Articolo 1 della Legge 7 giugno 1951, n. 515
Versione
26 luglio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Le richieste di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il personale addetto al cessato servizio del razionamento dei consumi dovranno essere presentate, insieme con le contabilita' relative, alle Prefetture delle rispettive province entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Le richieste presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso.

Entrata in vigore il 26 luglio 1951