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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/11/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 141 del
R.G. 2025, avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma
c.p.c.) immobiliare, promossa
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Danilo Di Gioia, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato allegato all'atto di citazione. –ATTORE–
CONTRO
(C.F. ), quale gestrice del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata presso gli avv. Daniele Caneva e CP_2
IS CA, dai quali è rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
NONCHE' CONTRO
MEDIOCREDITO CENTRALE – BANCA DEL Controparte_3
(C.F. ). –CONVENUTA CONTUMACE– P.IVA_2
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ) e Controparte_4 C.F._2 CP_5
(C.F. ), quest'ultimo in proprio e nella
[...] C.F._3
qualità di legale rappresentante dell' CP_6 Parte_2
(P.I. ), elettivamente domiciliati presso l'avv. Danilo
[...] P.IVA_3
Di Gioia, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandati allegati alle
1 rispettive comparse di intervento. –INTERVENUTI–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 03.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con atto di citazione notificato entro il termine perentorio assegnato dal
Giudice dell'Esecuzione all'esito della fase sommaria, Parte_1
quale soggetto esecutato nella veste di terzo datore di ipoteca, ha introdotto la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa dalla sulla base del Controparte_7
mutuo fondiario stipulato con la in data Parte_3
14.07.2020, deducendo: a) l'assenza di prova della cessione del credito riveniente dal predetto mutuo in favore del che, per mezzo CP_2
della gestrice è successivamente intervenuto nella procedura Controparte_1
esecutiva, quale successore a titolo particolare dell'originaria creditrice procedente;
b) che l'operazione realizzata dalla mutuante, consistita nella sostituzione del mutuo a tasso zero e privo di garanzie erogato dal “Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura” con un mutuo a tasso variabile e garantito da ipoteca, presenterebbe uno scopo contrario al buon costume, con conseguente applicabilità dell'art. 2035 c.c.; c) che il valore dei beni (€ 2.650.000,00) sui quali è iscritta l'ipoteca sarebbe sproporzionato rispetto all'entità del credito (€
570.112,74), con conseguente necessità di disporre la riduzione della garanzia a
2 una minore quantità dei predetti beni.
L'attore ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare la non titolata, quindi non legittimata anche Controparte_1
sotto il profilo processuale, ad esigere il credito;
dichiarare illegittimo
l'intervento della nella procedura esecutiva immobiliare n. Controparte_1
108/2023; dichiarare illegittimo il titolo azionato in via esecutiva da
ridurre congruamente Controparte_8
l'ipoteca alla parte del patrimonio immobiliare sufficiente a garantire le ragioni del credito. Condannare le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
2. La si è costituita quale gestrice del Controparte_1 CP_2
sostenendo l'infondatezza delle avverse argomentazioni e rassegnando le seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte dal Signor nei confronti di Parte_1 Controparte_1
perché infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili per tutti i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, tenendo conto ai fini della liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dai
d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
3. Successivamente, sono intervenuti in giudizio, al fine di sostenere le ragioni dell'attore, la debitrice e i terzi datori di Parte_3
ipoteca ed esecutati e . Parte_3 Controparte_4
4. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della la quale, ancorchè Controparte_7
ritualmente citata in giudizio, non ha inteso costituirsi nel presente procedimento.
3 5. Passando ora alla trattazione del merito, si rileva, quanto al motivo di opposizione sub a), che, secondo la Suprema Corte, “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., Sez. VI-
I, ordinanza n. 24798 del 05.11.2020).
Quanto alla prova che, in tale ipotesi, il successore a titolo particolare è chiamato a fornire, la Suprema Corte ha chiarito che, ove non sia prodotto il contratto di cessione, “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 15884 del 13.06.2019).
Allorquando, tuttavia, il contenuto dell'avviso di cessione generi incertezza in ordine all'individuazione dei rapporti ceduti, la prova di cui trattasi può essere fornita attraverso documentazione di altra natura dalla quale poter trarre elementi utili in ordine alla titolarità del diritto azionato, come, ad esempio, la dichiarazione di cessione della creditrice cedente con indicazione del nominativo del debitore e dell'NDG relativo alla posizione controversa (in tal senso, Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 10200 del 16.04.2021).
Più recentemente, la Cassazione ha chiarito che, laddove il debitore ceduto contesti che il credito controverso sia riconducibile a quelli oggetto della cessione in blocco, sul creditore cessionario grava la relativa prova, la quale,
4 tuttavia, può, di regola, essere fornita senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
In tale prospettiva, si segnala Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 17944 del
22.06.2023, secondo cui “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264
c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro,
l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato
5 nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
Ciò detto, a parere del Tribunale, dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente l'inclusione del credito derivante dal mutuo fondiario del
14.07.2020 tra quelli ceduti in blocco dalla Controparte_7
al
[...] CP_2
In particolare, rilievo dirimente assume la produzione della proposta del contratto di cessione sottoscritta digitalmente per accettazione dalla
[...]
quale gestrice del (v. all. nn. 1 e 1-bis del fascicolo CP_1 CP_2
della convenuta relativo alla fase sommaria del presente giudizio), ove, a pagina
55, è espressamente riportato, tra i crediti ceduti dalla
[...]
quello, contraddistinto con l'NDG 300046441, di Controparte_7
€ 572.888,48, riferibile all e riveniente Parte_3
dal mutuo ipotecario n. 13019532.
In secondo luogo, rileva, ancora, il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (all. n. 1 della comparsa di costituzione e risposta), recante il link https://www.kryalossgr.com/fondi/keystone/, cliccando sul quale l'utente è indirizzato sulla sezione del sito internet della relativa al CP_1
ove è rinvenibile, tra i vari link ivi presenti, quello riguardante CP_2
la “lista dei crediti oggetto di cessione al con data di efficacia CP_2
compresa tra il 14 dicembre 2023 e il 22 dicembre 2023”, al cui interno è Contro riportata la posizione ceduta da e contraddistinta con l'NDG 300046441 e il numero di linea di credito 13019532.
6 Infine, la conclusione di cui sopra è peraltro avvalorata dalla dichiarazione resa, in data 06.03.2025, dalla Controparte_7
(v. all. n. 3 della memoria integrativa ex art. 171-ter, co.1, n. 2 c.p.c. della convenuta), la quale ha confermato che tra i crediti ceduti in blocco in favore del
è compreso quello, contraddistinto con l'NDG 300046441, CP_2
vantato nei confronti della e riveniente Parte_3
dal mutuo ipotecario n. 13019532.
6. Quanto, poi, al motivo di opposizione sub b), non può seriamente dubitarsi della validità del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione, ancorchè lo stesso, come prospettato in citazione, sia stato eventualmente impiegato per ripianare pregresse esposizioni debitorie di natura chirografaria.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 5841 del 05.03.2025).
7. Infondato, infine, appare pure il motivo di opposizione sub c), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2873, co. 1 c.c., non è ammessa la domanda di riduzione dell'ipoteca riguardo alla quantità dei beni, se tale quantità è stata determinata, come nel caso di specie, per convenzione.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata, con condanna dell'opponente e degli intervenuti, in solido tra loro, alla
7 rifusione, in favore della convenuta costituita, delle spese di lite, che, alla luce della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del credito indicato nel pignoramento, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_7
[...]
2) rigetta l'opposizione;
3) condanna e , Parte_1 Controparte_4 Parte_3
quest'ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell' Pt_3
, al pagamento, in solido tra loro, in favore della Parte_3
quale gestrice del delle spese di lite, che si Controparte_1 CP_2
liquidano in € 14.598,00 per compensi professionali, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, il 04.11.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
8