Art. 3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, verra' emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, verra' emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.