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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE PO Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) NO MA UD Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 133/2022 R.G., tra:
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Perna, elettivamente domiciliata in Palermo, via Filippo Cordova n° 103, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), deceduto il 27 febbraio 2023, C.F._2
convenuti, contumaci.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt.127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Sergio Perna per : Controparte_1
“In accoglimento dell'impugnazione proposta, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza impugnata per i motivi sopra dedotti e, comunque, con ogni statuizione, disponendo il rigetto di tutte le domande proposte dal Sig. col proprio ricorso ex art. 702bis c.p.c. CP_2
Dichiarare di contro ammissibili e nel merito accogliere integralmente le domande formulate dalla Sig.ra col ricorso ex art. 702bis c.p.c. dalla stessa proposto, domande Controparte_1 queste che, anche in ossequio alla disposizione di cui all'art. 346 c.p.c., di seguito si riportano. Accertare e dichiarare l'avveramento della condizione posta dal Tribunale di Palermo con la sentenza n° 524/11, pubblicata il 7.2.2011 (e cioè il pagamento della prima rata del saldo prezzo), per l'efficacia traslativa della pronuncia contenuta nella stessa sentenza - con la quale è stata trasferita da a (nata a [...] l'[...], c.f.: Controparte_2 Controparte_1
la proprietà dell'appartamento in Palermo, via Mondello n° 3, C.F._1 in N.C.E.U. al fg. 5, p.lla 922, cat. A/7, vani 3,5 - e ciò per effetto di compensazione del credito vantato dalla Sig.ra per l'importo di € 13.634,00, col maggior credito CP_1 vantato dal Sig. . Controparte_2
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter, Controparte_1 comma 4, c.p.c. del 23 dicembre 2021, depositata il 24 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 12824/2019 R.G..
Con comparsa depositata l'11 maggio 2022, si costituiva in giudizio
, il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
2 La causa, interrotta a seguito della morte del , dichiarata dal suo CP_2 procuratore in data 22 dicembre 2023, veniva riassunta da con Controparte_1 ricorso depositato il 22 febbraio 2024 e successivamente notificato agli eredi del convenuto collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 febbraio 2025, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli eredi di Controparte_2 che, ritualmente citati a comparire mediante notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione udienza in data 11 marzo 2024, non si sono costituiti nel presente grado di giudizio.
Nel merito, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per quanto qui rileva, CP_2
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo
[...] Controparte_1 esponendo:
- di avere sottoscritto con un contratto preliminare con cui Controparte_1 si era obbligato a vendere un immobile sito in Palermo, via Mondello 3;
- che, all'esito di precedente in giudizio dallo stesso instaurato nei confronti della al fine di far dichiarare la nullità o, in via subordinata, la CP_1 risoluzione del predetto contratto, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, con sentenza n. 524/11, successivamente confermata in grado di appello, aveva disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del bene in favore della promittente acquirente, onerando quest'ultima del versamento del saldo prezzo con le modalità di cui al contratto preliminare, dalla data della sentenza stessa, e subordinando l'efficacia traslativa della pronuncia al pagamento della prima rata;
- che la convenuta si era resa inadempiente agli obblighi nascenti dalla sentenza, non avendo corrisposto la prima rata di pagamento del prezzo residuo nel termine fissato, così da decadere dal beneficio del termine, circostanza che aveva legittimato il venditore a richiedere, ed ottenere, l'emissione, da parte del Tribunale di Tivoli, del decreto ingiuntivo n.
3 491/17, avente ad oggetto l'intero importo pattuito a titolo di prezzo, pari ad euro 150.430,78;
- che, nonostante ciò, la non aveva adempiuto al pagamento, né CP_1 avanzato proposte conciliative;
- che, pertanto, il disposto trasferimento dell'immobile, condizionato al pagamento del prezzo, doveva essere revocato, non essendosi avverata la condizione alla quale era stato subordinato dalla sentenza del Tribunale di Palermo,
e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza previa se del caso declaratoria di risoluzione per inadempimento, accertare e dichiarare che si è resa inadempiente agli obblighi Controparte_1 alla stessa derivanti dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita in data 23.3.04 così come confermata dalla sentenza definitiva emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 1294/16; conseguentemente disporre il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Palermo Via Mondello n. 3, al NCEU foglio 5, particella 992, cat. A/7, vani 3,5, in capo al
[...]
nato a [...], il [...], residente in [...]
Adda n. 9/A, CF: ; CodiceFiscale_3 condannare la al rilascio immediato dell'unità abitativa per cui è causa;
accertare e CP_1 dichiarare il legittimato a trattenere la somma di E. 20.000,00 versata allo stesso CP_2 dalla in sede di stipula del preliminare quale caparra confirmatoria;
CP_1 condannare la al pagamento di una somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di CP_1 affitto non corrisposto per tutto il periodo nel quale, senza titolo, la stessa ha goduto del possesso dell'immobile il tutto con interessi legali e/o moratori come per legge e con vittoria di spese e competenze professionali”.
Al predetto giudizio veniva riunito quello nelle more introdotto da CP_1
, con cui la acquirente del bene chiedeva di:
[...]
“…accertare e dichiarare l'avveramento della condizione posta dal Tribunale di Palermo con la sentenza n° 524/11, pubblicata il 7.2.2011 (e cioè il pagamento della prima rata), per l'efficacia traslativa della pronuncia contenuta nella stessa sentenza - con la quale è stata trasferita da a (nata a [...] l'[...], c.f.: Controparte_2 Controparte_1
la proprietà dell'appartamento in Palermo, via Mondello n° 3, C.F._1 in N.C.E.U. al fg. 5, p.lla 922, cat. A/7, vani 3,5 - e ciò per effetto di compensazione del
4 credito vantato dalla Sig.ra per l'importo di € 13.634,00, col maggior credito CP_1 vantato dal Sig. ”. Controparte_2
Con l'ordinanza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo così statuiva:
“nel giudizio riunito n. 12824/2019 R.G.: A) In accoglimento della domanda, come qualificata in parte motiva, proposta da
, DICHIARA la risoluzione, per grave inadempimento Controparte_2 dell'acquirente all'obbligazione di pagamento del residuo Controparte_1 prezzo rateizzato, del rapporto di compravendita discendente dalla sentenza n. 524/11 emessa tra le parti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dal Tribunale di Palermo in data 7 febbraio 2011, confermata dalla pronuncia n. 1294/2016 Corte d'Appello di Palermo emessa in data 6.07.2016, e passata in giudicato;
B) NA, conseguentemente, , al rilascio Controparte_1 immediato, in favore di , dell'immobile sito in Palermo Via Controparte_2
Mondello n. 3, identificato al NCEU del Comune di Palermo, al foglio 5, particella 992, libero da cose e persone;
C) RIGETTA ogni altra domanda proposta dal ricorrente;
Controparte_2
D) COMPENSA tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3; E) NA
, alla rifusione in favore di , Controparte_1 Controparte_2 della restante parte delle spese di lite che liquida in euro 275,96 per esborsi;
ed euro 3.193,33 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
*°*°* Nel giudizio riunito n. 12435/2020 R.G.: F) DICHIARA inammissibili le domande proposte da con Controparte_1
l'atto introduttivo del giudizio;
G) Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte resistente vittoriosa,
” Controparte_2
Il primo giudice, riqualificata la domanda proposta dal come di CP_2 risoluzione del rapporto contrattuale nato dalla sentenza ex art. 2932 c.c. per grave inadempimento dell'acquirente all'obbligo del pagamento del prezzo, ha ritenuto la stessa fondata, non avendo la , peraltro già in possesso del CP_1 bene, corrisposto le rate mensili dovute dal 07 febbraio 2011, data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Palermo, al 06 febbraio 2020, data della sua costituzione nel presente giudizio.
5 Il Tribunale rileva che la non ha contestato il mancato pagamento CP_1 delle rate di prezzo e, a giustificazione dell'inadempimento, ha allegato in termini generici un difetto di regolarità urbanistica del bene non supportato da adeguata documentazione, riguardando quella prodotta altro immobile estraneo ai fatti di causa.
Inoltre, evidenzia come sia tardiva, e dunque inammissibile, l'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento della prima rata del prezzo residuo - per compensazione legale con il controcredito liquido ed esigibile vantato dalla resistente a titolo di spese liquidate in suo favore nelle precedenti pronunce intervenute fra le parti - in quanto formulata soltanto con le note autorizzate in corso di causa, oltre il termine decadenziale fissato dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c..
Rileva, infine, la inammissibilità delle domande proposte dalla nel CP_1 giudizio riunito, in applicazione del principio del c.d. giudicato implicito e di difesa delle parti.
*****
Proponendo impugnazione, censura l'ordinanza nella parte Controparte_1 in cui ha dichiarato inammissibili le domande dalla stessa proposte nel giudizio riunito.
In proposito, ribadisce il proprio interesse ad ottenere una pronuncia che sancisca l'avveramento della condizione per il trasferimento della proprietà del bene in proprio favore, così da poter disporre di tutte le facoltà connesse alla piena proprietà del bene e di effettuare il relativo annotamento presso la Conservatoria.
Contesta il richiamo giurisprudenziale compiuto dal giudice di primo grado e deduce che, nel caso in esame, non ricorre una ipotesi di litispendenza ma, al più, di connessione fra le cause riunite, avendo lei nel secondo giudizio formulato una domanda differente per petitum e causa petendi da quella proposta dal nel primo giudizio, in cui la stessa appellante non aveva CP_2 formulato alcuna domanda riconvenzionale.
6 Evidenzia che, in ogni caso, nel primo procedimento, prima della proposizione del secondo ricorso, non era intervenuta alcuna pronuncia di decadenza.
Si duole, quindi, della qualificazione della domanda operata dal Tribunale, in quanto a suo dire frutto di una errata interpretazione, peraltro posta in essere in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Lamenta l'omessa considerazione delle ripetute violazioni dell'obbligo di buona fede da parte del venditore, tali da giustificare l'inadempimento.
A tal fine, rappresenta che:
- il LC aveva chiesto il pagamento del saldo del prezzo di acquisto nell'ottobre 2016, allorchè la sentenza del Tribunale di Palermo non era ancora passata in giudicato, ingenerando nella il convincimento di CP_1 essere debitrice;
inoltre, il venditore si sarebbe dovuto astenere da ogni pretesa fino alla compensazione delle prime diciannove rate con il credito che la controparte vantava, per oltre 13 mila euro, a titolo spese legali riconosciute nei precedenti giudizi;
- lo stesso aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per CP_2
l'intero saldo del prezzo, di €150.430,78, nonostante all'epoca dell'emissione della ingiunzione (24 marzo 2017) il credito realmente maturato riguardasse le sole prime due rate, a decorrere dal passaggio in giudicato (e non dalla mera pubblicazione) della sentenza del Tribunale di Palermo, e risultasse compensato come sopra;
- il venditore non aveva inoltrato alcun invito ex art. 1186 c.c. o diffida ex art. 1454 c.c., né aveva provveduto ad effettuare dichiarazione dinanzi al notaio di avveramento della condizione per il trasferimento della proprietà del bene.
L'appello è infondato.
Iniziando la disamina del gravame dalla contestata qualificazione delle domande proposte dal , occorre rilevare che l'appellante, nel censurare CP_2
l'operato del primo giudice, non offre però, a sua volta, alcuna differente ed alternativa interpretazione dell'azione intrapresa dalla controparte.
7 Ciò premesso, ritiene la Corte che il Tribunale, operando secondo i principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità indicati nell'ordinanza, abbia correttamente qualificato l'azione in questione come di risoluzione del contratto per inadempimento.
Depongono in tal senso il reiterato richiamo, nell'atto introduttivo, al mancato pagamento del prezzo di acquisto del bene da parte del compratore, l'espresso letterale riferimento (sia pure preceduto dalla locuzione “se del caso”) alla
“declaratoria di risoluzione per inadempimento”, nonché la richiesta di “disporre il trasferimento della proprietà dell'immobile … in capo al ”, che va intesa Controparte_2 nel senso di elidere l'effetto, derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., di trasferimento della proprietà del cespite dal venditore al compratore a causa del mancato adempimento, da parte del secondo, della sua obbligazione principale.
A tal fine, vale la pena di ricordare che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se pure assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che l'inadempimento della correlativa obbligazione può - nel concorso dei relativi presupposti - essere fatto valere dalla controparte, come ragione di risoluzione del rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile, “ipso iure” o “ope iudicis”, non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi degli artt. 1353 e ss. c.c. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 29358/2018; sez. II, n. 30469/2018; sez. II, n. 20226/2018; sez. II, n. 8164/2023).
Né può rilevare ai fini che ci occupano l'omesso utilizzo, da parte del ricorrente, di espressioni esplicite riguardanti la gravità, o la non scarsa importanza, dell'inadempimento denunciato, avendo implicitamente questi descritto il mancato pagamento dell'intero prezzo pattuito come elemento chiaramente idoneo a determinare uno squilibrio nell'attuazione del sinallagma contrattuale e restando comunque la relativa valutazione prerogativa del giudicante.
Tanto chiarito, correttamente il primo giudice (che pure ha escluso ricorrere la fattispecie della decadenza dal beneficio del termine) ha ravvisato il grave
8 inadempimento dell'acquirente nel mancato pagamento di ben trentasei rate (di
€737,20 ciascuna), dalla data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Palermo (febbraio 2017) alla costituzione in giudizio della CP_1
(febbraio 2020), ed ha escluso di poter a tal fine considerare la eccezione di compensazione legale formulata dalla resistente.
Tale eccezione, pacificamente da intendersi in senso stretto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 30677/2023; sez. III, n. 9154/2013; sez. II, n. 6532/2006), è stata formulata, infatti, con le note scritte depositate il 05 ottobre 2020, allorchè erano già maturate le preclusioni assertive previste dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c. (secondo il cui il convenuto, nel costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, “a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”).
L'eccezione non può, evidentemente, recuperarsi mediante la disposta riunione della causa con il procedimento instaurato, il 14 ottobre 2020, dalla . CP_1
E' vero che i due giudizi, come obiettato dall'appellante, non possono ritenersi identici, l'uno tendendo, su iniziativa del venditore, alla risoluzione del contratto, l'altro, su impulso della compratrice, alla declaratoria di verificazione della condizione subordinante l'effetto traslativo, relativa al pagamento della prima rata.
E' altrettanto indubbio, però, che la medesima eccezione di compensazione, tardivamente proposta nella prima causa, non può, ai fini della valutazione della sussistenza e della gravità dell'inadempimento connesso al mancato pagamento del prezzo di acquisto del bene, farsi risorgere attraverso la riunione, ma potrebbe, al più, valorizzarsi solo ai fini della causa in cui è stata tempestivamente proposta (Cass. Civ., sez. II, n. 22342/2019).
Nei casi, assimilabili, di rapporto di continenza o connessione fra procedimenti riuniti, in effetti, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto, in ossequio al principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale, le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente (cfr.
9 Cass. Civ., sez. III, n. 15599/2024; sez. III, n. 18808/2021; sez. II, n. 5434/2021).
Nel caso in esame, l'eccezione di compensazione aveva, in entrambi i giudizi riuniti, il medesimo scopo, ossia quello di far venir meno (quanto meno parzialmente) la pretesa del venditore al pagamento del prezzo dell'immobile, sicchè, in ossequio a quanto appena ricordato, non può ritenersi utilmente riproposta ai fini del primo procedimento, avviato dal . CP_2
Al riguardo, non è revocabile in dubbio che la relativa decadenza fosse irrimediabilmente intervenuta a prescindere dal mancato, fino a quel momento, rilievo della stessa da parte del giudicante.
L'accertato, di non scarsa importanza, inadempimento da parte della CP_1 non trova giustificazione, ex art. 1460 c.c., nei comportamenti, tacciati di contrarietà al principio della buona fede contrattuale, addebitati dalla appellante alla controparte.
L'aver preteso infatti il saldo dell'intero prezzo prima del passaggio in giudicato della sentenza (condotta riguardo alla cui mala fede, peraltro, può ragionevolmente dubitarsi, in presenza di una pronuncia che, letteralmente, onerava l'acquirente al pagamento del saldo prezzo “dalla data della presente sentenza”) nonché richiesto l'emissione, riguardo a questo, di un decreto ingiuntivo non costituiscono condotte che giustificavano in capo alla acquirente il mancato pagamento, per il prolungato tempo indicato in sentenza e, peraltro, anche successivamente, di nessuna delle rate mensili previste.
Né, ai fini della rilevanza dell'inadempimento, erano necessarie diffide di sorta,
o può apprezzarsi la mancata dichiarazione dinanzi ad un pubblico ufficiale della verificazione della condizione, che non risulta essere stati mai richiesta e che non era esigibile dal in assenza di pagamenti di sorta. CP_2
In virtù di quanto detto, confermata la risoluzione, con effetti ex tunc, del contratto per inadempimento della compratrice, la domanda da questa avanzata nel secondo giudizio risulta affetta da carenza di interesse, non potendo condurre ad alcun concreto risultato giuridico utile in favore della ricorrente.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
10 *****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, Controparte_1 soccombente, va condannato al pagamento, in favore degli eredi di CP_2
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto
[...] dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €4.700,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a
€260.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €2.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la ordinanza ex art. 702 ter, comma 4, Controparte_1
c.p.c. del 23 dicembre 2021, depositata il 24 dicembre 2021, emessa dal
11 Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 12824/2019 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia degli ER;
Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€4.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NO MA UD SE PO
12
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE PO Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) NO MA UD Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 133/2022 R.G., tra:
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Perna, elettivamente domiciliata in Palermo, via Filippo Cordova n° 103, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante,
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), deceduto il 27 febbraio 2023, C.F._2
convenuti, contumaci.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt.127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Sergio Perna per : Controparte_1
“In accoglimento dell'impugnazione proposta, dichiarare nulla e/o annullare l'ordinanza impugnata per i motivi sopra dedotti e, comunque, con ogni statuizione, disponendo il rigetto di tutte le domande proposte dal Sig. col proprio ricorso ex art. 702bis c.p.c. CP_2
Dichiarare di contro ammissibili e nel merito accogliere integralmente le domande formulate dalla Sig.ra col ricorso ex art. 702bis c.p.c. dalla stessa proposto, domande Controparte_1 queste che, anche in ossequio alla disposizione di cui all'art. 346 c.p.c., di seguito si riportano. Accertare e dichiarare l'avveramento della condizione posta dal Tribunale di Palermo con la sentenza n° 524/11, pubblicata il 7.2.2011 (e cioè il pagamento della prima rata del saldo prezzo), per l'efficacia traslativa della pronuncia contenuta nella stessa sentenza - con la quale è stata trasferita da a (nata a [...] l'[...], c.f.: Controparte_2 Controparte_1
la proprietà dell'appartamento in Palermo, via Mondello n° 3, C.F._1 in N.C.E.U. al fg. 5, p.lla 922, cat. A/7, vani 3,5 - e ciò per effetto di compensazione del credito vantato dalla Sig.ra per l'importo di € 13.634,00, col maggior credito CP_1 vantato dal Sig. . Controparte_2
Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter, Controparte_1 comma 4, c.p.c. del 23 dicembre 2021, depositata il 24 dicembre 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 12824/2019 R.G..
Con comparsa depositata l'11 maggio 2022, si costituiva in giudizio
, il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
2 La causa, interrotta a seguito della morte del , dichiarata dal suo CP_2 procuratore in data 22 dicembre 2023, veniva riassunta da con Controparte_1 ricorso depositato il 22 febbraio 2024 e successivamente notificato agli eredi del convenuto collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 febbraio 2025, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli eredi di Controparte_2 che, ritualmente citati a comparire mediante notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione udienza in data 11 marzo 2024, non si sono costituiti nel presente grado di giudizio.
Nel merito, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per quanto qui rileva, CP_2
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo
[...] Controparte_1 esponendo:
- di avere sottoscritto con un contratto preliminare con cui Controparte_1 si era obbligato a vendere un immobile sito in Palermo, via Mondello 3;
- che, all'esito di precedente in giudizio dallo stesso instaurato nei confronti della al fine di far dichiarare la nullità o, in via subordinata, la CP_1 risoluzione del predetto contratto, il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, con sentenza n. 524/11, successivamente confermata in grado di appello, aveva disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del bene in favore della promittente acquirente, onerando quest'ultima del versamento del saldo prezzo con le modalità di cui al contratto preliminare, dalla data della sentenza stessa, e subordinando l'efficacia traslativa della pronuncia al pagamento della prima rata;
- che la convenuta si era resa inadempiente agli obblighi nascenti dalla sentenza, non avendo corrisposto la prima rata di pagamento del prezzo residuo nel termine fissato, così da decadere dal beneficio del termine, circostanza che aveva legittimato il venditore a richiedere, ed ottenere, l'emissione, da parte del Tribunale di Tivoli, del decreto ingiuntivo n.
3 491/17, avente ad oggetto l'intero importo pattuito a titolo di prezzo, pari ad euro 150.430,78;
- che, nonostante ciò, la non aveva adempiuto al pagamento, né CP_1 avanzato proposte conciliative;
- che, pertanto, il disposto trasferimento dell'immobile, condizionato al pagamento del prezzo, doveva essere revocato, non essendosi avverata la condizione alla quale era stato subordinato dalla sentenza del Tribunale di Palermo,
e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza previa se del caso declaratoria di risoluzione per inadempimento, accertare e dichiarare che si è resa inadempiente agli obblighi Controparte_1 alla stessa derivanti dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita in data 23.3.04 così come confermata dalla sentenza definitiva emessa dalla Corte di Appello di Palermo n. 1294/16; conseguentemente disporre il trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Palermo Via Mondello n. 3, al NCEU foglio 5, particella 992, cat. A/7, vani 3,5, in capo al
[...]
nato a [...], il [...], residente in [...]
Adda n. 9/A, CF: ; CodiceFiscale_3 condannare la al rilascio immediato dell'unità abitativa per cui è causa;
accertare e CP_1 dichiarare il legittimato a trattenere la somma di E. 20.000,00 versata allo stesso CP_2 dalla in sede di stipula del preliminare quale caparra confirmatoria;
CP_1 condannare la al pagamento di una somma ritenuta equa e di giustizia a titolo di CP_1 affitto non corrisposto per tutto il periodo nel quale, senza titolo, la stessa ha goduto del possesso dell'immobile il tutto con interessi legali e/o moratori come per legge e con vittoria di spese e competenze professionali”.
Al predetto giudizio veniva riunito quello nelle more introdotto da CP_1
, con cui la acquirente del bene chiedeva di:
[...]
“…accertare e dichiarare l'avveramento della condizione posta dal Tribunale di Palermo con la sentenza n° 524/11, pubblicata il 7.2.2011 (e cioè il pagamento della prima rata), per l'efficacia traslativa della pronuncia contenuta nella stessa sentenza - con la quale è stata trasferita da a (nata a [...] l'[...], c.f.: Controparte_2 Controparte_1
la proprietà dell'appartamento in Palermo, via Mondello n° 3, C.F._1 in N.C.E.U. al fg. 5, p.lla 922, cat. A/7, vani 3,5 - e ciò per effetto di compensazione del
4 credito vantato dalla Sig.ra per l'importo di € 13.634,00, col maggior credito CP_1 vantato dal Sig. ”. Controparte_2
Con l'ordinanza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo così statuiva:
“nel giudizio riunito n. 12824/2019 R.G.: A) In accoglimento della domanda, come qualificata in parte motiva, proposta da
, DICHIARA la risoluzione, per grave inadempimento Controparte_2 dell'acquirente all'obbligazione di pagamento del residuo Controparte_1 prezzo rateizzato, del rapporto di compravendita discendente dalla sentenza n. 524/11 emessa tra le parti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dal Tribunale di Palermo in data 7 febbraio 2011, confermata dalla pronuncia n. 1294/2016 Corte d'Appello di Palermo emessa in data 6.07.2016, e passata in giudicato;
B) NA, conseguentemente, , al rilascio Controparte_1 immediato, in favore di , dell'immobile sito in Palermo Via Controparte_2
Mondello n. 3, identificato al NCEU del Comune di Palermo, al foglio 5, particella 992, libero da cose e persone;
C) RIGETTA ogni altra domanda proposta dal ricorrente;
Controparte_2
D) COMPENSA tra le parti le spese di lite in ragione di 1/3; E) NA
, alla rifusione in favore di , Controparte_1 Controparte_2 della restante parte delle spese di lite che liquida in euro 275,96 per esborsi;
ed euro 3.193,33 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
*°*°* Nel giudizio riunito n. 12435/2020 R.G.: F) DICHIARA inammissibili le domande proposte da con Controparte_1
l'atto introduttivo del giudizio;
G) Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte resistente vittoriosa,
” Controparte_2
Il primo giudice, riqualificata la domanda proposta dal come di CP_2 risoluzione del rapporto contrattuale nato dalla sentenza ex art. 2932 c.c. per grave inadempimento dell'acquirente all'obbligo del pagamento del prezzo, ha ritenuto la stessa fondata, non avendo la , peraltro già in possesso del CP_1 bene, corrisposto le rate mensili dovute dal 07 febbraio 2011, data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Palermo, al 06 febbraio 2020, data della sua costituzione nel presente giudizio.
5 Il Tribunale rileva che la non ha contestato il mancato pagamento CP_1 delle rate di prezzo e, a giustificazione dell'inadempimento, ha allegato in termini generici un difetto di regolarità urbanistica del bene non supportato da adeguata documentazione, riguardando quella prodotta altro immobile estraneo ai fatti di causa.
Inoltre, evidenzia come sia tardiva, e dunque inammissibile, l'eccezione di estinzione dell'obbligazione di pagamento della prima rata del prezzo residuo - per compensazione legale con il controcredito liquido ed esigibile vantato dalla resistente a titolo di spese liquidate in suo favore nelle precedenti pronunce intervenute fra le parti - in quanto formulata soltanto con le note autorizzate in corso di causa, oltre il termine decadenziale fissato dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c..
Rileva, infine, la inammissibilità delle domande proposte dalla nel CP_1 giudizio riunito, in applicazione del principio del c.d. giudicato implicito e di difesa delle parti.
*****
Proponendo impugnazione, censura l'ordinanza nella parte Controparte_1 in cui ha dichiarato inammissibili le domande dalla stessa proposte nel giudizio riunito.
In proposito, ribadisce il proprio interesse ad ottenere una pronuncia che sancisca l'avveramento della condizione per il trasferimento della proprietà del bene in proprio favore, così da poter disporre di tutte le facoltà connesse alla piena proprietà del bene e di effettuare il relativo annotamento presso la Conservatoria.
Contesta il richiamo giurisprudenziale compiuto dal giudice di primo grado e deduce che, nel caso in esame, non ricorre una ipotesi di litispendenza ma, al più, di connessione fra le cause riunite, avendo lei nel secondo giudizio formulato una domanda differente per petitum e causa petendi da quella proposta dal nel primo giudizio, in cui la stessa appellante non aveva CP_2 formulato alcuna domanda riconvenzionale.
6 Evidenzia che, in ogni caso, nel primo procedimento, prima della proposizione del secondo ricorso, non era intervenuta alcuna pronuncia di decadenza.
Si duole, quindi, della qualificazione della domanda operata dal Tribunale, in quanto a suo dire frutto di una errata interpretazione, peraltro posta in essere in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Lamenta l'omessa considerazione delle ripetute violazioni dell'obbligo di buona fede da parte del venditore, tali da giustificare l'inadempimento.
A tal fine, rappresenta che:
- il LC aveva chiesto il pagamento del saldo del prezzo di acquisto nell'ottobre 2016, allorchè la sentenza del Tribunale di Palermo non era ancora passata in giudicato, ingenerando nella il convincimento di CP_1 essere debitrice;
inoltre, il venditore si sarebbe dovuto astenere da ogni pretesa fino alla compensazione delle prime diciannove rate con il credito che la controparte vantava, per oltre 13 mila euro, a titolo spese legali riconosciute nei precedenti giudizi;
- lo stesso aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per CP_2
l'intero saldo del prezzo, di €150.430,78, nonostante all'epoca dell'emissione della ingiunzione (24 marzo 2017) il credito realmente maturato riguardasse le sole prime due rate, a decorrere dal passaggio in giudicato (e non dalla mera pubblicazione) della sentenza del Tribunale di Palermo, e risultasse compensato come sopra;
- il venditore non aveva inoltrato alcun invito ex art. 1186 c.c. o diffida ex art. 1454 c.c., né aveva provveduto ad effettuare dichiarazione dinanzi al notaio di avveramento della condizione per il trasferimento della proprietà del bene.
L'appello è infondato.
Iniziando la disamina del gravame dalla contestata qualificazione delle domande proposte dal , occorre rilevare che l'appellante, nel censurare CP_2
l'operato del primo giudice, non offre però, a sua volta, alcuna differente ed alternativa interpretazione dell'azione intrapresa dalla controparte.
7 Ciò premesso, ritiene la Corte che il Tribunale, operando secondo i principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità indicati nell'ordinanza, abbia correttamente qualificato l'azione in questione come di risoluzione del contratto per inadempimento.
Depongono in tal senso il reiterato richiamo, nell'atto introduttivo, al mancato pagamento del prezzo di acquisto del bene da parte del compratore, l'espresso letterale riferimento (sia pure preceduto dalla locuzione “se del caso”) alla
“declaratoria di risoluzione per inadempimento”, nonché la richiesta di “disporre il trasferimento della proprietà dell'immobile … in capo al ”, che va intesa Controparte_2 nel senso di elidere l'effetto, derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., di trasferimento della proprietà del cespite dal venditore al compratore a causa del mancato adempimento, da parte del secondo, della sua obbligazione principale.
A tal fine, vale la pena di ricordare che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se pure assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza che l'inadempimento della correlativa obbligazione può - nel concorso dei relativi presupposti - essere fatto valere dalla controparte, come ragione di risoluzione del rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile, “ipso iure” o “ope iudicis”, non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi degli artt. 1353 e ss. c.c. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 29358/2018; sez. II, n. 30469/2018; sez. II, n. 20226/2018; sez. II, n. 8164/2023).
Né può rilevare ai fini che ci occupano l'omesso utilizzo, da parte del ricorrente, di espressioni esplicite riguardanti la gravità, o la non scarsa importanza, dell'inadempimento denunciato, avendo implicitamente questi descritto il mancato pagamento dell'intero prezzo pattuito come elemento chiaramente idoneo a determinare uno squilibrio nell'attuazione del sinallagma contrattuale e restando comunque la relativa valutazione prerogativa del giudicante.
Tanto chiarito, correttamente il primo giudice (che pure ha escluso ricorrere la fattispecie della decadenza dal beneficio del termine) ha ravvisato il grave
8 inadempimento dell'acquirente nel mancato pagamento di ben trentasei rate (di
€737,20 ciascuna), dalla data di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Palermo (febbraio 2017) alla costituzione in giudizio della CP_1
(febbraio 2020), ed ha escluso di poter a tal fine considerare la eccezione di compensazione legale formulata dalla resistente.
Tale eccezione, pacificamente da intendersi in senso stretto (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 30677/2023; sez. III, n. 9154/2013; sez. II, n. 6532/2006), è stata formulata, infatti, con le note scritte depositate il 05 ottobre 2020, allorchè erano già maturate le preclusioni assertive previste dall'art. 702 bis, comma 4, c.p.c. (secondo il cui il convenuto, nel costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, “a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio”).
L'eccezione non può, evidentemente, recuperarsi mediante la disposta riunione della causa con il procedimento instaurato, il 14 ottobre 2020, dalla . CP_1
E' vero che i due giudizi, come obiettato dall'appellante, non possono ritenersi identici, l'uno tendendo, su iniziativa del venditore, alla risoluzione del contratto, l'altro, su impulso della compratrice, alla declaratoria di verificazione della condizione subordinante l'effetto traslativo, relativa al pagamento della prima rata.
E' altrettanto indubbio, però, che la medesima eccezione di compensazione, tardivamente proposta nella prima causa, non può, ai fini della valutazione della sussistenza e della gravità dell'inadempimento connesso al mancato pagamento del prezzo di acquisto del bene, farsi risorgere attraverso la riunione, ma potrebbe, al più, valorizzarsi solo ai fini della causa in cui è stata tempestivamente proposta (Cass. Civ., sez. II, n. 22342/2019).
Nei casi, assimilabili, di rapporto di continenza o connessione fra procedimenti riuniti, in effetti, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto, in ossequio al principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale, le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente (cfr.
9 Cass. Civ., sez. III, n. 15599/2024; sez. III, n. 18808/2021; sez. II, n. 5434/2021).
Nel caso in esame, l'eccezione di compensazione aveva, in entrambi i giudizi riuniti, il medesimo scopo, ossia quello di far venir meno (quanto meno parzialmente) la pretesa del venditore al pagamento del prezzo dell'immobile, sicchè, in ossequio a quanto appena ricordato, non può ritenersi utilmente riproposta ai fini del primo procedimento, avviato dal . CP_2
Al riguardo, non è revocabile in dubbio che la relativa decadenza fosse irrimediabilmente intervenuta a prescindere dal mancato, fino a quel momento, rilievo della stessa da parte del giudicante.
L'accertato, di non scarsa importanza, inadempimento da parte della CP_1 non trova giustificazione, ex art. 1460 c.c., nei comportamenti, tacciati di contrarietà al principio della buona fede contrattuale, addebitati dalla appellante alla controparte.
L'aver preteso infatti il saldo dell'intero prezzo prima del passaggio in giudicato della sentenza (condotta riguardo alla cui mala fede, peraltro, può ragionevolmente dubitarsi, in presenza di una pronuncia che, letteralmente, onerava l'acquirente al pagamento del saldo prezzo “dalla data della presente sentenza”) nonché richiesto l'emissione, riguardo a questo, di un decreto ingiuntivo non costituiscono condotte che giustificavano in capo alla acquirente il mancato pagamento, per il prolungato tempo indicato in sentenza e, peraltro, anche successivamente, di nessuna delle rate mensili previste.
Né, ai fini della rilevanza dell'inadempimento, erano necessarie diffide di sorta,
o può apprezzarsi la mancata dichiarazione dinanzi ad un pubblico ufficiale della verificazione della condizione, che non risulta essere stati mai richiesta e che non era esigibile dal in assenza di pagamenti di sorta. CP_2
In virtù di quanto detto, confermata la risoluzione, con effetti ex tunc, del contratto per inadempimento della compratrice, la domanda da questa avanzata nel secondo giudizio risulta affetta da carenza di interesse, non potendo condurre ad alcun concreto risultato giuridico utile in favore della ricorrente.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
10 *****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, Controparte_1 soccombente, va condannato al pagamento, in favore degli eredi di CP_2
, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto
[...] dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €4.700,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a
€260.000,00; €1.500,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €2.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la ordinanza ex art. 702 ter, comma 4, Controparte_1
c.p.c. del 23 dicembre 2021, depositata il 24 dicembre 2021, emessa dal
11 Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 12824/2019 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia degli ER;
Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€4.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NO MA UD SE PO
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