TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14564 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: TA EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54050/2024, introdotta da Parte_1
nata a [...] il [...], con il patrocinio degli avv.ti Sara Menichetti
[...]
e ET UR;
ricorrente
nei confronti di
nato a [...] il [...], con il patrocinio degli avv.ti Maria CP_1
LE e LV IA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la sua Parte_1 separazione da e ha aderito alla domanda riconvenzionale di CP_1 scioglimento del matrimonio formulata dal resistente, per essere ormai venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita comune. nel costituirsi non ha contestato la ricorrenza dei CP_1 presupposti per fare luogo alla separazione, ma ha formulato richieste divergenti con riferimento ai provvedimenti accessori. 2
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, su richiesta delle pari la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status limitatamente alla domanda di separazione;
Dalle circostanze esposte si trae conferma del venir meno del fondamento dell'unione matrimoniale, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale. Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54050/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 20/9/1968, e nato a [...] il [...], che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 25/10/2003 a Roma (atto n. 02707, parte 1, serie 01, anno 2003); dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo. Roma, 14.10.2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
TA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: TA EN Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54050/2024, introdotta da Parte_1
nata a [...] il [...], con il patrocinio degli avv.ti Sara Menichetti
[...]
e ET UR;
ricorrente
nei confronti di
nato a [...] il [...], con il patrocinio degli avv.ti Maria CP_1
LE e LV IA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la sua Parte_1 separazione da e ha aderito alla domanda riconvenzionale di CP_1 scioglimento del matrimonio formulata dal resistente, per essere ormai venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'originario progetto di vita comune. nel costituirsi non ha contestato la ricorrenza dei CP_1 presupposti per fare luogo alla separazione, ma ha formulato richieste divergenti con riferimento ai provvedimenti accessori. 2
Adottati i provvedimenti provvisori del caso, su richiesta delle pari la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sullo status limitatamente alla domanda di separazione;
Dalle circostanze esposte si trae conferma del venir meno del fondamento dell'unione matrimoniale, e del ricorrere – conseguentemente - delle condizioni per far luogo alla loro separazione personale. Le spese di lite saranno regolate con la definizione del giudizio, rimesso sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 54050/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 20/9/1968, e nato a [...] il [...], che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 25/10/2003 a Roma (atto n. 02707, parte 1, serie 01, anno 2003); dispone rimettersi la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
spese al definitivo. Roma, 14.10.2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
TA EN