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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2536/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
LA IU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2536/2023 R.G., avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali a termine tra
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rosita Leone (c.f.
) e UI NE (c.f. ) giusta procura generale alle liti C.F._1 C.F._2 in atti con indirizzo di P.E.C. – ed Email_1 Email_2 elettivamente domiciliati presso la Direzione Affari Legali di sita in Napoli alla Controparte_1
Piazza Matteotti, 2.
Appellante
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
IN IN per procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gragnano alla
Via Cupa Varano n. 26. PEC: Email_3
Appellata
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato al procuratore dell'appellata a mezzo pec il
05.05.2023, (di seguito anche solo ) ha impugnato la sentenza n. 1128/2022 Controparte_1 CP_1 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano e depositata il 09.12.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2020 emesso dal medesimo CP_1
Giudice di Pace, con la quale l'appellata veniva condannata al pagamento, in favore della appellante, della somma di €. 3.098,68 oltre spese e competenze del procedimento.
Secondo la prospettazione dell'appellante la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente rigettato l'opposizione con la quale era stata eccepita la prescrizione dei crediti ingiunti e portati da n. 3 buoni
1 fruttiferi postali a termine decennale (serie CA), tutti emessi in data 28.01.1999: segnatamente deduce che i predetti buoni, come da D.M. di collocamento, scadevano al decimo anno (28.01.2009), data nella quale i buoni raggiungevano il massimo della fruttuosità, e potevano essere rimborsati entro ulteriori dieci anni ovvero entro il 29.01.2019. Risultava invece dagli atti di causa che la richiesta di rimborso era stata avanzata successivamente alla suddetta data di maturata prescrizione: la stessa veniva reiterata con pec del 30.09.2019 (atto in ogni caso non idoneo ad interrompere la già maturata prescrizione).
In punto di fatto e diritto, l'appellante critica la sentenza di primo grado, ritenendo la stessa errata per non aver fatto buon governo dell' istituto della prescrizione prevista per i buoni fruttiferi oggetto della domanda di ingiunzione, affidando le censure ai seguenti motivi: “
1.1. Errata interpretazione o applicazione di norme di diritto compiuta dal Giudice di primo grado;
1.2. Censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice a quo;
1.3. Violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. A norma dell'art. 8 del D.M. 19/12/2000”; ha dunque concluso per sentir: “riformare e/o annullare la sentenza recante n. 1128/2022 del 09.12.2022 del
Giudice di Pace di Gragnano, dott.ssa Abete, accogliendo i motivi di appello;
- rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per tutto quanto esposto;
- per l'effetto condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
In data 06.10.2023, nella originaria contumacia dell'appellata, è stato emesso il decreto di differimento ex art. 171 bis c.p.c. per la rinnovazione dell'atto di citazione in appello ritenendo, erroneamente, che l'invito a costituirsi al convenuto, correttamente indicato nell'atto di citazione in appello in 20 giorni prima della udienza, dovesse essere invece di 70 giorni, come previsti dall'attuale formulazione dell'art. 163, comma 3, n.7 c.p.c.: termine che, per quanto si dirà nella parte motiva, è incompatibile con il procedimento di appello.
L'appellante provvedeva regolarmente alla rinnovazione dell'atto nei termini assegnati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2024 si è costituita l'appellata, eccependo in rito: l'estinzione del giudizio, avuto riguardo alla data di rinnovazione dell'atto; l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 339, secondo comma, c.p.c. Nel merito, la infondatezza del gravame poiché la prescrizione dei buoni fruttiferi postali non si riteneva compiuta, rassegnando le seguenti conclusioni: A) Dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell' atto di appello e conseguentemente ordinare l'estinzione del giudizio ex art 307 cpc comma 3; B)
Dichiarare inammissibile l'appello, per mancanza dell'indicazione di error in procedendo e perché presentato oltre i limiti sanciti dall'art. 327 cpc e 347 comma 2 cpc;
C) Dichiarare inammissibile
l'appello, poiché redatto in violazione dei dettami previsti dall' art 342 cpc;
D) Dichiarare
2 inammissibile l'atto di appello ai sensi dell'art. 164, co. l e 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n.ri 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., nonché per violazione dell'art 345 cpc;
E) Dichiarare inammissibile l'appello, poiché redatto in violazione dei dettami previsti dall' art 339 cpc F) In ogni caso dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi e per effetto dell'art 348 ter cpc per le motivazioni spiegate in comparsa. G) In via subordinata, revocare l'ordinanza di rinvio al
24.10.2024 per la discussione, fissando la nuova udienza ex art 350 cpc. H) Nel merito rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e diritto;
I) In subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello disporre alla compensazione delle spese di lite stante la continua evoluzione giurisprudenziale”
Con successiva ordinanza del 08.11.2024 (per le motivazioni da intendersi richiamate in parte de qua), è stato revocato il decreto emesso il 06.10.2023 (e le successive ordinanze), rigettata l'eccezione di estinzione dell'appello e fissata nuova udienza di comparizione al 18.03.2025, poi rinviata al
18.06.2025.
All'udienza del 18.06.2025 la causa è stata rinviata al 22.10.2025, ex art. 281 sexies c.p.c. che, anche su accordo delle parti, si è svolta in modalità scritta. Entrambe le parti hanno depositato le note riportandosi alle rispettive conclusioni, e all'esito dell'udienza la causa è stata così decisa.
Preliminarmente va affermata la tempestività e procedibilità dell'appello, che risulta proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c: la sentenza impugnata (prodotta in atti dall'appellante) è stata pubblicata in data 09.12.2022; l'atto di appello è stato regolarmente notificato il successivo
05.05.2023 e, dunque nel termine di sei mesi, ed iscritto a ruolo nei 10 giorni successivi. L'atto di citazione in appello contiene altresì tutti i requisiti di cui ai nn. 3,4, e 5 dell'art. 163, comma terzo,
c.p.c. nonché quello di cui al n.7 “l'invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite degli artt. 347
e 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38, 167 e 347 c.p.c. compresa quella dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 cpc;
che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti alla Corte di Appello, fatta eccezione per
i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia” (cfr. atto di appello).
Riguardo all'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della data fissata in citazione, deve confermarsi l'ordinanza emessa in data 08.11.2024 con la quale è stato revocato il decreto precedentemente emesso ex art. 171 bis c.p.c., ribadendo che “il mero richiamo all'art. 163
c.p.c. contenuto nel comma primo dell'art. 342 citato ha portato nelle prime fasi successive
3 all'entrata in vigore della riforma, “c.d. legge Cartabia”, a non pochi dubbi interpretativi circa il contenuto dell'invito da indicare nell'atto di appello con particolare riguardo al termine di costituzione dell'appellato. Ci si è chiesti, infatti, se lo stesso, anche post riforma, potesse individuarsi ancora in 20 giorni prima dell'udienza, oppure in 70 giorni giusto il richiamo all'art.
163 c.p.c. Sul punto, però, dopo una prima fase di incertezza, si è oramai consolidato l'orientamento secondo il quale anche per i giudizi di appello introdotti successivamente al 28.02.2023, il termine per la costituzione dell'appellato - al fine di evitare le decadenze e per la proposizione dell'appello incidentale - sia rimasto quello di 20 giorni prima dell'udienza come è chiaramente prescritto dal successivo art. 343, comma primo, c.p.c. a mente del quale: l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”.
L'eccezione di estinzione del giudizio in relazione ad un'asserita nullità e tardività dell'atto di rinnovazione è pertanto infondata.
Sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342
c.p.c. ed art. 339, comma 2, c.p.c.
Entrambe le eccezioni sono infondate per le motivazioni che seguono.
L'atto di citazione in appello non difetta di alcuno dei requisisti richiesti dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., avendo individuato, con specifici motivi di impugnazione, sia le motivazioni in fatto da censurare e contenute nella sentenza di primo grado (cfr. atto di appello motivo 1.2), sia le violazioni di legge in cui è incorsa la decisione appellata (cfr. atto di appello motivi 1.1 ed 1.3).
Del pari è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 2, c.p.c.
Secondo la prospettazione di parte appellata, infatti, la sentenza impugnata sarebbe stata resa secondo equità ex art. 113 c.p.c. in una causa di valore non eccedente ad €. 1.100,00
Sul punto è sufficiente osservare che la sentenza di primo grado ha avuto ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo su una domanda, accolta in monitorio, per €. 3.098,67. Orbene è principio consolidato che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio: non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. tra le altre Cass. SS.UU. n. 927/2022). Da tanto deriva che la sentenza di primo grado, avuto riguardo al valore della domanda monitoria, non può considerarsi resa secondo equità.
Sui motivi di appello
4 Premesso quanto sopra, i motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati stante la loro stretta connessione in punto di violazione dei termini di prescrizione del credito vantato dall'appellata. Essi sono fondati e vanno accolti per i motivi che seguono.
Risulta documentalmente provato, oltre che non contestato tra le parti, che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa sono titoli “a termine” e appartengono alla Serie “CA”, tutti emessi in data
28.01.1999, con un rendimento pari al 20% del capitale investito, a lordo delle ritenute fiscali, al compimento del quinto anno dalla data di emissione e un rendimento pari al 50% del capitale investito al compimento del decimo anno dalla data di emissione. Alla scadenza del decimo anno, come anche indicato a tergo dei titoli, era prevista l'infruttuosità dei buoni e la prescrizione degli stessi decorsi ulteriori cinque anni.
In tema di prescrizione è successivamente intervenuto il D.M. 19/12/2000, che all'art. 8 ha previsto:
“I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa Depositi
e Prestiti ha facoltà di disporre con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”. Tale norma ha modificato la precedente normativa di cui al secondo comma dell'art. 176 del DPR
156/1973 che disponeva quanto all'epoca riportato a tergo dei buoni in questione: “dal'1 gennaio successivo i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni”. Di fatto, la nuova normativa ha previsto un termine di prescrizione più lungo anche per i titoli emessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.M. ma prevedendo non più la decorrenza decennale della prescrizione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza ma trascorsi 10 anni dalla data di scadenza.
Vale aggiungere che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. (cfr. in ultimo Cass. 33361/2024).
Applicando i suesposti principi al caso di specie deve rilevarsi che i buoni sono scaduti il 28.01.2009
(decorsi 10 anni dalla data di emissione, avendo raggiunto il periodo di massima fruttuosità) e il diritto della appellata alla riscossione si è prescritto, quanto a capitale ed interessi, nei successivi 10 anni, vale a dire il 29.01.2019.
5 L'errore in cui è incorso il giudice di primo grado è dunque evidente laddove, in punto di prescrizione
(regolarmente impugnato dall'appellante), fa decorrere il dies a quo della prescrizione non dalla data di scadenza del “buono” nel caso in esame - 10 anni di vigenza scaduti il 28.01.2009 ed ulteriori dieci anni successivi al termine di scadenza - ma a decorrere da una diversa data di scadenza ed individuando il dies a quo a partire dal 31.12.2009.
Non può infine trovare ingresso la diversa deduzione sulle conseguenze della mancata consegna del foglio informativo, questione non dibattuta in primo grado e, comunque, non oggetto di appello incidentale.
Quanto alle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, sussistono gravi e giustificati motivi, ravvisabili nei contrasti giurisprudenziali, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.1/2020 emesso dal Giudice di Pace di Gragnano il 10.12.2019 e pubblicato il 10.01.2020;
- compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze del doppio grado di giudizio.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Anna LA IU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
LA IU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2536/2023 R.G., avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali a termine tra
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rosita Leone (c.f.
) e UI NE (c.f. ) giusta procura generale alle liti C.F._1 C.F._2 in atti con indirizzo di P.E.C. – ed Email_1 Email_2 elettivamente domiciliati presso la Direzione Affari Legali di sita in Napoli alla Controparte_1
Piazza Matteotti, 2.
Appellante
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
IN IN per procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gragnano alla
Via Cupa Varano n. 26. PEC: Email_3
Appellata
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato al procuratore dell'appellata a mezzo pec il
05.05.2023, (di seguito anche solo ) ha impugnato la sentenza n. 1128/2022 Controparte_1 CP_1 emessa dal Giudice di Pace di Gragnano e depositata il 09.12.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2020 emesso dal medesimo CP_1
Giudice di Pace, con la quale l'appellata veniva condannata al pagamento, in favore della appellante, della somma di €. 3.098,68 oltre spese e competenze del procedimento.
Secondo la prospettazione dell'appellante la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente rigettato l'opposizione con la quale era stata eccepita la prescrizione dei crediti ingiunti e portati da n. 3 buoni
1 fruttiferi postali a termine decennale (serie CA), tutti emessi in data 28.01.1999: segnatamente deduce che i predetti buoni, come da D.M. di collocamento, scadevano al decimo anno (28.01.2009), data nella quale i buoni raggiungevano il massimo della fruttuosità, e potevano essere rimborsati entro ulteriori dieci anni ovvero entro il 29.01.2019. Risultava invece dagli atti di causa che la richiesta di rimborso era stata avanzata successivamente alla suddetta data di maturata prescrizione: la stessa veniva reiterata con pec del 30.09.2019 (atto in ogni caso non idoneo ad interrompere la già maturata prescrizione).
In punto di fatto e diritto, l'appellante critica la sentenza di primo grado, ritenendo la stessa errata per non aver fatto buon governo dell' istituto della prescrizione prevista per i buoni fruttiferi oggetto della domanda di ingiunzione, affidando le censure ai seguenti motivi: “
1.1. Errata interpretazione o applicazione di norme di diritto compiuta dal Giudice di primo grado;
1.2. Censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice a quo;
1.3. Violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. A norma dell'art. 8 del D.M. 19/12/2000”; ha dunque concluso per sentir: “riformare e/o annullare la sentenza recante n. 1128/2022 del 09.12.2022 del
Giudice di Pace di Gragnano, dott.ssa Abete, accogliendo i motivi di appello;
- rigettare conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierna appellata, per tutto quanto esposto;
- per l'effetto condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
In data 06.10.2023, nella originaria contumacia dell'appellata, è stato emesso il decreto di differimento ex art. 171 bis c.p.c. per la rinnovazione dell'atto di citazione in appello ritenendo, erroneamente, che l'invito a costituirsi al convenuto, correttamente indicato nell'atto di citazione in appello in 20 giorni prima della udienza, dovesse essere invece di 70 giorni, come previsti dall'attuale formulazione dell'art. 163, comma 3, n.7 c.p.c.: termine che, per quanto si dirà nella parte motiva, è incompatibile con il procedimento di appello.
L'appellante provvedeva regolarmente alla rinnovazione dell'atto nei termini assegnati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.05.2024 si è costituita l'appellata, eccependo in rito: l'estinzione del giudizio, avuto riguardo alla data di rinnovazione dell'atto; l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. e 339, secondo comma, c.p.c. Nel merito, la infondatezza del gravame poiché la prescrizione dei buoni fruttiferi postali non si riteneva compiuta, rassegnando le seguenti conclusioni: A) Dichiarare la nullità e/o inammissibilità dell' atto di appello e conseguentemente ordinare l'estinzione del giudizio ex art 307 cpc comma 3; B)
Dichiarare inammissibile l'appello, per mancanza dell'indicazione di error in procedendo e perché presentato oltre i limiti sanciti dall'art. 327 cpc e 347 comma 2 cpc;
C) Dichiarare inammissibile
l'appello, poiché redatto in violazione dei dettami previsti dall' art 342 cpc;
D) Dichiarare
2 inammissibile l'atto di appello ai sensi dell'art. 164, co. l e 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n.ri 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., nonché per violazione dell'art 345 cpc;
E) Dichiarare inammissibile l'appello, poiché redatto in violazione dei dettami previsti dall' art 339 cpc F) In ogni caso dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi e per effetto dell'art 348 ter cpc per le motivazioni spiegate in comparsa. G) In via subordinata, revocare l'ordinanza di rinvio al
24.10.2024 per la discussione, fissando la nuova udienza ex art 350 cpc. H) Nel merito rigettare
l'appello in quanto infondato in fatto e diritto;
I) In subordine, e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello disporre alla compensazione delle spese di lite stante la continua evoluzione giurisprudenziale”
Con successiva ordinanza del 08.11.2024 (per le motivazioni da intendersi richiamate in parte de qua), è stato revocato il decreto emesso il 06.10.2023 (e le successive ordinanze), rigettata l'eccezione di estinzione dell'appello e fissata nuova udienza di comparizione al 18.03.2025, poi rinviata al
18.06.2025.
All'udienza del 18.06.2025 la causa è stata rinviata al 22.10.2025, ex art. 281 sexies c.p.c. che, anche su accordo delle parti, si è svolta in modalità scritta. Entrambe le parti hanno depositato le note riportandosi alle rispettive conclusioni, e all'esito dell'udienza la causa è stata così decisa.
Preliminarmente va affermata la tempestività e procedibilità dell'appello, che risulta proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c: la sentenza impugnata (prodotta in atti dall'appellante) è stata pubblicata in data 09.12.2022; l'atto di appello è stato regolarmente notificato il successivo
05.05.2023 e, dunque nel termine di sei mesi, ed iscritto a ruolo nei 10 giorni successivi. L'atto di citazione in appello contiene altresì tutti i requisiti di cui ai nn. 3,4, e 5 dell'art. 163, comma terzo,
c.p.c. nonché quello di cui al n.7 “l'invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite degli artt. 347
e 166 c.p.c., nel termine di almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38, 167 e 347 c.p.c. compresa quella dal diritto di proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 343 cpc;
che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti alla Corte di Appello, fatta eccezione per
i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro legittima e dichiaranda contumacia” (cfr. atto di appello).
Riguardo all'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della data fissata in citazione, deve confermarsi l'ordinanza emessa in data 08.11.2024 con la quale è stato revocato il decreto precedentemente emesso ex art. 171 bis c.p.c., ribadendo che “il mero richiamo all'art. 163
c.p.c. contenuto nel comma primo dell'art. 342 citato ha portato nelle prime fasi successive
3 all'entrata in vigore della riforma, “c.d. legge Cartabia”, a non pochi dubbi interpretativi circa il contenuto dell'invito da indicare nell'atto di appello con particolare riguardo al termine di costituzione dell'appellato. Ci si è chiesti, infatti, se lo stesso, anche post riforma, potesse individuarsi ancora in 20 giorni prima dell'udienza, oppure in 70 giorni giusto il richiamo all'art.
163 c.p.c. Sul punto, però, dopo una prima fase di incertezza, si è oramai consolidato l'orientamento secondo il quale anche per i giudizi di appello introdotti successivamente al 28.02.2023, il termine per la costituzione dell'appellato - al fine di evitare le decadenze e per la proposizione dell'appello incidentale - sia rimasto quello di 20 giorni prima dell'udienza come è chiaramente prescritto dal successivo art. 343, comma primo, c.p.c. a mente del quale: l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, secondo comma”.
L'eccezione di estinzione del giudizio in relazione ad un'asserita nullità e tardività dell'atto di rinnovazione è pertanto infondata.
Sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 342
c.p.c. ed art. 339, comma 2, c.p.c.
Entrambe le eccezioni sono infondate per le motivazioni che seguono.
L'atto di citazione in appello non difetta di alcuno dei requisisti richiesti dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., avendo individuato, con specifici motivi di impugnazione, sia le motivazioni in fatto da censurare e contenute nella sentenza di primo grado (cfr. atto di appello motivo 1.2), sia le violazioni di legge in cui è incorsa la decisione appellata (cfr. atto di appello motivi 1.1 ed 1.3).
Del pari è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 2, c.p.c.
Secondo la prospettazione di parte appellata, infatti, la sentenza impugnata sarebbe stata resa secondo equità ex art. 113 c.p.c. in una causa di valore non eccedente ad €. 1.100,00
Sul punto è sufficiente osservare che la sentenza di primo grado ha avuto ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo su una domanda, accolta in monitorio, per €. 3.098,67. Orbene è principio consolidato che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio: non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. tra le altre Cass. SS.UU. n. 927/2022). Da tanto deriva che la sentenza di primo grado, avuto riguardo al valore della domanda monitoria, non può considerarsi resa secondo equità.
Sui motivi di appello
4 Premesso quanto sopra, i motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati stante la loro stretta connessione in punto di violazione dei termini di prescrizione del credito vantato dall'appellata. Essi sono fondati e vanno accolti per i motivi che seguono.
Risulta documentalmente provato, oltre che non contestato tra le parti, che i buoni fruttiferi postali oggetto di causa sono titoli “a termine” e appartengono alla Serie “CA”, tutti emessi in data
28.01.1999, con un rendimento pari al 20% del capitale investito, a lordo delle ritenute fiscali, al compimento del quinto anno dalla data di emissione e un rendimento pari al 50% del capitale investito al compimento del decimo anno dalla data di emissione. Alla scadenza del decimo anno, come anche indicato a tergo dei titoli, era prevista l'infruttuosità dei buoni e la prescrizione degli stessi decorsi ulteriori cinque anni.
In tema di prescrizione è successivamente intervenuto il D.M. 19/12/2000, che all'art. 8 ha previsto:
“I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa Depositi
e Prestiti ha facoltà di disporre con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”. Tale norma ha modificato la precedente normativa di cui al secondo comma dell'art. 176 del DPR
156/1973 che disponeva quanto all'epoca riportato a tergo dei buoni in questione: “dal'1 gennaio successivo i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni”. Di fatto, la nuova normativa ha previsto un termine di prescrizione più lungo anche per i titoli emessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.M. ma prevedendo non più la decorrenza decennale della prescrizione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza ma trascorsi 10 anni dalla data di scadenza.
Vale aggiungere che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, “i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, ai sensi dell'articolo 2002 cod. civ., come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza. Ne consegue che sono possibili variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti in particolare a modificare o modificare il contenuto del documento e che ciò porta a ritenere che la modificazione trova ingresso all'interno del contratto mediante una sostituzione del suo contenuto ab externo per effetto del meccanismo di integrazione automatica previsto dall'articolo 1339 c.c. (cfr. in ultimo Cass. 33361/2024).
Applicando i suesposti principi al caso di specie deve rilevarsi che i buoni sono scaduti il 28.01.2009
(decorsi 10 anni dalla data di emissione, avendo raggiunto il periodo di massima fruttuosità) e il diritto della appellata alla riscossione si è prescritto, quanto a capitale ed interessi, nei successivi 10 anni, vale a dire il 29.01.2019.
5 L'errore in cui è incorso il giudice di primo grado è dunque evidente laddove, in punto di prescrizione
(regolarmente impugnato dall'appellante), fa decorrere il dies a quo della prescrizione non dalla data di scadenza del “buono” nel caso in esame - 10 anni di vigenza scaduti il 28.01.2009 ed ulteriori dieci anni successivi al termine di scadenza - ma a decorrere da una diversa data di scadenza ed individuando il dies a quo a partire dal 31.12.2009.
Non può infine trovare ingresso la diversa deduzione sulle conseguenze della mancata consegna del foglio informativo, questione non dibattuta in primo grado e, comunque, non oggetto di appello incidentale.
Quanto alle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, sussistono gravi e giustificati motivi, ravvisabili nei contrasti giurisprudenziali, per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.1/2020 emesso dal Giudice di Pace di Gragnano il 10.12.2019 e pubblicato il 10.01.2020;
- compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze del doppio grado di giudizio.
Così deciso, in Torre Annunziata, lì 27 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Anna LA IU
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