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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11658 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa TO LL, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 46368/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Jacopo Baldi) Parte_1
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore ) CP_1 CP_2
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di ripetizione d'indebito, quantificate CP_1
dall'ente in € 12.735,83 per il periodo maggio 2021 – luglio 2024. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In particolare, il ricorrente rappresentava di percepire la pensione cat. INVCIV n. 044-
701007588878; di aver ricevuto dall' comunicazione del 30.09.2024, con cui l'ente CP_1
segnalava di aver riscontrato un superamento dei limiti reddituali per l'erogazione dell'anzidetta prestazione;
che, in particolare, a seguito di quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi per il 2021, l' riteneva di aver corrisposto, nel periodo maggio 2021 – luglio CP_1
2024, un importo superiore al dovuto, quantificato in € 12.735,83, di cui chiedeva la restituzione;
che, in data 08.10.2024, provvedeva a presentare ricorso amministrativo, il quale veniva respinto dall'ente con delibera del 03.12.2024.
Lamentava, quindi, il ricorrente l'illegittimità della pretesa avanzata dall' non potendo CP_1
questo chiedere la ripetizione delle somme ritenute indebite, medio tempore versate, stante l'assenza di dolo in capo al pensionato, e ciò anche in un'ottica di tutela del legittimo affidamento da quest'ultimo riposto nella correttezza della prestazione percepita.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Evidenziava, in particolare, che la somma di cui chiedeva la restituzione era stata ridotta ad
€ 8.624,58, come da comunicazione del 04.11.2024, avendo provveduto a portare in compensazione l'importo di € 4.111,25, risultato a credito del pensionato a seguito dell'esame della dichiarazione dei redditi per il 2023.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni proposte e non espressamente trattate.
Preliminarmente si rende necessario evidenziare come – alla luce delle deduzioni svolte dall' non oggetto di contestazione da parte del resistente - la materia del contendere CP_1
vada circoscritta al minore importo di € 8.624,58, quale risultante dalla comunicazione del
04.11.2025 in atti, con la quale l'ente, dopo aver riconosciuto la sussistenza di un credito per il 2023 in capo al pensionato, ha provveduto a portare detta somma in compensazione dell'importo originariamente richiesto (€ 12.735,83). pagina 2 di 6 Entrando nel merito della vicenda, si osserva come questa abbia ad oggetto la ripetizione di somme versate dall' ed insistenti su di una prestazione avente carattere assistenziale CP_1
(pensione di cat. INVCIV n. 044-701007588878).
Tale rilievo si rende necessario al fine d'individuare la disciplina applicabile al caso di specie, posto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la regola … è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.” (Cass. L., sent. 28771/2018).
Non è applicabile, conseguentemente, l'art. 13 della Legge 412/1991, il quale trova esclusiva applicazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, trattandosi di disciplina speciale e, pertanto, di stretta interpretazione (“Nel caso in esame, deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 13 l.
412/1991 è norma dettata per l'indebito previdenziale e non quello concernente le prestazioni assistenziali
(in tal senso, tra le tante, cfr. Cass. n. 23097/2013”), Trib. di Roma, sent. 10385/2019).
Tale assunto è, del resto, sancito dalla stessa Corte Costituzionale, la quale, nel confermare
“che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).” (Cass. 6 Sez. Civ., ord. 13223/2020; in senso conforme Cass. L, ord. 17396/2025 “Occorre precisare però che, rispetto alla piena applicazione dell'art.2033 c.c., questa
Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la pagina 3 di 6 ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021)”).
Chiarito, quindi, che la disciplina valevole in materia di indebito assistenziale presenta tratti propri - i quali la differenziano tanto da quella prevista per la ripetizione d'indebito in materia previdenziale quanto dalla disciplina di cui all'art. 2033 c.c. – si osserva come, nel caso di specie, la sua applicazione conduca a ritenere non dovuta la somma pretesa dall' CP_1
Il credito azionato dall'ente con la comunicazione del 30.09.2024 – volto al recupero di indebiti erogati precedentemente ovvero nel periodo maggio 2021 – luglio 2024 - deve, infatti, considerarsi irripetibile, atteso che, come sopra precisato, “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge” (Cass. L., sent. 28771/2018).
Sarebbe, invero, consentito derogare alla suddetta irripetibilità solo nell'ipotesi in cui “…
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. (Cass. cit.)
Con la precisazione che l'onere della prova, in ordine alla sussistenza di tale elemento soggettivo, grava sulla parte resistente (in tal senso Tribunale di Castrovillari, sent. n.
2403/2024, “Se la regola è quella che l'indebito assistenziale “è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge” e l'eccezione quella che, invece, ne consenta la piena ripetibilità, anche per il periodo temporale anteriore a quel provvedimento, solo in caso di dolo dell'accipiens, allora ne consegue, in tema di riparto probatorio, che grava sull'ente previdenziale che agisce in ripetizione l'onere di provare che si ricada nell'ipotesi di eccezione alla regola generale ovvero la sussistenza del suddetto dolo”).
Ebbene, a tal riguardo si osserva come la difesa spiegata dall' non sia risultata affatto CP_1
persuasiva nel dimostrare il dolo dell'accipiens; apparendo anzi spesso contraddetta dalla stessa documentazione versata in atti. pagina 4 di 6 E' proprio la parte resistente, infatti, a produrre le dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente per l'anno 2021, 2022 e 2023, dimostrando così come questo abbia assolto ai propri obblighi dichiarativi.
Evidenzia, infatti, la giurisprudenza di legittimità come l'art. 13, D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 “… quale prevede al comma 1 l'istituzione presso
l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e CP_1
di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare al soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare al la propria situazione CP_1
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione” (Cass. L, sent. 13223/2020), dovendo tale obbligo dichiarativo intendersi invece riferito a “… quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' ” (Cass. cit.) CP_1
Ancora, ai fini della dimostrazione del dolo del ricorrente, non colgono nel segno nemmeno i rilievi relativi ai redditi prodotti dal pensionato nel 2020, concernendo questi un periodo antecedente rispetto a quello in cui l'ente ritiene avvenuta l'erogazione indebita (maggio
2021 - luglio 2024).
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' in applicazione CP_1
del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, pagina 5 di 6 - dichiara non dovuta la somma di € 8.624,58 richiesta al ricorrente dall' a titolo di CP_1
ripetizione d'indebito;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1
di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 12 novembre 2025
Il giudice
TO LL
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa
Carla Besi Vetrella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa TO LL, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 46368/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Jacopo Baldi) Parte_1
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore ) CP_1 CP_2
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovute le somme pretese dall' a titolo di ripetizione d'indebito, quantificate CP_1
dall'ente in € 12.735,83 per il periodo maggio 2021 – luglio 2024. Il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In particolare, il ricorrente rappresentava di percepire la pensione cat. INVCIV n. 044-
701007588878; di aver ricevuto dall' comunicazione del 30.09.2024, con cui l'ente CP_1
segnalava di aver riscontrato un superamento dei limiti reddituali per l'erogazione dell'anzidetta prestazione;
che, in particolare, a seguito di quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi per il 2021, l' riteneva di aver corrisposto, nel periodo maggio 2021 – luglio CP_1
2024, un importo superiore al dovuto, quantificato in € 12.735,83, di cui chiedeva la restituzione;
che, in data 08.10.2024, provvedeva a presentare ricorso amministrativo, il quale veniva respinto dall'ente con delibera del 03.12.2024.
Lamentava, quindi, il ricorrente l'illegittimità della pretesa avanzata dall' non potendo CP_1
questo chiedere la ripetizione delle somme ritenute indebite, medio tempore versate, stante l'assenza di dolo in capo al pensionato, e ciò anche in un'ottica di tutela del legittimo affidamento da quest'ultimo riposto nella correttezza della prestazione percepita.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Evidenziava, in particolare, che la somma di cui chiedeva la restituzione era stata ridotta ad
€ 8.624,58, come da comunicazione del 04.11.2024, avendo provveduto a portare in compensazione l'importo di € 4.111,25, risultato a credito del pensionato a seguito dell'esame della dichiarazione dei redditi per il 2023.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni proposte e non espressamente trattate.
Preliminarmente si rende necessario evidenziare come – alla luce delle deduzioni svolte dall' non oggetto di contestazione da parte del resistente - la materia del contendere CP_1
vada circoscritta al minore importo di € 8.624,58, quale risultante dalla comunicazione del
04.11.2025 in atti, con la quale l'ente, dopo aver riconosciuto la sussistenza di un credito per il 2023 in capo al pensionato, ha provveduto a portare detta somma in compensazione dell'importo originariamente richiesto (€ 12.735,83). pagina 2 di 6 Entrando nel merito della vicenda, si osserva come questa abbia ad oggetto la ripetizione di somme versate dall' ed insistenti su di una prestazione avente carattere assistenziale CP_1
(pensione di cat. INVCIV n. 044-701007588878).
Tale rilievo si rende necessario al fine d'individuare la disciplina applicabile al caso di specie, posto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la regola … è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.” (Cass. L., sent. 28771/2018).
Non è applicabile, conseguentemente, l'art. 13 della Legge 412/1991, il quale trova esclusiva applicazione rispetto agli indebiti di natura previdenziale, trattandosi di disciplina speciale e, pertanto, di stretta interpretazione (“Nel caso in esame, deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 13 l.
412/1991 è norma dettata per l'indebito previdenziale e non quello concernente le prestazioni assistenziali
(in tal senso, tra le tante, cfr. Cass. n. 23097/2013”), Trib. di Roma, sent. 10385/2019).
Tale assunto è, del resto, sancito dalla stessa Corte Costituzionale, la quale, nel confermare
“che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).” (Cass. 6 Sez. Civ., ord. 13223/2020; in senso conforme Cass. L, ord. 17396/2025 “Occorre precisare però che, rispetto alla piena applicazione dell'art.2033 c.c., questa
Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la pagina 3 di 6 ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021)”).
Chiarito, quindi, che la disciplina valevole in materia di indebito assistenziale presenta tratti propri - i quali la differenziano tanto da quella prevista per la ripetizione d'indebito in materia previdenziale quanto dalla disciplina di cui all'art. 2033 c.c. – si osserva come, nel caso di specie, la sua applicazione conduca a ritenere non dovuta la somma pretesa dall' CP_1
Il credito azionato dall'ente con la comunicazione del 30.09.2024 – volto al recupero di indebiti erogati precedentemente ovvero nel periodo maggio 2021 – luglio 2024 - deve, infatti, considerarsi irripetibile, atteso che, come sopra precisato, “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge” (Cass. L., sent. 28771/2018).
Sarebbe, invero, consentito derogare alla suddetta irripetibilità solo nell'ipotesi in cui “…
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. (Cass. cit.)
Con la precisazione che l'onere della prova, in ordine alla sussistenza di tale elemento soggettivo, grava sulla parte resistente (in tal senso Tribunale di Castrovillari, sent. n.
2403/2024, “Se la regola è quella che l'indebito assistenziale “è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge” e l'eccezione quella che, invece, ne consenta la piena ripetibilità, anche per il periodo temporale anteriore a quel provvedimento, solo in caso di dolo dell'accipiens, allora ne consegue, in tema di riparto probatorio, che grava sull'ente previdenziale che agisce in ripetizione l'onere di provare che si ricada nell'ipotesi di eccezione alla regola generale ovvero la sussistenza del suddetto dolo”).
Ebbene, a tal riguardo si osserva come la difesa spiegata dall' non sia risultata affatto CP_1
persuasiva nel dimostrare il dolo dell'accipiens; apparendo anzi spesso contraddetta dalla stessa documentazione versata in atti. pagina 4 di 6 E' proprio la parte resistente, infatti, a produrre le dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente per l'anno 2021, 2022 e 2023, dimostrando così come questo abbia assolto ai propri obblighi dichiarativi.
Evidenzia, infatti, la giurisprudenza di legittimità come l'art. 13, D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 “… quale prevede al comma 1 l'istituzione presso
l' del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e CP_1
di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare al soltanto i dati della propria CP_1
situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare al la propria situazione CP_1
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione” (Cass. L, sent. 13223/2020), dovendo tale obbligo dichiarativo intendersi invece riferito a “… quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' ” (Cass. cit.) CP_1
Ancora, ai fini della dimostrazione del dolo del ricorrente, non colgono nel segno nemmeno i rilievi relativi ai redditi prodotti dal pensionato nel 2020, concernendo questi un periodo antecedente rispetto a quello in cui l'ente ritiene avvenuta l'erogazione indebita (maggio
2021 - luglio 2024).
Alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, pertanto, deve concludersi per l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' in applicazione CP_1
del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, pagina 5 di 6 - dichiara non dovuta la somma di € 8.624,58 richiesta al ricorrente dall' a titolo di CP_1
ripetizione d'indebito;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese CP_1
di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, 12 novembre 2025
Il giudice
TO LL
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa
Carla Besi Vetrella
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