt_2
I costi delle utenze (acqua, luce, ecc.) saranno ripartiti nella misura del 50% tra le parti.
5) Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , corrisponderà alla Parte_2 Per_1 sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, € 300,00 (euro trecento,00), da rivalutarsi annualmente Pt_1
pagina 2 di 5 secondo gli indici ISTAT e contribuirà in ragione del 50 % alle spese straordinarie di seguito meglio specificate -a mero titolo esemplificativo e non esaustivo-, in relazione alle quali si precisa che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta:
- SPESE MEDICHE (da documentare)
- che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- SPESE SCOLASTICHE (da documentare)
- che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con o senza pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare)
- che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b);
pagina 3 di 5 - che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- L'importo dell'assegno unico sarà di esclusiva spettanza della sig.ra .”. Parte_1
All'udienza del 03/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Parte_2
11 settembre 2021 in SASSARI (SS) iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2021, Atto 64, P. 2, Serie A dalla cui unione è nata la figlia, in Sassari, il Persona_4
30/05/2021, minorenne.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
) , nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]
pagina 4 di 5 7, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 11/09/2021 in SASSARI (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2021, Atto 64, P.
2, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI
(SS) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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