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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4660/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 18/3/2025 da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3/7/1971 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Francofonte, Via Cavour n.
2, presso lo studio dell'avv. Valentina La Rocca, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
, (C.F. ), nata a [...] - Romania, il Controparte_1 C.F._2
26/3/1985 e residente a [...];
-resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero (visto del 4/2/2025) posta in decisione all'esito dell'udienza del 18/3/2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2023, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dalla moglie con la quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio civile in Francofonte il 24/8/2007 (Atto trascritto nel registro degli Atti del matrimonio del Comune di Francofonte, Anno 2007, Numero 19, Parte I, Serie, Ufficio 1), dalla cui unione è nata la figlia a Lentini, il 3/5/2005. Per_1
In particolare, il ricorrente esponeva in premessa di lavorare nel settore agricolo e di essersi sempre occupato del sostentamento integrale di tutta la famiglia. Evidenziava che i coniugi vivono ancora nella casa coniugale ma che la resistente trascorre gran parte del suo tempo tra la Romania e l'Italia, mentre la figlia continua a vivere con il padre nella casa coniugale. Per_1
pagina 1 di 3 In tali premesse, il ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la declaratoria invocata e che la figlia ormai maggiorenne venisse collocata presso il padre, il quale provvederà al suo Per_1
mantenimento oltre al pagamento delle spese straordinarie da suddividersi al 50% tra i genitori.
Con decreto del 27/12/2023, il Presidente ordinava la comparizione personale dei coniugi avanti a sé all'udienza del 16/5/2024, prevedendo il termine entro il 29/2/2024 per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a trenta giorni prima dell'udienza suindicata per il deposito di memorie difensive.
Alla predetta udienza, il Giudice – preso atto del mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità della resistente – assegnava al ricorrente nuovo termine per la notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del verbale fissando per la comparizione delle parti l'udienza del
14/1/2025.
All'udienza suindicata il GOP, Dott. Ottaviano, in sostituzione del giudice titolare del procedimento – preso atto della regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. – rimetteva la causa al
Giudice tabellarmente competente e la causa veniva successivamente rinviata all'udienza del
18/3/2025.
Alla suddetta udienza il Giudice delegato, dopo aver dichiarato la contumacia della resistente e constatato che non vi fossero provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere atteso che la figlia lavora nell'azienda di famiglia, invitava il procuratore della parte a discutere la causa rimettendo all'esito la causa al collegio per la decisione.
Al Pubblico Ministero veniva data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del
4/2/2025. xxx
Tanto precisato, va rilevato in diritto quanto segue.
Sulla domanda di separazione.
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Invero, la natura delle allegazioni mosse dal ricorrente, la mancata costituzione da parte della resistente, nonché l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in ragione anche dell'irreperibilità della sono elementi univocamente rivelatori della Controparte_1
mancanza di affectio coniugalis e dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Sulla domanda di affidamento, collocazione e mantenimento della figlia.
Sulle domande di affidamento e collocazione della figlia non v'è luogo a provvedere avendo Per_1
la predetta raggiunto la maggiore età.
pagina 2 di 3 Per quanto concerne le domande in punto economico svolte dal ricorrente in favore della figlia, le stesse devono essere rigettate avendo la figlia raggiunto l'indipendenza economica così Per_1 come dichiarato dal ricorrente all'udienza del 18/3/2025, il quale ha precisato che la figlia lavora presso l'azienda di famiglia.
Sulle spese di lite.
Stante la natura del procedimento e la condotta processuale della resistente, la quale restando contumace non ha di fatto contestato la domanda di separazione proposta dal marito, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi
[...]
e , unitisi in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Francofonte, il 24/8/2007, con rito civile (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Francofonte dell'anno 2007, al n. 19, Parte I, Serie, Ufficio 1);
2. spese di lite compensate;
3. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile di FRANCOFONTE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 10/4/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice sul ricorso depositato in data 18/3/2025 da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
3/7/1971 e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Francofonte, Via Cavour n.
2, presso lo studio dell'avv. Valentina La Rocca, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
, (C.F. ), nata a [...] - Romania, il Controparte_1 C.F._2
26/3/1985 e residente a [...];
-resistente contumace
Con l'intervento del pubblico ministero (visto del 4/2/2025) posta in decisione all'esito dell'udienza del 18/3/2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2023, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dalla moglie con la quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio civile in Francofonte il 24/8/2007 (Atto trascritto nel registro degli Atti del matrimonio del Comune di Francofonte, Anno 2007, Numero 19, Parte I, Serie, Ufficio 1), dalla cui unione è nata la figlia a Lentini, il 3/5/2005. Per_1
In particolare, il ricorrente esponeva in premessa di lavorare nel settore agricolo e di essersi sempre occupato del sostentamento integrale di tutta la famiglia. Evidenziava che i coniugi vivono ancora nella casa coniugale ma che la resistente trascorre gran parte del suo tempo tra la Romania e l'Italia, mentre la figlia continua a vivere con il padre nella casa coniugale. Per_1
pagina 1 di 3 In tali premesse, il ricorrente chiedeva che venisse pronunciata la declaratoria invocata e che la figlia ormai maggiorenne venisse collocata presso il padre, il quale provvederà al suo Per_1
mantenimento oltre al pagamento delle spese straordinarie da suddividersi al 50% tra i genitori.
Con decreto del 27/12/2023, il Presidente ordinava la comparizione personale dei coniugi avanti a sé all'udienza del 16/5/2024, prevedendo il termine entro il 29/2/2024 per la notifica del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a trenta giorni prima dell'udienza suindicata per il deposito di memorie difensive.
Alla predetta udienza, il Giudice – preso atto del mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità della resistente – assegnava al ricorrente nuovo termine per la notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del verbale fissando per la comparizione delle parti l'udienza del
14/1/2025.
All'udienza suindicata il GOP, Dott. Ottaviano, in sostituzione del giudice titolare del procedimento – preso atto della regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. – rimetteva la causa al
Giudice tabellarmente competente e la causa veniva successivamente rinviata all'udienza del
18/3/2025.
Alla suddetta udienza il Giudice delegato, dopo aver dichiarato la contumacia della resistente e constatato che non vi fossero provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere atteso che la figlia lavora nell'azienda di famiglia, invitava il procuratore della parte a discutere la causa rimettendo all'esito la causa al collegio per la decisione.
Al Pubblico Ministero veniva data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del
4/2/2025. xxx
Tanto precisato, va rilevato in diritto quanto segue.
Sulla domanda di separazione.
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Invero, la natura delle allegazioni mosse dal ricorrente, la mancata costituzione da parte della resistente, nonché l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in ragione anche dell'irreperibilità della sono elementi univocamente rivelatori della Controparte_1
mancanza di affectio coniugalis e dell'impossibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
Sulla domanda di affidamento, collocazione e mantenimento della figlia.
Sulle domande di affidamento e collocazione della figlia non v'è luogo a provvedere avendo Per_1
la predetta raggiunto la maggiore età.
pagina 2 di 3 Per quanto concerne le domande in punto economico svolte dal ricorrente in favore della figlia, le stesse devono essere rigettate avendo la figlia raggiunto l'indipendenza economica così Per_1 come dichiarato dal ricorrente all'udienza del 18/3/2025, il quale ha precisato che la figlia lavora presso l'azienda di famiglia.
Sulle spese di lite.
Stante la natura del procedimento e la condotta processuale della resistente, la quale restando contumace non ha di fatto contestato la domanda di separazione proposta dal marito, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi
[...]
e , unitisi in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Francofonte, il 24/8/2007, con rito civile (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Francofonte dell'anno 2007, al n. 19, Parte I, Serie, Ufficio 1);
2. spese di lite compensate;
3. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile di FRANCOFONTE, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 10/4/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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