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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4521/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4521/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza dell'
11 novembre 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Roberto Lenza
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Alessio De Gregorio;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
All'udienza dell'11.11.2025, fissata nelle modalità di trattazione scritta, le parti si riportavano all'accordo depositato il 06.11.2025. La causa era assunta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2025 premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 29.10.2009 nel comune di Salerno e che dalla loro unione era CP_1 nato (29.03.2001) e, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, Per_1 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
1 r.g. 4521/2025
Con propria memoria in data 31.10.2025 anche il resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 non contestando le condizioni di separazione come formulate da parte ricorrente.
2. All'udienza dell'11.11.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al verbale sottoscritto il 05.11.2025 e depositato il 06.11.2025.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sottoscritto il 05.11.2025; C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
2 r.g. 4521/2025
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 128 parte 1 - anno 2009);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4521/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza dell'
11 novembre 2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Roberto Lenza
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Alessio De Gregorio;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
Interventore Ex Lege
All'udienza dell'11.11.2025, fissata nelle modalità di trattazione scritta, le parti si riportavano all'accordo depositato il 06.11.2025. La causa era assunta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 18.06.2025 premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con in data 29.10.2009 nel comune di Salerno e che dalla loro unione era CP_1 nato (29.03.2001) e, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, Per_1 chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso.
1 r.g. 4521/2025
Con propria memoria in data 31.10.2025 anche il resistente, , si costituiva in giudizio, CP_1 non contestando le condizioni di separazione come formulate da parte ricorrente.
2. All'udienza dell'11.11.2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al verbale sottoscritto il 05.11.2025 e depositato il 06.11.2025.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e poste in un'ottica di un equo bilanciamento degli interessi delle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) dichiara la separazione personale di , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sottoscritto il 05.11.2025; C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
2 r.g. 4521/2025
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74 (matrimonio registrato agli atti del suddetto comune, al n. 128 parte 1 - anno 2009);
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente Estensore
dott.ssa Ilaria Bianchi
3