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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/12/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 68/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 68/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Trasacco (AQ), alla Via Garibaldi, 97 e (CF: ), Parte_2 C.F._2
nato in [...], in data [...] e residente in [...], alla Via Garibaldi
97 entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano, Via Monte Velino n.133, presso lo studio dell'avv. Ilaria Paletti del foro di Avezzano, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 11.03.2025, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1.i coniugi vivranno separati e liberi nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicazione di variazione di indirizzo e recapito telefonico;
2. la casa coniugale di proprietà della famiglia della IG.ra resterà nella materiale disponibilità Pt_1 della moglie che vi abiterà con il figlio minore, con tutti i mobili che l'arredano; Parte_1
3.il IG. dunque, formalizzerà in tempi brevi il cambio della propria residenza, essendosi Pt_2 già allontanato dall'abitazione coniugale;
4. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso con collocazione presso la madre nell'abitazione familiare in Trasacco, Via Garibaldi, 97;
5.il padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre da comunicarsi almeno 48 ore prima a quest'ultima, e comunque lo stesso potrà tenere il minore con sé a fine settimana alternati (dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica) con la madre, a cominciare da quest'ultima; in ogni caso detti orari potranno subire delle modifiche previo accordo tra le parti;
6.Il padre potrà tenere il bimbo con sé due giorni infrasettimanali per le settimane che prevedono che il piccolo trascorra il fine settimana con la madre e per un giorno infrasettimanale quando è previsto il fine settimana con il padre;
7.In ogni caso il padre preleverà il figlio presso l'abitazione materna ove sarà dallo stesso ricondotto entro e non oltre le ore 21:00 della domenica sera (per quanto attiene il fine settimana);
8.Il padre potrà trascorrere, inoltre, con il figlio 7 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordare di comune accordo con la madre;
9.durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia del 24 dicembre con un genitore ed il pranzo del 25 con l'altro, iniziando dalla madre;
per il giorno di capodanno 31 dicembre e per il 1 gennaio il figlio resterà, sempre ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore, iniziando, sempre per quest'anno, dalla madre;
10.il giorno della befana il minore lo trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, cominciando dalla madre;
11.le festività pasquali saranno trascorse dal figlio minore con i genitori ad anni alterni, iniziando dalla madre;
in ogni caso il minore trascorrerà in maniera alternata il giorno di Pasqua ed il Lunedì
Dell'Angelo con l'uno e l'altro genitore;
12 in ogni caso i coniugi si impegnano a collaborare per la gestione del figlio minore (riprenderlo o portarlo a scuola, accompagnarlo negli sport pomeridiani) in base ai turni lavorativi di entrambi;
13.il IG. si obbliga a corrispondere entro il 10 di ogni mese a titolo di mantenimento per il Pt_2 figlio minore la somma mensile di euro 350,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , il tutto con il successivo adeguamento annuale secondo il costo della Parte_1 vita calcolati dall'Istat, come per legge;
14.i coniugi stabiliscono sin d'ora che l'assegno unico verrà corrisposto in favore solo della madre;
15.tutte le spese straordinarie relative a cure dentarie, apparecchi odontoiatrici, visite specialistiche, acquisto libri, materiale scolastico necessario per l'inizio dell'anno scolastico e abbonamenti mezzi pubblici, saranno sostenute dai coniugi al 50%;
16.gli acquisti dei farmaci da banco, e tutte le spese di cancelleria necessarie per la scuola durante l'anno scolastico, che saranno sostenute direttamente dal genitore con il quale il minore in quel momento dimora;
17.tutte le spese straordinarie – straordinarie, quali: 1) busti correttivi, attività fisica specialistica, e quant'altro assimilabile;
2) attività ludiche di ogni genere;
3) gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabile, dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i genitori che ne sosterranno le spese al 50%. Qualora uno dei due coniugi decidesse in relazione alle attività ludiche di ogni genere, gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabili, di sostenerne le spese senza il consenso dell'atro, non avrà diritto alla ripetizione della metà delle somme pagate. Per quanto riguarda invece le spese relative a busti correttivi, attività fisica specialistica e quant'altro assimilabile, qualora uno dei coniugi si rifiuti di sostenerne le spese, l'altra parte avrà diritto alla ripetizione del 50% della somma pagata;
19.nessun assegno di mantenimento viene posto a carico dei coniugi in quanto autonomi economicamente
20. si autorizzano le autorità competenti al rilascio del passaporto a semplice richiesta dei coniugi, per loro stessi e per il figlio minore senza che venga richiesto il consenso dell'altro coniuge;
21. i coniugi stabiliscono che dette condizioni sono valide ed operanti dal deposito del presente atto.”
Le parti hanno altresì richiesto, decorsi i termini di legge, di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trasacco.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Gli odierni ricorrenti e , in data 30.01.2025 hanno Parte_1 Parte_2
depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in Trasacco (AQ) il giorno 29.07.2017, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (nato il [...]), minorenne. Persona_1
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso cumulativo, chiedendo l'integrale accoglimento anche per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare e di non aver mai ripreso la convivenza dalla data della separazione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
11.03.2025, passata in giudicato, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse del figlio.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, celebrato in Trasacco (AQ) il 29.07.2017 con atto numero 8, parte 2, Parte_2
Serie A, Ufficio 1, anno 2017.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affidamento ed alla collocazione del figlio minore:
“4. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso con collocazione presso la madre nell'abitazione familiare in Trasacco, Via Garibaldi, 97;”
-all'assegnazione della casa coniugale:
“2. la casa coniugale di proprietà della famiglia della IG.ra resterà nella materiale Pt_1 disponibilità della moglie che vi abiterà con il figlio minore, con tutti i mobili che Parte_1
l'arredano;”
-al diritto di visita paterno:
“5.il padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre da comunicarsi almeno 48 ore prima a quest'ultima, e comunque lo stesso potrà tenere il minore con sé a fine settimana alternati (dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica) con la madre, a cominciare da quest'ultima; in ogni caso detti orari potranno subire delle modifiche previo accordo tra le parti;
6.Il padre potrà tenere il bimbo con sé due giorni infrasettimanali per le settimane che prevedono che il piccolo trascorra il fine settimana con la madre e per un giorno infrasettimanale quando è previsto il fine settimana con il padre;
7.In ogni caso il padre preleverà il figlio presso l'abitazione materna ove sarà dallo stesso ricondotto entro e non oltre le ore 21:00 della domenica sera (per quanto attiene il fine settimana);
8.Il padre potrà trascorrere, inoltre, con il figlio 7 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordare di comune accordo con la madre;
9.durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia del 24 dicembre con un genitore ed il pranzo del 25 con l'altro, iniziando dalla madre;
per il giorno di capodanno 31 dicembre e per il 1 gennaio il figlio resterà, sempre ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore, iniziando, sempre per quest'anno, dalla madre;
10.il giorno della befana il minore lo trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, cominciando dalla madre;
11.le festività pasquali saranno trascorse dal figlio minore con i genitori ad anni alterni, iniziando dalla madre;
in ogni caso il minore trascorrerà in maniera alternata il giorno di Pasqua ed il Lunedì
Dell'Angelo con l'uno e l'altro genitore;
12 in ogni caso i coniugi si impegnano a collaborare per la gestione del figlio minore (riprenderlo o portarlo a scuola, accompagnarlo negli sport pomeridiani) in base ai turni lavorativi di entrambi;
”
-al mantenimento del figlio minore:
“13.il IG. si obbliga a corrispondere entro il 10 di ogni mese a titolo di mantenimento per Pt_2 il figlio minore la somma mensile di euro 350,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , il tutto con il successivo adeguamento annuale secondo il costo della Parte_1 vita calcolati dall'Istat, come per legge;
14.i coniugi stabiliscono sin d'ora che l'assegno unico verrà corrisposto in favore solo della madre;
15.tutte le spese straordinarie relative a cure dentarie, apparecchi odontoiatrici, visite specialistiche, acquisto libri, materiale scolastico necessario per l'inizio dell'anno scolastico e abbonamenti mezzi pubblici, saranno sostenute dai coniugi al 50%;
16.gli acquisti dei farmaci da banco, e tutte le spese di cancelleria necessarie per la scuola durante l'anno scolastico, che saranno sostenute direttamente dal genitore con il quale il minore in quel momento dimora;
17.tutte le spese straordinarie – straordinarie, quali: 1) busti correttivi, attività fisica specialistica, e quant'altro assimilabile;
2) attività ludiche di ogni genere;
3) gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabile, dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i genitori che ne sosterranno le spese al 50%. Qualora uno dei due coniugi decidesse in relazione alle attività ludiche di ogni genere, gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabili, di sostenerne le spese senza il consenso dell'atro, non avrà diritto alla ripetizione della metà delle somme pagate. Per quanto riguarda invece le spese relative a busti correttivi, attività fisica specialistica e quant'altro assimilabile, qualora uno dei coniugi si rifiuti di sostenerne le spese, l'altra parte avrà diritto alla ripetizione del 50% della somma pagata;
”
-al mantenimento tra i coniugi:
“19. Nessun assegno di mantenimento viene posto a carico dei coniugi in quanto autonomi economicamente.
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trasacco (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano 10 dicembre 2025. Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel.
Dott.ssa Ilaria PEPE Giudice
Dott. Paolo LEPIDI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 68/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Trasacco (AQ), alla Via Garibaldi, 97 e (CF: ), Parte_2 C.F._2
nato in [...], in data [...] e residente in [...], alla Via Garibaldi
97 entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano, Via Monte Velino n.133, presso lo studio dell'avv. Ilaria Paletti del foro di Avezzano, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c. -cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previo ottenimento della sentenza di separazione personale tra coniugi pubblicata da questo Tribunale in data 11.03.2025, nell'ambito del procedimento civile intentato con ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c., chiedono, concordemente, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione e di seguito riportate:
CONDIZIONI
“1.i coniugi vivranno separati e liberi nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicazione di variazione di indirizzo e recapito telefonico;
2. la casa coniugale di proprietà della famiglia della IG.ra resterà nella materiale disponibilità Pt_1 della moglie che vi abiterà con il figlio minore, con tutti i mobili che l'arredano; Parte_1
3.il IG. dunque, formalizzerà in tempi brevi il cambio della propria residenza, essendosi Pt_2 già allontanato dall'abitazione coniugale;
4. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso con collocazione presso la madre nell'abitazione familiare in Trasacco, Via Garibaldi, 97;
5.il padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre da comunicarsi almeno 48 ore prima a quest'ultima, e comunque lo stesso potrà tenere il minore con sé a fine settimana alternati (dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica) con la madre, a cominciare da quest'ultima; in ogni caso detti orari potranno subire delle modifiche previo accordo tra le parti;
6.Il padre potrà tenere il bimbo con sé due giorni infrasettimanali per le settimane che prevedono che il piccolo trascorra il fine settimana con la madre e per un giorno infrasettimanale quando è previsto il fine settimana con il padre;
7.In ogni caso il padre preleverà il figlio presso l'abitazione materna ove sarà dallo stesso ricondotto entro e non oltre le ore 21:00 della domenica sera (per quanto attiene il fine settimana);
8.Il padre potrà trascorrere, inoltre, con il figlio 7 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordare di comune accordo con la madre;
9.durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia del 24 dicembre con un genitore ed il pranzo del 25 con l'altro, iniziando dalla madre;
per il giorno di capodanno 31 dicembre e per il 1 gennaio il figlio resterà, sempre ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore, iniziando, sempre per quest'anno, dalla madre;
10.il giorno della befana il minore lo trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, cominciando dalla madre;
11.le festività pasquali saranno trascorse dal figlio minore con i genitori ad anni alterni, iniziando dalla madre;
in ogni caso il minore trascorrerà in maniera alternata il giorno di Pasqua ed il Lunedì
Dell'Angelo con l'uno e l'altro genitore;
12 in ogni caso i coniugi si impegnano a collaborare per la gestione del figlio minore (riprenderlo o portarlo a scuola, accompagnarlo negli sport pomeridiani) in base ai turni lavorativi di entrambi;
13.il IG. si obbliga a corrispondere entro il 10 di ogni mese a titolo di mantenimento per il Pt_2 figlio minore la somma mensile di euro 350,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , il tutto con il successivo adeguamento annuale secondo il costo della Parte_1 vita calcolati dall'Istat, come per legge;
14.i coniugi stabiliscono sin d'ora che l'assegno unico verrà corrisposto in favore solo della madre;
15.tutte le spese straordinarie relative a cure dentarie, apparecchi odontoiatrici, visite specialistiche, acquisto libri, materiale scolastico necessario per l'inizio dell'anno scolastico e abbonamenti mezzi pubblici, saranno sostenute dai coniugi al 50%;
16.gli acquisti dei farmaci da banco, e tutte le spese di cancelleria necessarie per la scuola durante l'anno scolastico, che saranno sostenute direttamente dal genitore con il quale il minore in quel momento dimora;
17.tutte le spese straordinarie – straordinarie, quali: 1) busti correttivi, attività fisica specialistica, e quant'altro assimilabile;
2) attività ludiche di ogni genere;
3) gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabile, dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i genitori che ne sosterranno le spese al 50%. Qualora uno dei due coniugi decidesse in relazione alle attività ludiche di ogni genere, gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabili, di sostenerne le spese senza il consenso dell'atro, non avrà diritto alla ripetizione della metà delle somme pagate. Per quanto riguarda invece le spese relative a busti correttivi, attività fisica specialistica e quant'altro assimilabile, qualora uno dei coniugi si rifiuti di sostenerne le spese, l'altra parte avrà diritto alla ripetizione del 50% della somma pagata;
19.nessun assegno di mantenimento viene posto a carico dei coniugi in quanto autonomi economicamente
20. si autorizzano le autorità competenti al rilascio del passaporto a semplice richiesta dei coniugi, per loro stessi e per il figlio minore senza che venga richiesto il consenso dell'altro coniuge;
21. i coniugi stabiliscono che dette condizioni sono valide ed operanti dal deposito del presente atto.”
Le parti hanno altresì richiesto, decorsi i termini di legge, di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trasacco.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Gli odierni ricorrenti e , in data 30.01.2025 hanno Parte_1 Parte_2
depositato ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato in Trasacco (AQ) il giorno 29.07.2017, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
Dall'unione dei coniugi è nato il figlio (nato il [...]), minorenne. Persona_1
All'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso cumulativo, chiedendo l'integrale accoglimento anche per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando di non volersi riconciliare e di non aver mai ripreso la convivenza dalla data della separazione.
Il Pm ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza di separazione personale pubblicata da questo Tribunale in data
11.03.2025, passata in giudicato, di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo congrue alle condizioni economiche delle parti e adeguate all'interesse del figlio.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
, celebrato in Trasacco (AQ) il 29.07.2017 con atto numero 8, parte 2, Parte_2
Serie A, Ufficio 1, anno 2017.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affidamento ed alla collocazione del figlio minore:
“4. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso con collocazione presso la madre nell'abitazione familiare in Trasacco, Via Garibaldi, 97;”
-all'assegnazione della casa coniugale:
“2. la casa coniugale di proprietà della famiglia della IG.ra resterà nella materiale Pt_1 disponibilità della moglie che vi abiterà con il figlio minore, con tutti i mobili che Parte_1
l'arredano;”
-al diritto di visita paterno:
“5.il padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre da comunicarsi almeno 48 ore prima a quest'ultima, e comunque lo stesso potrà tenere il minore con sé a fine settimana alternati (dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica) con la madre, a cominciare da quest'ultima; in ogni caso detti orari potranno subire delle modifiche previo accordo tra le parti;
6.Il padre potrà tenere il bimbo con sé due giorni infrasettimanali per le settimane che prevedono che il piccolo trascorra il fine settimana con la madre e per un giorno infrasettimanale quando è previsto il fine settimana con il padre;
7.In ogni caso il padre preleverà il figlio presso l'abitazione materna ove sarà dallo stesso ricondotto entro e non oltre le ore 21:00 della domenica sera (per quanto attiene il fine settimana);
8.Il padre potrà trascorrere, inoltre, con il figlio 7 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordare di comune accordo con la madre;
9.durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia del 24 dicembre con un genitore ed il pranzo del 25 con l'altro, iniziando dalla madre;
per il giorno di capodanno 31 dicembre e per il 1 gennaio il figlio resterà, sempre ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore, iniziando, sempre per quest'anno, dalla madre;
10.il giorno della befana il minore lo trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, cominciando dalla madre;
11.le festività pasquali saranno trascorse dal figlio minore con i genitori ad anni alterni, iniziando dalla madre;
in ogni caso il minore trascorrerà in maniera alternata il giorno di Pasqua ed il Lunedì
Dell'Angelo con l'uno e l'altro genitore;
12 in ogni caso i coniugi si impegnano a collaborare per la gestione del figlio minore (riprenderlo o portarlo a scuola, accompagnarlo negli sport pomeridiani) in base ai turni lavorativi di entrambi;
”
-al mantenimento del figlio minore:
“13.il IG. si obbliga a corrispondere entro il 10 di ogni mese a titolo di mantenimento per Pt_2 il figlio minore la somma mensile di euro 350,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , il tutto con il successivo adeguamento annuale secondo il costo della Parte_1 vita calcolati dall'Istat, come per legge;
14.i coniugi stabiliscono sin d'ora che l'assegno unico verrà corrisposto in favore solo della madre;
15.tutte le spese straordinarie relative a cure dentarie, apparecchi odontoiatrici, visite specialistiche, acquisto libri, materiale scolastico necessario per l'inizio dell'anno scolastico e abbonamenti mezzi pubblici, saranno sostenute dai coniugi al 50%;
16.gli acquisti dei farmaci da banco, e tutte le spese di cancelleria necessarie per la scuola durante l'anno scolastico, che saranno sostenute direttamente dal genitore con il quale il minore in quel momento dimora;
17.tutte le spese straordinarie – straordinarie, quali: 1) busti correttivi, attività fisica specialistica, e quant'altro assimilabile;
2) attività ludiche di ogni genere;
3) gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabile, dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i genitori che ne sosterranno le spese al 50%. Qualora uno dei due coniugi decidesse in relazione alle attività ludiche di ogni genere, gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabili, di sostenerne le spese senza il consenso dell'atro, non avrà diritto alla ripetizione della metà delle somme pagate. Per quanto riguarda invece le spese relative a busti correttivi, attività fisica specialistica e quant'altro assimilabile, qualora uno dei coniugi si rifiuti di sostenerne le spese, l'altra parte avrà diritto alla ripetizione del 50% della somma pagata;
”
-al mantenimento tra i coniugi:
“19. Nessun assegno di mantenimento viene posto a carico dei coniugi in quanto autonomi economicamente.
PRENDE ATTO delle condizioni di cui al divorzio sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trasacco (AQ) proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano 10 dicembre 2025. Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo