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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
1168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
1) (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2) (C.F. Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F. Parte_5 C.F._5
assistite e difese dagli Avv.ti Stefano Vaccari e Massimo Ferrari del Foro di Reggio Emilia ricorrenti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite accredito CP_2
sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio
Pag. 2 di 9 dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno convenuto il per ottenere il Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107 / 2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, hanno esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di CP_1
discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha loro riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, hanno chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo
Pag. 3 di 9 stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei seguenti importi:
- € 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_1
2020/21, 2021/22, 2022/23;
- € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_2
2022/23;
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2023/24; Parte_3
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; Parte_4
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; oltre interessi o Parte_5
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso va accolto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in diversi anni scolastici:
: 2017/18 dal 4.9.2017 al 30.6.2018; 2018/19 dal 5.9.2018 al 30.6.2019; Parte_1
2019/20 dal 9.9.2019 al 30.6.2020; 2020/21 dal 15.9.2020 al 30.6.2021; 2021/22 dal
6.9.2021 al 30.6.2022; 2022/23 dal 1.9.2022 al 30.6.2023. (doc. 6);
: 2019/20 dal 14.10.2019 al 30.6.2020; 2020/21 dal 3.11.2020 al Parte_2
30.6.2021; 2021/22 dal 30.10.2021 al 30.6.2022; 2022/23 dall'8.9.2022 al 30.6.2023.
(doc. 7)
Pag. 4 di 9 2020/21 dal 12.10.2020 al 30.6.2021; 2023/24 dal 3.11.2023 al Parte_3
30.6.2024. (doc. 8).
-Di : 2022/23 dal 3.11.2022 al 30.6.2023. (doc. 9) Parte_4
: 2023/24 dal 15.9.2023 al 30.6.2024. (doc. 10) Parte_5
Parte ricorrente ha documentato che tutti le docenti sono inserite nel sistema scolastico, allegando al ricorso le domande di inserimento nelle GPS 24/26.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
Pag. 5 di 9 La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n. 29961/2023):
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
Pag. 6 di 9 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in vari anni scolastici.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere CP_1
alle ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici per ciascuno indicati per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alle ricorrenti vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Pag. 7 di 9 Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto
a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari considerato l'aumento percentuale per il numero di ricorrenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1168/2024:
1) Condanna il a rendere disponibile la carta Controparte_1
docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo alle ricorrenti, per un importo pari a:
- € 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_1
2020/21, 2021/22, 2022/23;
- € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_2
2022/23;
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2023/24; Parte_3
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; Parte_4
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; oltre interessi sino Parte_5
al soddisfo.
Pag. 8 di 9 2) Condanna il a rifondere alle ricorrenti con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.500,00 per spese legali oltre spese generali del
15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia che sono state depositate note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
1) (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2) (C.F. Parte_2 C.F._2
3) (C.F. ) Parte_3 C.F._3
4) (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5) (C.F. Parte_5 C.F._5
assistite e difese dagli Avv.ti Stefano Vaccari e Massimo Ferrari del Foro di Reggio Emilia ricorrenti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace OGGETTO: carta del docente
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare - previa ritenuta eventuale disapplicazione delle avversate disposizioni richiamate in punto di diritto – il diritto dei ricorrenti ad usufruire, per i periodi di servizio indicati in premessa, del beneficio economico di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente come disciplinata dall'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio
2015, n. 107, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, e, per l'effetto in via principale condannare il , in persona del Controparte_1
pro-tempore, al riconoscimento in favore dei ricorrenti, tramite accredito CP_2
sulla suddetta Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, del beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino alla loro concreta attribuzione;
in via subordinata per l'ipotesi in cui, al momento della pronuncia giudiziale, taluni ricorrenti non dovessero risultare titolari di un contratto di docenza o di altro qualsivoglia titolo suscettibile di consentire loro l'accesso alla specifica piattaforma informatica ministeriale, con conseguente impossibilità di fruizione dei vantaggi correlati all'accredito del bonus oggetto dell'odierno ricorso, si chiede che l'Ecc.mo Giudice adito Voglia condannare l'Amministrazione datrice di lavoro al risarcimento, in loro favore, del danno per equivalente, da determinarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici di servizio
Pag. 2 di 9 dettagliatamente indicati nelle tabelle di cui al punto 1 della narrativa in fatto, ovvero nella diversa e meglio vista minor somma che, anche ad esito dell'eventuale istruttoria, apparirà più adeguata al caso concreto, oltre interessi (nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. a far tempo dalla data di proposizione del ricorso giudiziario) o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
hanno convenuto il per ottenere il Controparte_1
riconoscimento del beneficio della Carta del docente, prevista dall'art. 1, co.121, L n.
107 / 2015, avente ad oggetto la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Hanno esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
in qualità di docente in forza di una serie di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche. In esecuzione di questi contratti, hanno esposto di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, tuttavia il agendo in violazione del divieto di CP_1
discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha loro riconosciuto il beneficio succitato.
Pertanto, hanno chiesto l'attribuzione della carta docente, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo
Pag. 3 di 9 stesso vincolato all'aggiornamento e alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei seguenti importi:
- € 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_1
2020/21, 2021/22, 2022/23;
- € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_2
2022/23;
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2023/24; Parte_3
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; Parte_4
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; oltre interessi o Parte_5
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla data del diritto all'accredito delle singole poste di credito e sino al saldo definitivo.
La causa viene decisa all'esito della trattazione scritta.
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso va accolto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in diversi anni scolastici:
: 2017/18 dal 4.9.2017 al 30.6.2018; 2018/19 dal 5.9.2018 al 30.6.2019; Parte_1
2019/20 dal 9.9.2019 al 30.6.2020; 2020/21 dal 15.9.2020 al 30.6.2021; 2021/22 dal
6.9.2021 al 30.6.2022; 2022/23 dal 1.9.2022 al 30.6.2023. (doc. 6);
: 2019/20 dal 14.10.2019 al 30.6.2020; 2020/21 dal 3.11.2020 al Parte_2
30.6.2021; 2021/22 dal 30.10.2021 al 30.6.2022; 2022/23 dall'8.9.2022 al 30.6.2023.
(doc. 7)
Pag. 4 di 9 2020/21 dal 12.10.2020 al 30.6.2021; 2023/24 dal 3.11.2023 al Parte_3
30.6.2024. (doc. 8).
-Di : 2022/23 dal 3.11.2022 al 30.6.2023. (doc. 9) Parte_4
: 2023/24 dal 15.9.2023 al 30.6.2024. (doc. 10) Parte_5
Parte ricorrente ha documentato che tutti le docenti sono inserite nel sistema scolastico, allegando al ricorso le domande di inserimento nelle GPS 24/26.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
Pag. 5 di 9 La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal CP_1
beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sent. n. 29961/2023):
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
Pag. 6 di 9 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive- viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato- che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e risulta dalla documentazione prodotta, le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche in vari anni scolastici.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a riconoscere CP_1
alle ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici per ciascuno indicati per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Alle ricorrenti vanno inoltre corrisposti gli accessori maturati sulle somme riconosciute a titolo di beneficio “Carta del Docente”; si richiama nuovamente la
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, la quale ha affermato che ai docenti ai quali venga riconosciuta l'attribuzione della Carta Docente, spetta anche la corresponsione di “interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
L'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994 stabilisce che: “Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del
Pag. 7 di 9 Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce, poi che:
“Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto
a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dei procuratori antistatari considerato l'aumento percentuale per il numero di ricorrenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 1168/2024:
1) Condanna il a rendere disponibile la carta Controparte_1
docente, di cui all'art. 1, co. 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo alle ricorrenti, per un importo pari a:
- € 3.000,00 a per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, Parte_1
2020/21, 2021/22, 2022/23;
- € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_2
2022/23;
- € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2023/24; Parte_3
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2022/23; Parte_4
- € 500,00 a per l'anno scolastico 2023/24; oltre interessi sino Parte_5
al soddisfo.
Pag. 8 di 9 2) Condanna il a rifondere alle ricorrenti con Controparte_1
distrazione in favore dei procuratori antistatari le spese del giudizio, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.500,00 per spese legali oltre spese generali del
15% iva e cpa come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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