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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/09/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RG 780/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Graziano Ruiu, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alghero, Via
Oristano n. 7;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppa Controparte_1 P.IVA_1
Rutilio e Gesuino Campus, elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente in Sassari, Via
Roma n. 62;
CONVENUTA nonché nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Giampiero Schirru, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
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TERZA CHIAMATA
OGGETTO: danno differenziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, dipendente della Parte_1 convenuta con qualifica di operaio addetto alla potatura degli Controparte_1 alberi e alla pulizia dei terreni, ha dedotto che in data 29 gennaio 2014 subiva un infortunio sul lavoro, allorché veniva colpito in volto da una pigna mentre era impegnato nella liberazione delle ramaglie di pino.
2. In ragione del fatto dedotto, il sig. ha rappresentato di aver patito la cecità Pt_1 monolaterale con perdita del visus dell'occhio destro ed una nevralgia del trigemino post traumatica;
a fronte di tale infortunio, l' ha riconosciuto al ricorrente una rendita CP_3 commisurata al 30% di invalidità permanente.
3. Parte ricorrente ha sostenuto che l'infortunio di cui si discute fosse causalmente ricollegabile all'omissione del datore di lavoro, che non aveva adottato le misure di sicurezza necessarie nel cantiere, né dotato il lavoratore degli appositi dispositivi di protezione individuale, tra cui la visiera per la protezione del viso e degli occhi, atteso che il caschetto fornito non doveva ritenersi all'uopo sufficiente.
4. Il sig. ha quindi proposto il presente ricorso nei confronti dell' Pt_1 CP_1
chiedendo che quest'ultima provvedesse al risarcimento della perduta
[...] integrità psicofisica permanente quantomeno al 30%, ivi incluso il danno morale consistente nello sconvolgimento dell'esistenza e nel pregiudizio alle proprie relazioni sociali, nonché dell'invalidità temporanea sofferta, pari a 90 giorni di invalidità totale e
120 giorni parziale.
5. Il ricorrente ha allora chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità e colpa esclusiva della Controparte_4
(già ) e per l'effetto
[...] Controparte_5 condannare la stessa a risarcire a favore dell'attore tutti i danni non patrimoniali patiti dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa da liquidarsi come Parte_1 determinati in espositiva, ovvero nella misura di giustizia anche maggiore accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di dovuto al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
6. Si è ritualmente costituita in giudizio l' chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto del ricorso avversario. Secondo la resistente, il lavoratore avrebbe omesso l'individuazione delle misure che il datore avrebbe dovuto adottare per evitare la produzione dell'evento dannoso, non avendo specificato quali misure di sicurezza avesse omesso di adottare, nonché del nesso causale rispetto al sinistro.
2 7. Inoltre, anche con riferimento alla mancata dotazione della visiera, la convenuta ha contestato che il dipendente non avrebbe nemmeno individuato la fonte di tale preteso obbligo;
peraltro, secondo il DVR elaborato dalla convenuta, nessun obbligo di tal genere era previsto in relazione all'attività di operaio generico svolta dal sig. Pt_1
8. La parte convenuta ha invece rivendicato di aver improntato tutte le misure necessarie per evitare la produzione del danno, evidenziando altresì che l'infortunio in discorso fu il primo e l'unico ad interessare gli occhi di un dipendente.
9. In ogni caso, in via subordinata l' ha formulato domanda in Controparte_1 garanzia nei confronti della chiedendo di essere manlevata Controparte_2 in caso di soccombenza in virtù del contratto di assicurazione in essere tra le parti, e rassegnando pertanto le seguenti conclusioni:
“in via principale, rigettare le domande di accertamento e di condanna formulate dal ricorrente sig. contro l siccome infondate in fatto e in Parte_1 Controparte_1 diritto;
in via subordinata, senza acquiescenza, per l'ipotesi di accertamento della responsabilità dell in ordine all'infortunio per è causa e della sua condanna al Controparte_1 risarcimento, accertare e dichiarare la tenuta, in forza del Controparte_2 contratto di assicurazione tra le parti, al pagamento in favore dell'stessa CP_1 di quanto da questa dovuto al ricorrente per il risarcimento dell'infortunio
[...] oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la al pagamento di Controparte_2 pari importo all . Controparte_1
Vinte le spese”.
10. A seguito dell'autorizzazione all'estensione del contraddittorio, si è regolarmente costituita in giudizio la suindicata eccependo Controparte_2 preliminarmente la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, siccome l'Ente pubblico non avrebbe mai denunciato il sinistro anteriormente alla chiamata in causa del 20.1.2023, nonostante il sig. avesse richiesto alla resistente il Pt_1 risarcimento dei danni in data 29.1.2019.
11. In ogni eventualità, la terza chiamata ha chiesto il rigetto del ricorso e delle pretese azionate nei suoi confronti, da limitarsi in via subordinata entro i limiti previsti dalle condizioni generali del contratto assicurativo.
3 12. Istruita la controversia mediante prova orale per testi e consulenza tecnica medico-legale, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sul ricorso principale
13. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
14. Come noto, l'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede che l'esonero della responsabilità del datore di lavoro per le conseguenze dannose dell'infortunio non operi ove la condotta che lo ha generato integri una fattispecie penale perseguibile d'ufficio.
15. La Suprema Corte ha, invero, più volte ribadito che “l'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così
Corte cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. Di qui CP_3 la nozione di danno cd. "differenziale", inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile
d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all di agire in regresso nei confronti del datore di CP_3 lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017)” (Cass. civ., n. 12041 del 2020).
16. Occorre pertanto incidentalmente accertare in sede civile se la condotta datoriale violi qualche norma incriminatrice;
sul punto, nella medesima sentenza sopra citata e in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, si è precisato che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le CP_3 regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
17. Quanto al fatto generatore dell'infortunio, sono pacifici tra le parti i fatti di causa. In data
29.1.2014 il sig. i trovava presso il cantiere forestale di Porto Conte intento in Pt_1
4 un'operazione di pulizia delle ramaglie di pino tagliate dall'operaio motoseghista. Nel tentativo di liberare delle ramaglie rimaste incastrate, una di queste si staccava all'improvviso e una pigna attaccata a un ramo andava ad impattare l'occhio destro del lavoratore.
18. Tali circostanze, peraltro, sono state concordemente riferite dai tre testi escussi nell'ambito del presente giudizio, i quali hanno assistito all'evento lesivo e prestato i primi soccorsi al collega, conducendolo all'ospedale.
19. L'infortunio ha comportato l'esplosione del bulbo oculare destro con cecità monolaterale, nonché una nevralgia del trigemino post traumatica, così come accertato in sede amministrativa dall' e oggetto di riconoscimento di un'invalidità permanente di 30 CP_3 punti percentuali ai sensi della tabella allegata al D.M. 12 luglio 2000.
20. Tale diagnosi è stata confermata nel presente giudizio dalla CTU, a cui è stato affidato l'incarico di determinare il danno civilistico causalmente ricollegabile all'infortunio in discussione, nonché la sussistenza del nesso teleologico rispetto alla mancata adozione da parte datoriale di idonee misure di protezione volte a impedire la verificazione dell'evento.
21. Sul punto la dott.ssa , con motivazione scevra da vizi medico-legali, Persona_1 sulla base di un esame approfondito di tutta la documentazione disponibile agli atti, sia sanitaria sia con riferimento ai documenti di valutazione dei rischi, sottoposta a visita la parte ricorrente ed esaminate le prove testimoniali assunte, ha concluso che “a seguito dell'infortunio sul lavoro del 29 gennaio 2014 il Sig. ha riportato un Parte_1 grave trauma bulbare e ferita perforante dell'occhio destro con conseguente cecità dell'occhio destro e nevralgia del trigemino post-traumatica.
✓ i predetti postumi permanenti hanno determinato un danno biologico permanente in misura pari al 30%.
✓ la durata dell'invalidità temporanea, totale e parziale è quantificabile in: ITT pari a 90 giorni e ITP al 50% pari a 120 giorni”.
22. Da tali conclusioni non vi è ragione di discostarsi, essendo analoghe a quelle dell' , CP_3
e posto che anche il CTP della resistente nelle osservazioni alla bozza di elaborato peritale ritiene equa la stima operata dall'ausiliare del giudice.
5 23. La dott.ssa ha altresì accertato che l'evento dannoso fosse causalmente Persona_1 ricollegato alla mancata adozione da parte dell' degli opportuni Controparte_1 dispositivi di protezione individuale.
24. La parte convenuta ha contestato la ricostruzione e l'individuazione della responsabilità da parte del consulente tecnico d'ufficio, eccependo che quest'ultimo avrebbe utilizzato una formula dubitativa, e che comunque non era neanche stata individuata in concreto la misura idonea a prevenire il danno, né l'eventuale obbligo del datore di adottarla.
25. Tali obiezioni non possono essere accolte.
26. Ebbene, tenuto conto delle modalità di realizzazione dell'evento dannoso e delle mansioni ordinariamente svolte da parte del lavoratore, nonché del criterio di accertamento causale civilistico del più probabile che non, si ritiene che l'omissione da parte datoriale di fornire una idonea protezione degli occhi abbia determinato il danno, pregiudizio evitabile laddove il dipendente ne fosse stato regolarmente dotato.
27. Rispetto al contenuto dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, come noto l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
28. Tale norma non determina comunque una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo
(Cass. civ., n. 29909 del 2021).
29. Pertanto, la prova della responsabilità datoriale per violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. richiede anzitutto che il lavoratore alleghi, deducendo l'inadempimento, l'evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli subite alla propria salute, la nocività dell'ambiente di lavoro cui è esposto in ragione delle modalità della prestazione
6 lavorativa, nonché il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (Cass. civ., n. 28516 del 2019).
30. Una volta ciò dedotto e provato da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie in concreto (anche innominate) per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cass. civ., n. 6008 del 2023; Cass. civ., n. 10115 del 2022; Cass. civ., n. 15112 del 2020; Cass. civ., n. 26495 del 2018; Cass. civ., n. 12808 del 2018; Cass. civ., n. 14865 del 2017; Cass. civ., n. 2038 del 2013).
31. Quanto al caso di specie, il sig. a correttamente allegato e dimostrato quanto Pt_1 sufficiente per determinare l'insorgenza in capo all' della suddetta Controparte_1 prova liberatoria.
32. E invero, il ricorrente ha provato che nel corso dell'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa di pulizia del sottobosco ha subito un evento gravemente lesivo del bulbo oculare, lamentando che la fornitura da parte della convenuta di una idonea visiera avrebbe consentito di evitare il prodursi del danno.
33. Parte convenuta ha eccepito che in relazione all'attività svolta dal ricorrente non era prevista l'adozione di occhiali protettivi o visiera quali strumenti di protezione degli occhi, conformemente all'allegato 8 del d.lgs. n. 81/2008 che non individuava per l'attività selviculturale un rischio apprezzabile di infortunio agli occhi.
34. Peraltro, secondo l' la circostanza che successivamente Controparte_1 all'infortunio occorso al ricorrente la parte datoriale ha consegnato ai lavoratori degli occhiali protettivi era piuttosto da considerare indice del pronto aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, conformemente al disposto di cui all'art. 29, comma
3, del d.lgs. n. 81/2008, non essendosi verificati né prima né successivamente all'infortunio per cui è causa altri incidenti che hanno coinvolto l'apparato visivo dei lavoratori.
35. L'assunto è tuttavia smentito dallo stesso DVR depositato dalla resistente.
36. Si rammenta che conformemente all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, il documento di valutazione dei rischi deve essere munito di data certa, anche per il fine dell'aggiornamento della valutazione secondo quanto disposto dal successivo art. 29.
37. Secondo quanto emerge documentalmente, in relazione alla valutazione dei rischi con riferimento alla categoria dei lavori forestali, parte convenuta ha elaborato due documenti
7 di valutazione dei rischi, con indicazione delle date indicate dei sopralluoghi, ovvero del
10.8.2007 (doc. 2 fasc. resistente) e del 16.4.2009 (doc. 5 fasc. resistente). Dal che risulta che anche il secondo DVR è ampiamente antecedente all'infortunio per cui è causa.
38. In tale documento il datore nelle note in calce ha previsto che “in considerazione della possibilità frequente che gli operatori possano subire durante gli spostamenti o le lavorazioni manuali un colpo di frusta di rami sul volto o la proiezione di schegge, è opportuno utilizzare occhiali a mascherina o visiera a rete”.
39. Pertanto, già da molto tempo prima del verificarsi dell'infortunio, nel DVR era stato previsto il rischio lavorativo concretizzatosi poi nell'infortunio occorso al sig. Pt_1 nonché i relativi dispositivi di protezione individuale volti a sterilizzare tale fonte di rischio.
40. Né sul punto può valere la prova orale per testi formulata da parte resistente al capitolo n.
7 (“vero che dopo il 29 gennaio 2014 l' della aggiornò il CP_5 CP_4 documento di valutazione dei rischi (mostrando al teste i documenti allegati nn.2 e 5”), posto che la data deve risultare dal documento stesso, oltre ad essere in contraddizione rispetto a quanto emerge da quest'ultimo.
41. Peraltro, anche laddove il DVR vigente al momento del verificarsi dell'infortunio non avesse previsto l'utilizzo di alcun dispositivo di protezione per gli occhi rispetto all'attività svolta, si osserva che in ogni caso il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all'omessa previsione anticipata
(Cass. pen., n. 4075 del 2021).
42. Difatti, il documento di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 deve contenere la valutazione di tutti i rischi connessi all'esercizio dell'attività di impresa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conformemente al disposto dell'art. 15, comma 1 lett. a), del d.lgs. citato.
43. Tanto è vero che la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Cass. pen., n. 43350 del 2021).
44. A seguito poi della corretta identificazione di tutti i rischi per la sicurezza, il contenuto qualificante e minimo del documento di valutazione dei rischi è costituito anche
8 dall'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati (Cass. pen., n. 12940 del 2021).
45. Con riferimento a questi ultimi, la Suprema Corte ha poi ritenuto che l'art. 18, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 81/2008, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 dello stesso decreto
(Cass. pen., n. 13096 del 2017).
46. Sicché, anche laddove il DVR concretamente adottato dall' Controparte_1 all'epoca del verificarsi dell'infortunio ai danni del sig. non prevedesse Pt_1 alcunché né rispetto al rischio di pregiudizi agli occhi in relazione all'attività svolta dal dipendente, né l'adozione di dispositivi di protezione individuale, ciò comunque non manda esente da responsabilità omissiva la parte convenuta.
47. Si ritiene infatti che il documento di valutazione dovesse prevedere tale rischio, nonché prescrivere l'adozione degli strumenti di protezione individuale volti a sterilizzarlo o quantomeno arginarlo, siccome nell'attività svolta da parte dell'operaio forestale, nella pulizia della boscaglia e dei rami tagliati, si è ordinariamente sottoposti al rischio di essere colpiti al volto dalle schegge e dal materiale boschivo trasportato;
e rispetto a tale rischio,
i DPI forniti da parte datoriale non erano idonei a proteggere l'apparato oculare, non fornendo alcuna protezione il caschetto e gli altri dispositivi in dotazione.
48. Invero, anche se non del tutto eliminabile, il rischio deve essere reso comunque insignificante per la salute, alla stregua delle misure di prevenzione in concreto attuabili e disponibili in un determinato momento storico, secondo la migliore scienza ed esperienza, come da art. 15, comma 1 lett. c), del d.lgs. n. 81/2008.
49. Obblighi che il datore di lavoro era onerato di approntare, essendo il rischio prevedibile;
tale assunto sarebbe altresì dimostrato dalle allegazioni della stessa CP_1 di aver modificato il DVR successivamente all'infortunio (ancorché tale
[...] circostanza è documentalmente smentita, secondo quanto sopra rilevato), individuando specificamente il rischio e prescrivendo l'utilizzo dei DPI adeguati, a integrazione della precedente omissione.
50. Gli stessi testi sentiti ( e hanno riferito i) che il sig. fosse CP_6 Tes_1 Tes_2 Tes_2 dotato del solo caschetto di cui al documento n. 3 della difesa del ricorrente, ii) che non
9 erano forniti in dotazione occhiali protettivi (teste , e iii) che i caschetti con Tes_1 cuffie e visiera sono stati consegnati agli operai dieci giorni dopo l'infortunio occorso al sig. teste . Pt_1 Tes_2
51. Pertanto, sulla base di tutto quanto osservato, si deve ritenere che la mancata individuazione del rischio, così come la mancata fornitura di occhiali o di maschere a protezione degli occhi, in dotazione ai soli operai motoseghisti, hanno certamente consentito il prodursi dell'evento dannoso;
pregiudizio che avrebbe potuto essere del tutto evitato, o comunque arginato, laddove l' avesse tutelato la salute Controparte_1 del dipendente fornendo i dovuti DPI.
52. Sicché, parte convenuta non ha dato prova di aver correttamente individuato i rischi e di aver conseguentemente adottato le opportune misure di sicurezza, correlate alla quantificazione della misura di diligenza esigibile nel caso concreto, al fine di evitare il prodursi del danno;
imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli
“standards” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. civ., n. 74741 del 2022).
53. Né può in alcun modo predicarsi l'abnormità della condotta tenuta dal ricorrente, infortunatosi allorché impegnato in attività di pulizia dei rami caduti a terra a seguito del taglio, e in quanto tale niente affatto avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso fisiologico tra prestazione e attività assicurata (Cass. civ., n. 20748 del 2025).
54. La violazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, accompagnata dalla sussistenza del nesso di causalità con l'evento e dall'elemento psicologico, non avendo l' dimostrato che la causa dell'evento Controparte_1 non fosse a lei imputabile, comporta pertanto l'accertamento della responsabilità omissiva del datore di lavoro in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
55. Rispetto poi alla sussistenza di una fattispecie incriminatrice, il giudicante ritiene che il fatto, così come ricostruito, possa essere sussunto, quantomeno, all'interno della fattispecie punita dal combinato disposto degli artt. 590, commi 2 e 3, c.p.
10 56. La Corte di Cassazione ha specificato che la lesione personale deve considerarsi grave se l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia
(Cass. pen., n. 4014 del 2015).
57. Tenuto conto dell'invalidità temporanea stimata dal CTU in complessivi 210 giorni, si rientra pienamente nel paradigma della fattispecie incriminatrice sopra richiamata, superandosi il limite minimo di 40 giorni di guarigione.
58. Lesione che è stata cagionata a causa delle violazioni delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, circostanza che rende perseguibile il reato d'ufficio ai sensi dell'art. 590, comma sesto, c.p.
59. Si deve pertanto ritenere accertata in sede civilistica la commissione di un fatto reato con violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Fatto che ha comportato al lavoratore dei pregiudizi all'integrità psico-fisica, tanto di natura temporanea quanto permanente.
60. Con riferimento al quantum debeatur, si tratta di tradurre in termini monetari le conseguenze degli accertati postumi invalidanti permanenti in misura del 30%, nonché dell'invalidità temporanea così come accertata dalla CTU.
61. In via sistematica, si premette che l'orientamento più recente e consolidato della Suprema
Corte, sin dalle pronunce n. 901 del 2018 e n. 7513 del 2018 (c.d. “ordinanza decalogo”),
è fermo nel ritenere l'autonomia del danno da sofferenza interiore (c.d. “danno morale”) dal danno dinamico - relazionale (cd. “danno biologico”), e dunque l'autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento (oltre alle citate si vedano Cass. civ., n. 28989 del 2019; Cass. civ., n. 9006 del 2022; Cass. civ., n. 5119 del 2023; Cass. civ., n. 7892 del
2024; Cass. civ., n. 15465 del 2025).
62. Invero, “in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. civ., n. 7513 del 2018).
63. Il danno morale si sostanzia dunque in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può
11 influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale; sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. civ., n. 9006 del 2022).
64. Rispetto al criterio che il giudicante ritiene di impiegare ai fini della determinazione del danno, si fa ricorso alle più recenti tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano che, come noto, sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. civ., n. 8532 del 2020).
65. Non risulta difatti applicabile alla presente controversia la Tabella Unica Nazionale relativa alle menomazioni permanenti di non lieve entità, introdotta con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025, n. 40, posto che l'ambito di applicazione concerne i sinistri stradali e nautici, nonché i risarcimenti dei danni cagionati dalla malpractice sanitaria.
66. Con riferimento alla tabella applicabile, la Suprema Corte ritiene che nel calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale, debbano essere utilizzate le tabelle vigenti al momento della decisione, che tengono in considerazione le ulteriori rilevazioni statistiche dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, laddove l'applicazione di una tabella non più attuale si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. civ., n. 7272/2012; Cass. civ., n. 25485 del 2016).
67. Sul punto, le tabelle più recenti sono quelle dell'anno 2024, che hanno rivalutato gli importi già stabiliti in quelle del 2021, e che si erano a loro volta adeguate alle prescrizioni della Suprema Corte in ordine alla necessità di liquidare separatamente il danno alla vita di relazione rispetto a quello da sofferenza interiore, mediante scissione dei due importi (entrambe componenti del danno non patrimoniale complessivamente considerato), con possibilità di aumentare in via di personalizzazione la componente del danno biologico.
68. La Cassazione ha quindi stabilito, ancorché con riferimento alle tabelle elaborate nel 2018
(che prevedevano un importo complessivo del punto di danno biologico e morale, laddove quelle attuali prevedono invece importi scorporati), che in tema di risarcimento del danno alla persona nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di
Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-
12 relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. civ., n. 7892 del 2024).
69. Ebbene, si tratta dunque di determinare le conseguenze pregiudizievoli subite dal sig. con riferimento alla percentuale di invalidità accertata (30%) e una Pt_1 stabilizzazione dei postumi all'età di 57 anni, conformemente all'indirizzo della Suprema
Corte che afferma che nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. civ., n. 3121 del 2017).
Peraltro, nel caso di specie vi è coincidenza tra l'età al momento del sinistro (29.1.2014) e quella alla data di stabilizzazione dei postumi (25.8.2014), essendo il ricorrente nato il
18.10.1956.
70. Partendo dalla determinazione del danno biologico temporaneo, avendo la CTU accertato un'invalidità temporanea totale pari a 90 giorni e un'invalidità temporanea parziale al
50% pari a 120 giorni, utilizzando l'importo di € 115,00 individuato dalla tabella quale punto base per un giorno di invalidità temporanea totale, spetta al ricorrente un importo risarcitorio complessivo di € 17.250,00.
71. Con riferimento al danno non patrimoniale permanente, la tabella prevede un punto base di danno biologico pari ad € 5.007,10, nonché un importo di € 2.303,27 in virtù dell'incremento percentuale del 46% per sofferenza soggettiva, per un punto di danno non patrimoniale di € 7.310,37; quest'ultimo, considerato il grado di invalidità del 30% e il coefficiente di demoltiplicazione previsto di 0,720, porta a un risarcimento complessivo
13 pari ad € 157.904,00, composto nelle due componenti di € 108.153,00 a titolo di danno biologico ed € 49.751,00 a titolo di pregiudizio morale.
72. Rispetto alle componenti del danno, il giudicante ritiene che il risarcimento dovuto al ricorrente debba essere comprensivo tanto del danno biologico quanto di quello morale, potendo inferirsi dalle conseguenze gravemente lesive dell'infortunio una sofferenza interiore meritevole di separato ristoro.
73. In materia appare utile richiamare il percorso motivazionale della Suprema Corte, sentenza n. 25164 del 2020, che si è così espressa con valenza nomofilattica: “4.1.1.
Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).
4.1.2. Occorre, cioè, verificare se, alla complessità della morfologia del danno non patrimoniale, derivante dalla complessità contenutistica dei diritti della persona di volta in volta lesi, corrisponda un altrettanto articolato onere assertorio e probatorio. In ossequio al disposto dell'art.
163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia).
4.1.3. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare.
4.1.4. In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione
14 eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato.
4.1.5. Ad un così puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio. Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione).
4.1.6. La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante. Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire,
15 ordinarie. Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”.
74. Ebbene, nel caso di specie, in ricorso il sig. ha allegato che il pregiudizio Pt_1 subito ha determinato uno sconvolgimento della propria esistenza e un pregiudizio alle relazioni sociali, a cagione della sofferenza psichica e fisica determinata dalla cecità.
75. Proprio dalle conseguenze negative dell'infortunio, determinanti in capo al ricorrente la cecità monolaterale all'occhio destro, oltre alla nevralgia del trigemino, è possibile desumere la sofferenza interiore subita dal danneggiato, trovatosi evidentemente afflitto da una grave e incurabile condizione, con conseguenze fortemente penalizzanti per la vita di tutti i giorni.
76. Inoltre, va tenuto in considerazione che tale condizione è immediatamente visibile all'esterno, con evidenti conseguenze negative che il danneggiato ha sia con riferimento alla percezione di sé, sia rispetto alla percezione di sé agli occhi dei terzi consociati.
77. Alla cecità poi si accompagna la nevralgia del trigemino, che comporta in capo al ricorrente dei dolori acuti quotidiani, senza alcuna attenuazione degli stessi, come riportato nella CTU e nella documentazione sanitaria citata. Ebbene, anche tale condizione va valorizzata ai fini in esame, atteso che provoca in capo al danneggiato una sofferenza non solo fisica ma anche evidentemente interiore, dovendo convivere con un ricordo continuo dell'infortunio e della perdita dell'occhio.
78. I postumi riportati dal ricorrente hanno poi anche avuto all'evidenza un riflesso negativo nelle sue relazioni sociali, quale ordinaria conseguenza dell'invalidità riportata;
la stessa
Suprema Corte ha affermato ripetutamente che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei
16 rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del
16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez.
3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del
30/11/2009, Rv. 611026)” (Cass. civ., n. 7513 del 2018).
79. Di talché, i gravi postumi permanenti riportati dal ricorrente non possono essere ristorati tenendo in considerazione unicamente la posta di danno biologico, in ragione della 'sola' integrità psico-fisica lesa, ma va considerata anche la componente della sofferenza interiore, determinante un pregiudizio ulteriore non suscettibile di apprezzamento medico- legale.
80. Ne deriva che al sig. eve essere riconosciuto a titolo di invalidità permanente Pt_1 un importo risarcitorio complessivo di € 157.904,00, equitativamente determinato sulla base dell'applicazione delle tabelle suindicate.
81. Tale importo non può però essere aumentato in ragione della personalizzazione rivendicata dal ricorrente, non avendo quest'ultimo dedotto alcunché rispetto alle ulteriori conseguenze dannose che avrebbe ipoteticamente subito in ragione dell'infortunio, da considerarsi quali circostanze eccezionali che avrebbero determinato un pregiudizio particolare al lavoratore.
82. Difatti, il punto di danno biologico e l'importo individuato dalle tabelle tengono già in considerazione le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire), per cui ai fini della personalizzazione del risarcimento occorre la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali, spettando in capo all'interessato di dedurre e dimostrare che l'evento lesivo subito ha comportato delle conseguenze più gravi rispetto ai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. civ., n.
23778 del 2014; Cass. civ., n. 24471 del 2014; Cass. civ., n. 7513 del 2018).
83. A questo punto, al fine di determinare l'importo spettante al ricorrente, si tratta di applicare il noto principio della compensatio lucri cum damno, al fine del diffalco dalla somma del risarcimento di quanto indennizzato dall' per il medesimo evento lesivo. CP_3
84. E ciò seguendo il principio secondo cui le somme corrisposte dall' devono essere CP_3 detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non
17 patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento “civilistico”), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo (Cass. civ., n. 30293 del 2023).
85. Invero, sul tema si rammenta che nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in CP_3 favore della vittima quattro prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il
16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (…) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali”); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R. n. 1124 del 1965 cit., art. 68);
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n.
1124 del 1965, art. 66).
86. L' , dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_3
“personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto e non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale
(ovvero i pregiudizi morali).
87. In relazione all'infortunio per cui è causa, l' ha erogato e sta erogando la rendita di CP_3 cui all'allegato n. 4 del ricorso, con decorrenza dal 22.12.2014. Dal documento risulta che per la componente del danno biologico, l'Istituto assicuratore erogava al 2022 una rendita
18 annua di € 3.021,98, e che la capitalizzazione della rendita alla data del 18.1.2022 ammontava ad € 53.359,71.
88.
Considerato che
il valore del risarcimento è determinato in valuta attuale al momento della decisione, dall'importo individuato quale risarcimento del danno biologico va conseguentemente sottratta la componente della rendita percepita dal ricorrente a tale titolo, quale risultato della sommatoria dei ratei già corrisposti, e rivalutati, e la capitalizzazione della rendita, al momento della decisione.
89. Tale importo va sottratto alla posta omogenea risarcitoria qui riconosciuta a titolo di danno biologico permanente, ovvero di € 108.153,00; tenuto conto del valore della rendita annua e della capitalizzazione indicata al 2022, emerge che il danno biologico permanente riportato dal ricorrente non è stato completamente indennizzato da , restando CP_3 dunque creditore della differenza nei confronti della convenuta. Restano invece fuori dalla copertura assicurativa, e pertanto integralmente dovuti al ricorrente, le somme a titolo di risarcimento per il danno biologico temporaneo (€ 17.250,00) e danno morale (€
49.751,00).
90. Ne deriva che l' deve essere condannata a versare al sig. Controparte_1 in conseguenza dell'infortunio occorso a quest'ultimo in data 29 gennaio Pt_1
2014, l'importo di € 108.153,00 a titolo di danno biologico permanente, detratto il costo totale dell'infortunio corrisposto dall' a tale titolo, ovverosia i ratei di rendita già CP_3 versati a titolo di indennizzo del danno biologico e rivalutati alla data della decisione, nonché la capitalizzazione della rendita in relazione a medesimo titolo e data.
91. A tale somma dovrà essere ulteriormente aggiunta quella di € 67.001,00 a titolo di ristoro del danno biologico temporaneo e del danno morale sofferti dal sig. Pt_1
92. L'importo complessivo così spettante in moneta attuale andrà poi devalutato alla data della stabilizzazione dei postumi (25.8.2014), e poi rivalutato anno per anno e maggiorato di interessi legali fino alla data della decisione (Cass. civ., n. 5503 del 2003); da tale data, trasformato il debito di valore in debito di valuta, decorreranno invece gli interessi legali fino al giorno dell'adempimento.
Sulla domanda in garanzia
93. Si tratta ora di esaminare la domanda proposta in garanzia da parte dell' CP_1 nei confronti della terza chiamata, rivendicando il diritto alla manleva
[...]
19 derivante dal contratto di assicurazione di cui alla Polizza RCT ed RCO n. 320244125, valida dal 31.12.2012 al 31.12.2015.
94. Ebbene, sul punto è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte di
[...]
CP_2
95. L'art. 2952 c.c., dopo aver stabilito che il diritto al pagamento dei premi si prescrive nel termine di un anno dalle scadenze, dispone testualmente al secondo comma che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni,
e al terzo comma che nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
96. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente controversia, in cui le parti avevano stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile, con cui la Compagnia di assicurazione si era impegnata, tra le altre cose, a tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare quale soggetto civilmente responsabile per gli infortuni
(art. 4, doc. 8 fasc. convenuta), il termine di prescrizione è biennale e decorreva dalla data in cui il sig. a trasmesso la richiesta risarcitoria al datore di lavoro. Pt_1
97. È circostanza pacifica tra le parti in causa, e comunque della stessa vi è evidenza documentale (doc. 5 fasc. ricorrente), che il sig. in data 19.1.2019 abbia Pt_1 richiesto all' il risarcimento per le conseguenze negative patite Controparte_1 dall'infortunio subito, quale costituzione in mora del debitore.
98. Sicché, tale data va presa quale dies a quo al fine di considerare la decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell' ad avvalersi della garanzia prevista Controparte_1 nella stipulata polizza assicurativa.
99. Sul punto quest'ultima, a seguito dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte della terza chiamata, sostiene di aver ritualmente interrotto tale termine, trasmettendo in data
21.2.2019 alla Compagnia assicurativa la lettera di costituzione in mora inviata dal sig.
Pt_1
100. Sennonché, non vi è prova della ricezione della denuncia del sinistro. Difatti, il documento prodotto dalla difesa della convenuta in replica all'eccezione della terza chiamata (produzione telematica del 28.4.2023) dimostra solamente che l' CP_7
[...] [...]
ha spedito la raccomandata contenente la costituzione in mora trasmessa dal
[...] sig. non essendoci tuttavia evidenza della ricezione della stessa da parte di Pt_1 mancando l'avviso di ricevimento. Controparte_2
101. Tanto più che quest'ultima all'udienza del 20.6.2023 ha negato di aver ricevuto tale raccomandata.
102. E allora, posto che l'interruzione della prescrizione è atto unilaterale e recettizio, ai fini dell'effetto di cui all'art. 2943 c.c. occorre che il destinatario venga posto a conoscenza della pretesa azionata dal titolare. In difetto, come nel caso di specie, non può dirsi prodotto alcun effetto interruttivo.
103. Con la conseguenza che, alla data del 20.1.2023, ovverosia quando parte convenuta ha notificato alla terza chiamata l'estensione del contraddittorio, il termine di prescrizione biennale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione di cui alla Polizza RCT ed RCO
n. 320244125 era già inevitabilmente elasso.
104. Va dunque respinta la domanda di garanzia proposta dalla convenuta.
105. Quanto alle spese del giudizio, queste ultime seguono il principio della soccombenza;
di talché, integralmente soccombente nei confronti delle altre due Controparte_1 parti, è tenuta a rimborsare le spese processuali sostenute, liquidate come da dispositivo con riferimento al valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.000,00 ed €
260.000,00, con riferimento a tutte le fasi processuali espletate.
106. Infine, le spese di CTU, poste in via anticipata a carico della parte ricorrente, vengono fatte gravare sulla soccombente tenuta pertanto alternativamente Controparte_1
a rimborsare al sig. quanto medio tempore corrisposto alla CTU, ovvero ad Pt_1 adempiere direttamente nei confronti di quest'ultima all'obbligo di versamento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e accerta la responsabilità in capo ad per Controparte_1
l'infortunio occorso a n data 29.1.2024 e, per l'effetto: Parte_1
- condanna a corrispondere a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
108.153,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, detratto l'indennizzo versato da come analiticamente determinato in motivazione al §90, devalutato alla data CP_3 del 25.8.2014 e maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come stabilito al §92;
21 - condanna altresì a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1
€ 67.001,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo e della sofferenza interiore, anch'esso devalutato alla data del 25.8.2014 e maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come stabilito al §92;
- rigetta la domanda in garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 dichiarando prescritto il diritto azionato dalla convenuta;
Controparte_2
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di e , liquidate in Parte_1 Controparte_2 complessivi € 10.000,00 per ciascuna delle parti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
- pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Sassari, 18/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
22
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Graziano Ruiu, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alghero, Via
Oristano n. 7;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppa Controparte_1 P.IVA_1
Rutilio e Gesuino Campus, elettivamente domiciliata presso la sede dell'ente in Sassari, Via
Roma n. 62;
CONVENUTA nonché nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Giampiero Schirru, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
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TERZA CHIAMATA
OGGETTO: danno differenziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, dipendente della Parte_1 convenuta con qualifica di operaio addetto alla potatura degli Controparte_1 alberi e alla pulizia dei terreni, ha dedotto che in data 29 gennaio 2014 subiva un infortunio sul lavoro, allorché veniva colpito in volto da una pigna mentre era impegnato nella liberazione delle ramaglie di pino.
2. In ragione del fatto dedotto, il sig. ha rappresentato di aver patito la cecità Pt_1 monolaterale con perdita del visus dell'occhio destro ed una nevralgia del trigemino post traumatica;
a fronte di tale infortunio, l' ha riconosciuto al ricorrente una rendita CP_3 commisurata al 30% di invalidità permanente.
3. Parte ricorrente ha sostenuto che l'infortunio di cui si discute fosse causalmente ricollegabile all'omissione del datore di lavoro, che non aveva adottato le misure di sicurezza necessarie nel cantiere, né dotato il lavoratore degli appositi dispositivi di protezione individuale, tra cui la visiera per la protezione del viso e degli occhi, atteso che il caschetto fornito non doveva ritenersi all'uopo sufficiente.
4. Il sig. ha quindi proposto il presente ricorso nei confronti dell' Pt_1 CP_1
chiedendo che quest'ultima provvedesse al risarcimento della perduta
[...] integrità psicofisica permanente quantomeno al 30%, ivi incluso il danno morale consistente nello sconvolgimento dell'esistenza e nel pregiudizio alle proprie relazioni sociali, nonché dell'invalidità temporanea sofferta, pari a 90 giorni di invalidità totale e
120 giorni parziale.
5. Il ricorrente ha allora chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte:
“- accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per responsabilità e colpa esclusiva della Controparte_4
(già ) e per l'effetto
[...] Controparte_5 condannare la stessa a risarcire a favore dell'attore tutti i danni non patrimoniali patiti dal sig. in conseguenza del sinistro per cui è causa da liquidarsi come Parte_1 determinati in espositiva, ovvero nella misura di giustizia anche maggiore accertanda in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di dovuto al saldo effettivo.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
6. Si è ritualmente costituita in giudizio l' chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto del ricorso avversario. Secondo la resistente, il lavoratore avrebbe omesso l'individuazione delle misure che il datore avrebbe dovuto adottare per evitare la produzione dell'evento dannoso, non avendo specificato quali misure di sicurezza avesse omesso di adottare, nonché del nesso causale rispetto al sinistro.
2 7. Inoltre, anche con riferimento alla mancata dotazione della visiera, la convenuta ha contestato che il dipendente non avrebbe nemmeno individuato la fonte di tale preteso obbligo;
peraltro, secondo il DVR elaborato dalla convenuta, nessun obbligo di tal genere era previsto in relazione all'attività di operaio generico svolta dal sig. Pt_1
8. La parte convenuta ha invece rivendicato di aver improntato tutte le misure necessarie per evitare la produzione del danno, evidenziando altresì che l'infortunio in discorso fu il primo e l'unico ad interessare gli occhi di un dipendente.
9. In ogni caso, in via subordinata l' ha formulato domanda in Controparte_1 garanzia nei confronti della chiedendo di essere manlevata Controparte_2 in caso di soccombenza in virtù del contratto di assicurazione in essere tra le parti, e rassegnando pertanto le seguenti conclusioni:
“in via principale, rigettare le domande di accertamento e di condanna formulate dal ricorrente sig. contro l siccome infondate in fatto e in Parte_1 Controparte_1 diritto;
in via subordinata, senza acquiescenza, per l'ipotesi di accertamento della responsabilità dell in ordine all'infortunio per è causa e della sua condanna al Controparte_1 risarcimento, accertare e dichiarare la tenuta, in forza del Controparte_2 contratto di assicurazione tra le parti, al pagamento in favore dell'stessa CP_1 di quanto da questa dovuto al ricorrente per il risarcimento dell'infortunio
[...] oggetto di causa e, per l'effetto, condannare la al pagamento di Controparte_2 pari importo all . Controparte_1
Vinte le spese”.
10. A seguito dell'autorizzazione all'estensione del contraddittorio, si è regolarmente costituita in giudizio la suindicata eccependo Controparte_2 preliminarmente la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, siccome l'Ente pubblico non avrebbe mai denunciato il sinistro anteriormente alla chiamata in causa del 20.1.2023, nonostante il sig. avesse richiesto alla resistente il Pt_1 risarcimento dei danni in data 29.1.2019.
11. In ogni eventualità, la terza chiamata ha chiesto il rigetto del ricorso e delle pretese azionate nei suoi confronti, da limitarsi in via subordinata entro i limiti previsti dalle condizioni generali del contratto assicurativo.
3 12. Istruita la controversia mediante prova orale per testi e consulenza tecnica medico-legale, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sul ricorso principale
13. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
14. Come noto, l'art. 10 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede che l'esonero della responsabilità del datore di lavoro per le conseguenze dannose dell'infortunio non operi ove la condotta che lo ha generato integri una fattispecie penale perseguibile d'ufficio.
15. La Suprema Corte ha, invero, più volte ribadito che “l'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così
Corte cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. Di qui CP_3 la nozione di danno cd. "differenziale", inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile
d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all di agire in regresso nei confronti del datore di CP_3 lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017)” (Cass. civ., n. 12041 del 2020).
16. Occorre pertanto incidentalmente accertare in sede civile se la condotta datoriale violi qualche norma incriminatrice;
sul punto, nella medesima sentenza sopra citata e in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, si è precisato che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' deve essere condotto secondo le CP_3 regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
17. Quanto al fatto generatore dell'infortunio, sono pacifici tra le parti i fatti di causa. In data
29.1.2014 il sig. i trovava presso il cantiere forestale di Porto Conte intento in Pt_1
4 un'operazione di pulizia delle ramaglie di pino tagliate dall'operaio motoseghista. Nel tentativo di liberare delle ramaglie rimaste incastrate, una di queste si staccava all'improvviso e una pigna attaccata a un ramo andava ad impattare l'occhio destro del lavoratore.
18. Tali circostanze, peraltro, sono state concordemente riferite dai tre testi escussi nell'ambito del presente giudizio, i quali hanno assistito all'evento lesivo e prestato i primi soccorsi al collega, conducendolo all'ospedale.
19. L'infortunio ha comportato l'esplosione del bulbo oculare destro con cecità monolaterale, nonché una nevralgia del trigemino post traumatica, così come accertato in sede amministrativa dall' e oggetto di riconoscimento di un'invalidità permanente di 30 CP_3 punti percentuali ai sensi della tabella allegata al D.M. 12 luglio 2000.
20. Tale diagnosi è stata confermata nel presente giudizio dalla CTU, a cui è stato affidato l'incarico di determinare il danno civilistico causalmente ricollegabile all'infortunio in discussione, nonché la sussistenza del nesso teleologico rispetto alla mancata adozione da parte datoriale di idonee misure di protezione volte a impedire la verificazione dell'evento.
21. Sul punto la dott.ssa , con motivazione scevra da vizi medico-legali, Persona_1 sulla base di un esame approfondito di tutta la documentazione disponibile agli atti, sia sanitaria sia con riferimento ai documenti di valutazione dei rischi, sottoposta a visita la parte ricorrente ed esaminate le prove testimoniali assunte, ha concluso che “a seguito dell'infortunio sul lavoro del 29 gennaio 2014 il Sig. ha riportato un Parte_1 grave trauma bulbare e ferita perforante dell'occhio destro con conseguente cecità dell'occhio destro e nevralgia del trigemino post-traumatica.
✓ i predetti postumi permanenti hanno determinato un danno biologico permanente in misura pari al 30%.
✓ la durata dell'invalidità temporanea, totale e parziale è quantificabile in: ITT pari a 90 giorni e ITP al 50% pari a 120 giorni”.
22. Da tali conclusioni non vi è ragione di discostarsi, essendo analoghe a quelle dell' , CP_3
e posto che anche il CTP della resistente nelle osservazioni alla bozza di elaborato peritale ritiene equa la stima operata dall'ausiliare del giudice.
5 23. La dott.ssa ha altresì accertato che l'evento dannoso fosse causalmente Persona_1 ricollegato alla mancata adozione da parte dell' degli opportuni Controparte_1 dispositivi di protezione individuale.
24. La parte convenuta ha contestato la ricostruzione e l'individuazione della responsabilità da parte del consulente tecnico d'ufficio, eccependo che quest'ultimo avrebbe utilizzato una formula dubitativa, e che comunque non era neanche stata individuata in concreto la misura idonea a prevenire il danno, né l'eventuale obbligo del datore di adottarla.
25. Tali obiezioni non possono essere accolte.
26. Ebbene, tenuto conto delle modalità di realizzazione dell'evento dannoso e delle mansioni ordinariamente svolte da parte del lavoratore, nonché del criterio di accertamento causale civilistico del più probabile che non, si ritiene che l'omissione da parte datoriale di fornire una idonea protezione degli occhi abbia determinato il danno, pregiudizio evitabile laddove il dipendente ne fosse stato regolarmente dotato.
27. Rispetto al contenuto dell'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, come noto l'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
28. Tale norma non determina comunque una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo
(Cass. civ., n. 29909 del 2021).
29. Pertanto, la prova della responsabilità datoriale per violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. richiede anzitutto che il lavoratore alleghi, deducendo l'inadempimento, l'evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli subite alla propria salute, la nocività dell'ambiente di lavoro cui è esposto in ragione delle modalità della prestazione
6 lavorativa, nonché il nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti (Cass. civ., n. 28516 del 2019).
30. Una volta ciò dedotto e provato da parte del lavoratore, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie in concreto (anche innominate) per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cass. civ., n. 6008 del 2023; Cass. civ., n. 10115 del 2022; Cass. civ., n. 15112 del 2020; Cass. civ., n. 26495 del 2018; Cass. civ., n. 12808 del 2018; Cass. civ., n. 14865 del 2017; Cass. civ., n. 2038 del 2013).
31. Quanto al caso di specie, il sig. a correttamente allegato e dimostrato quanto Pt_1 sufficiente per determinare l'insorgenza in capo all' della suddetta Controparte_1 prova liberatoria.
32. E invero, il ricorrente ha provato che nel corso dell'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa di pulizia del sottobosco ha subito un evento gravemente lesivo del bulbo oculare, lamentando che la fornitura da parte della convenuta di una idonea visiera avrebbe consentito di evitare il prodursi del danno.
33. Parte convenuta ha eccepito che in relazione all'attività svolta dal ricorrente non era prevista l'adozione di occhiali protettivi o visiera quali strumenti di protezione degli occhi, conformemente all'allegato 8 del d.lgs. n. 81/2008 che non individuava per l'attività selviculturale un rischio apprezzabile di infortunio agli occhi.
34. Peraltro, secondo l' la circostanza che successivamente Controparte_1 all'infortunio occorso al ricorrente la parte datoriale ha consegnato ai lavoratori degli occhiali protettivi era piuttosto da considerare indice del pronto aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, conformemente al disposto di cui all'art. 29, comma
3, del d.lgs. n. 81/2008, non essendosi verificati né prima né successivamente all'infortunio per cui è causa altri incidenti che hanno coinvolto l'apparato visivo dei lavoratori.
35. L'assunto è tuttavia smentito dallo stesso DVR depositato dalla resistente.
36. Si rammenta che conformemente all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, il documento di valutazione dei rischi deve essere munito di data certa, anche per il fine dell'aggiornamento della valutazione secondo quanto disposto dal successivo art. 29.
37. Secondo quanto emerge documentalmente, in relazione alla valutazione dei rischi con riferimento alla categoria dei lavori forestali, parte convenuta ha elaborato due documenti
7 di valutazione dei rischi, con indicazione delle date indicate dei sopralluoghi, ovvero del
10.8.2007 (doc. 2 fasc. resistente) e del 16.4.2009 (doc. 5 fasc. resistente). Dal che risulta che anche il secondo DVR è ampiamente antecedente all'infortunio per cui è causa.
38. In tale documento il datore nelle note in calce ha previsto che “in considerazione della possibilità frequente che gli operatori possano subire durante gli spostamenti o le lavorazioni manuali un colpo di frusta di rami sul volto o la proiezione di schegge, è opportuno utilizzare occhiali a mascherina o visiera a rete”.
39. Pertanto, già da molto tempo prima del verificarsi dell'infortunio, nel DVR era stato previsto il rischio lavorativo concretizzatosi poi nell'infortunio occorso al sig. Pt_1 nonché i relativi dispositivi di protezione individuale volti a sterilizzare tale fonte di rischio.
40. Né sul punto può valere la prova orale per testi formulata da parte resistente al capitolo n.
7 (“vero che dopo il 29 gennaio 2014 l' della aggiornò il CP_5 CP_4 documento di valutazione dei rischi (mostrando al teste i documenti allegati nn.2 e 5”), posto che la data deve risultare dal documento stesso, oltre ad essere in contraddizione rispetto a quanto emerge da quest'ultimo.
41. Peraltro, anche laddove il DVR vigente al momento del verificarsi dell'infortunio non avesse previsto l'utilizzo di alcun dispositivo di protezione per gli occhi rispetto all'attività svolta, si osserva che in ogni caso il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi, così sopperendo all'omessa previsione anticipata
(Cass. pen., n. 4075 del 2021).
42. Difatti, il documento di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 deve contenere la valutazione di tutti i rischi connessi all'esercizio dell'attività di impresa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, conformemente al disposto dell'art. 15, comma 1 lett. a), del d.lgs. citato.
43. Tanto è vero che la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Cass. pen., n. 43350 del 2021).
44. A seguito poi della corretta identificazione di tutti i rischi per la sicurezza, il contenuto qualificante e minimo del documento di valutazione dei rischi è costituito anche
8 dall'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati (Cass. pen., n. 12940 del 2021).
45. Con riferimento a questi ultimi, la Suprema Corte ha poi ritenuto che l'art. 18, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 81/2008, che impone di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 dello stesso decreto
(Cass. pen., n. 13096 del 2017).
46. Sicché, anche laddove il DVR concretamente adottato dall' Controparte_1 all'epoca del verificarsi dell'infortunio ai danni del sig. non prevedesse Pt_1 alcunché né rispetto al rischio di pregiudizi agli occhi in relazione all'attività svolta dal dipendente, né l'adozione di dispositivi di protezione individuale, ciò comunque non manda esente da responsabilità omissiva la parte convenuta.
47. Si ritiene infatti che il documento di valutazione dovesse prevedere tale rischio, nonché prescrivere l'adozione degli strumenti di protezione individuale volti a sterilizzarlo o quantomeno arginarlo, siccome nell'attività svolta da parte dell'operaio forestale, nella pulizia della boscaglia e dei rami tagliati, si è ordinariamente sottoposti al rischio di essere colpiti al volto dalle schegge e dal materiale boschivo trasportato;
e rispetto a tale rischio,
i DPI forniti da parte datoriale non erano idonei a proteggere l'apparato oculare, non fornendo alcuna protezione il caschetto e gli altri dispositivi in dotazione.
48. Invero, anche se non del tutto eliminabile, il rischio deve essere reso comunque insignificante per la salute, alla stregua delle misure di prevenzione in concreto attuabili e disponibili in un determinato momento storico, secondo la migliore scienza ed esperienza, come da art. 15, comma 1 lett. c), del d.lgs. n. 81/2008.
49. Obblighi che il datore di lavoro era onerato di approntare, essendo il rischio prevedibile;
tale assunto sarebbe altresì dimostrato dalle allegazioni della stessa CP_1 di aver modificato il DVR successivamente all'infortunio (ancorché tale
[...] circostanza è documentalmente smentita, secondo quanto sopra rilevato), individuando specificamente il rischio e prescrivendo l'utilizzo dei DPI adeguati, a integrazione della precedente omissione.
50. Gli stessi testi sentiti ( e hanno riferito i) che il sig. fosse CP_6 Tes_1 Tes_2 Tes_2 dotato del solo caschetto di cui al documento n. 3 della difesa del ricorrente, ii) che non
9 erano forniti in dotazione occhiali protettivi (teste , e iii) che i caschetti con Tes_1 cuffie e visiera sono stati consegnati agli operai dieci giorni dopo l'infortunio occorso al sig. teste . Pt_1 Tes_2
51. Pertanto, sulla base di tutto quanto osservato, si deve ritenere che la mancata individuazione del rischio, così come la mancata fornitura di occhiali o di maschere a protezione degli occhi, in dotazione ai soli operai motoseghisti, hanno certamente consentito il prodursi dell'evento dannoso;
pregiudizio che avrebbe potuto essere del tutto evitato, o comunque arginato, laddove l' avesse tutelato la salute Controparte_1 del dipendente fornendo i dovuti DPI.
52. Sicché, parte convenuta non ha dato prova di aver correttamente individuato i rischi e di aver conseguentemente adottato le opportune misure di sicurezza, correlate alla quantificazione della misura di diligenza esigibile nel caso concreto, al fine di evitare il prodursi del danno;
imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli
“standards” di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. civ., n. 74741 del 2022).
53. Né può in alcun modo predicarsi l'abnormità della condotta tenuta dal ricorrente, infortunatosi allorché impegnato in attività di pulizia dei rami caduti a terra a seguito del taglio, e in quanto tale niente affatto avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso fisiologico tra prestazione e attività assicurata (Cass. civ., n. 20748 del 2025).
54. La violazione dell'art. 2087 c.c. e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, accompagnata dalla sussistenza del nesso di causalità con l'evento e dall'elemento psicologico, non avendo l' dimostrato che la causa dell'evento Controparte_1 non fosse a lei imputabile, comporta pertanto l'accertamento della responsabilità omissiva del datore di lavoro in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.
55. Rispetto poi alla sussistenza di una fattispecie incriminatrice, il giudicante ritiene che il fatto, così come ricostruito, possa essere sussunto, quantomeno, all'interno della fattispecie punita dal combinato disposto degli artt. 590, commi 2 e 3, c.p.
10 56. La Corte di Cassazione ha specificato che la lesione personale deve considerarsi grave se l'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni perduri oltre il quarantesimo giorno, ivi compreso il periodo di convalescenza o quello di riposo dipendente dalla malattia
(Cass. pen., n. 4014 del 2015).
57. Tenuto conto dell'invalidità temporanea stimata dal CTU in complessivi 210 giorni, si rientra pienamente nel paradigma della fattispecie incriminatrice sopra richiamata, superandosi il limite minimo di 40 giorni di guarigione.
58. Lesione che è stata cagionata a causa delle violazioni delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, circostanza che rende perseguibile il reato d'ufficio ai sensi dell'art. 590, comma sesto, c.p.
59. Si deve pertanto ritenere accertata in sede civilistica la commissione di un fatto reato con violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Fatto che ha comportato al lavoratore dei pregiudizi all'integrità psico-fisica, tanto di natura temporanea quanto permanente.
60. Con riferimento al quantum debeatur, si tratta di tradurre in termini monetari le conseguenze degli accertati postumi invalidanti permanenti in misura del 30%, nonché dell'invalidità temporanea così come accertata dalla CTU.
61. In via sistematica, si premette che l'orientamento più recente e consolidato della Suprema
Corte, sin dalle pronunce n. 901 del 2018 e n. 7513 del 2018 (c.d. “ordinanza decalogo”),
è fermo nel ritenere l'autonomia del danno da sofferenza interiore (c.d. “danno morale”) dal danno dinamico - relazionale (cd. “danno biologico”), e dunque l'autonoma rilevanza di tale pregiudizio ai fini del risarcimento (oltre alle citate si vedano Cass. civ., n. 28989 del 2019; Cass. civ., n. 9006 del 2022; Cass. civ., n. 5119 del 2023; Cass. civ., n. 7892 del
2024; Cass. civ., n. 15465 del 2025).
62. Invero, “in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. civ., n. 7513 del 2018).
63. Il danno morale si sostanzia dunque in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può
11 influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale; sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. civ., n. 9006 del 2022).
64. Rispetto al criterio che il giudicante ritiene di impiegare ai fini della determinazione del danno, si fa ricorso alle più recenti tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano che, come noto, sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. civ., n. 8532 del 2020).
65. Non risulta difatti applicabile alla presente controversia la Tabella Unica Nazionale relativa alle menomazioni permanenti di non lieve entità, introdotta con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2025, n. 40, posto che l'ambito di applicazione concerne i sinistri stradali e nautici, nonché i risarcimenti dei danni cagionati dalla malpractice sanitaria.
66. Con riferimento alla tabella applicabile, la Suprema Corte ritiene che nel calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale, debbano essere utilizzate le tabelle vigenti al momento della decisione, che tengono in considerazione le ulteriori rilevazioni statistiche dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari, laddove l'applicazione di una tabella non più attuale si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. (Cass. civ., n. 7272/2012; Cass. civ., n. 25485 del 2016).
67. Sul punto, le tabelle più recenti sono quelle dell'anno 2024, che hanno rivalutato gli importi già stabiliti in quelle del 2021, e che si erano a loro volta adeguate alle prescrizioni della Suprema Corte in ordine alla necessità di liquidare separatamente il danno alla vita di relazione rispetto a quello da sofferenza interiore, mediante scissione dei due importi (entrambe componenti del danno non patrimoniale complessivamente considerato), con possibilità di aumentare in via di personalizzazione la componente del danno biologico.
68. La Cassazione ha quindi stabilito, ancorché con riferimento alle tabelle elaborate nel 2018
(che prevedevano un importo complessivo del punto di danno biologico e morale, laddove quelle attuali prevedono invece importi scorporati), che in tema di risarcimento del danno alla persona nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di
Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-
12 relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. civ., n. 7892 del 2024).
69. Ebbene, si tratta dunque di determinare le conseguenze pregiudizievoli subite dal sig. con riferimento alla percentuale di invalidità accertata (30%) e una Pt_1 stabilizzazione dei postumi all'età di 57 anni, conformemente all'indirizzo della Suprema
Corte che afferma che nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (Cass. civ., n. 3121 del 2017).
Peraltro, nel caso di specie vi è coincidenza tra l'età al momento del sinistro (29.1.2014) e quella alla data di stabilizzazione dei postumi (25.8.2014), essendo il ricorrente nato il
18.10.1956.
70. Partendo dalla determinazione del danno biologico temporaneo, avendo la CTU accertato un'invalidità temporanea totale pari a 90 giorni e un'invalidità temporanea parziale al
50% pari a 120 giorni, utilizzando l'importo di € 115,00 individuato dalla tabella quale punto base per un giorno di invalidità temporanea totale, spetta al ricorrente un importo risarcitorio complessivo di € 17.250,00.
71. Con riferimento al danno non patrimoniale permanente, la tabella prevede un punto base di danno biologico pari ad € 5.007,10, nonché un importo di € 2.303,27 in virtù dell'incremento percentuale del 46% per sofferenza soggettiva, per un punto di danno non patrimoniale di € 7.310,37; quest'ultimo, considerato il grado di invalidità del 30% e il coefficiente di demoltiplicazione previsto di 0,720, porta a un risarcimento complessivo
13 pari ad € 157.904,00, composto nelle due componenti di € 108.153,00 a titolo di danno biologico ed € 49.751,00 a titolo di pregiudizio morale.
72. Rispetto alle componenti del danno, il giudicante ritiene che il risarcimento dovuto al ricorrente debba essere comprensivo tanto del danno biologico quanto di quello morale, potendo inferirsi dalle conseguenze gravemente lesive dell'infortunio una sofferenza interiore meritevole di separato ristoro.
73. In materia appare utile richiamare il percorso motivazionale della Suprema Corte, sentenza n. 25164 del 2020, che si è così espressa con valenza nomofilattica: “4.1.1.
Premessa la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale, questa Corte ha costantemente affermato (per tutte, Cass., S.U. n. 26972/2008) che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento).
4.1.2. Occorre, cioè, verificare se, alla complessità della morfologia del danno non patrimoniale, derivante dalla complessità contenutistica dei diritti della persona di volta in volta lesi, corrisponda un altrettanto articolato onere assertorio e probatorio. In ossequio al disposto dell'art.
163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia).
4.1.3. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare.
4.1.4. In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione
14 eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato.
4.1.5. Ad un così puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio. Esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione).
4.1.6. La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante. Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. Del resto, alla base del parametro standard di valutazione che è alla base del sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v'è se non un ragionamento presuntivo fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire,
15 ordinarie. Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute (così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato: Corte costituzionale n. 233 del 2003) è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa”.
74. Ebbene, nel caso di specie, in ricorso il sig. ha allegato che il pregiudizio Pt_1 subito ha determinato uno sconvolgimento della propria esistenza e un pregiudizio alle relazioni sociali, a cagione della sofferenza psichica e fisica determinata dalla cecità.
75. Proprio dalle conseguenze negative dell'infortunio, determinanti in capo al ricorrente la cecità monolaterale all'occhio destro, oltre alla nevralgia del trigemino, è possibile desumere la sofferenza interiore subita dal danneggiato, trovatosi evidentemente afflitto da una grave e incurabile condizione, con conseguenze fortemente penalizzanti per la vita di tutti i giorni.
76. Inoltre, va tenuto in considerazione che tale condizione è immediatamente visibile all'esterno, con evidenti conseguenze negative che il danneggiato ha sia con riferimento alla percezione di sé, sia rispetto alla percezione di sé agli occhi dei terzi consociati.
77. Alla cecità poi si accompagna la nevralgia del trigemino, che comporta in capo al ricorrente dei dolori acuti quotidiani, senza alcuna attenuazione degli stessi, come riportato nella CTU e nella documentazione sanitaria citata. Ebbene, anche tale condizione va valorizzata ai fini in esame, atteso che provoca in capo al danneggiato una sofferenza non solo fisica ma anche evidentemente interiore, dovendo convivere con un ricordo continuo dell'infortunio e della perdita dell'occhio.
78. I postumi riportati dal ricorrente hanno poi anche avuto all'evidenza un riflesso negativo nelle sue relazioni sociali, quale ordinaria conseguenza dell'invalidità riportata;
la stessa
Suprema Corte ha affermato ripetutamente che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei
16 rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del
16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez.
3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del
30/11/2009, Rv. 611026)” (Cass. civ., n. 7513 del 2018).
79. Di talché, i gravi postumi permanenti riportati dal ricorrente non possono essere ristorati tenendo in considerazione unicamente la posta di danno biologico, in ragione della 'sola' integrità psico-fisica lesa, ma va considerata anche la componente della sofferenza interiore, determinante un pregiudizio ulteriore non suscettibile di apprezzamento medico- legale.
80. Ne deriva che al sig. eve essere riconosciuto a titolo di invalidità permanente Pt_1 un importo risarcitorio complessivo di € 157.904,00, equitativamente determinato sulla base dell'applicazione delle tabelle suindicate.
81. Tale importo non può però essere aumentato in ragione della personalizzazione rivendicata dal ricorrente, non avendo quest'ultimo dedotto alcunché rispetto alle ulteriori conseguenze dannose che avrebbe ipoteticamente subito in ragione dell'infortunio, da considerarsi quali circostanze eccezionali che avrebbero determinato un pregiudizio particolare al lavoratore.
82. Difatti, il punto di danno biologico e l'importo individuato dalle tabelle tengono già in considerazione le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire), per cui ai fini della personalizzazione del risarcimento occorre la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali, spettando in capo all'interessato di dedurre e dimostrare che l'evento lesivo subito ha comportato delle conseguenze più gravi rispetto ai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. civ., n.
23778 del 2014; Cass. civ., n. 24471 del 2014; Cass. civ., n. 7513 del 2018).
83. A questo punto, al fine di determinare l'importo spettante al ricorrente, si tratta di applicare il noto principio della compensatio lucri cum damno, al fine del diffalco dalla somma del risarcimento di quanto indennizzato dall' per il medesimo evento lesivo. CP_3
84. E ciò seguendo il principio secondo cui le somme corrisposte dall' devono essere CP_3 detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non
17 patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento “civilistico”), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo (Cass. civ., n. 30293 del 2023).
85. Invero, sul tema si rammenta che nel caso di infortunio non mortale, l' esegue in CP_3 favore della vittima quattro prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il
16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b), secondo cui: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...) commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (…) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali”); tale maggiorazione è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'Allegato 6 al D.M. 12 luglio 2000;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (D.P.R. n. 1124 del 1965 cit., art. 68);
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (D.P.R. n.
1124 del 1965, art. 66).
86. L' , dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna CP_3
“personalizzazione” dell'indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto e non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale
(ovvero i pregiudizi morali).
87. In relazione all'infortunio per cui è causa, l' ha erogato e sta erogando la rendita di CP_3 cui all'allegato n. 4 del ricorso, con decorrenza dal 22.12.2014. Dal documento risulta che per la componente del danno biologico, l'Istituto assicuratore erogava al 2022 una rendita
18 annua di € 3.021,98, e che la capitalizzazione della rendita alla data del 18.1.2022 ammontava ad € 53.359,71.
88.
Considerato che
il valore del risarcimento è determinato in valuta attuale al momento della decisione, dall'importo individuato quale risarcimento del danno biologico va conseguentemente sottratta la componente della rendita percepita dal ricorrente a tale titolo, quale risultato della sommatoria dei ratei già corrisposti, e rivalutati, e la capitalizzazione della rendita, al momento della decisione.
89. Tale importo va sottratto alla posta omogenea risarcitoria qui riconosciuta a titolo di danno biologico permanente, ovvero di € 108.153,00; tenuto conto del valore della rendita annua e della capitalizzazione indicata al 2022, emerge che il danno biologico permanente riportato dal ricorrente non è stato completamente indennizzato da , restando CP_3 dunque creditore della differenza nei confronti della convenuta. Restano invece fuori dalla copertura assicurativa, e pertanto integralmente dovuti al ricorrente, le somme a titolo di risarcimento per il danno biologico temporaneo (€ 17.250,00) e danno morale (€
49.751,00).
90. Ne deriva che l' deve essere condannata a versare al sig. Controparte_1 in conseguenza dell'infortunio occorso a quest'ultimo in data 29 gennaio Pt_1
2014, l'importo di € 108.153,00 a titolo di danno biologico permanente, detratto il costo totale dell'infortunio corrisposto dall' a tale titolo, ovverosia i ratei di rendita già CP_3 versati a titolo di indennizzo del danno biologico e rivalutati alla data della decisione, nonché la capitalizzazione della rendita in relazione a medesimo titolo e data.
91. A tale somma dovrà essere ulteriormente aggiunta quella di € 67.001,00 a titolo di ristoro del danno biologico temporaneo e del danno morale sofferti dal sig. Pt_1
92. L'importo complessivo così spettante in moneta attuale andrà poi devalutato alla data della stabilizzazione dei postumi (25.8.2014), e poi rivalutato anno per anno e maggiorato di interessi legali fino alla data della decisione (Cass. civ., n. 5503 del 2003); da tale data, trasformato il debito di valore in debito di valuta, decorreranno invece gli interessi legali fino al giorno dell'adempimento.
Sulla domanda in garanzia
93. Si tratta ora di esaminare la domanda proposta in garanzia da parte dell' CP_1 nei confronti della terza chiamata, rivendicando il diritto alla manleva
[...]
19 derivante dal contratto di assicurazione di cui alla Polizza RCT ed RCO n. 320244125, valida dal 31.12.2012 al 31.12.2015.
94. Ebbene, sul punto è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte di
[...]
CP_2
95. L'art. 2952 c.c., dopo aver stabilito che il diritto al pagamento dei premi si prescrive nel termine di un anno dalle scadenze, dispone testualmente al secondo comma che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni,
e al terzo comma che nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
96. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente controversia, in cui le parti avevano stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile, con cui la Compagnia di assicurazione si era impegnata, tra le altre cose, a tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo fosse tenuto a pagare quale soggetto civilmente responsabile per gli infortuni
(art. 4, doc. 8 fasc. convenuta), il termine di prescrizione è biennale e decorreva dalla data in cui il sig. a trasmesso la richiesta risarcitoria al datore di lavoro. Pt_1
97. È circostanza pacifica tra le parti in causa, e comunque della stessa vi è evidenza documentale (doc. 5 fasc. ricorrente), che il sig. in data 19.1.2019 abbia Pt_1 richiesto all' il risarcimento per le conseguenze negative patite Controparte_1 dall'infortunio subito, quale costituzione in mora del debitore.
98. Sicché, tale data va presa quale dies a quo al fine di considerare la decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell' ad avvalersi della garanzia prevista Controparte_1 nella stipulata polizza assicurativa.
99. Sul punto quest'ultima, a seguito dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte della terza chiamata, sostiene di aver ritualmente interrotto tale termine, trasmettendo in data
21.2.2019 alla Compagnia assicurativa la lettera di costituzione in mora inviata dal sig.
Pt_1
100. Sennonché, non vi è prova della ricezione della denuncia del sinistro. Difatti, il documento prodotto dalla difesa della convenuta in replica all'eccezione della terza chiamata (produzione telematica del 28.4.2023) dimostra solamente che l' CP_7
[...] [...]
ha spedito la raccomandata contenente la costituzione in mora trasmessa dal
[...] sig. non essendoci tuttavia evidenza della ricezione della stessa da parte di Pt_1 mancando l'avviso di ricevimento. Controparte_2
101. Tanto più che quest'ultima all'udienza del 20.6.2023 ha negato di aver ricevuto tale raccomandata.
102. E allora, posto che l'interruzione della prescrizione è atto unilaterale e recettizio, ai fini dell'effetto di cui all'art. 2943 c.c. occorre che il destinatario venga posto a conoscenza della pretesa azionata dal titolare. In difetto, come nel caso di specie, non può dirsi prodotto alcun effetto interruttivo.
103. Con la conseguenza che, alla data del 20.1.2023, ovverosia quando parte convenuta ha notificato alla terza chiamata l'estensione del contraddittorio, il termine di prescrizione biennale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione di cui alla Polizza RCT ed RCO
n. 320244125 era già inevitabilmente elasso.
104. Va dunque respinta la domanda di garanzia proposta dalla convenuta.
105. Quanto alle spese del giudizio, queste ultime seguono il principio della soccombenza;
di talché, integralmente soccombente nei confronti delle altre due Controparte_1 parti, è tenuta a rimborsare le spese processuali sostenute, liquidate come da dispositivo con riferimento al valore della causa compreso nello scaglione tra € 52.000,00 ed €
260.000,00, con riferimento a tutte le fasi processuali espletate.
106. Infine, le spese di CTU, poste in via anticipata a carico della parte ricorrente, vengono fatte gravare sulla soccombente tenuta pertanto alternativamente Controparte_1
a rimborsare al sig. quanto medio tempore corrisposto alla CTU, ovvero ad Pt_1 adempiere direttamente nei confronti di quest'ultima all'obbligo di versamento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie il ricorso e accerta la responsabilità in capo ad per Controparte_1
l'infortunio occorso a n data 29.1.2024 e, per l'effetto: Parte_1
- condanna a corrispondere a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
108.153,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, detratto l'indennizzo versato da come analiticamente determinato in motivazione al §90, devalutato alla data CP_3 del 25.8.2014 e maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come stabilito al §92;
21 - condanna altresì a corrispondere a l'importo Controparte_1 Parte_1
€ 67.001,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo e della sofferenza interiore, anch'esso devalutato alla data del 25.8.2014 e maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come stabilito al §92;
- rigetta la domanda in garanzia proposta da nei confronti di Controparte_1 dichiarando prescritto il diritto azionato dalla convenuta;
Controparte_2
- condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di e , liquidate in Parte_1 Controparte_2 complessivi € 10.000,00 per ciascuna delle parti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato;
- pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Sassari, 18/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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