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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
6791 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati:
Mariarosaria Budetta Presidente
Francesca Falla Trella Consigliera
Anna Maria Teresa Gregori Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6791/2019, assegnata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 23 gennaio 2025, vertente
Tra
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Staniscia (c.f. , presso il cui studio C.F._2 elettivamente è domiciliata
- appellante - E
è elettivamente domiciliata
– appellata -
Fatto e diritto
Con rituale appello la parte in epigrafe indicata presentava impugnazione avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 bis cpc RG. 4133/19 emessa dal Tribunale Civile di Roma, in data 02/10/19.
1.Il giudizio di primo grado.
La parte appellante, con ricorso ex art. 702 bis cpc, adiva il Tribunale di Roma al fine di sentire condannare la al rimborso dell'assegno Cont CP_1 circolare n. 87000033052/0 di € 1.804,87 e, pertanto, alla consegna del controvalore numerario di detto titolo cartolare emesso dalla stessa debitrice nel corso di una procedura esecutiva presso terzi RGE. 4011/2005 Trib. Roma ed attivata in forza della sentenza 3608/2004 della
Corte di Appello di Roma, contestualmente chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, nella misura che sarà determinata in corso di causa.
A sostegno della domanda, esponeva di essere creditrice nei Parte_1 confronti della giusta sentenza della Corte d'Appello di Roma;
CP_2 di aver notificato alla debitrice, in data 11.01.2005, atto di precetto per l'importo € 2.005,45; di aver effettuato a carico della compagnia assicuratrice un pignoramento presso terzi, innanzi al Tribunale di Roma (R.G.E. 4011/2005); che la successivamente al pignoramento, le Contr aveva inviato un assegno circolare n. 87000033052-09 di € 1.804,87 datato 24.01.2005 ed aveva quindi dispiegato opposizione all'esecuzione; che il Tribunale di Roma, in grado di appello, aveva riconosciuto la tardività del pagamento della accertando il suo diritto il diritto di agire in via Contr esecutiva;
di avere riassunto la procedura esecutiva nei confronti della di non aver incassato il predetto assegno circolare e di non poter Contr procedere più in tal senso stante l'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione triennale ex art. 84, c. 2, R.D. 1736/1933; di aver chiesto ad la nuova emissione dell'assegno e che quest'ultima non CP_1 aveva avuto un atteggiamento collaborativo al fine di ottenere la nuova emissione del titolo. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e CP_1 la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. .
Il Tribunale non accoglieva la domanda, ritenendo che fosse “volta ad ottenere una sentenza di condanna su una pretesa creditoria per cui la stessa dispone già di un titolo esecutivo giudiziale e, dunque, una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi.” E relativamente al risarcimento del danno, il giudice riteneva che non fosse adeguatamente provato il danno subito da . Parte_1
Il Tribunale, quindi, rigettava la domanda attorea come segue: “- dichiara la competenza per valore del Tribunale di Roma in relazione alle domande proposte da
contro
- rigetta le domande Parte_1 CP_1 formulate da nei confronti di - rigetta la Parte_1 CP_1 domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da nei confronti di CP_1 [...]
- condanna a rifondere in favore di le Pt_1 Parte_1 CP_1 spese di lite liquidate in € 4.368,00,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario (15%), 4 % C.A. ed I.V.A. come per legge.”
2.Il giudizio di appello
Avverso detta sentenza, ha proposto appello deducendo che Parte_1
l'ordinanza impugnata fosse censurabile nella parte in cui ha affermato la mancata corrispondenza dell'assegno e la mancata quantificazione dei danni per mancanza di prova, in particolare rilevando la violazione degli artt. . 115, 116 cpc – 2697 cc e L. 266/2005, ed il fatto che la sentenza è censurabile nella parte in cui ha respinto la domanda sul presupposto, ne bis in idem, per cui l'istante era già in possesso di un titolo esecutivo per esigere il pagamento della somma di € 1.804,87.
Inoltre, il Giudice di prime cure da un lato avrebbe omesso di valutare l'esistenza del danno in re ipsa, connesso al ritardo nella materiale apprensione della somma dovuta, dall'altro non aveva valutato elementi presuntivi ai fini della liquidazione per equivalente. L'appellante ha quindi concluso come segue: “Piaccia all'Ill. Collegio adito, in totale riforma della sentenza impugnata, - condannare la convenuta al pagamento dell'equivalente numerario portato dall'assegno circolare n
87000033052-09, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 cc a far data dalla richiesta di avvio di negoziazione assistita al saldo;
Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, nella misura che sarà determinata in corso di causa, o in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche con prudente apprezzamento equitativo per la pervicace attività omissiva posta in essere dalla e consistente nella mancata CP_1 cooperazione alla riemissione dell'assegno circolare n. 87000033052-09 per € 1.804,87 tratto sulla banca di cui l'attore è legittimo CP_3 portatore e beneficiario in forza di un titolo giurisdizionale passato in giudicato. Spese del doppio grado rifuse.”
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo, CP_1 in sintesi, che un comportamento negligente del creditore non può riverberare negativamente sul debitore che ha operato con correttezza e buona fede;
inoltre, nel caso di specie, non ha mai avuto contezza CP_1 del mancato incasso del titolo.
All'esito dell'udienza cartolare del 23 gennaio 2025, sulle precisate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata in decisione.
3.la decisione della Corte.
L'appello è infondato e non suscettibile di accoglimento.
Rileva la Corte che la decisione resa dal primo giudice riflette l'orientamento della giurisprudenza di legittimità laddove viene sancito che la duplicazione di titoli esecutivi è inammissibile, tranne laddove il secondo titolo non assicuri una tutela maggiore. In particolare la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21768/2019, precisa che la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti principi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse ex art. 100 c.p.c., che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
c) il principio ex artt. 1175 e 1375 c.c. che vieta l'abuso del diritto.
Sul tema del mancato incasso dell'assegno da parte del creditore, la Cassazione si è così espressa “La caparra confirmatoria può essere costituita anche mediante la consegna di un assegno bancario, pur se l'effetto proprio di essa si perfeziona al momento della riscossione della somma da esso recata e, dunque, salvo buon fine, essendo però onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso; ne deriva che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, sì da impedirgli di imputare all'inadempimento della controparte il mancato incasso dell'assegno, come pure di recedere dal contratto, al quale la caparra risulta accessoria,
o di sollevare l'eccezione di inadempimento.”(Cass. Ord. n. 10366 del 31/03/2022).
Ciò posto, poiché risulta provato – e pacifico - che l'assegno sia stato emesso e consegnato a che ne ha omesso l'incasso, deve Parte_1 ritenersi che l'appellante abbia posto in essere, in tal modo, una condotta contraria a correttezza e buona fede.
Deve quindi essere ritenuta assorbita la doglianza riguardo il risarcimento del danno in favore dell'appellante, poiché le ragioni affrontate si pongono come prodromiche e dirimenti.
Le spese seguono la soccombenza, in relazione al valore della causa, valutando come omessa la fase di trattazione/istruttoria. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
-Rigetta l'appello;
-Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.885,00 oltre accessori di legge e spese generali;
-Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
La Cons. est. La Presidente
Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta