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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3408/2024
Verbale di udienza del 25/11/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Mery Musto che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, dato atto che la odierna udienza proviene da un rinvio disposto ai sensi dell'art. 127 ter4° co.
c.p.c., che risulta ritualmente comunicato anche alla parte resistente oggi non comparsa,
(cfr. le comunicazioni di cancelleria eseguite il 03/11/2025), si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 25/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della udienza di discussione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3408/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Mary Musto, elettivamente domiciliata in Avellino alla via Pionati n. 12 (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
INDICATO: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2
sito in Avellino, alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo PEC indicato:
[...]
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/10/2024 la parte in epigrafe indicata, docente presso l'Istituto Comprensivo I.C. R. Margherita - L.NC (AVIC869008) di Avellino per l'a.s. 2024/2025, adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2
2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14,
20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 -
2022/2023 e 2023/2024 con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e per l'effetto condannarsi il Controparte_1
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro
[...] strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , Controparte_1 dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 , condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta Controparte_1 elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. 1) Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
3 1)a.s.2020/2021: dal 23.09.2020 al 30.06.2021;
2) a.s.2021/2022: dal 13.09.2021 al 30.06.2022;
3) a.s.2022/2023: dal 07.09.2022 al 30.06.2023;
4) a.s.2023/2024: dal 05.09.2023 al 30.06.2024;
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti e lo stato matricolare, dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal . CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea
1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in
4 base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla
P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
5 siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Dalla documentazione acquisita al giudizio deve ritenersi integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Sul punto deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta risulta che alla docente è stato conferito un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6.2026) presso
6 l'I.C. R. Margherita- L. NC (AVAA869004).
E' emerso altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (cfr. lo stato matricolare in produzione resistente).
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_2 docente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. Quanto alle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura dei 1/2.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane. Nessuna maggiorazione va applicata ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014, in quanto i collegamenti ipertestuali di cui in ricorso non sono risultati funzionanti e perciò del tutto inefficaci.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3408/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
7 cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#2.000,00# (euroduemila/00);
3) previa compensazione nella misura di un mezzo, condanna il Controparte_1
a rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del giudizio, che liquida in
[...]
#€515,00# (eurocinquecentoquindici/00) per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 25/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3408/2024
Verbale di udienza del 25/11/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Mery Musto che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, dato atto che la odierna udienza proviene da un rinvio disposto ai sensi dell'art. 127 ter4° co.
c.p.c., che risulta ritualmente comunicato anche alla parte resistente oggi non comparsa,
(cfr. le comunicazioni di cancelleria eseguite il 03/11/2025), si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 25/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della udienza di discussione ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3408/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Mary Musto, elettivamente domiciliata in Avellino alla via Pionati n. 12 (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F.
[...]
INDICATO: ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1 rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2
sito in Avellino, alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo PEC indicato:
[...]
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/10/2024 la parte in epigrafe indicata, docente presso l'Istituto Comprensivo I.C. R. Margherita - L.NC (AVIC869008) di Avellino per l'a.s. 2024/2025, adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2
2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14,
20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 -
2022/2023 e 2023/2024 con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e per l'effetto condannarsi il Controparte_1
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro
[...] strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , Controparte_1 dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 , condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta Controparte_1 elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre
2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c. 1) Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
3 1)a.s.2020/2021: dal 23.09.2020 al 30.06.2021;
2) a.s.2021/2022: dal 13.09.2021 al 30.06.2022;
3) a.s.2022/2023: dal 07.09.2022 al 30.06.2023;
4) a.s.2023/2024: dal 05.09.2023 al 30.06.2024;
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti e lo stato matricolare, dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal . CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea
1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in
4 base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla
P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
5 siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Dalla documentazione acquisita al giudizio deve ritenersi integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
Sul punto deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta risulta che alla docente è stato conferito un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6.2026) presso
6 l'I.C. R. Margherita- L. NC (AVAA869004).
E' emerso altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (cfr. lo stato matricolare in produzione resistente).
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_2 docente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. Quanto alle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura dei 1/2.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane. Nessuna maggiorazione va applicata ex art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014, in quanto i collegamenti ipertestuali di cui in ricorso non sono risultati funzionanti e perciò del tutto inefficaci.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3408/2024 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni contraria Controparte_1 istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
7 cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#2.000,00# (euroduemila/00);
3) previa compensazione nella misura di un mezzo, condanna il Controparte_1
a rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del giudizio, che liquida in
[...]
#€515,00# (eurocinquecentoquindici/00) per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 25/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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