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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 390/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 13.5.2022
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Angelo Chiello, Cesare Pozzoli e Francesco Sibani, elettivamente domiciliata in Venezia, Sestiere Dorsoduro 3593 (studio avv. Franco Stivanello Gussoni) Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Spata giusta mandato CP_1 posto a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto procuratore
Email_1
Appellato principale ed appellante incidentale nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. in virtù di mandato depositato CP_3 telematicamente in atto separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Pasteur n 5
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova n. 223/2022 depositata in data 11.4.2022 (e notificata il 13.4.2022)
1 IN PUNTO: differenza retributive/solidarietà
Conclusioni: Per l'appellante principale “”A) in via principale e nel merito: Parte_1
- respingere le domande tutte proposte dalla sig.ra nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
- e conseguentemente, condannare la sig.ra a restituire quanto CP_1 corrispostole da in esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Parte_1 G.U. il dott. Pascali, n. 223/2022 pubblicata in data 11.4.2022 a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di lite, pari complessivamente ad Euro 4.188,68, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi. c) In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate dalla sig.ra nei confronti di si chiede di CP_1 Parte_1 dichiarare il diritto di di essere tenuta indenne e manlevata da Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante protempore, per tutte le domande Controparte_4 proposte contro di essa dalla sig.ra ; e per l'effetto dichiarare CP_1 CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, tenuta a rimborsare a
[...] quanto in ipotesi si ritenesse dovuto da quest'ultima alla sig.ra Parte_1 CP_1
. Con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio.””
[...]
Per l'appellata (appellante incidentale): “”si chiede di rigettarsi il ricorso CP_1 d'appello proposto col procedimento n. 390/2022 R.G. C.L e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro - n. 223/2022, nelle parti impugnate da e, in ipotesi di riforma della sentenza, si insiste per l'accoglimento delle Parte_1 domande e delle istanze formulate nel ricorso introduttivo il giudizio di primo grado. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accolto il motivo di appello con il quale è stato censurata la liquidazione del danno in via equitativa in € 2.000,00, si propone appello incidentale affinché sia condannata parte avversa a corrispondere alla Sig.ra le CP_1 differenze retributive o il risarcimento del danno nella misura di € 2.674,99 in accoglimento della domanda come formulata in ricorso del giudizio di primo grado che si richiama, chiedendo che siano ammesse le istanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.””
Per l'appellata : “”Rigettare la domanda di manleva proposta da Controparte_4 [...] nei confronti di con vittoria di spese del doppio grado, Parte_1 Controparte_4 spese generali cpa ed iva come per legge.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Padova ha dichiarato la cessazione della materia del contendere avuto riguardo alle domande relative al periodo 1.10.2014- 31.12.2018 mentre, accertata l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro rispettato da nel periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2019, ha condannato la CP_1 Parte_1 al risarcimento del danno subìto dalla lavoratrice a causa della riduzione oraria e per l'effetto ha condannato la predetta società al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in € 2.000,00 oltre interessi legali e spese di lite.
2. Il primo giudice, dato atto che relativamente al periodo 1.4.2014-31.12.2018 era intervenuto tra ed atto di transazione rispetto alla pretesa CP_1 Controparte_4 azionata dalla ricorrente nei confronti di tale ultima società (i cui effetti andavano estesi anche al condebitore che aveva dichiarato di volersi avvalere di detta Parte_1 transazione), con riferimento al successivo periodo (dall'1.1.2019 al 31.12.2019) richiamata
2 la propria sentenza non definitiva n. 472/2021 (passata in giudicato) che aveva sancito la nullità delle riduzioni di orario unilateralmente disposte dal datore di lavoro ( CP_4
ed essendo pacifico che la società (cessionaria del ramo d'azienda)
[...] Parte_1 aveva procrastinato l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro, quest'ultima società andava condannata al risarcimento del danno subìto dalla lavoratrice che, in ragione del fatto che il rapporto di lavoro era cessato, andava liquidato in via equitativa in complessivi € 2.000,00.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la con quattro motivi. Parte_1 Gli appellati hanno contestato le ragioni di impugnazione ed hanno insistito per la conferma della decisione impugnata;
ha proposto appello incidentale. CP_1
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 25 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. con il primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva Parte_1 omesso di considerare che la cessazione della materia del contendere conseguente al verbale di conciliazione del 22.12.2021 intercorso con la società aveva travolto CP_4 CP_4 e sostituito la sentenza 472/2021 del Tribunale di Padova (presupposto dell'azione poi condotta nei confronti di e che, pertanto, tale statuizione non era Parte_1 suscettibile di passare in giudicato e non poteva essere invocata nel presente giudizio per supportare le ragioni della lavoratrice nei confronti di Parte_1 Ha evidenziato come detto verbale aveva valore generale e novativo e conteneva la concorde volontà delle parti di definire la lite e risolvere ogni eventuale vertenza e far cessare qualsiasi contesa;
ha rimarcato come tanto nel giudizio definito con il verbale di conciliazione quanto nel presente giudizio la lavoratrice aveva fatto valere una sola medesima causa petendi costituita dall'asserita illegittimità delle riduzioni di orario praticata da , illegittimità che, in ragione dell'accordo conciliativo, non poteva CP_4 essere imputata (per il periodo successivo) alla che aveva ereditato da Parte_1
e continuato ad applicare la riduzione dell'orario di lavoro. CP_4 La sentenza violava, inoltre, la disposizione di cui all'art. 1301 c.c. secondo cui la remissione a favore di uno dei condebitori in solido libera anche gli altri debitori. La lavoratrice, nel citato verbale di conciliazione, aveva espresso formale rinunzia ad ogni pretesa a qualsivoglia titolo riconducibile direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio dichiarando di non avere più null'altro a pretendere dalla società per quanto direttamente o indirettamente nascente dal rapporto di lavoro intercorso. Part Con riferimento a tali rinunce non era stata formulata alcuna riserva nei confronti di . Con il secondo motivo ha contestato la sentenza per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dalla nel verbale di conciliazione con le quali aveva dato atto CP_1 che il rapporto di lavoro si era svolto in conformità di tutte le applicabili disposizioni di legge e di contratto individuale e collettivo e di avere ricevuto tutto quanto dovuto fatti salvi i pagamenti da effettuarsi ai sensi dell'accordo conciliativo. La ricorrente, peraltro, aveva lavorato per un anno presso senza mai Parte_1 sollevare alcuna doglianza circa la legittimità del proprio orario di lavoro continuando a rispettare quello svolto in precedenza. Con il terzo motivo, in via subordinata, ha eccepito la violazione del ne bis in idem evidenziando come l'oggetto del ricorso introduttivo era il medesimo della causa promossa dinanzi al Tribunale di Padova avente rg 1735/2019 e che in entrambi i giudizi era parte la;
d'altra parte lo stesso giudicante aveva ritenuto estensibile alla Controparte_4 [...] la intervenuta conciliazione della causa di cui al richiamato precedente Parte_1 giudizio.
3 La sentenza era, altresì, errata nella parte in cui aveva disposto la liquidazione del danno in via equitativa per violazione dell'art. 1226 c.c. atteso che la lavoratrice nel ricorso Part introduttivo aveva chiesto la condanna di ad una precisa somma di denaro (€ 2.674,99) sicchè tale richiesta precludeva al Tribunale la valutazione equitativa del danno che non risultava nemmeno richiesto dalla (la quale non aveva depositato alcuna busta paga CP_1 né aveva individuato nei conteggi prodotti i criteri per determinare l'importo di € 2.674,99 vantato). Ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui non aveva esaminato la richiesta di manleva formulata dal nei confronti di Parte_1 Controparte_4 tenuto conto che la unilaterale riduzione dell'orario di lavoro era stato disposto da quest'ultima società mentre all'atto della cessione del rapporto, aveva Parte_1 semplicemente continuato ad applicare il regime di orario precedente. Risultava documentalmente che , nel contratto di affitto di ramo d'azienda del CP_4 18.12.2018, si era impegnata a manlevare e tenere indenne e risarcire l'affittuario per ogni azione, diritto o pretesa sorta in data antecedente alla data di affitto del ramo d'azienda e relativa al rapporto di lavoro con i dipendenti. Part Le domande della nei confronti di si fondavano esclusivamente sull'asserita CP_1 illegittimità della modifica dell'orario di lavoro della lavoratrice disposta in precedenza da
, così risultando la pretesa della lavoratrice sorta in data antecedente Controparte_4 all'affitto di azienda. Ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese legali (per complessivi € 4.188,68), e di essere in ogni caso manlevata da Controparte_4
6. L'appellata rispetto al primo motivo, ha rilevato come nel caso di specie CP_1 la domanda di risarcimento del danno per il periodo 1.1.2019-31.12.2019 non poteva che essere rivolta alla in quanto non sussisteva alcuna solidarietà con la Parte_1
trattandosi di debiti maturati successivamente alla cessione di azienda e Controparte_4 facenti capo esclusivamente alla cessionaria. Anche il richiamo alla inefficacia di giudicato della sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n. 472/2021 emessa nel giudizio iscritto al n. 1735/2019 RG era del tutto irrilevante in quanto detta sentenza, anche se non produceva alcun effetto nel presente giudizio, costituiva un fatto accertativo (la illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro da parte datoriale) apprezzabile dal Giudice anche in altro procedimento. Dall'atto di transazione richiamato dalla società appellante emergeva in maniera chiara quali fossero i soggetti coinvolti e nei cui confronti la intervenuta conciliazione era destinata ad avere forza di legge e quale fosse il periodo oggetto della transazione (1.10.2014- 31.12.2018) così non potendo la stessa essere invocata per il periodo oggetto di causa 1.1.2019-31.12.2019. La intervenuta conciliazione non poteva travolgere la sentenza come se non esistesse essendo l'accordo conciliativo diretto a porre fine alle ragioni di lite tra le parti. Sul secondo motivo ha rilevato come le dichiarazioni rese dalla lavoratrice nella CP_1 conciliazione intervenuta con la non potevano avere alcun valore Controparte_4 confessorio in quanto rientrante nelle concessioni rese reciprocamente dalle parti nella transazione per porre fine al conflitto insorto e valide, dunque, solo nei confronti di CP_4
e senza che dalle stesse potesse emergere una ammissione nei confronti di
[...] [...]
Parte_1 Sul rilievo del ne bis in idem (di cui al terzo motivo) ha rilevato come tra il giudizio promosso nei confronti della e quello instaurato nei confronti di Controparte_4 [...] non vi era alcuna identità soggettiva né tantomeno di causa petendi in quanto Parte_1 la causa contro il precedente datore di lavoro si fondava sul rapporto all'epoca in essere mentre quella contro l'odierna appellante si fondava sulla responsabilità solidale ex art 2112 cc oltre ad essere diversi i periodi oggetto di rivendicazioni economiche.
4 Avuto riguardo al quarto motivo (liquidazione del danno in via equitativa) ha evidenziato come la lavoratrice, in primo grado, aveva ben argomentato i criteri per determinare l'importo dovuto a seguito della illegittima riduzione dell'orario di lavoro (sottraendo dalla retribuzione corrispondente all'ultima variazione legittima dell'orario di lavoro, la retribuzione effettivamente percepita) così pervenendo alla quantificazione delle differenze spettanti in € 2.674,99. Ha proposto appello incidentale subordinato rivendicando, in caso di accoglimento del motivo di appello principale inerente la liquidazione del danno in via equitativa, la somma di € 2.674,99 richiesta con il ricorso introduttivo del primo giudizio.
7. La ha precisato che l'unico motivo di appello su cui aveva interesse Controparte_2 a prendere posizione era quello relativo alla richiesta di manleva formulata da Pt_1 La conferma della sentenza impugnata avrebbe ribadito la esclusiva responsabilità di
[...]
non potendo l'adita Corte accertare in alcun modo che la riduzione di orario Parte_1 contestata ad traesse le sue ragioni dalla pregressa riduzione operata dalla Parte_1 cooperativa . CP_4 A seguito della transazione che aveva dato luogo alla conciliazione della controversia individuale di lavoro insorta tra e la , al giudice risultava precluso CP_4 CP_1 l'accertamento della situazione giuridica preesistente alla transazione stessa e della violazione eventuale di disposizioni inderogabili di legge da essa contemplata. La transazione tra e la sig.ra , era intervenuta in data 22.12.2021 CP_4 CP_1 successivamente alla sentenza non definitiva resa nel primo giudizio instaurato dalla lavoratrice solo nei confronti di , pubblicata il 30.09.2021, che aveva dichiarato CP_4 l'illegittimità della riduzione di orario da quest'ultima operata. Ha richiamato Cass 20006/2017 secondo cui con la firma del verbale di conciliazione viene a cessare la materia del contendere, sconfessando, qualora presente, anche una eventuale sentenza emessa in data precedente al verbale stesso, statuendo che gli impegni presi con il verbale di conciliazione determinavano un definitivo superamento della sentenza di primo grado dal nuovo e definitivo assetto di interessi che le parti hanno scelto di dare alla controversia. La sottoscrizione del verbale di conciliazione del 22.12.2021 aveva travolto la sentenza del 30.09.2021, nella quale veniva accertata l'illegittima riduzione di orario operata da , CP_4 precludendo all'adita Corte la possibilità di accertare il fondamento della pretesa vantata dall'appellante nei confronti di . Parte_1 CP_4 La clausola del contratto di affitto di ramo di azienda, invocata dall'appellante e posta a fondamento della domanda di manleva, non poteva legittimare l'accoglimento della relativa domanda in quanto ogni azione, diritto o pretesa sorta in data antecedente alla data di affitto del ramo di azienda e relativa al rapporto con la dipendente, era stata oggetto di espressa rinuncia da parte della sig.ra , e di pronuncia successiva di cessazione della materia CP_1 del contendere. Ai sensi dell'art. 2112 comma II c.c., il cessionario e il cedente sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e nel caso che ci occupa, fino al 31.12.2018. Le pretese della ricorrente antecedenti l'affitto di ramo erano state rinunziate e quelle successive all'affitto di ramo, gravavano esclusivamente sulla cessionaria e Parte_1 nessuna manleva poteva essere ordinata, trattandosi di debiti propri ed esclusivi di tale ultima società, rispetto ai quali non vi era alcuna responsabilità di , né poteva CP_4 sussistere alcuna solidarietà di quest'ultima.
8. L'appello principale proposto da è infondato e va rigettato per le Parte_1 considerazioni di seguito riportate.
5 9. Avuto riguardo ai primi tre motivi di appello (da trattarsi congiuntamente) va rilevato che dall'atto di transazione richiamato emergono in maniera chiara sia i soggetti coinvolti nell'accordo, ed , nei cui confronti la intervenuta CP_1 Controparte_4 conciliazione era destinata ad avere forza di legge e sia il periodo oggetto della transazione (1.10.2014-31.12.2018) così non potendo la stessa essere invocata per il periodo successivo oggetto di causa 1.1.2019-31.12.2019 (in cui era proseguita la illegittima riduzione dell'orario di lavoro accertata con la precedente sentenza non definitiva 472/2021 del Tribunale di Padova ed a cui aveva fatto seguito la conciliazione di cui al richiamato verbale). Alcun bis in idem risulta pertanto esservi realizzato (ancorchè la questione in fatto, la illegittima riduzione di orario, possa risultare coincidente) stante la diversità sia dei soggetti coinvolti che del periodo attenzionato. Anche le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede conciliativa (riguardo al rispetto CP_1 da parte datoriale delle previsioni della contrattazione collettiva) non Controparte_4 assumono alcun rilievo per le medesime ragioni innanzi esplicitate costituendo, peraltro, oggetto di causa la unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte datoriale a far data dall'1.1.2019 adottata senza alcuna ragione giustificatrice.
9.1 La intervenuta conciliazione, inoltre, non poteva travolgere e caducare la sentenza non definitiva 407/2021 (passata in giudicato per mancata impugnazione) atteso che la intervenuta transazione ha impedito unicamente che gli effetti della decisione (che comunque riguardava espressamente il periodo 1.10.2014/31.12.2018) potessero essere fatti valere tra le parti della stessa conciliazione nella misura in cui aveva posto fine alla loro lite.
10. Rispetto al danno, liquidato dal primo giudice in via equitativa nella misura di € 2.000,00 (a fronte di una richiesta iniziale di € 2.674,99) il potere di liquidazione in via equitativa è consentito al giudice allorquando sussista l'impossibilità o la rilevante difficoltà oggettiva della stima esatta del danno e non vi sia stata una inerzia da parte dell'interessata, gravata dell'onere della prova. Nel caso di specie, nel ricorso di primo grado la lavoratrice aveva evidenziato le violazioni perpetrate dal datore di lavoro da cui era scaturito il danno rivendicato Parte_1 individuando anche in maniera puntuale i criteri e la determinazione dell'importo dovuto a seguito della illegittima riduzione dell'orario di lavoro (sottraendo dalla retribuzione corrispondente all'ultima variazione legittima dell'orario di lavoro, la retribuzione effettivamente percepita). Il conteggio prodotto, peraltro, rispetto al 2019, non contemplava l'intera annualità, risultando il ricorso introduttivo depositato nel maggio 2019. La società appellante, peraltro, non ha mosso alcuna specifica contestazione rispetto all'importo di € 2.000,00 riconosciuto in sentenza e non ha indicato le diverse o minori somme che sarebbero spettate per le violazioni accertate, così risultando la doglianza sul punto totalmente generica.
11. Quanto, infine, alla domanda di manleva e garanzia proposta dalla società appellante nei confronti di (in ragione dell'impegno contenuto nel contratto di affitto di Controparte_4 Part azienda intercorso tra la e la ) tale contratto prevedeva l'impegno da parte CP_2 di di manlevare e tenere indenne e risarcire l'affittuario per ogni azione, diritto o CP_4 pretesa sorta in data antecedente alla data di affitto del ramo d'Azienda e relativa al rapporto di lavoro con i dipendenti, mentre nella fattispecie la domanda proposta riguardava vicende e rivendicazioni economiche sorte successivamente alla cessione aziendale e legate ad una riduzione di orario disposta nei confronti del proprio dipendente dalla nei Parte_1 che ha continuato ad applicare un orario di lavoro ridotto, peraltro disposto unilateralmente, a nulla rilevando che tale riduzione di orario era stata posta in essere anche dal precedente datore di lavoro.
6 12. L'appello incidentale proposto da condizionato all'accoglimento di CP_1 quello principale, resta assorbito.
13. Al rigetto dell'appello principale consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante principale va condannato alla rifusione in favore di ciascuno degli altri appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (da € 1.100,00 ad € 5.200,00) e secondo le aliquote medie, con distrazione delle stesse, avuto riguardo alla posizione di in favore del procuratore costituito avv. CP_1 Emanuele Spata, dichiaratosi anticipatario.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale proposto da CP_1
[...]
2) condanna a rifondere a e ad le spese Parte_1 CP_1 Controparte_4 di lite del presente giudizio liquidate, in favore di ciascuna parte, in € 1.923,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed IVA con distrazione delle stesse, avuto riguardo alla posizione di in favore del procuratore costituito CP_1 avv. Emanuele Spata, dichiaratosi anticipatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 13.5.2022
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Angelo Chiello, Cesare Pozzoli e Francesco Sibani, elettivamente domiciliata in Venezia, Sestiere Dorsoduro 3593 (studio avv. Franco Stivanello Gussoni) Appellante principale ed appellato incidentale
Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Spata giusta mandato CP_1 posto a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto procuratore
Email_1
Appellato principale ed appellante incidentale nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. in virtù di mandato depositato CP_3 telematicamente in atto separato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Pasteur n 5
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova n. 223/2022 depositata in data 11.4.2022 (e notificata il 13.4.2022)
1 IN PUNTO: differenza retributive/solidarietà
Conclusioni: Per l'appellante principale “”A) in via principale e nel merito: Parte_1
- respingere le domande tutte proposte dalla sig.ra nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
- e conseguentemente, condannare la sig.ra a restituire quanto CP_1 corrispostole da in esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Parte_1 G.U. il dott. Pascali, n. 223/2022 pubblicata in data 11.4.2022 a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di lite, pari complessivamente ad Euro 4.188,68, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi. c) In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande formulate dalla sig.ra nei confronti di si chiede di CP_1 Parte_1 dichiarare il diritto di di essere tenuta indenne e manlevata da Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante protempore, per tutte le domande Controparte_4 proposte contro di essa dalla sig.ra ; e per l'effetto dichiarare CP_1 CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, tenuta a rimborsare a
[...] quanto in ipotesi si ritenesse dovuto da quest'ultima alla sig.ra Parte_1 CP_1
. Con vittoria di spese ed onorari relativi ad entrambi i gradi del giudizio.””
[...]
Per l'appellata (appellante incidentale): “”si chiede di rigettarsi il ricorso CP_1 d'appello proposto col procedimento n. 390/2022 R.G. C.L e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro - n. 223/2022, nelle parti impugnate da e, in ipotesi di riforma della sentenza, si insiste per l'accoglimento delle Parte_1 domande e delle istanze formulate nel ricorso introduttivo il giudizio di primo grado. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accolto il motivo di appello con il quale è stato censurata la liquidazione del danno in via equitativa in € 2.000,00, si propone appello incidentale affinché sia condannata parte avversa a corrispondere alla Sig.ra le CP_1 differenze retributive o il risarcimento del danno nella misura di € 2.674,99 in accoglimento della domanda come formulata in ricorso del giudizio di primo grado che si richiama, chiedendo che siano ammesse le istanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.””
Per l'appellata : “”Rigettare la domanda di manleva proposta da Controparte_4 [...] nei confronti di con vittoria di spese del doppio grado, Parte_1 Controparte_4 spese generali cpa ed iva come per legge.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Padova ha dichiarato la cessazione della materia del contendere avuto riguardo alle domande relative al periodo 1.10.2014- 31.12.2018 mentre, accertata l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro rispettato da nel periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2019, ha condannato la CP_1 Parte_1 al risarcimento del danno subìto dalla lavoratrice a causa della riduzione oraria e per l'effetto ha condannato la predetta società al risarcimento del danno patrimoniale liquidato in € 2.000,00 oltre interessi legali e spese di lite.
2. Il primo giudice, dato atto che relativamente al periodo 1.4.2014-31.12.2018 era intervenuto tra ed atto di transazione rispetto alla pretesa CP_1 Controparte_4 azionata dalla ricorrente nei confronti di tale ultima società (i cui effetti andavano estesi anche al condebitore che aveva dichiarato di volersi avvalere di detta Parte_1 transazione), con riferimento al successivo periodo (dall'1.1.2019 al 31.12.2019) richiamata
2 la propria sentenza non definitiva n. 472/2021 (passata in giudicato) che aveva sancito la nullità delle riduzioni di orario unilateralmente disposte dal datore di lavoro ( CP_4
ed essendo pacifico che la società (cessionaria del ramo d'azienda)
[...] Parte_1 aveva procrastinato l'illegittima riduzione dell'orario di lavoro, quest'ultima società andava condannata al risarcimento del danno subìto dalla lavoratrice che, in ragione del fatto che il rapporto di lavoro era cessato, andava liquidato in via equitativa in complessivi € 2.000,00.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la con quattro motivi. Parte_1 Gli appellati hanno contestato le ragioni di impugnazione ed hanno insistito per la conferma della decisione impugnata;
ha proposto appello incidentale. CP_1
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 25 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. con il primo motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva Parte_1 omesso di considerare che la cessazione della materia del contendere conseguente al verbale di conciliazione del 22.12.2021 intercorso con la società aveva travolto CP_4 CP_4 e sostituito la sentenza 472/2021 del Tribunale di Padova (presupposto dell'azione poi condotta nei confronti di e che, pertanto, tale statuizione non era Parte_1 suscettibile di passare in giudicato e non poteva essere invocata nel presente giudizio per supportare le ragioni della lavoratrice nei confronti di Parte_1 Ha evidenziato come detto verbale aveva valore generale e novativo e conteneva la concorde volontà delle parti di definire la lite e risolvere ogni eventuale vertenza e far cessare qualsiasi contesa;
ha rimarcato come tanto nel giudizio definito con il verbale di conciliazione quanto nel presente giudizio la lavoratrice aveva fatto valere una sola medesima causa petendi costituita dall'asserita illegittimità delle riduzioni di orario praticata da , illegittimità che, in ragione dell'accordo conciliativo, non poteva CP_4 essere imputata (per il periodo successivo) alla che aveva ereditato da Parte_1
e continuato ad applicare la riduzione dell'orario di lavoro. CP_4 La sentenza violava, inoltre, la disposizione di cui all'art. 1301 c.c. secondo cui la remissione a favore di uno dei condebitori in solido libera anche gli altri debitori. La lavoratrice, nel citato verbale di conciliazione, aveva espresso formale rinunzia ad ogni pretesa a qualsivoglia titolo riconducibile direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dedotto in giudizio dichiarando di non avere più null'altro a pretendere dalla società per quanto direttamente o indirettamente nascente dal rapporto di lavoro intercorso. Part Con riferimento a tali rinunce non era stata formulata alcuna riserva nei confronti di . Con il secondo motivo ha contestato la sentenza per non aver tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dalla nel verbale di conciliazione con le quali aveva dato atto CP_1 che il rapporto di lavoro si era svolto in conformità di tutte le applicabili disposizioni di legge e di contratto individuale e collettivo e di avere ricevuto tutto quanto dovuto fatti salvi i pagamenti da effettuarsi ai sensi dell'accordo conciliativo. La ricorrente, peraltro, aveva lavorato per un anno presso senza mai Parte_1 sollevare alcuna doglianza circa la legittimità del proprio orario di lavoro continuando a rispettare quello svolto in precedenza. Con il terzo motivo, in via subordinata, ha eccepito la violazione del ne bis in idem evidenziando come l'oggetto del ricorso introduttivo era il medesimo della causa promossa dinanzi al Tribunale di Padova avente rg 1735/2019 e che in entrambi i giudizi era parte la;
d'altra parte lo stesso giudicante aveva ritenuto estensibile alla Controparte_4 [...] la intervenuta conciliazione della causa di cui al richiamato precedente Parte_1 giudizio.
3 La sentenza era, altresì, errata nella parte in cui aveva disposto la liquidazione del danno in via equitativa per violazione dell'art. 1226 c.c. atteso che la lavoratrice nel ricorso Part introduttivo aveva chiesto la condanna di ad una precisa somma di denaro (€ 2.674,99) sicchè tale richiesta precludeva al Tribunale la valutazione equitativa del danno che non risultava nemmeno richiesto dalla (la quale non aveva depositato alcuna busta paga CP_1 né aveva individuato nei conteggi prodotti i criteri per determinare l'importo di € 2.674,99 vantato). Ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui non aveva esaminato la richiesta di manleva formulata dal nei confronti di Parte_1 Controparte_4 tenuto conto che la unilaterale riduzione dell'orario di lavoro era stato disposto da quest'ultima società mentre all'atto della cessione del rapporto, aveva Parte_1 semplicemente continuato ad applicare il regime di orario precedente. Risultava documentalmente che , nel contratto di affitto di ramo d'azienda del CP_4 18.12.2018, si era impegnata a manlevare e tenere indenne e risarcire l'affittuario per ogni azione, diritto o pretesa sorta in data antecedente alla data di affitto del ramo d'azienda e relativa al rapporto di lavoro con i dipendenti. Part Le domande della nei confronti di si fondavano esclusivamente sull'asserita CP_1 illegittimità della modifica dell'orario di lavoro della lavoratrice disposta in precedenza da
, così risultando la pretesa della lavoratrice sorta in data antecedente Controparte_4 all'affitto di azienda. Ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese legali (per complessivi € 4.188,68), e di essere in ogni caso manlevata da Controparte_4
6. L'appellata rispetto al primo motivo, ha rilevato come nel caso di specie CP_1 la domanda di risarcimento del danno per il periodo 1.1.2019-31.12.2019 non poteva che essere rivolta alla in quanto non sussisteva alcuna solidarietà con la Parte_1
trattandosi di debiti maturati successivamente alla cessione di azienda e Controparte_4 facenti capo esclusivamente alla cessionaria. Anche il richiamo alla inefficacia di giudicato della sentenza non definitiva del Tribunale di Padova n. 472/2021 emessa nel giudizio iscritto al n. 1735/2019 RG era del tutto irrilevante in quanto detta sentenza, anche se non produceva alcun effetto nel presente giudizio, costituiva un fatto accertativo (la illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro da parte datoriale) apprezzabile dal Giudice anche in altro procedimento. Dall'atto di transazione richiamato dalla società appellante emergeva in maniera chiara quali fossero i soggetti coinvolti e nei cui confronti la intervenuta conciliazione era destinata ad avere forza di legge e quale fosse il periodo oggetto della transazione (1.10.2014- 31.12.2018) così non potendo la stessa essere invocata per il periodo oggetto di causa 1.1.2019-31.12.2019. La intervenuta conciliazione non poteva travolgere la sentenza come se non esistesse essendo l'accordo conciliativo diretto a porre fine alle ragioni di lite tra le parti. Sul secondo motivo ha rilevato come le dichiarazioni rese dalla lavoratrice nella CP_1 conciliazione intervenuta con la non potevano avere alcun valore Controparte_4 confessorio in quanto rientrante nelle concessioni rese reciprocamente dalle parti nella transazione per porre fine al conflitto insorto e valide, dunque, solo nei confronti di CP_4
e senza che dalle stesse potesse emergere una ammissione nei confronti di
[...] [...]
Parte_1 Sul rilievo del ne bis in idem (di cui al terzo motivo) ha rilevato come tra il giudizio promosso nei confronti della e quello instaurato nei confronti di Controparte_4 [...] non vi era alcuna identità soggettiva né tantomeno di causa petendi in quanto Parte_1 la causa contro il precedente datore di lavoro si fondava sul rapporto all'epoca in essere mentre quella contro l'odierna appellante si fondava sulla responsabilità solidale ex art 2112 cc oltre ad essere diversi i periodi oggetto di rivendicazioni economiche.
4 Avuto riguardo al quarto motivo (liquidazione del danno in via equitativa) ha evidenziato come la lavoratrice, in primo grado, aveva ben argomentato i criteri per determinare l'importo dovuto a seguito della illegittima riduzione dell'orario di lavoro (sottraendo dalla retribuzione corrispondente all'ultima variazione legittima dell'orario di lavoro, la retribuzione effettivamente percepita) così pervenendo alla quantificazione delle differenze spettanti in € 2.674,99. Ha proposto appello incidentale subordinato rivendicando, in caso di accoglimento del motivo di appello principale inerente la liquidazione del danno in via equitativa, la somma di € 2.674,99 richiesta con il ricorso introduttivo del primo giudizio.
7. La ha precisato che l'unico motivo di appello su cui aveva interesse Controparte_2 a prendere posizione era quello relativo alla richiesta di manleva formulata da Pt_1 La conferma della sentenza impugnata avrebbe ribadito la esclusiva responsabilità di
[...]
non potendo l'adita Corte accertare in alcun modo che la riduzione di orario Parte_1 contestata ad traesse le sue ragioni dalla pregressa riduzione operata dalla Parte_1 cooperativa . CP_4 A seguito della transazione che aveva dato luogo alla conciliazione della controversia individuale di lavoro insorta tra e la , al giudice risultava precluso CP_4 CP_1 l'accertamento della situazione giuridica preesistente alla transazione stessa e della violazione eventuale di disposizioni inderogabili di legge da essa contemplata. La transazione tra e la sig.ra , era intervenuta in data 22.12.2021 CP_4 CP_1 successivamente alla sentenza non definitiva resa nel primo giudizio instaurato dalla lavoratrice solo nei confronti di , pubblicata il 30.09.2021, che aveva dichiarato CP_4 l'illegittimità della riduzione di orario da quest'ultima operata. Ha richiamato Cass 20006/2017 secondo cui con la firma del verbale di conciliazione viene a cessare la materia del contendere, sconfessando, qualora presente, anche una eventuale sentenza emessa in data precedente al verbale stesso, statuendo che gli impegni presi con il verbale di conciliazione determinavano un definitivo superamento della sentenza di primo grado dal nuovo e definitivo assetto di interessi che le parti hanno scelto di dare alla controversia. La sottoscrizione del verbale di conciliazione del 22.12.2021 aveva travolto la sentenza del 30.09.2021, nella quale veniva accertata l'illegittima riduzione di orario operata da , CP_4 precludendo all'adita Corte la possibilità di accertare il fondamento della pretesa vantata dall'appellante nei confronti di . Parte_1 CP_4 La clausola del contratto di affitto di ramo di azienda, invocata dall'appellante e posta a fondamento della domanda di manleva, non poteva legittimare l'accoglimento della relativa domanda in quanto ogni azione, diritto o pretesa sorta in data antecedente alla data di affitto del ramo di azienda e relativa al rapporto con la dipendente, era stata oggetto di espressa rinuncia da parte della sig.ra , e di pronuncia successiva di cessazione della materia CP_1 del contendere. Ai sensi dell'art. 2112 comma II c.c., il cessionario e il cedente sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento e nel caso che ci occupa, fino al 31.12.2018. Le pretese della ricorrente antecedenti l'affitto di ramo erano state rinunziate e quelle successive all'affitto di ramo, gravavano esclusivamente sulla cessionaria e Parte_1 nessuna manleva poteva essere ordinata, trattandosi di debiti propri ed esclusivi di tale ultima società, rispetto ai quali non vi era alcuna responsabilità di , né poteva CP_4 sussistere alcuna solidarietà di quest'ultima.
8. L'appello principale proposto da è infondato e va rigettato per le Parte_1 considerazioni di seguito riportate.
5 9. Avuto riguardo ai primi tre motivi di appello (da trattarsi congiuntamente) va rilevato che dall'atto di transazione richiamato emergono in maniera chiara sia i soggetti coinvolti nell'accordo, ed , nei cui confronti la intervenuta CP_1 Controparte_4 conciliazione era destinata ad avere forza di legge e sia il periodo oggetto della transazione (1.10.2014-31.12.2018) così non potendo la stessa essere invocata per il periodo successivo oggetto di causa 1.1.2019-31.12.2019 (in cui era proseguita la illegittima riduzione dell'orario di lavoro accertata con la precedente sentenza non definitiva 472/2021 del Tribunale di Padova ed a cui aveva fatto seguito la conciliazione di cui al richiamato verbale). Alcun bis in idem risulta pertanto esservi realizzato (ancorchè la questione in fatto, la illegittima riduzione di orario, possa risultare coincidente) stante la diversità sia dei soggetti coinvolti che del periodo attenzionato. Anche le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede conciliativa (riguardo al rispetto CP_1 da parte datoriale delle previsioni della contrattazione collettiva) non Controparte_4 assumono alcun rilievo per le medesime ragioni innanzi esplicitate costituendo, peraltro, oggetto di causa la unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte datoriale a far data dall'1.1.2019 adottata senza alcuna ragione giustificatrice.
9.1 La intervenuta conciliazione, inoltre, non poteva travolgere e caducare la sentenza non definitiva 407/2021 (passata in giudicato per mancata impugnazione) atteso che la intervenuta transazione ha impedito unicamente che gli effetti della decisione (che comunque riguardava espressamente il periodo 1.10.2014/31.12.2018) potessero essere fatti valere tra le parti della stessa conciliazione nella misura in cui aveva posto fine alla loro lite.
10. Rispetto al danno, liquidato dal primo giudice in via equitativa nella misura di € 2.000,00 (a fronte di una richiesta iniziale di € 2.674,99) il potere di liquidazione in via equitativa è consentito al giudice allorquando sussista l'impossibilità o la rilevante difficoltà oggettiva della stima esatta del danno e non vi sia stata una inerzia da parte dell'interessata, gravata dell'onere della prova. Nel caso di specie, nel ricorso di primo grado la lavoratrice aveva evidenziato le violazioni perpetrate dal datore di lavoro da cui era scaturito il danno rivendicato Parte_1 individuando anche in maniera puntuale i criteri e la determinazione dell'importo dovuto a seguito della illegittima riduzione dell'orario di lavoro (sottraendo dalla retribuzione corrispondente all'ultima variazione legittima dell'orario di lavoro, la retribuzione effettivamente percepita). Il conteggio prodotto, peraltro, rispetto al 2019, non contemplava l'intera annualità, risultando il ricorso introduttivo depositato nel maggio 2019. La società appellante, peraltro, non ha mosso alcuna specifica contestazione rispetto all'importo di € 2.000,00 riconosciuto in sentenza e non ha indicato le diverse o minori somme che sarebbero spettate per le violazioni accertate, così risultando la doglianza sul punto totalmente generica.
11. Quanto, infine, alla domanda di manleva e garanzia proposta dalla società appellante nei confronti di (in ragione dell'impegno contenuto nel contratto di affitto di Controparte_4 Part azienda intercorso tra la e la ) tale contratto prevedeva l'impegno da parte CP_2 di di manlevare e tenere indenne e risarcire l'affittuario per ogni azione, diritto o CP_4 pretesa sorta in data antecedente alla data di affitto del ramo d'Azienda e relativa al rapporto di lavoro con i dipendenti, mentre nella fattispecie la domanda proposta riguardava vicende e rivendicazioni economiche sorte successivamente alla cessione aziendale e legate ad una riduzione di orario disposta nei confronti del proprio dipendente dalla nei Parte_1 che ha continuato ad applicare un orario di lavoro ridotto, peraltro disposto unilateralmente, a nulla rilevando che tale riduzione di orario era stata posta in essere anche dal precedente datore di lavoro.
6 12. L'appello incidentale proposto da condizionato all'accoglimento di CP_1 quello principale, resta assorbito.
13. Al rigetto dell'appello principale consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante principale va condannato alla rifusione in favore di ciascuno degli altri appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (da € 1.100,00 ad € 5.200,00) e secondo le aliquote medie, con distrazione delle stesse, avuto riguardo alla posizione di in favore del procuratore costituito avv. CP_1 Emanuele Spata, dichiaratosi anticipatario.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale proposto da CP_1
[...]
2) condanna a rifondere a e ad le spese Parte_1 CP_1 Controparte_4 di lite del presente giudizio liquidate, in favore di ciascuna parte, in € 1.923,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed IVA con distrazione delle stesse, avuto riguardo alla posizione di in favore del procuratore costituito CP_1 avv. Emanuele Spata, dichiaratosi anticipatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 25 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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