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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9311 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 36763/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36763/2024 promossa da:
Parte
, n. il 01/01/1977 a PAKISTAN ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE MAIO LUCIANO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIALE ASCIONE 29 80055 PORTICI come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: visto famiglia art. 31 TUI- inerzia ambasciata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, con il SI. ha adito il Parte_1
Tribunale Civile di Roma chiedendo, in via cautelare ex artt. 702 bis, 669-bis e 700 c.p.c., di ordinare all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad di fissare con urgenza un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ricongiungimento familiare, ovvero di disporre ogni altro provvedimento d'urgenza idoneo ad eliminare il pregiudizio subito. In via principale e nel merito, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto a ricongiungersi con i suoi familiari, ordinando alla Pubblica Amministrazione di procedere al rilascio del visto anche a fronte della scadenza del nulla osta, con condanna della parte resistente al risarcimento del danno e con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio il Controparte_2
e l ad Islamabad, domiciliati e difesi ex lege presso
[...] Controparte_3
l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 novembre 2024, chiedendo in
1 via principale ed assorbente la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la compensazione delle spese di lite. In vista dell'udienza del 18 giugno 2025, il ha ulteriormente ribadito la CP_1 richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In fatto
Il presente giudizio trae origine dal rilascio, avvenuto in data 27 settembre 2023, di un nulla osta al ricongiungimento familiare da parte dello Controparte_4
di Frosinone, in favore dei figli del ricorrente, e
[...] Persona_1 Per_2
e della coniuge . Tale nulla osta era stato emesso con una validità di
[...] Per_3 sei mesi, periodo entro il quale la domanda di visto avrebbe dovuto essere formalizzata presso l competente. Controparte_3
Il ricorrente, SI. ha dichiarato di essersi tempestivamente attivato per Parte_1 richiedere un appuntamento presso l ad Islamabad, avvalendosi del Controparte_3 servizio BLS International Service. In data 6 marzo 2024, la BLS International Service ha effettivamente convocato la moglie del ricorrente, la SI.ra , per il giorno 8 Per_3 marzo 2024, al fine di presentare la domanda di visto per motivi di famiglia. È stato evidenziato che tale data era conforme alla scadenza semestrale del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Il giorno 8 marzo 2024, la SI.ra si è presentata all'appuntamento, Per_3 accompagnata dai figli minori. In tale occasione, tuttavia, gli operatori hanno eccepito che i passaporti dei congiunti recavano una scadenza prossima, inferiore a 18 mesi, e che, per tale ragione, le attività calendarizzate per la formalizzazione della domanda non potevano essere espletate. Sempre in data 8 marzo 2024, la moglie del richiedente ha chiesto una nuova convocazione entro il termine di sei mesi dal rilascio del nulla osta, preannunciando l'avvio in tempi brevi delle operazioni di rinnovo dei passaporti. Successivamente, in data 16 aprile 2024, tramite comunicazione email, è stata reiterata la richiesta di una nuova convocazione, informando che la pratica di rinnovo dei passaporti era stata definita positivamente. Nonostante tali comunicazioni, una nuova convocazione non è mai stata concessa. Il ricorrente ha, quindi, dedotto che la validità di sei mesi del nulla osta si è esaurita a causa di una negligenza esclusivamente imputabile all ad Islamabad. Controparte_3
Parte ricorrente ha inoltre rappresentato che l ad Islamabad è Controparte_3 notoriamente gravata da un volume di lavoro elevato e che il servizio di prenotazione è stato affidato ad agenzie terze, con sistemi di prenotazione (sito web o telefono) spesso malfunzionanti, rendendo difficile, se non impossibile, ottenere un appuntamento per il visto d'ingresso o la legalizzazione dei documenti. Tale problematica è stata oggetto di ispezione da parte del e Controparte_1 riconosciuta da precedenti pronunce del Tribunale di Roma. Il ricorrente ha sostenuto che il diritto ad ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda non poteva
Pag. 2 di 5 essere eluso dall'inerzia dell'Amministrazione, trattandosi di diritti fondamentali della persona.
A seguito della proposizione del ricorso cautelare da parte del SI. Parte_1
l' ad Islamabad ha comunicato, in data 6 novembre 2024, tramite CP_3 CP_3
PEC all'Avv. Luciano De Maio, la fissazione dell'appuntamento per il visto in favore di e per il giorno 12 novembre 2024 Persona_1 Persona_2 Per_3 presso lo sportello visti . CP_5
In data 18 novembre 2024, l'Avv. Luciano De Maio ha depositato note scritte per l'udienza del 20 novembre 2024, rappresentando che i congiunti del ricorrente erano stati effettivamente convocati per il 12 novembre 2024, avevano consegnato i passaporti e rimanevano in attesa del ritiro con l'apposizione del visto per motivi di famiglia. Ha chiesto, pertanto, un rinvio per verificare la positiva conclusione della pratica. In data 19 novembre 2024, i Resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Con ordinanza pronunciata in data 20 novembre 2024, il Giudice ha rilevato che l'Amministrazione aveva soddisfatto la richiesta cautelare di fissazione dell'appuntamento e ha dichiarato la cessata materia del contendere sull'istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese per tale fase, in quanto l deve gestire un numero esorbitante di richieste con personale CP_3 insufficiente. Ha ritenuto, tuttavia, che il giudizio dovesse proseguire nel merito.
Successivamente, in data 10 dicembre 2024, l ad Islamabad ha Controparte_3 comunicato tramite PEC che la domanda di visto era stata acquisita in data 14 novembre 2024 e che la stessa era in lavorazione.
Infine, in vista dell'udienza del 18 giugno 2025, l'Avv. Luciano De Maio ha depositato nuove note in data 17 giugno 2025, rappresentando che la procedura amministrativa si era definitivamente conclusa con il rilascio del richiesto visto per motivi di famiglia. In virtù di ciò, ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere sull'intero giudizio. In pari data, il ha depositato Controparte_1 le proprie note, rilevando che la domanda per l'ottenimento del visto era stata correttamente presentata e che era in corso di trattazione, ribadendo la richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
In diritto nel corso del giudizio cautelare, l'Amministrazione resistente ha provveduto a fissare l'appuntamento richiesto, come comunicato dall ad Islamabad in Controparte_3 data 6 novembre 2024 per il 12 novembre 2024. Tale adempimento ha determinato la cessazione della materia del contendere per la fase cautelare del giudizio, come già statuito con l'ordinanza del 20 novembre 2024.
Pag. 3 di 5 Per quanto concerne il merito della domanda principale, l'interesse primario del ricorrente era l'ottenimento del visto di ricongiungimento familiare per i propri congiunti. Dalle note depositate dal ricorrente in data 17 giugno 2025, è emerso che la procedura amministrativa si è conclusa con il rilascio del richiesto visto per motivi di famiglia. Sebbene la parte resistente, nelle proprie note della medesima data, abbia genericamente indicato che la domanda fosse "in corso di trattazione", la dichiarazione del ricorrente circa l'effettivo rilascio del visto, non specificamente contestata nei fatti dall'Amministrazione, costituisce il pieno soddisfacimento dell'interesse azionato in giudizio per quanto riguarda la richiesta di rilascio del visto stesso. Su questa domanda vi è dunque sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente con conseguente improcedibilità.
Diversamente deve statuirsi in ordine alla domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente. Sebbene l'interesse al rilascio del visto sia stato soddisfatto, la richiesta di risarcimento per il pregiudizio subito a causa dei ritardi e della lamentata negligenza dell'Amministrazione richiede una pronuncia di merito. Tuttavia, va osservato che le difficoltà operative dell ad Islamabad, ampiamente documentate e Controparte_3 riconosciute, rappresentano un contesto oggettivo caratterizzato da un elevato numero di richieste, personale sottodimensionato, complessità del contesto geopolitico e necessità di approfondite verifiche a causa dell'alta incidenza di documentazione contraffatta proveniente dal Pakistan. Tali circostanze, già valutate in sede cautelare e considerate valide ragioni giustificative dei ritardi, non configurano una condotta colposa o dolosa dell'Amministrazione suscettibile di fondare un diritto al risarcimento.
Nel caso specifico del ricongiungimento familiare, la giurisprudenza è costante nel chiarire che il mero ritardo nel rilascio del visto non determina un danno risarcibile in re ipsa. È infatti necessario un quid pluris, ossia la prova di un danno concreto, ingiusto e specifico, direttamente collegato all'inerzia amministrativa. In particolare, il danno risarcibile deve consistere in un pregiudizio effettivo alla sfera giuridica del richiedente, come la lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'unità familiare, accompagnata dalla dimostrazione che il ritardo abbia determinato una compromissione fisica o psichica dei membri della famiglia o abbia privato il ricorrente e i suoi familiari di attività costituzionalmente rilevanti, gravi e serie. Nel presente caso, non risulta alcuna prova di tali compromissioni né dell'effettiva lesione dell'unità familiare in termini tali da giustificare il riconoscimento di un danno risarcibile.
La giurisprudenza di merito, tra cui le pronunce del Tribunale di Roma (sentenza 20 maggio 2025) e del Tribunale di Torino (ordinanza 3 marzo 2015), ha ribadito che, in assenza di elementi probatori specifici e concreti, il semplice superamento del termine previsto per il rilascio del visto non è sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione.
Nel presente caso, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di un danno concreto e specifico, né di una compromissione fisica o psichica dei familiari, né di una lesione grave e seria dell'unità familiare o di attività costituzionalmente tutelate di cui sarebbe stato privato. Pertanto, il ritardo, per quanto ingiustificato, non determina un danno
Pag. 4 di 5 risarcibile. In assenza di tale prova, non può riconoscersi alcun risarcimento e deve escludersi la configurabilità di un danno da inerzia della Pubblica Amministrazione nel contesto del ricongiungimento familiare.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate per l'intero giudizio. L' ad Islamabad opera in un contesto geopolitico complesso e deve Controparte_3 gestire un elevatissimo numero di pratiche di visto, tra cui quelle per ricongiungimento familiare e lavoro subordinato, con un organico sottodimensionato. Il Pakistan, inoltre, è riconosciuto come territorio a elevato rischio di presentazione di documentazione contraffatta, il che impone un'attività di verifica particolarmente attenta e onerosa. Le difficoltà di carattere organizzativo e le oggettive difficoltà ambientali della sede consolare sono state riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa come valide ragioni per la compensazione delle spese. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione, che ha portato al rilascio del visto, è avvenuto nel corso del giudizio, soddisfacendo l'interesse principale del ricorrente, e in considerazione delle oggettive e comprovate difficoltà operative della sede consolare, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara l'improcedibilità in relazione alla domanda di fissazione dell'appuntamento e di rilascio del visto di ricongiungimento familiare.
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice Dott. Massimo Marasca
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 36763/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36763/2024 promossa da:
Parte
, n. il 01/01/1977 a PAKISTAN ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE MAIO LUCIANO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIALE ASCIONE 29 80055 PORTICI come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: visto famiglia art. 31 TUI- inerzia ambasciata
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, con il SI. ha adito il Parte_1
Tribunale Civile di Roma chiedendo, in via cautelare ex artt. 702 bis, 669-bis e 700 c.p.c., di ordinare all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad di fissare con urgenza un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ricongiungimento familiare, ovvero di disporre ogni altro provvedimento d'urgenza idoneo ad eliminare il pregiudizio subito. In via principale e nel merito, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto a ricongiungersi con i suoi familiari, ordinando alla Pubblica Amministrazione di procedere al rilascio del visto anche a fronte della scadenza del nulla osta, con condanna della parte resistente al risarcimento del danno e con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio il Controparte_2
e l ad Islamabad, domiciliati e difesi ex lege presso
[...] Controparte_3
l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 novembre 2024, chiedendo in
1 via principale ed assorbente la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento e la compensazione delle spese di lite. In vista dell'udienza del 18 giugno 2025, il ha ulteriormente ribadito la CP_1 richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In fatto
Il presente giudizio trae origine dal rilascio, avvenuto in data 27 settembre 2023, di un nulla osta al ricongiungimento familiare da parte dello Controparte_4
di Frosinone, in favore dei figli del ricorrente, e
[...] Persona_1 Per_2
e della coniuge . Tale nulla osta era stato emesso con una validità di
[...] Per_3 sei mesi, periodo entro il quale la domanda di visto avrebbe dovuto essere formalizzata presso l competente. Controparte_3
Il ricorrente, SI. ha dichiarato di essersi tempestivamente attivato per Parte_1 richiedere un appuntamento presso l ad Islamabad, avvalendosi del Controparte_3 servizio BLS International Service. In data 6 marzo 2024, la BLS International Service ha effettivamente convocato la moglie del ricorrente, la SI.ra , per il giorno 8 Per_3 marzo 2024, al fine di presentare la domanda di visto per motivi di famiglia. È stato evidenziato che tale data era conforme alla scadenza semestrale del nulla osta al ricongiungimento familiare.
Il giorno 8 marzo 2024, la SI.ra si è presentata all'appuntamento, Per_3 accompagnata dai figli minori. In tale occasione, tuttavia, gli operatori hanno eccepito che i passaporti dei congiunti recavano una scadenza prossima, inferiore a 18 mesi, e che, per tale ragione, le attività calendarizzate per la formalizzazione della domanda non potevano essere espletate. Sempre in data 8 marzo 2024, la moglie del richiedente ha chiesto una nuova convocazione entro il termine di sei mesi dal rilascio del nulla osta, preannunciando l'avvio in tempi brevi delle operazioni di rinnovo dei passaporti. Successivamente, in data 16 aprile 2024, tramite comunicazione email, è stata reiterata la richiesta di una nuova convocazione, informando che la pratica di rinnovo dei passaporti era stata definita positivamente. Nonostante tali comunicazioni, una nuova convocazione non è mai stata concessa. Il ricorrente ha, quindi, dedotto che la validità di sei mesi del nulla osta si è esaurita a causa di una negligenza esclusivamente imputabile all ad Islamabad. Controparte_3
Parte ricorrente ha inoltre rappresentato che l ad Islamabad è Controparte_3 notoriamente gravata da un volume di lavoro elevato e che il servizio di prenotazione è stato affidato ad agenzie terze, con sistemi di prenotazione (sito web o telefono) spesso malfunzionanti, rendendo difficile, se non impossibile, ottenere un appuntamento per il visto d'ingresso o la legalizzazione dei documenti. Tale problematica è stata oggetto di ispezione da parte del e Controparte_1 riconosciuta da precedenti pronunce del Tribunale di Roma. Il ricorrente ha sostenuto che il diritto ad ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda non poteva
Pag. 2 di 5 essere eluso dall'inerzia dell'Amministrazione, trattandosi di diritti fondamentali della persona.
A seguito della proposizione del ricorso cautelare da parte del SI. Parte_1
l' ad Islamabad ha comunicato, in data 6 novembre 2024, tramite CP_3 CP_3
PEC all'Avv. Luciano De Maio, la fissazione dell'appuntamento per il visto in favore di e per il giorno 12 novembre 2024 Persona_1 Persona_2 Per_3 presso lo sportello visti . CP_5
In data 18 novembre 2024, l'Avv. Luciano De Maio ha depositato note scritte per l'udienza del 20 novembre 2024, rappresentando che i congiunti del ricorrente erano stati effettivamente convocati per il 12 novembre 2024, avevano consegnato i passaporti e rimanevano in attesa del ritiro con l'apposizione del visto per motivi di famiglia. Ha chiesto, pertanto, un rinvio per verificare la positiva conclusione della pratica. In data 19 novembre 2024, i Resistenti si sono costituiti in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Con ordinanza pronunciata in data 20 novembre 2024, il Giudice ha rilevato che l'Amministrazione aveva soddisfatto la richiesta cautelare di fissazione dell'appuntamento e ha dichiarato la cessata materia del contendere sull'istanza cautelare, disponendo la compensazione delle spese per tale fase, in quanto l deve gestire un numero esorbitante di richieste con personale CP_3 insufficiente. Ha ritenuto, tuttavia, che il giudizio dovesse proseguire nel merito.
Successivamente, in data 10 dicembre 2024, l ad Islamabad ha Controparte_3 comunicato tramite PEC che la domanda di visto era stata acquisita in data 14 novembre 2024 e che la stessa era in lavorazione.
Infine, in vista dell'udienza del 18 giugno 2025, l'Avv. Luciano De Maio ha depositato nuove note in data 17 giugno 2025, rappresentando che la procedura amministrativa si era definitivamente conclusa con il rilascio del richiesto visto per motivi di famiglia. In virtù di ciò, ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere sull'intero giudizio. In pari data, il ha depositato Controparte_1 le proprie note, rilevando che la domanda per l'ottenimento del visto era stata correttamente presentata e che era in corso di trattazione, ribadendo la richiesta di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
In diritto nel corso del giudizio cautelare, l'Amministrazione resistente ha provveduto a fissare l'appuntamento richiesto, come comunicato dall ad Islamabad in Controparte_3 data 6 novembre 2024 per il 12 novembre 2024. Tale adempimento ha determinato la cessazione della materia del contendere per la fase cautelare del giudizio, come già statuito con l'ordinanza del 20 novembre 2024.
Pag. 3 di 5 Per quanto concerne il merito della domanda principale, l'interesse primario del ricorrente era l'ottenimento del visto di ricongiungimento familiare per i propri congiunti. Dalle note depositate dal ricorrente in data 17 giugno 2025, è emerso che la procedura amministrativa si è conclusa con il rilascio del richiesto visto per motivi di famiglia. Sebbene la parte resistente, nelle proprie note della medesima data, abbia genericamente indicato che la domanda fosse "in corso di trattazione", la dichiarazione del ricorrente circa l'effettivo rilascio del visto, non specificamente contestata nei fatti dall'Amministrazione, costituisce il pieno soddisfacimento dell'interesse azionato in giudizio per quanto riguarda la richiesta di rilascio del visto stesso. Su questa domanda vi è dunque sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente con conseguente improcedibilità.
Diversamente deve statuirsi in ordine alla domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente. Sebbene l'interesse al rilascio del visto sia stato soddisfatto, la richiesta di risarcimento per il pregiudizio subito a causa dei ritardi e della lamentata negligenza dell'Amministrazione richiede una pronuncia di merito. Tuttavia, va osservato che le difficoltà operative dell ad Islamabad, ampiamente documentate e Controparte_3 riconosciute, rappresentano un contesto oggettivo caratterizzato da un elevato numero di richieste, personale sottodimensionato, complessità del contesto geopolitico e necessità di approfondite verifiche a causa dell'alta incidenza di documentazione contraffatta proveniente dal Pakistan. Tali circostanze, già valutate in sede cautelare e considerate valide ragioni giustificative dei ritardi, non configurano una condotta colposa o dolosa dell'Amministrazione suscettibile di fondare un diritto al risarcimento.
Nel caso specifico del ricongiungimento familiare, la giurisprudenza è costante nel chiarire che il mero ritardo nel rilascio del visto non determina un danno risarcibile in re ipsa. È infatti necessario un quid pluris, ossia la prova di un danno concreto, ingiusto e specifico, direttamente collegato all'inerzia amministrativa. In particolare, il danno risarcibile deve consistere in un pregiudizio effettivo alla sfera giuridica del richiedente, come la lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'unità familiare, accompagnata dalla dimostrazione che il ritardo abbia determinato una compromissione fisica o psichica dei membri della famiglia o abbia privato il ricorrente e i suoi familiari di attività costituzionalmente rilevanti, gravi e serie. Nel presente caso, non risulta alcuna prova di tali compromissioni né dell'effettiva lesione dell'unità familiare in termini tali da giustificare il riconoscimento di un danno risarcibile.
La giurisprudenza di merito, tra cui le pronunce del Tribunale di Roma (sentenza 20 maggio 2025) e del Tribunale di Torino (ordinanza 3 marzo 2015), ha ribadito che, in assenza di elementi probatori specifici e concreti, il semplice superamento del termine previsto per il rilascio del visto non è sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione.
Nel presente caso, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di un danno concreto e specifico, né di una compromissione fisica o psichica dei familiari, né di una lesione grave e seria dell'unità familiare o di attività costituzionalmente tutelate di cui sarebbe stato privato. Pertanto, il ritardo, per quanto ingiustificato, non determina un danno
Pag. 4 di 5 risarcibile. In assenza di tale prova, non può riconoscersi alcun risarcimento e deve escludersi la configurabilità di un danno da inerzia della Pubblica Amministrazione nel contesto del ricongiungimento familiare.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere compensate per l'intero giudizio. L' ad Islamabad opera in un contesto geopolitico complesso e deve Controparte_3 gestire un elevatissimo numero di pratiche di visto, tra cui quelle per ricongiungimento familiare e lavoro subordinato, con un organico sottodimensionato. Il Pakistan, inoltre, è riconosciuto come territorio a elevato rischio di presentazione di documentazione contraffatta, il che impone un'attività di verifica particolarmente attenta e onerosa. Le difficoltà di carattere organizzativo e le oggettive difficoltà ambientali della sede consolare sono state riconosciute dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa come valide ragioni per la compensazione delle spese. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione, che ha portato al rilascio del visto, è avvenuto nel corso del giudizio, soddisfacendo l'interesse principale del ricorrente, e in considerazione delle oggettive e comprovate difficoltà operative della sede consolare, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Dichiara l'improcedibilità in relazione alla domanda di fissazione dell'appuntamento e di rilascio del visto di ricongiungimento familiare.
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Roma, 18 giugno 2025
Il Giudice Dott. Massimo Marasca
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