Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/06/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 10934/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
Christian Alessi.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 26/06/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara prescritte le pretese creditorie contenute negli avvisi di addebito n.
59620112000259868, 59620130001653341, n. 59620130003716527 e n.
1
29620229011165156000 nella parte relativa a siffatti avvisi.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' Controparte_2
e l' in solido fra loro, al pagamento della restante metà, che
[...] CP_1
liquidata in € 1.270,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'avv. Christian Alessi, dichiaratosi antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/10/2022, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229011165156000, notificatale il 14/10/2022, limitatamente agli avvisi di addebito nn 59620112000259868, 59620120000679989, 59620120004431836,
596201200051503, 59620130001653341, 59620130003716527 e
59620140000131861, aventi ad oggetto contributi previdenziali dovuti CP_3
per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, e somme da Modello DM/10 rettificativo per gli anni 2011 e 2012, deducendone l'illegittimità per omessa notifica degli atti ad essa presupposti, nonché per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati e per mancata indicazione del tasso di interesse applicato nel caso di ritardo nei pagamenti.
Chiedeva di “Ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n.
29620229011165156/000 per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui si richiamano integralmente. • Annullare e revocare con qualsiasi statuizione ex art. 24, co. 5 d.lgs. 46/99 gli avvisi di addebito n. 59620112000259868, 59620120000679989, 5962012000515036,
59620130001653341, 59620130003716527, 59620140000131861,
59620120004431836 parte in cui sono iscritte somme a titolo di contributi previdenziali, per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono integralmente ritenersi ripetuti e trascritti ed in particolare per prescrizione del diritto”.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e Controparte_2
contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 10/04/2024, si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando l'ammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/99e, nel merito, la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva dell
[...]
, dovendosi rilevare come l'odierno giudizio involga profili legati Controparte_4
sia al merito della pretesa creditoria azionata anche alla successiva fase di riscossione,
e su quest'ultima la convenuta risulta pertanto tenuta a contraddire.
Va del pari respinta l'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dei termini di cui all'art. 24, comma
5, del D. Lgs. n. 46/1999.
In proposito, giova difatti rammentare il disposto di cui al citato art. 24, comma
5, a mente del quale “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito) il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento
(o dell'avviso di addebito), è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella di pagamento e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di
3 proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Ebbene, nel caso di specie la ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione,
l'omessa notifica degli avvisi di addebito su cui si fonda l'intimazione di pagamento opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta, con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall' CP_1
Nel merito, l'opposizione va accolta nei limiti che seguono.
Deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza della censura dell'opponente avente ad oggetto l'omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento opposta, avendo l' dimostrato di avere ritualmente notificato, a mezzo CP_1
raccomandata A.R., tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa.
In particolare, dagli avvisi di ricevimento versati in atti dall'Ente Impositore, emerge che l'avviso di addebito n. 59620112000259868 è stato consegnato al destinatario in data 7/07/2011 (e non anche il 7/11/2012 per come affermato in ricorso); l'avviso n. 59620120000679989 è stato recapitato al destinatario in data
23/04/2012; l'avviso n. 59620120004431836 è stato consegnato al destinatario in data 5/11/2012; l'avviso n. 5962012000515036 è stato recapitato al destinatario in data 12/12/2012; l'avviso n. 59620130001653341 è stato consegnato al destinatario in data 8/05/2013; l'avviso n. 59620130003716527 è stato consegnato al destinatario in data 19/12/2013; ed infine, l'avviso n. 59620140000131861 è stato consegnato al destinatario in data 20/05/2014 (cfr. ricevute ava “.tiff”, all.te in memoria , CP_1
ciascuna riconducibile al relativo avviso attraverso l'indicazione in esse del medesimo numero di raccomandata indicato nell'intestazione degli avvisi).
4 Acclarata l'infondatezza della censura attorea afferente alla mancata notifica dei succitati avvisi di addebito, deve quindi vagliarsi l'ulteriore censura formulata dall'opponente avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie avanzate, per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica degli avvisi di addebito sopra menzionati e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
Orbene, esaminando l'avviso di addebito n. 59620112000259868, deve rilevarsi come lo stesso sia stato notificato all'opponente in data 7/07/2011, mentre il primo valido atto interruttivo, costituito dall'intimazione n. 29620169011559712000, sia stato notificato dall' in data 27/09/2016 mediante consegna Controparte_5
a mani del destinatario (cfr. all.ti in memoria ), vale a dire ben Controparte_2
oltre 5 anni dopo decorrenti dalla notifica del detto avviso di addebito (spirati il
7/07/2016), con la conseguenza che le pretesa ivi contenuta deve dichiararsi prescritta.
Del pari, va osservato come gli avvisi di addebito n. 59620130001653341, n.
59620130003716527 e n. 59620140000131861 siano stati notificati all'opponente rispettivamente in data 8/05/2013, in data 19/12/2013 e in data 20/05/2014, mentre il primo atto interruttivo, costituito dall'intimazione di pagamento n.
29620229011165156000 oggi impugnata, è stato notificato dall' Parte_2
soltanto in data 14/10/2022, con evidente decorso del termine prescrizionale quinquennale.
In relazione a tali avvisi di addebito non può, difatti, assumere valenza interruttiva della prescrizione l'atto di intimazione n. 29620179047607707 asseritamente notificato dall' in data 22/11/2017 (cfr. all. in Controparte_2
memoria , in quanto recapitato ad un indirizzo pec “ non CP_6 Email_1
riconducibile alla parte opponente.
In particolare, a fronte dell'avvenuto disconoscimento di tale indirizzo pec tempestivamente operato dell'opponente nella prima difesa utile, l' CP_7
[...] dal canto suo non ha dimostrato di avere ricavato siffatto indirizzo
[...]
dall'apposito registro INI-PEC, siccome previsto dall'art. 60, comma 7, del D.P.R. n.
600 del 29/09/1973 ratione temporis applicabile nella specie (che così prevede: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata,all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”) con la conseguenza che la notifica dell'intimazione n.
29620179047607707 non risulta dimostrata e non può valere a interrompere del decorso del termine prescrizionale.
Pertanto, in assenza di validi e tempestivi atti interruttivi, le pretese contenute negli avvisi di addebito nn. 59620130001653341, 59620130003716527 e n.
59620140000131861, devono ritenersi colpite da prescrizione.
Risultano, invece, del tutto legittime le pretese sottese agli avvisi di addebito n.
59620120000679989, n. 59620120004431836, n. 5962012000515036 per le considerazioni che seguono.
Come sopra analizzato, siffatti avvisi di addebito invero sono stati notificati all'opponente rispettivamente in data 23/04/2012, 5/11/2012 e 12/12/2012 e l' , al fine di interrompere il decorso della prescrizione, sebbene Controparte_2
abbia dapprima notificato in data 27/09/2016 l'intimazione di pagamento n.
29620169011559712000 mediante recapito nelle mani del destinatario (cfr. all. in memoria , ha tuttavia notificato il successivo atto interruttivo, costituito CP_6
dall'intimazione impugnata n. 29620229011165156000, soltanto in data 14/10/2022, cosicché a ben vedere la prescrizione dei crediti portati nei succitati avvisi di addebito si sarebbe verificata in data 27/09/2021.
6 Tuttavia, deve rilevarsi come l'art. 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 (entrata in vigore il 30/4/2020 e dunque applicabile ratione temporis nella specie) abbia introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020, poi prorogata fino al 30/06/2021 dall'art. 11, co. 9, del DL 183/20, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno
2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio
2020 – 30 giugno 2020).
Nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene pertanto rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Deve inoltre tenersi conto, nella specie, dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 che prevede la sospensione dell'attività di riscossione nel periodo dall'8/03/2020 al
31/08/2021, ritenendo di condividere sul punto le argomentazioni espresse dalla
Corte di appello di Torino nella sentenza n. 142/2023, secondo cui “Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato alla luce di un precedente di questa Corte territoriale (sentenza n.109/23) ove è sostenuto che l'attività di sospensione della notifica delle cartelle e degli atti di riscossione durante il periodo emergenziale COVID (08.03.2020- 31.08.2021) ex art 68 DL. 18/2020 convertito in legge 27/2020 comporta che il termine di prescrizione che scade in detto periodo è prorogato al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza originale della notifica dell'atto.
Si riporta la motivazione della citata sentenza:
7 “Va comunque verificata l'eventuale maturazione della prescrizione in epoca successiva alla notifica dell'avviso di addebito in data 19.1.2016, trattandosi di eccezione rilevabile anche d'ufficio.
L'eccezione è infondata, in quanto l'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-31.8.2021: l'art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (…) I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: (…) b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
8 obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Orbene, in applicazione di dette disposizioni, i termini di prescrizione relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono stati prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31/12/2023, con la conseguenza che nella specie non possono ritenersi maturati.
Sicché, le pretese creditorie contenute negli avvisi di addebito n.
59620120000679989, n. 59620120004431836, n. 5962012000515036, che sarebbero state colpite da prescrizione in data 27/09/2021, alla luce di tale proroga dei termini non possono, ad oggi, dirsi prescritte.
Né, infine può condividersi la cesura attorea afferente alla mancata indicazione nell'intimazione di pagamento impugnata delle modalità di calcolo e del tasso di interesse applicato, atteso che a pag. 11 del detto documento vengono riportati i
9 riferimenti normativi che individuano la misura e le modalità di calcolo degli interessi in questione.
In definitiva, l'intimazione di pagamento n. 29620229011165156000, notificata alla parte opponente in data 14/10/2022, va annullata nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 59620112000259868, 59620130001653341, n. 59620130003716527 e n. 59620140000131861, e le pretese ivi contenute vanno dichiarate prescritte, mentre per il resto il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità dell'
[...]
in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite tra la Controparte_8
ricorrente e l' CP_1
Le restanti spese di lite tra parte ricorrente e l' vanno Controparte_2
compensate per metà, in ragione del parziale accoglimento, e quest'ultima va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) e distratta in favore dell'avv. Christian
Alessi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 29/06/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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