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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/10/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona DE legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. Parte_1 C.F._1
ALDO AL mente 'Indirizzo Telematico DE difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
[...] P.IVA_2
. GE OLINI, elettivamente domiciliata in PORTO SAN GIORGIO, VIA A. COSTA, N. 2, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori DEle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni DEle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, la Controparte_3
chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 599/2021, nei confronti DEla
[...] [...]
e di in proprio, quale garante, intimante il pagamento DEla somma di CP_1 Parte_1
euro 60.253,76, oltre interessi moratori e spese di procedura, risultante contratto di apertura di credito in conto corrente, a titolo di saldo debitore.
1 Avverso detto d.i., ritualmente notificato, la e di Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione, con atto di citazione ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedevano che questo Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, contrariis rejectis, nel pieno accoglimento DEla domanda nel complesso spiegata dall'attore nella narrativa DE presente atto, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente trascritto:
In via pregiudiziale e/o preliminare: -dichiarare con sentenza la incompetenza territoriale DEl'adito
Tribunale di Fermo che ha emesso il decreto ingiuntivo, essendo competente in relazione alla fideiussione quello di
Macerata avente competenza esclusiva ex lege ai sensi DEl'art. 3 Codice DE Consumo, D.Lgs.206/2005, che prevede quale foro esclusivo la residenza DE Consumatore , per le causali esposte in narrativa, con conseguente revoca DE decreto ingiuntivo e con condanna DEla banca al pagamento DEle spese di lite. - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva DEla ricorrente con ogni conseguente statuizione;
In via preliminare
Sospendere l'efficacia esecutiva provvisoriamente concessa al decreto ingiuntivo opposto (n. 559/2021 N.
1356/2021 RG depositato in data DE 23 07 2021)
In via subordinata: Nel merito: per quanto concerne l'ingiunto ed in subordine per l'ingiunto Controparte_1 Parte_1
nell' l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenersi competente a conoscere i fatti per cui è
[...]
causa:
-ACCERTARE E DICHIARARE che nessuna somma è dovuta dalla Controparte_1
in persona DE legale rappresentante pro tempore e dal in proprio alla banca Parte_1 Parte_1
convenuta in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa o comunque in accoglimento di qualunque di essi;
In ogni caso
-ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, invalidità, inefficacia DEla fideiussione sottoscritta dal sig. con ogni conseguente statuizione di revoca DE decreto ingiuntivo opposto: Parte_1
- REVOCARE pertanto in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 559/2021 N. 1356/2021 RG depositato in data DE 23 07 2021) emesso dal Tribunale di Fermo in sede civile e comunque revocarlo in quanto carenti i requisiti di certezza e liquidità per l'emissione DElo stesso nonché per tutto quanto esposto nel proemio DE presente atto;
Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, chiedendo l'accoglimento DEle seguenti conclusioni:
2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa, previo il rigetto DEla invocata sospensione DEla provvisoria esecuzione DEl'opposto decreto ingiuntivo… nel merito
Respingere l'opposizione proposta dagli ingiunti , e, per l'effetto, CP_1 Parte_1
Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 559/2021 reso in data 23 Luglio 2021 dal
Presidente DE Tribunale di Fermo a definizione DEla procedura monitoria R.G. n. 1356/2021;
Condannare in ogni caso gli opponenti suddetti al pagamento in favore DEla AN convenuta / opposta, DEla somma ingiunta, oltre interessi come da domanda monitoria;
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario DE 15%, nonché IVA e CAP come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione DEla provvisoria esecutorietà DE d.i. opposto, istruita documentalmente la causa, definito il tema DEla lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza DE 22.05.2025 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti opponenti, con il proprio atto di citazione, a fondamento DEle proprie domande, deducevano quanto segue:
1. in via preliminare, doveva essere eccepito il difetto di competenza per territorio DE
Tribunale adito, in quanto , aveva stipulato la fideiussione, in data 25.05.2017, in Parte_1
qualità di consumatore e non come professionista, trattandosi di persona fisica estranea alla società; pertanto, doveva applicarsi il criterio DE Foro DE Consumatore, con conseguente competenza DE Tribunale di Macerata;
2. ancora, in via preliminare, doveva essere eccepito il difetto di legittimazione attiva DEla ricorrente, in quanto, in sede monitoria, non era stata documentata la legittimazione attiva DEla
quale mandataria DEla AN di AT e DE FE – Controparte_2
Credito Cooperativo – Società Cooperativa e, dunque, DE procuratore DEla stessa a conferire la procura alle liti;
3. nel merito, doveva rilevarsi che il credito azionato non era documentato se non sulla base DEla certificazione ex art. 50 T.U.B., in assenza DE deposito degli estratti conto a partire dalla data di apertura DE conto corrente. Del resto, neppure era stato depositato alcun contratto di apertura di credito precedente, né alcun estratto conto dal quale evincere ogni eventuale
3 movimento e, in particolare, l'accredito o l'erogazione e l'utilizzazione DEla somma da parte DEla correntista DEla somma di euro 50.000,00, tenuto conto che il contratto di conto CP_1
corrente risultava stipulato in data 11.11.2013;
4. doveva, pertanto, essere contestata la stessa erogazione DEle somme indicate, nonché
l'utilizzazione DEle stesse, negando, altresì, che l'erogazione o l'utilizzazione DEla somma era stata effettuata a saldo zero, con conseguente non corrispondenza DE credito a quello azionato in sede monitoria;
5. quanto alla fideiussione sottoscritta dal , doveva essere eccepita la nullità, Parte_1
contenendo la stessa clausole contrattuali redatte su modulo conforme allo schema ABI, nullo in quanto violativo DE divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), DEla
L. n 287/1990, per come sancito da AN d'AL che con provvedimento DE 2 maggio 2005 n.
55.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
1. quanto all'eccezione di difetto di competenza per territorio, la stessa era infondata in quanto aveva sottoscritto un contratto di fideiussione omnibus, costituente una Parte_1
mera garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale azionata nei confronti DEla
[...]
pertanto, l'intestato Tribunale era pienamente competente;
CP_1
2. in ogni caso, non poteva essere considerato consumatore in quanto aveva Parte_1
prestato la garanzia nei confronti DEle obbligazioni assunte dalla società di cui era amministratore unico e legale rappresentante unico, sin dalla sua costituzione risalente al
15.09.1998;
3. quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva DEla ricorrente, doveva rilevarsi che, per mera svista, in sede monitoria, non erano state depositate la copia DEla procura speciale, autenticata nelle firme, in data 4 febbraio 2021, dal Notaio di Grottammare, Rep. Persona_1
n. 120.358 - Racc. n. 22.888, in virtù DEla quale la creditrice AN di AT e DE
FE aveva conferito mandato alla con facoltà di subDEega, Controparte_2
“di svolgere, in nome e per conto DEla AN, conferendo a tal fine tutti i necessari poteri sostanziali, giudiziali e stragiudiziali avente ad oggetto ogni posizione e ogni rapporto giuridico attivo e passivo e la rappresentanza sostanziale e processuale: - la gestione e recupero dei crediti e DEle relative posizioni attive e passive, ivi inclusa, in particolare, l'attività di riscossione dei crediti, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, comprensiva di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari o utili a tal fine …”, nonché la copia DEla scrittura privata,
4 autenticata nelle firme dal Notaio di Roma, in data 14 settembre 2020, Rep. Persona_2
46371 Racc. 21174, con cui la mandataria aveva, a sua volta, Controparte_2
nominato e costituito il Dott. , suo procuratore speciale “affinché, in Controparte_4
nome, conto e vece DEla società medesima: - firmi … omissis … compia qualsiasi operazione e tratti qualsiasi pratica in rappresentanza di presso ogni ufficio ed ente, pubblico o privato, … Controparte_2
omissis …: Per quanto concerne la specifica attività di gestione DEle posizioni di credito, in coerenza con le direttive DE Consiglio di Amministrazione e DEla Direzione Generale, in nome per conto e nell'interesse di
e/o DEle società ed enti mandanti, … i) conferire e revocare mandati a Controparte_2
procuratori fiduciari, nominare e revocare mandati a periti ed avvocati, …”. Emergeva, allora, che
, nella qualità di procuratore speciale DEla mandataria Controparte_4 [...]
aveva conferito, in virtù dei poteri attribuitigli, procura al difensore che aveva CP_2
agito in sede monitoria;
4. nel merito, l'opposizione era infondata in quanto, in primo luogo, l'apertura di credito in c/c era stata concessa il 25.05.2017, fino a concorrenza di euro 50.000,00 e la parte opposta aveva depositato nel presente giudizio la serie integrale degli estratti conto, sia capitale, sia scalare, DE rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 0002/007/011913, già n.
01/01/11913, sottoscritto presso la sede DEl'allora in data Controparte_5
11.11.2013;
5. quanto alla mancata erogazione DEl'importo, doveva chiarirsi che l'apertura di credito per cui è causa non era stata concessa sotto forma di finanziamento ipotecario, ma quale apertura di credito chirografaria con scadenza “Annuale a revoca” fino alla concorrenza di euro
50.000,00. L'Istituto di credito, nell'ambito DE rapporto di durata in questione, implicante prestazioni in denaro ripetute o scaglionate nel tempo, non erogava tale somma, ma si limitava a metterla a disposizione DE correntista e, nel caso concreto, dal 25.05.2017, fino alla data DEla revoca per inadempimento, la aveva avuto la disponibilità sul conto corrente, CP_1
oltre ad un eventuale saldo attivo a quella data, di una provvista di euro 50.000,00 da poter utilizzare per investimenti, spese e costi da sostenere, con la possibilità di riespandere detta provvista o affidamento bancario utilizzabile eseguendo rimesse c.d. “ripristinatorie”;
6. nessuna rinegoziazione era intervenuta con riguardo al contratto di apertura di credito e nessun rilievo avevano i contratti di apertura di credito antecedenti al 25.05.2017;
5 7. quanto all'eccezione di nullità DEla fideiussione, poiché contenente clausole contrattuali redatte su modulo uniforme ABI, la stessa era parimenti destituita di fondamento, in quanto la garanzia in questione doveva essere qualificata come contratto autonomo e la questione atteneva, comunque, a materia di competenza DE Tribunale DEle imprese;
8. l'eccezione in questione, poi, non poteva essere proposta dal che non era Parte_1
qualificabile come consumatore e non aveva subito alcun danno dal contratto a valle DEl'intesa anticoncorrenziale;
9. in ogni caso, l'eventuale nullità non poteva colpire l'intero contratto, bensì le sole condizioni conformi allo schema ABI, non avendo l'opponente provato i requisiti da cui far discendere la nullità totale;
10. neppure poteva avere alcun effetto l'eventuale nullità DEla clausola di deroga DEl'art. 1957 c.c., in quanto la debitrice principale era stata comunque escussa nel rispetto CP_1
DE termine indicato dall'art. 1957 c.c.. L'obbligazione pecuniaria garantita e gravante sulla correntista infatti, era scaduta in data 16-18.02.2021 e l'istanza nei confronti CP_1
DEla debitrice principale, era stata formalmente proposta mediante il deposito, in data
19.07.2021, DE ricorso per decreto ingiuntivo.
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la parte opponente rilevava come il decreto ingiuntivo doveva essere comunque revocato, in quanto la documentazione era stata prodotta solo in sede di opposizione e, in ogni caso, non era provato che il mandato concerneva anche il credito vantato dalla AN DE FE nei confronti DEla Controparte_1
Ancora, eccepiva, ai sensi DEl'art. 118, comma 5 TUB, la mancata ricezione da parte degli opponenti DEla comunicazione di modifica alle condizioni contrattuali e, dunque, l'inefficacia di quelle sfavorevoli alla Controparte_1
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito DE potere – dovere di pronunciare sull'accertamento DEla pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena DEla precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una
6 fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa DE debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù DEla veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento DEla pretesa monitoria ed alla base DE decreto ingiuntivo emesso.
Ebbene, nel caso di specie gli opponenti hanno promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 559/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 23.07.2021, nei confronti DEla e di , intimante il pagamento DEla somma di euro CP_1 Parte_1
60.253,76, oltre interessi, oneri e spese (cfr. doc. C) fascicolo parte opponente).
Per onere di completezza e chiarezza espositiva, deve premettersi che la pretesa creditoria per cui è causa origina, quanto al creditore principale dal contratto di apertura di CP_1
credito in c/c a tempo indeterminato, stipulato dalla AN DE FE – Credito Cooperativo
e dalla in data 25.05.2017, con il quale la prima concedeva alla società un'apertura CP_1
di credito, fino alla concorrenza massima di euro 50.000,00, con validità annuale a revoca.
Quanto a , lo stesso è stato ingiunto quale garante in forza di contratto di Parte_1
fideiussione omnibus con limitazione di importo, DE 25.05.2017, con la quale lo stesso si costituiva fideiussore nei confronti DEla per l'adempimento di qualsiasi CP_1
obbligazione dalla stessa assunta nei confronti DEla AN DE FE – Credito Cooperativo, sino all'importo di euro 85.000,00 (cfr. docc. 3 e 5 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
Passando ad esaminare i motivi di opposizione e invertendo l'ordine logico DEle questioni in modo da garantire una trattazione gradata e organica DEle stesse, in primo luogo, deve darsi atto che la parte opponente ha eccepito, con riguardo all'ingiunzione emessa nei Parte_1
suoi confronti, il difetto di competenza per territorio DE Tribunale adito, in favore, di quello di
Macerata, in virtù DEl'invocata applicabilità DE Foro DE Consumatore. In particolare,
l'opponente ha sottolineato come la qualifica in questione deriverebbe dallo stesso contratto di garanzia sottoscritto, nell'ambito DE quale il garante veniva qualificato come “Cliente
Consumatore”.
7 Sul punto, deve essere richiamato quanto già enunciato nell'ordinanza a verbale DE
21.04.2022, rigettando la stessa eccezione.
La Corte di Legittimità, invero, ha di recente iniziato, via via, ad escludere che possa essere dato rilievo alla «natura societaria» DE debitore principale ai fini DEl'eventuale applicazione o meno DEla normativa di protezione consumeristica e la tesi per cui l'accessorietà DEla fideiussione implica il rinvio al rapporto principale, per la valutazione DEl'eventuale status di consumatore DE garante, è stata recisamente smentita dalla più recente giurisprudenza DEla corte di Giustizia per cui l'oggetto DE contratto è irrilevante ai fini DEla applicazione DEla disciplina DE consumatore, essendo invece determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva 93/13 definisce l'ambito di applicazione DEla disciplina "consumeristica" non con riferimento all'oggetto DE contratto (tantomeno di quello garantito) ma con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito DEla loro attività professionale. Tale criterio corrisponde all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla direttiva stessa, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, che questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato da un istituto bancario e un consumatore, che il contratto di garanzia o fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce, comunque, si presenta, dal punto di vista DEle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti DE contratto principale.
In questi termini è dunque in capo alle parti DE contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. La valutazione se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione, nel concreto, rientri o no nell'ambito di attività estranee all'esercizio DEla eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha predato la garanzia, allora, si pone come terreno di elezione per l'accertamento DEla qualità di consumatore, da svolgersi caso per caso dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/11/2021,
(ud. 10/06/2021, dep. 16/11/2021), n.34515; Cass. civ., Sez. III, n. 32225 DE 13.12.2018).
In detta attività emerge agevolmente come l'eventuale indicazione fornita dall'istituto di credito contraente non possa vincolare la qualificazione anche considerando che la stessa è espressamente effettuata sulla base di non meglio esplicitate “informazioni disponibili” (cfr. doc. 5 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
8 Ebbene, anche in questa sede, deve ribadirsi che, nel caso di specie, il fideiussore risulta amministratore unico, nonché legale rappresentante DEla società (s.r.l. unipersonale – cfr. doc.
6 fascicolo parte opposta) debitrice principale e, pertanto, non è revocabile in dubbio che la fideiussione sia stata stipulata nell'ambito DEl' “attività professionale o per finalità inerenti a tale attività
o strettamente funzionali al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” e non come persona fisica che ha agito da non professionista ma in virtù di altro rapporto con il debitore.
Del resto, neppure nel corso DE giudizio, la parte opponente ha fornito elementi utili a interrompere questo presuntivo nesso di stretta strumentalità tra la sottoscrizione DEla fideiussione e l'attività imprenditoriale svolta dal , lasciando in evidenza l'importanza Parte_1
DE contratto stipulato e l'affinità imprenditoriale tra la società garantita e il fideiussore, circostanze idonee a ritenere accertato che l'opponente abbia sottoscritto il contratto di garanzia di cui si discute nell'ambito DEl'attività imprenditoriale dallo stesso svolta.
Passando all'ulteriore eccezione preliminare, svolta dagli opponenti, deve rilevarsi come, con la stessa, sia stata lamentata la carenza di legittimazione attiva DEla
[...]
che, in sede monitoria, non aveva documentato il Controparte_6
mandato conferitole dalla AN di AT e DE FE – Credito Cooperativo –
Società Cooperativa, con conseguente mancata dimostrazione DE potere DE procuratore DEla prima a conferire la procura alle liti, nonché DEl'inclusione DE credito azionato nel perimetro DE mandato conferito.
Sulla scorta DE motivo in questione, le parti opponenti hanno chiesto la revoca DE decreto ingiuntivo, il quale non poteva essere emesso in difetto DEla prova degli elementi di cui sopra.
Preliminarmente, deve darsi atto che, in sede monitoria, il procuratore istante aveva depositato, in allegato al ricorso introduttivo, procura alle liti allo stesso conferita dal Dott.
, procuratore DEla BVV Gestione Crediti Controparte_4 Controparte_7 [...]
invocando la relativa legittimazione in base alla procura speciale conferita Controparte_2
dalla AN di AT e DE FE Credito Cooperativo – Società Cooperativa (cfr. procura allegata in sede monitoria).
La parte opposta, costituendosi nel presente giudizio di opposizione, poi, ha depositato copia DEla procura speciale autenticata nelle firme, in data 03.02.2021, dal Notaio Persona_1
di Grottammare, Rep. n. 120.358 - Racc. n. 22.888, in virtù DEla quale la creditrice AN di
9 AT e DE FE ha conferito mandato alla tra l'altro e Controparte_2
con facoltà di subDEega totale o parziale ad amministratori, dipendenti, procuratori e procuratori speciali incaricati, “di svolgere, in nome e per conto DEla AN, conferendo a tal fine tutti i necessari poteri sostanziali, giudiziali e stragiudiziali avente ad oggetto ogni posizione e ogni rapporto giuridico attivo e passivo e la rappresentanza sostanziale e processuale:
- la gestione e recupero dei crediti e DEle relative posizioni attive e passive, ivi inclusa, in particolare,
l'attività di riscossione dei crediti, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, comprensiva di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari o utili a tal fine …” (cfr. doc. 4, fascicolo parte opposta).
A ulteriore corredo, la parte opposta ha depositato copia DEla scrittura privata, autenticata nelle firme dal Notaio in data 14.09.2020, Rep. 46371 Racc. 21174, con la Persona_2
quale la aveva nominato e costituito, suo procuratore speciale il Controparte_2
Dott. “affinché, in nome, conto e vece DEla società medesima: - firmi … compia Controparte_4
qualsiasi operazione e tratti qualsiasi pratica in rappresentanza di presso ogni Controparte_2
ufficio ed ente, pubblico o privato”. In particolare, era previsto che “Per quanto concerne la specifica attività di gestione DEle posizioni di credito, in coerenza con le direttive DE Consiglio di Amministrazione e DEla
Direzione Generale, in nome per conto e nell'interesse di e/o DEle società ed enti Controparte_2
mandanti”, il procuratore speciale potesse “i) conferire e revocare mandati a procuratori fiduciari, nominare e revocare mandati a periti ed avvocati” (cfr. doc. 5 fascicolo parte opposta.)
Sul punto, allora, è opportuno richiamare il consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Ord. n. 27154 DE 06/10/2021 (Rv. 662413 - 01)) secondo cui “Ai fini DEla decorrenza DE termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma DEl'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi DEla l. n. 53 DE 1994 - DEla procura alle liti rilasciata al difensore DEla parte creditrice;
l'eventuale insussistenza, agli atti DE procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio DEla stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore DE creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia DE provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi DEl'art. 650 c.p.c.”.
Con maggiore sforzo esplicativo deve rilevarsi come il precedente appena richiamato espliciti quanto segue: “occorre premettere, in diritto, che ai fini DEla presentazione DE ricorso per decreto
10 ingiuntivo davanti al tribunale è, di regola, necessario il patrocinio di un legale munito di valida procura, ai sensi dall'art. 83 c.p.c.. La corretta costituzione DE ricorrente in sede monitoria va verificata di ufficio dal giudice: il difetto o il vizio DEla procura DE difensore non consente, in generale, l'emissione DE decreto ingiuntivo richiesto.
Laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore DE difensore DE ricorrente.
Naturalmente, se la procura manca o è viziata, lo stesso decreto ingiuntivo risulterà a sua volta viziato e il vizio potrà essere denunciato con l'opposizione. Poiché, peraltro, il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario con attitudine al giudicato, l'ingiunto che intenda contestare la sua illegittima emissione, per difetto o vizio DEla procura difensiva DE ricorrente, deve comunque proporre tempestiva opposizione nel termine di legge decorrente dalla sua notificazione, ad effettuare la quale è senz'altro legittimato il difensore (che è stato ritenuto regolarmente) costituito nel procedimento monitorio, secondo tutte le modalità consentite dall'ordinamento”.
Tuttavia, “nel caso di procura inesistente, la notificazione DE decreto fatta dal difensore non si presenta a sua volta come attività riconducibile al vizio radicale di inesistenza, in quanto legittimata in via provvisoria dalla pronuncia DE giudice e discutibile - non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c. - solo con
l'opposizione tempestiva”.
Del resto, “l'art. 643 c.p.c. prevede, ai fini DEla decorrenza DE termine per l'opposizione, che siano notificati all'ingiunto il ricorso e il decreto ingiuntivo, per copia autentica, ma non che agli stessi sia allegata la procura alle liti DE difensore che effettua la notificazione, la quale deve essere presente agli atti DE procedimento monitorio e la cui regolarità va accertata nell'ambito e secondo le regole di detto procedimento, anche eventualmente in fase di opposizione. Né tale allegazione è prevista dalla legge n. 53 DE 21 gennaio 1994, che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati … L'ingiunto, con l'opposizione, potrà contestare la regolarità DE decreto anche sotto il profilo processuale e, quindi, anche in relazione alla presenza ed alla regolarità DEla procura DE difensore DE ricorrente in sede monitoria, ma dovrà farlo notificando tempestiva opposizione al decreto, il cui termine decorre dalla notificazione DElo stesso operata dal difensore (fatta salva la eventuale possibilità di una regolarizzazione DEla procura, quanto meno ai fini DEl'accertamento DE credito nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all'opposizione, ai sensi DEl'art. 182 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, sussistendone i presupposti: l'opposizione, infatti, anche se il decreto è invalido, comunque dà ingresso all'ordinario giudizio a cognizione piena sul credito)” (cfr. Cass., Ord. n. 27154 DE 06.10.2021
(Rv. 662413 - 01)).
Ebbene, nel presente giudizio di opposizione, non viene in rilievo un vizio DEla procura in sé riconducibile ai principi di diritto di cui sopra ma, al più, una mera carenza probatoria circa
11 la ricorrenza dei poteri in capo al procuratore speciale che ha, a sua volta, conferito mandato al procuratore che ha agito in giudizio in sede monitoria.
Detta carenza probatoria è stata sanata, nella fase di opposizione, a mente DEla documentazione appena esaminata dimostrando la regolarità DEla procura alle liti rispetto alle contestazioni DEla difesa degli opponenti sia in punto di carenza di potere in capo al dott.
, sia in punto di asserita mancata dimostrazione che il credito azionato Controparte_4
rientrasse effettivamente nel perimetro DEla procura a questi conferiti.
Come si è visto, la procura DE 03.02.2021 si riferiva in generale “alla gestione e recupero dei crediti e DEle relative posizioni attive e passive” facenti capo alla AN di AT e DE FE, senza alcuna esclusione e individuazione e la ricorrente ha agito in sede monitoria in forza dal contratto di apertura di credito in c/c a tempo indeterminato, stipulato dalla AN DE
FE – Credito Cooperativo e dalla senza che risulti in atti alcuna cessione CP_1
DE credito ad altri soggetti e senza che la parte opponente abbia dimostrato la ricorrenza di qualche circostanza idonea a sottrarre il credito dall'ambito di quelli per la gestione dei quali è stata conferita la procura speciale all'odierna opposta.
Le superiori considerazioni, allora, consentono di concludere per il superamento di qualsivoglia irregolarità originaria DEla procura nonché per l'affermazione DEla piena legittimazione ad agire in capo all'opposta.
Passando agli ulteriori motivi di opposizione, osserva il Tribunale come debba essere, in primo luogo, trattato quello relativo alla nullità totale o parziale DEla fideiussione omnibus sottoscritta da . Parte_1
Sul punto, si ritiene superflua qualsivoglia qualificazione DEla garanzia prestata dall'opponente, risultando il motivo di opposizione, per come già svolto dal infondato. Parte_1
Ed invero, sulla questione è sufficiente esporre quanto segue.
Preme, in primo luogo, rilevare che l'eccezione DEla nullità DEla fideiussione su cui si controverte per violazione DEl'art. 2 L. n. 287/1990 è stata svolta in via di mera eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare, senza efficacia di giudicato, l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile anche d'ufficio) di incompetenza funzionale DEl'adito Tribunale in favore DEla Sezione Specializzata in materia di
12 imprese territorialmente competente a norma DEl'art. 33 DEla L. n. 287/1990 e ai sensi DEl'art. 4, co.
1-ter, D.Lgs. n. 163/2003, inserito dall'art. 18, co. I, D.Lgs. n. 3/2017, non essendo stata all'uopo proposta un'autonoma domanda da parte degli opponenti: deve pertanto decidersi la questione nella presente sede.
Relativamente alla dedotta nullità DEla fideiussione per violazione DEl'art. 2 DEla legge n. 287/1990 in materia di antistrust, preme ricostruire la vicenda giurisprudenziale che ha coinvolto la questione che ci si appresta ad esaminare, la quale trae origine dal provvedimento n. 55 DE 2/5/2005 emesso dalla AN d'AL in funzione di Autorità garante DEla concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 DEla legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto DEla legge n.
262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 DEla legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù DE quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le DEiberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco DEla concorrenza all'interno DE mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia DEle operazioni bancarie", in quanto DEiberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione DEl'articolo 2, comma 1, DEla legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le DEiberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte DEle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. “Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione DEla concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI”.
A fronte DEl'esame DElo schema contrattuale di fideiussione omnibus, la AN d'AL invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust,
13 pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura DEl'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la AN
d'AL incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica DEla fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte DEle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi DEle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito DE procedimento, la AN d'AL disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 DElo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia DEle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a), DEla legge n. 287/90”.
L'Autorità di vigilanza muoveva dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva DEla concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole DEla concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi DEle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità DElo schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela DEla concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza precisava, quindi, come lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto, poi, all' esito DEl'istruttoria - considerato che, già all'epoca DEl'istruttoria stessa, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto DEl'istruttoria differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento DEla posizione contrattuale DE garante.
La AN d'AL concludeva nel senso che le intese vietate fossero quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco DEla concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti DE negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi DEle
14 parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla AN d'AL, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'articolo 7 DElo schema DE contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione DE rischio di credito ai sensi DEl'Accordo Ba.; al contrario, la AN d'AL afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 DE citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza DEla banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia DEl'obbligazione principale e degli atti estintivi”.
Il provvedimento DEl'Autorità di vigilanza, pertanto, dispone che i suddetti articoli 2, 6 e
8 contenuti nello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) DEla legge n.
287/90”.
A tutela DEla concorrenza al livello eurounitario si pone poi l'art. 101 DE Trattato sul funzionamento DEl'Unione Europea (originario art. 81 DE Trattato 12 CE e, ancor prima, art. 85 DE Trattato dì Ro.) - in applicazione DEl'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione DEle regole di concorrenza necessarie al funzionamento DE mercato interno;
[...]» - dispone: «
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare il gioco DEla concorrenza all'interno DE mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...]. 2.
«Gli accordi o decisioni, vietati in virtù DE presente articolo, sono nulli di pieno diritto».
Tanto premesso, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite DEla
Suprema Corte, la legge “antitrust” DE 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela DEla libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti DE mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione DE suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva DEla libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale DE prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta
15 effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco DEl'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori DEla collusione, l'azione di accertamento DEla nullità DEl'intesa e di risarcimento DE danno di cui all'art. 33 DEla legge n.
287 DE 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, DEla corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 DE
04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 DEla legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco DEla concorrenza all'interno DE mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto". Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto DEla distorsione DEla concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato DE ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali".
Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità DEle "intese", non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine DEla successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco DEla concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 DE 1999).
16 Pertanto, qualsiasi forma di distorsione DEla competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini DEl'accertamento DEla violazione DEl'art. 2 DEla legge antitrust.
Ciò posto, parte DEla giurisprudenza si è espressa in senso contrario alla nullità derivata DE contratto di fideiussione omnibus stipulato tra la banca e il garante per effetto DE citato provvedimento DEla AN d'AL (cfr. Trib. Milano n. 7796/2016), mentre l'opposto indirizzo
è a sua volta diviso tra l'orientamento che ritiene la nullità derivata DEle singole clausole che ripropongono il contenuto di quelle DElo schema contrattuale predisposto dall'ABI oggetto di censura da parte DEl'Autorità di vigilanza (cfr. Cass. civ. n. 24044 DE 26/09/2019) e l'ipotesi ermeneutica che considera nullo l'intero contratto.
Orbene – come affermato dal recente arresto DEle Sezioni Unite DEla Suprema Corte, a cui l'adito Tribunale ritiene di doversi adeguare - pur nella consapevolezza DEl'estrema problematicità DEla scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi DEla normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto DE contratto», ai sensi DEl'art. 1322, primo comma, cod. civ. – tuttavia, ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo DEle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. Sez.
U., 24/09/2018, n. 22437).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali».
Il tenore letterale DEl'art. 2, comma 3, DEla legge n. 287 DE 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, DE principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione DEl'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello DE mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale DE singolo contraente pregiudicato,
17 con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. L'obbligo DE risarcimento compensativo dei danni DE singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento DE danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima DEl'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, DE diritto a far valere la nullità DE contratto si rivela un adeguato completamento DE sistema DEle tutele, non nell'interesse esclusivo DE singolo, bensì in quello DEla trasparenza e DEla correttezza DE mercato, posto a fondamento DEla normativa antitrust.
La giurisprudenza DEla Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze DEla nullità DEle intese, per violazione DEl'art. 101 (ex 81 Trattato CE) DE
Trattato sul funzionamento DEl'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento DE danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza DE diritto europeo, dalla nullità DEl'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia,
14/12/1983, C- 319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96,
Chrístophe Pa.)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza DEl'effetto diretto DE diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr.Tribunale Roma sez. IX,
04/02/2022, n. 1803 su Corte Giustizia, 10/07/1997, C-261/95, Pa.; Corte Giustizia,
20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v. Cr.; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- Contr 298/04, Corte Giustizia, 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte
Giustizia 06/06/2013, 28 C- 536111Do. . Per_3
18 La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma DE principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio DE diritto di chiedere il risarcimento DE danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile
o eccessivamente difficoltoso l'esercizio DE diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione DE diritto DEla concorrenza. A norma DE principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento DE danno a seguito di violazioni DEl'articolo 101 o
102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni DE diritto nazionale» (art. 4) (cfr.Tribunale Roma sez. IX,
04/02/2022, n. 1803).
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore DE diritto eurounitario, a cui gli
Stati membri possono affiancare anche la previsione DEla nullità degli accordi a valle DEle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia pertanto la particolare efficacia DEla sanzione DEla nullità parziale DE contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria DE singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust.
Peraltro, la regola DEl'art. 1419, primo comma, c.c., insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore DEl'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale.
Ai sensi DEl'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto DEla disciplina negoziale, se permane l'utilità DE contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario,
l'estensione all'intero negozio degli effetti DEla nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. civ. n. 11673 DE 21/05/2007).
La necessità DEla prova circa il carattere uniforme DEl'applicazione DEle clausole contestate è stata altresì riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di merito e ribadita in successiva sentenza DEla stessa Cassazione secondo cui "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme DEla clausola che si assuma essere oggetto DEl'intesa stessa (Cass.,
22.5.2019, n. 13846); tale orientamento risulta peraltro conforme alla tradizionale impostazione giurisprudenziale consolidata in altri settori economici secondo cui l'utilizzabilità degli accertamenti DEl'autorità antitrust da parte dei consumatori è ammissibile soltanto "una volta accertate condotte di violazione DEla
19 normativa di settore posta anche a loro tutela "(in tal senso Cass. 20.6.2011, n. 13486, Cass. 9.12.2002,
n. 17475); in altri termini, l'accertamento di fatto DEl'intesa o condotta anticoncorrenziale è presupposto logico giuridico DE pregiudizio concretamente subito dal consumatore e da questi deve essere provato.
La necessità di accludere lo schema contrattuale ABI, unitamente ai citati provvedimenti, oltre che la specificità DEle allegazioni sono state riconosciute dalla giurisprudenza di merito prevalente e preferibile quali condizioni necessarie per il citato accertamento in punto di fatto relativo all'accertamento di intesa anticoncorrenziale (Trib. Pescara 15.07.2019, n.1156; Trib.
Spoleto, 21.06.2019 n.444; Trib. Roma 11.09.2019, n.17243; Trib. Roma 03.05.2019, n.9354;
Trib. Velletri 14.05.2019, n.921, sia pure implicitamente Trib. Milano 08.08.2019, n. 7814).
La nullità DEl'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» DE contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli DElo schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento DEla AN d'AL n. 55/2005
(nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco DEl'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. Sez. U., n.
2207/2005) - partecipano DEla stessa natura anticoncorrenziale DEl'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso DEla distorsione DEla concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato DE ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue che, allorché l'articolo 2 DEla legge n.
287 DE 1990 stabilisce la nullità DEle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine DEla successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco DEla concorrenza» (Cass. civ.
n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione DEla normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un collegamento funzionale - non certo un collegamento negoziale.
20 La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo DEl'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte DE contenuto DEl'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione DEl'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento DE livello qualitativo DEle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità DEla riproduzione DElo schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101
TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia DEl'ordine pubblico economico.
Al contrario, tutte le altre clausole DE contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la AN d'AL nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole DEl'intesa ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte DE giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza DEla Suprema Corte, a presidio DE principio processuale DEla domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale DE contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. civ. sez. u., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass.,
18/06/2018, n. 16501).
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza DEle Sezioni Unite DEla Suprema
Corte, che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) DEla legge n.
287 DE 1990 e 101 DE Trattato sul funzionamento DEl'Unione Europea, sono parzialmente
21 nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 DEla legge succitata e DEl'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle DElo schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà DEle parti (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 41994 DE 30/12/2021).
Nel caso che ci occupa è appunto contestata la sussistenza DEl'intesa anticoncorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento DEla AN d'AL non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici (in termini con giurisprudenza citata Cass. 28.11.2018, n. 30818).
Nel caso in esame, nonostante l'eventuale riscontro DE carattere uniforme DEl'applicazione DEle clausole contestate preme, ribadire la circostanza che la garanzia per cui è causa è successiva alla citata DEibera DEla AN d'AL sicché in relazione alle stesse non è possibile affermare il valore di prova privilegiata DE parere reso dalla AN d'AL con provvedimento n. 55/2005 ai fini DEla sussistenza DE contrasto con la norma imperativa antitrust, con conseguente affermazione DEl'onere in capo alla parte opponente di fornire prova DEla permanenza DEla suddetta illecita restrizione di mercato all'epoca in cui è stata sottoscritta la fideiussione omnibus oggetto DE presente giudizio.
La giurisprudenza di merito successiva alla sentenza a Sezioni Unite DEla Corte di
Cassazione n. 41994 DE 30/12/21 ha, in più occasioni, escluso che il richiamato accertamento DEla AN d'AL possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio DE 2005, con conseguente onere gravante sull'attore DEla prova DEla sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e DEla applicazione uniforme DEle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, DEla diffusione seriale DE moDElo ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356; nonché sent. n. 547
28.03.2023 e n. 499 DE 21.03.2023 Corte d'Appello di Ancona).
Ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all'attore che invoca la nullità DEla clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova DE carattere uniforme e non occasionale di applicazione DEla clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione DE mercato, trattandosi di un elemento costitutivo DEla sua pretesa. Quindi,
22 secondo detto orientamento, l'opponente avrebbe dovuto, in primo luogo, allegare la circostanza DEla perdurante intesa illecita all'epoca DEla sottoscrizione DEla fideiussione da lui sottoscritta e, poi, depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale, per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
La questione in diritto va analizzata, poi, anche alla luce DE principio enunciato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. sent n. 13846 DE 22/5/2019) a tenore DE quale “quel che assume rilievo, ai fini DEla predicata inefficacia DEle clausole DE contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco DEl'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato dalla cit. Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n.
2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810, secondo cui ai fini DEl'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 DEla I. n. 287 DE 1990, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento DEla loro illiceità da parte DEl'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato). Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza DEle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo DEla vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l'illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l'ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla AN d'AL nel provvedimento DE 2 maggio
2005, ma la AN ... avesse egualmente sottoposto all'odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto DEl'intesa di cui all'art. 2, lett. a), I. n. 287/1990”.
Ora, anche ammettendo che le clausole denunciate in questa sede siano conformi a quelle sanzionate dalla AN d'AL nel 2005, tenuto conto che le stesse sono state dichiarate nulle in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 L. n. 297/1990 e non per la violazione di norme imperative, la circostanza nulla prova – con riferimento agli anni di stipula o adeguamento dei contratti di garanzia dedotti in giudizio- circa la condotta DEle altre banche e, soprattutto, in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema (cfr. in termini anche Corte D'Appello Ancona: Sentenza n. 875/2023, pubbl. il 26/05/2023; Sentenza
n. 1764/2023, pubbl. il 07/12/2023).
23 D'altro canto, il fideiussore neppure ha fornito adeguata dimostrazione che, ove a conoscenza DEla violazione DEla normativa anticoncorrenziale, non avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente DE debitore, alla concessione DE finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione DEla garanzia. Al contempo, è DE tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento DEla garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella DEl'assenza completa DEla fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Sul punto, pertanto, deve escludersi, in primo luogo la nullità totale ex art. 1418 c.c. DEla fideiussione omnibus su cui si controverte.
Quanto al rilievo DEla nullità parziale DEle clausole che risultino riproduttive degli artt.
2, 6 e 8 DElo schema di fideiussione omnibus dichiarate nulle, in caso di uniforme applicazione, dalla AN d'AL con provvedimento n. 55/2005, osserva il Tribunale come l'opponente garante, in ogni caso e a prescindere dalla qualificazione DE contratto come fideiussione o contratto autonomo di garanzia, non abbia formulato l'eccezione di decadenza dalla escussione DEla garanzia ex art. 1957 c.c.. In ogni caso, invero, anche ove si volesse considerare il rilievo DEla sussumibilità DEle fideiussioni oggetto di causa nell'ambito DEle intese vietate, non può non osservarsi che, come detto, se da un lato il profilo DEla nullità è rilevabile d'ufficio, al contrario, principio ben diverso è quello DEl'eccezione DEla decadenza dall'escussione ex art,
1957 c.c. che non può prescindere da una tempestiva e ben determinata domanda di parte, nel rispetto DE principio di cui all'art. 112 c.p.c..
Nessun'altra eccezione di nullità parziale DE contratto, relativamente alle singole clausole da ritenersi nulla, in base all'articolata disamina di cui sopra, è stata svolta, poi, dagli opponenti e in questi termini, pertanto, DE tutto priva di utilità concreta si tradurrebbe l'eventuale declaratoria di nullità di una clausola rispetto alla quale la parte interessata ha omesso di indicare gli effetti concreti che ne discenderebbero in punto di efficacia DEla stessa e, pertanto, di estinzione DEl'obbligazione in capo al garante.
Sul punto si richiama quanto, anche di recente, affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “che la rilevazione officiosa DEla nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali
24 necessarie alla sua integrazione” tra le quali deve farsi rientrare anche “la concreta ricaduta DEla nullità DEle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, DE debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/10/2024)
17/01/2025, n. 1170).
Passando all'ulteriore motivo di merito DEl'opposizione, con lo stesso, entrambi gli opponenti hanno lamentato l'assenza di liquidità e certezza DE credito azionato in via monitoria, innanzitutto, per l'assenza dei requisiti di prova scritta ex art. 50 TUB per la stessa concessione DE decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, è stata contestata la stessa erogazione DEle somme oggetto di apertura di credito in conto corrente e successivamente rinegoziate, mancando la prova dei contratti di apertura di credito, sottoscritti dalle parti, in data antecedente al 25.05.2017 intercorsi con la
AN DE FE e degli estratti di conto corrente, a far data dal 11.11.2013, vale a dire dall'apertura DE conto corrente.
Più nello specifico, la e hanno contestato sia l'erogazione, CP_1 Parte_1
sia l'utilizzazione DEla somma di euro 50.000,00 e che la stessa sia stata effettuata a saldo zero, rilevando la sussistenza di contratto di conto corrente stipulato già a far data dal 11.11.2013.
Infine, è stata eccepita, ai sensi DEl'art. 118, comma 5 TUB, la mancata ricezione da parte degli opponenti DEla comunicazione di modifica DEle condizioni contrattuali e dunque l'inefficacia di quelle sfavorevoli alla Controparte_1
Ebbene, si è già dato conto sopra di come la Controparte_3
abbia agito in via monitoria azionando il contratto di apertura di credito
[...]
in c/c a tempo indeterminato, stipulato dalla AN DE FE – Credito Cooperativo e dalla in data 25.05.2017, con il quale la prima concedeva alla società un'apertura di CP_1
credito, fino alla concorrenza massima di euro 50.000,00, con validità annuale a revoca (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
A fronte DEla prima DEle contestazioni svolte dagli opponenti e sopra appena riassunte, in punto di diritto, per quanto concerne la controversia in questione, preme ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore DEl'istituto di credito, essendo la banca attrice sostanziale,
a fronte DEle contestazioni sul credito da parte DEl'opponente, è la medesima opposta a dover
25 dimostrare il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio i contratti e tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio DE rapporto.
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha precisato che - qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali similmente a quando si contesti la debenza DE credito - è necessario rideterminare il saldo finale DE conto, mediante la ricostruzione DEl'intero andamento DE rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura DE medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza DEla mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597). Se sulla banca grava l'obbligo di produrre tutti gli estratti conto, a maggior ragione sulla medesima grava l'obbligo di depositare in atti il contratto di conto corrente che costituisce il titolo negoziale di quel rapporto (sul quale si innestano i singoli estratti conto).
Ebbene, in questi termini, è stata depositata sia la documentazione contrattuale relativa al contratto di apertura di credito in conto corrente azionato, sia la serie completa degli estratti DE conto corrente numero 01/01/11913 - ove era stata regolata l'apertura di credito per cui è causa - sin dalla data di apertura DE 11.11.2013, sino a quella DE passaggio a sofferenza DE
24.03.2021 (cfr. doc. 3 cit. e doc. sub 7 fascicolo parte opposta).
Così la parte opposta ha dimostrato il titolo DEl'obbligazione creditoria e la produzione, nella presente sede, degli estratti conto integrali consente di superare la doglianza relativa al mancato rispetto DEl'art. 50 T.U.B..
Quanto agli ulteriori motivi svolti dalle parti opponenti, con riferimento al rapporto bancario in esame, gli stessi, seppure connotati da genericità, devono essere separatamente analizzati, prendendo le mosse dalla contestazione circa l'effettiva erogazione e utilizzazione DEle somme da parte DEl'istituto di credito.
Si è già dato conto di come il contratto di apertura di credito, sottoscritto da entrambe le parti, prevedesse la concessione DEla stessa fino alla concorrenza massima di euro 50.000,00, con validità annuale a revoca. L'art. 1 DEle condizioni contrattuali prevedeva espressamente che il cliente avrebbe potuto utilizzare “in una o più volte la somma messagli a disposizione” potendo “con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”; le condizioni contrattuali, in punto di interessi,
26 commissioni e spese, venivano, poi esplicitate agli artt. 2 e ss., nonché nel documento di sintesi
(cfr. doc.3 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria e doc. 2 fascicolo parte opponente).
Tanto detto, in punto di diritto, giova rammentare come, il contratto di apertura di credito sia disciplinato agli artt. 1842 e ss. c.c., come il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione DEl'accreditato una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Elemento caratterizzante l'apertura di credito, dotato di importanza decisiva per DEimitare l'ambito di applicazione DEla relativa disciplina, è l'accreditamento, vale a dire la messa a disposizione di una somma di denaro in funzione di una sua futura e (anche solo) utilizzazione. In quest'ottica è agevole comprendere come l'accreditato non acquisti la proprietà di tale somma, divenendo solo titolare DE diritto di pretenderne dalla banca la corresponsione, acquisendone, cioè, la disponibilità finanziaria e la banca, dal canto suo, non può essere considerata alla stregua DE debitore di una somma di denaro.
Ecco, allora, che l'apertura di credito non implica, avuto riguardo al momento DEla sua stipulazione, un saldo attivo, poiché la disponibilità determina soltanto la facoltà DEl'accreditato di rendersi debitore DEla banca se ed in quanto utilizzi la disponibilità medesima (cfr. Cass.
2742/1994). Ciò comporta che l'annotazione DEla somma messa a disposizione non concretizza gli estremi, neanche simbolici, DEla traditio DEla stessa e che un vero rapporto obbligatorio, in ragione DE quale l'accreditante può dirsi creditore DEl'accreditato, sorge solo nel momento ed a causa DE prelievo DEla somma messa a disposizione (Cass. 18182/2004).
In questi termini, emerge agevolmente come la prova DEl'erogazione non possa rintracciarsi in un accredito da parte DEla banca, al pari di quanto accada nel caso di concessione di un mutuo o di un finanziamento, bensì debba trarsi dall'utilizzo DEla provvista a mezzo dei movimenti annotati sul conto corrente stesso e rispetto ai quali gli opponenti non hanno dimostrato – neppure indicando poste anomale individuabili sugli estratti in atti o depositando una perizia di parte – che i prelievi riportati nei più volte citati estratti siano stati attinti dal proprio saldo attivo e non dalla provvista messa a disposizione DEla banca.
Del resto, che l'apertura di credito fosse stata effettivamente “attivata” e regolata sul conto corrente sopra citato emerge dagli estratti conto, a partire da quello relativo al secondo trimestre DE 2017 che riporta le condizioni “relative al FIDO”, con decorrenza dal 25.05.2017 – data DEla stipula DE contratto per cui è causa. La stessa disamina DE saldo iniziale e dei movimenti DE conto, conducenti ad un saldo negativo in quasi tutti i trimestri documentati,
27 poi, non può che deporre proprio nel senso di un conto accedente ad un'apertura di credito
(cfr. estratti conto ed estratti conto scalari sub doc. 7 fascicolo di parte opposta).
Ancora, nessuna contestazione è stata mossa dagli opponenti in termini di eventuale applicazione di interessi, commissioni, spese e altri oneri praticati illegittimamente dalla AN, tali da poter fondare un'erosione altrettanto illegittima DEla provvista.
Infine, neppure coglie nel segno, il motivo di opposizione svolto coinvolgendo precedenti contratti di apertura di credito stipulati tra le parti. La doglianza è, infatti, DE tutto generica, avendo gli opponenti documentato solo il contratto di apertura di credito stipulato dalla e dalla AN DE FE, in data 13.05.2016, fino alla concorrenza di euro CP_1
50.000,00 ma avente validità fino al 30.09.2016 (cfr. doc. 3 fascicolo parte opponente).
Emerge, allora, agevolmente come i due contratti abbiano avuto efficacia in momenti diversi essendo stato stipulato, quello per cui è causa, dopo otto mesi dalla scadenza DE primo.
Del resto, gli stessi estratti conto in atti rappresentano chiaramente la situazione appena descritta, risultando l'applicazione degli interessi e DEle altre condizioni di cui al contratto DE
13.05.2016 negli estratti conto dei relativi periodi.
Deve, allora, concludersi nel senso che DE tutto irrilevanti ai fini DE decidere siano i pregressi rapporti di apertura di conto di credito intercorsi tra le parti, dovendosi gli stessi qualificare come rapporti autonomi e distinti l'uno dall'altro e non quale modifica DEle condizioni di un unico e originario contratto.
Né la parte opponente ha allegato e, a fortiori, dimostrato eventuali disponibilità residue ascrivibili ad ulteriori aperture di credito efficaci e vigenti nel periodo di validità di quella per cui
è causa tali da sottrarre i movimenti DE conto corrente all'utilizzazione DEle somme messe a disposizioni dalla banca in virtù DE contratto, poi, azionato in sede monitoria.
Ne discende, pertanto, il rigetto DEl'ulteriore doglianza avente ad oggetto l'asserita mancata ricezione DEla comunicazione di modifica alle condizioni contrattuali, ai sensi DEl'art. 118, comma 5 TUB, e, dunque, l'inefficacia di quelle sfavorevoli alla Controparte_1
Da un lato, infatti, si è dato conto di come il contratto DE 25.05.2017 debba ritenersi autonomo e non come il “precipitato” di modifiche intervenute su altro precedente rapporto;
in secondo luogo, non può che stigmatizzarsi la genericità DE motivo in esame, non avendo la parte opponente chiarito quali modifiche sarebbero state apportare e, tra queste, quali avrebbero dovuto essere considerate sfavorevoli per il correntista.
28 Le parti opponenti non hanno, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio - che su di loro gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza DEle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio DEle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico DEle parti (così Cass.
Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).
In definitiva, in ragione DEle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi DEl'art. 4 D.M. n.
55/2014, partendo dall'applicazione dei parametri medi, previsti per ogni fase DE giudizio, al netto DEla fase istruttoria, di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1873/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 559/2021, emesso dal Tribunale di Fermo in data 23.07.2021;
❖ condanna le parti opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte opposta le spese DE presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 8.433,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 10.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona DE legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. Parte_1 C.F._1
ALDO AL mente 'Indirizzo Telematico DE difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_2
[...] P.IVA_2
. GE OLINI, elettivamente domiciliata in PORTO SAN GIORGIO, VIA A. COSTA, N. 2, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori DEle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni DEle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Fermo, la Controparte_3
chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 599/2021, nei confronti DEla
[...] [...]
e di in proprio, quale garante, intimante il pagamento DEla somma di CP_1 Parte_1
euro 60.253,76, oltre interessi moratori e spese di procedura, risultante contratto di apertura di credito in conto corrente, a titolo di saldo debitore.
1 Avverso detto d.i., ritualmente notificato, la e di Parte_2 Parte_1
proponevano opposizione, con atto di citazione ritualmente notificato con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedevano che questo Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, contrariis rejectis, nel pieno accoglimento DEla domanda nel complesso spiegata dall'attore nella narrativa DE presente atto, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente trascritto:
In via pregiudiziale e/o preliminare: -dichiarare con sentenza la incompetenza territoriale DEl'adito
Tribunale di Fermo che ha emesso il decreto ingiuntivo, essendo competente in relazione alla fideiussione quello di
Macerata avente competenza esclusiva ex lege ai sensi DEl'art. 3 Codice DE Consumo, D.Lgs.206/2005, che prevede quale foro esclusivo la residenza DE Consumatore , per le causali esposte in narrativa, con conseguente revoca DE decreto ingiuntivo e con condanna DEla banca al pagamento DEle spese di lite. - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva DEla ricorrente con ogni conseguente statuizione;
In via preliminare
Sospendere l'efficacia esecutiva provvisoriamente concessa al decreto ingiuntivo opposto (n. 559/2021 N.
1356/2021 RG depositato in data DE 23 07 2021)
In via subordinata: Nel merito: per quanto concerne l'ingiunto ed in subordine per l'ingiunto Controparte_1 Parte_1
nell' l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenersi competente a conoscere i fatti per cui è
[...]
causa:
-ACCERTARE E DICHIARARE che nessuna somma è dovuta dalla Controparte_1
in persona DE legale rappresentante pro tempore e dal in proprio alla banca Parte_1 Parte_1
convenuta in accoglimento dei motivi dedotti in narrativa o comunque in accoglimento di qualunque di essi;
In ogni caso
-ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, invalidità, inefficacia DEla fideiussione sottoscritta dal sig. con ogni conseguente statuizione di revoca DE decreto ingiuntivo opposto: Parte_1
- REVOCARE pertanto in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 559/2021 N. 1356/2021 RG depositato in data DE 23 07 2021) emesso dal Tribunale di Fermo in sede civile e comunque revocarlo in quanto carenti i requisiti di certezza e liquidità per l'emissione DElo stesso nonché per tutto quanto esposto nel proemio DE presente atto;
Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione, chiedendo l'accoglimento DEle seguenti conclusioni:
2 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta o disattesa, previo il rigetto DEla invocata sospensione DEla provvisoria esecuzione DEl'opposto decreto ingiuntivo… nel merito
Respingere l'opposizione proposta dagli ingiunti , e, per l'effetto, CP_1 Parte_1
Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 559/2021 reso in data 23 Luglio 2021 dal
Presidente DE Tribunale di Fermo a definizione DEla procedura monitoria R.G. n. 1356/2021;
Condannare in ogni caso gli opponenti suddetti al pagamento in favore DEla AN convenuta / opposta, DEla somma ingiunta, oltre interessi come da domanda monitoria;
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario DE 15%, nonché IVA e CAP come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione DEla provvisoria esecutorietà DE d.i. opposto, istruita documentalmente la causa, definito il tema DEla lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza DE 22.05.2025 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti opponenti, con il proprio atto di citazione, a fondamento DEle proprie domande, deducevano quanto segue:
1. in via preliminare, doveva essere eccepito il difetto di competenza per territorio DE
Tribunale adito, in quanto , aveva stipulato la fideiussione, in data 25.05.2017, in Parte_1
qualità di consumatore e non come professionista, trattandosi di persona fisica estranea alla società; pertanto, doveva applicarsi il criterio DE Foro DE Consumatore, con conseguente competenza DE Tribunale di Macerata;
2. ancora, in via preliminare, doveva essere eccepito il difetto di legittimazione attiva DEla ricorrente, in quanto, in sede monitoria, non era stata documentata la legittimazione attiva DEla
quale mandataria DEla AN di AT e DE FE – Controparte_2
Credito Cooperativo – Società Cooperativa e, dunque, DE procuratore DEla stessa a conferire la procura alle liti;
3. nel merito, doveva rilevarsi che il credito azionato non era documentato se non sulla base DEla certificazione ex art. 50 T.U.B., in assenza DE deposito degli estratti conto a partire dalla data di apertura DE conto corrente. Del resto, neppure era stato depositato alcun contratto di apertura di credito precedente, né alcun estratto conto dal quale evincere ogni eventuale
3 movimento e, in particolare, l'accredito o l'erogazione e l'utilizzazione DEla somma da parte DEla correntista DEla somma di euro 50.000,00, tenuto conto che il contratto di conto CP_1
corrente risultava stipulato in data 11.11.2013;
4. doveva, pertanto, essere contestata la stessa erogazione DEle somme indicate, nonché
l'utilizzazione DEle stesse, negando, altresì, che l'erogazione o l'utilizzazione DEla somma era stata effettuata a saldo zero, con conseguente non corrispondenza DE credito a quello azionato in sede monitoria;
5. quanto alla fideiussione sottoscritta dal , doveva essere eccepita la nullità, Parte_1
contenendo la stessa clausole contrattuali redatte su modulo conforme allo schema ABI, nullo in quanto violativo DE divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), DEla
L. n 287/1990, per come sancito da AN d'AL che con provvedimento DE 2 maggio 2005 n.
55.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
1. quanto all'eccezione di difetto di competenza per territorio, la stessa era infondata in quanto aveva sottoscritto un contratto di fideiussione omnibus, costituente una Parte_1
mera garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale azionata nei confronti DEla
[...]
pertanto, l'intestato Tribunale era pienamente competente;
CP_1
2. in ogni caso, non poteva essere considerato consumatore in quanto aveva Parte_1
prestato la garanzia nei confronti DEle obbligazioni assunte dalla società di cui era amministratore unico e legale rappresentante unico, sin dalla sua costituzione risalente al
15.09.1998;
3. quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva DEla ricorrente, doveva rilevarsi che, per mera svista, in sede monitoria, non erano state depositate la copia DEla procura speciale, autenticata nelle firme, in data 4 febbraio 2021, dal Notaio di Grottammare, Rep. Persona_1
n. 120.358 - Racc. n. 22.888, in virtù DEla quale la creditrice AN di AT e DE
FE aveva conferito mandato alla con facoltà di subDEega, Controparte_2
“di svolgere, in nome e per conto DEla AN, conferendo a tal fine tutti i necessari poteri sostanziali, giudiziali e stragiudiziali avente ad oggetto ogni posizione e ogni rapporto giuridico attivo e passivo e la rappresentanza sostanziale e processuale: - la gestione e recupero dei crediti e DEle relative posizioni attive e passive, ivi inclusa, in particolare, l'attività di riscossione dei crediti, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, comprensiva di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari o utili a tal fine …”, nonché la copia DEla scrittura privata,
4 autenticata nelle firme dal Notaio di Roma, in data 14 settembre 2020, Rep. Persona_2
46371 Racc. 21174, con cui la mandataria aveva, a sua volta, Controparte_2
nominato e costituito il Dott. , suo procuratore speciale “affinché, in Controparte_4
nome, conto e vece DEla società medesima: - firmi … omissis … compia qualsiasi operazione e tratti qualsiasi pratica in rappresentanza di presso ogni ufficio ed ente, pubblico o privato, … Controparte_2
omissis …: Per quanto concerne la specifica attività di gestione DEle posizioni di credito, in coerenza con le direttive DE Consiglio di Amministrazione e DEla Direzione Generale, in nome per conto e nell'interesse di
e/o DEle società ed enti mandanti, … i) conferire e revocare mandati a Controparte_2
procuratori fiduciari, nominare e revocare mandati a periti ed avvocati, …”. Emergeva, allora, che
, nella qualità di procuratore speciale DEla mandataria Controparte_4 [...]
aveva conferito, in virtù dei poteri attribuitigli, procura al difensore che aveva CP_2
agito in sede monitoria;
4. nel merito, l'opposizione era infondata in quanto, in primo luogo, l'apertura di credito in c/c era stata concessa il 25.05.2017, fino a concorrenza di euro 50.000,00 e la parte opposta aveva depositato nel presente giudizio la serie integrale degli estratti conto, sia capitale, sia scalare, DE rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 0002/007/011913, già n.
01/01/11913, sottoscritto presso la sede DEl'allora in data Controparte_5
11.11.2013;
5. quanto alla mancata erogazione DEl'importo, doveva chiarirsi che l'apertura di credito per cui è causa non era stata concessa sotto forma di finanziamento ipotecario, ma quale apertura di credito chirografaria con scadenza “Annuale a revoca” fino alla concorrenza di euro
50.000,00. L'Istituto di credito, nell'ambito DE rapporto di durata in questione, implicante prestazioni in denaro ripetute o scaglionate nel tempo, non erogava tale somma, ma si limitava a metterla a disposizione DE correntista e, nel caso concreto, dal 25.05.2017, fino alla data DEla revoca per inadempimento, la aveva avuto la disponibilità sul conto corrente, CP_1
oltre ad un eventuale saldo attivo a quella data, di una provvista di euro 50.000,00 da poter utilizzare per investimenti, spese e costi da sostenere, con la possibilità di riespandere detta provvista o affidamento bancario utilizzabile eseguendo rimesse c.d. “ripristinatorie”;
6. nessuna rinegoziazione era intervenuta con riguardo al contratto di apertura di credito e nessun rilievo avevano i contratti di apertura di credito antecedenti al 25.05.2017;
5 7. quanto all'eccezione di nullità DEla fideiussione, poiché contenente clausole contrattuali redatte su modulo uniforme ABI, la stessa era parimenti destituita di fondamento, in quanto la garanzia in questione doveva essere qualificata come contratto autonomo e la questione atteneva, comunque, a materia di competenza DE Tribunale DEle imprese;
8. l'eccezione in questione, poi, non poteva essere proposta dal che non era Parte_1
qualificabile come consumatore e non aveva subito alcun danno dal contratto a valle DEl'intesa anticoncorrenziale;
9. in ogni caso, l'eventuale nullità non poteva colpire l'intero contratto, bensì le sole condizioni conformi allo schema ABI, non avendo l'opponente provato i requisiti da cui far discendere la nullità totale;
10. neppure poteva avere alcun effetto l'eventuale nullità DEla clausola di deroga DEl'art. 1957 c.c., in quanto la debitrice principale era stata comunque escussa nel rispetto CP_1
DE termine indicato dall'art. 1957 c.c.. L'obbligazione pecuniaria garantita e gravante sulla correntista infatti, era scaduta in data 16-18.02.2021 e l'istanza nei confronti CP_1
DEla debitrice principale, era stata formalmente proposta mediante il deposito, in data
19.07.2021, DE ricorso per decreto ingiuntivo.
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la parte opponente rilevava come il decreto ingiuntivo doveva essere comunque revocato, in quanto la documentazione era stata prodotta solo in sede di opposizione e, in ogni caso, non era provato che il mandato concerneva anche il credito vantato dalla AN DE FE nei confronti DEla Controparte_1
Ancora, eccepiva, ai sensi DEl'art. 118, comma 5 TUB, la mancata ricezione da parte degli opponenti DEla comunicazione di modifica alle condizioni contrattuali e, dunque, l'inefficacia di quelle sfavorevoli alla Controparte_1
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito DE potere – dovere di pronunciare sull'accertamento DEla pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena DEla precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una
6 fase meramente eventuale rimessa alla iniziativa DE debitore ingiunto il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù DEla veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, dovrà azionare la sua difesa.
Il debitore ingiunto dovrà, in sostanza, contestare i fatti posti a fondamento DEla pretesa monitoria ed alla base DE decreto ingiuntivo emesso.
Ebbene, nel caso di specie gli opponenti hanno promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 559/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 23.07.2021, nei confronti DEla e di , intimante il pagamento DEla somma di euro CP_1 Parte_1
60.253,76, oltre interessi, oneri e spese (cfr. doc. C) fascicolo parte opponente).
Per onere di completezza e chiarezza espositiva, deve premettersi che la pretesa creditoria per cui è causa origina, quanto al creditore principale dal contratto di apertura di CP_1
credito in c/c a tempo indeterminato, stipulato dalla AN DE FE – Credito Cooperativo
e dalla in data 25.05.2017, con il quale la prima concedeva alla società un'apertura CP_1
di credito, fino alla concorrenza massima di euro 50.000,00, con validità annuale a revoca.
Quanto a , lo stesso è stato ingiunto quale garante in forza di contratto di Parte_1
fideiussione omnibus con limitazione di importo, DE 25.05.2017, con la quale lo stesso si costituiva fideiussore nei confronti DEla per l'adempimento di qualsiasi CP_1
obbligazione dalla stessa assunta nei confronti DEla AN DE FE – Credito Cooperativo, sino all'importo di euro 85.000,00 (cfr. docc. 3 e 5 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
Passando ad esaminare i motivi di opposizione e invertendo l'ordine logico DEle questioni in modo da garantire una trattazione gradata e organica DEle stesse, in primo luogo, deve darsi atto che la parte opponente ha eccepito, con riguardo all'ingiunzione emessa nei Parte_1
suoi confronti, il difetto di competenza per territorio DE Tribunale adito, in favore, di quello di
Macerata, in virtù DEl'invocata applicabilità DE Foro DE Consumatore. In particolare,
l'opponente ha sottolineato come la qualifica in questione deriverebbe dallo stesso contratto di garanzia sottoscritto, nell'ambito DE quale il garante veniva qualificato come “Cliente
Consumatore”.
7 Sul punto, deve essere richiamato quanto già enunciato nell'ordinanza a verbale DE
21.04.2022, rigettando la stessa eccezione.
La Corte di Legittimità, invero, ha di recente iniziato, via via, ad escludere che possa essere dato rilievo alla «natura societaria» DE debitore principale ai fini DEl'eventuale applicazione o meno DEla normativa di protezione consumeristica e la tesi per cui l'accessorietà DEla fideiussione implica il rinvio al rapporto principale, per la valutazione DEl'eventuale status di consumatore DE garante, è stata recisamente smentita dalla più recente giurisprudenza DEla corte di Giustizia per cui l'oggetto DE contratto è irrilevante ai fini DEla applicazione DEla disciplina DE consumatore, essendo invece determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva 93/13 definisce l'ambito di applicazione DEla disciplina "consumeristica" non con riferimento all'oggetto DE contratto (tantomeno di quello garantito) ma con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito DEla loro attività professionale. Tale criterio corrisponde all'idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito dalla direttiva stessa, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, che questa tutela è particolarmente importante nel caso di contratto di garanzia o di fideiussione stipulato da un istituto bancario e un consumatore, che il contratto di garanzia o fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che esso garantisce, comunque, si presenta, dal punto di vista DEle parti contraenti, come un contratto distinto in quanto è stipulato tra soggetti diversi dalle parti DE contratto principale.
In questi termini è dunque in capo alle parti DE contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito. La valutazione se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione, nel concreto, rientri o no nell'ambito di attività estranee all'esercizio DEla eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha predato la garanzia, allora, si pone come terreno di elezione per l'accertamento DEla qualità di consumatore, da svolgersi caso per caso dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/11/2021,
(ud. 10/06/2021, dep. 16/11/2021), n.34515; Cass. civ., Sez. III, n. 32225 DE 13.12.2018).
In detta attività emerge agevolmente come l'eventuale indicazione fornita dall'istituto di credito contraente non possa vincolare la qualificazione anche considerando che la stessa è espressamente effettuata sulla base di non meglio esplicitate “informazioni disponibili” (cfr. doc. 5 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
8 Ebbene, anche in questa sede, deve ribadirsi che, nel caso di specie, il fideiussore risulta amministratore unico, nonché legale rappresentante DEla società (s.r.l. unipersonale – cfr. doc.
6 fascicolo parte opposta) debitrice principale e, pertanto, non è revocabile in dubbio che la fideiussione sia stata stipulata nell'ambito DEl' “attività professionale o per finalità inerenti a tale attività
o strettamente funzionali al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” e non come persona fisica che ha agito da non professionista ma in virtù di altro rapporto con il debitore.
Del resto, neppure nel corso DE giudizio, la parte opponente ha fornito elementi utili a interrompere questo presuntivo nesso di stretta strumentalità tra la sottoscrizione DEla fideiussione e l'attività imprenditoriale svolta dal , lasciando in evidenza l'importanza Parte_1
DE contratto stipulato e l'affinità imprenditoriale tra la società garantita e il fideiussore, circostanze idonee a ritenere accertato che l'opponente abbia sottoscritto il contratto di garanzia di cui si discute nell'ambito DEl'attività imprenditoriale dallo stesso svolta.
Passando all'ulteriore eccezione preliminare, svolta dagli opponenti, deve rilevarsi come, con la stessa, sia stata lamentata la carenza di legittimazione attiva DEla
[...]
che, in sede monitoria, non aveva documentato il Controparte_6
mandato conferitole dalla AN di AT e DE FE – Credito Cooperativo –
Società Cooperativa, con conseguente mancata dimostrazione DE potere DE procuratore DEla prima a conferire la procura alle liti, nonché DEl'inclusione DE credito azionato nel perimetro DE mandato conferito.
Sulla scorta DE motivo in questione, le parti opponenti hanno chiesto la revoca DE decreto ingiuntivo, il quale non poteva essere emesso in difetto DEla prova degli elementi di cui sopra.
Preliminarmente, deve darsi atto che, in sede monitoria, il procuratore istante aveva depositato, in allegato al ricorso introduttivo, procura alle liti allo stesso conferita dal Dott.
, procuratore DEla BVV Gestione Crediti Controparte_4 Controparte_7 [...]
invocando la relativa legittimazione in base alla procura speciale conferita Controparte_2
dalla AN di AT e DE FE Credito Cooperativo – Società Cooperativa (cfr. procura allegata in sede monitoria).
La parte opposta, costituendosi nel presente giudizio di opposizione, poi, ha depositato copia DEla procura speciale autenticata nelle firme, in data 03.02.2021, dal Notaio Persona_1
di Grottammare, Rep. n. 120.358 - Racc. n. 22.888, in virtù DEla quale la creditrice AN di
9 AT e DE FE ha conferito mandato alla tra l'altro e Controparte_2
con facoltà di subDEega totale o parziale ad amministratori, dipendenti, procuratori e procuratori speciali incaricati, “di svolgere, in nome e per conto DEla AN, conferendo a tal fine tutti i necessari poteri sostanziali, giudiziali e stragiudiziali avente ad oggetto ogni posizione e ogni rapporto giuridico attivo e passivo e la rappresentanza sostanziale e processuale:
- la gestione e recupero dei crediti e DEle relative posizioni attive e passive, ivi inclusa, in particolare,
l'attività di riscossione dei crediti, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, comprensiva di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari o utili a tal fine …” (cfr. doc. 4, fascicolo parte opposta).
A ulteriore corredo, la parte opposta ha depositato copia DEla scrittura privata, autenticata nelle firme dal Notaio in data 14.09.2020, Rep. 46371 Racc. 21174, con la Persona_2
quale la aveva nominato e costituito, suo procuratore speciale il Controparte_2
Dott. “affinché, in nome, conto e vece DEla società medesima: - firmi … compia Controparte_4
qualsiasi operazione e tratti qualsiasi pratica in rappresentanza di presso ogni Controparte_2
ufficio ed ente, pubblico o privato”. In particolare, era previsto che “Per quanto concerne la specifica attività di gestione DEle posizioni di credito, in coerenza con le direttive DE Consiglio di Amministrazione e DEla
Direzione Generale, in nome per conto e nell'interesse di e/o DEle società ed enti Controparte_2
mandanti”, il procuratore speciale potesse “i) conferire e revocare mandati a procuratori fiduciari, nominare e revocare mandati a periti ed avvocati” (cfr. doc. 5 fascicolo parte opposta.)
Sul punto, allora, è opportuno richiamare il consolidato orientamento DEla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Ord. n. 27154 DE 06/10/2021 (Rv. 662413 - 01)) secondo cui “Ai fini DEla decorrenza DE termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a norma DEl'art. 643 c.p.c. devono essere notificati il ricorso e il decreto monitorio, mentre non è necessaria la notificazione - nemmeno quando questa è eseguita con posta elettronica certificata ai sensi DEla l. n. 53 DE 1994 - DEla procura alle liti rilasciata al difensore DEla parte creditrice;
l'eventuale insussistenza, agli atti DE procedimento per ingiunzione, di detta procura o l'eventuale vizio DEla stessa possono essere fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione, la quale può sempre essere effettuata dal procuratore DE creditore nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia DE provvedimento esclude implicitamente il vizio relativo al ministero di difensore e che il solo rimedio avverso il decreto è costituito dall'opposizione tempestiva, salve le ipotesi DEl'art. 650 c.p.c.”.
Con maggiore sforzo esplicativo deve rilevarsi come il precedente appena richiamato espliciti quanto segue: “occorre premettere, in diritto, che ai fini DEla presentazione DE ricorso per decreto
10 ingiuntivo davanti al tribunale è, di regola, necessario il patrocinio di un legale munito di valida procura, ai sensi dall'art. 83 c.p.c.. La corretta costituzione DE ricorrente in sede monitoria va verificata di ufficio dal giudice: il difetto o il vizio DEla procura DE difensore non consente, in generale, l'emissione DE decreto ingiuntivo richiesto.
Laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore DE difensore DE ricorrente.
Naturalmente, se la procura manca o è viziata, lo stesso decreto ingiuntivo risulterà a sua volta viziato e il vizio potrà essere denunciato con l'opposizione. Poiché, peraltro, il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario con attitudine al giudicato, l'ingiunto che intenda contestare la sua illegittima emissione, per difetto o vizio DEla procura difensiva DE ricorrente, deve comunque proporre tempestiva opposizione nel termine di legge decorrente dalla sua notificazione, ad effettuare la quale è senz'altro legittimato il difensore (che è stato ritenuto regolarmente) costituito nel procedimento monitorio, secondo tutte le modalità consentite dall'ordinamento”.
Tuttavia, “nel caso di procura inesistente, la notificazione DE decreto fatta dal difensore non si presenta a sua volta come attività riconducibile al vizio radicale di inesistenza, in quanto legittimata in via provvisoria dalla pronuncia DE giudice e discutibile - non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 650 c.p.c. - solo con
l'opposizione tempestiva”.
Del resto, “l'art. 643 c.p.c. prevede, ai fini DEla decorrenza DE termine per l'opposizione, che siano notificati all'ingiunto il ricorso e il decreto ingiuntivo, per copia autentica, ma non che agli stessi sia allegata la procura alle liti DE difensore che effettua la notificazione, la quale deve essere presente agli atti DE procedimento monitorio e la cui regolarità va accertata nell'ambito e secondo le regole di detto procedimento, anche eventualmente in fase di opposizione. Né tale allegazione è prevista dalla legge n. 53 DE 21 gennaio 1994, che disciplina le notificazioni degli atti giudiziari da parte degli avvocati … L'ingiunto, con l'opposizione, potrà contestare la regolarità DE decreto anche sotto il profilo processuale e, quindi, anche in relazione alla presenza ed alla regolarità DEla procura DE difensore DE ricorrente in sede monitoria, ma dovrà farlo notificando tempestiva opposizione al decreto, il cui termine decorre dalla notificazione DElo stesso operata dal difensore (fatta salva la eventuale possibilità di una regolarizzazione DEla procura, quanto meno ai fini DEl'accertamento DE credito nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all'opposizione, ai sensi DEl'art. 182 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, sussistendone i presupposti: l'opposizione, infatti, anche se il decreto è invalido, comunque dà ingresso all'ordinario giudizio a cognizione piena sul credito)” (cfr. Cass., Ord. n. 27154 DE 06.10.2021
(Rv. 662413 - 01)).
Ebbene, nel presente giudizio di opposizione, non viene in rilievo un vizio DEla procura in sé riconducibile ai principi di diritto di cui sopra ma, al più, una mera carenza probatoria circa
11 la ricorrenza dei poteri in capo al procuratore speciale che ha, a sua volta, conferito mandato al procuratore che ha agito in giudizio in sede monitoria.
Detta carenza probatoria è stata sanata, nella fase di opposizione, a mente DEla documentazione appena esaminata dimostrando la regolarità DEla procura alle liti rispetto alle contestazioni DEla difesa degli opponenti sia in punto di carenza di potere in capo al dott.
, sia in punto di asserita mancata dimostrazione che il credito azionato Controparte_4
rientrasse effettivamente nel perimetro DEla procura a questi conferiti.
Come si è visto, la procura DE 03.02.2021 si riferiva in generale “alla gestione e recupero dei crediti e DEle relative posizioni attive e passive” facenti capo alla AN di AT e DE FE, senza alcuna esclusione e individuazione e la ricorrente ha agito in sede monitoria in forza dal contratto di apertura di credito in c/c a tempo indeterminato, stipulato dalla AN DE
FE – Credito Cooperativo e dalla senza che risulti in atti alcuna cessione CP_1
DE credito ad altri soggetti e senza che la parte opponente abbia dimostrato la ricorrenza di qualche circostanza idonea a sottrarre il credito dall'ambito di quelli per la gestione dei quali è stata conferita la procura speciale all'odierna opposta.
Le superiori considerazioni, allora, consentono di concludere per il superamento di qualsivoglia irregolarità originaria DEla procura nonché per l'affermazione DEla piena legittimazione ad agire in capo all'opposta.
Passando agli ulteriori motivi di opposizione, osserva il Tribunale come debba essere, in primo luogo, trattato quello relativo alla nullità totale o parziale DEla fideiussione omnibus sottoscritta da . Parte_1
Sul punto, si ritiene superflua qualsivoglia qualificazione DEla garanzia prestata dall'opponente, risultando il motivo di opposizione, per come già svolto dal infondato. Parte_1
Ed invero, sulla questione è sufficiente esporre quanto segue.
Preme, in primo luogo, rilevare che l'eccezione DEla nullità DEla fideiussione su cui si controverte per violazione DEl'art. 2 L. n. 287/1990 è stata svolta in via di mera eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare, senza efficacia di giudicato, l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile anche d'ufficio) di incompetenza funzionale DEl'adito Tribunale in favore DEla Sezione Specializzata in materia di
12 imprese territorialmente competente a norma DEl'art. 33 DEla L. n. 287/1990 e ai sensi DEl'art. 4, co.
1-ter, D.Lgs. n. 163/2003, inserito dall'art. 18, co. I, D.Lgs. n. 3/2017, non essendo stata all'uopo proposta un'autonoma domanda da parte degli opponenti: deve pertanto decidersi la questione nella presente sede.
Relativamente alla dedotta nullità DEla fideiussione per violazione DEl'art. 2 DEla legge n. 287/1990 in materia di antistrust, preme ricostruire la vicenda giurisprudenziale che ha coinvolto la questione che ci si appresta ad esaminare, la quale trae origine dal provvedimento n. 55 DE 2/5/2005 emesso dalla AN d'AL in funzione di Autorità garante DEla concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 DEla legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'AGCM per effetto DEla legge n.
262/2005.
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 DEla legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù DE quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le DEiberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco DEla concorrenza all'interno DE mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.”
Nel provvedimento l'Autorità Garante ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla "fideiussione a garanzia DEle operazioni bancarie", in quanto DEiberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione DEl'articolo 2, comma 1, DEla legge n. 287/90, laddove recita: “Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le DEiberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”.
L'Autorità ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte DEle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. “Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione DEla concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI”.
A fronte DEl'esame DElo schema contrattuale di fideiussione omnibus, la AN d'AL invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust,
13 pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'Autorità di vigilanza, cui seguiva l'apertura DEl'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la AN
d'AL incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica DEla fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte DEle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi DEle parti, stante la loro potenziale diffusione.
All'esito DE procedimento, la AN d'AL disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 DElo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia DEle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con
l'articolo 2, comma 2, lettera a), DEla legge n. 287/90”.
L'Autorità di vigilanza muoveva dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva DEla concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole DEla concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi DEle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità DElo schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela DEla concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza precisava, quindi, come lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto, poi, all' esito DEl'istruttoria - considerato che, già all'epoca DEl'istruttoria stessa, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto DEl'istruttoria differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento DEla posizione contrattuale DE garante.
La AN d'AL concludeva nel senso che le intese vietate fossero quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco DEla concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti DE negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi DEle
14 parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla AN d'AL, secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'articolo 7 DElo schema DE contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione DE rischio di credito ai sensi DEl'Accordo Ba.; al contrario, la AN d'AL afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 DE citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza DEla banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia DEl'obbligazione principale e degli atti estintivi”.
Il provvedimento DEl'Autorità di vigilanza, pertanto, dispone che i suddetti articoli 2, 6 e
8 contenuti nello schema predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) DEla legge n.
287/90”.
A tutela DEla concorrenza al livello eurounitario si pone poi l'art. 101 DE Trattato sul funzionamento DEl'Unione Europea (originario art. 81 DE Trattato 12 CE e, ancor prima, art. 85 DE Trattato dì Ro.) - in applicazione DEl'art. 3, secondo cui «L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione DEle regole di concorrenza necessarie al funzionamento DE mercato interno;
[...]» - dispone: «
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare il gioco DEla concorrenza all'interno DE mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
[...]. 2.
«Gli accordi o decisioni, vietati in virtù DE presente articolo, sono nulli di pieno diritto».
Tanto premesso, conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite DEla
Suprema Corte, la legge “antitrust” DE 10/10/1990, n. 287 detta norme a tutela DEla libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti DE mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione DE suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva DEla libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale DE prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta
15 effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco DEl'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori DEla collusione, l'azione di accertamento DEla nullità DEl'intesa e di risarcimento DE danno di cui all'art. 33 DEla legge n.
287 DE 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, DEla corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 DE
04/02/2005).
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 DEla legge n. 287/1990, allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco DEla concorrenza all'interno DE mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare "voluto". Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto DEla distorsione DEla concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche;
il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato DE ricorso a schemi giuridici meramente "unilaterali".
Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità DEle "intese", non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine DEla successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco DEla concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 DE 1999).
16 Pertanto, qualsiasi forma di distorsione DEla competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini DEl'accertamento DEla violazione DEl'art. 2 DEla legge antitrust.
Ciò posto, parte DEla giurisprudenza si è espressa in senso contrario alla nullità derivata DE contratto di fideiussione omnibus stipulato tra la banca e il garante per effetto DE citato provvedimento DEla AN d'AL (cfr. Trib. Milano n. 7796/2016), mentre l'opposto indirizzo
è a sua volta diviso tra l'orientamento che ritiene la nullità derivata DEle singole clausole che ripropongono il contenuto di quelle DElo schema contrattuale predisposto dall'ABI oggetto di censura da parte DEl'Autorità di vigilanza (cfr. Cass. civ. n. 24044 DE 26/09/2019) e l'ipotesi ermeneutica che considera nullo l'intero contratto.
Orbene – come affermato dal recente arresto DEle Sezioni Unite DEla Suprema Corte, a cui l'adito Tribunale ritiene di doversi adeguare - pur nella consapevolezza DEl'estrema problematicità DEla scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi DEla normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale».
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il
«contenuto DE contratto», ai sensi DEl'art. 1322, primo comma, cod. civ. – tuttavia, ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo DEle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. Sez.
U., 24/09/2018, n. 22437).
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali».
Il tenore letterale DEl'art. 2, comma 3, DEla legge n. 287 DE 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, DE principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione DEl'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.
L'interesse protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello DE mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale DE singolo contraente pregiudicato,
17 con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. L'obbligo DE risarcimento compensativo dei danni DE singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento DE danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima DEl'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, DE diritto a far valere la nullità DE contratto si rivela un adeguato completamento DE sistema DEle tutele, non nell'interesse esclusivo DE singolo, bensì in quello DEla trasparenza e DEla correttezza DE mercato, posto a fondamento DEla normativa antitrust.
La giurisprudenza DEla Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze DEla nullità DEle intese, per violazione DEl'art. 101 (ex 81 Trattato CE) DE
Trattato sul funzionamento DEl'Unione Europea, non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento DE danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza DE diritto europeo, dalla nullità DEl'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia,
14/12/1983, C- 319/82, Societè de Vente de Cimentes;
Trib., 21/01/1999, T- 190/96,
Chrístophe Pa.)
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza DEl'effetto diretto DE diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr.Tribunale Roma sez. IX,
04/02/2022, n. 1803 su Corte Giustizia, 10/07/1997, C-261/95, Pa.; Corte Giustizia,
20/09/2001, C-453/99, Courage Ltd v. Cr.; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- Contr 298/04, Corte Giustizia, 14/06/2011, C-360/09, Pfeiderer v. Bundemskartellant;
Corte
Giustizia 06/06/2013, 28 C- 536111Do. . Per_3
18 La Direttiva Enforcement n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma DE principio di efficacia, gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio DE diritto di chiedere il risarcimento DE danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile
o eccessivamente difficoltoso l'esercizio DE diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione DE diritto DEla concorrenza. A norma DE principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento DE danno a seguito di violazioni DEl'articolo 101 o
102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni DE diritto nazionale» (art. 4) (cfr.Tribunale Roma sez. IX,
04/02/2022, n. 1803).
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore DE diritto eurounitario, a cui gli
Stati membri possono affiancare anche la previsione DEla nullità degli accordi a valle DEle intese anticoncorrenziali.
Si evidenzia pertanto la particolare efficacia DEla sanzione DEla nullità parziale DE contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria DE singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust.
Peraltro, la regola DEl'art. 1419, primo comma, c.c., insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore DEl'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale.
Ai sensi DEl'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto DEla disciplina negoziale, se permane l'utilità DE contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
al contrario,
l'estensione all'intero negozio degli effetti DEla nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. civ. n. 11673 DE 21/05/2007).
La necessità DEla prova circa il carattere uniforme DEl'applicazione DEle clausole contestate è stata altresì riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di merito e ribadita in successiva sentenza DEla stessa Cassazione secondo cui "compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme DEla clausola che si assuma essere oggetto DEl'intesa stessa (Cass.,
22.5.2019, n. 13846); tale orientamento risulta peraltro conforme alla tradizionale impostazione giurisprudenziale consolidata in altri settori economici secondo cui l'utilizzabilità degli accertamenti DEl'autorità antitrust da parte dei consumatori è ammissibile soltanto "una volta accertate condotte di violazione DEla
19 normativa di settore posta anche a loro tutela "(in tal senso Cass. 20.6.2011, n. 13486, Cass. 9.12.2002,
n. 17475); in altri termini, l'accertamento di fatto DEl'intesa o condotta anticoncorrenziale è presupposto logico giuridico DE pregiudizio concretamente subito dal consumatore e da questi deve essere provato.
La necessità di accludere lo schema contrattuale ABI, unitamente ai citati provvedimenti, oltre che la specificità DEle allegazioni sono state riconosciute dalla giurisprudenza di merito prevalente e preferibile quali condizioni necessarie per il citato accertamento in punto di fatto relativo all'accertamento di intesa anticoncorrenziale (Trib. Pescara 15.07.2019, n.1156; Trib.
Spoleto, 21.06.2019 n.444; Trib. Roma 11.09.2019, n.17243; Trib. Roma 03.05.2019, n.9354;
Trib. Velletri 14.05.2019, n.921, sia pure implicitamente Trib. Milano 08.08.2019, n. 7814).
La nullità DEl'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» DE contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli DElo schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento DEla AN d'AL n. 55/2005
(nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco DEl'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. Sez. U., n.
2207/2005) - partecipano DEla stessa natura anticoncorrenziale DEl'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso DEla distorsione DEla concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato DE ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue che, allorché l'articolo 2 DEla legge n.
287 DE 1990 stabilisce la nullità DEle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine DEla successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco DEla concorrenza» (Cass. civ.
n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione DEla normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un collegamento funzionale - non certo un collegamento negoziale.
20 La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo DEl'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte DE contenuto DEl'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione DEl'intesa anticoncorrenziale.
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento DE livello qualitativo DEle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità DEla riproduzione DElo schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101
TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia DEl'ordine pubblico economico.
Al contrario, tutte le altre clausole DE contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la AN d'AL nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole DEl'intesa ABI.
Ne discende, poi, la rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte DE giudice, nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza DEla Suprema Corte, a presidio DE principio processuale DEla domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). Si è - per vero - stabilito, al riguardo, che il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale DE contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale. E tuttavia, qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo (Cass. civ. sez. u., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass.,
18/06/2018, n. 16501).
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza DEle Sezioni Unite DEla Suprema
Corte, che i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) DEla legge n.
287 DE 1990 e 101 DE Trattato sul funzionamento DEl'Unione Europea, sono parzialmente
21 nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 DEla legge succitata e DEl'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle DElo schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà DEle parti (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 41994 DE 30/12/2021).
Nel caso che ci occupa è appunto contestata la sussistenza DEl'intesa anticoncorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento DEla AN d'AL non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici (in termini con giurisprudenza citata Cass. 28.11.2018, n. 30818).
Nel caso in esame, nonostante l'eventuale riscontro DE carattere uniforme DEl'applicazione DEle clausole contestate preme, ribadire la circostanza che la garanzia per cui è causa è successiva alla citata DEibera DEla AN d'AL sicché in relazione alle stesse non è possibile affermare il valore di prova privilegiata DE parere reso dalla AN d'AL con provvedimento n. 55/2005 ai fini DEla sussistenza DE contrasto con la norma imperativa antitrust, con conseguente affermazione DEl'onere in capo alla parte opponente di fornire prova DEla permanenza DEla suddetta illecita restrizione di mercato all'epoca in cui è stata sottoscritta la fideiussione omnibus oggetto DE presente giudizio.
La giurisprudenza di merito successiva alla sentenza a Sezioni Unite DEla Corte di
Cassazione n. 41994 DE 30/12/21 ha, in più occasioni, escluso che il richiamato accertamento DEla AN d'AL possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio DE 2005, con conseguente onere gravante sull'attore DEla prova DEla sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e DEla applicazione uniforme DEle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, DEla diffusione seriale DE moDElo ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356; nonché sent. n. 547
28.03.2023 e n. 499 DE 21.03.2023 Corte d'Appello di Ancona).
Ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all'attore che invoca la nullità DEla clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova DE carattere uniforme e non occasionale di applicazione DEla clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione DE mercato, trattandosi di un elemento costitutivo DEla sua pretesa. Quindi,
22 secondo detto orientamento, l'opponente avrebbe dovuto, in primo luogo, allegare la circostanza DEla perdurante intesa illecita all'epoca DEla sottoscrizione DEla fideiussione da lui sottoscritta e, poi, depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale, per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
La questione in diritto va analizzata, poi, anche alla luce DE principio enunciato dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. sent n. 13846 DE 22/5/2019) a tenore DE quale “quel che assume rilievo, ai fini DEla predicata inefficacia DEle clausole DE contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco DEl'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato dalla cit. Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n.
2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810, secondo cui ai fini DEl'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 DEla I. n. 287 DE 1990, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento DEla loro illiceità da parte DEl'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato). Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza DEle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo DEla vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l'illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l'ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla AN d'AL nel provvedimento DE 2 maggio
2005, ma la AN ... avesse egualmente sottoposto all'odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto DEl'intesa di cui all'art. 2, lett. a), I. n. 287/1990”.
Ora, anche ammettendo che le clausole denunciate in questa sede siano conformi a quelle sanzionate dalla AN d'AL nel 2005, tenuto conto che le stesse sono state dichiarate nulle in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 L. n. 297/1990 e non per la violazione di norme imperative, la circostanza nulla prova – con riferimento agli anni di stipula o adeguamento dei contratti di garanzia dedotti in giudizio- circa la condotta DEle altre banche e, soprattutto, in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema (cfr. in termini anche Corte D'Appello Ancona: Sentenza n. 875/2023, pubbl. il 26/05/2023; Sentenza
n. 1764/2023, pubbl. il 07/12/2023).
23 D'altro canto, il fideiussore neppure ha fornito adeguata dimostrazione che, ove a conoscenza DEla violazione DEla normativa anticoncorrenziale, non avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n.
55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente DE debitore, alla concessione DE finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione DEla garanzia. Al contempo, è DE tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento DEla garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella DEl'assenza completa DEla fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Sul punto, pertanto, deve escludersi, in primo luogo la nullità totale ex art. 1418 c.c. DEla fideiussione omnibus su cui si controverte.
Quanto al rilievo DEla nullità parziale DEle clausole che risultino riproduttive degli artt.
2, 6 e 8 DElo schema di fideiussione omnibus dichiarate nulle, in caso di uniforme applicazione, dalla AN d'AL con provvedimento n. 55/2005, osserva il Tribunale come l'opponente garante, in ogni caso e a prescindere dalla qualificazione DE contratto come fideiussione o contratto autonomo di garanzia, non abbia formulato l'eccezione di decadenza dalla escussione DEla garanzia ex art. 1957 c.c.. In ogni caso, invero, anche ove si volesse considerare il rilievo DEla sussumibilità DEle fideiussioni oggetto di causa nell'ambito DEle intese vietate, non può non osservarsi che, come detto, se da un lato il profilo DEla nullità è rilevabile d'ufficio, al contrario, principio ben diverso è quello DEl'eccezione DEla decadenza dall'escussione ex art,
1957 c.c. che non può prescindere da una tempestiva e ben determinata domanda di parte, nel rispetto DE principio di cui all'art. 112 c.p.c..
Nessun'altra eccezione di nullità parziale DE contratto, relativamente alle singole clausole da ritenersi nulla, in base all'articolata disamina di cui sopra, è stata svolta, poi, dagli opponenti e in questi termini, pertanto, DE tutto priva di utilità concreta si tradurrebbe l'eventuale declaratoria di nullità di una clausola rispetto alla quale la parte interessata ha omesso di indicare gli effetti concreti che ne discenderebbero in punto di efficacia DEla stessa e, pertanto, di estinzione DEl'obbligazione in capo al garante.
Sul punto si richiama quanto, anche di recente, affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “che la rilevazione officiosa DEla nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali
24 necessarie alla sua integrazione” tra le quali deve farsi rientrare anche “la concreta ricaduta DEla nullità DEle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, DE debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 11/10/2024)
17/01/2025, n. 1170).
Passando all'ulteriore motivo di merito DEl'opposizione, con lo stesso, entrambi gli opponenti hanno lamentato l'assenza di liquidità e certezza DE credito azionato in via monitoria, innanzitutto, per l'assenza dei requisiti di prova scritta ex art. 50 TUB per la stessa concessione DE decreto ingiuntivo.
In secondo luogo, è stata contestata la stessa erogazione DEle somme oggetto di apertura di credito in conto corrente e successivamente rinegoziate, mancando la prova dei contratti di apertura di credito, sottoscritti dalle parti, in data antecedente al 25.05.2017 intercorsi con la
AN DE FE e degli estratti di conto corrente, a far data dal 11.11.2013, vale a dire dall'apertura DE conto corrente.
Più nello specifico, la e hanno contestato sia l'erogazione, CP_1 Parte_1
sia l'utilizzazione DEla somma di euro 50.000,00 e che la stessa sia stata effettuata a saldo zero, rilevando la sussistenza di contratto di conto corrente stipulato già a far data dal 11.11.2013.
Infine, è stata eccepita, ai sensi DEl'art. 118, comma 5 TUB, la mancata ricezione da parte degli opponenti DEla comunicazione di modifica DEle condizioni contrattuali e dunque l'inefficacia di quelle sfavorevoli alla Controparte_1
Ebbene, si è già dato conto sopra di come la Controparte_3
abbia agito in via monitoria azionando il contratto di apertura di credito
[...]
in c/c a tempo indeterminato, stipulato dalla AN DE FE – Credito Cooperativo e dalla in data 25.05.2017, con il quale la prima concedeva alla società un'apertura di CP_1
credito, fino alla concorrenza massima di euro 50.000,00, con validità annuale a revoca (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria).
A fronte DEla prima DEle contestazioni svolte dagli opponenti e sopra appena riassunte, in punto di diritto, per quanto concerne la controversia in questione, preme ribadire che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore DEl'istituto di credito, essendo la banca attrice sostanziale,
a fronte DEle contestazioni sul credito da parte DEl'opponente, è la medesima opposta a dover
25 dimostrare il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio i contratti e tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio DE rapporto.
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha precisato che - qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali similmente a quando si contesti la debenza DE credito - è necessario rideterminare il saldo finale DE conto, mediante la ricostruzione DEl'intero andamento DE rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura DE medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza DEla mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597). Se sulla banca grava l'obbligo di produrre tutti gli estratti conto, a maggior ragione sulla medesima grava l'obbligo di depositare in atti il contratto di conto corrente che costituisce il titolo negoziale di quel rapporto (sul quale si innestano i singoli estratti conto).
Ebbene, in questi termini, è stata depositata sia la documentazione contrattuale relativa al contratto di apertura di credito in conto corrente azionato, sia la serie completa degli estratti DE conto corrente numero 01/01/11913 - ove era stata regolata l'apertura di credito per cui è causa - sin dalla data di apertura DE 11.11.2013, sino a quella DE passaggio a sofferenza DE
24.03.2021 (cfr. doc. 3 cit. e doc. sub 7 fascicolo parte opposta).
Così la parte opposta ha dimostrato il titolo DEl'obbligazione creditoria e la produzione, nella presente sede, degli estratti conto integrali consente di superare la doglianza relativa al mancato rispetto DEl'art. 50 T.U.B..
Quanto agli ulteriori motivi svolti dalle parti opponenti, con riferimento al rapporto bancario in esame, gli stessi, seppure connotati da genericità, devono essere separatamente analizzati, prendendo le mosse dalla contestazione circa l'effettiva erogazione e utilizzazione DEle somme da parte DEl'istituto di credito.
Si è già dato conto di come il contratto di apertura di credito, sottoscritto da entrambe le parti, prevedesse la concessione DEla stessa fino alla concorrenza massima di euro 50.000,00, con validità annuale a revoca. L'art. 1 DEle condizioni contrattuali prevedeva espressamente che il cliente avrebbe potuto utilizzare “in una o più volte la somma messagli a disposizione” potendo “con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità”; le condizioni contrattuali, in punto di interessi,
26 commissioni e spese, venivano, poi esplicitate agli artt. 2 e ss., nonché nel documento di sintesi
(cfr. doc.3 fascicolo parte ricorrente in sede monitoria e doc. 2 fascicolo parte opponente).
Tanto detto, in punto di diritto, giova rammentare come, il contratto di apertura di credito sia disciplinato agli artt. 1842 e ss. c.c., come il contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione DEl'accreditato una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Elemento caratterizzante l'apertura di credito, dotato di importanza decisiva per DEimitare l'ambito di applicazione DEla relativa disciplina, è l'accreditamento, vale a dire la messa a disposizione di una somma di denaro in funzione di una sua futura e (anche solo) utilizzazione. In quest'ottica è agevole comprendere come l'accreditato non acquisti la proprietà di tale somma, divenendo solo titolare DE diritto di pretenderne dalla banca la corresponsione, acquisendone, cioè, la disponibilità finanziaria e la banca, dal canto suo, non può essere considerata alla stregua DE debitore di una somma di denaro.
Ecco, allora, che l'apertura di credito non implica, avuto riguardo al momento DEla sua stipulazione, un saldo attivo, poiché la disponibilità determina soltanto la facoltà DEl'accreditato di rendersi debitore DEla banca se ed in quanto utilizzi la disponibilità medesima (cfr. Cass.
2742/1994). Ciò comporta che l'annotazione DEla somma messa a disposizione non concretizza gli estremi, neanche simbolici, DEla traditio DEla stessa e che un vero rapporto obbligatorio, in ragione DE quale l'accreditante può dirsi creditore DEl'accreditato, sorge solo nel momento ed a causa DE prelievo DEla somma messa a disposizione (Cass. 18182/2004).
In questi termini, emerge agevolmente come la prova DEl'erogazione non possa rintracciarsi in un accredito da parte DEla banca, al pari di quanto accada nel caso di concessione di un mutuo o di un finanziamento, bensì debba trarsi dall'utilizzo DEla provvista a mezzo dei movimenti annotati sul conto corrente stesso e rispetto ai quali gli opponenti non hanno dimostrato – neppure indicando poste anomale individuabili sugli estratti in atti o depositando una perizia di parte – che i prelievi riportati nei più volte citati estratti siano stati attinti dal proprio saldo attivo e non dalla provvista messa a disposizione DEla banca.
Del resto, che l'apertura di credito fosse stata effettivamente “attivata” e regolata sul conto corrente sopra citato emerge dagli estratti conto, a partire da quello relativo al secondo trimestre DE 2017 che riporta le condizioni “relative al FIDO”, con decorrenza dal 25.05.2017 – data DEla stipula DE contratto per cui è causa. La stessa disamina DE saldo iniziale e dei movimenti DE conto, conducenti ad un saldo negativo in quasi tutti i trimestri documentati,
27 poi, non può che deporre proprio nel senso di un conto accedente ad un'apertura di credito
(cfr. estratti conto ed estratti conto scalari sub doc. 7 fascicolo di parte opposta).
Ancora, nessuna contestazione è stata mossa dagli opponenti in termini di eventuale applicazione di interessi, commissioni, spese e altri oneri praticati illegittimamente dalla AN, tali da poter fondare un'erosione altrettanto illegittima DEla provvista.
Infine, neppure coglie nel segno, il motivo di opposizione svolto coinvolgendo precedenti contratti di apertura di credito stipulati tra le parti. La doglianza è, infatti, DE tutto generica, avendo gli opponenti documentato solo il contratto di apertura di credito stipulato dalla e dalla AN DE FE, in data 13.05.2016, fino alla concorrenza di euro CP_1
50.000,00 ma avente validità fino al 30.09.2016 (cfr. doc. 3 fascicolo parte opponente).
Emerge, allora, agevolmente come i due contratti abbiano avuto efficacia in momenti diversi essendo stato stipulato, quello per cui è causa, dopo otto mesi dalla scadenza DE primo.
Del resto, gli stessi estratti conto in atti rappresentano chiaramente la situazione appena descritta, risultando l'applicazione degli interessi e DEle altre condizioni di cui al contratto DE
13.05.2016 negli estratti conto dei relativi periodi.
Deve, allora, concludersi nel senso che DE tutto irrilevanti ai fini DE decidere siano i pregressi rapporti di apertura di conto di credito intercorsi tra le parti, dovendosi gli stessi qualificare come rapporti autonomi e distinti l'uno dall'altro e non quale modifica DEle condizioni di un unico e originario contratto.
Né la parte opponente ha allegato e, a fortiori, dimostrato eventuali disponibilità residue ascrivibili ad ulteriori aperture di credito efficaci e vigenti nel periodo di validità di quella per cui
è causa tali da sottrarre i movimenti DE conto corrente all'utilizzazione DEle somme messe a disposizioni dalla banca in virtù DE contratto, poi, azionato in sede monitoria.
Ne discende, pertanto, il rigetto DEl'ulteriore doglianza avente ad oggetto l'asserita mancata ricezione DEla comunicazione di modifica alle condizioni contrattuali, ai sensi DEl'art. 118, comma 5 TUB, e, dunque, l'inefficacia di quelle sfavorevoli alla Controparte_1
Da un lato, infatti, si è dato conto di come il contratto DE 25.05.2017 debba ritenersi autonomo e non come il “precipitato” di modifiche intervenute su altro precedente rapporto;
in secondo luogo, non può che stigmatizzarsi la genericità DE motivo in esame, non avendo la parte opponente chiarito quali modifiche sarebbero state apportare e, tra queste, quali avrebbero dovuto essere considerate sfavorevoli per il correntista.
28 Le parti opponenti non hanno, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio - che su di loro gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza DEle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio DEle parti, e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico DEle parti (così Cass.
Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).
In definitiva, in ragione DEle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi DEl'art. 4 D.M. n.
55/2014, partendo dall'applicazione dei parametri medi, previsti per ogni fase DE giudizio, al netto DEla fase istruttoria, di natura meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1873/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 559/2021, emesso dal Tribunale di Fermo in data 23.07.2021;
❖ condanna le parti opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte opposta le spese DE presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 8.433,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 10.10.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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