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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 338/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. S. Scala;
Appellante
CONTRO
( ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. G. Solerte;
Appellata
OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1155/2022 del 15 novembre 2022 il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa rigettava il ricorso proposto da , il quale, Parte_1
deducendo di aver prestato attività lavorativa dal 03.06.2017 al 10.09.2018 presso l'attività commerciale denominata “BAR-CAFFE' KOMAVI” sita in Noto, in assenza di regolare contratto, conveniva in giudizio nella qualità di Controparte_1 titolare della ditta esercente l'attività medesima, chiedendo, previo accertamento del rapporto lavorativo intercorso, la condanna della stessa al pagamento della complessiva somma di euro 22.714,14 a titolo di retribuzione ordinaria, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª e 14ª mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R.
Il tribunale, premesso che era onere del lavoratore provare la sussistenza e la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso alle dipendenze della _1
osservava che l'esame dei testi non aveva fornito prova certa dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo emersi elementi probatori idonei a provare il concreto ed effettivo esercizio, da parte della del potere datoriale. _1
Avverso detta sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 6 maggio 2023; resisteva al gravame l'appellata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, impugna la sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art.116 c.p.c. per avere il primo decidente erroneamente ricostruito e valutato gli esiti dell'attività istruttoria espletata, negando la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto per mancanza di prova in ordine all'effettivo potere datoriale in capo alla _1
Sostiene che, diversamente da quanto statuito dal tribunale, le dichiarazioni testimoniali e la produzione documentale versata in atti, siano idonee a provare in maniera diretta la sussistenza del vincolo di subordinazione.
Rileva, in particolare, che tutti i testi escussi hanno riferito della prestazione di attività nel “Bar Komavi” di proprietà della che quest'ultima aveva emesso _1
delle buste paga in favore di altri lavoratori ( e e che altre fatture Per_1 Per_2
erano state emesse a nome della ditta;
che, in assenza di ulteriori elementi atti a suffragare l'asserita mancanza di titolarità dell'azienda da parte dell'odierna appellata, il tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la medesima.
2. Lamenta, con la seconda censura, l'erroneità di quanto ritenuto dal primo decidente in ordine all'attendibilità della teste Testimone_1
Rileva che la teste, chiamata a riferire dei fatti di causa, ha espressamente descritto le mansioni svolte, i turni lavorativi osservati, menzionando l'inserimento del proprio nominativo nella predisposizione degli stessi da parte della in _1
modo confacente alle dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, dando prova inconfutabile del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con l'appellata.
Evidenzia che il primo giudice non ha considerato il fatto che, in sede di escussione della teste non si è proceduto alla lettura dei singoli articolati di prova Per_1
indicati in ricorso, ma alla teste sono state poste domande in maniera libera, alle quali quest'ultima ha dato debita risposta, con la conseguenza che la stessa ha riferito su circostanze non espressamente allegate (riguardanti, in particolare, la predisposizione dei turni) rispondendo ad una domanda posta in via diretta dal giudice. Sottolinea, infine, che il tribunale, dichiarando l'inattendibilità della teste, non ha considerato che il ricorso della aveva un petitum differente, riguardando non il Per_1
riconoscimento del rapporto lavorativo, ma solo la corresponsione di differenze retributive disattese.
3. L'appello è, infondato.
In primo grado l'appellata si è difesa esponendo una diversa ricostruzione dei fatti: con la moglie del ricorrente era stata costituita una società di fatto per la gestione del bar, sebbene per questioni fiscali ne aveva assunto l'intestazione, mentre la era stata inquadrata formalmente come dipendente;
per far fronte alle Per_1
difficoltà economiche emerse dopo l'avvio dell'attività, la le aveva proposto Per_1
di rilevare la gestione del bar insieme al marito, sicchè dall'aprile 2017 era stata estromessa dalla gestione dell'attività, diventando di fatto una dipendente in attesa della formalizzazione della cessione dell'esercizio commerciale che non era mai avvenuta. Nella valutazione della prova testimoniale, oggetto dei motivi di appello, bisogna dunque verificare la sussistenza di elementi che possano supportare tali difese da un lato e dall'altro la ricorrenza degli elementi tipici della subordinazione.
Orbene, quanto al primo aspetto, il collegio evidenzia le dichiarazioni significative di alcuni testi. afferma di avere un'attività commerciale adiacente a quella della Testimone_2
moglie del e aggiunge: “non sono a conoscenza se il bar era della o Pt_1 _1
della (moglie del ricorrente); in base alle voci che vi erano in paese si diceva Per_1
che le stesse erano socie ed entrambe titolari dell'esercizio commerciale “Caffè
Komavy”.
Il teste precedente titolare del bar che ha venduto la licenza alla Tes_3 _1
per il prezzo di € 20.000,00, pagato con cambiali di € 500,00 al mese, intestate alla dichiara che “Il pagamento è avvenuto regolarmente, ogni mese andavo al _1
bar a consegnare le cambiali e ricevevo le somme;
le cambiali le consegnavo alla se non c'era lei le consegnavo a o a sua moglie”. _1 Parte_1
Il teste ha riferito: “Ero presente dal notaio nel momento in cui Testimone_4
fu stipulato l'atto di acquisto di azienda con il quale cedeva a CP_2 _1
l'esercizio commerciale di somministrazione (bar, bevande, etc), sito in Noto,
[...]
via Napoli;
preciso che svolgo la professionale di commercialista. In quell'occasione vennero rilasciate delle cambiali, per onorare il pagamento del prezzo. Non sono a conoscenza da chi vennero poi pagate queste cambiali.
In seguito alla cessione d'azienda l'attività venne volturata a nome di _1
. Al momento della sottoscrizione erano presenti sia la che la
[...] _1
Fu proprio la in quell'occasione, a pagare l'onorario notarile in Per_1 Per_1
contanti, per intero…..Preciso che inizialmente vedevo la e la che _1 Per_1
gestivano il bar ed il veniva sporadicamente, dopo dieci mesi – un anno, non Pt_1
ho visto più la ma solo il dietro il bancone, che si alternava alla _1 Pt_1
e dopo qualche mese che il frequentava il bar mi comunicò Per_1 Pt_1
l'intenzione di volere effettuare il passaggio a nome suo. Ero io che gestivo la contabilità della ditta. Formalmente, la era titolare _1
d'azienda e la l'unico dipendente”. Per_1
La teste in ordine all'atto di cessione del bar dal alla ha, Per_1 Tes_3 _1
invece, dichiarato: “Non ricordo che fossi presente al momento della cessione d'azienda dal alla non so, forse l'ho solo accompagnata, ma non Tes_3 _1
ricordo”.
, marito della proprietaria dell'immobile dove veniva gestito il CP_3
bar, che andava spesso a riscuotere il canone di locazione rende le seguenti dichiarazioni: “di solito i soldi me li dava mi chiamava, mi diceva Parte_2
che sarei potuto andare e andavo. Non ricordo a quanto ammontava il canone di locazione, mi sembrava che fossero 250 euro. Solitamente o li predisponeva o li prendeva dalla cassa. Al bar trovavo il talvolta la moglie, altre volte la Pt_1
Può essere avvenuto che il canone me l'abbia pagato la e altre volte _1 Per_1
la . _1
Se è vero che il ha lavorato in un bar intestato alla circostanza Pt_1 _1
che di per sé potrebbe avere una valore fortemente indiziante, è anche vero che le dichiarazioni dei testi sopra riportate forniscono elementi a favore di una gestione comune dell'attività, circostanza che dà un'altra valenza alla presenza dello stesso all'interno dell'esercizio commerciale: il pagamento dell'onorario notarile da parte della la circostanza che sia il che la potevano pagare le Per_1 Pt_1 Per_1
cambiali o i canoni di locazione, il fatto che anche il teste , di parte ricorrente, Tes_2
indica il bar come “il negozio della moglie del ricorrente” e riferisce di voci che in paese indicavano la e la come socie nella gestione dell'esercizio _1 Per_1
commerciale, supportano la tesi difensiva dell'appellata. A fronte di tali elementi sarebbero stati necessari dati probatori ben più significativi in ordine alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione.
Peraltro, a conferma della valutazione di inattendibilità della teste Per_1
moglie del ricorrente, coinvolta nella gestione del bar, si rileva che la stessa rende dichiarazioni in contrasto con quelle del teste riguardo alla presenza presso il Tes_5
notaio al momento della cessione dell'attività commerciale.
4. La pronuncia va, pertanto, confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi