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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2024, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04/06/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3433/2022
vertente tra parte domiciliata in PIAZZA CAIROLI N.37 00049 VELLETRI Parte_1
v. FERRELLI EMANUELA
Parte appellante contro
parte domiciliata in rappresentata dall'avv. MIGLIO SIMONA CP_1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1529/2022 emessa dal Tribunale di Tivoli in funzione di
Giudice del Lavoro in data 13.12.2022 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Letto l'art. 111 Cost. nella part in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.;
La Corte osserva. Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Tivoli, adìto da per il pagamento Parte_1 della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 sulla scorta del decreto di omologa emesso dallo stesso Tribunale il 22.11.2018, ha dichiarato cessata la materia del contendere per avere l' , CP_1 contumace, disposto in corso di causa il pagamento di quanto richiesto, senza statuizione sulle spese mancando la prova che il ritardo nell'adempimento fosse imputabile all' (trasmissione CP_1 del mod. AP70).
Avverso la sentenza ha proposto appello il chiedendone la parziale riforma per erronea Pt_1 mancata statuizione sulle spese, pronuncia di fatto risoltasi in una indebita compensazione delle stesse.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.6.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è fondato.
L' invero, pur rimasto contumace in primo grado, deve ritenersi totalmente soccombente CP_1 rispetto alla domanda, tenuto conto che è pacifico l'adempimento tardivo della prestazione e che lo stesso giudice riconosce che il ricorrente ha inviato all' la PEC che indica come contenuto il CP_1 modulo AP/70, ciò che costituisce un principio di prova della sua tempestiva trasmissione, che solo la contumacia dell' non ha consentito di completare o confutare. CP_2 Ha pertanto ragione l'appellante quando afferma che non aver pronunciato sulle spese equivale ad averle in toto compensate, pronuncia che in quanto tale penalizza il ricorrente, che si è visto privare del favore delle spese da porsi a carico dell' per il principio della soccombenza. CP_1
Va in effetti osservato che l'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile (nel testo introdotto con la L. 162/2014 e tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018) consente la compensazione delle spese di lite, oltre che nei casi di reciproca soccombenza, in quelli di assoluta novità della questione trattata ovvero mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o alte gravi ed eccezionali ragioni. Nella fattispecie, l'adempimento della prestazione richiesta non rientra tra i casi contemplati dalla norma, né la pronuncia tiene conto del fatto che il ricorrente è stato costretto ad agire in giudizio per il pagamento di quanto dovuto, essendo la prestazione pervenuta solo dopo la notifica del ricorso di primo grado.
In ogni caso la pronuncia di cessazione della materia del contendere comporta, in via generale, la necessità di verificare l'ipotetico esito del giudizio qualora esso fosse proseguito in assenza della causa estintiva, sicchè, anche sotto questo profilo, stante la sussistenza del diritto riconosciuto dall' con il pagamento della prestazione richiesta, è da escludersi che ricorrano i presupposti CP_1 per una compensazione delle spese di lite.
Venendo alla liquidazione, sulla base delle tabelle forensi di cui al DM 55/2014 può essere liquidato l'importo di euro 1.773,00, correttamente applicando i “valori minimi” delle tabelle allegate al citato d.m. in materia previdenziale stante la semplicità della causa, in particolare escludendo i compensi per la fase di trattazione, risoltasi nella mera presa d'atto dell'intervenuto pagamento e nella richiesta di cessazione della materia del contendere. CP_ L'appello va pertanto accolto, condannando l' al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura di euro 1.773,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi (con riferimento allo scaglione tariffario fino a 5.200,00 euro, determinato sul quantum delle spese di lite liquidate per il primo grado, che hanno formato oggetto della materia devoluta in appello).
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna l' a CP_1 rifondere a le spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.773,00 Parte_1 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Condanna l' al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.000,00 oltre al 15% per CP_1 il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 4.6.2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste