Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03446/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02480/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2480 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Indelicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ramacca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Alecci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Ramacca n. -OMISSIS-notificata in data 11.10.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Ramacca
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. RE SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso può essere sinteticamente ricostruita come segue:
- Con ricorso RG n. 487/2013 la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato provvedimenti denegatori di accertamento di conformità e di correlata demolizione aventi ad oggetto una tettoia in ferro e termo-copertura (da lei collocata sul prospetto di un edificio di sua proprietà in Ramacca), per la parte in cui il manufatto insiste su un’area inizialmente comunale (destinata a strada pubblica) poi acquistata, previa sdemanializzazione, dalla stessa ricorrente.
- Con successivo ricorso RG n. 1181/2014, ella ha quindi impugnato, tra gli altri atti, l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
- Con sentenza n. 1490/2015 questo Tribunale, riuniti i ricorsi:
1) ha rigettato l’impugnativa del diniego di regolarizzazione dell’abuso, avendo accertato il difetto della prescritta doppia conformità atteso che: “ Risulta agli atti di causa come la tettoia - oltre ad essere formalmente abusiva, in quanto non conforme alla relativa autorizzazione n. -OMISSIS-, espressamente rilasciata per la sola parte da realizzare sulla proprietà privata e non anche sulla porzione all’epoca suolo pubblico – non fosse neppure conforme nella sostanza alla relativa disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione, considerato che al momento della realizzazione dell’opera l’area pubblica era per stessa ammissione della ricorrente adibita a strada comunale e che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non si trattava di “relitto stradale che da tempo non era più sede di transito ”;
2) con riferimento alla reviviscenza di pregressa ordinanza di demolizione (n. -OMISSIS-), ha osservato “ come, nel caso di specie, l’obbligatorietà del rilascio [del permesso di costruire] si giustifichi in relazione all’incisione particolarmente significativa della tettoia sull’assetto edilizio preesistente, in ragione delle sue notevoli dimensioni e della sua collocazione sul prospetto dell’edificio, tali da non potersi ritenere che essa sia meramente accessoria all’edificio medesimo, al quale, viceversa, provoca una apprezzabile alterazione ”;
3) ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza di acquisizione gratuita n. -OMISSIS-, con conseguente suo annullamento limitatamente alla parte in cui disponeva l’acquisizione gratuita di un’area eccedente la superficie di sedime della tettoia (particelle -OMISSIS-), in violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; lasciando impregiudicato “ ogni ulteriore provvedimento che l’amministrazione comunale intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia ”.
- La predetta pronuncia di primo grado è stata confermata con sentenza n. 748/2020 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha respinto l’appello della sig.ra -OMISSIS-.
- Infine, con ordinanza n. -OMISSIS-(notificata a mani della ricorrente il giorno 11 ottobre 2023) il Comune di Ramacca -in dichiarata ottemperanza della sentenza n. 1490/2015- ha adottato un nuovo provvedimento di acquisizione gratuita della tettoia abusiva e della relativa area di sedime “ per circa mq 71,00 ricadenti sull’intera particella n. -OMISSIS- […]” (doc. 1 di parte ricorrente).
Avverso il predetto provvedimento è insorta la sig.ra -OMISSIS- con il ricorso in epigrafe, notificato il 1° dicembre 2023 e depositato il successivo giorno 30 dicembre, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi (come rinumerati dal collegio per maggiore chiarezza espositiva):
I. Violazione e falsa applicazione dei principi cardini della legge 241/90 e successive modifiche, come anche recepita dalla legislazione della Regione Siciliana Eccesso di potere - travisamento dei fatti.
Il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullità ex art. 21 septies Legge n. 241/1990 in quanto il Comune, ha disposto l’acquisizione al patrimonio del manufatto e dell’area di sedime senza il previo avvio di un nuovo procedimento all’esito della ridetta sentenza n. 1490/2015, assumendo a presupposto gli esiti dei pregressi procedimenti di diniego di sanatoria e di demolizione del manufatto. Tale omissione darebbe luogo, inoltre, a plurime violazioni della Legge n. 241/1990, quali, segnatamente: l’omessa adozione di un provvedimento espresso; la vulnerazione delle garanzie procedimentali; l’inosservanza dei canoni di buona fede e leale cooperazione; la carenza di motivazione.
II. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 DPR 380/2001 e dell’articolo 10 della legge 47/85 come modificato dall’articolo 37 del DPR n. 380/2001, già recepito dalla legge della Regione Siciliana (art. 5 legge 37/85). In subordine: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 DPR 380/2001 (c.d. regola della doppia conformità).
La misura ablatoria sarebbe sproporzionata nonché inficiata da erronea valutazione dei presupposti dell’abuso. Poiché la tettoia è opera pertinenziale realizzabile con SCIA, avrebbe dovuto disporsi una sanzione pecuniaria (art. 37 D.P.R. 380/01) e non l’ordine di demolizione. Il Comune ha inoltre omesso il riesame alla luce di fatti sopravvenuti e risolutivi, quali l’acquisto dell’area da parte della ricorrente e la sua sdemanializzazione, che fanno cadere i precedenti motivi di contestazione (difetto di titolo e destinazione stradale).
III. Violazione dell’articolo 31 DPR 380/2001 nel combinato disposto con gli articoli 33, 34, 36 dello stesso DPR – Eccesso di potere
Il Comune avrebbe errato nell’omettere l’accertamento formale dell’abuso: atto asseritamente essenziale sia per consentire di chiedere il permesso in sanatoria (art. 36, co. 1, D.P.R. 380/01), sia in quanto propedeutico all’ingiunzione a demolire (art. 31, co. 2, D.P.R. 380/01) e, conseguentemente, al decorso del termine di 90 giorni per la successiva acquisizione gratuita (art. 31, co. 3, D.P.R. 380/01); in difetto di tali adempimenti, mancherebbe il titolo per procedere all’immissione in possesso (art. 31, co. 4, D.P.R. 380/01). Sussisterebbe, inoltre, manifesto eccesso di potere e travisamento del concetto di "area di sedime" nel calcolo dei mq. 71 da acquisire: l’area di sedime andrebbe riferita, infatti, unicamente alla proiezione orizzontale della costruzione, escludendo le parti aggettanti, rendendo quindi illegittima l’inclusione della porzione che si estende sul marciapiede (mq. 6,61) e della parte verso Ovest (mq. 5,52), con la conseguenza che la superficie corretta da acquisire non supererebbe i mq. 65,78, delimitata dai pilastrini metallici.
IV. Violazione dell’articolo 97 comma 2 della Carta Costituzionale – eccesso di potere
Alcuna utilità pubblica deriverebbe dall’acquisizione avversata a fronte, invece, di un sicuro pregiudizio per la parte privata. Si evidenzia, in proposito, che la base in C.L.S. armato e la tettoia sono funzionali ad attività di officina elettrauto e all’ingresso carrabile, e la sua acquisizione non solo non gioverebbe al Comune, ma lo esporrebbe a responsabilità per danni. Inoltre, l’area di sedime contestata include un serbatoio idrico interrato a servizio del nucleo familiare della ricorrente, la cui acquisizione per accessione comporterebbe un danno ingiustificato al diritto fondamentale all’acqua, dimostrando la sproporzione tra l’interesse pubblico e il sacrificio privato.
Si è costituito il Comune di Ramacca che ha controdedotto rispetto alle superiori ragioni di doglianza, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, dato avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm. d’inammissibilità della censura di nullità per violazione o elusione della sentenza di questo TAR n. 1490/2015, poiché non proposta mediante ricorso in ottemperanza dinanzi al giudice competente, nonché delle censure relative all’accertamento di conformità e all’ingiunzione a demolire l’abuso, in quanto concernenti questioni coperte da giudicato e contrarie al principio del ne bis in idem, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato.
Sotto il primo profilo, come da avviso ritualmente formulato in udienza, deve dichiararsi inammissibile il primo nucleo censorio del primo mezzo di gravame con cui si lamenta la nullità del provvedimento per contrasto con la sentenza di questo TAR n. 1490/2015, che -secondo prospettazione ricorsuale- avrebbe imposto all’Amministrazione Comunale il riavvio di un nuovo procedimento di accertamento dell’abuso, con possibilità per la parte privata di reiterare l’istanza di accertamento di conformità.
In sintesi, la ricorrente si duole che il Comune avrebbe disatteso il vincolo conformativo della predetta pronuncia. Avuto riguardo ai suoi elementi sostanziali (art. 32 comma 2 cod. proc. amm.), la doglianza deve quindi qualificarsi come azione di nullità per violazione o elusione del giudicato ex art. 114, co. 4, lett. b), cod. proc. amm. -come reso esplicito, peraltro, dall’espresso richiamo nell’impianto censorio all’art. 21 septies cod. proc. amm.-.
Tuttavia, detta domanda avrebbe dovuto proporsi nelle forme e con il rito del giudizio di ottemperanza innanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza il cui giudicato si assume essere stato violato o escluso. La proposizione della censura tramite il presente ricorso ordinario di cognizione è pertanto inammissibile, conformemente alle coordinate tracciate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 5 gennaio 2013, n. 2 in base alle quali: “ la conversione dell'azione può essere disposta dal giudice dell'ottemperanza e non viceversa, perché solo questo giudice, per effetto degli articoli 21 septies l. 7 agosto 1990, n. 241 e 114, co. 4, lett. b), cpa, è competente, in relazione ai provvedimenti emanati dall'amministrazione per l'adeguamento dell'attività amministrativa a seguito di sentenza passata in giudicato, per l'accertamento della nullità di detti atti per violazione o elusione del giudicato, e dunque [...] della più grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti ”.
La doglianza è, peraltro, manifestamente infondata.
Come osservato nelle superiori premesse in fatto, la sentenza n. 1490/2015 ha annullato il preesistente provvedimento di acquisizione gratuita (n. -OMISSIS-) limitatamente alla parte in cui estendeva l’effetto ablatorio anche alle aree circostanti al sedime della tettoia, riconoscendo invece la legittimità degli atti presupposti di repressione dell’abuso come anche del rigetto dell’accertamento di conformità. Pertanto, proprio in ragione dell’autorità di giudicato acquisita dalla pronuncia (sul punto si veda ancora infra sulla violazione del ne bis in dem ), nessuna pretesa alla riapertura del procedimento risulta legittimamente esigibile dal Comune, nei confronti del quale l’effetto conformativo della sentenza si esauriva nel mero obbligo di riperimetrare la superficie gratuitamente acquisita al suo patrimonio.
Ancora in via pregiudiziale -e come del pari riportato nel verbale di udienza- devono dichiararsi inammissibili le censure spiegate nel secondo motivo di ricorso e nella prima parte del terzo, volte, in sintesi, a contestare l’illegittimità della misura demolitoria (sull’assunto che per l’opera sarebbe sufficiente una SCIA) e l’omesso riesame delle caratteristiche dell’abuso, per violazione del giudicato e del principio del ne bis idem .
Come già evidenziato, la legittimità degli atti presupposti -comprensivi tanto del diniego del permesso in sanatoria quanto dell’ordine di demolizione- ha costituito oggetto di specifico scrutinio giurisdizionale ed è stata confermata con sentenza passata in giudicato. In particolare, con la più volte citata sentenza n. 1490/2015 questo TAR ha respinto i ricorsi proposti avverso tali provvedimenti, e le relative decisioni sono state confermate dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 748/2020. Ne consegue che le censure volte a contestare, anche indirettamente, l’ordine di demolizione o i presupposti del diniego di regolarizzazione dell’abuso non sono più suscettibili di esame in questa sede, in ragione del giudicato che ne ha definitivamente escluso l’illegittimità, così stabilizzando in modo irretrattabile l’assetto di interessi tra le parti: con il consolidarsi degli effetti dei provvedimenti a monte dell’acquisizione al patrimonio comunale.
Trova pertanto applicazione al caso di specie il costante insegnamento, ancora di recente ribadito dal Giudice d’Appello, per cui “ l’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e ricognitiva, priva di contenuto discrezionale, giacché l’effetto traslativo si produce ex lege. Tale atto è, dunque, vincolato nel contenuto e privo di margini valutativi: può essere sindacato in sede giurisdizionale solo per vizi formali propri (ad esempio, difetti di notificazione, erronea perimetrazione catastale, carenze di individuazione dell’area), ma non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione ormai definitivo ” (C.G.A.R.S., sez. giurisd. 2 ottobre 2025, n. 743).
Passando alle residue doglianze delibabili nel merito, queste sono destituite di fondamento per le considerazioni che seguono.
Ribadito che l’effetto conformativo scaturente dalla sentenza n. 1490/2015 imponeva all’Amministrazione soltanto di rideterminare la superficie soggetta ad acquisizione gratuita, le censure di violazione della Legge n. 241/1990 non colgono nel segno.
Anzitutto, l’ordinanza n. -OMISSIS- reca un’espressa statuizione provvedimentale riguardo alla nuova estensione della superficie, corrispondente al sedime della tettoia, con inequivoca commisurazione (mq 71) e individuazione catastale (l’intera particella n. -OMISSIS-) dell’area interessata.
Nel provvedimento è inoltre chiaramente menzionato il nome del responsabile del procedimento (Geom. -OMISSIS-).
Del tutto fuori fuoco sono poi le doglianze di difetto di motivazione e violazione delle garanzie procedimentali, in uno all’asserita violazione del canone di leale cooperazione. In materia di abusi edilizi, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è una conseguenza automatica della mancata esecuzione della demolizione, che si verifica pertanto ope legis , a seguito dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione dopo il decorso del termine di novanta giorni dalla sua notifica (Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2114) -presupposti che, nel caso di specie, sono stati accertati con sentenza passata in giudicato-. Trattandosi di un’azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, rispetto alla quale non sono richiesti apporti partecipativi del privato, non deve essere preceduta da comunicazione di avvio (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, 21 ottobre 2024, n. 5543) e l’automatismo dell’effetto acquisitivo per l’area di sedime rende superflua ogni motivazione sul punto (Cons. Stato, sez. VII, 16 febbraio 2023, n. 1643).
Il provvedimento impugnato risulta pertanto del tutto conforme al suo modello legale.
Non depone diversamente il richiamo della ricorrente a circostanze asseritamente sopravvenute. Al contrario, i fatti allegati (e cioè la sdemanializzazione del sedime sul quale insiste la tettoia e il suo acquisto da parte della stessa ricorrente) erano già stati vagliati da questo Tribunale nella sentenza n. 1490/2015 e -come rilevato nelle premesse- ritenuti non decisivi ai fini della regolarizzazione dell’abuso in ragione dell’originario regime demaniale dell’area e del conseguente difetto del requisito della doppia conformità per violazione delle prescrizioni urbanistiche. Talché anche tale profilo risulta coperto dal giudicato.
Dalla natura rigidamente vincolata del provvedimento consegue l’infondatezza anche della censura, compendiata nell’ultimo motivo, con cui la ricorrente stigmatizza la violazione del principio di buon andamento. In quanto atto dovuto, dichiarativo di un effetto che si produce ope legis, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e del sottostante sedime è affrancata da ogni ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco del manufatto, risiedendo l’interesse pubblico “ in re ipsa ” nell’eliminazione dell’illecito edilizio e nel ripristino dello stato dei luoghi abusivamente alterato.
Si soggiunga che gli effetti dell’acquisizione gratuita sono quelli tipici dell’acquisto della proprietà a titolo originario. I pesi e i vincoli sull’immobile sono caducati unitamente al precedente diritto dominicale.
Del tutto generica è poi la doglianza di violazione del “diritto fondamentale all’acqua”; non avendo la ricorrente neppure allegato circostanze ostative a una diversa collocazione del serbatoio o al ricorso ad altre modalità di approvvigionamento idrico.
Infine dev’essere disattesa anche la censura, spiegata nella seconda parte del terzo mezzo di gravame, con cui si lamenta l’inesatta misurazione dell’area di sedime.
I calcoli riportati nel ricorso si palesano come il portato di un’elaborazione unilaterale, non suffragata da oggettivi riferimenti tecnici e giuridici; vero essendo piuttosto che il sedime di una tettoia coincide con la sua impronta a terra.
In definitiva il ricorso dev’essere respinto, siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per il resto lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Ramacca delle spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
RE SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE SA | EP IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.