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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16747 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa ME Pellettieri nella causa N.R.G. 52491/2023 pervenuta
2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:all'udienza del 13 ottobre
,difesa giusta delega in atti dall' Avv. Stefano Capece Parte_1 P.IVA 1
APPELLANTE
E
,in persona del Sindaco p.t. P.IVA_2 difesa giusta procura generale alle CP_1
di CP 1 del 23.6.2023 in atti dall'Avv. Umberto Maria Sclafaniliti per atto Notar Per_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di CP_1 n. 3295/2023 depositata il 24.4.2023 bus turistico - accesso e transito in zona a traffico limitato
-
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado, che qui integralmente si richiamano.
Ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado pubblicata il 24.4.2023 e ricorso in appello depositato il 20.11.2023, ,tenuto conto della sospensione feriale per il periodo 1-31 agosto) rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo
Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione sicchè il Tribunale è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, osserva il Tribunale che l'appello
è infondato nel merito e va, pertanto, rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
a n. 58 verbali diInvero l'appellante ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di CP_1 accertamento di violazioni al codice della strada (analiticamente indicati nella sentenza di primo grado cui si fa espresso rinvio),emessi da CP_1 per la violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 Codice della Strada con i quali venne contestato all'odierna appellante l'accesso in zona a
-
traffico limitato da parte di svariati automezzi bus turistici di sua proprietà sostenendo che
,
l'accesso e il transito alla ZTL non erano subordinati al rilascio di apposito permesso, venendo in rilievo veicoli adibiti all'autoservizio pubblico non di linea (siccome immatricolati come noleggio con conducente, come indicato nelle carte di circolazione in atti), veicoli che, in virtù della delibera della Giunta comunale n. 3400/1995, erano autorizzati all'accesso e al transito nelle zone a traffico limitato;
inoltre ha dedotto la società opponente in primo grado che l'art. 11 della legge 21/1992 stabilisce al comma 3 che “ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici”.
Il giudizio di primo grado, svoltosi in contumacia di CP_1 è stato definito con pronuncia reiettiva dell'opposizione.
Il GDP ha motivato la sentenza di rigetto sulla circostanza che i veicoli contravvenzionati, pur immatricolati come mezzo adibito a noleggio con conducente, non erano autoveicoli, bensì autobus turistici sicchè non rientravano nella previsione dell'art. 1 legge 21/1992.
Di qui il proposto gravame che ha riproposto in buona sostanza i motivi di opposizione prospettati innanzi al GDP.
Ciò posto, in tema di transito nelle zone a traffico limitato da parte delle vetture esercenti il servizio di noleggio con conducente la normativa di riferimento è data dalla legge quadro 15.1.1992 n. 21 che, nell'ottica della esigenza di contenere l'inquinamento atmosferico ed acustico in talune zone nevralgiche del tessuto urbano al fine di tutelare la salute dei cittadini e le aree di interesse archeologico ha previsto, accanto alla potestà normativa di derivazione statale, la potestà
,
regolamentare dei Comuni nel disciplinare in modo specifico l'accesso delle vetture NCC alle zone a traffico limitato, talvolta subordinando detto accesso non solo ad una richiesta di autorizzazione dell'interessato in tal senso ma anche al pagamento dell'importo di accesso, che non ha natura di tributo in senso tecnico, ovvero al rilascio di apposito apparecchio "telepass" (v. sul punto Cass.
Civ. 24287/2008).
Attualmente la procedura per conseguire il permesso da parte di vetture NCC di altri Comuni per accedere ai varchi ZTL del Comune di CP_1 si esplica mediante accesso al sito Roma Capitale
Servizi per la Mobilità attraverso istruzioni facilmente consultabili oltre che intellegibili;
,
all'accesso segue apposita comunicazione on line.
Tanto rilevato in via preliminare, si osserva che l'obbligo di pagamento di una tariffa per l'accesso a una zona di traffico limitato imposto agli autobus gran turismo in servizio pubblico di linea si inquadra nella previsione del comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 a norma del quale: "i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale culturale e sul territorio..." e, a tal fine, "possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma".
La norma precisa che "con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati". Le misure sono correlate ai piani di traffico previsti dall'articolo 36 del medesimo decreto legislativo, i quali "sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità
e i tempi di attuazione degli interventi…..".
I provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati sono quindi espressione di scelte discrezionali, che incidono su valori costituzionali spesso contrapposti, da contemperare secondo criteri di ragionevolezza.
E, in particolare, il regime di accesso a determinate zone dei centri abitati risponde a esigenze di buon governo della cosa pubblica e della sua conservazione.
Coerentemente, la Corte Costituzionale (Corte Costituzionale 10 luglio 1996 n. 264) ha sottolineato che la fissazione di limiti (divieti, diversità temporali di utilizzazione, subordinazione a certe condizioni) all'uso delle strade è funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela e alle diverse esigenze, sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza.
Sicché, ha stabilito quella Corte, il pagamento di una tariffa sfugge sia alla nozione di tributo, sia a quella di prestazione patrimoniale di imposta;
essa è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, e non risponde, in particolare, alla fisionomia della prestazione patrimoniale imposta, perché quella particolare utilizzazione è rimessa ad una scelta dell'utente non priva di alternative (Corte Cost.
29.1.2005 n.66).
Ciò posto, i servizi di gran turismo sono classificati come servizi di trasporto pubblico su strada
(articolo 4 comma 1d) bis della legge della Regione Lazio 16 luglio 1998 n. 30); ma si tratta di servizi aventi "... lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico- ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettua a tariffa libera" (comma 5 bis del medesimo articolo).
Con i bus gran turismo non ci si limita quindi a trasportare persone da un luogo all'altro, in base ad una tratta obbligata, ma si prestano servizi turistici, che incidono sulla tariffa, che difatti è libera.
Non solo, quindi, anche per i bus turistici l'accesso alla ZTL si traduce in una utilizzazione particolare della strada, in relazione alla quale il pagamento della tariffa funge da corrispettivo;
ma questa utilizzazione integra proprio il servizio turistico prestato per mezzo di essi e, quindi, è funzionale alla finalità economica che si persegue con la prestazione offerta e resa;
di conseguenza non si può dire prevalente, in relazione alla tariffa, l'elemento dell'imposizione legale, che caratterizza la prestazione patrimoniale imposta.
Né alla tariffa in questione può essere riconosciuta natura tributaria, ravvisabile a fronte del carattere coattivo, ma in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, in collegamento con una pubblica spesa, ma con riguardo a un presupposto economicamente rilevante, perché commisurato a un indice di capacità contributiva (Cass SSUU 10577/2020).
L'istituzione di una zona a traffico limitato, in definitiva, è esercizio di un potere pubblico, che conforma la qualificazione della tariffa di accesso;
e si tratta di un potere pubblico afferente all'uso del territorio (Cass. SSUU 7.3.2011 n.5351). comeCompiuto siffatto doveroso inquadramento normativo, si osserva che nella fattispecie, correttamente rilevato dal primo Giudice, la violazione è stata posta in essere da bus turistici che non ricadono nella previsione di cui all'art.1 legge 21/1992, secondo la quale "costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura...; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura ....". Parte appellante ha dedotto al riguardo che i veicoli contravvenzionati sono immatricolati per uso di terzi da noleggio con conducente, e ha prodotto i relativi libretti di circolazione e che siffatta
,
immatricolazione legittimerebbe perciò solo l'accesso e il transito in ZTL.
A fondamento di tale assunto parte appellante ha posto l'art. 11 legge 21 del 1992, che al comma 3 stabilisce testualmente: "Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici”.
La lettura di parte appellante alla norma da ultimo citata è frutto però di errata interpretazione, atteso che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 24827/2008 e
24942/2008) il terzo comma dell' art.11 legge 21/1992, laddove consente alle vetture di noleggio con conducente l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, va coordinato con il primo comma dello stesso articolo, che rinvia per la disciplina concreta dell'esercizio del transito alla potestà regolamentare dei Comuni, con la conseguenza che sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l'esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva e anche ad ulteriori adempimenti.
Compendiando l'autobus NCC non è perciò solo autorizzato ad accedere in ZTL solo perché immatricolato come NCC;
invero l'accesso e il transito nelle zone a traffico limitato è e continua a restare assoggettato alla potestà regolamentare dei Comuni ed è espressione del potere discrezionale degli stessi, che, con appositi regolamenti disciplinano modalità , adempimenti, eventuale corrispettivo, tempi e orari di accesso nella zona a traffico limitato (Cass. 29598/2023).
Per le considerazioni che precedono l'appello non può trovare accoglimento .
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di parte appellata , che si liquidano in € 1278,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa ME Pellettieri nella causa N.R.G. 52491/2023 pervenuta
2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:all'udienza del 13 ottobre
,difesa giusta delega in atti dall' Avv. Stefano Capece Parte_1 P.IVA 1
APPELLANTE
E
,in persona del Sindaco p.t. P.IVA_2 difesa giusta procura generale alle CP_1
di CP 1 del 23.6.2023 in atti dall'Avv. Umberto Maria Sclafaniliti per atto Notar Per_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di CP_1 n. 3295/2023 depositata il 24.4.2023 bus turistico - accesso e transito in zona a traffico limitato
-
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 ottobre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado, che qui integralmente si richiamano.
Ferma la tempestività del proposto gravame in ossequio al disposto di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza di primo grado pubblicata il 24.4.2023 e ricorso in appello depositato il 20.11.2023, ,tenuto conto della sospensione feriale per il periodo 1-31 agosto) rilevata ancora in via preliminare la ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo l'appellante indicato le parti della motivazione oggetto di censura nonché le norme di legge asseritamente violate dal primo
Giudice e la loro rilevanza ai fini della decisione sicchè il Tribunale è stato posto in condizione di avere adeguata contezza delle criticità della sentenza impugnata, osserva il Tribunale che l'appello
è infondato nel merito e va, pertanto, rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
a n. 58 verbali diInvero l'appellante ha proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di CP_1 accertamento di violazioni al codice della strada (analiticamente indicati nella sentenza di primo grado cui si fa espresso rinvio),emessi da CP_1 per la violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 Codice della Strada con i quali venne contestato all'odierna appellante l'accesso in zona a
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traffico limitato da parte di svariati automezzi bus turistici di sua proprietà sostenendo che
,
l'accesso e il transito alla ZTL non erano subordinati al rilascio di apposito permesso, venendo in rilievo veicoli adibiti all'autoservizio pubblico non di linea (siccome immatricolati come noleggio con conducente, come indicato nelle carte di circolazione in atti), veicoli che, in virtù della delibera della Giunta comunale n. 3400/1995, erano autorizzati all'accesso e al transito nelle zone a traffico limitato;
inoltre ha dedotto la società opponente in primo grado che l'art. 11 della legge 21/1992 stabilisce al comma 3 che “ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici”.
Il giudizio di primo grado, svoltosi in contumacia di CP_1 è stato definito con pronuncia reiettiva dell'opposizione.
Il GDP ha motivato la sentenza di rigetto sulla circostanza che i veicoli contravvenzionati, pur immatricolati come mezzo adibito a noleggio con conducente, non erano autoveicoli, bensì autobus turistici sicchè non rientravano nella previsione dell'art. 1 legge 21/1992.
Di qui il proposto gravame che ha riproposto in buona sostanza i motivi di opposizione prospettati innanzi al GDP.
Ciò posto, in tema di transito nelle zone a traffico limitato da parte delle vetture esercenti il servizio di noleggio con conducente la normativa di riferimento è data dalla legge quadro 15.1.1992 n. 21 che, nell'ottica della esigenza di contenere l'inquinamento atmosferico ed acustico in talune zone nevralgiche del tessuto urbano al fine di tutelare la salute dei cittadini e le aree di interesse archeologico ha previsto, accanto alla potestà normativa di derivazione statale, la potestà
,
regolamentare dei Comuni nel disciplinare in modo specifico l'accesso delle vetture NCC alle zone a traffico limitato, talvolta subordinando detto accesso non solo ad una richiesta di autorizzazione dell'interessato in tal senso ma anche al pagamento dell'importo di accesso, che non ha natura di tributo in senso tecnico, ovvero al rilascio di apposito apparecchio "telepass" (v. sul punto Cass.
Civ. 24287/2008).
Attualmente la procedura per conseguire il permesso da parte di vetture NCC di altri Comuni per accedere ai varchi ZTL del Comune di CP_1 si esplica mediante accesso al sito Roma Capitale
Servizi per la Mobilità attraverso istruzioni facilmente consultabili oltre che intellegibili;
,
all'accesso segue apposita comunicazione on line.
Tanto rilevato in via preliminare, si osserva che l'obbligo di pagamento di una tariffa per l'accesso a una zona di traffico limitato imposto agli autobus gran turismo in servizio pubblico di linea si inquadra nella previsione del comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 a norma del quale: "i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale culturale e sul territorio..." e, a tal fine, "possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma".
La norma precisa che "con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati". Le misure sono correlate ai piani di traffico previsti dall'articolo 36 del medesimo decreto legislativo, i quali "sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità
e i tempi di attuazione degli interventi…..".
I provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare all'interno dei centri abitati sono quindi espressione di scelte discrezionali, che incidono su valori costituzionali spesso contrapposti, da contemperare secondo criteri di ragionevolezza.
E, in particolare, il regime di accesso a determinate zone dei centri abitati risponde a esigenze di buon governo della cosa pubblica e della sua conservazione.
Coerentemente, la Corte Costituzionale (Corte Costituzionale 10 luglio 1996 n. 264) ha sottolineato che la fissazione di limiti (divieti, diversità temporali di utilizzazione, subordinazione a certe condizioni) all'uso delle strade è funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela e alle diverse esigenze, sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza.
Sicché, ha stabilito quella Corte, il pagamento di una tariffa sfugge sia alla nozione di tributo, sia a quella di prestazione patrimoniale di imposta;
essa è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, e non risponde, in particolare, alla fisionomia della prestazione patrimoniale imposta, perché quella particolare utilizzazione è rimessa ad una scelta dell'utente non priva di alternative (Corte Cost.
29.1.2005 n.66).
Ciò posto, i servizi di gran turismo sono classificati come servizi di trasporto pubblico su strada
(articolo 4 comma 1d) bis della legge della Regione Lazio 16 luglio 1998 n. 30); ma si tratta di servizi aventi "... lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico- ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate che si effettua a tariffa libera" (comma 5 bis del medesimo articolo).
Con i bus gran turismo non ci si limita quindi a trasportare persone da un luogo all'altro, in base ad una tratta obbligata, ma si prestano servizi turistici, che incidono sulla tariffa, che difatti è libera.
Non solo, quindi, anche per i bus turistici l'accesso alla ZTL si traduce in una utilizzazione particolare della strada, in relazione alla quale il pagamento della tariffa funge da corrispettivo;
ma questa utilizzazione integra proprio il servizio turistico prestato per mezzo di essi e, quindi, è funzionale alla finalità economica che si persegue con la prestazione offerta e resa;
di conseguenza non si può dire prevalente, in relazione alla tariffa, l'elemento dell'imposizione legale, che caratterizza la prestazione patrimoniale imposta.
Né alla tariffa in questione può essere riconosciuta natura tributaria, ravvisabile a fronte del carattere coattivo, ma in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, in collegamento con una pubblica spesa, ma con riguardo a un presupposto economicamente rilevante, perché commisurato a un indice di capacità contributiva (Cass SSUU 10577/2020).
L'istituzione di una zona a traffico limitato, in definitiva, è esercizio di un potere pubblico, che conforma la qualificazione della tariffa di accesso;
e si tratta di un potere pubblico afferente all'uso del territorio (Cass. SSUU 7.3.2011 n.5351). comeCompiuto siffatto doveroso inquadramento normativo, si osserva che nella fattispecie, correttamente rilevato dal primo Giudice, la violazione è stata posta in essere da bus turistici che non ricadono nella previsione di cui all'art.1 legge 21/1992, secondo la quale "costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura...; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura ....". Parte appellante ha dedotto al riguardo che i veicoli contravvenzionati sono immatricolati per uso di terzi da noleggio con conducente, e ha prodotto i relativi libretti di circolazione e che siffatta
,
immatricolazione legittimerebbe perciò solo l'accesso e il transito in ZTL.
A fondamento di tale assunto parte appellante ha posto l'art. 11 legge 21 del 1992, che al comma 3 stabilisce testualmente: "Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici”.
La lettura di parte appellante alla norma da ultimo citata è frutto però di errata interpretazione, atteso che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 24827/2008 e
24942/2008) il terzo comma dell' art.11 legge 21/1992, laddove consente alle vetture di noleggio con conducente l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi, va coordinato con il primo comma dello stesso articolo, che rinvia per la disciplina concreta dell'esercizio del transito alla potestà regolamentare dei Comuni, con la conseguenza che sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l'esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva e anche ad ulteriori adempimenti.
Compendiando l'autobus NCC non è perciò solo autorizzato ad accedere in ZTL solo perché immatricolato come NCC;
invero l'accesso e il transito nelle zone a traffico limitato è e continua a restare assoggettato alla potestà regolamentare dei Comuni ed è espressione del potere discrezionale degli stessi, che, con appositi regolamenti disciplinano modalità , adempimenti, eventuale corrispettivo, tempi e orari di accesso nella zona a traffico limitato (Cass. 29598/2023).
Per le considerazioni che precedono l'appello non può trovare accoglimento .
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014
(scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di parte appellata , che si liquidano in € 1278,00 per compenso, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge;
c) sentenza esecutiva.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2025
Dott.ssa ME Pellettieri