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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 29/01/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
N. 2180/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2180 R.G. dell'anno 2021 tra:
) rappresentato e difeso dall'avv. Annibale Parte_1 C.F._1
Renato Salemi in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
e
) e _1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Ivana Francesca
[...] C.F._3
Milazzo in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._4
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE avente ad oggetto: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 13/06/2023,
L'avv. W. Renda, in sostituzione dell'avv. Salemi, per parte attrice, conclude come da atto di citazione e memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.; chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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L'avv. Milazzo, per i convenuti, insiste per l'ammissione di tutti gli articolati di prova indicati;
conclude come da comparsa di risposta e memorie ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.; chiede l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato il 25/9/21, , dedotto l'atto di Parte_1
compravendita del 05.03.2002 – Rep. n°35967 e Racc. n°13616, trascritto contro i venditori e il 28.03.2002 al n°6697/6700 Controparte_4 Controparte_5
Registro Generale e al n°5567/70 Registro Particolare, ha agito per la rivendicazione della comproprietà per la quota indivisa di ½ dei seguenti beni, contestandone l'illegittima occupazione da parte dei convenuti:
“
1. Appezzamento di terreno sito in Contrada Kinisia – Zichichi del Comune di
Trapani, esteso Ha 1,40,93, riportato al catasto terreni del Comune di Trapani al foglio di mappa 136 particella 208, ettari 1.42.00 vigneto I, RD €.165,01 – RA €.55,00;
2. Appezzamento di terreno sito in C/da Birgi Vecchi del Comune di Marsala, esteso Ha
5,50, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 12 particella 273, are 5,50 – seminativo III, RD €.1,85 – RA €.0,85;
3. Appezzamento di terreno sito in C/da Birgi Vecchi del Comune di Marsala, esteso Ha
17,70, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 11 particella 37, are 17,70 – seminativo III, RD €.5,94 – RA €.2,74;
4. Fabbricato adibito a civile abitazione non di lusso sito in Marsala nella C/da Birgi
Vecchi n°25, composto da 4 vani ed accessori a piano terra e 3 vani ed accessori a primo piano, avente annessi un magazzino rurale di vecchia costruzione e uno spezzone di terreno, il tutto costituente un unico immobile, occupante la superficie di mq.765. fabbricato è identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio 12 particella 103 sub 5, Categoria A/2, Classe III, Consistenza 9 vani, Superficie 286 mq., Rendita
€.488,05. Il magazzino, già riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio
12 particella 97, oggi riportato al Catasto Fabbricati al foglio 12 particella 454 – fabbricato rurale, ca 73 – variazione d'ufficio. Ed il terreno annesso identificato al
Catasto Terreni del Comune di Marsala la foglio 12 particella 98, are 2.10 – corte – senza reddito;
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5. Magazzino terrano di vecchia costruzione sito in Marsala nel Vicolo Vesuvio n°3, riportato al NCEU del Comune di Marsala al foglio di mappa 410 particella 106 sub
4/107 sub 5, piano terra, zona censuaria 1, Categoria C/2, Classe III, mq.80, Rendita
€.256,16;
6. Appezzamento di terreno sito in C/da Mandriglie del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 88 particelle 124 di are 10, vigneto III, RD €.9,30 – RA €.3,87 e particella 434 di are 10.50, vigneto III, RD €.9,76
– RA €.4,07;
7. Appezzamento di terreno sito in C/da Mandriglie del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 88 particelle 186 di are
1.40, ficodindia II, RD €.0,51 – RA €.0,22;
8. Appezzamento di terreno sito in C/da Ciancio del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 248 particella 49 di are 30, vigneto III, RD €.27,89 – RA €.11,62;
9. Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Marsala nella Via San Michele n°27/33, composto da n°5 vani oltre accessori al piano primo e un vano al piano secondo, identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio 204 particella 1316 sub 6,
Categoria A/3, Classe II, Vani 6,5, Rendita €.177,92;
10. Fabbricato sito in Marsala nella Via San Michele, identificato al NCEU del
Comune di Marsala al foglio 204 particella 1309 sub 3, Categoria C/6, Classe II, mq.29, Rendita €.67,40”.
2) I convenuti e hanno chiesto il rigetto _1 Controparte_6
della domanda deducendo le seguenti circostanze:
- è figlia e, in quanto tale, erede di e _1 Controparte_4
danti causa dell'attrice; Controparte_5
- e pure avendo già diviso de facto i propri Controparte_4 Controparte_5 beni tra i figli ( per l'appunto, e , odierno _1 Controparte_3
terzo chiamato), si trovarono costretti, per porre i propri beni al riparo dai creditori, a sottoscrivere formale atto di compravendita in favore del figlio Controparte_3
e della di lui moglie , odierna attrice;
Parte_1
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- e il marito , a fronte di un prezzo dichiarato pari Parte_1 Controparte_3 ad € 361.546,06, non versarono alcunché nelle mani dei venditori e il solo
[...]
si accollò il debito contratto dal padre con la CP_3 Controparte_4 [...]
pari ad € 44.679,30 (residuo in linea capitale riguardante il Controparte_7
mutuo acceso in data 30/6/1994);
- i coniugi si impegnarono, in quella sede, a non reclamare il possesso Parte_2
dei beni oggetto della compravendita, fatta eccezione per il compendio immobiliare sito in c.da Scacciaiazzo di Marsala, indicato alla lettera A) del rogito del 2002, identificato in N.C.E.U. al fg 285, p.lla 328 sub 1, 2, 3 e al Catasto Terreni al fg 268 p.lla 146, a fg
284 p.lle 95,96, nonché al fg 285, p.lle 113, 114, 115, 116, 142, 143, 144, 308, 309,
322, 324, 327, di fatto loro assegnato nella divisione (non formalizzata) di cui sopra;
- i convenuti coniugi , per effetto di possesso pubblico, pacifico e Parte_3
ininterrotto ultratrentennale hanno comunque acquistato per intervenuta usucapione i beni immobili oggetto della rivendicazione attorea.
Pertanto, i convenuti chiedevano: “In via principale, dichiarare inaccoglibile o comunque infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa la domanda di parte attrice;
- In via riconvenzionale ritenere, accertare e dichiarare che
e sono o sono divenuti proprietari per _1 Controparte_8
intervenuta usucapione dei beni immobili rivendicati, di seguito elencati: 1)
Appezzamento di terreno sito in Trapani nella identificato al Organizzazione_1
catasto al foglio di mappa n° 136 particella n° 208; 2) Appezzamento di terreno sito in
Marsala nella C.da Birgi Vecchi identificato al catasto al foglio di mappa n° 12 particella n° 273; 3) Appezzamento di terreno sito in Marsala nella C.da Birgi Vecchi identificato al catasto al foglio di mappa n° 11 particella n° 37 4) Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Marsala nella C.da Birgi Vecchi identificato al catasto al foglio di mappa n° 12 particella n° 103 sub 5 con annesso magazzino identificato al catasto al foglio di mappa n° 12 particella n° 454 ex 97 e terreno identificato al catasto al foglio di mappa n° 12 particella n° 98; 5) Magazzino terrano sito in Marsala nel Vicolo
Vesuvio n° 3 identificato al catasto al foglio di mappa n° 410 particella n° 106 sub 4 e
n° 107 sub 5 6) Appezzamento di terreno sito in Marsala nella C.da Mandriglie identificato al catasto al foglio di mappa n° 88 particelle n° 124 e 434; 7)
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Appezzamento di terreno sito in Marsala nella C.da Mandriglie identificato al catasto al foglio di mappa n° 88 particella n° 186; 8) Appezzamento di terreno sito in Marsala nella C.da Ciancio identificato al catasto al foglio di mappa n° 248 particella n° 49; 9)
Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Marsala nella Via San Michele n° 27/33 identificato al catasto al foglio di mappa n° 204 particella n° 1316 sub 6; 10)
Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Marsala nella Via San Michele n° 27/33 identificato al catasto al foglio di mappa n° 204 particella n° 1309 sub 3; -
Conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della relativa sentenza. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
3) Sebbene ritualmente citato, il terzo chiamato non è Controparte_3
comparso e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante acquisizioni documentali, prova per testi e interrogatorio formale del terzo chiamato rimasto contumace, è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) Sulla eccepita simulazione dell'atto di compravendita.
4.1) Occorre premettere, in punto di diritto, che “in tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere la simulazione se nessuna delle parti ne alleghi l'esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell'articolo 112 del Cpc. Tale principio dev'essere coordinato con gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge processuale, per effetto dei quali la simulazione, che può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, nel primo caso dev'essere proposta nel giudizio di primo grado, a pena d'inammissibilità rilevabile anche
d'ufficio, mentre nel secondo caso può essere riproposta anche nel giudizio di appello”
(Cass. Civ. sez. II, 28/08/2023, n.25346).
Nella specie, sebbene parte convenuta, nei propri primi atti, non abbia mai esplicitamente fatto riferimento all'istituto giuridico della simulazione, omettendo di domandare specifica pronuncia dichiarativa, ha, tuttavia, sin dalla comparsa di costituzione e risposta eccepito – facendo plurimi riferimenti alla divergenza tra il dato formale della compravendita e quello sostanziale della divisione de facto e in vita dei beni dei genitori tra i figli – la natura simulata dell'atto di compravendita del 5/3/22, sì
Pag. 5 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile che, al lume del suddetto principio di diritto, occorre comunque procedere al vaglio di fondatezza di siffatta eccezione.
4.2) Parte attrice, soltanto nella seconda memoria istruttoria, ha precisato la natura della simulazione eccepita nei seguenti termini: “si replica sulla posizione difensiva dell'attrice evidenziando che l'atto di compravendita stipulato il 05.03.02 tra i sigg.ri
e (parte venditrice) ed i sigg.ri Controparte_4 Controparte_5 CP_3
e (parte acquirente) è chiaramente e macroscopicamente un atto Parte_1
simulato che nasconde, solo agli occhi di terzi poco attenti, una donazione anticipatrice della divisione ereditaria dei beni dei coniugi ai propri figli, sulla Persona_1 base degli accordi familiari”.
Si osserva, innanzitutto, che un'eccezione siffatta non è idonea a paralizzare la domanda di rivendica dell'attrice, giacché – a tutto concedere – essa conduce all'accertamento della titolarità del bene in capo alla per effetto di liberalità e non a titolo Pt_1
oneroso.
4.3) Quanto alla simulazione assoluta, prospettata soltanto nelle comparse conclusionali, si deve rilevare, così come peraltro tempestivamente eccepito da parte attrice, che, ai sensi dell'art. 1417 c.c., “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti”.
Ora, da consolidata impostazione giurisprudenziale “Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione,
l'erede legittimario può ritenersi terzo, rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo, nei confronti della simulazione”
(Cassazione civile sez. II, 07/01/2019, n.125).
Nella fattispecie pure avendo, indubbiamente, la qualità di _1
erede legittima di e non ha proposto alcuna Controparte_4 Controparte_5
Pag. 6 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile azione di riduzione, sì che la sua posizione deve essere equiparata a quella della parte del negozio, con i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c.
Poiché in nessun modo parte convenuta ha allegato l'esistenza di una controdichiarazione scritta, appare insuperabile il “limite” ex art. 2724 c.c., implicitamente richiamato dall'art. 1417 c.c. (“La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”), con conseguente rigetto delle relative istanze istruttorie di parte convenuta, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni.
4.4) La domanda di simulazione proposta nell'interesse di , Controparte_6
coniuge di inoltre, deve reputarsi inammissibile per il difetto di _1
interesse ad agire, dal momento che, secondo il costante insegnamento della Corte di
Legittimità, “L'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere
l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto” (Cass. Civ. sez. I, 14/06/2022, n.19149; Cass. Civ. sez.
II, 21/02/2007, n. 4023).
Infatti, l'atto oggetto dell'eccezione di simulazione in nessun modo ha pregiudicato i diritti dell' giacché, accedendo alla tesi della simulazione assoluta, egli non CP_8
avrebbe comunque partecipato alla successione legittima, mentre, accedendo alla tesi della simulazione relativa, gli atti che si assumono dissimulati, donazione con finalità di divisione dei beni tra i figli, non avrebbero in ogni caso arrecato un beneficio al patrimonio personale del predetto, dovendo peraltro l'atto che si assume simulato
Pag. 7 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile incidere su un diritto già esistente e non su un'aspettativa o su diritti futuri (v. Cass. Civ.
n.19149/22 cit, nonché Cass. Civ. sez. II, 30/03/2005, n.6651).
4.5) Dunque, nella fattispecie, risultano inammissibili tutte le prove costituende articolate da parte convenuta volte alla dimostrazione della simulazione e del contenuto del negozio dissimulato.
Peraltro, quanto all'ulteriore negozio oggetto di dissimulazione secondo ulteriore impostazione difensiva dei convenuti, vale a dire la donazione dei beni in favore di mediante compravendita/donazione in favore del fratello _1
, essa si configura come simulazione soggettiva relativa e, in Controparte_3
quanto tale, soggetta a ben più stringenti limiti sotto il profilo probatorio, dal momento che, in caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, comma 2, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente (cfr. Cass. Civ. sez. II,
12/10/2018, n.25578).
4.6) A fronte della preclusione frapposta dall'art. 1417 c.c. alla prova per testimoni e per interrogatorio formale (Cass. Civ. sez. II, 05/04/2022, n.10933), in assenza, altresì, di valida controdichiarazione, deve dirsi infondata l'eccezione di simulazione in discorso.
Del resto, al contrario di quanto dedotto da parte convenuta, deve dirsi tutt'altro che auto-evidente la natura simulata dell'atto di compravendita.
Non sono, infatti, né allegati né tantomeno documentati gli specifici debiti che avrebbero indotto e la consorte ad alienare Controparte_4 Controparte_5
mediante negozio simulato i propri beni per rendere più difficile il soddisfacimento dei creditori.
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Al contempo, non appare nemmeno spiegata la ragione per la quale i due venditori hanno scelto di dissimulare una donazione in favore dei figli mediante conclusione di un atto di compravendita coinvolgente solo il figlio e la di lui consorte.
5) Nel merito delle contrapposte domande di rivendicazione e usucapione.
5.1) Il principio secondo cui il rigore dell'onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione in caso di proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di usucapione, perché essendo quest'ultima un titolo d'acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte.
Tuttavia, tale eccezione risulta valida a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell'attore medesimo, deduca essersi verificata l'usucapione solo successivamente al formale trasferimento del bene (Cass. Civ. Cassazione civile sez. III - 23/06/2023, n. 18059; v. anche Cass. n. 7329 del 2013, n. 7264 del 2003, n. 1250 del 2000, n. 43 del 2000, n.
8246 del 1997, n. 10815 del 1994, n. 28865 del 2021).
L'ultimo inciso riguarda proprio l'odierna fattispecie, nella quale i convenuti riconoscono (di più: assumono a presupposto delle proprie difese) l'appartenenza del bene a e e deducono un loro possesso utile ad Controparte_4 Controparte_5
usucapionem a decorrere dall'anno 1994 con dedotta maturazione dell'acquisto in data certamente non precedente al titolo del rivendicante.
Dunque, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, la rivendicante attrice può dirsi sollevata dall'onere della probatio diabolica e, mediante allegazione e prova del titolo di acquisto della proprietà (atto di compravendita dedotto in atto di citazione, nonché titoli di provenienza dei beni ivi indicati, parimenti documentati da parte attrice), ha fornito prova sufficiente della fondatezza della propria domanda di rivendica.
Occorre, dunque, vagliare la domanda riconvenzionale di usucapione.
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5.2) In giudizio non è stata offerta prova sufficiente del possesso esclusivo ultraventennale degli appezzamenti di terreno indicati nell'elenco di cui all'atto introduttivo sub 1, 2, 3, 6, 7 e 8.
Giova rammentare, a riguardo, che “Ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene, In particolare, incorre in falsa applicazione dell'articolo 1158 del Cc il giudice del merito che nel ritenere maturata l'usucapione in favore di colui che per oltre venti anni ha coltivato un fondo altrui affermi che nel caso di specie «una manifestazione esteriore dell'intento del coltivatore di possedere per sé, in maniera apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui», è rappresentata dalla circostanza che l'attore, oltre ad attendere «alla coltivazione (diretta e a mezzo terzi per le arature) e al conferimento del prodotto», provvedeva «ad acquistare la semente (e) ad alternare le colture seminative»; il che lasciava intendere come fossero «i coltivatori stessi a individuare il tipo di coltivazione da impiantare». Le attività innanzi indicate, infatti, ineriscono anch'esse alla coltivazione, non potendo dubitarsi del fatto che tanto
l'acquisto di semente quanto la rotazione delle colture seminative e il conferimento del prodotto siano operazioni strettamente attinenti o comunque complementari allo sfruttamento del terreno a fini agricoli. Attribuendo rilievo ad esse, si è finito per ritenere la coltivazione del fondo sufficiente a integrare il possesso utile ad usucapionem, in palese contrasto con i surriferiti princìpi di diritto, assunti come premessa giuridica del ragionamento decisorio seguìto dalla Corte di merito, senza indagare se l'istante avesse dato prova del compimento di atti di natura diversa da cui potesse inferirsi la sua intenzione di godere in via esclusiva del bene, impedendone
l'utilizzo da parte di terzi” (Cass. Civ. sez. II, 22/08/2023, n.24991).
Nella fattispecie, le prove testimoniale articolate da parte convenuta, così come la stessa allegazione riportata in comparsa di costituzione e risposta, offre dati – peraltro sporadici- su interventi di coltivazione operati da sugli Controparte_6
appezzamenti di terreno predetti.
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5.3) Quanto alla domanda di usucapione avente ad oggetto i fabbricati indicati ai numeri
4), 5), 9) e 10) del superiore elenco, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. sez. II, 18/10/2023, n.28903; Cass. Civ. sez. VI, 14/11/2019, n.29538;
Cass. Civ. sez. II, 18/06/2018, n.16006; Cass. Civ. sez. II, 29/05/2015, n.11277) abbia costantemente affermato che stretti vincoli di parentela rendono l'utilizzo protratto nel tempo del bene concesso in comodato circostanza di per sé neutra, non espressione di una signoria sulla res integrante le componenti oggettive e soggettive necessarie per usucapire un bene.
Nella specie, in difetto di prova della sussistenza di ulteriori negozi idonei al trasferimento del diritto reale sui predetti immobili, deve ritenersi che gli stessi siano stati, a partire dal 1994, concessi in comodato dai genitori alla figlia _1
dal momento che, peraltro, come pacificamente emerso nel corso dell'istruttoria
[...]
(v. teste , ud. 14/2/23, teste ud. 10/1/23, e teste , ud. 24/1/23, la Tes_1 Tes_2 Tes_3
quale ha attestato, peraltro, anche un periodo di coabitazione di Controparte_3 all'interno dell'abitazione di Contrada Birgi Vecchi), in una fase iniziale piuttosto lunga e non meglio precisata da parte convenuta, i genitori hanno coabitato con il nucleo familiare della convenuta , tanto da mantenere ferma la propria _1 residenza presso l'abitazione di Contrada Birgi Vecchi n. 27 sino al decesso.
5.4) Ebbene, il detentore, in forza di comodato concesso da un parente stretto, deve, per quanto sopra affermato, - al fine di ottenere una sentenza di accertamento della intervenuta usucapione del bene - fornire la prova di aver sottratto la res per il periodo utile all'usucapione, ossia dimostrare una condotta univocamente diretta a rivelare un mutamento di fatto nel titolo della detenzione, contrario al mantenimento di una situazione originata da un atto di tolleranza (cfr. Cass., 4 luglio 2011, n. 14593 "La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario
d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del
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bene; non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene").
Per tale ragione, in virtù della presunzione di godimento per tolleranza del proprietario di cui all'art. 1144 c.c. e di prosecuzione della detenzione, in assenza di prova di un fatto esteriore che manifesti la interversio possessionis, nemmeno la esecuzione di lavori di ristrutturazione è stata ritenuta circostanza utile all'accoglimento della domanda (cfr. specificamente sul punto Cass., 27 luglio 2009, n. 17462).
Ebbene, nonostante l'estesa istruttoria condotta, nessun atto riconducibile a interversio possessionis è stato accertato in capo ai due convenuti.
D'altra parte l'elemento soggettivo è altresì escluso qualora l'intestatario del bene non abbia dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà, ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (cfr. Cass., 27 febbraio 2007, n. 4444), come nella specie, dato che gli originari proprietari ( CP_4
, per quel che riguarda gli immobili siti in c.da Birgi Vecchi,
[...] CP_5
per quel che riguarda l'immobile di vicolo Vesuvio, ed entrambi per quanto
[...] concerne l'immobile di via San Michele) proprio nel corso del prospettato (da parte convenuta) periodo di possesso utile ad usucapionem hanno esercitato i loro diritti di proprietari sottoscrivendo l'atto di compravendita posto a fondamento della rivendica qui esercitata dalla . Pt_1
Rimane, pertanto, irrilevante l'esito dell'interrogatorio formale di Controparte_3
, il quale ha esplicitamente dichiarato l'esistenza di un patto contemplante la
[...]
messa a disposizione dei beni per cui è causa in favore della sorella in occasione dell'atto di compravendita più volte citato, condotta, dunque, comunque avente per presupposto il riconoscimento della proprietà in capo ai genitori danti causa ancora nel
2002.
5.5) Per quanto sopra esposto, deve essere rigettata la domanda di usucapione posta in via riconvenzionale dai convenuti.
Conseguentemente, in ragione del vittorioso esperimento dell'azione di rivendica ad opera della , i beni elencati sub 1-10 devono essere alla stessa restituiti liberi da Pt_1
cose e persone.
Pag. 12 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Al riguardo, appare destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da parte convenuta in comparsa conclusionale rispetto alla domanda restitutoria avanzata dalla nella qualità di comproprietaria dei beni oggetto di Pt_1
lite.
E' d'uopo rammentare, infatti, che “in tema di comunione, se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente, oltre che passivamente, rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti costoro la lesione lamentata. Tale legittimazione poggia sul presupposto che ricorre un diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell'interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali, in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi” (Cass. Civ. sez. III, 14/11/2019, n.29506).
6) Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (computati sulla scorta del valore dei beni indicato nell'atto di compravendita del 5/3/2002, vale a dire € 120.164,86, come indicato dalla stessa parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta), opportunamente modulati sulla scorta dell'effettiva collocazione del concreto valore della causa all'interno dello scaglione del D.M. cit..
7) Sulla domanda ex art. 89 c.p.c.
Parte attrice ha stigmatizzato il carattere denigratorio del termine “smemorata” attribuitole dai convenuti alla pagina terza delle note conclusive di controparte chiedendone la cancellazione dal testo ai sensi dell'art. 89 c.p.c. comma 2 c.p.c.
L'istanza de qua non può essere accolta giacché l'espressione in discorso appare astrattamente funzionale alla difesa dei convenuti (come visto impostata sulla sussistenza di accordi non formali in tesi non rispettati dalla ) nonché connotata Pt_1
dal rispetto del criterio della continenza.
P.Q.M.
Pag. 13 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
A) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
B) accoglie la domanda di rivendica di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
è proprietaria della quota indivisa di ½ (un mezzo) dei seguenti beni:
[...]
1. Appezzamento di terreno sito in Contrada Kinisia – Zichichi del Comune di Trapani, esteso Ha 1,40,93, riportato al catasto terreni del Comune di Trapani al foglio di mappa
136 particella 208, ettari 1.42.00 vigneto I, RD €.165,01 – RA €.55,00;
2. Appezzamento di terreno sito in C/da Birgi Vecchi del Comune di Marsala, esteso Ha
5,50, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 12 particella
273, are 5,50 – seminativo III, RD €.1,85 – RA €.0,85;
3. Appezzamento di terreno sito in C/da Birgi Vecchi del Comune di Marsala, esteso Ha
17,70, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 11 particella
37, are 17,70 – seminativo III, RD €.5,94 – RA €.2,74;
4. Fabbricato adibito a civile abitazione non di lusso sito in Marsala nella C/da Birgi
Vecchi n°25, composto da 4 vani ed accessori a piano terra e 3 vani ed accessori a primo piano, avente annessi un magazzino rurale di vecchia costruzione e uno spezzone di terreno, il tutto costituente un unico immobile, occupante la superficie di mq.765. Il fabbricato è identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio 12 particella 103 sub
5, Categoria A/2, Classe III, Consistenza 9 vani, Superficie 286 mq., Rendita €.488,05.
Il magazzino, già riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio 12 particella 97, oggi riportato al Catasto Fabbricati al foglio 12 particella 454 – fabbricato rurale, ca 73 – variazione d'ufficio. Ed il terreno annesso identificato al Catasto Terreni del Comune di Marsala la foglio 12 particella 98, are 2.10 – corte – senza reddito;
5. Magazzino terrano di vecchia costruzione sito in Marsala nel Vicolo Vesuvio n°3, riportato al NCEU del Comune di Marsala al foglio di mappa 410 particella 106 sub
4/107 sub 5, piano terra, zona censuaria 1, Categoria C/2, Classe III, mq.80, Rendita
€.256,16;
6. Appezzamento di terreno sito in C/da Mandriglie del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 88 particelle 124 di are 10,
Pag. 14 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile vigneto III, RD €.9,30 – RA €.3,87 e particella 434 di are 10.50, vigneto III, RD €.9,76
– RA €.4,07;
7. Appezzamento di terreno sito in C/da Mandriglie del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 88 particelle 186 di are 1.40, ficodindia II, RD €.0,51 – RA €.0,22;
8. Appezzamento di terreno sito in C/da Ciancio del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 248 particella 49 di are 30, vigneto III, RD €.27,89 – RA €.11,62;
9. Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Marsala nella Via San Michele n°27/33, composto da n°5 vani oltre accessori al piano primo e un vano al piano secondo, identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio 204 particella 1316 sub 6,
Categoria A/3, Classe II, Vani 6,5, Rendita €.177,92;
10. Fabbricato sito in Marsala nella Via San Michele, identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio 204 particella 1309 sub 3, Categoria C/6, Classe II, mq.29, Rendita
€.67,40;
C) condanna i convenuti e a rilasciare i _1 Controparte_8
suddetti immobili in favore di liberi da cose e persone;
Parte_1
D) condanna i convenuti a rifondere parte attrice delle spese di lite che liquida in €
545,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Annibale Renato Salemi, procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Marsala, 24 Gennaio 2024.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 15 a 15
N. 2180/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Pizzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2180 R.G. dell'anno 2021 tra:
) rappresentato e difeso dall'avv. Annibale Parte_1 C.F._1
Renato Salemi in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
e
) e _1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Ivana Francesca
[...] C.F._3
Milazzo in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
(C.F.: ) Controparte_3 C.F._4
TERZO CHIAMATO - CONTUMACE avente ad oggetto: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 13/06/2023,
L'avv. W. Renda, in sostituzione dell'avv. Salemi, per parte attrice, conclude come da atto di citazione e memorie ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.; chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pag. 1 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
L'avv. Milazzo, per i convenuti, insiste per l'ammissione di tutti gli articolati di prova indicati;
conclude come da comparsa di risposta e memorie ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.; chiede l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato il 25/9/21, , dedotto l'atto di Parte_1
compravendita del 05.03.2002 – Rep. n°35967 e Racc. n°13616, trascritto contro i venditori e il 28.03.2002 al n°6697/6700 Controparte_4 Controparte_5
Registro Generale e al n°5567/70 Registro Particolare, ha agito per la rivendicazione della comproprietà per la quota indivisa di ½ dei seguenti beni, contestandone l'illegittima occupazione da parte dei convenuti:
“
1. Appezzamento di terreno sito in Contrada Kinisia – Zichichi del Comune di
Trapani, esteso Ha 1,40,93, riportato al catasto terreni del Comune di Trapani al foglio di mappa 136 particella 208, ettari 1.42.00 vigneto I, RD €.165,01 – RA €.55,00;
2. Appezzamento di terreno sito in C/da Birgi Vecchi del Comune di Marsala, esteso Ha
5,50, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 12 particella 273, are 5,50 – seminativo III, RD €.1,85 – RA €.0,85;
3. Appezzamento di terreno sito in C/da Birgi Vecchi del Comune di Marsala, esteso Ha
17,70, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 11 particella 37, are 17,70 – seminativo III, RD €.5,94 – RA €.2,74;
4. Fabbricato adibito a civile abitazione non di lusso sito in Marsala nella C/da Birgi
Vecchi n°25, composto da 4 vani ed accessori a piano terra e 3 vani ed accessori a primo piano, avente annessi un magazzino rurale di vecchia costruzione e uno spezzone di terreno, il tutto costituente un unico immobile, occupante la superficie di mq.765. fabbricato è identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio 12 particella 103 sub 5, Categoria A/2, Classe III, Consistenza 9 vani, Superficie 286 mq., Rendita
€.488,05. Il magazzino, già riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio
12 particella 97, oggi riportato al Catasto Fabbricati al foglio 12 particella 454 – fabbricato rurale, ca 73 – variazione d'ufficio. Ed il terreno annesso identificato al
Catasto Terreni del Comune di Marsala la foglio 12 particella 98, are 2.10 – corte – senza reddito;
Pag. 2 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
5. Magazzino terrano di vecchia costruzione sito in Marsala nel Vicolo Vesuvio n°3, riportato al NCEU del Comune di Marsala al foglio di mappa 410 particella 106 sub
4/107 sub 5, piano terra, zona censuaria 1, Categoria C/2, Classe III, mq.80, Rendita
€.256,16;
6. Appezzamento di terreno sito in C/da Mandriglie del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 88 particelle 124 di are 10, vigneto III, RD €.9,30 – RA €.3,87 e particella 434 di are 10.50, vigneto III, RD €.9,76
– RA €.4,07;
7. Appezzamento di terreno sito in C/da Mandriglie del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 88 particelle 186 di are
1.40, ficodindia II, RD €.0,51 – RA €.0,22;
8. Appezzamento di terreno sito in C/da Ciancio del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 248 particella 49 di are 30, vigneto III, RD €.27,89 – RA €.11,62;
9. Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Marsala nella Via San Michele n°27/33, composto da n°5 vani oltre accessori al piano primo e un vano al piano secondo, identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio 204 particella 1316 sub 6,
Categoria A/3, Classe II, Vani 6,5, Rendita €.177,92;
10. Fabbricato sito in Marsala nella Via San Michele, identificato al NCEU del
Comune di Marsala al foglio 204 particella 1309 sub 3, Categoria C/6, Classe II, mq.29, Rendita €.67,40”.
2) I convenuti e hanno chiesto il rigetto _1 Controparte_6
della domanda deducendo le seguenti circostanze:
- è figlia e, in quanto tale, erede di e _1 Controparte_4
danti causa dell'attrice; Controparte_5
- e pure avendo già diviso de facto i propri Controparte_4 Controparte_5 beni tra i figli ( per l'appunto, e , odierno _1 Controparte_3
terzo chiamato), si trovarono costretti, per porre i propri beni al riparo dai creditori, a sottoscrivere formale atto di compravendita in favore del figlio Controparte_3
e della di lui moglie , odierna attrice;
Parte_1
Pag. 3 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
- e il marito , a fronte di un prezzo dichiarato pari Parte_1 Controparte_3 ad € 361.546,06, non versarono alcunché nelle mani dei venditori e il solo
[...]
si accollò il debito contratto dal padre con la CP_3 Controparte_4 [...]
pari ad € 44.679,30 (residuo in linea capitale riguardante il Controparte_7
mutuo acceso in data 30/6/1994);
- i coniugi si impegnarono, in quella sede, a non reclamare il possesso Parte_2
dei beni oggetto della compravendita, fatta eccezione per il compendio immobiliare sito in c.da Scacciaiazzo di Marsala, indicato alla lettera A) del rogito del 2002, identificato in N.C.E.U. al fg 285, p.lla 328 sub 1, 2, 3 e al Catasto Terreni al fg 268 p.lla 146, a fg
284 p.lle 95,96, nonché al fg 285, p.lle 113, 114, 115, 116, 142, 143, 144, 308, 309,
322, 324, 327, di fatto loro assegnato nella divisione (non formalizzata) di cui sopra;
- i convenuti coniugi , per effetto di possesso pubblico, pacifico e Parte_3
ininterrotto ultratrentennale hanno comunque acquistato per intervenuta usucapione i beni immobili oggetto della rivendicazione attorea.
Pertanto, i convenuti chiedevano: “In via principale, dichiarare inaccoglibile o comunque infondata in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa la domanda di parte attrice;
- In via riconvenzionale ritenere, accertare e dichiarare che
e sono o sono divenuti proprietari per _1 Controparte_8
intervenuta usucapione dei beni immobili rivendicati, di seguito elencati: 1)
Appezzamento di terreno sito in Trapani nella identificato al Organizzazione_1
catasto al foglio di mappa n° 136 particella n° 208; 2) Appezzamento di terreno sito in
Marsala nella C.da Birgi Vecchi identificato al catasto al foglio di mappa n° 12 particella n° 273; 3) Appezzamento di terreno sito in Marsala nella C.da Birgi Vecchi identificato al catasto al foglio di mappa n° 11 particella n° 37 4) Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Marsala nella C.da Birgi Vecchi identificato al catasto al foglio di mappa n° 12 particella n° 103 sub 5 con annesso magazzino identificato al catasto al foglio di mappa n° 12 particella n° 454 ex 97 e terreno identificato al catasto al foglio di mappa n° 12 particella n° 98; 5) Magazzino terrano sito in Marsala nel Vicolo
Vesuvio n° 3 identificato al catasto al foglio di mappa n° 410 particella n° 106 sub 4 e
n° 107 sub 5 6) Appezzamento di terreno sito in Marsala nella C.da Mandriglie identificato al catasto al foglio di mappa n° 88 particelle n° 124 e 434; 7)
Pag. 4 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Appezzamento di terreno sito in Marsala nella C.da Mandriglie identificato al catasto al foglio di mappa n° 88 particella n° 186; 8) Appezzamento di terreno sito in Marsala nella C.da Ciancio identificato al catasto al foglio di mappa n° 248 particella n° 49; 9)
Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Marsala nella Via San Michele n° 27/33 identificato al catasto al foglio di mappa n° 204 particella n° 1316 sub 6; 10)
Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Marsala nella Via San Michele n° 27/33 identificato al catasto al foglio di mappa n° 204 particella n° 1309 sub 3; -
Conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della relativa sentenza. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
3) Sebbene ritualmente citato, il terzo chiamato non è Controparte_3
comparso e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante acquisizioni documentali, prova per testi e interrogatorio formale del terzo chiamato rimasto contumace, è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) Sulla eccepita simulazione dell'atto di compravendita.
4.1) Occorre premettere, in punto di diritto, che “in tema di simulazione, atteso il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può ritenere la simulazione se nessuna delle parti ne alleghi l'esistenza, incorrendo altrimenti nella violazione dell'articolo 112 del Cpc. Tale principio dev'essere coordinato con gli ulteriori limiti stabiliti dalla legge processuale, per effetto dei quali la simulazione, che può essere fatta valere sia in via di azione che di eccezione, nel primo caso dev'essere proposta nel giudizio di primo grado, a pena d'inammissibilità rilevabile anche
d'ufficio, mentre nel secondo caso può essere riproposta anche nel giudizio di appello”
(Cass. Civ. sez. II, 28/08/2023, n.25346).
Nella specie, sebbene parte convenuta, nei propri primi atti, non abbia mai esplicitamente fatto riferimento all'istituto giuridico della simulazione, omettendo di domandare specifica pronuncia dichiarativa, ha, tuttavia, sin dalla comparsa di costituzione e risposta eccepito – facendo plurimi riferimenti alla divergenza tra il dato formale della compravendita e quello sostanziale della divisione de facto e in vita dei beni dei genitori tra i figli – la natura simulata dell'atto di compravendita del 5/3/22, sì
Pag. 5 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile che, al lume del suddetto principio di diritto, occorre comunque procedere al vaglio di fondatezza di siffatta eccezione.
4.2) Parte attrice, soltanto nella seconda memoria istruttoria, ha precisato la natura della simulazione eccepita nei seguenti termini: “si replica sulla posizione difensiva dell'attrice evidenziando che l'atto di compravendita stipulato il 05.03.02 tra i sigg.ri
e (parte venditrice) ed i sigg.ri Controparte_4 Controparte_5 CP_3
e (parte acquirente) è chiaramente e macroscopicamente un atto Parte_1
simulato che nasconde, solo agli occhi di terzi poco attenti, una donazione anticipatrice della divisione ereditaria dei beni dei coniugi ai propri figli, sulla Persona_1 base degli accordi familiari”.
Si osserva, innanzitutto, che un'eccezione siffatta non è idonea a paralizzare la domanda di rivendica dell'attrice, giacché – a tutto concedere – essa conduce all'accertamento della titolarità del bene in capo alla per effetto di liberalità e non a titolo Pt_1
oneroso.
4.3) Quanto alla simulazione assoluta, prospettata soltanto nelle comparse conclusionali, si deve rilevare, così come peraltro tempestivamente eccepito da parte attrice, che, ai sensi dell'art. 1417 c.c., “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti”.
Ora, da consolidata impostazione giurisprudenziale “Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione,
l'erede legittimario può ritenersi terzo, rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo, nei confronti della simulazione”
(Cassazione civile sez. II, 07/01/2019, n.125).
Nella fattispecie pure avendo, indubbiamente, la qualità di _1
erede legittima di e non ha proposto alcuna Controparte_4 Controparte_5
Pag. 6 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile azione di riduzione, sì che la sua posizione deve essere equiparata a quella della parte del negozio, con i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c.
Poiché in nessun modo parte convenuta ha allegato l'esistenza di una controdichiarazione scritta, appare insuperabile il “limite” ex art. 2724 c.c., implicitamente richiamato dall'art. 1417 c.c. (“La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”), con conseguente rigetto delle relative istanze istruttorie di parte convenuta, reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni.
4.4) La domanda di simulazione proposta nell'interesse di , Controparte_6
coniuge di inoltre, deve reputarsi inammissibile per il difetto di _1
interesse ad agire, dal momento che, secondo il costante insegnamento della Corte di
Legittimità, “L'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione;
pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere
l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto” (Cass. Civ. sez. I, 14/06/2022, n.19149; Cass. Civ. sez.
II, 21/02/2007, n. 4023).
Infatti, l'atto oggetto dell'eccezione di simulazione in nessun modo ha pregiudicato i diritti dell' giacché, accedendo alla tesi della simulazione assoluta, egli non CP_8
avrebbe comunque partecipato alla successione legittima, mentre, accedendo alla tesi della simulazione relativa, gli atti che si assumono dissimulati, donazione con finalità di divisione dei beni tra i figli, non avrebbero in ogni caso arrecato un beneficio al patrimonio personale del predetto, dovendo peraltro l'atto che si assume simulato
Pag. 7 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile incidere su un diritto già esistente e non su un'aspettativa o su diritti futuri (v. Cass. Civ.
n.19149/22 cit, nonché Cass. Civ. sez. II, 30/03/2005, n.6651).
4.5) Dunque, nella fattispecie, risultano inammissibili tutte le prove costituende articolate da parte convenuta volte alla dimostrazione della simulazione e del contenuto del negozio dissimulato.
Peraltro, quanto all'ulteriore negozio oggetto di dissimulazione secondo ulteriore impostazione difensiva dei convenuti, vale a dire la donazione dei beni in favore di mediante compravendita/donazione in favore del fratello _1
, essa si configura come simulazione soggettiva relativa e, in Controparte_3
quanto tale, soggetta a ben più stringenti limiti sotto il profilo probatorio, dal momento che, in caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, comma 2, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente (cfr. Cass. Civ. sez. II,
12/10/2018, n.25578).
4.6) A fronte della preclusione frapposta dall'art. 1417 c.c. alla prova per testimoni e per interrogatorio formale (Cass. Civ. sez. II, 05/04/2022, n.10933), in assenza, altresì, di valida controdichiarazione, deve dirsi infondata l'eccezione di simulazione in discorso.
Del resto, al contrario di quanto dedotto da parte convenuta, deve dirsi tutt'altro che auto-evidente la natura simulata dell'atto di compravendita.
Non sono, infatti, né allegati né tantomeno documentati gli specifici debiti che avrebbero indotto e la consorte ad alienare Controparte_4 Controparte_5
mediante negozio simulato i propri beni per rendere più difficile il soddisfacimento dei creditori.
Pag. 8 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile
Al contempo, non appare nemmeno spiegata la ragione per la quale i due venditori hanno scelto di dissimulare una donazione in favore dei figli mediante conclusione di un atto di compravendita coinvolgente solo il figlio e la di lui consorte.
5) Nel merito delle contrapposte domande di rivendicazione e usucapione.
5.1) Il principio secondo cui il rigore dell'onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione in caso di proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di usucapione, perché essendo quest'ultima un titolo d'acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte.
Tuttavia, tale eccezione risulta valida a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell'attore medesimo, deduca essersi verificata l'usucapione solo successivamente al formale trasferimento del bene (Cass. Civ. Cassazione civile sez. III - 23/06/2023, n. 18059; v. anche Cass. n. 7329 del 2013, n. 7264 del 2003, n. 1250 del 2000, n. 43 del 2000, n.
8246 del 1997, n. 10815 del 1994, n. 28865 del 2021).
L'ultimo inciso riguarda proprio l'odierna fattispecie, nella quale i convenuti riconoscono (di più: assumono a presupposto delle proprie difese) l'appartenenza del bene a e e deducono un loro possesso utile ad Controparte_4 Controparte_5
usucapionem a decorrere dall'anno 1994 con dedotta maturazione dell'acquisto in data certamente non precedente al titolo del rivendicante.
Dunque, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, la rivendicante attrice può dirsi sollevata dall'onere della probatio diabolica e, mediante allegazione e prova del titolo di acquisto della proprietà (atto di compravendita dedotto in atto di citazione, nonché titoli di provenienza dei beni ivi indicati, parimenti documentati da parte attrice), ha fornito prova sufficiente della fondatezza della propria domanda di rivendica.
Occorre, dunque, vagliare la domanda riconvenzionale di usucapione.
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5.2) In giudizio non è stata offerta prova sufficiente del possesso esclusivo ultraventennale degli appezzamenti di terreno indicati nell'elenco di cui all'atto introduttivo sub 1, 2, 3, 6, 7 e 8.
Giova rammentare, a riguardo, che “Ai fini dell'acquisto della proprietà di un fondo per usucapione non basta la prova della sua coltivazione, trattandosi di attività materiale che non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere uti dominus, ma occorre che essa sia accompagnata da univoci elementi indiziari da cui sia possibile dedurre l'esercizio di una signoria di fatto sul bene, In particolare, incorre in falsa applicazione dell'articolo 1158 del Cc il giudice del merito che nel ritenere maturata l'usucapione in favore di colui che per oltre venti anni ha coltivato un fondo altrui affermi che nel caso di specie «una manifestazione esteriore dell'intento del coltivatore di possedere per sé, in maniera apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui», è rappresentata dalla circostanza che l'attore, oltre ad attendere «alla coltivazione (diretta e a mezzo terzi per le arature) e al conferimento del prodotto», provvedeva «ad acquistare la semente (e) ad alternare le colture seminative»; il che lasciava intendere come fossero «i coltivatori stessi a individuare il tipo di coltivazione da impiantare». Le attività innanzi indicate, infatti, ineriscono anch'esse alla coltivazione, non potendo dubitarsi del fatto che tanto
l'acquisto di semente quanto la rotazione delle colture seminative e il conferimento del prodotto siano operazioni strettamente attinenti o comunque complementari allo sfruttamento del terreno a fini agricoli. Attribuendo rilievo ad esse, si è finito per ritenere la coltivazione del fondo sufficiente a integrare il possesso utile ad usucapionem, in palese contrasto con i surriferiti princìpi di diritto, assunti come premessa giuridica del ragionamento decisorio seguìto dalla Corte di merito, senza indagare se l'istante avesse dato prova del compimento di atti di natura diversa da cui potesse inferirsi la sua intenzione di godere in via esclusiva del bene, impedendone
l'utilizzo da parte di terzi” (Cass. Civ. sez. II, 22/08/2023, n.24991).
Nella fattispecie, le prove testimoniale articolate da parte convenuta, così come la stessa allegazione riportata in comparsa di costituzione e risposta, offre dati – peraltro sporadici- su interventi di coltivazione operati da sugli Controparte_6
appezzamenti di terreno predetti.
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5.3) Quanto alla domanda di usucapione avente ad oggetto i fabbricati indicati ai numeri
4), 5), 9) e 10) del superiore elenco, si rammenta come la giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. sez. II, 18/10/2023, n.28903; Cass. Civ. sez. VI, 14/11/2019, n.29538;
Cass. Civ. sez. II, 18/06/2018, n.16006; Cass. Civ. sez. II, 29/05/2015, n.11277) abbia costantemente affermato che stretti vincoli di parentela rendono l'utilizzo protratto nel tempo del bene concesso in comodato circostanza di per sé neutra, non espressione di una signoria sulla res integrante le componenti oggettive e soggettive necessarie per usucapire un bene.
Nella specie, in difetto di prova della sussistenza di ulteriori negozi idonei al trasferimento del diritto reale sui predetti immobili, deve ritenersi che gli stessi siano stati, a partire dal 1994, concessi in comodato dai genitori alla figlia _1
dal momento che, peraltro, come pacificamente emerso nel corso dell'istruttoria
[...]
(v. teste , ud. 14/2/23, teste ud. 10/1/23, e teste , ud. 24/1/23, la Tes_1 Tes_2 Tes_3
quale ha attestato, peraltro, anche un periodo di coabitazione di Controparte_3 all'interno dell'abitazione di Contrada Birgi Vecchi), in una fase iniziale piuttosto lunga e non meglio precisata da parte convenuta, i genitori hanno coabitato con il nucleo familiare della convenuta , tanto da mantenere ferma la propria _1 residenza presso l'abitazione di Contrada Birgi Vecchi n. 27 sino al decesso.
5.4) Ebbene, il detentore, in forza di comodato concesso da un parente stretto, deve, per quanto sopra affermato, - al fine di ottenere una sentenza di accertamento della intervenuta usucapione del bene - fornire la prova di aver sottratto la res per il periodo utile all'usucapione, ossia dimostrare una condotta univocamente diretta a rivelare un mutamento di fatto nel titolo della detenzione, contrario al mantenimento di una situazione originata da un atto di tolleranza (cfr. Cass., 4 luglio 2011, n. 14593 "La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario
d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario-possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del
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bene; non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene").
Per tale ragione, in virtù della presunzione di godimento per tolleranza del proprietario di cui all'art. 1144 c.c. e di prosecuzione della detenzione, in assenza di prova di un fatto esteriore che manifesti la interversio possessionis, nemmeno la esecuzione di lavori di ristrutturazione è stata ritenuta circostanza utile all'accoglimento della domanda (cfr. specificamente sul punto Cass., 27 luglio 2009, n. 17462).
Ebbene, nonostante l'estesa istruttoria condotta, nessun atto riconducibile a interversio possessionis è stato accertato in capo ai due convenuti.
D'altra parte l'elemento soggettivo è altresì escluso qualora l'intestatario del bene non abbia dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà, ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed oneri (cfr. Cass., 27 febbraio 2007, n. 4444), come nella specie, dato che gli originari proprietari ( CP_4
, per quel che riguarda gli immobili siti in c.da Birgi Vecchi,
[...] CP_5
per quel che riguarda l'immobile di vicolo Vesuvio, ed entrambi per quanto
[...] concerne l'immobile di via San Michele) proprio nel corso del prospettato (da parte convenuta) periodo di possesso utile ad usucapionem hanno esercitato i loro diritti di proprietari sottoscrivendo l'atto di compravendita posto a fondamento della rivendica qui esercitata dalla . Pt_1
Rimane, pertanto, irrilevante l'esito dell'interrogatorio formale di Controparte_3
, il quale ha esplicitamente dichiarato l'esistenza di un patto contemplante la
[...]
messa a disposizione dei beni per cui è causa in favore della sorella in occasione dell'atto di compravendita più volte citato, condotta, dunque, comunque avente per presupposto il riconoscimento della proprietà in capo ai genitori danti causa ancora nel
2002.
5.5) Per quanto sopra esposto, deve essere rigettata la domanda di usucapione posta in via riconvenzionale dai convenuti.
Conseguentemente, in ragione del vittorioso esperimento dell'azione di rivendica ad opera della , i beni elencati sub 1-10 devono essere alla stessa restituiti liberi da Pt_1
cose e persone.
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Al riguardo, appare destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata da parte convenuta in comparsa conclusionale rispetto alla domanda restitutoria avanzata dalla nella qualità di comproprietaria dei beni oggetto di Pt_1
lite.
E' d'uopo rammentare, infatti, che “in tema di comunione, se il bene appartiene a più proprietari, ciascuno è da ritenersi legittimato attivamente, oltre che passivamente, rispetto a tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti costoro la lesione lamentata. Tale legittimazione poggia sul presupposto che ricorre un diritto di ciascuno dei proprietari della cosa comune di compiere nell'interesse degli altri, e senza il loro consenso, atti di straordinaria amministrazione, quali la proposizione di domande giudiziali, in virtù del principio della rappresentanza reciproca fondata sulla comunione di interessi” (Cass. Civ. sez. III, 14/11/2019, n.29506).
6) Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14 (computati sulla scorta del valore dei beni indicato nell'atto di compravendita del 5/3/2002, vale a dire € 120.164,86, come indicato dalla stessa parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta), opportunamente modulati sulla scorta dell'effettiva collocazione del concreto valore della causa all'interno dello scaglione del D.M. cit..
7) Sulla domanda ex art. 89 c.p.c.
Parte attrice ha stigmatizzato il carattere denigratorio del termine “smemorata” attribuitole dai convenuti alla pagina terza delle note conclusive di controparte chiedendone la cancellazione dal testo ai sensi dell'art. 89 c.p.c. comma 2 c.p.c.
L'istanza de qua non può essere accolta giacché l'espressione in discorso appare astrattamente funzionale alla difesa dei convenuti (come visto impostata sulla sussistenza di accordi non formali in tesi non rispettati dalla ) nonché connotata Pt_1
dal rispetto del criterio della continenza.
P.Q.M.
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Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, rigettata o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione;
A) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
B) accoglie la domanda di rivendica di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
è proprietaria della quota indivisa di ½ (un mezzo) dei seguenti beni:
[...]
1. Appezzamento di terreno sito in Contrada Kinisia – Zichichi del Comune di Trapani, esteso Ha 1,40,93, riportato al catasto terreni del Comune di Trapani al foglio di mappa
136 particella 208, ettari 1.42.00 vigneto I, RD €.165,01 – RA €.55,00;
2. Appezzamento di terreno sito in C/da Birgi Vecchi del Comune di Marsala, esteso Ha
5,50, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 12 particella
273, are 5,50 – seminativo III, RD €.1,85 – RA €.0,85;
3. Appezzamento di terreno sito in C/da Birgi Vecchi del Comune di Marsala, esteso Ha
17,70, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 11 particella
37, are 17,70 – seminativo III, RD €.5,94 – RA €.2,74;
4. Fabbricato adibito a civile abitazione non di lusso sito in Marsala nella C/da Birgi
Vecchi n°25, composto da 4 vani ed accessori a piano terra e 3 vani ed accessori a primo piano, avente annessi un magazzino rurale di vecchia costruzione e uno spezzone di terreno, il tutto costituente un unico immobile, occupante la superficie di mq.765. Il fabbricato è identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio 12 particella 103 sub
5, Categoria A/2, Classe III, Consistenza 9 vani, Superficie 286 mq., Rendita €.488,05.
Il magazzino, già riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio 12 particella 97, oggi riportato al Catasto Fabbricati al foglio 12 particella 454 – fabbricato rurale, ca 73 – variazione d'ufficio. Ed il terreno annesso identificato al Catasto Terreni del Comune di Marsala la foglio 12 particella 98, are 2.10 – corte – senza reddito;
5. Magazzino terrano di vecchia costruzione sito in Marsala nel Vicolo Vesuvio n°3, riportato al NCEU del Comune di Marsala al foglio di mappa 410 particella 106 sub
4/107 sub 5, piano terra, zona censuaria 1, Categoria C/2, Classe III, mq.80, Rendita
€.256,16;
6. Appezzamento di terreno sito in C/da Mandriglie del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 88 particelle 124 di are 10,
Pag. 14 a 15 TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile vigneto III, RD €.9,30 – RA €.3,87 e particella 434 di are 10.50, vigneto III, RD €.9,76
– RA €.4,07;
7. Appezzamento di terreno sito in C/da Mandriglie del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 88 particelle 186 di are 1.40, ficodindia II, RD €.0,51 – RA €.0,22;
8. Appezzamento di terreno sito in C/da Ciancio del Comune di Marsala, riportato al catasto terreni del Comune di Marsala al foglio di mappa 248 particella 49 di are 30, vigneto III, RD €.27,89 – RA €.11,62;
9. Fabbricato adibito a civile abitazione sito in Marsala nella Via San Michele n°27/33, composto da n°5 vani oltre accessori al piano primo e un vano al piano secondo, identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio 204 particella 1316 sub 6,
Categoria A/3, Classe II, Vani 6,5, Rendita €.177,92;
10. Fabbricato sito in Marsala nella Via San Michele, identificato al NCEU del Comune di Marsala al foglio 204 particella 1309 sub 3, Categoria C/6, Classe II, mq.29, Rendita
€.67,40;
C) condanna i convenuti e a rilasciare i _1 Controparte_8
suddetti immobili in favore di liberi da cose e persone;
Parte_1
D) condanna i convenuti a rifondere parte attrice delle spese di lite che liquida in €
545,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Annibale Renato Salemi, procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Marsala, 24 Gennaio 2024.
Il Giudice
Francesco Paolo Pizzo
Pag. 15 a 15