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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3210 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg Reg. gen. Sez. Lav. N. 2664/2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA IA IA Presidente rel.
Dott. Ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2664 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentati e difesi come in atti dagli avvocati GUGLIELMI CARLO, Parte_1
ZZ LV, RU AL
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. IANDOLO GUSTAVO CP_1
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n 3659/2022 del Tribunale di Roma
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con la sentenza in oggetto riportata il Tribunale, respingeva il ricorso di Parte_1 avverso l'avviso bonario di addebito per iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' CP_1 del 21.7.18, ricevuta il 30.7.18 e il successivo avviso di addebito notificato il 9.6.21 per la stessa causale, a fronte di contributi che avrebbero dovuto essere pagati entro il giorno 8.7.13 .
Il contribuente aveva eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa , per decorso del termine di un quinquennio tra la scadenza del termine per il versamento dei contributi (8.7.13) e il primo atto interruttivo ( ricevuto, per compiuta giacenza, il 30.7.18). Il Tribunale attribuiva tuttavia rilevanza alla circostanza che il credito contributivo afferiva ai redditi che erano stati celati all' in ragione CP_1 dell'omessa compilazione del riquadro RR del Modello Unico
L'appellante censurava la sentenza nel merito nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che il termine di prescrizione fosse stato sospeso per effetto dell'omessa compilazione del quadro RR
L' si costituiva insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, CP_1 rappresentando , al contempo , come l'omessa compilazione del riquadro RR nella dichiarazione dei redditi integrava doloso occultamento dei redditi utili per la determinazione della contribuzione e determinava quindi la sospensione del decorso della prescrizione.
All'udienza odierna , a trattazione scritta, preso atto del deposito delle note, la causa era trattenuta in decisione.
Oggetto della presente controversia è la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo di
[...] ei confronti dell' avuto riguardo all'eccezione di prescrizione Parte_1 CP_1
L'appello è fondato. E' incontroverso che per l'individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione deve farsi richiamo al principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con ciò riferendosi alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (ex plurimis, Cass. n. 8720 del 07/05/2004). Secondo la prospettazione dell'Ente previdenziale, supportata da un favorevole arresto della Suprema Corte tale momento dovrebbe coincidere con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo ( nella specie settembre 2012), di talché alla data dell'invio della raccomandata dell'agosto 2017 , valevole ai fini dell'interruzione della prescrizione, quest'ultima non era ancora maturata. Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità reputa invece il collegio che il dies a quo coincida con il momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, sono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giuridico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale (Cass.n.27950/2018,Cass.n.23040/19, Cass.n.9270/19,
n.12532/19). La Cassazione ha altresì precisato che la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Nello specifico, quanto alla decorrenza del termine si è affermato che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) ma che rileva il termine per il versamento dei contributi e non quello di presentazione della dichiarazione dei redditi che scade infatti, secondo le norme vigenti ratione temporis, in epoca successiva alla data di scadenza del versamento del saldo dei contributi (Cass.n.12779/19, e quindi Cass.n.23040/19) Pertanto, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui « i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato Controparte_2 reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). In ogni caso, rileva la stessa Corte di legittimità, tra CP_1 il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.Deve escludersi poi che il diritto dell'ente previdenziale possa essere fatto valere solo nel momento di iscrizione del professionista alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico ( Cass. 27950/2018 cit.).
Vale, dunque, richiamare la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione,
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).
Sull'omessa compilazione del riquadro RR la giurisprudenza di merito e di legittimità si è confrontata con discoranti pronunce. Secondo un primo orientamento supportato da alcune pronunce di legittimità
(Cass. sent. n. 8419/21 e ord. 6677/19 ) sussisterebbe nella condotta del professionista, un intenzionale occultamento doloso del debito, : tale condotta si riverbererebbe, nella specie, sull'obbligatoria copertura previdenziale dell'attività professionale svolta, non assoggettata ad altra contribuzione obbligatoria presso altri Enti o Casse professionali ( Cass. 14 dicembre 2018, nn.
32506 e 32505, in riferimento, rispettivamente, a dottore commercialista e a ingegnere;
Cass. 11 gennaio 2019, n. 519, in riferimento ad avvocato);
L'incompletezza della dichiarazione dei redditi , sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata (il quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi), rileverebbe non tanto sotto il profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8 cod. civ.)
La compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituirebbe , secondo il citato orientamento, l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all' di verificare la CP_1 produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte del professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito
Un secondo orientamento ( Cass. n. 19640/2018 e Cass. 21567/2014), tuttavia valorizza la circostanza per cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n.
8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113/2007). In applicazione dei richiamati principi, tale diverso orientamento interpretativo reputa che la mancata denuncia del reddito non equivalga ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' ; né configura impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli CP_1 che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (
Cass. 19640/2018 che richiama pure Cass. 17769/2015). La Corte di Cassazione, da ultimo , ha escluso che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , tra la mancata Pt_2 compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, richiedendosi sempre un accertamento in fatto sulla circostanza se la condotta del contribuente sia o meno riconducibile ad una fattispecie dolosa, sia pure per omissione (Cass.
7254/2021). Nello specifico è stata ritenuta ( Cass. 10632/2021 del 22 aprile 2021 ) esaurientemente motivata la pronuncia di merito in cui, con riferimento alla causa sospensiva di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ., era escluso che la mancata compilazione del Quadro RR all'interno della dichiarazione dei redditi fosse riconducibile ad un intenzionale occultamento da parte del contribuente perché questi aveva comunque proceduto a certificare il proprio debito contributivo, se non nel Quadro RR, in altra parte della medesima dichiarazione dei redditi . Siffatta condotta implicherebbe, secondo la Corte ,
l'impossibilità di considerare l'omissione della compilazione del riquadro RR impedimento CP_ insormontabile ad un accertamento da parte dell' svolto mediante gli ordinari controlli. Per intendersi, la circostanza che il contribuente avesse dichiarato i redditi - che avrebbero dovuto essere riportati ai fini della determinazione dell'onere contributivo nel riquadro apposito (RR )- in altra parte della dichiarazione reddituale, è stata ritenuta dalla Corte di legittimità idonea a suffragare la tesi dell'assenza di dolo da parte dell'obbligato, considerato il fatto che l' ben avrebbe potuto CP_1 procedere all'accertamento e conseguentemente richiedere il pagamento dei contributi omessi.
Parimenti in altro arresto (Cass. 26144/2021 del 27 settembre 2021)la Corte di legittimità ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva negato la sussistenza del dolo omissivo nella omessa compilazione del riquadro RR da parte del contribuente sia in considerazione del fatto che il supposto obbligo contributivo trovava titolo in una disposizione (art. 2 comma 26, I. n. 335/95) rispetto alla quale il legislatore era intervenuto con norma di interpretazione autentica (art. 18, comma
12, I. n. 111/2011), entrata in vigore il 17.7.2011, dunque successivamente al periodo cui si riferiva la dichiarazione reddituale “incriminata” , sia perché l' non aveva dimostrato il dolo di CP_1 occultamento, non essendo neanche dedotto che il contribuente avesse omesso di dichiarare la natura del reddito (da lavoro autonomo) percepito, assunto quale fonte del presupposto impositivo, e il suo ammontare. Tanto premesso , proprio per le considerazioni sapientemente espresse dalla Cassazione nelle pronunce menzionate , la sospensione della prescrizione passa per l'accertamento in merito all'idoneità dell'omessa compilazione del quadro RR ad integrare l'occultamento doloso del debito , impedendo così all' l'esercizio dei propri poteri di controllo delle dichiarazioni reddituali. In CP_1 fatto il Collegio osserva che la dichiarazione dei redditi presentata dal professionista , nel caso di specie, indicava l'intero reddito percepito quale lavoratore autonomo e la specifica attività professionale svolta dal dichiarante . La dichiarazione reddituale, dunque, offriva tutti i dati necessari e sufficienti per consentire all'ente previdenziale di determinare l'ammontare dei contributi in ipotesi dovuti, sicché l'omessa formale compilazione del quadro RR restava elemento irrilevante ai fini del decorso della prescrizione, non avendo concretamente inciso sulla possibilità dell' di accertare CP_1 il debito contributivo. D'altronde come già rilevato da questa Corte in precedente pronuncia (Corte di appello di Roma sent. 2343/21) “l'omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, inoltre, non appare, nella peculiare fattispecie in esame, integrare l'elemento psicologico richiesto dalla causa sospensiva di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., perché l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei professionisti che, in ragione dei rispettivi statuti, non possono iscriversi alle rispettive Casse professionali obbligatorie, è stata questione a lungo dibattuta, risolta in modo contrastante dalla giurisprudenza di merito sino all'intervento nomofilattico del 2018 (Cass.
12.12.2018 n. 32167), temporalmente successivo alla compilazione da parte dell'appellato della dichiarazione reddituale di cui si controverte. “ Difetta dunque la prova della dolosa volontà dell'appellato di occultare il proprio debito previdenziale, risultando piuttosto l'omissione frutto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia. Esclusa la ricorrenza di una causa di sospensione del decorso del termine prescrizionale devesi rilevare come la lettera raccomandata inviata dall' , relativa alla richiesta del versamento dei CP_1 contributi in questione, pervenuta al ricorrente in data 30 luglio 2018 era certamente successiva alla maturazione del termine di prescrizione quinquennale scaduto l'8.7.18 per effetto della proroga di cui al DPCM 13.6.13. .Per le considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto essendo maturata la prescrizione in relazione alla pretesa azionata dall' nei confronti dell'appellante per CP_1 contributi omessi relativamente all'anno di imposta 2011 . Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la nullità dell'avviso di addebito notificato in data 9.6.21 per il pagamento della somma di euro 3451,51 . Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che sono liquidate pe irl primo grado in complessivi euro 886,00 e per il presente grado in complessivi euro 962,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Presidente
MA IA IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA IA IA Presidente rel.
Dott. Ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2664 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentati e difesi come in atti dagli avvocati GUGLIELMI CARLO, Parte_1
ZZ LV, RU AL
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. IANDOLO GUSTAVO CP_1
APPELLATO Oggetto: appello avverso la sentenza n 3659/2022 del Tribunale di Roma
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con la sentenza in oggetto riportata il Tribunale, respingeva il ricorso di Parte_1 avverso l'avviso bonario di addebito per iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' CP_1 del 21.7.18, ricevuta il 30.7.18 e il successivo avviso di addebito notificato il 9.6.21 per la stessa causale, a fronte di contributi che avrebbero dovuto essere pagati entro il giorno 8.7.13 .
Il contribuente aveva eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa , per decorso del termine di un quinquennio tra la scadenza del termine per il versamento dei contributi (8.7.13) e il primo atto interruttivo ( ricevuto, per compiuta giacenza, il 30.7.18). Il Tribunale attribuiva tuttavia rilevanza alla circostanza che il credito contributivo afferiva ai redditi che erano stati celati all' in ragione CP_1 dell'omessa compilazione del riquadro RR del Modello Unico
L'appellante censurava la sentenza nel merito nella parte in cui la stessa aveva ritenuto che il termine di prescrizione fosse stato sospeso per effetto dell'omessa compilazione del quadro RR
L' si costituiva insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, CP_1 rappresentando , al contempo , come l'omessa compilazione del riquadro RR nella dichiarazione dei redditi integrava doloso occultamento dei redditi utili per la determinazione della contribuzione e determinava quindi la sospensione del decorso della prescrizione.
All'udienza odierna , a trattazione scritta, preso atto del deposito delle note, la causa era trattenuta in decisione.
Oggetto della presente controversia è la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo di
[...] ei confronti dell' avuto riguardo all'eccezione di prescrizione Parte_1 CP_1
L'appello è fondato. E' incontroverso che per l'individuazione del dies a quo ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione deve farsi richiamo al principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con ciò riferendosi alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (ex plurimis, Cass. n. 8720 del 07/05/2004). Secondo la prospettazione dell'Ente previdenziale, supportata da un favorevole arresto della Suprema Corte tale momento dovrebbe coincidere con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo ( nella specie settembre 2012), di talché alla data dell'invio della raccomandata dell'agosto 2017 , valevole ai fini dell'interruzione della prescrizione, quest'ultima non era ancora maturata. Alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità reputa invece il collegio che il dies a quo coincida con il momento in cui scadono i termini di pagamento della contribuzione che, a norma dell'articolo 18, comma 4, D.Lgs. 9 luglio 1997 nr. 241, sono gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, senza che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata possa derivare alcun impedimento giuridico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale (Cass.n.27950/2018,Cass.n.23040/19, Cass.n.9270/19,
n.12532/19). La Cassazione ha altresì precisato che la dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Nello specifico, quanto alla decorrenza del termine si è affermato che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) ma che rileva il termine per il versamento dei contributi e non quello di presentazione della dichiarazione dei redditi che scade infatti, secondo le norme vigenti ratione temporis, in epoca successiva alla data di scadenza del versamento del saldo dei contributi (Cass.n.12779/19, e quindi Cass.n.23040/19) Pertanto, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia, del resto, con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui « i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato Controparte_2 reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). In ogni caso, rileva la stessa Corte di legittimità, tra CP_1 il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.Deve escludersi poi che il diritto dell'ente previdenziale possa essere fatto valere solo nel momento di iscrizione del professionista alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi – un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico ( Cass. 27950/2018 cit.).
Vale, dunque, richiamare la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione,
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026).
Sull'omessa compilazione del riquadro RR la giurisprudenza di merito e di legittimità si è confrontata con discoranti pronunce. Secondo un primo orientamento supportato da alcune pronunce di legittimità
(Cass. sent. n. 8419/21 e ord. 6677/19 ) sussisterebbe nella condotta del professionista, un intenzionale occultamento doloso del debito, : tale condotta si riverbererebbe, nella specie, sull'obbligatoria copertura previdenziale dell'attività professionale svolta, non assoggettata ad altra contribuzione obbligatoria presso altri Enti o Casse professionali ( Cass. 14 dicembre 2018, nn.
32506 e 32505, in riferimento, rispettivamente, a dottore commercialista e a ingegnere;
Cass. 11 gennaio 2019, n. 519, in riferimento ad avvocato);
L'incompletezza della dichiarazione dei redditi , sotto il profilo dell'omessa individuazione, al suo interno, degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata (il quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi), rileverebbe non tanto sotto il profilo dell'efficacia interruttiva di tale dichiarazione, quale atto ricognitivo del debito, evidentemente insussistente nel momento in cui essa risulti carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo, quanto sotto il profilo della ricorrenza dell'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8 cod. civ.)
La compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituirebbe , secondo il citato orientamento, l'unico ed esclusivo documento che avrebbe consentito all' di verificare la CP_1 produzione di un reddito da lavoro autonomo, da parte del professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive, e suscettibile dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell'obbligazione contributiva in proporzione matematica predeterminata rispetto al reddito
Un secondo orientamento ( Cass. n. 19640/2018 e Cass. 21567/2014), tuttavia valorizza la circostanza per cui l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941, n.
8), cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113/2007). In applicazione dei richiamati principi, tale diverso orientamento interpretativo reputa che la mancata denuncia del reddito non equivalga ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' ; né configura impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli CP_1 che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate (
Cass. 19640/2018 che richiama pure Cass. 17769/2015). La Corte di Cassazione, da ultimo , ha escluso che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , tra la mancata Pt_2 compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, richiedendosi sempre un accertamento in fatto sulla circostanza se la condotta del contribuente sia o meno riconducibile ad una fattispecie dolosa, sia pure per omissione (Cass.
7254/2021). Nello specifico è stata ritenuta ( Cass. 10632/2021 del 22 aprile 2021 ) esaurientemente motivata la pronuncia di merito in cui, con riferimento alla causa sospensiva di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ., era escluso che la mancata compilazione del Quadro RR all'interno della dichiarazione dei redditi fosse riconducibile ad un intenzionale occultamento da parte del contribuente perché questi aveva comunque proceduto a certificare il proprio debito contributivo, se non nel Quadro RR, in altra parte della medesima dichiarazione dei redditi . Siffatta condotta implicherebbe, secondo la Corte ,
l'impossibilità di considerare l'omissione della compilazione del riquadro RR impedimento CP_ insormontabile ad un accertamento da parte dell' svolto mediante gli ordinari controlli. Per intendersi, la circostanza che il contribuente avesse dichiarato i redditi - che avrebbero dovuto essere riportati ai fini della determinazione dell'onere contributivo nel riquadro apposito (RR )- in altra parte della dichiarazione reddituale, è stata ritenuta dalla Corte di legittimità idonea a suffragare la tesi dell'assenza di dolo da parte dell'obbligato, considerato il fatto che l' ben avrebbe potuto CP_1 procedere all'accertamento e conseguentemente richiedere il pagamento dei contributi omessi.
Parimenti in altro arresto (Cass. 26144/2021 del 27 settembre 2021)la Corte di legittimità ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva negato la sussistenza del dolo omissivo nella omessa compilazione del riquadro RR da parte del contribuente sia in considerazione del fatto che il supposto obbligo contributivo trovava titolo in una disposizione (art. 2 comma 26, I. n. 335/95) rispetto alla quale il legislatore era intervenuto con norma di interpretazione autentica (art. 18, comma
12, I. n. 111/2011), entrata in vigore il 17.7.2011, dunque successivamente al periodo cui si riferiva la dichiarazione reddituale “incriminata” , sia perché l' non aveva dimostrato il dolo di CP_1 occultamento, non essendo neanche dedotto che il contribuente avesse omesso di dichiarare la natura del reddito (da lavoro autonomo) percepito, assunto quale fonte del presupposto impositivo, e il suo ammontare. Tanto premesso , proprio per le considerazioni sapientemente espresse dalla Cassazione nelle pronunce menzionate , la sospensione della prescrizione passa per l'accertamento in merito all'idoneità dell'omessa compilazione del quadro RR ad integrare l'occultamento doloso del debito , impedendo così all' l'esercizio dei propri poteri di controllo delle dichiarazioni reddituali. In CP_1 fatto il Collegio osserva che la dichiarazione dei redditi presentata dal professionista , nel caso di specie, indicava l'intero reddito percepito quale lavoratore autonomo e la specifica attività professionale svolta dal dichiarante . La dichiarazione reddituale, dunque, offriva tutti i dati necessari e sufficienti per consentire all'ente previdenziale di determinare l'ammontare dei contributi in ipotesi dovuti, sicché l'omessa formale compilazione del quadro RR restava elemento irrilevante ai fini del decorso della prescrizione, non avendo concretamente inciso sulla possibilità dell' di accertare CP_1 il debito contributivo. D'altronde come già rilevato da questa Corte in precedente pronuncia (Corte di appello di Roma sent. 2343/21) “l'omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi, inoltre, non appare, nella peculiare fattispecie in esame, integrare l'elemento psicologico richiesto dalla causa sospensiva di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., perché l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dei professionisti che, in ragione dei rispettivi statuti, non possono iscriversi alle rispettive Casse professionali obbligatorie, è stata questione a lungo dibattuta, risolta in modo contrastante dalla giurisprudenza di merito sino all'intervento nomofilattico del 2018 (Cass.
12.12.2018 n. 32167), temporalmente successivo alla compilazione da parte dell'appellato della dichiarazione reddituale di cui si controverte. “ Difetta dunque la prova della dolosa volontà dell'appellato di occultare il proprio debito previdenziale, risultando piuttosto l'omissione frutto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia. Esclusa la ricorrenza di una causa di sospensione del decorso del termine prescrizionale devesi rilevare come la lettera raccomandata inviata dall' , relativa alla richiesta del versamento dei CP_1 contributi in questione, pervenuta al ricorrente in data 30 luglio 2018 era certamente successiva alla maturazione del termine di prescrizione quinquennale scaduto l'8.7.18 per effetto della proroga di cui al DPCM 13.6.13. .Per le considerazioni che precedono l'appello deve essere accolto essendo maturata la prescrizione in relazione alla pretesa azionata dall' nei confronti dell'appellante per CP_1 contributi omessi relativamente all'anno di imposta 2011 . Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la nullità dell'avviso di addebito notificato in data 9.6.21 per il pagamento della somma di euro 3451,51 . Condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che sono liquidate pe irl primo grado in complessivi euro 886,00 e per il presente grado in complessivi euro 962,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%
La Presidente
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