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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2745 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero rg. 5379/23, assunta in decisione all'udienza del 7 novembre 2025, avente ad oggetto: azione di risarcimento danni da circolazione stradale, vertente tra:
nato in [...] il [...] e residente in Parte_1
Castellammare di Stabia (Na) alla Via Coppola n. 3 (C.f.:
STP00033314358163), elettivamente domiciliato in Gragnano (Na) alla via
Castellammare n. 2, presso lo studio dall'Avv. Giuseppe Gentile e dall'Avv.
AT DA, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti;
Attore
E
(P. IVA Controparte_1
), in persona della propria rappresentante processuale ex art. P.IVA_1
77 del Codice di Procedura civile in Controparte_2 virtù di procura speciale allegata in atti, quest'ultima in persona del proprio
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
AU AZ, PP AR e MA RO, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Sabina Senopia in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 20/B;
Convenuta
NONCHE' residente in [...] Controparte_4
(C.F.: ); C.F._1
Convenuto contumace
Conclusioni: con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo riservarsi la causa in decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.11.2023 alla compagnia assicuratrice , nonché in data 29.11.2023 al CP_1 responsabile civile domandava Controparte_4 Parte_1 accertarsi l'esclusiva responsabilità del , quale proprietario e CP_4 conducente del motoveicolo BMW 5100 RR tg EP 95939, nella causazione dell'incidente avvenuto in Castellammare di Stabia, alla via Strada
Panoramica nella zona compresa fra il civico 94/C e quello 113/A
(distributore Agip), in data 22 maggio 2021, e condannarsi il citato convenuto, in solido con la , al risarcimento dei danni alla CP_1 persona dallo stesso subiti.
Tanto sulla premessa che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, mentre era intento ad effettuare l'attraversamento della strada, priva di strisce pedonali, veniva investito dal suddetto motoveicolo che sopraggiungeva a velocità sostenuta dopo aver sorpassato l'auto che lo precedeva, fermatasi per consentire l'attraversamento del pedone, riportando gravi lesioni personali.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 4.03.2024 la contestando l'avversa pretesa e deducendo la esclusiva CP_1 responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, siccome lo stesso improvvidamente e repentinamente effettuava l'attraversamento senza osservare i normali criteri di prudenza. In ogni caso la compagnia convenuta, laddove ritenuta una condotta del convenuto violativa Controparte_4 delle norme del codice della strada, invocava comunque il concorso di colpa del danneggiato, avendo questi quanto meno concorso con la sua condotta imprudente alla causazione del sinistro. Infine la compagnia contestava la quantificazione del danno come operato da parte attrice, sin da subito evidenziando che, in difetto di puntuale allegazione e prova della ricorrenza di eccezionali condizioni, alcuna personalizzazione del danno poteva essere riconosciuta rispetto ai parametri di liquidazione di cui alle tabelle di Milano, siccome già comprensive di tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale unitariamente intesi.
Il responsabile civile, sebbene ritualmente evocato in lite Controparte_4 mediante notifica dell'atto di citazione perfezionatasi in data 29.11.2023 con consegna a mani del destinatario del plico postale, non ha inteso costituirsi in giudizio. Ritualmente instaurato il contraddittorio, espletata attività istruttoria mediante escussione dei testi ammessi ed espletamento di ctu medica volta alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 30.10.2025 da cui far decorrere a ritroso i termini di cui all'art 189 c.p.c.; quindi, depositate dalle parti note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza del 7 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
In via preliminare il Tribunale rileva che la domanda è proponibile, avendo l'istante inoltrato, con missiva pervenuta via pec alla compagnia CP_1
[...
in data 14.12.2021, la richiesta stragiudiziale di risarcimento ed atteso il decorso dello spatium deliberandi di cui all'art. 145 del codice delle assicurazioni (cfr. copia della missiva allegata alla produzione di parte attrice).
Ancora in via preliminare, va osservato che risulta altresì adempiuto l'obbligo di invito alla negoziazione assistita, siccome inoltrato a mezzo pec alla compagnia convenuta in data 17.05.2022 ed al responsabile civile a mezzo lettera raccomandata ricevuta dallo stesso in data 8 giugno 2022, come da cartolina allegata in atti.
Nel merito la domanda è fondata nei termini e per le motivazioni che seguono. Al riguardo va, anzitutto, osservato che la sussistenza, in capo al convenuto della qualità di proprietario del veicolo investitore, oltre Controparte_4
a non essere stata contestata dalla convenuta compagnia, emerge, altresì, dalla copia del certificato cronologico del PRA, relativo al motociclo BMW
5100 RR, targato EP95939, versata in atti dall'istante.
Del pari è pacifica l'esistenza del rapporto assicurativo intercorrente tra il e la . CP_4 CP_1
Relativamente alla dinamica del sinistro, l'espletata istruttoria consente di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini che seguono.
Alla disamina del merito, va premesso che il principio del libero convincimento del giudice, di cui all'art 116 c.p.c, si traduce nell'assenza di una precostituita gerarchia dei mezzi di prova, sì da consentire al giudice di scegliere fra i molteplici elementi di prova sottoposti al suo vaglio, quelli che ritiene più efficaci per la formazione del proprio convincimento.
Conforta tale convincimento il costante dictum della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 luglio
2010, n. 17097).
Espressione del principio del libero convincimento del giudice, e del legato corollario dell'assenza di ogni gerarchia dei mezzi di prova, è la riconosciuta possibilità per il giudice di porre a fondamento della propria decisione anche mezzi di prova “atipici”, ossia non espressamente contemplati dal codice (
Cass. 27.03.2003 n. 4666; Cass.
5.09.70 n. 1217) Nell'ambito di tale categoria sicuramente possono farsi rientrare gli atti e documenti amministrativi, le relazioni, le consulenze, i rapporti ispettivi e, senz'altro anche le dichiarazioni, le sommarie informazioni testimoniali e gli altri accertamenti compiuti in sede penale.
Orbene, tanto debitamente premesso, va rilevato che in allegato all'atto di citazione l'attore ha prodotto il rapporto di incidente stradale redatto dalla
Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, intervenuta sul luogo del sinistro a seguito di chiamata della centrale operativa. In tale sede gli agenti provvedevano non solo ad effettuare rilievi fotografici del luogo del sinistro, ma anche a raccogliere sit dai soggetti ivi presenti, fra cui il
[...]
ed il teste poi escusso in corso di lite, . CP_4 Testimone_1
Ebbene, in tale circostanza, il dichiarava: “provenivo da Sorrento CP_4 con direzione Castellammare. Io e il mio amico stavamo percorrendo con le nostre rispettive moto la strada Panoramica. Usciti dalla galleria e superato il distributore di carburante Agip un'auto che mi precedeva ha improvvisamente leggermente deviato a destra. In tale fase mi avvedevo di una persona davanti alla mia moto. Ho cercato di frenare ma non ho potuto evitare l'impatto e rovinavo al suolo. E non ricordo null'altro”
Il teste in tale frangente dichiarava agli agenti: “io ed Testimone_1 il mio amico stavamo procedendo in direzione Controparte_4
Sorrento/Castellammare alle ore 9,55 circa. Io mi trovavo con la mia moto dietro quella del mio amico. Un pedone ha attraversato la strada da destra verso sinistra direzione Sorrento/Castellammare. Il mio amico ha centrato in pieno con la moto questa personae sono entrambi caduti, la moto del mio amico ha nel cadere urtato la parte anteriore centrale di un autoveicolo che transitava con direzione Castellammare/Sorrento. Voglio precisare che il pedone ha attraversato improvvisamente. Noi procedevamo piano perché
c'era traffico”
Escusso all'udienza del 30.01.2025 lo stesso teste riferiva: “ Ricordo che verso la fine di maggio dell'anno 2021 io e il mio amico Controparte_4 ci trovavamo a bordo delle nostre moto in località dopo Seiano, in direzione
Castellammare di Stabia” (ADR): “Il mio amico mi precedeva a CP_4 bordo della sua moto e viaggiavamo a circa 50 km orari” (ADR): “Ci trovavamo all'altezza del fruttivendolo che si pone sulla carreggiata destra;
ad un certo punto un pedone, proveniente dal margine destro della carreggiata, si è immediatamente immesso sulla carreggiata, di talchè il mio amico lo ha investito ed è andato ad invadere l'opposta Controparte_4 corsia sulla quale stava transitando un'auto” (ADR): “Il pedone è stato sbalzato al suolo ed anche il motociclo” (ADR): “In quel punto non vi sono strisce pedonali”
Da tali dichiarazioni, ad avviso di questo giudice, è possibile ritenere che l'investimento del pedone sia avvenuto secondo modalità conformi a quelle descritte in citazione dall'attore. Invero, sebbene il teste abbia Tes_1 dichiarato anche agli agenti nell'immediatezza del fatto, che l'attraversamento del pedone fu improvviso, ostano a tale ricostruzione alcune circostanze di fatto. In primo luogo, lo stesso conducente del motoveicolo investitore ha dichiarato che l'auto che lo precedeva improvvisamente deviava verso destra e che a seguito di tale manovra lo stesso si trovava davanti il pedone, non riuscendo ad evitare l'impatto. E' dunque evidente che l'incidente ebbe a verificarsi quando il pedone aveva già impegnato la carreggiata e non nell'immediatezza dell'attraversamento; alla destra della carreggiata in quel momento, infatti, si trovava l'automobile che precedeva il motoveicolo condotto dal che in tali circostanze, CP_4 evidentemente, non solo si trovava nella parte più a sinistra della corsia di percorrenza, ma evidentemente era intento in una manovra di sorpasso dell'auto che lo precedeva, non spiegandosi diversamente come si sia potuto trovare davanti il pedone se non ipotizzando che in tale frangente lo stesso non seguiva l'autovettura che lo precedeva, ma viaggiava affiancato alla stessa. In secondo luogo, la circostanza che dai rilievi fotografici allegati al rapporto di intervento della Polizia Municipale si noti una macchia di sangue in prossimità del margine destro della carreggiata non indica in maniera univoca che l'impatto si sia verificato in corrispondenza della stessa, ben potendo questa corrispondere piuttosto al luogo di caduta del pedone che, secondo quanto riferito dallo stesso teste veniva sbalzato al suolo Tes_1 per effetto della collisione.
Tale ricostruzione è avvalorata dalle dichiarazioni rese dall'altro teste escusso in corso di lite, , sentito alla medesima udienza del Testimone_2
30.01.2025, il quale ha riferito: “conosco i fatti di causa in quanto il 21.05 del 2021, intorno alle ore 10.00 del mattino mi trovavo a piedi a via
Panoramica a Castellammare di Stabia e mi trovavo a piedi sul marciapiede posto sulla destra scendendo in direzione Sorrento” (ADR): “Ho visto che dal marciapiede opposto proveniva il sig. che avevo conosciuto
Pt_1 durante le mie passeggiate in Villa Comunale e sulla Panoramica;
il sig. stava attraversando la strada e si trovava al centro della corsia,
Pt_1 quando una macchina, che proveniva dal traforo, ha arrestato la sua corsa per consentirgli l'attraversamento; in quel frangente, un a moto che proveniva da tergo, sorpassava la macchina ed investiva ”(ADR): “In
Pt_1 quel punto non ci sono strisce pedonali.” (ADR): “Se ben ricordo il marciapiede, dal quale partiva era occupato da un furgoncino a circa
Pt_1
10 metri di distanza” (ADR): “In seguito all'investimento, la moto è caduta
a terra invadendo l'opposta corsia di marcia ed impattando contro una macchina che proveniva della direzione opposta” (ADR):“Dopo
l'investimento mi sono avvicinato al predone il quale era insanguinato e steso a terra;
subito dopo è intervenuto il 118.”
E' vero che la compagnia convenuta ha contestato la genuinità del teste alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dal , Testimone_3 intervenuto sul luogo del sinistro ed escusso all'udienza del 30.01.2025, il quale dichiarava che unico testimone dell'evento era il e tuttavia Tes_1 vi è da considerare che gli agenti intervenivano sul luogo del fatto solo in un secondo momento allorquando era già intervenuta anche l'ambulanza del 118 per portare i feriti in ospedale, di talchè non si rileva un insanabile contrasto fra le opposte dichiarazioni, essendo ben possibile che al momento dell'intervento degli agenti il teste si fosse già allontanato. Né è possibile invocare l'art 135, comma 3 bis del codice delle assicurazioni, atteso che la norma in discorso ha riguardo esclusivamente alla ipotesi di sinistri con danni a cose e non anche con danni alla persona, come nel caso che ne occupa.
Da ultimo, non può non valorizzarsi anche la mancata comparizione del all'udienza del 30.01.2025 per rendere il deferito interrogatorio CP_4 formale, nonostante la notifica della relativa ordinanza perfezionatasi mediante consegna a mani del destinatario in data 29.11.2024. D'altra parte, se è vero che nel caso di litisconsorzio necessario, la confessione che sia resa da alcuni soltanto dei litisconsorti, ai sensi dell'art. 2733, comma 3, c.c., non può acquistare valore di prova legale nei confronti delle persone diverse dal confitente, nondimeno la stessa è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti, e questi può trarne elementi di convincimento valutabili secondo i principi della logica comune, anche nei confronti degli altri litisconsorti (Cassazione civile, n. 10125/03).
Come noto, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento d'un pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa, non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non v'era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Tale situazione ricorre, ad esempio, allorché il pedone compia l'attraversamento della strada immettendovisi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile sì da non consentire al conducente di evitarne l'investimento (Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12751;
Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 1993, n. 8451; conf. Cass. civ.
27.4.1990, n.3554). Nella fattispecie in esame può ritenersi provato che, secondo quanto concordemente riferito dai testi ed emergente dalle riproduzioni fotografiche in atti, la strada teatro del sinistro non era dotata di strisce pedonali. Inoltre, poiché, in considerazione della gravità delle lesioni sofferte dall'attore, può senz'altro affermarsi che il motociclo procedesse a velocità senz'altro sostenuta e comunque non rispettosa del limite dei 50
Km/h (per effetto dell'urto, infatti, il pedone veniva sbalzato al suolo riportando frattura sia la massiccio facciale che alla tibia, radio e ulna), deve escludersi che il pedone sia stato in grado di avvedersi per tempo del sopraggiungere del motociclo e di concedere allo stesso la dovuta precedenza.
Va tuttavia osservato che soltanto nel caso di attraversamenti pedonali il comportamento straordinario ed imprevedibile del pedone costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 1227. In questo caso l'obbligo di cautela che grava sul conducente, tenuto a rallentare e fermarsi, sovrasta gli obblighi di ordinaria prudenza che devono adottare i pedoni, con la conseguenza che non costituisce concorso di colpa la dimostrazione dell'attraversamento delle strisce fatto frettolosamente o senza guardare
(Cassazione civile, sez. III, 09/03/2011, n. 5540). La circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza. Accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, tuttavia, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2009, n.
6168).
In tale contesto, ritiene questo giudice che la scelta del pedone di attraversare in un punto della strada in cui risultava parcheggiato, in posizione di divieto, un furgone per la vendita di frutta, appaia senz'altro censurabile siccome non conforme ai canoni di comune prudenza, posto che proprio la presenza del furgone sul marciapiedi rappresentava senz'altro un ostacolo alla corretta visuale del pedone che si accingeva ad effettuare l'attraversamento.
Ancorchè l'impatto, per le ragioni sopra esposte, sia avvenuto al centro della corsia di percorrenza, o comunque in prossimità della parte sinistra della stessa, deve ritenersi che la presenza di un ostacolo che abbia impedito la piena visuale, abbia senz'altro concorso alla verificazione dell'incidente, non consentendo ai veicoli che transitavano in quel momento di potersi avvedere anche a congrua distanza della presenza del pedone e della sua intenzione di attraversare.
Valutando il complesso delle risultanze istruttorie, come sopra illustrate, ritiene quindi questo giudice che l'incidente per cui è causa possa essere ascritto alla responsabilità concorrente del conducente del motoveicolo investitore, e dello stesso danneggiato, Controparte_4 Parte_1 nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%.
Passando ad esaminare il quantum, dalle risultanze istruttorie acquisite, ed in particolare dai referti stilati nell'immediatezza del fatto e dalla relazione redatta dal ctu, dott. emerge chiaro come Persona_1 dal sinistro de quo siano derivate a carico di le seguenti Parte_2 lesioni: ““Frattura patologica della parte distale di radio e ulna, frattura chiusa di tibia, traumatismo faccia e naso” ed in particolare quanto al traumatismo facciale, “fratture multiple e combinate di EF 1 e 2 scomposte che necessitano di trattamento chirurgico di riduzione ed osteosintesi…” (cfr. CTU agli atti).
L'attore veniva di conseguenza sottoposto, in data 26 maggio 2021 ad intervento chirurgico di sintesi con chiodo citieffe per la frattura bifocale di tibia e perone a sinistra e confezionato un gesso brachio metacarpale a destra per la frattura del radio distale destro, mentre a seguito di consulenza maxillo facciale, lo stesso “reso edotto della sua patologia traumatica chirurgica rifiuta l'intervento consapevole delle eventuali complicazioni”
Sulla scorta delle valutazioni riportate nel richiamato elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di dover prestare completa adesione in quanto redatto secondo ineccepibili criteri logico-scientifici e sostanzialmente condiviso dalle parti che non facevano pervenire nei termini le rispettive osservazioni, i pregiudizi sofferti dal , consistiti in “postumi di biossea di Parte_1 gamba a sinistra scomposta e pluriframmentaria trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare ancora in situ;
postumi di frattura dell'epifisi distale di radio e ulna a destra scomposta esitata con deviazione radiale e predominanza ulnare e con limitazione funzionale;
danno estetico lieve;
trauma cranico con fratture multiple scomposte a livello massiccio facciale con flc (EF 1 e 2); esiti di infrazione della IX e X costa sinistra”, possono, pertanto, quantificarsi in misura pari a: 8 giorni di invalidità temporanea assoluta;
45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %; 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; danno biologico permanente nel grado del 21%.
In ordine al danno non patrimoniale subito da va premesso Parte_1 che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte
Costituzionale e del successivo orientamento della Suprema Corte sul punto, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (cfr Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827;
Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del
12/12/2003, e successiva giurisprudenza conforme della Suprema Corte ).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n.
26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso,
è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr da ultimo Cass. 13.07.2011 n.
15373).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, la Suprema
Corte ha statuito che: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" chiarendo “che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”
(cfr Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di
Milano come aggiornate al giugno 2024, che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla
Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro 115,00 aumentabile nella misura del 50%.
Circa il "quantum", appare equo riconoscersi all'attore per il danno transitorio da invalidità parziale la somma di euro 170,00 per ciascun giorno di invalidità (essendo elevata la sofferenza patita dal per l' Pt_1 intervento chirurgico cui si è sottoposto ed il lungo periodo riabilitativo conseguente allo stesso, nonché i postumi dello stesso, fra i quali dolore nella sede chirurgica ) e quindi: euro 1360,00 per 8 giorni di ITT, euro 5737,50 per giorni 45 di ITP al 75%, euro 5100,00 per 60 giorni al 50% ed € 2550,00 per
60 giorni al 25%.
Inoltre, il danno biologico - pari a 21 punti percentuali - alla stregua della tabella richiamata tenuto conto dell'età di anni 43 di nato il Parte_1
27.02.1978, alla data dell'evento lesivo, risalente al 22 maggio 2021, va stimato in un importo di euro 89.320,00.
I valori come sopra stimati sono già ricomprensivi della sofferenza morale soggettiva patita dall'attore.
Non si ritiene, nel caso di specie, di poter riconoscere alcuna personalizzazione del danno.Va, infatti, osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025)
L'attore, nel caso di specie, non ha neppure allegato, prima ancora che provato, la presenza di conseguenze particolari, o comunque anomale, che possano giustificare una personalizzazione del danno riconosciuto.
Ne consegue, in ragione delle suesposte motivazioni, che non si ritengono ricorrenti i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno in favore dell'attore.
Da quanto precede, ne discende un danno non patrimoniale complessivo di euro 83.254,00 (euro 11.798,00 per invalidità transitoria ed euro 71.456,00 per danno biologico permanente), pari all'80 della danno complessivamente liquidato.
A tale somma va aggiunto anche l'importo di € 482,26 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione
(Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per l'attore quella risultante dalla devalutazione di € 83736,26 al momento dell'evento lesivo (22 maggio 2021).
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 22 maggio 2021 alla data di pronuncia della presente sentenza. Vanno poi riconosciute, dal momento della presente pronuncia e sino al soddisfo, gli interessi legali sulla somma così liquidata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate secondo le tariffe medie dello scaglione di riferimento ( cause di valore compreso fra 52.001,00 e 250.000,00 euro, individuato secondo il decisum), tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della complessità del giudizio. Nella nota spese allegata alla comparsa conclusionale, l'attore ha poi chiesto la maggiorazione del compenso ai sensi dell'art 4 comma 2, per la difesa della parte nei confronti di più convenuti, nonché ai sensi dell'art 4, comma 1- bis, per l'utilizzo di sistemi di collegamento ipertestuale.
Quanto alla prima richiesta, va osservato che conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di liquidazione degli onorari,
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del
d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti,
a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024). In altre parole nel caso di difesa di una pluralità di parti ( o il che è lo stesso, nei confronti di più parti), la maggiorazione del 30% del compenso è sempre dovuta, variando in caso di identità di posizioni la sola base di calcolo, da ridursi nella misura del 30%.
Nel caso che ne occupa, come reso evidente dagli atti di causa, i fatti posti a base della domanda attorea tanto nei confronti della compagnia quanto nei confronti del responsabile civile, peraltro rimasto contumace, sono i medesimi di talchè la difesa non ha richiesto un impegno maggiore e più gravoso in relazione alla specificità delle singole posizioni processuali dei convenuti. Ne consegue che l'importo da liquidare, da calcolarsi detraendo il
30% per la identità di posizione e poi maggiorato del 30% ai sensi dell'art 4, comma 2 del d.m. 55/2014 e s.m.i., rimane sostanzialmente invariato. Non si ritiene, infine, di dover liquidare la maggiorazione di cui all'art 4, comma
1-bis, del d.m. 55/2014 e s.m.i., stante il limitato numero di allegati e la mancanza di significativi ausili derivanti dall'utilizzo di tale forma di redazione dell'atto ( cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023:
“In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni.”)
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico dei convenuti in solido tra di loro.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 5379/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023 ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la concorrente responsabilità di e dell'attore Controparte_4
nella causazione del sinistro rispettivamente nella Parte_1 misura dell'80% il primo e del 20% il secondo e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., e in solido tra di loro, al Controparte_4 pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, la somma di € 83.736,26, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1
in solido tra di loro, al pagamento, in favore della Controparte_4 parte attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 786,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi ( di cui € 2.552,00 per fase di studio, €
1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed €
4.253,00 per fase conclusionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe Gentile e AT DA, dichiaratisi antistatari;
c) pone le spese di CTU, come liquidate da separato decreto in atti, a definitivo carico dei convenuti in solido tra di loro.
Torre Annunziata, li 6.12.2025 Il Giudice
dott. ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione Civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero rg. 5379/23, assunta in decisione all'udienza del 7 novembre 2025, avente ad oggetto: azione di risarcimento danni da circolazione stradale, vertente tra:
nato in [...] il [...] e residente in Parte_1
Castellammare di Stabia (Na) alla Via Coppola n. 3 (C.f.:
STP00033314358163), elettivamente domiciliato in Gragnano (Na) alla via
Castellammare n. 2, presso lo studio dall'Avv. Giuseppe Gentile e dall'Avv.
AT DA, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti;
Attore
E
(P. IVA Controparte_1
), in persona della propria rappresentante processuale ex art. P.IVA_1
77 del Codice di Procedura civile in Controparte_2 virtù di procura speciale allegata in atti, quest'ultima in persona del proprio
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti
AU AZ, PP AR e MA RO, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Sabina Senopia in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 20/B;
Convenuta
NONCHE' residente in [...] Controparte_4
(C.F.: ); C.F._1
Convenuto contumace
Conclusioni: con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo riservarsi la causa in decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.11.2023 alla compagnia assicuratrice , nonché in data 29.11.2023 al CP_1 responsabile civile domandava Controparte_4 Parte_1 accertarsi l'esclusiva responsabilità del , quale proprietario e CP_4 conducente del motoveicolo BMW 5100 RR tg EP 95939, nella causazione dell'incidente avvenuto in Castellammare di Stabia, alla via Strada
Panoramica nella zona compresa fra il civico 94/C e quello 113/A
(distributore Agip), in data 22 maggio 2021, e condannarsi il citato convenuto, in solido con la , al risarcimento dei danni alla CP_1 persona dallo stesso subiti.
Tanto sulla premessa che, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, mentre era intento ad effettuare l'attraversamento della strada, priva di strisce pedonali, veniva investito dal suddetto motoveicolo che sopraggiungeva a velocità sostenuta dopo aver sorpassato l'auto che lo precedeva, fermatasi per consentire l'attraversamento del pedone, riportando gravi lesioni personali.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 4.03.2024 la contestando l'avversa pretesa e deducendo la esclusiva CP_1 responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, siccome lo stesso improvvidamente e repentinamente effettuava l'attraversamento senza osservare i normali criteri di prudenza. In ogni caso la compagnia convenuta, laddove ritenuta una condotta del convenuto violativa Controparte_4 delle norme del codice della strada, invocava comunque il concorso di colpa del danneggiato, avendo questi quanto meno concorso con la sua condotta imprudente alla causazione del sinistro. Infine la compagnia contestava la quantificazione del danno come operato da parte attrice, sin da subito evidenziando che, in difetto di puntuale allegazione e prova della ricorrenza di eccezionali condizioni, alcuna personalizzazione del danno poteva essere riconosciuta rispetto ai parametri di liquidazione di cui alle tabelle di Milano, siccome già comprensive di tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale unitariamente intesi.
Il responsabile civile, sebbene ritualmente evocato in lite Controparte_4 mediante notifica dell'atto di citazione perfezionatasi in data 29.11.2023 con consegna a mani del destinatario del plico postale, non ha inteso costituirsi in giudizio. Ritualmente instaurato il contraddittorio, espletata attività istruttoria mediante escussione dei testi ammessi ed espletamento di ctu medica volta alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 30.10.2025 da cui far decorrere a ritroso i termini di cui all'art 189 c.p.c.; quindi, depositate dalle parti note di trattazione scritta in sostituzione della predetta udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza del 7 novembre 2025 la causa veniva rimessa in decisione.
In via preliminare il Tribunale rileva che la domanda è proponibile, avendo l'istante inoltrato, con missiva pervenuta via pec alla compagnia CP_1
[...
in data 14.12.2021, la richiesta stragiudiziale di risarcimento ed atteso il decorso dello spatium deliberandi di cui all'art. 145 del codice delle assicurazioni (cfr. copia della missiva allegata alla produzione di parte attrice).
Ancora in via preliminare, va osservato che risulta altresì adempiuto l'obbligo di invito alla negoziazione assistita, siccome inoltrato a mezzo pec alla compagnia convenuta in data 17.05.2022 ed al responsabile civile a mezzo lettera raccomandata ricevuta dallo stesso in data 8 giugno 2022, come da cartolina allegata in atti.
Nel merito la domanda è fondata nei termini e per le motivazioni che seguono. Al riguardo va, anzitutto, osservato che la sussistenza, in capo al convenuto della qualità di proprietario del veicolo investitore, oltre Controparte_4
a non essere stata contestata dalla convenuta compagnia, emerge, altresì, dalla copia del certificato cronologico del PRA, relativo al motociclo BMW
5100 RR, targato EP95939, versata in atti dall'istante.
Del pari è pacifica l'esistenza del rapporto assicurativo intercorrente tra il e la . CP_4 CP_1
Relativamente alla dinamica del sinistro, l'espletata istruttoria consente di ricostruire la dinamica del sinistro nei termini che seguono.
Alla disamina del merito, va premesso che il principio del libero convincimento del giudice, di cui all'art 116 c.p.c, si traduce nell'assenza di una precostituita gerarchia dei mezzi di prova, sì da consentire al giudice di scegliere fra i molteplici elementi di prova sottoposti al suo vaglio, quelli che ritiene più efficaci per la formazione del proprio convincimento.
Conforta tale convincimento il costante dictum della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 21 luglio
2010, n. 17097).
Espressione del principio del libero convincimento del giudice, e del legato corollario dell'assenza di ogni gerarchia dei mezzi di prova, è la riconosciuta possibilità per il giudice di porre a fondamento della propria decisione anche mezzi di prova “atipici”, ossia non espressamente contemplati dal codice (
Cass. 27.03.2003 n. 4666; Cass.
5.09.70 n. 1217) Nell'ambito di tale categoria sicuramente possono farsi rientrare gli atti e documenti amministrativi, le relazioni, le consulenze, i rapporti ispettivi e, senz'altro anche le dichiarazioni, le sommarie informazioni testimoniali e gli altri accertamenti compiuti in sede penale.
Orbene, tanto debitamente premesso, va rilevato che in allegato all'atto di citazione l'attore ha prodotto il rapporto di incidente stradale redatto dalla
Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, intervenuta sul luogo del sinistro a seguito di chiamata della centrale operativa. In tale sede gli agenti provvedevano non solo ad effettuare rilievi fotografici del luogo del sinistro, ma anche a raccogliere sit dai soggetti ivi presenti, fra cui il
[...]
ed il teste poi escusso in corso di lite, . CP_4 Testimone_1
Ebbene, in tale circostanza, il dichiarava: “provenivo da Sorrento CP_4 con direzione Castellammare. Io e il mio amico stavamo percorrendo con le nostre rispettive moto la strada Panoramica. Usciti dalla galleria e superato il distributore di carburante Agip un'auto che mi precedeva ha improvvisamente leggermente deviato a destra. In tale fase mi avvedevo di una persona davanti alla mia moto. Ho cercato di frenare ma non ho potuto evitare l'impatto e rovinavo al suolo. E non ricordo null'altro”
Il teste in tale frangente dichiarava agli agenti: “io ed Testimone_1 il mio amico stavamo procedendo in direzione Controparte_4
Sorrento/Castellammare alle ore 9,55 circa. Io mi trovavo con la mia moto dietro quella del mio amico. Un pedone ha attraversato la strada da destra verso sinistra direzione Sorrento/Castellammare. Il mio amico ha centrato in pieno con la moto questa personae sono entrambi caduti, la moto del mio amico ha nel cadere urtato la parte anteriore centrale di un autoveicolo che transitava con direzione Castellammare/Sorrento. Voglio precisare che il pedone ha attraversato improvvisamente. Noi procedevamo piano perché
c'era traffico”
Escusso all'udienza del 30.01.2025 lo stesso teste riferiva: “ Ricordo che verso la fine di maggio dell'anno 2021 io e il mio amico Controparte_4 ci trovavamo a bordo delle nostre moto in località dopo Seiano, in direzione
Castellammare di Stabia” (ADR): “Il mio amico mi precedeva a CP_4 bordo della sua moto e viaggiavamo a circa 50 km orari” (ADR): “Ci trovavamo all'altezza del fruttivendolo che si pone sulla carreggiata destra;
ad un certo punto un pedone, proveniente dal margine destro della carreggiata, si è immediatamente immesso sulla carreggiata, di talchè il mio amico lo ha investito ed è andato ad invadere l'opposta Controparte_4 corsia sulla quale stava transitando un'auto” (ADR): “Il pedone è stato sbalzato al suolo ed anche il motociclo” (ADR): “In quel punto non vi sono strisce pedonali”
Da tali dichiarazioni, ad avviso di questo giudice, è possibile ritenere che l'investimento del pedone sia avvenuto secondo modalità conformi a quelle descritte in citazione dall'attore. Invero, sebbene il teste abbia Tes_1 dichiarato anche agli agenti nell'immediatezza del fatto, che l'attraversamento del pedone fu improvviso, ostano a tale ricostruzione alcune circostanze di fatto. In primo luogo, lo stesso conducente del motoveicolo investitore ha dichiarato che l'auto che lo precedeva improvvisamente deviava verso destra e che a seguito di tale manovra lo stesso si trovava davanti il pedone, non riuscendo ad evitare l'impatto. E' dunque evidente che l'incidente ebbe a verificarsi quando il pedone aveva già impegnato la carreggiata e non nell'immediatezza dell'attraversamento; alla destra della carreggiata in quel momento, infatti, si trovava l'automobile che precedeva il motoveicolo condotto dal che in tali circostanze, CP_4 evidentemente, non solo si trovava nella parte più a sinistra della corsia di percorrenza, ma evidentemente era intento in una manovra di sorpasso dell'auto che lo precedeva, non spiegandosi diversamente come si sia potuto trovare davanti il pedone se non ipotizzando che in tale frangente lo stesso non seguiva l'autovettura che lo precedeva, ma viaggiava affiancato alla stessa. In secondo luogo, la circostanza che dai rilievi fotografici allegati al rapporto di intervento della Polizia Municipale si noti una macchia di sangue in prossimità del margine destro della carreggiata non indica in maniera univoca che l'impatto si sia verificato in corrispondenza della stessa, ben potendo questa corrispondere piuttosto al luogo di caduta del pedone che, secondo quanto riferito dallo stesso teste veniva sbalzato al suolo Tes_1 per effetto della collisione.
Tale ricostruzione è avvalorata dalle dichiarazioni rese dall'altro teste escusso in corso di lite, , sentito alla medesima udienza del Testimone_2
30.01.2025, il quale ha riferito: “conosco i fatti di causa in quanto il 21.05 del 2021, intorno alle ore 10.00 del mattino mi trovavo a piedi a via
Panoramica a Castellammare di Stabia e mi trovavo a piedi sul marciapiede posto sulla destra scendendo in direzione Sorrento” (ADR): “Ho visto che dal marciapiede opposto proveniva il sig. che avevo conosciuto
Pt_1 durante le mie passeggiate in Villa Comunale e sulla Panoramica;
il sig. stava attraversando la strada e si trovava al centro della corsia,
Pt_1 quando una macchina, che proveniva dal traforo, ha arrestato la sua corsa per consentirgli l'attraversamento; in quel frangente, un a moto che proveniva da tergo, sorpassava la macchina ed investiva ”(ADR): “In
Pt_1 quel punto non ci sono strisce pedonali.” (ADR): “Se ben ricordo il marciapiede, dal quale partiva era occupato da un furgoncino a circa
Pt_1
10 metri di distanza” (ADR): “In seguito all'investimento, la moto è caduta
a terra invadendo l'opposta corsia di marcia ed impattando contro una macchina che proveniva della direzione opposta” (ADR):“Dopo
l'investimento mi sono avvicinato al predone il quale era insanguinato e steso a terra;
subito dopo è intervenuto il 118.”
E' vero che la compagnia convenuta ha contestato la genuinità del teste alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dal , Testimone_3 intervenuto sul luogo del sinistro ed escusso all'udienza del 30.01.2025, il quale dichiarava che unico testimone dell'evento era il e tuttavia Tes_1 vi è da considerare che gli agenti intervenivano sul luogo del fatto solo in un secondo momento allorquando era già intervenuta anche l'ambulanza del 118 per portare i feriti in ospedale, di talchè non si rileva un insanabile contrasto fra le opposte dichiarazioni, essendo ben possibile che al momento dell'intervento degli agenti il teste si fosse già allontanato. Né è possibile invocare l'art 135, comma 3 bis del codice delle assicurazioni, atteso che la norma in discorso ha riguardo esclusivamente alla ipotesi di sinistri con danni a cose e non anche con danni alla persona, come nel caso che ne occupa.
Da ultimo, non può non valorizzarsi anche la mancata comparizione del all'udienza del 30.01.2025 per rendere il deferito interrogatorio CP_4 formale, nonostante la notifica della relativa ordinanza perfezionatasi mediante consegna a mani del destinatario in data 29.11.2024. D'altra parte, se è vero che nel caso di litisconsorzio necessario, la confessione che sia resa da alcuni soltanto dei litisconsorti, ai sensi dell'art. 2733, comma 3, c.c., non può acquistare valore di prova legale nei confronti delle persone diverse dal confitente, nondimeno la stessa è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti, e questi può trarne elementi di convincimento valutabili secondo i principi della logica comune, anche nei confronti degli altri litisconsorti (Cassazione civile, n. 10125/03).
Come noto, la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento d'un pedone, pur essendo presunta, può essere esclusa, non solo quando l'investitore abbia fornito la prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non v'era da parte sua una reale possibilità di evitare l'incidente. Tale situazione ricorre, ad esempio, allorché il pedone compia l'attraversamento della strada immettendovisi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso ed inevitabile sì da non consentire al conducente di evitarne l'investimento (Cassazione civile, sez. III, 18 ottobre 2001, n. 12751;
Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 1993, n. 8451; conf. Cass. civ.
27.4.1990, n.3554). Nella fattispecie in esame può ritenersi provato che, secondo quanto concordemente riferito dai testi ed emergente dalle riproduzioni fotografiche in atti, la strada teatro del sinistro non era dotata di strisce pedonali. Inoltre, poiché, in considerazione della gravità delle lesioni sofferte dall'attore, può senz'altro affermarsi che il motociclo procedesse a velocità senz'altro sostenuta e comunque non rispettosa del limite dei 50
Km/h (per effetto dell'urto, infatti, il pedone veniva sbalzato al suolo riportando frattura sia la massiccio facciale che alla tibia, radio e ulna), deve escludersi che il pedone sia stato in grado di avvedersi per tempo del sopraggiungere del motociclo e di concedere allo stesso la dovuta precedenza.
Va tuttavia osservato che soltanto nel caso di attraversamenti pedonali il comportamento straordinario ed imprevedibile del pedone costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 1227. In questo caso l'obbligo di cautela che grava sul conducente, tenuto a rallentare e fermarsi, sovrasta gli obblighi di ordinaria prudenza che devono adottare i pedoni, con la conseguenza che non costituisce concorso di colpa la dimostrazione dell'attraversamento delle strisce fatto frettolosamente o senza guardare
(Cassazione civile, sez. III, 09/03/2011, n. 5540). La circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza. Accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, tuttavia, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cassazione civile, sez. III, 13/03/2009, n.
6168).
In tale contesto, ritiene questo giudice che la scelta del pedone di attraversare in un punto della strada in cui risultava parcheggiato, in posizione di divieto, un furgone per la vendita di frutta, appaia senz'altro censurabile siccome non conforme ai canoni di comune prudenza, posto che proprio la presenza del furgone sul marciapiedi rappresentava senz'altro un ostacolo alla corretta visuale del pedone che si accingeva ad effettuare l'attraversamento.
Ancorchè l'impatto, per le ragioni sopra esposte, sia avvenuto al centro della corsia di percorrenza, o comunque in prossimità della parte sinistra della stessa, deve ritenersi che la presenza di un ostacolo che abbia impedito la piena visuale, abbia senz'altro concorso alla verificazione dell'incidente, non consentendo ai veicoli che transitavano in quel momento di potersi avvedere anche a congrua distanza della presenza del pedone e della sua intenzione di attraversare.
Valutando il complesso delle risultanze istruttorie, come sopra illustrate, ritiene quindi questo giudice che l'incidente per cui è causa possa essere ascritto alla responsabilità concorrente del conducente del motoveicolo investitore, e dello stesso danneggiato, Controparte_4 Parte_1 nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%.
Passando ad esaminare il quantum, dalle risultanze istruttorie acquisite, ed in particolare dai referti stilati nell'immediatezza del fatto e dalla relazione redatta dal ctu, dott. emerge chiaro come Persona_1 dal sinistro de quo siano derivate a carico di le seguenti Parte_2 lesioni: ““Frattura patologica della parte distale di radio e ulna, frattura chiusa di tibia, traumatismo faccia e naso” ed in particolare quanto al traumatismo facciale, “fratture multiple e combinate di EF 1 e 2 scomposte che necessitano di trattamento chirurgico di riduzione ed osteosintesi…” (cfr. CTU agli atti).
L'attore veniva di conseguenza sottoposto, in data 26 maggio 2021 ad intervento chirurgico di sintesi con chiodo citieffe per la frattura bifocale di tibia e perone a sinistra e confezionato un gesso brachio metacarpale a destra per la frattura del radio distale destro, mentre a seguito di consulenza maxillo facciale, lo stesso “reso edotto della sua patologia traumatica chirurgica rifiuta l'intervento consapevole delle eventuali complicazioni”
Sulla scorta delle valutazioni riportate nel richiamato elaborato peritale, cui questo Giudice ritiene di dover prestare completa adesione in quanto redatto secondo ineccepibili criteri logico-scientifici e sostanzialmente condiviso dalle parti che non facevano pervenire nei termini le rispettive osservazioni, i pregiudizi sofferti dal , consistiti in “postumi di biossea di Parte_1 gamba a sinistra scomposta e pluriframmentaria trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare ancora in situ;
postumi di frattura dell'epifisi distale di radio e ulna a destra scomposta esitata con deviazione radiale e predominanza ulnare e con limitazione funzionale;
danno estetico lieve;
trauma cranico con fratture multiple scomposte a livello massiccio facciale con flc (EF 1 e 2); esiti di infrazione della IX e X costa sinistra”, possono, pertanto, quantificarsi in misura pari a: 8 giorni di invalidità temporanea assoluta;
45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75 %; 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%; danno biologico permanente nel grado del 21%.
In ordine al danno non patrimoniale subito da va premesso Parte_1 che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte
Costituzionale e del successivo orientamento della Suprema Corte sul punto, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona.
Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (cfr Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827;
Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del
12/12/2003, e successiva giurisprudenza conforme della Suprema Corte ).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n.
26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso,
è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.
Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cfr da ultimo Cass. 13.07.2011 n.
15373).
Per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno in oggetto, la Suprema
Corte ha statuito che: “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto" chiarendo “che i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali”
(cfr Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Ne discende che nella fattispecie, ai fini della liquidazione del danno in oggetto, può senz'altro farsi applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle di
Milano come aggiornate al giugno 2024, che, già elaborate tenendo conto della natura composita del danno non patrimoniale come individuato dalla
Suprema Corte, contemplano un valore medio pro die del danno transitorio da inabilità assoluta ricompreso tra un minimo di euro 115,00 aumentabile nella misura del 50%.
Circa il "quantum", appare equo riconoscersi all'attore per il danno transitorio da invalidità parziale la somma di euro 170,00 per ciascun giorno di invalidità (essendo elevata la sofferenza patita dal per l' Pt_1 intervento chirurgico cui si è sottoposto ed il lungo periodo riabilitativo conseguente allo stesso, nonché i postumi dello stesso, fra i quali dolore nella sede chirurgica ) e quindi: euro 1360,00 per 8 giorni di ITT, euro 5737,50 per giorni 45 di ITP al 75%, euro 5100,00 per 60 giorni al 50% ed € 2550,00 per
60 giorni al 25%.
Inoltre, il danno biologico - pari a 21 punti percentuali - alla stregua della tabella richiamata tenuto conto dell'età di anni 43 di nato il Parte_1
27.02.1978, alla data dell'evento lesivo, risalente al 22 maggio 2021, va stimato in un importo di euro 89.320,00.
I valori come sopra stimati sono già ricomprensivi della sofferenza morale soggettiva patita dall'attore.
Non si ritiene, nel caso di specie, di poter riconoscere alcuna personalizzazione del danno.Va, infatti, osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” (cfr. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 5984 del 06/03/2025)
L'attore, nel caso di specie, non ha neppure allegato, prima ancora che provato, la presenza di conseguenze particolari, o comunque anomale, che possano giustificare una personalizzazione del danno riconosciuto.
Ne consegue, in ragione delle suesposte motivazioni, che non si ritengono ricorrenti i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno in favore dell'attore.
Da quanto precede, ne discende un danno non patrimoniale complessivo di euro 83.254,00 (euro 11.798,00 per invalidità transitoria ed euro 71.456,00 per danno biologico permanente), pari all'80 della danno complessivamente liquidato.
A tale somma va aggiunto anche l'importo di € 482,26 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione
(Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per l'attore quella risultante dalla devalutazione di € 83736,26 al momento dell'evento lesivo (22 maggio 2021).
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 22 maggio 2021 alla data di pronuncia della presente sentenza. Vanno poi riconosciute, dal momento della presente pronuncia e sino al soddisfo, gli interessi legali sulla somma così liquidata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e vengono liquidate secondo le tariffe medie dello scaglione di riferimento ( cause di valore compreso fra 52.001,00 e 250.000,00 euro, individuato secondo il decisum), tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della complessità del giudizio. Nella nota spese allegata alla comparsa conclusionale, l'attore ha poi chiesto la maggiorazione del compenso ai sensi dell'art 4 comma 2, per la difesa della parte nei confronti di più convenuti, nonché ai sensi dell'art 4, comma 1- bis, per l'utilizzo di sistemi di collegamento ipertestuale.
Quanto alla prima richiesta, va osservato che conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di liquidazione degli onorari,
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del
d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti,
a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.” (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024). In altre parole nel caso di difesa di una pluralità di parti ( o il che è lo stesso, nei confronti di più parti), la maggiorazione del 30% del compenso è sempre dovuta, variando in caso di identità di posizioni la sola base di calcolo, da ridursi nella misura del 30%.
Nel caso che ne occupa, come reso evidente dagli atti di causa, i fatti posti a base della domanda attorea tanto nei confronti della compagnia quanto nei confronti del responsabile civile, peraltro rimasto contumace, sono i medesimi di talchè la difesa non ha richiesto un impegno maggiore e più gravoso in relazione alla specificità delle singole posizioni processuali dei convenuti. Ne consegue che l'importo da liquidare, da calcolarsi detraendo il
30% per la identità di posizione e poi maggiorato del 30% ai sensi dell'art 4, comma 2 del d.m. 55/2014 e s.m.i., rimane sostanzialmente invariato. Non si ritiene, infine, di dover liquidare la maggiorazione di cui all'art 4, comma
1-bis, del d.m. 55/2014 e s.m.i., stante il limitato numero di allegati e la mancanza di significativi ausili derivanti dall'utilizzo di tale forma di redazione dell'atto ( cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023:
“In tema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione, è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni.”)
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico dei convenuti in solido tra di loro.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 5379/2023 R.G.A.C. dell'anno 2023 ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la concorrente responsabilità di e dell'attore Controparte_4
nella causazione del sinistro rispettivamente nella Parte_1 misura dell'80% il primo e del 20% il secondo e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, condanna , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., e in solido tra di loro, al Controparte_4 pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, la somma di € 83.736,26, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
b) condanna , in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1
in solido tra di loro, al pagamento, in favore della Controparte_4 parte attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 786,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compensi ( di cui € 2.552,00 per fase di studio, €
1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed €
4.253,00 per fase conclusionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Giuseppe Gentile e AT DA, dichiaratisi antistatari;
c) pone le spese di CTU, come liquidate da separato decreto in atti, a definitivo carico dei convenuti in solido tra di loro.
Torre Annunziata, li 6.12.2025 Il Giudice
dott. ssa Raffaella Cappiello