Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 735 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
Dott.ssa Elena Contessi Giudice
nel procedimento introdotto con ricorso depositato il 06/02/2025 promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. DRAICCHIO GIOVANNA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
nei confronti di
(cod. fisc. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: modifica condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473bis- 29 cpc
Conclusioni come da verbale di udienza del 11/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente notificato parte ricorrente ha chiesto di disporre la modifica della sentenza di divorzio ottenuta in Pakistan per comune accordo – certificato n. 23.20997 del 19.8.23
rilasciato Dall'Autorità Consolare Generale di Pakistan con integrazione delle modalità di affido esclusivo dei quattro figli della stessa, con l'obbligo dell'ex marito a partecipare al mantenimento con un assegno di € 200,00 a figlio ed il 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva il resistente.
La vicenda sotto esame è particolare da più punti di vista.
Le parti sono entrambe pakistane ed il matrimonio e stato infatti celebrato con il rito musulmanto in
Pakistan il 28.2.2011, non è stato mai trascritto in Italia (vedi doc. 1) da tale matrimonio nascono quattro figli , la prima figlia nasce in Pakistan nel 2012 , gli altri tre figli , Per_1 Persona_2 Per_3
, in Italia rispettivamente il 2017-2018 e 2020 . La famiglia ha delle tristi
[...] Persona_4
vicende a causa del comportamento violento del marito : vi è infatti una denuncia per maltrattamenti che darà il via al procedimento n. 14505/2019 NR ( P.M. Dott.ssa La Torraca) a carico del resistente ed anche, su ricorso del PM del 19.3.2018, avanti il Tribunale per Minorenni di Brescia il proc. n. 349/2018
RG ( Giudice Relatore dott.ssa Canzi) per l'accertamento della capacità genitoriale di coniugi e per l'emissione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori. Proprio nell'ambio del procedimento avanti al
TM si dispone anche una CTU, il cui esito è nel senso della competenza genitoriale della sig.a e, Pt_1
di contro, dell'inidoneità del padre ( relazione peritale Dott.ssa doc. 3) con CP_1 Persona_5
l'affidamento dei minori ai servizi sociali e il temporaneo affido etero-familiare della minore Per_1
Al termine il TM di Brescia emette decreto definitivo n cron 2187/2023 del 11.4.2023 (doc.4) con il quale revoca l'affidamento dei minori ai Servizio Sociale e dispone il collocamento degli stessi e della minore presso la madre (con contestuale revoca dell'affidamento etero-familiare) , con incarico ai servizi Per_1
sociali del territorio di vigilare sul trasferimento di a casa della mamma e sul nucleo familiare, con Per_1
attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori ed incontri protetti tra padre e figli .
Con l'accordo di divorzio le parti – secondo la procedura peraltro del codice pakistano– nulla hanno indicato né in termini di affido che di contributo o ancor meno visita nei confronti dei figli.
Le vicende sinteticamente riportate danno ragione delle richieste svolte sia in termini di affido super-
esclusivo a favore della madre – giustificato vuoi per la condanna penale per maltrattamenti in famiglia oltre che per l'assenza dal mese di ottobre 2024 (“Il padre non vede i quattro figli fin dall'ottobre 2024,
ma anche prima pochissima volte, a volte facendo passare anche mesi senza vederli. Non ha contatti telefonici e peraltro gli incontri erano protetti , erano a quelli che mi riferivo. Non versa nulla a livello economico. Percepisco l'assegno unico di € 1000,00 per i quattro minori. Mi hanno detto che probabilmente il mio ex-marito è in Pakistan .Da due anni anche mia figlia che era stata collocata presso altra famiglia è con me.” dall'udienza di comparizione) per l'abbandono affettivo ed economico del medesimo come dato dal fatto che oggi la ricorrente non sa con esattezza ove l'ex marito sia.
I minori vengono affidati alla madre, presso cui sono collocati, che ne avrà anche l'esclusiva responsabilità
per tutte le attività di carattere straordinario, in tema di educazione, salute, scuola, rapporti con la PA per rilascio o rinnova documenti.
Il padre dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento un assegno di € 200,00 a figlio entro il 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo Protocollo che viene riportato integralmente in dispositivo.
Il diritto di visita tra padre e figli vien lasciato all'accordo tra genitori.
Spese irripetibili alla luce della contumacia e soprattutto per l'irreperibilità del resistente
p.q.m.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui al certificato di divorzio n.23.20997 del 19.8.2023 rilasciato dall'Autorità Consolare Generale del
Pakistan così provvede:
- affida i figli minori nato a [...] il [...] ; Persona_6 Controparte_2 nato a [...] il 27.2018 ; nato a [...] il [...] ; Controparte_3 CP_4 nata in Pakistan il [...], in [...] esclusiva alla madre con collocamento presso la Parte_1 stessa e riconoscendo alla madre l'esclusiva responsabilità per detti minori in tema di sanità, educazione, scuola, residenza e rapporti con la PA per rilascio e/o rinnovo dei documenti
- - pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente , a titolo di mantenimento ordinario, un assegno mensile entro il 10 di ogni mese di € 800,00 (€ 400,00 a figlio) , oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT
- Pone a carico dei genitori l'onere di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la prole come da Nuovo Protocollo che qui si ripota per esteso:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. - Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- Riconosce la possibilità per il padre di vedere i figli previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori stessi
- Spese irripetibili
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 12/6/2025
IL PRESIDENTE
Maria Concetta Elda Caprino