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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4824/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CUI: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulia De Domenico del Foro di Milano
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Novara del 3.11.2023, notificato il 13.2.2024, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di residenza elettiva.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, poiché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da n data 7.11.2022, volta a ottenere il rinnovo del Pt_1
permesso di soggiorno per motivi di residenza elettiva, nonché il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto nel preavviso di rigetto (ex art. 10 bis L. 241/1990), in qualità di padre della minore cittadina italiana, il Questore di con provvedimento Persona_1 CP_1
Cat.A 12/Imm. Nr. 333/2023, reso in data 3.11.2023 e notificato il 13.2.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio.
La PA ha ritenuto prevalente, sulle ragioni prospettate dal ricorrente, la pericolosità sociale dello stesso, destinatario, dal 2005, di numerose condanne definitive per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità, danneggiamento, falsità in atti pubblici, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi.
L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in qualità padre di cittadina italiana, nata a Persona_1 CP_1
il 12.6.2021 ex art. 30 lett. d) TUI.
Al riguardo, la difesa sottolinea come il ricorrente, giunto in Italia nel 2002, è stato titolare, dal
2006, di regolare permesso di soggiorno, più volte rinnovato. Inoltre, egli percepisce una pensione di reversibilità, a seguito del decesso della coniuge avvenuto nel 2004, (cfr. Persona_2
doc. 2 ricorso introduttivo). Nel 2018, prosegue la difesa, il ricorrente ha intrapreso una relazione con , nata a [...] il [...], e dalla loro relazione è nata a [...] Controparte_2 CP_1
12.6.2021 cittadina italiana (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo). Persona_1
La difesa, inoltre, con riferimento alle sentenze di condanna riportate da (cfr. doc. 4 ricorso Per_1 introduttivo), precisa che afferiscono a fatti occorsi prima del rilascio dell'ultimo permesso di soggiorno, avvenuto il 18.11.2020. In seguito al rilascio dell'ultimo permesso di soggiorno, la difesa rileva che il ricorrente ha riportato tre nuove sentenze di condanna, ma non ancora passate in giudicato, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto abusivo di armi, tentato furto con strappo, per fatti commessi dal 2021 al 2023. Invece, con riferimento al reato di maltrattamenti verso familiari conviventi, perpetrato nei confronti dell'allora compagna CP_2
, la difesa precisa che il Tribunale di Novara, con sentenza depositata in data 9.10.2024, ha
[...]
disposto il non luogo a procedere (cfr. doc. 19).
La figlia del ricorrente vive attualmente con la madre ed è pendente avanti al Tribunale per i minorenni di Torino, un procedimento ex art. 330 c.c., volto alla decadenza della responsabilità genitoriale;
al riguardo, prosegue la difesa, il Tribunale per i minorenni ha autorizzato gli incontri padre-figlia in luogo neutro, alla presenza di personale educativo e ha prescritto la presa in carico del da parte del SERD del ricorrente, il quale si è attivato, a far data dal novembre 2023, a iniziare il percorso riabilitativo.
La difesa, alla luce di quanto detto, ritiene che il giudizio di pericolosità sociale effettuato dalla sia da considerarsi non più attuale, né concreto;
inoltre, un eventuale allontanamento dal CP_1
territorio nazionale del ricorrente priverebbe irrimediabilmente la figlia minore della figura paterna, violando il suo interesse a mantenere una stabile relazione con il padre.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 15.11.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, l'Avvocatura, sulla scorta delle numerose sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente e dei carichi pendenti a suo carico ( stato da ultimo arrestato il 3.5.2024 Pt_1
per resistenza a pubblico ufficiale), ritiene di condividere il giudizio di pericolosità sociale già operato dalla Questura di CP_1
Parte convenuta rileva, altresì, che il procedimento avviato per la decadenza della responsabilità genitoriale è ancora pendente presso il Tribunale dei Minorenni di Torino e che il ricorrente ha fino ad ora presenziato ad un unico colloquio con la figlia, in data 12.1.2024, presso la struttura di
Neuropsichiatria Infantile di CP_1
Il Giudice, con decreto depositato in data 28.3.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 22.11.2024. Nel corso di tale udienza, il ricorrente, sentito liberamente dal Giudice, ha dichiarato di essere giunto in Italia nel 2002; di aver lavorato presso una fabbrica a Roma dove vive sua sorella;
di essersi trasferito successivamente a di avere avuto alcuni problemi con la giustizia per motivi di droga;
di aver sposato, nel CP_1
2004, una donna italiana che, poco dopo le nozze moriva e di avere percepito la pensione di reversibilità; di avere intrapreso una relazione con madre di sua figlia di Controparte_2 Per_1
aver interrotto la relazione con la sig.ra a seguito della denuncia per maltrattamenti;
di CP_2
avere entrambi i genitori e un fratello che vivono in Tunisia.
La difesa ha dunque insistito nell'escussione dei testi indicati nel ricorso, sig.ra e Controparte_2 sig. e il giudice ha accolto l'istanza fissando udienza per l'escussione dei testi e Testimone_1
la precisazione delle conclusioni al 20.12.2024.
All'udienza del 20.12.2024 compariva la teste, sig.ra , che dichiarava al giudice di Controparte_2
aver conosciuto il ricorrente nel 2018 e di essersi separata da lui da circa un anno;
di vivere presso la casa dei suoi genitori con la figlia di essere stata collocata, nel 2022, presso una Per_1
comunità mamma bambino;
di avere interrotto la relazione con il ricorrente, già compromessa per ragioni di gelosia reciproca, a seguito del decreto del T.M. di Torino, che stabiliva che il ricorrente non poteva vedere la figlia;
di non avere mai sporto denuncia nei confronti del ricorrente;
di non aver mai subito atti di violenza fisica da parte di ma solo insulti verbali, peraltro Per_1
reciproci; di essere stata sempre aiutata a livello economico dal ricorrente, anche per provvedere al sostentamento della figlia;
di essere in buoni rapporti con lui e di essere in contatto con i suoi genitori, che vivono in Tunisia;
di non aver mai percepito una dipendenza da alcol del ricorrente e che la figlia cerca molto il padre.
Nel corso della medesima udienza, compariva il secondo teste, sig. , il quale Testimone_1
dichiarava al giudice di conoscere il ricorrente, in quanto ex compagno della figlia;
che la loro relazione finiva per alcuni problemi legati alla gelosia reciproca;
che il ricorrente ha sempre provveduto a pagare il mantenimento della figlia;
che il ricorrente si è sempre comportato bene;
di non ricordare episodi di violenza messi in atto dal ricorrente, con cui è in buoni rapporti, concludendo che la nipote chiede sempre notizie del papà. Per_1
Terminata l'istruttoria, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, quanto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI e il fascicolo è stato trattenuto dal Giudice
a riserva.
* * *
Le norme che rilevano nel caso di specie sono gli artt. 30 comma 1 lett. d) e 5 comma 5 e 5 bis D.
Lgs. 286/98, non essendo applicabile l'art. 19 TUI per assenza di convivenza del ricorrente con la figlia minore cittadina italiana.
La prima norma dispone che “Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:[…] d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
L'art. 5 comma 5 bis TUI (introdotto con modifiche del 2007 e del 2009) stabilisce che: “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.”
Fatta questa premessa di carattere normativo, il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Nel valutare la pericolosità sociale del ricorrente, ai fini del necessario giudizio di bilanciamento operato ai sensi del combinato disposto degli articoli poc'anzi riportati, se è vero che l'esistenza di sentenze di condanna non può valere come automatismo ai fini del rigetto della domanda e va bilanciata con altri indicatori (natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato; il suo effettivo inserimento sociale;
la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine), è altresì vero che, nel caso di specie,
a fronte di una presenza in Italia ultra ventennale di non vi è alcuna documentazione Pt_1 che comprovi l'attuale integrazione socio lavorativa e la situazione abitativa del ricorrente (dal documento n. 3 di parte ricorrente, non contestato, non risultano più contributi versati all' per CP_3 lavoro a far data dall'anno 2011). Peraltro, il ricorrente, come confermato da lui stesso in udienza al giudice, mantiene buoni rapporti con la famiglia di origine, genitori e fratello, tutti residenti in
Tunisia, fatto salvo per una sorella residente a Roma.
Ciò che, invece, emerge in modo incontrovertibile dalla lettura del casellario e delle sentenze di condanna agli atti, sono una condanna definitiva per il reato di cui all'art 73 DPR 309/1990
(rientrante nell'elenco di cui all'art. 380 comma 1 e 2 c.p.p., richiamato dall'art. 5 comma 5 bus
TUI) e altre numerose condanne per reati inerenti falso, resistenza a p.u. e danneggiamento.
Nonostante tali pronunce irrevocabili siano risalenti nel tempo, va tuttavia evidenziato che, in tempi molto più recenti, se è pur vero che in merito al reato di maltrattamenti riferibili all'anno 2021 è stata disposta l'archiviazione e in merito alle lesioni del 6.9.2021 è stata emessa una sentenza di non luogo a provvedere per rimessione della querela, vi è tuttavia una ulteriore sentenza di condanna, non ancora definitiva, ma già confermata dalla Corte d'Appello di Torino per anni uno e mesi due di reclusione, per i reati di resistenza a p.u. e tentato furto aggravato, commessi nel settembre 2023, nonché una sentenza di condanna alla pena di mesi 8 e giorni 27 di reclusione del GUP di Novara per un nuovo reato di resistenza a p.u., commesso pochi mesi orsono (il 3.5.2024).
Ciò che dunque emerge in modo pacifico, significativo ed evidente dalla lettura del casellario e delle sentenze di condanna, anche molto recenti (quella del GUP di è del 9.7.2024), è, CP_1
dunque, il persistere nel tempo di una condotta antigiuridica in capo al ricorrente, che denota una seria e vieppiù attuale pericolosità sociale in capo allo stesso, dal momento che egli continua a violare le norme che regolano la convivenza civile e che nessuna deterrenza paiono aver dispiegato, sul suo agire, i precedenti periodi di detenzione e le condanne pregresse.
E' peraltro tuttora pendente, presso il Tribunale dei Minori di Torino, un procedimento volto alla decadenza della potestà genitoriale del ricorrente sulla minore cittadina italiana, Persona_1
(R.g. n.1438/2022 V.G.), minore rispetto alla quale chiede il permesso di soggiorno Pt_1
oggetto del presente ricorso.
Senza entrare nel merito di quelle che saranno le valutazioni del Tribunale dei Minori e ritenuto apprezzabile ed auspicabile il proseguimento dell'iniziale percorso che ta svolgendo sia Pt_1
negli incontri con la figlia in luogo neutro (la documentazione prodotta a questo giudice riguarda un unico incontro), sia nel percorso riabilitativo con il SERD (anche in questo caso è documentato un unico incontro del 27.11.24 – cfr. docc. 15,16,17 difesa), questo non può certo rilevare ai fini del rilascio del permesso per motivi famigliari oggetto del presente ricorso, in quanto, nel giudizio di bilanciamento, questo giudice ritiene prevalente la pericolosità sociale mostrata da Pt_1
anche in periodi molto recenti.
Calzante sul punto, è il precedente di merito (Trib di Bologna 24.11.2020) nella parte in cui statuisce che “Laddove separazione tra genitore e figlio derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo Stato, non è possibile, per il giudicante, far prevalere nel suddetto bilanciamento
l'interesse del fanciullo ex se considerato rispetto all'interesso al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Ritiene il giudice che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs. 286/1998 non sia incondizionato. E cioè che non sia sufficiente accertare il rapporto di filiazione tra genitore straniero e minore italiano e l'assenza di un provvedimento di revoca della potestà genitoriale. La valutazione della pericolosità sociale dello straniero rappresenta un dato imprescindibile. […] Ammettere che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui si tratta non tolleri limitazioni di sorta significa negare il diritto- dovere dello Stato di salvaguardare l'ordine pubblico e la sua stessa sicurezza. Significa introdurre una presunzione assoluta secondo cui l'interesse del minore italiano prevale sempre e comunque su qualsiasi esigenza di sicurezza, presunzione che non trova fondamento in alcuna norma di diritto positivo”.
Infine, ritiene il giudice che le testimonianze rese dai testi a difesa nulla aggiungano su quanto poc'anzi evidenziato, posto che, inoltre, paiono poco credibili nel loro complesso, non solo per il legame affettivo ed economico che li lega ad sono rispettivamente la ex compagna e il Pt_1
di lei padre e percepiscono dal ricorrente il denaro per il mantenimento della figlia minore), ma, soprattutto, leggendo le loro dichiarazioni alla luce della copiosa documentazione in atti: la teste ha dichiarato a questo giudice di non avere mai sporto denuncia nei confronti del Controparte_2
ricorrente, nonostante la richiesta di archiviazione quanto ai maltrattamenti proposta dal P.M. e la sentenza di non luogo a provvedere quanto alle lesioni, diano conto della querela sporta dalla donna in data 23.10.2022 (il cui contenuto veniva poi ritrattato e la querela rimessa, ma solo in un secondo momento).
Il teste ha dichiarato di non ricordare episodi di violenza posti in essere dal Testimone_1
ricorrente, nonostante solo qualche mese fa (maggio 2024) il teste sia stato presente ai fatti integranti il reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione ai quali è stato Pt_1
condannato alla pena di mesi otto e giorni 27 di reclusione (cfr. doc. n. 13 – capo di imputazione in cui figura il sig. . Testimone_1
Il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente alle spese che si liquidano in euro 1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. Così deciso in Torino il 20.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Sara Perlo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4824/2024 promossa da:
nato in [...] il [...] (CUI: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giulia De Domenico del Foro di Milano
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Novara del 3.11.2023, notificato il 13.2.2024, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di residenza elettiva.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, poiché infondato. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da n data 7.11.2022, volta a ottenere il rinnovo del Pt_1
permesso di soggiorno per motivi di residenza elettiva, nonché il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, richiesto nel preavviso di rigetto (ex art. 10 bis L. 241/1990), in qualità di padre della minore cittadina italiana, il Questore di con provvedimento Persona_1 CP_1
Cat.A 12/Imm. Nr. 333/2023, reso in data 3.11.2023 e notificato il 13.2.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio.
La PA ha ritenuto prevalente, sulle ragioni prospettate dal ricorrente, la pericolosità sociale dello stesso, destinatario, dal 2005, di numerose condanne definitive per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità, danneggiamento, falsità in atti pubblici, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi.
L'istante ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in qualità padre di cittadina italiana, nata a Persona_1 CP_1
il 12.6.2021 ex art. 30 lett. d) TUI.
Al riguardo, la difesa sottolinea come il ricorrente, giunto in Italia nel 2002, è stato titolare, dal
2006, di regolare permesso di soggiorno, più volte rinnovato. Inoltre, egli percepisce una pensione di reversibilità, a seguito del decesso della coniuge avvenuto nel 2004, (cfr. Persona_2
doc. 2 ricorso introduttivo). Nel 2018, prosegue la difesa, il ricorrente ha intrapreso una relazione con , nata a [...] il [...], e dalla loro relazione è nata a [...] Controparte_2 CP_1
12.6.2021 cittadina italiana (cfr. doc. 3 ricorso introduttivo). Persona_1
La difesa, inoltre, con riferimento alle sentenze di condanna riportate da (cfr. doc. 4 ricorso Per_1 introduttivo), precisa che afferiscono a fatti occorsi prima del rilascio dell'ultimo permesso di soggiorno, avvenuto il 18.11.2020. In seguito al rilascio dell'ultimo permesso di soggiorno, la difesa rileva che il ricorrente ha riportato tre nuove sentenze di condanna, ma non ancora passate in giudicato, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto abusivo di armi, tentato furto con strappo, per fatti commessi dal 2021 al 2023. Invece, con riferimento al reato di maltrattamenti verso familiari conviventi, perpetrato nei confronti dell'allora compagna CP_2
, la difesa precisa che il Tribunale di Novara, con sentenza depositata in data 9.10.2024, ha
[...]
disposto il non luogo a procedere (cfr. doc. 19).
La figlia del ricorrente vive attualmente con la madre ed è pendente avanti al Tribunale per i minorenni di Torino, un procedimento ex art. 330 c.c., volto alla decadenza della responsabilità genitoriale;
al riguardo, prosegue la difesa, il Tribunale per i minorenni ha autorizzato gli incontri padre-figlia in luogo neutro, alla presenza di personale educativo e ha prescritto la presa in carico del da parte del SERD del ricorrente, il quale si è attivato, a far data dal novembre 2023, a iniziare il percorso riabilitativo.
La difesa, alla luce di quanto detto, ritiene che il giudizio di pericolosità sociale effettuato dalla sia da considerarsi non più attuale, né concreto;
inoltre, un eventuale allontanamento dal CP_1
territorio nazionale del ricorrente priverebbe irrimediabilmente la figlia minore della figura paterna, violando il suo interesse a mantenere una stabile relazione con il padre.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al
, che si è costituito in giudizio. Controparte_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 15.11.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. In particolare, l'Avvocatura, sulla scorta delle numerose sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente e dei carichi pendenti a suo carico ( stato da ultimo arrestato il 3.5.2024 Pt_1
per resistenza a pubblico ufficiale), ritiene di condividere il giudizio di pericolosità sociale già operato dalla Questura di CP_1
Parte convenuta rileva, altresì, che il procedimento avviato per la decadenza della responsabilità genitoriale è ancora pendente presso il Tribunale dei Minorenni di Torino e che il ricorrente ha fino ad ora presenziato ad un unico colloquio con la figlia, in data 12.1.2024, presso la struttura di
Neuropsichiatria Infantile di CP_1
Il Giudice, con decreto depositato in data 28.3.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 22.11.2024. Nel corso di tale udienza, il ricorrente, sentito liberamente dal Giudice, ha dichiarato di essere giunto in Italia nel 2002; di aver lavorato presso una fabbrica a Roma dove vive sua sorella;
di essersi trasferito successivamente a di avere avuto alcuni problemi con la giustizia per motivi di droga;
di aver sposato, nel CP_1
2004, una donna italiana che, poco dopo le nozze moriva e di avere percepito la pensione di reversibilità; di avere intrapreso una relazione con madre di sua figlia di Controparte_2 Per_1
aver interrotto la relazione con la sig.ra a seguito della denuncia per maltrattamenti;
di CP_2
avere entrambi i genitori e un fratello che vivono in Tunisia.
La difesa ha dunque insistito nell'escussione dei testi indicati nel ricorso, sig.ra e Controparte_2 sig. e il giudice ha accolto l'istanza fissando udienza per l'escussione dei testi e Testimone_1
la precisazione delle conclusioni al 20.12.2024.
All'udienza del 20.12.2024 compariva la teste, sig.ra , che dichiarava al giudice di Controparte_2
aver conosciuto il ricorrente nel 2018 e di essersi separata da lui da circa un anno;
di vivere presso la casa dei suoi genitori con la figlia di essere stata collocata, nel 2022, presso una Per_1
comunità mamma bambino;
di avere interrotto la relazione con il ricorrente, già compromessa per ragioni di gelosia reciproca, a seguito del decreto del T.M. di Torino, che stabiliva che il ricorrente non poteva vedere la figlia;
di non avere mai sporto denuncia nei confronti del ricorrente;
di non aver mai subito atti di violenza fisica da parte di ma solo insulti verbali, peraltro Per_1
reciproci; di essere stata sempre aiutata a livello economico dal ricorrente, anche per provvedere al sostentamento della figlia;
di essere in buoni rapporti con lui e di essere in contatto con i suoi genitori, che vivono in Tunisia;
di non aver mai percepito una dipendenza da alcol del ricorrente e che la figlia cerca molto il padre.
Nel corso della medesima udienza, compariva il secondo teste, sig. , il quale Testimone_1
dichiarava al giudice di conoscere il ricorrente, in quanto ex compagno della figlia;
che la loro relazione finiva per alcuni problemi legati alla gelosia reciproca;
che il ricorrente ha sempre provveduto a pagare il mantenimento della figlia;
che il ricorrente si è sempre comportato bene;
di non ricordare episodi di violenza messi in atto dal ricorrente, con cui è in buoni rapporti, concludendo che la nipote chiede sempre notizie del papà. Per_1
Terminata l'istruttoria, la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso, quanto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI e il fascicolo è stato trattenuto dal Giudice
a riserva.
* * *
Le norme che rilevano nel caso di specie sono gli artt. 30 comma 1 lett. d) e 5 comma 5 e 5 bis D.
Lgs. 286/98, non essendo applicabile l'art. 19 TUI per assenza di convivenza del ricorrente con la figlia minore cittadina italiana.
La prima norma dispone che “Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:[…] d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
L'art. 5 comma 5 bis TUI (introdotto con modifiche del 2007 e del 2009) stabilisce che: “Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.”
Fatta questa premessa di carattere normativo, il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Nel valutare la pericolosità sociale del ricorrente, ai fini del necessario giudizio di bilanciamento operato ai sensi del combinato disposto degli articoli poc'anzi riportati, se è vero che l'esistenza di sentenze di condanna non può valere come automatismo ai fini del rigetto della domanda e va bilanciata con altri indicatori (natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato; il suo effettivo inserimento sociale;
la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale;
l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine), è altresì vero che, nel caso di specie,
a fronte di una presenza in Italia ultra ventennale di non vi è alcuna documentazione Pt_1 che comprovi l'attuale integrazione socio lavorativa e la situazione abitativa del ricorrente (dal documento n. 3 di parte ricorrente, non contestato, non risultano più contributi versati all' per CP_3 lavoro a far data dall'anno 2011). Peraltro, il ricorrente, come confermato da lui stesso in udienza al giudice, mantiene buoni rapporti con la famiglia di origine, genitori e fratello, tutti residenti in
Tunisia, fatto salvo per una sorella residente a Roma.
Ciò che, invece, emerge in modo incontrovertibile dalla lettura del casellario e delle sentenze di condanna agli atti, sono una condanna definitiva per il reato di cui all'art 73 DPR 309/1990
(rientrante nell'elenco di cui all'art. 380 comma 1 e 2 c.p.p., richiamato dall'art. 5 comma 5 bus
TUI) e altre numerose condanne per reati inerenti falso, resistenza a p.u. e danneggiamento.
Nonostante tali pronunce irrevocabili siano risalenti nel tempo, va tuttavia evidenziato che, in tempi molto più recenti, se è pur vero che in merito al reato di maltrattamenti riferibili all'anno 2021 è stata disposta l'archiviazione e in merito alle lesioni del 6.9.2021 è stata emessa una sentenza di non luogo a provvedere per rimessione della querela, vi è tuttavia una ulteriore sentenza di condanna, non ancora definitiva, ma già confermata dalla Corte d'Appello di Torino per anni uno e mesi due di reclusione, per i reati di resistenza a p.u. e tentato furto aggravato, commessi nel settembre 2023, nonché una sentenza di condanna alla pena di mesi 8 e giorni 27 di reclusione del GUP di Novara per un nuovo reato di resistenza a p.u., commesso pochi mesi orsono (il 3.5.2024).
Ciò che dunque emerge in modo pacifico, significativo ed evidente dalla lettura del casellario e delle sentenze di condanna, anche molto recenti (quella del GUP di è del 9.7.2024), è, CP_1
dunque, il persistere nel tempo di una condotta antigiuridica in capo al ricorrente, che denota una seria e vieppiù attuale pericolosità sociale in capo allo stesso, dal momento che egli continua a violare le norme che regolano la convivenza civile e che nessuna deterrenza paiono aver dispiegato, sul suo agire, i precedenti periodi di detenzione e le condanne pregresse.
E' peraltro tuttora pendente, presso il Tribunale dei Minori di Torino, un procedimento volto alla decadenza della potestà genitoriale del ricorrente sulla minore cittadina italiana, Persona_1
(R.g. n.1438/2022 V.G.), minore rispetto alla quale chiede il permesso di soggiorno Pt_1
oggetto del presente ricorso.
Senza entrare nel merito di quelle che saranno le valutazioni del Tribunale dei Minori e ritenuto apprezzabile ed auspicabile il proseguimento dell'iniziale percorso che ta svolgendo sia Pt_1
negli incontri con la figlia in luogo neutro (la documentazione prodotta a questo giudice riguarda un unico incontro), sia nel percorso riabilitativo con il SERD (anche in questo caso è documentato un unico incontro del 27.11.24 – cfr. docc. 15,16,17 difesa), questo non può certo rilevare ai fini del rilascio del permesso per motivi famigliari oggetto del presente ricorso, in quanto, nel giudizio di bilanciamento, questo giudice ritiene prevalente la pericolosità sociale mostrata da Pt_1
anche in periodi molto recenti.
Calzante sul punto, è il precedente di merito (Trib di Bologna 24.11.2020) nella parte in cui statuisce che “Laddove separazione tra genitore e figlio derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo Stato, non è possibile, per il giudicante, far prevalere nel suddetto bilanciamento
l'interesse del fanciullo ex se considerato rispetto all'interesso al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Ritiene il giudice che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d) D.lgs. 286/1998 non sia incondizionato. E cioè che non sia sufficiente accertare il rapporto di filiazione tra genitore straniero e minore italiano e l'assenza di un provvedimento di revoca della potestà genitoriale. La valutazione della pericolosità sociale dello straniero rappresenta un dato imprescindibile. […] Ammettere che il diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui si tratta non tolleri limitazioni di sorta significa negare il diritto- dovere dello Stato di salvaguardare l'ordine pubblico e la sua stessa sicurezza. Significa introdurre una presunzione assoluta secondo cui l'interesse del minore italiano prevale sempre e comunque su qualsiasi esigenza di sicurezza, presunzione che non trova fondamento in alcuna norma di diritto positivo”.
Infine, ritiene il giudice che le testimonianze rese dai testi a difesa nulla aggiungano su quanto poc'anzi evidenziato, posto che, inoltre, paiono poco credibili nel loro complesso, non solo per il legame affettivo ed economico che li lega ad sono rispettivamente la ex compagna e il Pt_1
di lei padre e percepiscono dal ricorrente il denaro per il mantenimento della figlia minore), ma, soprattutto, leggendo le loro dichiarazioni alla luce della copiosa documentazione in atti: la teste ha dichiarato a questo giudice di non avere mai sporto denuncia nei confronti del Controparte_2
ricorrente, nonostante la richiesta di archiviazione quanto ai maltrattamenti proposta dal P.M. e la sentenza di non luogo a provvedere quanto alle lesioni, diano conto della querela sporta dalla donna in data 23.10.2022 (il cui contenuto veniva poi ritrattato e la querela rimessa, ma solo in un secondo momento).
Il teste ha dichiarato di non ricordare episodi di violenza posti in essere dal Testimone_1
ricorrente, nonostante solo qualche mese fa (maggio 2024) il teste sia stato presente ai fatti integranti il reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione ai quali è stato Pt_1
condannato alla pena di mesi otto e giorni 27 di reclusione (cfr. doc. n. 13 – capo di imputazione in cui figura il sig. . Testimone_1
Il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente alle spese che si liquidano in euro 1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. Così deciso in Torino il 20.12.2024 Il Giudice
dott.ssa Sara Perlo