CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 02.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Aldo Verini Supplizi, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo Studio in Roma Viale Pinturicchio 214, giusto mandato in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ida Di Domenica e Giuseppe Sellaro ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via Susa 1, giusta procura in atti
APPELLATA
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gustavo Iandolo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma in via Cesare Beccaria 29, in virtù di procura generale alle liti per atti del notaio Persona_1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro, 10159/2022 pubblicata il
30.11.2022 e notifica il 19/12/2022
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver prestato la Parte_2 propria attività lavorativa in favore di a far data dal 1° settembre Parte_1
1993 sino al 31.12.2018, svolgendo le mansioni di ragioniera addetta alla tenuta della contabilità, redazione 730, Unico ed Imu, e con formale regolarizzazione contrattuale soltanto a far data dal 29.01.2001, ha convenuto in giudizio avanti al
Tribunale in funzione di Giudice del lavoro il resistente, al fine di sentire “ “A- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01.09.1993 al 31.12.2018 tra la Sig.ra CP_1
e il Dott. , con le modalità, le mansioni ed i tempi come
[...] Parte_1 specificati nella premessa del presente atto;
- accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice ad ottenere il pagamento dal Dott. CP_1 Pt_1
della complessiva somma di € 108.861,62, quale credito di lavoro e
[...] liquidazione del TFR, come specificata in narrativa e nei conteggi allegati, o di quell'altra somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia;
C- conseguentemente, condannare il Dott. al pagamento in Parte_1 favore della Sig.ra della complessiva somma di € 108.861,62 CP_1 dal 01.09.1993 al 31.12.2018 come specificata in narrativa e nei conteggi allegati, o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione all'effettivo soddisfo;
D- accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali per tutta la durata dell'accertato rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, condannare il Dott. a versare Parte_1 all' ed all' i contributi determinati in relazione a quanto accertato;
CP_2 CP_3
E- condannare la controparte a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da liquidarsi in via equitativa o da quantificarsi in separato giudizio, con interessi legale e rivalutazione, come per legge;
F- predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari”.
La parte ricorrente ha dedotto, in sintesi, di aver svolto, per l'intera durata del rapporto lavorativo presso lo studio professionale dello sempre le Pt_1 medesime mansioni, tutte riconducibili al livello di inquadramento IV Super previsto dal CCNL degli Studi professionali CIPA.
In particolare, ha dedotto di aver svolto in modo continuativo mansioni di ragioniera addetta alla tenuta contabile, anche nel periodo compreso tra il 1° settembre 1993 e il 28 gennaio 2001, privo di alcuna formale regolamentazione contrattuale, prestando la propria attività dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Ha inoltre riconociuto di aver percepito una retribuzione mensile fissa pari a Lire
1.000.000, incrementata annualmente di Lire 50.000, lamentando tuttavia di non aver ricevuto integralmente le retribuzioni dovute in conformità alle prescrizioni ed ai minimi stabiliti dal CCNL applicabile, rivendicando altresì il diritto al TFR.
Si è costituita in giudizio parte resistente, la quale contestando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anteriormente all'assunzione del 19.01.2001 e l'applicabilità del CCNL Studi professionali, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio da parte del giudice di CP_ prime cure, si è costituito altresì l' litisconsorte necessario.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha accolto integralmente il ricorso così decidendo: “Accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 1.9.93 al 31.12.2018;
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire a titolo di differenze retributive la somma complessiva lorda di € 62.314,21, di cui € 36.203,77 a titolo di TFR, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
- dichiara il diritto dello alla restituzione della somma di € 10.000,00 e per l'effetto,
Pt_1 accogliendo l'istanza di compensazione, condanna lo a corrispondere
Pt_1 alla la somma lorda di € 52.314,21, oltre interessi sulle somme via via CP_1 rivalutate dal dovuto al saldo, dandosi atto che il convenuto ha già
Pt_1 corrisposto nelle more del giudizio l'importo di € 7.973,00, in forza dell'ingiunzione di pagamento del 16.6.2020; - condanna lo al
Pt_1 versamento dei contributi non prescritti in relazione alle retribuzioni corrisposte ed a quelle da corrispondere per come sopra accertato;
- condanna lo al
Pt_1 risarcimento del danno da omissione contributiva in favore della ricorrente ex art. 2116 c.c., in relazione al periodo di lavoro 1.9.93 al 29.1.2001; - condanna lo alla refusione di un terzo delle spese di lite in favore della ricorrente Pt_1 liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c., compensando fra le parti i residui due terzi;
- condanna lo alla refusione delle spese di lite in favore Pt_1
CP_ dell' liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.”
Nello specifico, il Giudice di prime cure, esaminato il compendio probatorio: i) ha accertato che dalle buste paga la ricorrente risultava inquadrata nel IV livello impiegati, seppur di un imprecisato CCNL;
ii) ha ritenuto effettivamente applicabile alla fattispecie il CCNL Studi Professionali, sulla scorta dell'attività svolta dalla lavoratrice e dell'omessa indicazione da parte del resistente di altro
CCNL applicato dal medesimo;
ii) ha accertato che i testi escussi hanno confermato, in modo sostanzialmente conforme, l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio dal settembre 1993 con orario di lavoro a tempo peno;
iii) dal confronto delle declaratorie contrattuali (IV° livello e IV: livello Super) con le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, ha ritenuto che le stesse fossero ascrivili al IV° livello di inquadramento, e non già al IV° Super rivendicato dalla non essendo emersa alcuna specializzazione tecnica CP_1 richiesta per il relativo superiore livello;
iv) ha escluso il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive a titolo di ferie, permessi e lavoro festivo, essendo mancata ogni prova in merito all'effettiva spettanza di tali voci, riconoscendo invece il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, 13^, 14^ e TFR nel corso del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 1.9.1993 al 31.12.2018, sulla scorta dei conteggi rielaborati dal ricorrente in data 27.05.22 in ossequio alle indicazioni fornite dal
Tribunale; v) ha accolto la domanda riconvenzionale volta alla condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 10.000, ritenendo provato documentalmente che tali somme non avevano trovato causa in una liberalità; vi) ha condannato lo al versamento dei contributi non prescritti in relazione Pt_1 alle retribuzioni corrisposte e a quelle da corrispondere;
vii) ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno da omessa contribuzione, per carenza dei requisiti, affermando invero il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c..
Con atto di appello ha censurato detta decisione, articolando i Parte_1 seguenti motivi di gravame: 1) erroneità della decisione per aver ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1/09/1993 – 28/01/2001;
2) erroneità della decisione per violazione dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c. e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato 3) erroneità della decisione relativamente alla condanna al versamento dei contributi previdenziali non prescritti nonché al risarcimento del danno da omissione contributiva;
4) erroneità della relativamente alla regolazione delle spese processuali.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito altresì l' chiedendo, chiedendo la conferma della decisione CP_2 impugnata.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 2018, sebbene, nella motivazione, si sia limitato ad affermare la prova raggiunta circa
“l'esistenza del rapporto di lavoro”, senza tuttavia precisarne la natura subordinata.
Ha lamentato altresì, che contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, le risultanze testimoniali non avrebbero confermato in alcun modo i caratteri della subordinazione del rapporto intercorso nel periodo antecedente l'assunzione.
Il motivo risulta infondato e non ha alcuna attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza.
Preliminarmente, questo Collegio osserva che nessun rilievo sostanziale può attribuirsi alla locuzione riportata a pag. 2 della sentenza, ove il primo giudice ha affermato che “deve ritenersi provata l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio sin dal settembre 1993 con orario di lavoro a tempo pieno”, omettendo di precisarne la natura subordinata. Tale omissione, infatti, non incide sull'effettivo contenuto della decisione, poiché dal tenore complessivo della motivazione e dallo stesso dispositivo emerge in modo inequivocabile che il giudice di prime cure si riferisse a un rapporto di lavoro subordinato.
La doglianza appare pertanto pretestuosa, oltre che infondata.
Anche la valutazione delle prove, così come effettuata dal primo Giudice, ed argomentata nella parte motiva, si ritiene coerente ed immune da vizi, non cogliendo nel segno le censure generiche mosse dall'appellante.
Pur alla luce delle doglianze rispetto alla valutazione ed alle conclusioni tratte dalla svolta istruttoria, l'operato del primo giudice resiste alle censure.
L'appellante ha, come si è detto, fornito una propria e personale ricostruzione in fatto delle deposizioni che non scalfisce la ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, ha operato il primo giudice.
Si rammenta che la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito e nel caso di specie, nonostante le doglianze, sono del tutto condivisibili ed esenti da vizi le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale e sulla sufficienza probatoria dell'istruttoria scolta
Il Tribunale, in sede di accertamento della fattispecie concreta, ha operato un esame ricostruttivo completo dei fatti storici, principali o secondari, giungendo al "convincimento" che, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, fosse stata raggiunta la prova idoena a suffragare le deduzioni in ordine alla sussistenza di rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
Del resto non sono emerse differenze nell'atteggiarsi in concreto del rapporto di lavoro fra il periodo non formalizzato e quello assistito dalla presenza del contratto.
Il giudice di primo grado ha apprezzato con logicità e coerenza il materiale probatorio e, condivisibilmente ritenendo sufficienti gli elementi probatori acquisiti per la decisione, così chiudendo l'istruttoria; ha attribuito alle risultanze processuali coerenti effetti rispetto all'intervenuto adempimento dell'onere della prova spettante al ricorrente oggi appellante.
Ha correttamente discriminato, nella valutazione delle risultanze delle prove e nel giudizio sull'attendibilità dei testi, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, esprimendo un giudizio discrezionale ma logico deduttivo che resiste alle censure, lo si ripete, che si sono sostanziale nella mera contrapposizione di una diversa e strumentale lettura.
Ha attinto, per la formazione del proprio convincimento alle quelle prove ritenute più attendibili, spingendosi a confutare altri elementi probatori non sufficienti e non univoci. Il giudice di primo grado nel'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nel controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nella scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ha operato con coerenza e rigore, pervenendo ad un giudizio logicamente motivato, condivisibile e non inficiato dalle censure dell'appellante.
La Corte condividela ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata pur all'esito della rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione alla luce delle censure avanzate.
Giova richiamare in proposito le dichiarazioni di tutti i testi, dalle quali emerge chiaramente ed in modo sostanzialmente conforme che, sia prima della regolarizzazione che successivamente, le mansioni svolte dalla lavoratrice fossero sempre le stesse.
Risulta provata anche la data di inizio del rapporto, riconducibile al 1993, così come dedotta dalla ricorrente - e confermato espressamente dal teste - Tes_1 nonché la presenza continuativa dell'appellata presso lo studio professionale dal lunedì al venerdì ( << tutte le volte in cui andavo trovavo la ricorrente;
andavo indifferentemente al mattino ovvero al pomeriggio>> teste < Tes_2 ricorrente era presente tutti i giorni, lorario contrattuale era dalle 9.00 alle 18.00 con una pausa pranzo durante la quale preparavamo da mangiare per l'ufficio>>
<> teste < Tes_1 presente quotidianamente allo studio>>teste Valsecchi).
Tanto basta, a ritenere corretta la decisione laddove ha ritenuto che il rapporto di lavoro si sia svolto, anche nel periodo antecedente alla formalizzazione contrattuale, con le stesse modalità successive all'assunzione, tipiche della subordinazione.
In tal senso risultano provati (ma recessivi rispetto a quanto sopra detto gli indici sussidiari) tipici della subordinazione, quali la continuità e durata del rapporto;
la previsione di un orario di lavoro;
l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e di un potere di auto organizzazione in capo al prestatore.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dei poteri di cui all'art 421 c.p.c, dolendosi dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ordinato al ricorrente la rielaborazione per ben 2 volte dei conteggi, omettendo altresì di valutare che il difetto di allegazione del CCNL di riferimento e delle tabelle retributive per il periodo antecedente al 2015, avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda stante l'impossibilità di determinare l'an ed il quantum della prestazione dedotta in giudizio.
Anche tale motivo risulta infondato.
Giova infatti richiamare, il consolidato orientamento della Suprema Corte, che più volte ha chiarito che “nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata,
l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere”. (ex multis Cassazione Civile – Sezione Lavoro – sentenza n. 6610 del
14.03.2017).
Del resto l'appellante non ha indicato un diverso CCNL.
Si deve pertanto affermare che in alcuna violazione è incorso il Tribunale di prime cure, che anzi, in ossequio al proprio potere – dovere ex art. 421 c.p.c, ha correttamente ordinato la rinnovazione dei conteggi sulla base dei criteri ritenuti essenziali per la definizione della controversia, non avendo comportato tale acquisizione alcuna supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere.
Con il medesimo motivo di gravame, l'appellante si duole altresì della violazione da parte del primo giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sull'assunto che, essendosi la ricorrente limitata alla richiesta esclusiva del riconoscimento del livello IV super del CCNL invocato, lo stesso, una volta accertato e dichiarato che alla ricorrente non spettasse l'inquadramento nel rivendicato livello, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare infrondati i conteggi e rigettare la domanda.
Anche tale doglianza non merita accoglimento, in quanto, come ben noto, e come più volte affermato dalla Corte di legittimità, “la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia” (v. Ordinanza 01 giugno 2020, n. 10407) e anzi “qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia”.
Ciò posto anche il precedente capo della sentenza impugnato risulta corretto e conforme a diritto.
Con il terzo motivo di gravame, impugna poi la parte della gravata Pt_1 decisione laddove ha disposto la condanna del resistente al versamento dei contributi non prescritti e al risarcimento del danno in relazione al periodo di lavoro non regolarizzato, ritenendo la statuizione viziata per il periodo 93-2001 nel quale non sarebbe stata provata la subordinazione.
Tale doglianza deve ritenersi assorbita, visto il rigetto del primo motivo e la conferma della decisione di primo nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo in questione.
Va pertanto confermata la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha condannato < Pt_1 retribuzioni corrisposte e a quelle da corrispondere>> ed ha affermato << il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.>>
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'iniquità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali anche in favore dell' , atteso che nessuna specifica statuizione è stata CP_2
CP_ pronunciata tra lo stesso e l'
Con la sentenza 8 marzo 2022 n. 7514, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che l' è litisconsorte necessario ogniqualvolta il lavoratore CP_2 chieda la condanna del datore di lavoro al pagamento, di contributi omessi in favore dell'ente previdenziale .
Corretta è stata, dunque, la disposta integrazione del contraddittorio e conseguente la condanna considerata la soccombenza dell'appellante anche sul punto.
Si ricorda che l' non è un mero spettatore nel processo ma è l'Ente diretto CP_2 interessato all'accertamento giudiziale della debenza o meno dei contributi ed in destinatario del pagamento ove tale accertamento, come nel caso in esame, sia stato positivo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n.
228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite del grado in favore di che si liquidano in complessivi € CP_1
4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi. Condanna il medesimo appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' che si liquidano in complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese CP_2 forfettarie. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 2.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido Rosa - Presidente est. -
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria Serafini - Consigliere -
all'esito dell'udienza del 02.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 124 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Aldo Verini Supplizi, ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo Studio in Roma Viale Pinturicchio 214, giusto mandato in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ida Di Domenica e Giuseppe Sellaro ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via Susa 1, giusta procura in atti
APPELLATA
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gustavo Iandolo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana di Roma in via Cesare Beccaria 29, in virtù di procura generale alle liti per atti del notaio Persona_1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. lavoro, 10159/2022 pubblicata il
30.11.2022 e notifica il 19/12/2022
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. premesso di aver prestato la Parte_2 propria attività lavorativa in favore di a far data dal 1° settembre Parte_1
1993 sino al 31.12.2018, svolgendo le mansioni di ragioniera addetta alla tenuta della contabilità, redazione 730, Unico ed Imu, e con formale regolarizzazione contrattuale soltanto a far data dal 29.01.2001, ha convenuto in giudizio avanti al
Tribunale in funzione di Giudice del lavoro il resistente, al fine di sentire “ “A- accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 01.09.1993 al 31.12.2018 tra la Sig.ra CP_1
e il Dott. , con le modalità, le mansioni ed i tempi come
[...] Parte_1 specificati nella premessa del presente atto;
- accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice ad ottenere il pagamento dal Dott. CP_1 Pt_1
della complessiva somma di € 108.861,62, quale credito di lavoro e
[...] liquidazione del TFR, come specificata in narrativa e nei conteggi allegati, o di quell'altra somma maggiore o minore che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia;
C- conseguentemente, condannare il Dott. al pagamento in Parte_1 favore della Sig.ra della complessiva somma di € 108.861,62 CP_1 dal 01.09.1993 al 31.12.2018 come specificata in narrativa e nei conteggi allegati, o di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione all'effettivo soddisfo;
D- accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali per tutta la durata dell'accertato rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, condannare il Dott. a versare Parte_1 all' ed all' i contributi determinati in relazione a quanto accertato;
CP_2 CP_3
E- condannare la controparte a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da liquidarsi in via equitativa o da quantificarsi in separato giudizio, con interessi legale e rivalutazione, come per legge;
F- predisporre nelle more del procedimento condanna provvisionale ex art. 423 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati che se ne dichiarano antistatari”.
La parte ricorrente ha dedotto, in sintesi, di aver svolto, per l'intera durata del rapporto lavorativo presso lo studio professionale dello sempre le Pt_1 medesime mansioni, tutte riconducibili al livello di inquadramento IV Super previsto dal CCNL degli Studi professionali CIPA.
In particolare, ha dedotto di aver svolto in modo continuativo mansioni di ragioniera addetta alla tenuta contabile, anche nel periodo compreso tra il 1° settembre 1993 e il 28 gennaio 2001, privo di alcuna formale regolamentazione contrattuale, prestando la propria attività dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Ha inoltre riconociuto di aver percepito una retribuzione mensile fissa pari a Lire
1.000.000, incrementata annualmente di Lire 50.000, lamentando tuttavia di non aver ricevuto integralmente le retribuzioni dovute in conformità alle prescrizioni ed ai minimi stabiliti dal CCNL applicabile, rivendicando altresì il diritto al TFR.
Si è costituita in giudizio parte resistente, la quale contestando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anteriormente all'assunzione del 19.01.2001 e l'applicabilità del CCNL Studi professionali, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
A seguito della disposta integrazione del contraddittorio da parte del giudice di CP_ prime cure, si è costituito altresì l' litisconsorte necessario.
Il primo Giudice, a conclusione dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha accolto integralmente il ricorso così decidendo: “Accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata dal 1.9.93 al 31.12.2018;
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire a titolo di differenze retributive la somma complessiva lorda di € 62.314,21, di cui € 36.203,77 a titolo di TFR, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
- dichiara il diritto dello alla restituzione della somma di € 10.000,00 e per l'effetto,
Pt_1 accogliendo l'istanza di compensazione, condanna lo a corrispondere
Pt_1 alla la somma lorda di € 52.314,21, oltre interessi sulle somme via via CP_1 rivalutate dal dovuto al saldo, dandosi atto che il convenuto ha già
Pt_1 corrisposto nelle more del giudizio l'importo di € 7.973,00, in forza dell'ingiunzione di pagamento del 16.6.2020; - condanna lo al
Pt_1 versamento dei contributi non prescritti in relazione alle retribuzioni corrisposte ed a quelle da corrispondere per come sopra accertato;
- condanna lo al
Pt_1 risarcimento del danno da omissione contributiva in favore della ricorrente ex art. 2116 c.c., in relazione al periodo di lavoro 1.9.93 al 29.1.2001; - condanna lo alla refusione di un terzo delle spese di lite in favore della ricorrente Pt_1 liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c., compensando fra le parti i residui due terzi;
- condanna lo alla refusione delle spese di lite in favore Pt_1
CP_ dell' liquidate in € 2.300,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap.”
Nello specifico, il Giudice di prime cure, esaminato il compendio probatorio: i) ha accertato che dalle buste paga la ricorrente risultava inquadrata nel IV livello impiegati, seppur di un imprecisato CCNL;
ii) ha ritenuto effettivamente applicabile alla fattispecie il CCNL Studi Professionali, sulla scorta dell'attività svolta dalla lavoratrice e dell'omessa indicazione da parte del resistente di altro
CCNL applicato dal medesimo;
ii) ha accertato che i testi escussi hanno confermato, in modo sostanzialmente conforme, l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio dal settembre 1993 con orario di lavoro a tempo peno;
iii) dal confronto delle declaratorie contrattuali (IV° livello e IV: livello Super) con le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente, ha ritenuto che le stesse fossero ascrivili al IV° livello di inquadramento, e non già al IV° Super rivendicato dalla non essendo emersa alcuna specializzazione tecnica CP_1 richiesta per il relativo superiore livello;
iv) ha escluso il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive a titolo di ferie, permessi e lavoro festivo, essendo mancata ogni prova in merito all'effettiva spettanza di tali voci, riconoscendo invece il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione ordinaria, 13^, 14^ e TFR nel corso del rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 1.9.1993 al 31.12.2018, sulla scorta dei conteggi rielaborati dal ricorrente in data 27.05.22 in ossequio alle indicazioni fornite dal
Tribunale; v) ha accolto la domanda riconvenzionale volta alla condanna del ricorrente alla restituzione della somma di € 10.000, ritenendo provato documentalmente che tali somme non avevano trovato causa in una liberalità; vi) ha condannato lo al versamento dei contributi non prescritti in relazione Pt_1 alle retribuzioni corrisposte e a quelle da corrispondere;
vii) ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno da omessa contribuzione, per carenza dei requisiti, affermando invero il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c..
Con atto di appello ha censurato detta decisione, articolando i Parte_1 seguenti motivi di gravame: 1) erroneità della decisione per aver ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1/09/1993 – 28/01/2001;
2) erroneità della decisione per violazione dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c. e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato 3) erroneità della decisione relativamente alla condanna al versamento dei contributi previdenziali non prescritti nonché al risarcimento del danno da omissione contributiva;
4) erroneità della relativamente alla regolazione delle spese processuali.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Si è costituito altresì l' chiedendo, chiedendo la conferma della decisione CP_2 impugnata.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 2018, sebbene, nella motivazione, si sia limitato ad affermare la prova raggiunta circa
“l'esistenza del rapporto di lavoro”, senza tuttavia precisarne la natura subordinata.
Ha lamentato altresì, che contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, le risultanze testimoniali non avrebbero confermato in alcun modo i caratteri della subordinazione del rapporto intercorso nel periodo antecedente l'assunzione.
Il motivo risulta infondato e non ha alcuna attitudine ad intaccare la motivazione contenuta in sentenza.
Preliminarmente, questo Collegio osserva che nessun rilievo sostanziale può attribuirsi alla locuzione riportata a pag. 2 della sentenza, ove il primo giudice ha affermato che “deve ritenersi provata l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio sin dal settembre 1993 con orario di lavoro a tempo pieno”, omettendo di precisarne la natura subordinata. Tale omissione, infatti, non incide sull'effettivo contenuto della decisione, poiché dal tenore complessivo della motivazione e dallo stesso dispositivo emerge in modo inequivocabile che il giudice di prime cure si riferisse a un rapporto di lavoro subordinato.
La doglianza appare pertanto pretestuosa, oltre che infondata.
Anche la valutazione delle prove, così come effettuata dal primo Giudice, ed argomentata nella parte motiva, si ritiene coerente ed immune da vizi, non cogliendo nel segno le censure generiche mosse dall'appellante.
Pur alla luce delle doglianze rispetto alla valutazione ed alle conclusioni tratte dalla svolta istruttoria, l'operato del primo giudice resiste alle censure.
L'appellante ha, come si è detto, fornito una propria e personale ricostruzione in fatto delle deposizioni che non scalfisce la ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, ha operato il primo giudice.
Si rammenta che la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito e nel caso di specie, nonostante le doglianze, sono del tutto condivisibili ed esenti da vizi le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale e sulla sufficienza probatoria dell'istruttoria scolta
Il Tribunale, in sede di accertamento della fattispecie concreta, ha operato un esame ricostruttivo completo dei fatti storici, principali o secondari, giungendo al "convincimento" che, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, fosse stata raggiunta la prova idoena a suffragare le deduzioni in ordine alla sussistenza di rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
Del resto non sono emerse differenze nell'atteggiarsi in concreto del rapporto di lavoro fra il periodo non formalizzato e quello assistito dalla presenza del contratto.
Il giudice di primo grado ha apprezzato con logicità e coerenza il materiale probatorio e, condivisibilmente ritenendo sufficienti gli elementi probatori acquisiti per la decisione, così chiudendo l'istruttoria; ha attribuito alle risultanze processuali coerenti effetti rispetto all'intervenuto adempimento dell'onere della prova spettante al ricorrente oggi appellante.
Ha correttamente discriminato, nella valutazione delle risultanze delle prove e nel giudizio sull'attendibilità dei testi, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, esprimendo un giudizio discrezionale ma logico deduttivo che resiste alle censure, lo si ripete, che si sono sostanziale nella mera contrapposizione di una diversa e strumentale lettura.
Ha attinto, per la formazione del proprio convincimento alle quelle prove ritenute più attendibili, spingendosi a confutare altri elementi probatori non sufficienti e non univoci. Il giudice di primo grado nel'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nel controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nella scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ha operato con coerenza e rigore, pervenendo ad un giudizio logicamente motivato, condivisibile e non inficiato dalle censure dell'appellante.
La Corte condividela ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata pur all'esito della rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione alla luce delle censure avanzate.
Giova richiamare in proposito le dichiarazioni di tutti i testi, dalle quali emerge chiaramente ed in modo sostanzialmente conforme che, sia prima della regolarizzazione che successivamente, le mansioni svolte dalla lavoratrice fossero sempre le stesse.
Risulta provata anche la data di inizio del rapporto, riconducibile al 1993, così come dedotta dalla ricorrente - e confermato espressamente dal teste - Tes_1 nonché la presenza continuativa dell'appellata presso lo studio professionale dal lunedì al venerdì ( << tutte le volte in cui andavo trovavo la ricorrente;
andavo indifferentemente al mattino ovvero al pomeriggio>> teste < Tes_2 ricorrente era presente tutti i giorni, lorario contrattuale era dalle 9.00 alle 18.00 con una pausa pranzo durante la quale preparavamo da mangiare per l'ufficio>>
<> teste < Tes_1 presente quotidianamente allo studio>>teste Valsecchi).
Tanto basta, a ritenere corretta la decisione laddove ha ritenuto che il rapporto di lavoro si sia svolto, anche nel periodo antecedente alla formalizzazione contrattuale, con le stesse modalità successive all'assunzione, tipiche della subordinazione.
In tal senso risultano provati (ma recessivi rispetto a quanto sopra detto gli indici sussidiari) tipici della subordinazione, quali la continuità e durata del rapporto;
la previsione di un orario di lavoro;
l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e di un potere di auto organizzazione in capo al prestatore.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dei poteri di cui all'art 421 c.p.c, dolendosi dell'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ordinato al ricorrente la rielaborazione per ben 2 volte dei conteggi, omettendo altresì di valutare che il difetto di allegazione del CCNL di riferimento e delle tabelle retributive per il periodo antecedente al 2015, avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda stante l'impossibilità di determinare l'an ed il quantum della prestazione dedotta in giudizio.
Anche tale motivo risulta infondato.
Giova infatti richiamare, il consolidato orientamento della Suprema Corte, che più volte ha chiarito che “nel rito del lavoro, ove sia stata omessa, o sia errata,
l'indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere”. (ex multis Cassazione Civile – Sezione Lavoro – sentenza n. 6610 del
14.03.2017).
Del resto l'appellante non ha indicato un diverso CCNL.
Si deve pertanto affermare che in alcuna violazione è incorso il Tribunale di prime cure, che anzi, in ossequio al proprio potere – dovere ex art. 421 c.p.c, ha correttamente ordinato la rinnovazione dei conteggi sulla base dei criteri ritenuti essenziali per la definizione della controversia, non avendo comportato tale acquisizione alcuna supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere.
Con il medesimo motivo di gravame, l'appellante si duole altresì della violazione da parte del primo giudice del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sull'assunto che, essendosi la ricorrente limitata alla richiesta esclusiva del riconoscimento del livello IV super del CCNL invocato, lo stesso, una volta accertato e dichiarato che alla ricorrente non spettasse l'inquadramento nel rivendicato livello, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare infrondati i conteggi e rigettare la domanda.
Anche tale doglianza non merita accoglimento, in quanto, come ben noto, e come più volte affermato dalla Corte di legittimità, “la domanda di accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato, anziché nella qualifica richiesta, in una qualifica diversa ed inferiore, ma pur sempre superiore alla qualifica attribuita dal datore di lavoro, può ritenersi domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e, segnatamente, della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia” (v. Ordinanza 01 giugno 2020, n. 10407) e anzi “qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia”.
Ciò posto anche il precedente capo della sentenza impugnato risulta corretto e conforme a diritto.
Con il terzo motivo di gravame, impugna poi la parte della gravata Pt_1 decisione laddove ha disposto la condanna del resistente al versamento dei contributi non prescritti e al risarcimento del danno in relazione al periodo di lavoro non regolarizzato, ritenendo la statuizione viziata per il periodo 93-2001 nel quale non sarebbe stata provata la subordinazione.
Tale doglianza deve ritenersi assorbita, visto il rigetto del primo motivo e la conferma della decisione di primo nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo in questione.
Va pertanto confermata la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha condannato < Pt_1 retribuzioni corrisposte e a quelle da corrispondere>> ed ha affermato << il diritto della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.>>
Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'iniquità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali anche in favore dell' , atteso che nessuna specifica statuizione è stata CP_2
CP_ pronunciata tra lo stesso e l'
Con la sentenza 8 marzo 2022 n. 7514, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che l' è litisconsorte necessario ogniqualvolta il lavoratore CP_2 chieda la condanna del datore di lavoro al pagamento, di contributi omessi in favore dell'ente previdenziale .
Corretta è stata, dunque, la disposta integrazione del contraddittorio e conseguente la condanna considerata la soccombenza dell'appellante anche sul punto.
Si ricorda che l' non è un mero spettatore nel processo ma è l'Ente diretto CP_2 interessato all'accertamento giudiziale della debenza o meno dei contributi ed in destinatario del pagamento ove tale accertamento, come nel caso in esame, sia stato positivo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n.
228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite del grado in favore di che si liquidano in complessivi € CP_1
4.000,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa, da distrarsi. Condanna il medesimo appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' che si liquidano in complessivi € 2.900,00 oltre rimborso spese CP_2 forfettarie. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 2.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa