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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/09/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1349/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente rel. dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1349/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SESSA FABRIZIO presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Viganò n. 2 è elettivamente domiciliato contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PELLEGRINI ANDREA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Cadoppi n. 12 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.09.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] in data [...]. Persona_1
Il procedimento, denotato inizialmente da conflitto tra i genitori ed impossibilità di concordare le modalità di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, è stato istruito tramite relazione del Servizio Sociale e successivo espletamento di CTU genitoriale.
All'esito della Consulenza i genitori hanno trovato un accordo sulle modalità di affidamento e di gestione della minore, come riportato nel verbale di udienza del 18.09.2025.
Tali modalità, che prevedono l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre ed adeguati tempi di permanenza presso il padre avuto riguardo al principio di bigenitorialità, tenuto conto dell'età della minore, possono trovare accoglimento e venire recepite nella presente sentenza.
2.Le parti, per contro, non sono riuscite a trovare un accordo sulle questioni economiche rispetto alle quali il padre si è detto disponibile a contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie mentre la madre ha chiesto un contributo mensile di € 300,00 oltre al 60% delle spese straordinarie.
Con i provvedimenti temporanei ed urgenti resi in data 19.07.2025, dandosi atto di una retribuzione media mensile di circa € 1.000,00 per la sig.ra e di circa € 2.000,00 per il sig. , del percepimento da CP_1 Pt_1 parte della dell'intera somma dell'Assegno Unico pari ad € 157,00 CP_1 mensili e di tempistiche di permanenza della minore presso il padre previste in due pomeriggi alla settimana dalle 16.30 alle 20.30 nonché di un giorno nel week end dalle 10.30 alle 16.30, il Presidente ha attribuito al padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di € 200,00 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie.
Rispetto a tale statuizione la resistente ha dedotto e documentato di avere successivamente stipulato un contratto di locazione con un canone mensile di € 550,00 mentre il ricorrente ha sostenuto che i propri tempi di permanenza con la minore sono ad oggi aumentati.
Osserva il Collegio che l'esborso di € 550,00 incide in maniera significativa sui redditi già esigui della madre la quale, detratta tale cifra 2 dallo stipendio di circa € 1.000,00 e, pur tenuto conto della somma percepita a titolo di Assegno Unico (€ 157,00), può contare su circa € 607,00 mensili;
il padre per contro risulta percepire un reddito di circa € 2.000,00 mensili rispetto al quale non risultano esborsi computabili ai fini che qui interessano, stante l'intervenuta disdetta del contratto di locazione precedentemente in essere (doc. 5 ricorrente) e la non dedotta causale del finanziamento contratto con BNL (doc. 9) .
Quanto ai tempi di permanenza della minore presso il sig. , essi Pt_1 non risultano significativamente modificati rispetto all'epoca dei provvedimenti temporanei, posto che ad oggi risultano aggiunti un solo pernottamento infrasettimanale e circa sei ore nel fine settimana.
Per quanto sopra, in applicazione dei principi di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c. e dunque alla situazione reddituale delle parti come sopra descritta, ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore ed all'età della stessa, ritiene congruo il Collegio porre a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la Pt_1 somma mensile di € 300,00 oltre al 60% delle spese straordinarie.
La decorrenza di tale importo andrà individuata dal mese di agosto 2025 - fermo fino a tale data l'importo previsto con i provvedimenti temporanei - posto che il contratto di locazione della sig.ra risulta CP_1 stipulato nel luglio 2025.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, considerato l'accordo raggiunto sulla gestione della minore e la soccombenza del ricorrente sulle questioni economiche, vanno poste per 1/3 a carico di quest'ultimo e compensate per i restanti 2/3, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase di trattazione e decisoria.
Le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone a) La minore , nata a [...] in data [...], è Persona_1 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre.
b) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
– martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (15.30 / 16.00) sino alla sera dopo cena (20.30). Compatibilmente con i turni lavorativi del padre,
3 una delle due giornate comprenderà anche il pernottamento, con accompagnamento all'asilo il giorno seguente;
– sabato dalle 7.30 sino alle 21.00 (compatibilmente con i turni lavorativi del padre, si potrà inserire un pernottamento o il venerdì sera o il sabato sera sino alla mattina successiva). Quando il padre ha svolto il turno di notte la sera del venerdì, egli potrà – in accordo con la madre – prendere con sé la figlia dalle ore 11.00 del mattino del sabato oppure riportarla dalla madre nel pomeriggio alle 15.30-16.00.
c) Durante le vacanze invernali ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre
Durante le vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane (che potranno essere anche consecutive dall'estate 2027), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo la madre sceglierà il periodo negli anni pari ed il padre in quelli dispari d) Il sig. , con decorrenza dal mese di agosto 2025, contribuirà al Pt_1 mantenimento della figlia con la somma mensile di € 300,00; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
e) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore ed individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. Giugno 2023) saranno sostenute dal sig. nella Pt_1 misura del 60% e dalla sig.ra nella misura del 40%; il CP_1 relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
f) Le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.261,00, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge sono poste per 1/3 a carico del ricorrente e compensate per i restanti 2/3; le spese di CTU sono posta in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna ed in solido tra loro
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 25.09.2025
Il presidente est.
Damiano Dazzi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi - presidente rel. dott. Stefano Rago - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 1349/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SESSA FABRIZIO presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Viganò n. 2 è elettivamente domiciliato contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PELLEGRINI ANDREA presso il cui studio sito in Reggio Emilia, via Cadoppi n. 12 è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.09.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] in data [...]. Persona_1
Il procedimento, denotato inizialmente da conflitto tra i genitori ed impossibilità di concordare le modalità di permanenza della figlia presso ciascuno di essi, è stato istruito tramite relazione del Servizio Sociale e successivo espletamento di CTU genitoriale.
All'esito della Consulenza i genitori hanno trovato un accordo sulle modalità di affidamento e di gestione della minore, come riportato nel verbale di udienza del 18.09.2025.
Tali modalità, che prevedono l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre ed adeguati tempi di permanenza presso il padre avuto riguardo al principio di bigenitorialità, tenuto conto dell'età della minore, possono trovare accoglimento e venire recepite nella presente sentenza.
2.Le parti, per contro, non sono riuscite a trovare un accordo sulle questioni economiche rispetto alle quali il padre si è detto disponibile a contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie mentre la madre ha chiesto un contributo mensile di € 300,00 oltre al 60% delle spese straordinarie.
Con i provvedimenti temporanei ed urgenti resi in data 19.07.2025, dandosi atto di una retribuzione media mensile di circa € 1.000,00 per la sig.ra e di circa € 2.000,00 per il sig. , del percepimento da CP_1 Pt_1 parte della dell'intera somma dell'Assegno Unico pari ad € 157,00 CP_1 mensili e di tempistiche di permanenza della minore presso il padre previste in due pomeriggi alla settimana dalle 16.30 alle 20.30 nonché di un giorno nel week end dalle 10.30 alle 16.30, il Presidente ha attribuito al padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di € 200,00 mensili oltre al 60% delle spese straordinarie.
Rispetto a tale statuizione la resistente ha dedotto e documentato di avere successivamente stipulato un contratto di locazione con un canone mensile di € 550,00 mentre il ricorrente ha sostenuto che i propri tempi di permanenza con la minore sono ad oggi aumentati.
Osserva il Collegio che l'esborso di € 550,00 incide in maniera significativa sui redditi già esigui della madre la quale, detratta tale cifra 2 dallo stipendio di circa € 1.000,00 e, pur tenuto conto della somma percepita a titolo di Assegno Unico (€ 157,00), può contare su circa € 607,00 mensili;
il padre per contro risulta percepire un reddito di circa € 2.000,00 mensili rispetto al quale non risultano esborsi computabili ai fini che qui interessano, stante l'intervenuta disdetta del contratto di locazione precedentemente in essere (doc. 5 ricorrente) e la non dedotta causale del finanziamento contratto con BNL (doc. 9) .
Quanto ai tempi di permanenza della minore presso il sig. , essi Pt_1 non risultano significativamente modificati rispetto all'epoca dei provvedimenti temporanei, posto che ad oggi risultano aggiunti un solo pernottamento infrasettimanale e circa sei ore nel fine settimana.
Per quanto sopra, in applicazione dei principi di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c. e dunque alla situazione reddituale delle parti come sopra descritta, ai tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore ed all'età della stessa, ritiene congruo il Collegio porre a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la Pt_1 somma mensile di € 300,00 oltre al 60% delle spese straordinarie.
La decorrenza di tale importo andrà individuata dal mese di agosto 2025 - fermo fino a tale data l'importo previsto con i provvedimenti temporanei - posto che il contratto di locazione della sig.ra risulta CP_1 stipulato nel luglio 2025.
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, considerato l'accordo raggiunto sulla gestione della minore e la soccombenza del ricorrente sulle questioni economiche, vanno poste per 1/3 a carico di quest'ultimo e compensate per i restanti 2/3, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase di trattazione e decisoria.
Le spese di CTU, già liquidate con separato Decreto, vanno poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone a) La minore , nata a [...] in data [...], è Persona_1 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione della madre.
b) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
– martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo (15.30 / 16.00) sino alla sera dopo cena (20.30). Compatibilmente con i turni lavorativi del padre,
3 una delle due giornate comprenderà anche il pernottamento, con accompagnamento all'asilo il giorno seguente;
– sabato dalle 7.30 sino alle 21.00 (compatibilmente con i turni lavorativi del padre, si potrà inserire un pernottamento o il venerdì sera o il sabato sera sino alla mattina successiva). Quando il padre ha svolto il turno di notte la sera del venerdì, egli potrà – in accordo con la madre – prendere con sé la figlia dalle ore 11.00 del mattino del sabato oppure riportarla dalla madre nel pomeriggio alle 15.30-16.00.
c) Durante le vacanze invernali ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre
Durante le vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane (che potranno essere anche consecutive dall'estate 2027), da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo la madre sceglierà il periodo negli anni pari ed il padre in quelli dispari d) Il sig. , con decorrenza dal mese di agosto 2025, contribuirà al Pt_1 mantenimento della figlia con la somma mensile di € 300,00; detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
e) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore ed individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (prot. Giugno 2023) saranno sostenute dal sig. nella Pt_1 misura del 60% e dalla sig.ra nella misura del 40%; il CP_1 relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.
f) Le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.261,00, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge sono poste per 1/3 a carico del ricorrente e compensate per i restanti 2/3; le spese di CTU sono posta in via definitiva a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna ed in solido tra loro
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 25.09.2025
Il presidente est.
Damiano Dazzi
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