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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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- 1. I diritti del terzo nella assicurazione RCAccesso limitatoSara Landini · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa HE NT Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa CR LI Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3670/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio degli avv.ti Stefano PARLATORE e Jacopo C.F._2
CELESIA
APPELLANTI contro iscritta al Registro delle Imprese romeno al n. Controparte_1
J40/10454/2001, codice unico di registrazione 14360018), con il patrocinio degli avv.ti Maurizio
AN, LI TI e AR DO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 8959/2024, pubblicata in data 15 ottobre 2024; materia: Assicurazione
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: pagina 1 di 27 “Voglia la Corte d'Appello di Milano, respingendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento di questo appello e in riforma integrale della Sentenza n. 8959/2024, Rep. n. 8171/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano (R.G. 38191/2023 – VI Sezione Civile – Dott. Guido Macripò) il 15 ottobre 2024, pubblicata in pari data e notificata il 29 novembre 2024, così giudicare: A. IN VIA PRELIMINARE
1) Sospendere, ai sensi dell'articolo 283 c.p.c. e per tutte le ragioni esposte in atti, in principalità inaudita altera parte con successiva fissazione di udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza di comparizione in via anticipata rispetto alla prima udienza di merito, l'efficacia esecutiva e, ove la controparte dovesse avviare medio tempore l'esecuzione forzata, anche l'esecuzione stessa, della Sentenza n. 8959/2024, Rep. n. 8171/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano (R.G. 38191/2023 – VI Sezione Civile – Dott. Guido Macripò) il 15 ottobre 2024, pubblicata in pari data e notificata il 29 novembre 2024. B. NEL MERITO
2) Riformare, per tutte le ragioni esposte in atti, la Sentenza n. 8959/2024, Rep. n. 8171/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano (R.G. 38191/2023 – VI Sezione Civile – Dott. Guido Macripò) il 15 ottobre 2024, pubblicata in pari data e notificata il 29 novembre 2024, accogliere tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate in primo grado da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, e per l'effetto:
[...] A. In via preliminare di rito 1. Accertare e dichiarare la titolarità del rapporto controverso e la legittimazione passiva di
con sede legale in ST (Romania), 011822, Aleea Controparte_2 Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con riferimento a tutte le domande svolte nei suoi confronti dalla Sig.ra e dal Sig. Parte_1 Parte_2
per tutte le ragioni esposte in atti, e rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte
[...] al riguardo da Controparte_2
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti, e rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte al riguardo da Controparte_2 B. Nel merito
3. Dichiarare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a pagare agli odierni attori l'importo massimo previsto dalla polizza A1288/2021 per la morte di nella misura di € 150.000,00 alla Sig.ra ed € Persona_1 Parte_1 100.000,00 al Sig. oltre interessi al tasso di legge e rivalutazione Parte_2 monetaria dalla richiesta di indennizzo formulata alla convenuta fino al saldo, per tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto condannare con Controparte_2 sede legale in ST (Romania), 011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente tali importi alla Sig.ra e Parte_1 al Sig. Parte_2 4. Dichiarare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a pagare alla Sig.ra l'importo massimo previsto dalla polizza A1288/2021, Parte_1 pari a € 300.000,00, oltre interessi al tasso di legge e rivalutazione monetaria dalla richiesta di indennizzo formulata alla convenuta fino al saldo, per la morte di per Persona_2 pagina 2 di 27 tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto condannare Controparte_2
con sede legale in ST (Romania), 011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del
[...] suo legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente tali importi alla Sig.ra Pt_1
[...] 5. Dichiarare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire gli attori, ai sensi dell'articolo 2043 c.c. e per tutte le ragioni esposte in atti, relativamente al danno patrimoniale e non patrimoniale loro causato dall'ingiustificato rifiuto di liquidare l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa prodotta quale doc. 5, e per l'effetto condannare con sede legale in ST Controparte_2
(Romania), 011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Sig.ra e al Sig. l'importo Parte_1 Parte_2 di € 100.000,00 cadauno, ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, se del caso ricorrendo anche a una valutazione equitativa. C. In via istruttoria
6. Ammettere la prova testimoniale dedotta dalla Sig.ra e dal Sig. Parte_1 [...] nella propria memoria ex articolo 171 ter, n. 2) c.p.c., con i testi ivi Parte_2 indicati. D. In ogni caso
7. Condannare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della Sig.ra e del Sig. delle Parte_1 Parte_2 spese e delle competenze del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende. Si chiede che l'importo dei compensi liquidati tenga conto dell'incremento ex articolo 4, c. 1 bis D.M. 55/2014, per le ragioni esposte in atti. 8. Condannare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2 011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in conseguenza della sua mancata adesione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione promosso dalla Sig.ra e dal Sig. al Parte_1 Parte_2 versamento dell'importo di cui all'articolo 8, c. 4 bis, D.Lgs. 28/2010. 3) Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate da
[...]
con sede legale in ST (Romania), 011822, Aleea Alexandru, n. 51, Controparte_2 nei confronti della Sig.ra e del Sig. assolvendo Parte_1 Parte_2 questi ultimi da ogni avversa domanda e pretesa. C. IN OGNI CASO 4) Condannare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento in favore della Sig.ra e del Sig. delle Parte_1 Parte_2 spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, di Sentenza e successive occorrende, ovvero, in subordine, compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio o, in ulteriore subordine, ridurre l'eventuale importo dovuto dalla Sig.ra Pt_1 e dal Sig. nella misura che verrà ritenuta di giustizia, per
[...] Parte_2 tutte le ragioni esposte in atti. 5) Condannare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle eventuali somme che verranno pagate dalla Sig.ra e dal Parte_1
pagina 3 di 27 Sig. in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate degli Parte_2 accessori di legge dal dovuto al saldo.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'on.le Corte d'appello adita: 1) In via preliminare di rito: procedere, per tutte le ragioni riferite nel presente atto, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto degli artt. 348 bis e 350 cod. proc. civ.;
2) Ancora in rito: dichiarare inammissibili le domande, spiegate dai Sig.ri e Pt_1 Parte_2 aventi ad oggetto la corresponsione del massimale della polizza assicurativa n. A1288/2021;
3) Nel merito, in ogni caso rigettare – per le ragioni esplicitate in atto – tutti motivi di gravame proposti respingendo le domande formulate dagli odierni appellanti poiché destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto;
4) Ancora nel merito, accertare la grave responsabilità processuale dei Sig.ri e Pt_1 Parte_2 e per l'effetto condannarli, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma che codesta Ecc.ma Corte d'appello riterrà di giustizia;
5) Sempre nel merito, ed in via di mero subordine al punto n. 3), per la non creduta ipotesi in cui codesta Corte d'appello dovesse ritenere ammissibili e, anche solo in parte, fondate le domande avversarie, contenere la condanna di alla sola somma che in corso di causa dovesse CP_2 emergere come dovuta ai Sig.ri e a titolo di danno iure hereditatis;
Pt_1 Parte_2
6) Ancora nel merito, ed in via di ulteriore subordine, qualora codesta Corte d'appello dovesse ritenere dovuto altresì l'indennizzo assicurativo, in ogni caso contenere la condanna al massimale di polizza, per tutte le ragioni riferite nel presente atto;
7) Sul piano istruttorio, non ammettere la prova testimoniale richiesta dagli odierni appellanti poiché del tutto inutile ai fini della decisione;
8) Ancora sul piano istruttorio, e in via di mero subordine, per la non creduta ipotesi in cui codesta Corte decidesse di ammettere la prova testimoniale richiesta dai Sig.ri e Pt_1 Parte_2 ammettere la alla prova contraria;
Controparte_2
9) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 8959/2024, pubblicata in data 15 ottobre 2024, il Tribunale di Milano, pronunciando definitivamente nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2
disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così Controparte_1 provvedeva:
- rigetta le domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
- condanna e a rimborsare, in solido, alla società Parte_1 Parte_2 le spese di giudizio del presente procedimento che si Controparte_1
pagina 4 di 27 liquidano nella somma di euro 25.000,00 per compenso per spese, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
2. Il giudizio di primo grado
2.1. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] esponendo che: in data 3 ottobre 2021 e Controparte_1 Persona_1 [...]
(padre e figlio) erano rimasti vittime, insieme ad altre sei persone, in un incidente aereo Per_3 verificatosi a San Donato Milanese;
gli attori e sono i più stretti familiari Pt_1 Parte_2 superstiti dei predetti, in quanto la prima è madre di e nonna di e il secondo è fratello Per_1 Per_3 di e zio di è, quindi, l'unica erede di e coerede di insieme a Per_1 Per_3 Pt_1 Per_3 Per_1
e a l'aereo Pilatus PC/12/47E, decollato Parte_2 Controparte_3 dall'aeroporto di Milano Linate e diretto a Olbia, era uscito improvvisamente dalla propria rotta subito dopo il decollo e si era schiantato pochi minuti dopo contro un edificio in costruzione nel comune di
San Donato Milanese, causando la morte di tutti gli otto passeggeri, compresi la moglie di e Per_1 madre di la madre di quest'ultima e un gruppo di amici di famiglia;
l'aereo era stato Per_3 assicurato mediante la polizza A1288/2021 stipulata da (società proprietaria Controparte_4 dell'aereo) e (vettore dell'aereo) con la compagnia convenuta;
la predetta Controparte_5 polizza copre la “responsabilità civile per lesioni fisiche e/o danni alle cose, compresa la responsabilità civile verso i passeggeri, fino a un limite unico combinato di 10.000.000 euro per incidente e in totale per l'intero periodo di assicurazione. La responsabilità civile verso i passeggeri è limitata a 300.000 euro per posto a sedere, nell'ambito del limite unico combinato e non in aggiunta ad esso”, senza presentare franchigie né limitazioni di altro tipo;
non ha mai Controparte_1 contestato l'operatività della predetta polizza rispetto all'incidente; in data 25 marzo 2022 parte attrice aveva denunciato alla società di assicurazione il sinistro, trasmettendole la documentazione richiesta per l'istruttoria e la successiva liquidazione dell'indennizzo; con missiva in data 23 agosto 2022 la società convenuta aveva riconosciuto, con riferimento all'indennizzo dovuto per la morte di
[...]
l'importo massimo previsto dalla polizza, pari a euro 300.000,00, da dividere tra gli eredi;
Per_1 inoltre, nella stessa data aveva affermato che il pagamento sarebbe stato eseguito solo a seguito di espresso impegno degli eredi alla restituzione di quanto ricevuto se, dai risultati degli accertamenti tecnici in corso nel procedimento penale avviato in relazione allo stesso incidente, fosse emerso che pagina 5 di 27 l'indennizzo “non era dovuto in ragione delle condizioni contenute nella polizza”;
[...] non aveva invece riconosciuto nulla per la morte di Controparte_1 Persona_3 poiché mancava, tra le clausole della polizza, quella c.d. “babes in arms”; relativamente alla posizione di , gli attori avrebbero diritto di ricevere dalla compagnia convenuta l'indennizzo loro spettante Per_1 quali coeredi del defunto;
sarebbe del tutto infondata la pretesa della compagnia convenuta di pagare agli attori l'indennizzo per la morte di solo a condizione che i suoi coeredi si fossero impegnati Per_1 alla restituzione delle somme ricevute qualora dovesse essere accertata una generica e non meglio precisata non debenza dello stesso “in base alle condizioni assicurative”; infatti, la clausola AVN 14 della polizza prevede che “gli Assicuratori, su richiesta e indipendentemente dalla responsabilità legale dell'Assicurato, forniranno un indennizzo sulla base delle prestazioni sotto riportate per le lesioni fisiche subite da qualsiasi passeggero a causa di un Incidente, a condizione che l'Incidente che ha causato tali lesioni fisiche sia coperto dalla sezione Responsabilità Civile Passeggeri della Polizza in relazione a tale Infortunio”; in ogni caso, anche se la polizza non contenesse la clausola AVN 14, la condotta della società sarebbe comunque strumentale e Controparte_1 infondata, perché si tradurrebbe in concreto nell'omessa erogazione dell'indennizzo per subordinarlo all'imposizione a carico dei beneficiari della polizza di condizioni non previste e ultronee rispetto alla polizza stessa, in via unilaterale e meramente potestativa;
in forza del combinato disposto degli artt.
570 e 571 c.c., l'indennizzo dovrebbe essere ripartito per 1/2, ossia euro 150.000,00, in favore della madre e per 1/3, ossia euro 100.000,00, in favore del fratello Parte_1 Parte_2
quale unica erede di avrebbe diritto a conseguire da
[...] Pt_1 Persona_3
l'indennizzo dovuto nella misura massima prevista dalla Controparte_1 polizza, ossia euro 300.000,00, per la morte del nipote;
sarebbe del tutto arbitraria e infondata l'esclusione di dai soggetti coperti dalla polizza per mancanza della clausola Persona_3
“babes in arms”, quale presupposto necessario per estendere l'assicurazione anche ad un bambino di età inferiore a due anni che sta in braccio al genitore e, non occupando un proprio posto in modo autonomo, eccede il numero massimo di passeggeri consentiti a bordo;
invero, il numero di persone a bordo dell'aereo al momento dell'incidente era pari al numero massimo di persone assicurate, cioè 8 persone considerando anche il piccolo nel conteggio;
Per_3 Controparte_1 avrebbe tenuto comportamenti manifestamente antigiuridici perché, da un lato, avrebbe privato gli attori di consistenti disponibilità liquide e, dall'altro, avrebbe prolungato e accresciuto la loro sofferenza;
una simile condotta illecita avrebbe dunque cagionato in capo agli attori un danno sia pagina 6 di 27 patrimoniale sia non patrimoniale, quantificato dagli attori medesimi nell'importo complessivo di euro
100.000,00 ciascuno.
2.2. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in Controparte_1 fatto e in diritto svolta da e e chiedendo quindi il rigetto Parte_1 Parte_2 delle domande attoree. Segnatamente, la società convenuta esponeva che: l'azione diretta dei soggetti danneggiati nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile è circostanza del tutto eccezionale e derogatoria e, per ciò, deve provenire da una fonte normativa che, nel caso di specie, difetterebbe;
l'art. 942 cod. nav. dispone, non diversamente da ciò che accade in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, che “il passeggero danneggiato ha azione diretta contro
l'assicuratore per il risarcimento del danno subito”, ma questa norma derogatoria non potrebbe trovare applicazione nel presente giudizio poiché e quali eredi dei defunti passeggeri, Parte_2 Pt_1 non erano loro stessi passeggeri del veicolo;
secondo un principio affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, la morte di un soggetto non determina, di per sé stessa, l'insorgenza di un diritto di credito nel patrimonio del defunto, essenzialmente perché con la morte non vi è più un patrimonio entro cui quel diritto risarcitorio possa formarsi;
unica eccezione a tale principio è rappresentata dall'eventualità che il danneggiato non perisca istantaneamente e così, potendosi concretizzare taluni pregiudizi in seno al suo patrimonio, quelle poste risarcitorie si trasferirebbero all'erede, che potrebbe domandarle al soggetto responsabile non in quanto danni insorti immediatamente nella sua sfera giuridica, ma nella veste di crediti trapassati in virtù della successione;
non essendovi nel caso di specie alcun pregiudizio formatosi nei patrimoni dei defunti medio tempore, gli eredi attori non potrebbero agire in universum ius – nella medesima veste del defunto passeggero –, ma esclusivamente iure proprio per vedersi risarciti dei pregiudizi che sono integralmente e direttamente riferibili alla loro sfera giuridica;
gli attori non sono beneficiari della polizza poiché nelle coperture della responsabilità civile non vi sono beneficiari, figure tipiche delle polizze vita;
nel caso di specie, non trattandosi di una polizza vita, ma di una polizza r.c., l'assicurato era unicamente (rappresentante legale Persona_4 della società-vettore, nonché pilota del velivolo schiantatosi); con riferimento alla clausola AVN 14, questa non sarebbe applicabile a persone che non rivestono la qualità soggettiva che la clausola stessa esige espressamente, cioè l'essere passeggeri;
non vi è un legame negoziale tra i defunti e il vettore del velivolo, versandosi in un'ipotesi di trasporto di cortesia;
la pretesa azionata dagli attori, quindi, andrebbe inquadrata entro la cornice di un'ipotesi di responsabilità aquiliana generica;
solo laddove fossero provati gli elementi di struttura di cui all'art. 2043 c.c. in capo al responsabile civile e,
pagina 7 di 27 ulteriormente, questi facesse richiesta di essere manlevato, nei limiti di polizza, dalla compagnia convenuta in giudizio, potrebbe discorrersi di adempimento del contratto di assicurazione;
le richieste risarcitorie, avanzate dagli attori in merito alla condotta tenuta dalla Compagnia nella gestione della vertenza, sarebbero arbitrarie per mancanza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana;
infatti, l'elemento costitutivo della colpa non sarebbe configurabile in capo alla
[...]
non essendosi discostata dai canoni di comportamento esigibili né Controparte_1 avendo mancato di osservare leggi, regolamenti, ordini o disciplina;
non vi sarebbe alcun legame eziologico, tanto sul piano della causalità dell'evento quanto su quello della delimitazione delle poste risarcibili, e non esisterebbe alcun evento di danno ingiusto non essendo stato leso alcuno dei beni protetti da norme primarie e/o da disposizioni costituzionali;
non vi sarebbe neanche un danno di natura patrimoniale, non avendo gli attori diritto a ricevere la somma pretesa dalla compagnia convenuta;
la somma richiesta dagli attori per il risarcimento sarebbe arbitraria poiché, secondo la loro ricostruzione, il pregiudizio, evidentemente morale, per non aver avuto la liquidazione sarebbe corrispondente – se non superiore – a quello derivante dalla morte di un fratello.
2.3. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di e di Parte_1 [...]
sulla scorta delle seguenti considerazioni: Parte_2
- esaminando le domande proposte nell'atto citazione dagli attori e emergerebbe Pt_1 Parte_2 come i medesimi abbiano proposto soltanto le domande iure proprio di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte dei passeggeri e Persona_1 [...]
nonché una domanda di risarcimento per il danno causato dall'ingiustificato rifiuto di Per_3 indennizzare tali perdite;
- non sarebbe invece stata proposta -entro i termini di formazione delle preclusioni assertive (né sarebbero comunque stati dedotti i relativi fatti costitutivi)- alcuna domanda iure hereditatis relativa al risarcimento del danno per avere i familiari degli attori – prima del decesso – sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psicofisica costituente un autonomo danno biologico accertabile con valutazione medico legale;
- l'art. 941 cod. nav. dispone che il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica, sicché verrebbe in rilievo la Convenzione di Montreal del 28.5.1999, la quale all'art. 17 dispone che “ Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è
pagina 8 di 27 prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco”, mentre nessuna azione diretta è prevista da tale normativa sovranazionale;
- l'art. 942 cod. nav. dispone al primo comma che il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria;
il secondo comma di tale norma stabilisce che il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito;
- l'azione diretta dei soggetti danneggiati nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile è, tuttavia, prevista dal legislatore in modo del tutto eccezionale;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, la morte di un soggetto non determina, di per sé stessa,
l'insorgenza di un diritto di credito nel patrimonio del defunto, essenzialmente perché con la morte non v'è più un patrimonio entro cui quel diritto risarcitorio possa formarsi. L'unica eccezione a questo principio è rappresentata dall'eventualità che il danneggiato non perisca istantaneamente. In tal caso, potendosi concretizzare taluni pregiudizi in seno al suo patrimonio (biologico/morale temporaneo, danno patrimoniale, danno cd. catastrofale), quelle voci risarcitorie si trasferirebbero all'erede, il quale potrebbe chiederle al soggetto responsabile non in quanto danni insorti immediatamente nella sua sfera giuridica bensì nella veste di crediti (prima formatisi nel patrimonio del defunto e solo poi, a causa della morte) trasferiti in virtù della successione;
- nell'ipotesi da ultimo delineata potrebbe essere accordata l'azione diretta speciale proprio perché, in quanto subentrati quali eredi, quei soggetti è come se agissero nella medesima veste del defunto passeggero;
- secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, affermato nella analoga fattispecie del trasporto di veicoli a motore, in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 cod. ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, e ciò sull'implicito presupposto che il prossimo congiunto del trasportato deceduto possa far valere, per conseguire il risarcimento del danno patito in proprio, l'azione che sarebbe spettata al predetto trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, giovandosi altresì della possibilità di prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel pagina 9 di 27 sinistro;
- pertanto, la disciplina prevista dall'art. 141 cod. ass. si applica in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. Infatti, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e rispetto a quest'ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell'art. 141 cod. ass.;
- a diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso, infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato e la norma eccezionale dell'art. 141 cod. ass. può trovare applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non consentita) interpretazione analogica;
- nel caso concreto non sarebbe stato dapprima dedotto e poi provato – ed anzi sarebbe incontestato che i passeggeri siano tutti morti istantaneamente – che i passeggeri abbiano subito un danno terminale e/o catastrofale. Pertanto, l'art. 942 cod. nav. non è applicabile al caso di specie e, quindi, non esiste una norma che consenta agli attori di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del vettore;
- difettando il presupposto della legittimazione, le domande proposte dagli attori nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta direttamente sono infondate e vanno rigettate.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da e i quali ne hanno Parte_1 Parte_2 chiesto l'integrale riforma per i seguenti motivi.
I) Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto le domande svolte iure proprio applicando per analogia l'art. 141 cod. ass. Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, nel caso di specie dovrebbero essere applicati, sul piano normativo, l'art. 942 co. 2 cod. nav. e, sul piano negoziale, la clausola AVN 14 della polizza;
disposizioni che – sempre secondo la ricostruzione ermeneutica operata dagli appellanti – consentirebbero l'azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione del vettore, a prescindere dalla distinzione tra danni iure proprio e danni iure hereditatis.
II) Con il secondo motivo viene affermata l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che pagina 10 di 27 gli appellanti, entro i termini delle preclusioni assertive, non avessero proposto nei confronti della
Compagnia alcuna domanda iure hereditatis. La domanda originariamente proposta dagli appellanti in primo grado, infatti, avrebbe compreso sia le voci azionate iure proprio, sia quelle azionate iure hereditatis; la più precisa specificazione di questa seconda voce di danno sarebbe avvenuta già nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., dovendo dunque considerarsi la relativa domanda tempestivamente proposta e, quindi, ammissibile.
III) Con il terzo motivo gli appellanti hanno evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, quanto alle domande proposte iure hereditatis, ha ritenuto non dedotto né provato il c.d. danno terminale patito dai congiunti degli appellanti in conseguenza del sinistro aereo. Dalla dinamica del sinistro aereo, così come documentata in atti, si evincerebbe infatti che i passeggeri del velivolo abbiano avuto la diretta e inequivocabile percezione che l'aereo fosse fuori controllo e che lo stesso si sarebbe schiantato al suolo, avendo avuto tempo e modo di accorgersi della morte imminente;
ciò, in particolare, considerando che tra la perdita di controllo dell'aereo da parte del pilota e lo schianto sarebbero trascorsi circa tre minuti, un intervallo temporale idoneo a far percepire nitidamente il rischio mortale.
IV) Con il quarto motivo gli appellanti lamentano il vizio di omessa pronuncia e, comunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha valutato il riconoscimento di debito effettuato da
[...] il 22 agosto 2022 in relazione alla posizione di Controparte_1 Persona_1
V) Con il quinto motivo si dolgono dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato
(ritenendola assorbita) la domanda ex articolo 2043 c.c. proposta in relazione ai danni patiti a seguito del rifiuto della compagnia assicuratrice di versare l'indennizzo, in assenza di un impegno espresso degli indennizzati alla ripetizione laddove accertamenti successivi ne avessero fatto emergere la non debenza in base alle condizioni di polizza.
VI) Con il sesto motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite. In principalità gli appellanti ritengono che l'asserita fondatezza dei motivi di appello proposti imporrebbe la riforma della sentenza di primo grado nel senso di porre le spese di giudizio a carico dell'appellata; in subordine, ossia qualora le ragioni esposte dagli appellanti non dovessero essere ritenute fondate, il comportamento serbato dalla compagnia assicuratrice prima dell'instaurazione del giudizio avrebbe ingenerato negli appellanti un legittimo affidamento circa la sussistenza del proprio diritto, di talché sarebbe ingiusto e sproporzionato liquidare a loro carico le spese del giudizio;
in ogni caso, l'ingente importo liquidato dal giudice di primo grado in relazione alle pagina 11 di 27 spese di lite sarebbe da ridurre nel quantum, considerata la natura essenzialmente documentale del giudizio di primo grado. Infine, in tale subordinata eventualità, gli appellanti chiedono altresì che la sentenza venga riformata anche nella parte in cui li avrebbe erroneamente condannati in solido al pagamento del medesimo importo, anziché condannare ciascuno degli appellanti al solo pagamento delle spese di lite in proporzione alla rispettiva soccombenza.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.1. E' infondato il primo motivo di appello.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il giudice di prime cure ha correttamente individuato la disciplina pertinente rispetto al caso oggetto di giudizio nell'art. 942 co. 2 cod. nav., come del resto emerge pacificamente dalla lettura della sentenza. Il richiamo alla Convenzione di
Montreal del 28 maggio 1999, infatti, è stato operato, nell'ambito dell'architettura motivazionale della decisione, solo per chiarire come tale fonte normativa di rango internazionale, a cui pur l'art. 941 cod. nav. fa rinvio, non contenga alcuna disposizione utile a dirimere la controversia insorta tra le parti e sia, dunque, inconferente nel caso di specie.
Con riferimento, pertanto, all'art. 942 co. 2 cod. nav. – il quale prevede che, in materia di trasporto aereo, “Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito” – il giudice di primo grado ha evidenziato che la possibilità di proporre azione diretta nei confronti dell'assicuratore è riconosciuta dalla disposizione de qua esclusivamente al passeggero danneggiato, non anche a terzi non passeggeri.
Tale norma è assonante – per formulazione testuale, perimetro applicativo e ratio – con quella prevista dall'art. 141 cod. ass.; disposizione, quest'ultima, che riconosce al terzo trasportato (tramite veicoli a motore o natanti) azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro. Invero, gli artt. 942 co. 2 cod. nav. e 141 cod. ass. condividono:
l'ambito soggettivo di applicazione, riferendosi rispettivamente al “passeggero” e al “terzo
pagina 12 di 27 trasportato”; il perimetro oggettivo di operatività e il meccanismo di tutela rafforzata delineato, prevedendo infatti entrambe le norme la possibilità, per il passeggero/terzo trasportato, di agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del vettore per far valere eventuali pretese risarcitorie;
la ratio legis, essendo evidentemente ambedue le disposizioni deputate ad ampliare la tutela approntata in favore del passeggero/terzo trasportato.
Stante la palese simmetria tra le due norme, il giudice di primo grado ha correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in relazione alla portata applicativa dell'art. 141 cod. ass., condividendone gli approdi ermeneutici con riferimento all'analoga fattispecie – per le ragioni sintetizzate poc'anzi – di cui all'art. 942 co. 2 cod. nav.
Ebbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte – precipuamente richiamate nella sentenza di primo grado – hanno statuito che l'art. 141 cod. ass. “disciplina un'azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti;
essa si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. In tal senso si è espressa Cass. n.
14388/2019 (anche con richiamo a Cass. n. 3729/2019), che ha escluso che «la norma si presti ad una interpretazione estensiva o ad un'applicazione analogica a casi diversi da quello espressamente previsto (danno subito in conseguenza del sinistro dal terzo trasportato) e segnatamente a quello [… di] danni subiti iure proprio dai prossimi congiunti del terzo trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro». Va infatti considerato che, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e che rispetto a quest'ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell'art. 141 cod. ass.. A diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso, infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato e la norma eccezionale dell'art. 141 cod. ass. può trovare applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non consentita) interpretazione analogica” (Cass. civ., Sez. Un., sent. 30 novembre 2022, n. 35318).
Pertanto, deve ritenersi che, anche in relazione all'art. 942 co. 2 cod. nav., siccome la norma riconosce al solo passeggero la possibilità di promuovere azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore,
i terzi congiunti del trasportato deceduto non possano agire direttamente contro l'assicurazione per far pagina 13 di 27 valere i danni patiti iure proprio, ma solo – eventualmente – per far valere iure hereditatis il danno c.d. terminale subito dalle vittime, riconducibile alla sfera giuridica di queste ultime e solo successivamente trasferitosi, quale peculiare forma di credito, in quella degli eredi.
La disciplina ricavabile dal quadro normativo richiamato, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, non è derogata, nel caso concreto, dalle condizioni della polizza assicurativa stipulata tra il vettore aereo e Invero, la polizza (compresa la clausola Controparte_1
AVN 14 invocata dagli appellanti), lungi dal ribaltare la soluzione ricavata in via interpretativa dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sembra invece fornire plurimi elementi che ne confermano la validità anche nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio.
A tal proposito, giova innanzitutto ricordare come la polizza assicurativa (doc. 12 del fascicolo di primo grado degli attori) sia stata stipulata tra e Controparte_4 Controparte_5
(assicurati, rispettivamente proprietario del velivolo e vettore aereo) e Controparte_1
(assicuratore) e abbia ad oggetto il rischio relativo alla “Responsabilità civile per lesioni
[...] personali e/o danni alla proprietà, compresi i passeggeri, derivanti dall'utilizzo degli aeromobili” (doc.
12, pag. 22, ossia pag. 1/21 della traduzione asseverata in italiano della polizza).
Nello specificare la portata della copertura assicurativa, la polizza chiarisce che “Gli Parte_3 tengono indenne l' per tutte le somme di cui lo stesso si renda legalmente responsabile e Parte_4 pagheranno, a titolo di risarcimento danni (compresi i costi a carico dell ) nei casi: (a) Parte_4 lesioni fisiche accidentali (mortali o di altro tipo) ai passeggeri durante l'imbarco, la permanenza a bordo o la discesa dall'Aeromobile […]” (doc. 12, pag. 26, ossia pag. 5/21 della traduzione in italiano;
enfasi aggiunta).
La polizza, dunque, configura pianamente un'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile, in forza della quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione (in particolare, lesioni fisiche accidentali, anche qualora culminate in decesso, del passeggero), deve pagare a un terzo.
La clausola AVN 14 (doc. 12, pagg. 31 e segg., ossia pagg. 10/21 e segg. della traduzione in italiano), al paragrafo 1, stabilisce che “Con il pagamento di un premio aggiuntivo di... si conviene che gli
Assicuratori, su richiesta e indipendentemente dalla responsabilità legale dell'Assicurato, forniranno un indennizzo basato sulle prestazioni sotto indicate in relazione alle lesioni fisiche subite da undici passeggeri a causa di un Incidente, a condizione che l'Incidente che ha causato tali lesioni fisiche sia coperto per tale Incidente dalla sezione Responsabilità Civile Passeggeri della Polizza assicurativa”. Il
pagina 14 di 27 paragrafo 2 della medesima clausola chiarisce – nell'individuare i limiti di risarcimento – che tra le lesioni fisiche coperte dalla polizza rientrano anche quelle esitate nel decesso del passeggero.
I paragrafi 1 e 2 della clausola AVN 14, dunque, specificano e integrano il perimetro di copertura assicurativa fornita dalla polizza, ma pur sempre nell'ambito – in assenza di qualsivoglia diversa indicazione – dei rapporti tra le sole parti contraenti del contratto assicurativo;
rapporti imperniati
(come visto poc'anzi) sull'obbligo di manleva dell'assicuratore in relazione alla responsabilità civile degli assicurati, nei casi e nei limiti precisati dalla polizza. Il riferimento espresso all'eventualità del decesso del passeggero estende pertanto la copertura assicurativa alle pretese risarcitorie, avanzate da terzi nei confronti degli assicurati, aventi origine dalla morte del passeggero medesimo, a prescindere dalla specifica causa petendi della pretesa azionata (ricomprendendosi, cioè, sia l'ipotesi in cui i terzi congiunti del passeggero agiscano iure hereditatis per far valere il danno c.d. terminale subito dal passeggero deceduto, sia quella in cui i terzi agiscano iure proprio lamentando un danno da perdita parentale).
Sul punto, pare tuttavia opportuno ribadire che i richiamati paragrafi della clausola AVN 14 non attribuiscono né al passeggero né a terzi (in caso di decesso del passeggero) la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni, ma si limitano piuttosto a individuare il rischio assicurato tramite la polizza e, quindi, i casi e i limiti entro cui gli assicurati, nei cui confronti agiscano i passeggeri/terzi, abbiano diritto ad ottenere dall'assicuratore un indennizzo per quanto da essi pagato ovvero per quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento danni.
Una simile conclusione, peraltro, non è smentita dall'indicazione, contenuta nella clausola AVN 14, circa la debenza dell'indennizzo “indipendentemente dalla responsabilità legale dell'Assicurato”.
Invero, una simile previsione – che già testualmente nulla dice circa un'eventuale possibilità per i passeggeri/terzi di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore – trova il proprio fondamento nella volontà pattizia di estendere la copertura assicurativa a tutte le ipotesi in cui l'assicurato potrebbe essere comunque chiamato a risarcire terzi, tenuto conto a tal proposito che, secondo la già citata
Convenzione di Montreal del 1999, “Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco” (art. 17 par. 1) – come peraltro sancito dal Reg. (CE) n. 2027/97 (“Per i danni fino a concorrenza di un importo pari all'equivalente in ecu di 100 000 DSP in vettori aerei comunitari non
pagina 15 di 27 possono escludere o limitare la loro responsabilità provando che essi ed i loro dipendenti hanno adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o che era loro impossibile adottarle”: art. 3 par.
2), il quale, nella versione aggiornata dal Reg. (CE) n. 889/2002, rinvia proprio alla Convenzione di
Montreal.
Né la legittimazione diretta del terzo danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, invocata dagli odierni appellanti, può fondarsi sulla sola circostanza per cui nel caso di specie , come CP_2 consentito espressamente dalla clausola AVN 14 (cfr. paragr. 5. “CONDIZIONI AGGIUNTIVE”), ha inviato ai terzi una proposta di indennizzo (cfr. missiva del 23.8.2022 sub doc. 8 appellanti).
Come ha infatti condivisibilmente chiarito la giurisprudenza di legittimità con riferimento all'analoga facoltà prevista, nel nostro ordinamento interno, dall'art. 1917 co. 2 c.c. in tema di assicurazione della responsabilità civile (“L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se
l'assicurato lo richiede”), il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore neppure quando abbia ricevuto un'offerta da parte dell'assicuratore stesso, se l'offerta non è stata seguita dall'accettazione del danneggiato e non è, pertanto, confluita in un autonomo contratto (di transazione) tra danneggiato e assicuratore: “il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente
l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. civ., sez. III, ord. 25 febbraio 2021, n. 5259; nello stesso senso Cass. civ. n. 26019/2011: “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 c.c. - che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato, giacché
l'anzidetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato. Ne consegue che, in
pagina 16 di 27 capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti”).
Una conclusione analoga può quindi essere rassegnata anche in relazione alla previsione contrattuale di cui si discute, stante l'evidente simmetria tra la clausola della polizza de qua e la disposizione di cui all'art. 1917 co. 2 c.c.
Del resto, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato. La facoltà dell'assicuratore di pagare direttamente al terzo non costituisce un diritto diretto di quest'ultimo; d'altra parte, l'obbligo di pagare direttamente al terzo su richiesta dell'assicurato trova la sua fonte non già nel contratto ma nella richiesta dell'assicurato stesso, la quale può essere ricondotta entro la cornice normativa della delegazione passiva. Pertanto il terzo, non sussistendo un suo rapporto immediato e diretto con l'assicuratore, in mancanza di una normativa specifica (quale è – come visto – la disciplina eccezionale prevista dall'art. 942, comma 2, cod. nav.) non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
A ulteriore conferma dell'assenza, nella polizza assicurativa, di qualsivoglia riconoscimento della facoltà per il passeggero/terzo di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni si colloca un'altra previsione contrattuale, contenuta sempre nella clausola AVN
14, ai sensi della quale “se dopo un'offerta di pagamento fatta a un passeggero, viene presentata una richiesta di risarcimento o una domanda allo scopo di citare in giudizio l'Assicurato per il pagamento delle richieste di risarcimento per lesioni personali, come classificare la richiesta di risarcimento o la domanda di pagamento, questa sarà considerata come un rifiuto dell'offerta di pagamento” (doc. 12, pag. 32, ossia pag. 11/21 della traduzione italiana;
enfasi aggiunta): la polizza, dunque, considera solo l'eventualità che il passeggero agisca in giudizio contro l'assicurato, non contemplando in alcun modo la possibilità che un'azione giudiziaria venga promossa dal passeggero (o da chi per suo conto) direttamente nei confronti dell'assicuratore.
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve pertanto concludersi che l'offerta risarcitoria condizionata rivolta da a e non ha determinato l'insorgenza, in capo a questi CP_2 Pt_1 Parte_2 ultimi, il diritto di agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza, posto che tale offerta non ha dato origine a un autonomo titolo (per es., un accordo transattivo sull'ammontare del risarcimento) generante una nuova posizione giuridica soggettiva in capo a e come tale tutelabile in giudizio. Pt_1 Parte_2
pagina 17 di 27 Deve quindi concludersi che la polizza assicurativa, rettamente interpretata, non attribuisce espressamente né al passeggero né ad altri terzi la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni relativi a lesioni fisiche (quand'anche culminate in decesso) subite dal passeggero a bordo del velivolo assicurato.
L'azione diretta del passeggero nei confronti dell'assicuratore è invece ammessa – come visto in precedenza – dall'art. 942 cod. nav.; con riferimento alla posizione dei terzi congiunti del passeggero deceduto, dunque, vale la già richiamata distinzione operata dalla giurisprudenza tra pretesa risarcitoria iure proprio (rispetto alla quale non è ammessa azione diretta del terzo nei confronti dell'assicurazione)
e iure hereditatis (per cui invece l'azione diretta è ammessa, poiché gli eredi agiscono per far valere un danno maturato nella sfera giuridica del passeggero e, dunque, si tratta di ipotesi riconducibile in via interpretativa entro la cornice semantica della locuzione – tradotta dall'originario rumeno – “per conto del passeggero danneggiato”).
Il primo motivo di appello è dunque infondato, poiché non esiste alcuna norma che consenta agli appellanti di far valere direttamente le pretese risarcitorie iure proprio nei confronti di
[...]
Controparte_6
[...]
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere, in ragione della stretta connessione che li
[...] avvince, trattati congiuntamente.
Pur risultando fondato – per le ragioni che seguono- il secondo motivo di appello, la domanda proposta dagli appellanti iure hereditatis non può invero essere accolta.
Preliminarmente va rilevato come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la domanda proposta originariamente da e comprendesse (anche) la pretesa Pt_1 Parte_2 risarcitoria iure hereditatis, relativa al c.d. danno terminale patito dai congiunti deceduti nel sinistro aereo, come precisato nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1) c.p.c.
Invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori hanno espressamente affermato di avere “diritto di ricevere da l'indennizzo che gli spetta, ai sensi della Polizza, CP_2 quali eredi – nei termini sopra chiariti – di e di (già docc. 2 Persona_1 Persona_2
– 5). Ciò vale, anzitutto, relativamente alla posizione di rispetto al quale gli attori Persona_1 sono coeredi: come madre, quanto a come fratello, quanto a Parte_1 Parte_2
(già docc. 2 e 3)” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione;
enfasi del redattore) e precisato che
[...]
pagina 18 di 27 “In forza del combinato disposto degli articoli 570 e 571 c.c., l'indennizzo dovrà essere ripartito tra gli attori come segue:
(i) per 1/2, ossia € 150.000,00, in favore della madre, e Parte_1
(ii) per 1/3, ossia € 100.000,00, in favore del fratello bilaterale, (già docc. 2 Parte_2
e 3).
Infine, esula dal perimetro di questo giudizio l'ulteriore quota di 1/6 dell'indennizzo, pari a €
50.000,00, che spetterà a quale sorella unilaterale di Controparte_3 Persona_1
(così l'atto di citazione, a pag. 12).
Ne consegue che sin dall'atto di citazione la domanda degli attori, di condanna della Compagnia a versare in loro favore l'importo massimo previsto dalla polizza, era supportata anche dalla causa petendi dello ius successionis.
La domanda, nella sua accezione iure hereditatis, è stata poi precisata con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1) c.p.c. In tale atto, infatti, si legge che «gli Attori, a differenza di quanto asserito dalla convenuta, oltre che – in via successoria – l'eventuale danno c.d. catastrofale, ossia la sofferenza subita dai propri danti causa in conseguenza del sinistro, sono perfettamente legittimati ad azionare ai sensi della Polizza anche il danno subito iure proprio, ossia il danno – formatosi direttamente nel loro patrimonio – derivante dalla perdita del rapporto parentale con i passeggeri deceduti nel sinistro»
(cfr. pag. 9; enfasi aggiunta) e che “deve aggiungersi […] il danno ulteriore – quantomeno per un importo analogo a quello del danno da perdita del rapporto parentale – che gli Attori hanno diritto di azionare iure hereditatis, in quanto è indubitabile, quantomeno rispetto a Controparte_7 che i passeggeri abbiano avuto il tempo necessario per avvedersi della fine imminente, aggravato dalla consapevolezza dell'imminente morte dei propri cari presenti a bordo del velivolo, subendo così un danno c.d. catastrofale che si è trasmesso, per effetto della successione legittima, nella sfera patrimoniale degli Attori” (cfr. pag. 10; enfasi aggiunta).
In sede di memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c.–memoria deputata normativamente, tra l'altro, proprio alla precisazione e alla modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte –
e hanno pertanto tempestivamente dettagliato l'oggetto della propria domanda, Pt_1 Parte_2 già comunque indicata – seppure genericamente- come domanda iure hereditatis sin dall'atto di citazione, senza incorrere in alcuna preclusione assertiva.
Si è trattato, dunque, a giudizio di questa Corte, di mera precisazione della domanda originariamente proposta, e non di una sua modifica.
pagina 19 di 27 Peraltro, anche a voler ritenere che gli attori abbiano, soltanto con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., inteso qualificare la domanda di indennizzo come proposta non solo iure proprio, ma anche iure hereditatis, si tratterebbe comunque di una emendatio libelli, ammissibile, poiché strettamente connessa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. 15 giugno 2015,
n. 12310).
Del resto, di recente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente che «In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicché non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis» (Cass. civ., sez. III, sent. 24 gennaio 2024, n. 2340).
Ciò detto in ordine all'esistenza e all'ammissibilità della domanda formulata iure hereditatis, deve però osservarsi che tale domanda è infondata nel merito.
Occorre preliminarmente ricordare che, in via generale, il danno risarcibile non si identifica nella lesione di un valore della persona costituzionalmente protetto (il c.d. danno-evento), pur elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, ma nelle conseguenze negative (c.d. danno-conseguenza) - sul piano patrimoniale e non patrimoniale che quella lesione ha prodotto e che devono essere allegate e provate dalla parte che invoca la tutela risarcitoria.
È altresì opportuno rammentare che per danno terminale si intende il pregiudizio subito dalla vittima nel periodo che separa il momento in cui si verifica la lesione del diritto alla salute da quello della morte;
esso consiste, più precisamente, nella sofferenza patita da chi, cosciente e consapevole, percepisca, a seguito di un evento lesivo dell'incolumità fisica, la morte imminente. Il diritto al risarcimento, acquisito dal danneggiato qualora tra l'evento lesivo e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, si trasmette, al momento della morte, agli eredi del danneggiato ed è da questi azionabile, quindi, iure hereditatis.
La tipologia di danno in parola si configura come “danno morale”, ovvero da sofferenza soggettiva, di natura non patrimoniale;
in particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, «La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno
pagina 20 di 27 biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente» (Cass. civ., sez. III, ord. 8 giugno 2023, n. 16272).
Già in precedenza, le Sezioni Unite avevano chiarito che il danno terminale costituisce un'ipotesi di danno morale, consistente nella «sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine» (Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26972; il principio è stato ribadito qualche anno più tardi da Cass. civ., Sez. Un., sent. 22 luglio 2015, n. 15350).
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza (così, ancora, Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n.
26972). Anche il danno terminale, dunque, quale danno morale di natura non patrimoniale, è inquadrabile come danno-conseguenza; invero, ciò che rileva ai fini del risarcimento non è l'evento lesivo in sé, ma le evenienze pregiudizievoli (i.e. la sofferenza psichica derivante dalla lucida consapevolezza della morte imminente) determinate dall'evento stesso.
Il danno terminale, quindi, presuppone una correlazione consequenziale (di tipo cronologico-causale) tra evento lesivo del diritto alla salute (danno-evento), di eziologia fatale, e patimento psicologico dato dalla prospettiva del decesso incombente (danno-conseguenza).
Nel caso oggetto dell'odierno giudizio, quindi, per verificare l'effettiva sussistenza del danno terminale asseritamente subito da – non anche da dacché la sua tenerissima età Persona_1 Per_3 impedisce di ritenere che egli fosse in grado di elaborare quella “lucida consapevolezza dell'imminenza della morte” richiesta dalla giurisprudenza per configurare il danno terminale –, occorre preliminarmente, per linearità logica e correttezza metodologica, individuare l'evento lesivo per la salute che, in ipotesi, avrebbe innescato il decorso psicologico culminato in apprezzabile sofferenza psichica.
L'esatta determinazione dell'evento-lesivo dipende dall'ampiezza attribuita al concetto di “lesione del diritto alla salute” (in ciò consistendo, per giurisprudenza unanime, il danno-evento da cui origina il danno terminale). Nel caso di specie, due sono le soluzioni possibili: i) adottare una nozione di “lesione del diritto alla salute” più ristretta e, quindi, individuare il danno-evento subito da Persona_1 nello schianto del velivolo su cui era a bordo, dacché solo in tale momento si sarebbe verificata una pagina 21 di 27 reale compromissione della normale funzionalità dell'organismo della vittima del sinistro, generatrice – nella specifica ipotesi di danno terminale – di un decorso causale esitato nel decesso;
ovvero ii) accogliere una interpretazione più ampia di “lesione alla salute”, comprensiva altresì di un profondo e intensissimo turbamento psicologico, tale da alterare l'ordinario equilibrio mentale della persona, e pertanto individuare il danno-evento nell'insorgenza, in capo alla vittima, della lucida consapevolezza di stare per morire. Questa seconda alternativa, benché attualmente poco esplorata, trova tuttavia fondamento in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità. In particolare, l'ordinanza di rimessione alle già richiamate Sezioni Unite del 2008 (Cass. civ., ord. 19 dicembre 2007 – 25 febbraio
2008, n. 4712) aveva domandato se «un danno che non abbia riscontro nell'accertamento medico, ma incida tuttavia nella sfera del diritto alla salute inteso in una ben più ampia accezione (come pur postulato e predicato in sede sovranazionale) di 'stato di completo benessere psico-fisico' può dirsi o meno risarcibile sotto una autonoma voce di danno esistenziale da lesione del diritto alla salute di tipo non biologico dacché non fondato su lesione medicalmente accertabile»; a tale quesito, il massimo consesso nomofilattico aveva risposto che, ferma la necessità – per rispettare il principio di tipicità del danno non patrimoniale sancito dall'art. 2059 c.c. – della lesione a un bene costituzionalmente tutelato
(nell'ipotesi de qua, il diritto alla salute), è tuttavia «compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione» (Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26972).
Ora: sebbene la prima soluzione tra quelle poc'anzi tratteggiate appaia maggiormente in linea con l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale maturata negli ultimi anni, ai fini della presente decisione quel che risulta in ogni caso dirimente è che, a prescindere da quale sia da ritenere la soluzione corretta, entrambi gli approcci interpretativi conducono alla medesima conclusione, vale a dire l'alta improbabilità circa la sussistenza, nel caso di specie, di un danno terminale patito da
[...]
Per_1
Nessun dubbio sulla correttezza di una simile conclusione laddove si intendesse individuare il danno- evento nello schianto del velivolo: come accertato e incontestato, infatti, la morte dei passeggeri a seguito dell'impatto al suolo dell'aereo su cui viaggiavano è stata istantanea, così venendo meno il connotato fondativo della stessa nozione di danno terminale.
Qualora invece si individuasse il danno-evento nella maturazione della cosciente consapevolezza della morte imminente (da inquadrare, nell'ipotesi in parola, quale apprezzabile offesa al diritto alla salute,
pagina 22 di 27 secondo un'accezione lata di benessere psico-fisico), occorrerebbe a sua volta determinare – pur per via presuntiva – quali circostanze abbiano innescato una simile elaborazione psicologica nella vittima, al fine di collocare con precisione l'evento lesivo nella linea temporale della dinamica del sinistro e, quindi, apprezzarne la distanza dallo schianto/morte, così da poter verificare l'effettiva possibilità di insorgenza di un danno terminale.
Ebbene, secondo gli accertamenti tecnici espletati in relazione al sinistro e documentati in atti (v. la relazione sull'incidente svolta da , doc. 20 del fascicolo di primo grado degli attori, in Persona_5 particolare pagg. 8-9), il velivolo è decollato dall'aeroporto di Linate 13:04:10. Come si legge nella relazione richiamata, “A circa 37 secondi dal decollo e 1100 piedi dal suolo (335 m) il problema sembra iniziare. I dati mostrano una grande differenza tra la direzione del muso del velivolo e la traiettoria al suolo fino ad una differenza di 84 gradi come se fosse in assetto di scivolata. Assetto estremo quasi a procedere lateralmente. Possiamo presumere che l'autopilota si sia sganciato durante questi 10 secondi”. A fronte di ciò, “Il pilota compensa l'assetto correttamente con l'utilizzo del timone raddrizzando il velivolo. Nei due minuti di volo successivi il pilota mantiene il velivolo più o meno dritto e continua a salire. Con la velocità più bassa di 131 nodi mantiene il controllo ed è confidente di continuare la salita fino ad una quota di sicurezza più elevata prima di effettuare una analisi del problema riscontrato”. Quindi “Il pilota termina la salita a 5300 piedi, presumibilmente per cercare di identificare e risolvere il problema. Dopo aver livellato, il velivolo inizia ad accelerare da 124 a 169 nodi”.
A partire dalle 13:07:12, “Dal momento che la velocità del velivolo aumenta aumentano anche le forze sul pedale del timone mettendo alla prova la forza del pilota per compensare l'imbardata. Il velivolo quindi imbarda fino a 61 gradi “ scivolando” aumentando la resistenza e la forza e portando il velivolo in una rapida discesa senza cambio di velocità. Le fluttuazioni nella imbardata da 12 a 60 gradi mostrano che il pilota ha provato a mantenere il controllo del velivolo fino agli ultimi momenti”.
Dalle 13:07:38, invece, “La velocità è corretta a 181 nodi, mentre il rateo di discesa aumenta drammaticamente, ulteriore indicazione che il velivolo era in scivolata. Questo è dovuto all'aumento della resistenza della fusoliera per la contrapposizione dei comandi di volo”.
Alle 13:07:53 “A circa 3000 piedi il velivolo entra in uno stallo a comandi incrociati. Inizia a ruotare,
l'ala sinistra si abbassa capovolgendosi oltre la verticale del velivolo a puntando verso il suolo fino all'impatto”, verificatosi alle 13:07:56.
pagina 23 di 27 Alla luce della dinamica descritta, non è condivisibile la prospettazione degli appellanti, secondo cui i passeggeri dell'aereo avrebbero patito le sofferenze date dalla consapevolezza della fine imminente per circa tre minuti. Invero, sebbene il velivolo abbia riscontrato le prime problematiche poco dopo il decollo, deviando rispetto alla propria traiettoria di volo, tuttavia dai passaggi della relazione tecnica dianzi riportati si evince che il pilota sia quasi subito riuscito a recuperare un assetto di volo tendenzialmente corretto e a mantenere il velivolo in posizione ordinaria, continuando infatti l'ascesa.
È fortemente improbabile, dunque, che durante questa fase – durata circa due minuti –
[...]
per quanto presumibilmente preoccupato, fosse già “lucidamente consapevole Per_1 dell'imminenza della propria morte”.
È solo a partire dalle 13:07:12 che il velivolo inizia una rapida discesa, che aumenta vertiginosamente a partire dalle 13:07:38. Anche a voler individuare nelle 13:07:12 il momento in cui fosse possibile, per i passeggeri, iniziare a rendersi compiutamente conto delle inevitabili conseguenze esiziali delle anomalie di volo, si ricava un lasso temporale di appena 44 secondi che separa tale momento da quello dello schianto dell'aereo.
Ad avviso della Corte, il limitatissimo arco temporale intercorso tra l'insorgenza di significative anomalie di volo, percepibili nella loro effettiva gravità dai passeggeri, e il successivo impatto al suolo del velivolo deve ritenersi, in termini oggettivi, inidoneo a consentire il formarsi di un autentico danno terminale: in un frangente tanto circoscritto non può infatti ragionevolmente ritenersi che potesse aver tempo di maturare, in capo a non solo – a monte – una lucida e completa Persona_1 percezione dell'imminenza dell'exitus, ma altresì – a valle – un'apprezzabile e autonoma sofferenza interiore (dalla prima originata, ma con essa non coincidente), dotata dei requisiti minimi per assumere rilevanza risarcitoria.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, il motivo di doglianza sollevato dagli appellanti è da ritenere quindi infondato.
4.3. Il quarto motivo di appello è infondato.
Premesso che, come ampiamente evidenziato al paragrafo 4.1. che precede, l'offerta della Compagnia in data 23 agosto 2022 non è idonea a fondare, in capo agli odierni appellanti, un loro autonomo diritto da poter azionare nei confronti della Compagnia assicuratrice, la Corte osserva che, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la predetta missiva non costituisce neppure una ricognizione di debito, come appare evidente dalla circostanza che, con la medesima comunicazione, la Compagnia di pagina 24 di 27 assicurazione ha inteso subordinare il pagamento dell'indennizzo alla firma (da parte di e Pt_1
di una dichiarazione “nella quale venga specificato che, se dopo il pagamento Parte_2 dell'indennizzo, sulla base dei documenti ufficiali rilasciati dalle competenti autorità, venga stabilito che l'indennizzo non era dovuto alla luce delle condizioni di polizza, lo stesso dovrà essere restituito entro 5 giorni dalla richiesta di restituzione” (v. doc. 8, fascicolo di primo grado di parti attrici).
Ma anche a voler qualificare la predetta comunicazione come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., nulla muterebbe circa l'esito del giudizio. Infatti, la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportando una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale. Ne discende che l'efficacia vincolante della ricognizione viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Nel caso di specie, in giudizio è stata accertata – per tutte le ragioni indicate in precedenza –
l'inesistenza di un rapporto obbligatorio diretto tra gli appellanti e l'appellata, sicché, quand'anche si volesse per assurdo considerare quale ricognizione di debito la comunicazione trasmessa da
[...]
ciò non inciderebbe sulle conclusioni della presente decisione. Controparte_1
4.4. Il quinto motivo di appello è infondato.
Siccome – per tutte le ragioni esposte in precedenza – gli odierni appellanti non erano legittimati a far valere le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti di Controparte_1
il rifiuto di quest'ultima a versare l'indennizzo in assenza di un impegno espresso alla
[...] ripetizione laddove ne fosse stata accertata la non debenza non può, in tutta evidenza, essere qualificato come “ingiusto”, così venendo meno uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043
c.c. invocata dagli attori.
4.5. Il sesto motivo di appello è infondato.
La condanna alla rifusione delle spese di lite subita dagli appellanti in primo grado è seguita alla loro soccombenza, in piana applicazione dell'art. 91 c.p.c.: nessun profilo di erroneità, dunque, contamina la sentenza impugnata su questo punto.
pagina 25 di 27 La liquidazione delle spese è avvenuta in ossequio ai parametri normativamente previsti e l'ammontare liquidato si colloca al di sotto dei valori medi, di talché non si ravvisa alcun margine di sproporzione rispetto al valore della controversia, né vengono in rilievo spese eccessive o superflue.
Il comportamento della parte vittoriosa, d'altra parte, non legittima alcuna riduzione delle spese ad essa dovute: sia perché i contatti stragiudiziali avvenuti prima dell'instaurazione del giudizio, lungi dall'essere idonei a ingenerare un legittimo affidamento circa la bontà delle pretese degli attori, sono collocabili nell'alveo di normali interlocuzioni tra le parti, estranee alla lite;
sia perché, per altro verso, fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado la convenuta ha fatto presente – in adempimento dei doveri di lealtà e probità previsti dall'art. 88 c.p.c. – la necessità, per gli attori, di indirizzare la propria domanda verso il vettore aereo (corretto legittimato passivo), eventualmente richiedendone l'intervento nel giudizio già instaurato.
Infine, quanto alla censura mossa alla sentenza di primo grado in relazione alla condanna in solido degli attori (invece che ciascuno proporzionalmente alla relativa soccombenza), viene in rilievo l'art. 97 c.p.c., ai sensi del quale “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”.
Con riferimento alla portata applicativa di tale norma, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che
«In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti
a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto» (Cass. civ., sez. III, sent. 8 gennaio 2025, n. 369).
Il giudice di primo grado, dunque, ha correttamente applicato il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, essendo evidente, nel caso di specie, la comunanza di interessi tra gli attori, così come delineata dalla sentenza della Suprema Corte appena richiamata.
*
In definitiva, l'appello va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle pagina 26 di 27 spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8959/2024, pubblicata in data 15 Parte_2 ottobre 2024, così dispone:
1) respinge l'appello; per l'effetto:
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano nell'importo di €
[...]
18.511,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di entrambi gli appellanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
La cons. rel. est. La Presidente
CR LI HE NT
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa HE NT Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa CR LI Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3670/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio degli avv.ti Stefano PARLATORE e Jacopo C.F._2
CELESIA
APPELLANTI contro iscritta al Registro delle Imprese romeno al n. Controparte_1
J40/10454/2001, codice unico di registrazione 14360018), con il patrocinio degli avv.ti Maurizio
AN, LI TI e AR DO
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 8959/2024, pubblicata in data 15 ottobre 2024; materia: Assicurazione
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: pagina 1 di 27 “Voglia la Corte d'Appello di Milano, respingendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento di questo appello e in riforma integrale della Sentenza n. 8959/2024, Rep. n. 8171/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano (R.G. 38191/2023 – VI Sezione Civile – Dott. Guido Macripò) il 15 ottobre 2024, pubblicata in pari data e notificata il 29 novembre 2024, così giudicare: A. IN VIA PRELIMINARE
1) Sospendere, ai sensi dell'articolo 283 c.p.c. e per tutte le ragioni esposte in atti, in principalità inaudita altera parte con successiva fissazione di udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza di comparizione in via anticipata rispetto alla prima udienza di merito, l'efficacia esecutiva e, ove la controparte dovesse avviare medio tempore l'esecuzione forzata, anche l'esecuzione stessa, della Sentenza n. 8959/2024, Rep. n. 8171/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano (R.G. 38191/2023 – VI Sezione Civile – Dott. Guido Macripò) il 15 ottobre 2024, pubblicata in pari data e notificata il 29 novembre 2024. B. NEL MERITO
2) Riformare, per tutte le ragioni esposte in atti, la Sentenza n. 8959/2024, Rep. n. 8171/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano (R.G. 38191/2023 – VI Sezione Civile – Dott. Guido Macripò) il 15 ottobre 2024, pubblicata in pari data e notificata il 29 novembre 2024, accogliere tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate in primo grado da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, e per l'effetto:
[...] A. In via preliminare di rito 1. Accertare e dichiarare la titolarità del rapporto controverso e la legittimazione passiva di
con sede legale in ST (Romania), 011822, Aleea Controparte_2 Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con riferimento a tutte le domande svolte nei suoi confronti dalla Sig.ra e dal Sig. Parte_1 Parte_2
per tutte le ragioni esposte in atti, e rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte
[...] al riguardo da Controparte_2
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti, e rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte al riguardo da Controparte_2 B. Nel merito
3. Dichiarare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a pagare agli odierni attori l'importo massimo previsto dalla polizza A1288/2021 per la morte di nella misura di € 150.000,00 alla Sig.ra ed € Persona_1 Parte_1 100.000,00 al Sig. oltre interessi al tasso di legge e rivalutazione Parte_2 monetaria dalla richiesta di indennizzo formulata alla convenuta fino al saldo, per tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto condannare con Controparte_2 sede legale in ST (Romania), 011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente tali importi alla Sig.ra e Parte_1 al Sig. Parte_2 4. Dichiarare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a pagare alla Sig.ra l'importo massimo previsto dalla polizza A1288/2021, Parte_1 pari a € 300.000,00, oltre interessi al tasso di legge e rivalutazione monetaria dalla richiesta di indennizzo formulata alla convenuta fino al saldo, per la morte di per Persona_2 pagina 2 di 27 tutte le ragioni esposte in atti, e per l'effetto condannare Controparte_2
con sede legale in ST (Romania), 011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del
[...] suo legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente tali importi alla Sig.ra Pt_1
[...] 5. Dichiarare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a risarcire gli attori, ai sensi dell'articolo 2043 c.c. e per tutte le ragioni esposte in atti, relativamente al danno patrimoniale e non patrimoniale loro causato dall'ingiustificato rifiuto di liquidare l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa prodotta quale doc. 5, e per l'effetto condannare con sede legale in ST Controparte_2
(Romania), 011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Sig.ra e al Sig. l'importo Parte_1 Parte_2 di € 100.000,00 cadauno, ovvero la diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, se del caso ricorrendo anche a una valutazione equitativa. C. In via istruttoria
6. Ammettere la prova testimoniale dedotta dalla Sig.ra e dal Sig. Parte_1 [...] nella propria memoria ex articolo 171 ter, n. 2) c.p.c., con i testi ivi Parte_2 indicati. D. In ogni caso
7. Condannare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della Sig.ra e del Sig. delle Parte_1 Parte_2 spese e delle competenze del presente giudizio, di sentenza e successive occorrende. Si chiede che l'importo dei compensi liquidati tenga conto dell'incremento ex articolo 4, c. 1 bis D.M. 55/2014, per le ragioni esposte in atti. 8. Condannare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2 011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in conseguenza della sua mancata adesione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione promosso dalla Sig.ra e dal Sig. al Parte_1 Parte_2 versamento dell'importo di cui all'articolo 8, c. 4 bis, D.Lgs. 28/2010. 3) Rigettare tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate da
[...]
con sede legale in ST (Romania), 011822, Aleea Alexandru, n. 51, Controparte_2 nei confronti della Sig.ra e del Sig. assolvendo Parte_1 Parte_2 questi ultimi da ogni avversa domanda e pretesa. C. IN OGNI CASO 4) Condannare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al P.IVA_1 pagamento in favore della Sig.ra e del Sig. delle Parte_1 Parte_2 spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, di Sentenza e successive occorrende, ovvero, in subordine, compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio o, in ulteriore subordine, ridurre l'eventuale importo dovuto dalla Sig.ra Pt_1 e dal Sig. nella misura che verrà ritenuta di giustizia, per
[...] Parte_2 tutte le ragioni esposte in atti. 5) Condannare con sede legale in ST (Romania), Controparte_2
011822, Aleea Alexandru, n. 51, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione delle eventuali somme che verranno pagate dalla Sig.ra e dal Parte_1
pagina 3 di 27 Sig. in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate degli Parte_2 accessori di legge dal dovuto al saldo.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'on.le Corte d'appello adita: 1) In via preliminare di rito: procedere, per tutte le ragioni riferite nel presente atto, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto degli artt. 348 bis e 350 cod. proc. civ.;
2) Ancora in rito: dichiarare inammissibili le domande, spiegate dai Sig.ri e Pt_1 Parte_2 aventi ad oggetto la corresponsione del massimale della polizza assicurativa n. A1288/2021;
3) Nel merito, in ogni caso rigettare – per le ragioni esplicitate in atto – tutti motivi di gravame proposti respingendo le domande formulate dagli odierni appellanti poiché destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto;
4) Ancora nel merito, accertare la grave responsabilità processuale dei Sig.ri e Pt_1 Parte_2 e per l'effetto condannarli, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., al pagamento della somma che codesta Ecc.ma Corte d'appello riterrà di giustizia;
5) Sempre nel merito, ed in via di mero subordine al punto n. 3), per la non creduta ipotesi in cui codesta Corte d'appello dovesse ritenere ammissibili e, anche solo in parte, fondate le domande avversarie, contenere la condanna di alla sola somma che in corso di causa dovesse CP_2 emergere come dovuta ai Sig.ri e a titolo di danno iure hereditatis;
Pt_1 Parte_2
6) Ancora nel merito, ed in via di ulteriore subordine, qualora codesta Corte d'appello dovesse ritenere dovuto altresì l'indennizzo assicurativo, in ogni caso contenere la condanna al massimale di polizza, per tutte le ragioni riferite nel presente atto;
7) Sul piano istruttorio, non ammettere la prova testimoniale richiesta dagli odierni appellanti poiché del tutto inutile ai fini della decisione;
8) Ancora sul piano istruttorio, e in via di mero subordine, per la non creduta ipotesi in cui codesta Corte decidesse di ammettere la prova testimoniale richiesta dai Sig.ri e Pt_1 Parte_2 ammettere la alla prova contraria;
Controparte_2
9) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 8959/2024, pubblicata in data 15 ottobre 2024, il Tribunale di Milano, pronunciando definitivamente nella causa promossa da e contro Parte_1 Parte_2
disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così Controparte_1 provvedeva:
- rigetta le domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
- condanna e a rimborsare, in solido, alla società Parte_1 Parte_2 le spese di giudizio del presente procedimento che si Controparte_1
pagina 4 di 27 liquidano nella somma di euro 25.000,00 per compenso per spese, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
2. Il giudizio di primo grado
2.1. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] esponendo che: in data 3 ottobre 2021 e Controparte_1 Persona_1 [...]
(padre e figlio) erano rimasti vittime, insieme ad altre sei persone, in un incidente aereo Per_3 verificatosi a San Donato Milanese;
gli attori e sono i più stretti familiari Pt_1 Parte_2 superstiti dei predetti, in quanto la prima è madre di e nonna di e il secondo è fratello Per_1 Per_3 di e zio di è, quindi, l'unica erede di e coerede di insieme a Per_1 Per_3 Pt_1 Per_3 Per_1
e a l'aereo Pilatus PC/12/47E, decollato Parte_2 Controparte_3 dall'aeroporto di Milano Linate e diretto a Olbia, era uscito improvvisamente dalla propria rotta subito dopo il decollo e si era schiantato pochi minuti dopo contro un edificio in costruzione nel comune di
San Donato Milanese, causando la morte di tutti gli otto passeggeri, compresi la moglie di e Per_1 madre di la madre di quest'ultima e un gruppo di amici di famiglia;
l'aereo era stato Per_3 assicurato mediante la polizza A1288/2021 stipulata da (società proprietaria Controparte_4 dell'aereo) e (vettore dell'aereo) con la compagnia convenuta;
la predetta Controparte_5 polizza copre la “responsabilità civile per lesioni fisiche e/o danni alle cose, compresa la responsabilità civile verso i passeggeri, fino a un limite unico combinato di 10.000.000 euro per incidente e in totale per l'intero periodo di assicurazione. La responsabilità civile verso i passeggeri è limitata a 300.000 euro per posto a sedere, nell'ambito del limite unico combinato e non in aggiunta ad esso”, senza presentare franchigie né limitazioni di altro tipo;
non ha mai Controparte_1 contestato l'operatività della predetta polizza rispetto all'incidente; in data 25 marzo 2022 parte attrice aveva denunciato alla società di assicurazione il sinistro, trasmettendole la documentazione richiesta per l'istruttoria e la successiva liquidazione dell'indennizzo; con missiva in data 23 agosto 2022 la società convenuta aveva riconosciuto, con riferimento all'indennizzo dovuto per la morte di
[...]
l'importo massimo previsto dalla polizza, pari a euro 300.000,00, da dividere tra gli eredi;
Per_1 inoltre, nella stessa data aveva affermato che il pagamento sarebbe stato eseguito solo a seguito di espresso impegno degli eredi alla restituzione di quanto ricevuto se, dai risultati degli accertamenti tecnici in corso nel procedimento penale avviato in relazione allo stesso incidente, fosse emerso che pagina 5 di 27 l'indennizzo “non era dovuto in ragione delle condizioni contenute nella polizza”;
[...] non aveva invece riconosciuto nulla per la morte di Controparte_1 Persona_3 poiché mancava, tra le clausole della polizza, quella c.d. “babes in arms”; relativamente alla posizione di , gli attori avrebbero diritto di ricevere dalla compagnia convenuta l'indennizzo loro spettante Per_1 quali coeredi del defunto;
sarebbe del tutto infondata la pretesa della compagnia convenuta di pagare agli attori l'indennizzo per la morte di solo a condizione che i suoi coeredi si fossero impegnati Per_1 alla restituzione delle somme ricevute qualora dovesse essere accertata una generica e non meglio precisata non debenza dello stesso “in base alle condizioni assicurative”; infatti, la clausola AVN 14 della polizza prevede che “gli Assicuratori, su richiesta e indipendentemente dalla responsabilità legale dell'Assicurato, forniranno un indennizzo sulla base delle prestazioni sotto riportate per le lesioni fisiche subite da qualsiasi passeggero a causa di un Incidente, a condizione che l'Incidente che ha causato tali lesioni fisiche sia coperto dalla sezione Responsabilità Civile Passeggeri della Polizza in relazione a tale Infortunio”; in ogni caso, anche se la polizza non contenesse la clausola AVN 14, la condotta della società sarebbe comunque strumentale e Controparte_1 infondata, perché si tradurrebbe in concreto nell'omessa erogazione dell'indennizzo per subordinarlo all'imposizione a carico dei beneficiari della polizza di condizioni non previste e ultronee rispetto alla polizza stessa, in via unilaterale e meramente potestativa;
in forza del combinato disposto degli artt.
570 e 571 c.c., l'indennizzo dovrebbe essere ripartito per 1/2, ossia euro 150.000,00, in favore della madre e per 1/3, ossia euro 100.000,00, in favore del fratello Parte_1 Parte_2
quale unica erede di avrebbe diritto a conseguire da
[...] Pt_1 Persona_3
l'indennizzo dovuto nella misura massima prevista dalla Controparte_1 polizza, ossia euro 300.000,00, per la morte del nipote;
sarebbe del tutto arbitraria e infondata l'esclusione di dai soggetti coperti dalla polizza per mancanza della clausola Persona_3
“babes in arms”, quale presupposto necessario per estendere l'assicurazione anche ad un bambino di età inferiore a due anni che sta in braccio al genitore e, non occupando un proprio posto in modo autonomo, eccede il numero massimo di passeggeri consentiti a bordo;
invero, il numero di persone a bordo dell'aereo al momento dell'incidente era pari al numero massimo di persone assicurate, cioè 8 persone considerando anche il piccolo nel conteggio;
Per_3 Controparte_1 avrebbe tenuto comportamenti manifestamente antigiuridici perché, da un lato, avrebbe privato gli attori di consistenti disponibilità liquide e, dall'altro, avrebbe prolungato e accresciuto la loro sofferenza;
una simile condotta illecita avrebbe dunque cagionato in capo agli attori un danno sia pagina 6 di 27 patrimoniale sia non patrimoniale, quantificato dagli attori medesimi nell'importo complessivo di euro
100.000,00 ciascuno.
2.2. Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in Controparte_1 fatto e in diritto svolta da e e chiedendo quindi il rigetto Parte_1 Parte_2 delle domande attoree. Segnatamente, la società convenuta esponeva che: l'azione diretta dei soggetti danneggiati nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile è circostanza del tutto eccezionale e derogatoria e, per ciò, deve provenire da una fonte normativa che, nel caso di specie, difetterebbe;
l'art. 942 cod. nav. dispone, non diversamente da ciò che accade in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, che “il passeggero danneggiato ha azione diretta contro
l'assicuratore per il risarcimento del danno subito”, ma questa norma derogatoria non potrebbe trovare applicazione nel presente giudizio poiché e quali eredi dei defunti passeggeri, Parte_2 Pt_1 non erano loro stessi passeggeri del veicolo;
secondo un principio affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, la morte di un soggetto non determina, di per sé stessa, l'insorgenza di un diritto di credito nel patrimonio del defunto, essenzialmente perché con la morte non vi è più un patrimonio entro cui quel diritto risarcitorio possa formarsi;
unica eccezione a tale principio è rappresentata dall'eventualità che il danneggiato non perisca istantaneamente e così, potendosi concretizzare taluni pregiudizi in seno al suo patrimonio, quelle poste risarcitorie si trasferirebbero all'erede, che potrebbe domandarle al soggetto responsabile non in quanto danni insorti immediatamente nella sua sfera giuridica, ma nella veste di crediti trapassati in virtù della successione;
non essendovi nel caso di specie alcun pregiudizio formatosi nei patrimoni dei defunti medio tempore, gli eredi attori non potrebbero agire in universum ius – nella medesima veste del defunto passeggero –, ma esclusivamente iure proprio per vedersi risarciti dei pregiudizi che sono integralmente e direttamente riferibili alla loro sfera giuridica;
gli attori non sono beneficiari della polizza poiché nelle coperture della responsabilità civile non vi sono beneficiari, figure tipiche delle polizze vita;
nel caso di specie, non trattandosi di una polizza vita, ma di una polizza r.c., l'assicurato era unicamente (rappresentante legale Persona_4 della società-vettore, nonché pilota del velivolo schiantatosi); con riferimento alla clausola AVN 14, questa non sarebbe applicabile a persone che non rivestono la qualità soggettiva che la clausola stessa esige espressamente, cioè l'essere passeggeri;
non vi è un legame negoziale tra i defunti e il vettore del velivolo, versandosi in un'ipotesi di trasporto di cortesia;
la pretesa azionata dagli attori, quindi, andrebbe inquadrata entro la cornice di un'ipotesi di responsabilità aquiliana generica;
solo laddove fossero provati gli elementi di struttura di cui all'art. 2043 c.c. in capo al responsabile civile e,
pagina 7 di 27 ulteriormente, questi facesse richiesta di essere manlevato, nei limiti di polizza, dalla compagnia convenuta in giudizio, potrebbe discorrersi di adempimento del contratto di assicurazione;
le richieste risarcitorie, avanzate dagli attori in merito alla condotta tenuta dalla Compagnia nella gestione della vertenza, sarebbero arbitrarie per mancanza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana;
infatti, l'elemento costitutivo della colpa non sarebbe configurabile in capo alla
[...]
non essendosi discostata dai canoni di comportamento esigibili né Controparte_1 avendo mancato di osservare leggi, regolamenti, ordini o disciplina;
non vi sarebbe alcun legame eziologico, tanto sul piano della causalità dell'evento quanto su quello della delimitazione delle poste risarcibili, e non esisterebbe alcun evento di danno ingiusto non essendo stato leso alcuno dei beni protetti da norme primarie e/o da disposizioni costituzionali;
non vi sarebbe neanche un danno di natura patrimoniale, non avendo gli attori diritto a ricevere la somma pretesa dalla compagnia convenuta;
la somma richiesta dagli attori per il risarcimento sarebbe arbitraria poiché, secondo la loro ricostruzione, il pregiudizio, evidentemente morale, per non aver avuto la liquidazione sarebbe corrispondente – se non superiore – a quello derivante dalla morte di un fratello.
2.3. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di e di Parte_1 [...]
sulla scorta delle seguenti considerazioni: Parte_2
- esaminando le domande proposte nell'atto citazione dagli attori e emergerebbe Pt_1 Parte_2 come i medesimi abbiano proposto soltanto le domande iure proprio di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte dei passeggeri e Persona_1 [...]
nonché una domanda di risarcimento per il danno causato dall'ingiustificato rifiuto di Per_3 indennizzare tali perdite;
- non sarebbe invece stata proposta -entro i termini di formazione delle preclusioni assertive (né sarebbero comunque stati dedotti i relativi fatti costitutivi)- alcuna domanda iure hereditatis relativa al risarcimento del danno per avere i familiari degli attori – prima del decesso – sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psicofisica costituente un autonomo danno biologico accertabile con valutazione medico legale;
- l'art. 941 cod. nav. dispone che il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica, sicché verrebbe in rilievo la Convenzione di Montreal del 28.5.1999, la quale all'art. 17 dispone che “ Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è
pagina 8 di 27 prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco”, mentre nessuna azione diretta è prevista da tale normativa sovranazionale;
- l'art. 942 cod. nav. dispone al primo comma che il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria;
il secondo comma di tale norma stabilisce che il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito;
- l'azione diretta dei soggetti danneggiati nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile è, tuttavia, prevista dal legislatore in modo del tutto eccezionale;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, la morte di un soggetto non determina, di per sé stessa,
l'insorgenza di un diritto di credito nel patrimonio del defunto, essenzialmente perché con la morte non v'è più un patrimonio entro cui quel diritto risarcitorio possa formarsi. L'unica eccezione a questo principio è rappresentata dall'eventualità che il danneggiato non perisca istantaneamente. In tal caso, potendosi concretizzare taluni pregiudizi in seno al suo patrimonio (biologico/morale temporaneo, danno patrimoniale, danno cd. catastrofale), quelle voci risarcitorie si trasferirebbero all'erede, il quale potrebbe chiederle al soggetto responsabile non in quanto danni insorti immediatamente nella sua sfera giuridica bensì nella veste di crediti (prima formatisi nel patrimonio del defunto e solo poi, a causa della morte) trasferiti in virtù della successione;
- nell'ipotesi da ultimo delineata potrebbe essere accordata l'azione diretta speciale proprio perché, in quanto subentrati quali eredi, quei soggetti è come se agissero nella medesima veste del defunto passeggero;
- secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte, affermato nella analoga fattispecie del trasporto di veicoli a motore, in tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 cod. ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, e ciò sull'implicito presupposto che il prossimo congiunto del trasportato deceduto possa far valere, per conseguire il risarcimento del danno patito in proprio, l'azione che sarebbe spettata al predetto trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore, giovandosi altresì della possibilità di prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel pagina 9 di 27 sinistro;
- pertanto, la disciplina prevista dall'art. 141 cod. ass. si applica in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. Infatti, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e rispetto a quest'ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell'art. 141 cod. ass.;
- a diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso, infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato e la norma eccezionale dell'art. 141 cod. ass. può trovare applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non consentita) interpretazione analogica;
- nel caso concreto non sarebbe stato dapprima dedotto e poi provato – ed anzi sarebbe incontestato che i passeggeri siano tutti morti istantaneamente – che i passeggeri abbiano subito un danno terminale e/o catastrofale. Pertanto, l'art. 942 cod. nav. non è applicabile al caso di specie e, quindi, non esiste una norma che consenta agli attori di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del vettore;
- difettando il presupposto della legittimazione, le domande proposte dagli attori nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta direttamente sono infondate e vanno rigettate.
3. L'appello
La sentenza è stata impugnata da e i quali ne hanno Parte_1 Parte_2 chiesto l'integrale riforma per i seguenti motivi.
I) Con il primo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto le domande svolte iure proprio applicando per analogia l'art. 141 cod. ass. Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, nel caso di specie dovrebbero essere applicati, sul piano normativo, l'art. 942 co. 2 cod. nav. e, sul piano negoziale, la clausola AVN 14 della polizza;
disposizioni che – sempre secondo la ricostruzione ermeneutica operata dagli appellanti – consentirebbero l'azione diretta del danneggiato contro l'assicurazione del vettore, a prescindere dalla distinzione tra danni iure proprio e danni iure hereditatis.
II) Con il secondo motivo viene affermata l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che pagina 10 di 27 gli appellanti, entro i termini delle preclusioni assertive, non avessero proposto nei confronti della
Compagnia alcuna domanda iure hereditatis. La domanda originariamente proposta dagli appellanti in primo grado, infatti, avrebbe compreso sia le voci azionate iure proprio, sia quelle azionate iure hereditatis; la più precisa specificazione di questa seconda voce di danno sarebbe avvenuta già nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., dovendo dunque considerarsi la relativa domanda tempestivamente proposta e, quindi, ammissibile.
III) Con il terzo motivo gli appellanti hanno evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, quanto alle domande proposte iure hereditatis, ha ritenuto non dedotto né provato il c.d. danno terminale patito dai congiunti degli appellanti in conseguenza del sinistro aereo. Dalla dinamica del sinistro aereo, così come documentata in atti, si evincerebbe infatti che i passeggeri del velivolo abbiano avuto la diretta e inequivocabile percezione che l'aereo fosse fuori controllo e che lo stesso si sarebbe schiantato al suolo, avendo avuto tempo e modo di accorgersi della morte imminente;
ciò, in particolare, considerando che tra la perdita di controllo dell'aereo da parte del pilota e lo schianto sarebbero trascorsi circa tre minuti, un intervallo temporale idoneo a far percepire nitidamente il rischio mortale.
IV) Con il quarto motivo gli appellanti lamentano il vizio di omessa pronuncia e, comunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha valutato il riconoscimento di debito effettuato da
[...] il 22 agosto 2022 in relazione alla posizione di Controparte_1 Persona_1
V) Con il quinto motivo si dolgono dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato
(ritenendola assorbita) la domanda ex articolo 2043 c.c. proposta in relazione ai danni patiti a seguito del rifiuto della compagnia assicuratrice di versare l'indennizzo, in assenza di un impegno espresso degli indennizzati alla ripetizione laddove accertamenti successivi ne avessero fatto emergere la non debenza in base alle condizioni di polizza.
VI) Con il sesto motivo gli appellanti censurano il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite. In principalità gli appellanti ritengono che l'asserita fondatezza dei motivi di appello proposti imporrebbe la riforma della sentenza di primo grado nel senso di porre le spese di giudizio a carico dell'appellata; in subordine, ossia qualora le ragioni esposte dagli appellanti non dovessero essere ritenute fondate, il comportamento serbato dalla compagnia assicuratrice prima dell'instaurazione del giudizio avrebbe ingenerato negli appellanti un legittimo affidamento circa la sussistenza del proprio diritto, di talché sarebbe ingiusto e sproporzionato liquidare a loro carico le spese del giudizio;
in ogni caso, l'ingente importo liquidato dal giudice di primo grado in relazione alle pagina 11 di 27 spese di lite sarebbe da ridurre nel quantum, considerata la natura essenzialmente documentale del giudizio di primo grado. Infine, in tale subordinata eventualità, gli appellanti chiedono altresì che la sentenza venga riformata anche nella parte in cui li avrebbe erroneamente condannati in solido al pagamento del medesimo importo, anziché condannare ciascuno degli appellanti al solo pagamento delle spese di lite in proporzione alla rispettiva soccombenza.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
4. Decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
4.1. E' infondato il primo motivo di appello.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il giudice di prime cure ha correttamente individuato la disciplina pertinente rispetto al caso oggetto di giudizio nell'art. 942 co. 2 cod. nav., come del resto emerge pacificamente dalla lettura della sentenza. Il richiamo alla Convenzione di
Montreal del 28 maggio 1999, infatti, è stato operato, nell'ambito dell'architettura motivazionale della decisione, solo per chiarire come tale fonte normativa di rango internazionale, a cui pur l'art. 941 cod. nav. fa rinvio, non contenga alcuna disposizione utile a dirimere la controversia insorta tra le parti e sia, dunque, inconferente nel caso di specie.
Con riferimento, pertanto, all'art. 942 co. 2 cod. nav. – il quale prevede che, in materia di trasporto aereo, “Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito” – il giudice di primo grado ha evidenziato che la possibilità di proporre azione diretta nei confronti dell'assicuratore è riconosciuta dalla disposizione de qua esclusivamente al passeggero danneggiato, non anche a terzi non passeggeri.
Tale norma è assonante – per formulazione testuale, perimetro applicativo e ratio – con quella prevista dall'art. 141 cod. ass.; disposizione, quest'ultima, che riconosce al terzo trasportato (tramite veicoli a motore o natanti) azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro. Invero, gli artt. 942 co. 2 cod. nav. e 141 cod. ass. condividono:
l'ambito soggettivo di applicazione, riferendosi rispettivamente al “passeggero” e al “terzo
pagina 12 di 27 trasportato”; il perimetro oggettivo di operatività e il meccanismo di tutela rafforzata delineato, prevedendo infatti entrambe le norme la possibilità, per il passeggero/terzo trasportato, di agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice del vettore per far valere eventuali pretese risarcitorie;
la ratio legis, essendo evidentemente ambedue le disposizioni deputate ad ampliare la tutela approntata in favore del passeggero/terzo trasportato.
Stante la palese simmetria tra le due norme, il giudice di primo grado ha correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in relazione alla portata applicativa dell'art. 141 cod. ass., condividendone gli approdi ermeneutici con riferimento all'analoga fattispecie – per le ragioni sintetizzate poc'anzi – di cui all'art. 942 co. 2 cod. nav.
Ebbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte – precipuamente richiamate nella sentenza di primo grado – hanno statuito che l'art. 141 cod. ass. “disciplina un'azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti;
essa si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro. In tal senso si è espressa Cass. n.
14388/2019 (anche con richiamo a Cass. n. 3729/2019), che ha escluso che «la norma si presti ad una interpretazione estensiva o ad un'applicazione analogica a casi diversi da quello espressamente previsto (danno subito in conseguenza del sinistro dal terzo trasportato) e segnatamente a quello [… di] danni subiti iure proprio dai prossimi congiunti del terzo trasportato, deceduto in conseguenza del sinistro». Va infatti considerato che, per quanto trovi causa nella morte del trasportato, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale è danno “proprio” del congiunto e che rispetto a quest'ultimo non appaiono sussistere (e, comunque, il legislatore non le ha considerate tali) le esigenze di tutela rafforzata del trasportato poste a fondamento della disciplina dell'art. 141 cod. ass.. A diversa conclusione può giungersi, invece, per il danno (terminale e/o catastrofale) eventualmente subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia poi deceduto e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In tal caso, infatti, il danno, ancorché reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al trasportato e la norma eccezionale dell'art. 141 cod. ass. può trovare applicazione senza necessità di ricorrere ad una (non consentita) interpretazione analogica” (Cass. civ., Sez. Un., sent. 30 novembre 2022, n. 35318).
Pertanto, deve ritenersi che, anche in relazione all'art. 942 co. 2 cod. nav., siccome la norma riconosce al solo passeggero la possibilità di promuovere azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore,
i terzi congiunti del trasportato deceduto non possano agire direttamente contro l'assicurazione per far pagina 13 di 27 valere i danni patiti iure proprio, ma solo – eventualmente – per far valere iure hereditatis il danno c.d. terminale subito dalle vittime, riconducibile alla sfera giuridica di queste ultime e solo successivamente trasferitosi, quale peculiare forma di credito, in quella degli eredi.
La disciplina ricavabile dal quadro normativo richiamato, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, non è derogata, nel caso concreto, dalle condizioni della polizza assicurativa stipulata tra il vettore aereo e Invero, la polizza (compresa la clausola Controparte_1
AVN 14 invocata dagli appellanti), lungi dal ribaltare la soluzione ricavata in via interpretativa dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sembra invece fornire plurimi elementi che ne confermano la validità anche nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio.
A tal proposito, giova innanzitutto ricordare come la polizza assicurativa (doc. 12 del fascicolo di primo grado degli attori) sia stata stipulata tra e Controparte_4 Controparte_5
(assicurati, rispettivamente proprietario del velivolo e vettore aereo) e Controparte_1
(assicuratore) e abbia ad oggetto il rischio relativo alla “Responsabilità civile per lesioni
[...] personali e/o danni alla proprietà, compresi i passeggeri, derivanti dall'utilizzo degli aeromobili” (doc.
12, pag. 22, ossia pag. 1/21 della traduzione asseverata in italiano della polizza).
Nello specificare la portata della copertura assicurativa, la polizza chiarisce che “Gli Parte_3 tengono indenne l' per tutte le somme di cui lo stesso si renda legalmente responsabile e Parte_4 pagheranno, a titolo di risarcimento danni (compresi i costi a carico dell ) nei casi: (a) Parte_4 lesioni fisiche accidentali (mortali o di altro tipo) ai passeggeri durante l'imbarco, la permanenza a bordo o la discesa dall'Aeromobile […]” (doc. 12, pag. 26, ossia pag. 5/21 della traduzione in italiano;
enfasi aggiunta).
La polizza, dunque, configura pianamente un'ipotesi di assicurazione della responsabilità civile, in forza della quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione (in particolare, lesioni fisiche accidentali, anche qualora culminate in decesso, del passeggero), deve pagare a un terzo.
La clausola AVN 14 (doc. 12, pagg. 31 e segg., ossia pagg. 10/21 e segg. della traduzione in italiano), al paragrafo 1, stabilisce che “Con il pagamento di un premio aggiuntivo di... si conviene che gli
Assicuratori, su richiesta e indipendentemente dalla responsabilità legale dell'Assicurato, forniranno un indennizzo basato sulle prestazioni sotto indicate in relazione alle lesioni fisiche subite da undici passeggeri a causa di un Incidente, a condizione che l'Incidente che ha causato tali lesioni fisiche sia coperto per tale Incidente dalla sezione Responsabilità Civile Passeggeri della Polizza assicurativa”. Il
pagina 14 di 27 paragrafo 2 della medesima clausola chiarisce – nell'individuare i limiti di risarcimento – che tra le lesioni fisiche coperte dalla polizza rientrano anche quelle esitate nel decesso del passeggero.
I paragrafi 1 e 2 della clausola AVN 14, dunque, specificano e integrano il perimetro di copertura assicurativa fornita dalla polizza, ma pur sempre nell'ambito – in assenza di qualsivoglia diversa indicazione – dei rapporti tra le sole parti contraenti del contratto assicurativo;
rapporti imperniati
(come visto poc'anzi) sull'obbligo di manleva dell'assicuratore in relazione alla responsabilità civile degli assicurati, nei casi e nei limiti precisati dalla polizza. Il riferimento espresso all'eventualità del decesso del passeggero estende pertanto la copertura assicurativa alle pretese risarcitorie, avanzate da terzi nei confronti degli assicurati, aventi origine dalla morte del passeggero medesimo, a prescindere dalla specifica causa petendi della pretesa azionata (ricomprendendosi, cioè, sia l'ipotesi in cui i terzi congiunti del passeggero agiscano iure hereditatis per far valere il danno c.d. terminale subito dal passeggero deceduto, sia quella in cui i terzi agiscano iure proprio lamentando un danno da perdita parentale).
Sul punto, pare tuttavia opportuno ribadire che i richiamati paragrafi della clausola AVN 14 non attribuiscono né al passeggero né a terzi (in caso di decesso del passeggero) la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni, ma si limitano piuttosto a individuare il rischio assicurato tramite la polizza e, quindi, i casi e i limiti entro cui gli assicurati, nei cui confronti agiscano i passeggeri/terzi, abbiano diritto ad ottenere dall'assicuratore un indennizzo per quanto da essi pagato ovvero per quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento danni.
Una simile conclusione, peraltro, non è smentita dall'indicazione, contenuta nella clausola AVN 14, circa la debenza dell'indennizzo “indipendentemente dalla responsabilità legale dell'Assicurato”.
Invero, una simile previsione – che già testualmente nulla dice circa un'eventuale possibilità per i passeggeri/terzi di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore – trova il proprio fondamento nella volontà pattizia di estendere la copertura assicurativa a tutte le ipotesi in cui l'assicurato potrebbe essere comunque chiamato a risarcire terzi, tenuto conto a tal proposito che, secondo la già citata
Convenzione di Montreal del 1999, “Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco” (art. 17 par. 1) – come peraltro sancito dal Reg. (CE) n. 2027/97 (“Per i danni fino a concorrenza di un importo pari all'equivalente in ecu di 100 000 DSP in vettori aerei comunitari non
pagina 15 di 27 possono escludere o limitare la loro responsabilità provando che essi ed i loro dipendenti hanno adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o che era loro impossibile adottarle”: art. 3 par.
2), il quale, nella versione aggiornata dal Reg. (CE) n. 889/2002, rinvia proprio alla Convenzione di
Montreal.
Né la legittimazione diretta del terzo danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, invocata dagli odierni appellanti, può fondarsi sulla sola circostanza per cui nel caso di specie , come CP_2 consentito espressamente dalla clausola AVN 14 (cfr. paragr. 5. “CONDIZIONI AGGIUNTIVE”), ha inviato ai terzi una proposta di indennizzo (cfr. missiva del 23.8.2022 sub doc. 8 appellanti).
Come ha infatti condivisibilmente chiarito la giurisprudenza di legittimità con riferimento all'analoga facoltà prevista, nel nostro ordinamento interno, dall'art. 1917 co. 2 c.c. in tema di assicurazione della responsabilità civile (“L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se
l'assicurato lo richiede”), il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore neppure quando abbia ricevuto un'offerta da parte dell'assicuratore stesso, se l'offerta non è stata seguita dall'accettazione del danneggiato e non è, pertanto, confluita in un autonomo contratto (di transazione) tra danneggiato e assicuratore: “il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente
l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (Cass. civ., sez. III, ord. 25 febbraio 2021, n. 5259; nello stesso senso Cass. civ. n. 26019/2011: “In tema di assicurazione per la responsabilità civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 c.c. - che prevede la facoltà dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato, giacché
l'anzidetta facoltà dell'assicuratore si concreta in una possibilità di scelta in ordine ad una modalità di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato. Ne consegue che, in
pagina 16 di 27 capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti”).
Una conclusione analoga può quindi essere rassegnata anche in relazione alla previsione contrattuale di cui si discute, stante l'evidente simmetria tra la clausola della polizza de qua e la disposizione di cui all'art. 1917 co. 2 c.c.
Del resto, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato. La facoltà dell'assicuratore di pagare direttamente al terzo non costituisce un diritto diretto di quest'ultimo; d'altra parte, l'obbligo di pagare direttamente al terzo su richiesta dell'assicurato trova la sua fonte non già nel contratto ma nella richiesta dell'assicurato stesso, la quale può essere ricondotta entro la cornice normativa della delegazione passiva. Pertanto il terzo, non sussistendo un suo rapporto immediato e diretto con l'assicuratore, in mancanza di una normativa specifica (quale è – come visto – la disciplina eccezionale prevista dall'art. 942, comma 2, cod. nav.) non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
A ulteriore conferma dell'assenza, nella polizza assicurativa, di qualsivoglia riconoscimento della facoltà per il passeggero/terzo di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni si colloca un'altra previsione contrattuale, contenuta sempre nella clausola AVN
14, ai sensi della quale “se dopo un'offerta di pagamento fatta a un passeggero, viene presentata una richiesta di risarcimento o una domanda allo scopo di citare in giudizio l'Assicurato per il pagamento delle richieste di risarcimento per lesioni personali, come classificare la richiesta di risarcimento o la domanda di pagamento, questa sarà considerata come un rifiuto dell'offerta di pagamento” (doc. 12, pag. 32, ossia pag. 11/21 della traduzione italiana;
enfasi aggiunta): la polizza, dunque, considera solo l'eventualità che il passeggero agisca in giudizio contro l'assicurato, non contemplando in alcun modo la possibilità che un'azione giudiziaria venga promossa dal passeggero (o da chi per suo conto) direttamente nei confronti dell'assicuratore.
Alla luce di quanto fin qui esposto, deve pertanto concludersi che l'offerta risarcitoria condizionata rivolta da a e non ha determinato l'insorgenza, in capo a questi CP_2 Pt_1 Parte_2 ultimi, il diritto di agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza, posto che tale offerta non ha dato origine a un autonomo titolo (per es., un accordo transattivo sull'ammontare del risarcimento) generante una nuova posizione giuridica soggettiva in capo a e come tale tutelabile in giudizio. Pt_1 Parte_2
pagina 17 di 27 Deve quindi concludersi che la polizza assicurativa, rettamente interpretata, non attribuisce espressamente né al passeggero né ad altri terzi la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni relativi a lesioni fisiche (quand'anche culminate in decesso) subite dal passeggero a bordo del velivolo assicurato.
L'azione diretta del passeggero nei confronti dell'assicuratore è invece ammessa – come visto in precedenza – dall'art. 942 cod. nav.; con riferimento alla posizione dei terzi congiunti del passeggero deceduto, dunque, vale la già richiamata distinzione operata dalla giurisprudenza tra pretesa risarcitoria iure proprio (rispetto alla quale non è ammessa azione diretta del terzo nei confronti dell'assicurazione)
e iure hereditatis (per cui invece l'azione diretta è ammessa, poiché gli eredi agiscono per far valere un danno maturato nella sfera giuridica del passeggero e, dunque, si tratta di ipotesi riconducibile in via interpretativa entro la cornice semantica della locuzione – tradotta dall'originario rumeno – “per conto del passeggero danneggiato”).
Il primo motivo di appello è dunque infondato, poiché non esiste alcuna norma che consenta agli appellanti di far valere direttamente le pretese risarcitorie iure proprio nei confronti di
[...]
Controparte_6
[...]
Il secondo e il terzo motivo di appello possono essere, in ragione della stretta connessione che li
[...] avvince, trattati congiuntamente.
Pur risultando fondato – per le ragioni che seguono- il secondo motivo di appello, la domanda proposta dagli appellanti iure hereditatis non può invero essere accolta.
Preliminarmente va rilevato come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la domanda proposta originariamente da e comprendesse (anche) la pretesa Pt_1 Parte_2 risarcitoria iure hereditatis, relativa al c.d. danno terminale patito dai congiunti deceduti nel sinistro aereo, come precisato nella prima memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1) c.p.c.
Invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori hanno espressamente affermato di avere “diritto di ricevere da l'indennizzo che gli spetta, ai sensi della Polizza, CP_2 quali eredi – nei termini sopra chiariti – di e di (già docc. 2 Persona_1 Persona_2
– 5). Ciò vale, anzitutto, relativamente alla posizione di rispetto al quale gli attori Persona_1 sono coeredi: come madre, quanto a come fratello, quanto a Parte_1 Parte_2
(già docc. 2 e 3)” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione;
enfasi del redattore) e precisato che
[...]
pagina 18 di 27 “In forza del combinato disposto degli articoli 570 e 571 c.c., l'indennizzo dovrà essere ripartito tra gli attori come segue:
(i) per 1/2, ossia € 150.000,00, in favore della madre, e Parte_1
(ii) per 1/3, ossia € 100.000,00, in favore del fratello bilaterale, (già docc. 2 Parte_2
e 3).
Infine, esula dal perimetro di questo giudizio l'ulteriore quota di 1/6 dell'indennizzo, pari a €
50.000,00, che spetterà a quale sorella unilaterale di Controparte_3 Persona_1
(così l'atto di citazione, a pag. 12).
Ne consegue che sin dall'atto di citazione la domanda degli attori, di condanna della Compagnia a versare in loro favore l'importo massimo previsto dalla polizza, era supportata anche dalla causa petendi dello ius successionis.
La domanda, nella sua accezione iure hereditatis, è stata poi precisata con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1) c.p.c. In tale atto, infatti, si legge che «gli Attori, a differenza di quanto asserito dalla convenuta, oltre che – in via successoria – l'eventuale danno c.d. catastrofale, ossia la sofferenza subita dai propri danti causa in conseguenza del sinistro, sono perfettamente legittimati ad azionare ai sensi della Polizza anche il danno subito iure proprio, ossia il danno – formatosi direttamente nel loro patrimonio – derivante dalla perdita del rapporto parentale con i passeggeri deceduti nel sinistro»
(cfr. pag. 9; enfasi aggiunta) e che “deve aggiungersi […] il danno ulteriore – quantomeno per un importo analogo a quello del danno da perdita del rapporto parentale – che gli Attori hanno diritto di azionare iure hereditatis, in quanto è indubitabile, quantomeno rispetto a Controparte_7 che i passeggeri abbiano avuto il tempo necessario per avvedersi della fine imminente, aggravato dalla consapevolezza dell'imminente morte dei propri cari presenti a bordo del velivolo, subendo così un danno c.d. catastrofale che si è trasmesso, per effetto della successione legittima, nella sfera patrimoniale degli Attori” (cfr. pag. 10; enfasi aggiunta).
In sede di memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 1), c.p.c.–memoria deputata normativamente, tra l'altro, proprio alla precisazione e alla modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte –
e hanno pertanto tempestivamente dettagliato l'oggetto della propria domanda, Pt_1 Parte_2 già comunque indicata – seppure genericamente- come domanda iure hereditatis sin dall'atto di citazione, senza incorrere in alcuna preclusione assertiva.
Si è trattato, dunque, a giudizio di questa Corte, di mera precisazione della domanda originariamente proposta, e non di una sua modifica.
pagina 19 di 27 Peraltro, anche a voler ritenere che gli attori abbiano, soltanto con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., inteso qualificare la domanda di indennizzo come proposta non solo iure proprio, ma anche iure hereditatis, si tratterebbe comunque di una emendatio libelli, ammissibile, poiché strettamente connessa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. 15 giugno 2015,
n. 12310).
Del resto, di recente la Suprema Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente che «In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento, salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante, cosicché non possono essere qualificate domande nuove le specificazioni delle singole componenti del danno subìto formulate, nel corso del giudizio d'appello, dai congiunti della vittima, una volta che la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis» (Cass. civ., sez. III, sent. 24 gennaio 2024, n. 2340).
Ciò detto in ordine all'esistenza e all'ammissibilità della domanda formulata iure hereditatis, deve però osservarsi che tale domanda è infondata nel merito.
Occorre preliminarmente ricordare che, in via generale, il danno risarcibile non si identifica nella lesione di un valore della persona costituzionalmente protetto (il c.d. danno-evento), pur elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, ma nelle conseguenze negative (c.d. danno-conseguenza) - sul piano patrimoniale e non patrimoniale che quella lesione ha prodotto e che devono essere allegate e provate dalla parte che invoca la tutela risarcitoria.
È altresì opportuno rammentare che per danno terminale si intende il pregiudizio subito dalla vittima nel periodo che separa il momento in cui si verifica la lesione del diritto alla salute da quello della morte;
esso consiste, più precisamente, nella sofferenza patita da chi, cosciente e consapevole, percepisca, a seguito di un evento lesivo dell'incolumità fisica, la morte imminente. Il diritto al risarcimento, acquisito dal danneggiato qualora tra l'evento lesivo e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, si trasmette, al momento della morte, agli eredi del danneggiato ed è da questi azionabile, quindi, iure hereditatis.
La tipologia di danno in parola si configura come “danno morale”, ovvero da sofferenza soggettiva, di natura non patrimoniale;
in particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, «La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno
pagina 20 di 27 biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella "formido mortis", che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente» (Cass. civ., sez. III, ord. 8 giugno 2023, n. 16272).
Già in precedenza, le Sezioni Unite avevano chiarito che il danno terminale costituisce un'ipotesi di danno morale, consistente nella «sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine» (Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26972; il principio è stato ribadito qualche anno più tardi da Cass. civ., Sez. Un., sent. 22 luglio 2015, n. 15350).
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza (così, ancora, Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n.
26972). Anche il danno terminale, dunque, quale danno morale di natura non patrimoniale, è inquadrabile come danno-conseguenza; invero, ciò che rileva ai fini del risarcimento non è l'evento lesivo in sé, ma le evenienze pregiudizievoli (i.e. la sofferenza psichica derivante dalla lucida consapevolezza della morte imminente) determinate dall'evento stesso.
Il danno terminale, quindi, presuppone una correlazione consequenziale (di tipo cronologico-causale) tra evento lesivo del diritto alla salute (danno-evento), di eziologia fatale, e patimento psicologico dato dalla prospettiva del decesso incombente (danno-conseguenza).
Nel caso oggetto dell'odierno giudizio, quindi, per verificare l'effettiva sussistenza del danno terminale asseritamente subito da – non anche da dacché la sua tenerissima età Persona_1 Per_3 impedisce di ritenere che egli fosse in grado di elaborare quella “lucida consapevolezza dell'imminenza della morte” richiesta dalla giurisprudenza per configurare il danno terminale –, occorre preliminarmente, per linearità logica e correttezza metodologica, individuare l'evento lesivo per la salute che, in ipotesi, avrebbe innescato il decorso psicologico culminato in apprezzabile sofferenza psichica.
L'esatta determinazione dell'evento-lesivo dipende dall'ampiezza attribuita al concetto di “lesione del diritto alla salute” (in ciò consistendo, per giurisprudenza unanime, il danno-evento da cui origina il danno terminale). Nel caso di specie, due sono le soluzioni possibili: i) adottare una nozione di “lesione del diritto alla salute” più ristretta e, quindi, individuare il danno-evento subito da Persona_1 nello schianto del velivolo su cui era a bordo, dacché solo in tale momento si sarebbe verificata una pagina 21 di 27 reale compromissione della normale funzionalità dell'organismo della vittima del sinistro, generatrice – nella specifica ipotesi di danno terminale – di un decorso causale esitato nel decesso;
ovvero ii) accogliere una interpretazione più ampia di “lesione alla salute”, comprensiva altresì di un profondo e intensissimo turbamento psicologico, tale da alterare l'ordinario equilibrio mentale della persona, e pertanto individuare il danno-evento nell'insorgenza, in capo alla vittima, della lucida consapevolezza di stare per morire. Questa seconda alternativa, benché attualmente poco esplorata, trova tuttavia fondamento in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità. In particolare, l'ordinanza di rimessione alle già richiamate Sezioni Unite del 2008 (Cass. civ., ord. 19 dicembre 2007 – 25 febbraio
2008, n. 4712) aveva domandato se «un danno che non abbia riscontro nell'accertamento medico, ma incida tuttavia nella sfera del diritto alla salute inteso in una ben più ampia accezione (come pur postulato e predicato in sede sovranazionale) di 'stato di completo benessere psico-fisico' può dirsi o meno risarcibile sotto una autonoma voce di danno esistenziale da lesione del diritto alla salute di tipo non biologico dacché non fondato su lesione medicalmente accertabile»; a tale quesito, il massimo consesso nomofilattico aveva risposto che, ferma la necessità – per rispettare il principio di tipicità del danno non patrimoniale sancito dall'art. 2059 c.c. – della lesione a un bene costituzionalmente tutelato
(nell'ipotesi de qua, il diritto alla salute), è tuttavia «compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione» (Cass. civ., Sez. Un., sent. 11 novembre 2008, n. 26972).
Ora: sebbene la prima soluzione tra quelle poc'anzi tratteggiate appaia maggiormente in linea con l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale maturata negli ultimi anni, ai fini della presente decisione quel che risulta in ogni caso dirimente è che, a prescindere da quale sia da ritenere la soluzione corretta, entrambi gli approcci interpretativi conducono alla medesima conclusione, vale a dire l'alta improbabilità circa la sussistenza, nel caso di specie, di un danno terminale patito da
[...]
Per_1
Nessun dubbio sulla correttezza di una simile conclusione laddove si intendesse individuare il danno- evento nello schianto del velivolo: come accertato e incontestato, infatti, la morte dei passeggeri a seguito dell'impatto al suolo dell'aereo su cui viaggiavano è stata istantanea, così venendo meno il connotato fondativo della stessa nozione di danno terminale.
Qualora invece si individuasse il danno-evento nella maturazione della cosciente consapevolezza della morte imminente (da inquadrare, nell'ipotesi in parola, quale apprezzabile offesa al diritto alla salute,
pagina 22 di 27 secondo un'accezione lata di benessere psico-fisico), occorrerebbe a sua volta determinare – pur per via presuntiva – quali circostanze abbiano innescato una simile elaborazione psicologica nella vittima, al fine di collocare con precisione l'evento lesivo nella linea temporale della dinamica del sinistro e, quindi, apprezzarne la distanza dallo schianto/morte, così da poter verificare l'effettiva possibilità di insorgenza di un danno terminale.
Ebbene, secondo gli accertamenti tecnici espletati in relazione al sinistro e documentati in atti (v. la relazione sull'incidente svolta da , doc. 20 del fascicolo di primo grado degli attori, in Persona_5 particolare pagg. 8-9), il velivolo è decollato dall'aeroporto di Linate 13:04:10. Come si legge nella relazione richiamata, “A circa 37 secondi dal decollo e 1100 piedi dal suolo (335 m) il problema sembra iniziare. I dati mostrano una grande differenza tra la direzione del muso del velivolo e la traiettoria al suolo fino ad una differenza di 84 gradi come se fosse in assetto di scivolata. Assetto estremo quasi a procedere lateralmente. Possiamo presumere che l'autopilota si sia sganciato durante questi 10 secondi”. A fronte di ciò, “Il pilota compensa l'assetto correttamente con l'utilizzo del timone raddrizzando il velivolo. Nei due minuti di volo successivi il pilota mantiene il velivolo più o meno dritto e continua a salire. Con la velocità più bassa di 131 nodi mantiene il controllo ed è confidente di continuare la salita fino ad una quota di sicurezza più elevata prima di effettuare una analisi del problema riscontrato”. Quindi “Il pilota termina la salita a 5300 piedi, presumibilmente per cercare di identificare e risolvere il problema. Dopo aver livellato, il velivolo inizia ad accelerare da 124 a 169 nodi”.
A partire dalle 13:07:12, “Dal momento che la velocità del velivolo aumenta aumentano anche le forze sul pedale del timone mettendo alla prova la forza del pilota per compensare l'imbardata. Il velivolo quindi imbarda fino a 61 gradi “ scivolando” aumentando la resistenza e la forza e portando il velivolo in una rapida discesa senza cambio di velocità. Le fluttuazioni nella imbardata da 12 a 60 gradi mostrano che il pilota ha provato a mantenere il controllo del velivolo fino agli ultimi momenti”.
Dalle 13:07:38, invece, “La velocità è corretta a 181 nodi, mentre il rateo di discesa aumenta drammaticamente, ulteriore indicazione che il velivolo era in scivolata. Questo è dovuto all'aumento della resistenza della fusoliera per la contrapposizione dei comandi di volo”.
Alle 13:07:53 “A circa 3000 piedi il velivolo entra in uno stallo a comandi incrociati. Inizia a ruotare,
l'ala sinistra si abbassa capovolgendosi oltre la verticale del velivolo a puntando verso il suolo fino all'impatto”, verificatosi alle 13:07:56.
pagina 23 di 27 Alla luce della dinamica descritta, non è condivisibile la prospettazione degli appellanti, secondo cui i passeggeri dell'aereo avrebbero patito le sofferenze date dalla consapevolezza della fine imminente per circa tre minuti. Invero, sebbene il velivolo abbia riscontrato le prime problematiche poco dopo il decollo, deviando rispetto alla propria traiettoria di volo, tuttavia dai passaggi della relazione tecnica dianzi riportati si evince che il pilota sia quasi subito riuscito a recuperare un assetto di volo tendenzialmente corretto e a mantenere il velivolo in posizione ordinaria, continuando infatti l'ascesa.
È fortemente improbabile, dunque, che durante questa fase – durata circa due minuti –
[...]
per quanto presumibilmente preoccupato, fosse già “lucidamente consapevole Per_1 dell'imminenza della propria morte”.
È solo a partire dalle 13:07:12 che il velivolo inizia una rapida discesa, che aumenta vertiginosamente a partire dalle 13:07:38. Anche a voler individuare nelle 13:07:12 il momento in cui fosse possibile, per i passeggeri, iniziare a rendersi compiutamente conto delle inevitabili conseguenze esiziali delle anomalie di volo, si ricava un lasso temporale di appena 44 secondi che separa tale momento da quello dello schianto dell'aereo.
Ad avviso della Corte, il limitatissimo arco temporale intercorso tra l'insorgenza di significative anomalie di volo, percepibili nella loro effettiva gravità dai passeggeri, e il successivo impatto al suolo del velivolo deve ritenersi, in termini oggettivi, inidoneo a consentire il formarsi di un autentico danno terminale: in un frangente tanto circoscritto non può infatti ragionevolmente ritenersi che potesse aver tempo di maturare, in capo a non solo – a monte – una lucida e completa Persona_1 percezione dell'imminenza dell'exitus, ma altresì – a valle – un'apprezzabile e autonoma sofferenza interiore (dalla prima originata, ma con essa non coincidente), dotata dei requisiti minimi per assumere rilevanza risarcitoria.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, il motivo di doglianza sollevato dagli appellanti è da ritenere quindi infondato.
4.3. Il quarto motivo di appello è infondato.
Premesso che, come ampiamente evidenziato al paragrafo 4.1. che precede, l'offerta della Compagnia in data 23 agosto 2022 non è idonea a fondare, in capo agli odierni appellanti, un loro autonomo diritto da poter azionare nei confronti della Compagnia assicuratrice, la Corte osserva che, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la predetta missiva non costituisce neppure una ricognizione di debito, come appare evidente dalla circostanza che, con la medesima comunicazione, la Compagnia di pagina 24 di 27 assicurazione ha inteso subordinare il pagamento dell'indennizzo alla firma (da parte di e Pt_1
di una dichiarazione “nella quale venga specificato che, se dopo il pagamento Parte_2 dell'indennizzo, sulla base dei documenti ufficiali rilasciati dalle competenti autorità, venga stabilito che l'indennizzo non era dovuto alla luce delle condizioni di polizza, lo stesso dovrà essere restituito entro 5 giorni dalla richiesta di restituzione” (v. doc. 8, fascicolo di primo grado di parti attrici).
Ma anche a voler qualificare la predetta comunicazione come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., nulla muterebbe circa l'esito del giudizio. Infatti, la ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione, ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportando una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale. Ne discende che l'efficacia vincolante della ricognizione viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Nel caso di specie, in giudizio è stata accertata – per tutte le ragioni indicate in precedenza –
l'inesistenza di un rapporto obbligatorio diretto tra gli appellanti e l'appellata, sicché, quand'anche si volesse per assurdo considerare quale ricognizione di debito la comunicazione trasmessa da
[...]
ciò non inciderebbe sulle conclusioni della presente decisione. Controparte_1
4.4. Il quinto motivo di appello è infondato.
Siccome – per tutte le ragioni esposte in precedenza – gli odierni appellanti non erano legittimati a far valere le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti di Controparte_1
il rifiuto di quest'ultima a versare l'indennizzo in assenza di un impegno espresso alla
[...] ripetizione laddove ne fosse stata accertata la non debenza non può, in tutta evidenza, essere qualificato come “ingiusto”, così venendo meno uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043
c.c. invocata dagli attori.
4.5. Il sesto motivo di appello è infondato.
La condanna alla rifusione delle spese di lite subita dagli appellanti in primo grado è seguita alla loro soccombenza, in piana applicazione dell'art. 91 c.p.c.: nessun profilo di erroneità, dunque, contamina la sentenza impugnata su questo punto.
pagina 25 di 27 La liquidazione delle spese è avvenuta in ossequio ai parametri normativamente previsti e l'ammontare liquidato si colloca al di sotto dei valori medi, di talché non si ravvisa alcun margine di sproporzione rispetto al valore della controversia, né vengono in rilievo spese eccessive o superflue.
Il comportamento della parte vittoriosa, d'altra parte, non legittima alcuna riduzione delle spese ad essa dovute: sia perché i contatti stragiudiziali avvenuti prima dell'instaurazione del giudizio, lungi dall'essere idonei a ingenerare un legittimo affidamento circa la bontà delle pretese degli attori, sono collocabili nell'alveo di normali interlocuzioni tra le parti, estranee alla lite;
sia perché, per altro verso, fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado la convenuta ha fatto presente – in adempimento dei doveri di lealtà e probità previsti dall'art. 88 c.p.c. – la necessità, per gli attori, di indirizzare la propria domanda verso il vettore aereo (corretto legittimato passivo), eventualmente richiedendone l'intervento nel giudizio già instaurato.
Infine, quanto alla censura mossa alla sentenza di primo grado in relazione alla condanna in solido degli attori (invece che ciascuno proporzionalmente alla relativa soccombenza), viene in rilievo l'art. 97 c.p.c., ai sensi del quale “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”.
Con riferimento alla portata applicativa di tale norma, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che
«In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti
a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto» (Cass. civ., sez. III, sent. 8 gennaio 2025, n. 369).
Il giudice di primo grado, dunque, ha correttamente applicato il principio di diritto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, essendo evidente, nel caso di specie, la comunanza di interessi tra gli attori, così come delineata dalla sentenza della Suprema Corte appena richiamata.
*
In definitiva, l'appello va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle pagina 26 di 27 spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8959/2024, pubblicata in data 15 Parte_2 ottobre 2024, così dispone:
1) respinge l'appello; per l'effetto:
2) conferma integralmente la sentenza impugnata;
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Controparte_1
delle spese di lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano nell'importo di €
[...]
18.511,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di entrambi gli appellanti soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
La cons. rel. est. La Presidente
CR LI HE NT
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