Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'udienza del 6 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.4906/2021 R.G.L. vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso dall' avv. Raoul Scotto di Tella, presso il cui studio in
Napoli, alla via A. Vespucci n. 9, elettivamente domicilia
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in
[...] questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_1
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]
RESISTENTI
OGGETTO: Riconoscimento differenze retributive – adeguamento stipendiale ed anzianità di servizio - ricostruzione carriera per servizio pre-ruolo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 marzo 2023, la ricorrente, in qualità di docente Scuola
Elementare, in servizio presso di Napoli ha adito il Tribunale Controparte_2 in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare:
1) il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dai C.C.N.L. comparto scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, succedutisi ed applicabili al rapporto dedotto in giudizio;
2), quindi, il diritto alle differenze retributive, sia sulle retribuzioni ordinarie che su quelle aggiuntive maturate in virtù del riconosciuto adeguamento da quantificarsi in separato giudizio;
e, per l'effetto, condannare il : Controparte_1
3), ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera in suo favore, adeguando la giusta posizione giuridica ed economica secondo l'accertato diritto;
4) al pagamento in suo favore della somma a titolo di differenze stipendiali e tredicesima mensilità maturate alla data attuale, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
5) al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione
Ha esposto:
- di essere insegnante di ruolo con decorrenza giuridica 1^.
9.2015 quale docente di
Scuola Elementare;
- di aver ottenuto la ricostruzione di carriera in data 4.4.2018 con riconoscimento di anni 13 mesi 8 e giorni 0;
1
- di non aver visto riconosciuto nella ricostruzione di carriera, a seguito dell'immissione in ruolo nell'a.s. 2015/2016, l'intero servizio pre-ruolo;
- di aver percepito un trattamento retributivo corrispondente a quello iniziale, senza percepire i relativi scatti legati all'anzianità nel frattempo maturata, con relativa progressione retributiva negli anni decorsi, alla stregua del personale assunto a tempo indeterminato;
- di essere stata discriminata in violazione del principio di non discriminazione di rango comunitario, rispetto al personale di ruolo, a parità dei giorni effettivamente lavorati con conseguente diritto al riconoscimento di fini giuridici ed economici dell'intero rapporto pre-ruolo;
- di aver diritto al riconoscimento a un'anzianità di servizio, giuridica ed economica per il periodo di anni 17 mesi 0 giorni 0 vantando un credito per risarcimento che soggiace al termine di prescrizione decennale e comunque decorrente dalla data di emissione del decreto di ricostruzione di carriera.
In diritto ha lamentato di non aver maturato alcuni “scatto di anzianità” e nessuna progressione economica .
Ha richiamato la struttura della retribuzione come contemplata dal CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 (confermato dai successivi del 26/5/1999 e del
19/7/2011) che prevede la c.d. retribuzione individuale di anzianità come stipendio tabellare, differenziato in sette posizioni progressive (c.d. scaglioni o fasce stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio , trattamento escluso per il personale precario ai sensi degli artt. 526 D.Lgs
297/94 mentre la ricostruzione di carriera del personale docente, viene effettuata secondo i criteri dell'art.485, D. Lgs 297/94 con conteggio per l'intero solo dei primi quattro anni e per 2/3 per i restanti anni .
Dolendosi della disparità di trattamento, rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, e del contrasto di tale normativa con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE- la quale sancisce il principio della parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sotto il profilo delle condizioni d'impiego - ha sostenuto che la previsione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 368/2001, non poteva che includere anche gli scatti di anzianità, qualora tali istituti retributivi fossero previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato, norma applicabile ratione temporis almeno fino al 25.06.2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015.
Ha richiamato pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sottolineando che la tipologia della prestazione , identica per il personale precario rispetto a quello non di ruolo, dimostra l'insussistenza di ragioni obiettive, tali da giustificare un differente trattamento .
Ha , infine , ricordato come l'anzianità di servizio può essere sempre accertata, non soggiacendo ad alcun termine prescrizionale
Nel costituirsi tempestivamente il ha confutato in fatto e in diritto CP_1
l'avversa prospettazione eccependo la carenza di legittimazione passiva, la correttezza del proprio operato ai fini della ricostruzione della carriera negando
2 l'assimilabilità dei docenti a tempo indeterminato con quelli a tempo determinato rimarcando comunque l'approdo giurisprudenziale che avverte del rischio di evitare una discriminazione “alla rovescia” in danno dei docenti di ruolo. Ha eccepito la prescrizione e contestato la quantificazione e le plurime incongruenze della tesi attorea. Ha concluso, in via pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la non integrità del contraddittorio;
in via principale, per il rigetto della domanda;
in via subordinata, per il rigetto della domanda quantificata dalla ricorrente, procedendo alla rideterminazione delle differenze retributive e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle medesime, spese vinte.
Istruita la causa in via documentale, è stata decisa mediante separata sentenza letta e pubblicata in udienza.
Legittimazione passiva
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della parte convenuta è infondata: il soggetto legittimato passivo in relazione alle domande proposte dalla parte ricorrente è stato correttamente individuato nel convenuto, quale CP_1 datore di lavoro: non riveste la qualità processuale di soggetto legittimato passivo il né l'istituzione scolastica che ha provveduto a effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, vale a dire l'I.C. “San Pietro in Vincoli” di Ravenna né l' ” di Napoli, ove attualmente presta servizio, a mente della Controparte_2 giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale Ata e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n.
275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di personalità giuridica nella materia di mera autonomia amministrativa, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta CP_1 la legittimazione passiva del singolo istituto (Cass. civ sez. lav., 21 marzo 2011, n.
6372; in senso conforme cfr. Cass. 28 luglio 2008 n. 20521).
Le domande vanno accolte per quanto di ragione .
Prescrizione
Oggetto della domanda sono il diritto alla ricostruzione di carriera agli scatti di anzianità e alle correlate differenze retributive maturate nel periodo del precariato che si è svolto dall'a.s. 1983/84 all'a.s.2014/2015 . Poichè la data di notifica del ricorso introduttivo risale al 21 giugno 2018, la prescrizione quinquennale è maturata per eventuali differenze economiche maturate nel quinquennio anteriore, ossia dal 21 giugno 2013 .
E' “..infatti consolidato il principio per cui nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti
3 che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 ed altre successive sempre conformi);
è poi da rivedere anche l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, data la natura a termine dei rapporti, la prescrizione non correrebbe;
vale invece il diverso principio, recentemente affermato da questa S.C., secondo cui "la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica" (Cass., S.U. 28 dicembre 2023, n. 36197); ( così Cassazione civile sez. lav., 09/07/2024, n.18738).
Nessuna prescrizione può ravvisarsi, invece, in relazione al vantato diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva e integrale anzianità di servizio.
In proposito va ricordato il principio secondo il quale “l'anzianità di servizio del lavoratore, in relazione alla durata complessiva del rapporto di lavoro, anche quando, in caso di contestazione, sia necessario l'accertamento della sua qualificazione giuridica, non è un autonomo diritto, come tale suscettibile di estinguersi per prescrizione, ma costituisce invece un mero fatto giuridico del quale
è possibile chiedere l'accertamento anche se l'iniziale periodo lavorativo, disconosciuto dal datore di lavoro, si collochi temporalmente al di là del termine di prescrizione ordinaria. Suscettibili di estinguersi per prescrizione sono soltanto i singoli diritti che, sulla base di una determinata anzianità di servizio, vengono rivendicati”…. “Co.ì essa non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa si fondano e può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto e può essere escluso solo dalla eventuale prescrizione di tali diritti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12756 del
01/09/2003).
MERITO I temi controversi concernono il mancato adeguamento del trattamento economico all'indomani dell'immissione in ruolo calcolando a tali fini l'intero servizio di pre- ruolo svolto e la ricostruzione della carriera, pretese tra loro distinte e non sovrapponibili.
Da ultimo la Cassazione civile sez. VI, 02/08/2022, n.23914 ha ribadito la diversità delle domande e dei correlati fatti costitutivi così statuendo :
….), questa Corte ha osservato che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine
4 intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto
a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato;
5.1. si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo;
5.2. in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 526 parametrano la retribuzione spettante all'assunto a tempo determinato a quella "iniziale" prevista per il personale di ruolo (cfr. Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all'immissione in ruolo trova la sua disciplina nel D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 485 e ss. per il personale docente, e negli artt. 569 e ss. richiamato T.U. per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (cfr. Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);
In fatto è provato che la ricorrente ha stipulato diversi contratti a termine per i periodi riportati in dettaglio in ricorso e non contestati .
Del pari è provato che la ricorrente sia stata immessa in ruolo dal 1^.9.2015 , bensì dal 1^.9.2016.
PROFGRESSIONE ECONOMICA
Alla ricorrente spetta la medesima progressione economica riconosciuta al personale della scuola a tempo indeterminato.
Per effetto del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in relazione al servizio effettivamente reso anche con contratto a termine ai fini dell'attribuzione della progressione stipendiale parte ricorrente, ha maturato il diritto a percepire le differenze retributive maturate cumulando i periodi di lavoro pre-ruolo effettivamente lavorati.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare,
“i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
5 Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent. 13.9.2007, C-307/05, ), ha anzitutto richiamato la propria precedente Persona_1 giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale Per_2 comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”.
Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”, ma solo quando “la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.
In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro “dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”.
Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent.
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09, Persona_3
che ha ulteriormente precisato che “un'indennità per anzianità di Persona_4 servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo
6 determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
La Corte (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti “stabilizzati” dall'art. 75 del d.l. 112/2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò “svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 41). La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento….” essendo necessario “prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Infine nella ordinanza citata è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione ( che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento quanto alle condizioni di impiego solo qualora “un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione” ( punti 45 e 46).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con Per_5 riferimento alle procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che “se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato – conformemente alle deduzioni in tal senso svolte dalle ricorrenti nei procedimenti principali, rammentate al punto 47 della presente sentenza – che le funzioni svolte da queste ultime in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata
7 presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro.”. È incontestato fra le parti che alla ricorrente docente assunta ripetutamente a tempo determinato sino al 30 giugno 2015, è stata applicata la disciplina dettata dai vari
CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo, fondata sul principio già sancito dal D.Lgs. n. 297/1994 e ribadito a partire dal CCNL 1994/1998 ( art. 53) secondo cui al personale docente non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio. Gli stessi CCNL, invece, prevedono per il personale assunto a tempo indeterminato un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e stabiliscono che il passaggio tra una posizione e l'altra avviene alla maturazione del primo biennio e dei successivi quinquenni di anzianità. L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica
Amministrazione; nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Al contrario, il riconoscimento della anzianità di servizio in caso di definitiva assunzione con contratto a tempo indeterminato finisce per confermare la insussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento retributivo, giacché proprio detto riconoscimento muove dal presupposto della sostanziale identità della funzione svolta nelle due diverse fasi del rapporto.
La Corte di Giustizia ha ribadito il proprio orientamento con ordinanza del 4.9.2014 (causa C-152/14), all'esito del giudizio sorto a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale inoltrata dal Consiglio di Stato della Repubblica Italiana, nell'ambito di una controversia tra l' e Parte_2 sette dipendenti, avente ad oggetto il rifiuto dell'AEEG di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell'anzianità dei dipendenti al momento della loro assunzione a tempo indeterminato, all'esito di una specifica procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro, come dipendenti di ruolo, i periodi di servizio precedentemente svolto presso detta autorità pubblica nell'espletamento di contratti di lavoro a tempo determinato.
Dalla ritenuta sussistenza del diritto della ricorrente alla medesima progressione professionale retributiva prevista per il personale docente contratto a tempo indeterminato, deriva il diritto alle differenze stipendiali maturate in relazione al periodo di causa in ragione dell'anzianità di servizio, tenendo conto a tal fine degli
8 effettivi periodi di servizio e dunque dell'anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato.
A tale riguardo deve precisarsi che la sola anzianità di servizio che può ritenersi equiparabile a quella maturata dal personale di ruolo è l'anzianità di servizio effettiva, con conseguente esclusione del meccanismo previsto dall'art. 11 co. 14 L. n. 124 del 1999, ai cui sensi, in caso di immissione in ruolo, "il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
Parte_3
Quanto al nuovo C.C.N.L. siglato il 4 agosto 2011 che ha ridefinito le posizioni stipendiali rispetto a quelle previste dal C.C.N.L. 23 gennaio 2009 stabilendo che il primo scatto stipendiale avviene solo al raggiungimento di 9 anni di anzianità, anziché di 3 come in precedenza, va osservato che, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui sopra, le previsioni contenuto nell'art. 2 del CCNL 2011 - secondo cui “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam è il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”- vanno applicate anche alla parte ricorrente, anche se menzionano soltanto il personale di ruolo.
ANZIANITA'
Quanto al profilo dell'anzianità la ricorrente assume che dopo l'immissione in ruolo l'anzianità è stata riconosciuta per anni 13 mesi 8 e giorni 0 mentre il calcolo del periodo effettivo lavorato, conduce al riconoscimento di un'anzianità che tenga conto degli anni di servizio pre-ruolo.
E' utile sottolineare quanto avvertito in apertura, e cioè, che un conto, è calcolare l'anzianità pre-ruolo ai fini della progressione stipendiale , un conto è valutarla ai fini della c.d. ricostruzione della carriera.
A questo riguardo si rammenta con Cassazione civile sez. lav., 27/02/2023, , n.5892 principi affermati da questa S.C. in relazione alle questioni riguardanti le progressioni di anzianità e, poi, la ricostruzione della "carriera" successivamente all'immissione in ruolo;
tali principi sono stati declinati e si sono consolidati nel senso che per quanto riguarda il periodo c.d. pre-ruolo in sé considerato, "al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.
99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di
9 progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria" (Cass. 23 novembre 2016, n. 23868); per quanto invece riguarda il periodo successivo all'immissione in ruolo ed alla considerazione dell'anzianità ai fini giuridici ed economici, si è consolidato il principio, quanto al personale docente, per cui "in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, del D.Lgs. n. 297 del 1994, art.
485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del
1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato" (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149…; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150);
Calando siffatti principi al caso di specie, si osserva che nel decreto di ricostruzione di carriera Prot.3612 del 4.4.2018 risulta riconosciuto alla data di conferma in ruolo anni 13 mesi 8 e giorni zero Invece alla stregua dell'art. 485 citato , così come sarebbe per un lavoratore tempo indeterminato, bisogna considerare che alla data di immissione in ruolo, la ricorrente aveva maturato anni 17 mesi 0 e giorni 0 .
Conseguentemente il va condannato a corrispondere in Controparte_1 favore della stessa le somme riportate in dispositivo per i motivi e le causali sin qui analizzati e al riconoscimento dell'anzianità di servizio pure indicata in dispositivo
Il parziale riconoscimento e la natura di condanna generica della domanda per le differenze, giustifica la compensazione delle spese per la metà mentre l'altra metà è liquidata come in dispositivo con attribuzione.
PQM
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
10 • a) Accoglie per quanto di ragione la domanda relativa alle differenze retributive e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata in virtù dei servizi non di ruolo prestati in forza di contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente, ai fini della progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con condanna del a pagare in favore della parte ricorrente le eventuali differenze CP_3 retributive maturate in ragione del predetto riconoscimento a far tempo dal 21 giugno
2013 sino alla data di introduzione del giudizio e a collocarla la ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata;
b) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianita' di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, considerando che al momento dell'immissione in ruolo aveva maturato anni 17 mesi 0 e giorni 0 ;
c) Per l'effetto condanna, il , a ricostruire la carriera della ricorrente, a CP_3 collocarla nella corrispondente fascia stipendiale,;
e) Condanna il alla rifusione delle spese processuali in ragione della metà , CP_3 liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore restando compensata la residua metà.
Così deciso e letto in Napoli il 6 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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