Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 2384
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Sentenza 27 ottobre 2025

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Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Terza Civile, ha pronunciato sentenza in un giudizio di appello promosso da una società contro una persona fisica, avente ad oggetto la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Gragnano che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'appellante, società emittente di buoni fruttiferi postali, lamentava l'errata applicazione dell'istituto della prescrizione da parte del giudice di primo grado. Nello specifico, l'appellante sosteneva che tre buoni fruttiferi postali a termine decennale, emessi il 28.01.1999, erano scaduti il 28.01.2009, raggiungendo il massimo della fruttuosità, e che il diritto al rimborso si era prescritto decorsi ulteriori dieci anni, ovvero il 29.01.2019. La richiesta di rimborso, avanzata successivamente a tale data, sarebbe quindi tardiva. L'appellante articolava le proprie censure in tre motivi: errata interpretazione o applicazione di norme di diritto, censure alla ricostruzione dei fatti e violazioni di legge, con particolare riferimento all'art. 8 del D.M. 19/12/2000. L'appellata, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'estinzione del giudizio per tardività della rinnovazione dell'atto di citazione, l'improcedibilità e inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 339 c.p.c., e nel merito, l'infondatezza del gravame, sostenendo che la prescrizione dei buoni non si era ancora compiuta.

Il Tribunale, preliminarmente, ha dichiarato la tempestività e procedibilità dell'appello, rigettando le eccezioni preliminari sollevate dall'appellata in ordine all'estinzione del giudizio, alla nullità e tardività della rinnovazione dell'atto, nonché all'inammissibilità per violazione degli artt. 342 e 339 c.p.c. In particolare, ha chiarito che il termine per la costituzione dell'appellato nei giudizi di appello è rimasto quello di venti giorni prima dell'udienza, come previsto dall'art. 343 c.p.c., e che l'atto di appello conteneva i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., individuando specifici motivi di censura sia in fatto che in diritto. Ha altresì escluso che la sentenza di primo grado fosse stata resa secondo equità, dato il valore della domanda monitoria originaria. Nel merito, il Tribunale ha accolto l'appello, ritenendo fondati i motivi relativi alla prescrizione. Ha accertato che i buoni fruttiferi postali, emessi il 28.01.1999, sono scaduti il 28.01.2009, e che il diritto al rimborso si è prescritto decorsi dieci anni dalla scadenza, ovvero il 29.01.2019, in applicazione del D.M. 19/12/2000 e della giurisprudenza della Corte di Cassazione sull'integrazione del contratto. Ha quindi riformato la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti per gravi e giustificati motivi, ravvisati nei contrasti giurisprudenziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 2384
    Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
    Numero : 2384
    Data del deposito : 27 ottobre 2025

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