Articolo 18 della Legge 5 marzo 1963, n. 389
Articolo 17Articolo 19
Versione
18 aprile 1963
Art. 18.
I ricorsi e le controversie relativi alla applicazione delle norme della presente legge sono regolati dalle stesse norme che disciplinano la materia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Alle materie disciplinate nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, l'art. 110 e le disposizioni del titolo 7° del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modifiche e integrazioni.
Entrata in vigore il 18 aprile 1963