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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 4715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4715 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2527/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2527/2023
Promossa da
, rapp.to e difeso dall'avv. IA RD unitamente e Parte_1 disgiuntamente all'avv. Carmine D'Andrea, in virtù di procura a margine del ricorso, ed elett.te domiciliato in Eboli alla via U. Nobile 14, presso lo studio dell'avv.
IA RD,
-ricorrente-
Contro
con sede a Campagna (SA), in loc. Mattinelle, 23, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., sig. rapp.ta e difesa, in virtù di CP_1 mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Monica Sansone e presso il cui studio elett.te domicilia, sito in Campagna, alla via Castrullo, SS 19 - III Trav.,
240,
-resistente-
Oggetto: risoluzione contrattuale
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 14/03/2023 il ricorrente, sig.
, premesso che in data 26/04/20222 acquistava, presso l' Parte_1 [...]
il veicolo Renault Captur tg. FS970RR (già targata EJ524YG- Controparte_1
Francia) versando la somma di € 12.450 (contanti a saldo) e, a seguito di tale ultimo pagina 1 di 5 versamento effettuava il trasferimento di proprietà versando la somma di € 580,00; che il giorno 27 dicembre 2022, a seguito di controllo da parte della Polizia Stradale di Eboli, il veicolo veniva sottoposto a sequestro in quanto il numero di telaio risultava contraffatto;
che, ad oggi, l'auto è posta in custodia presso la ditta
; che inutili sono state le richieste verbali rivolte al nella qualità, CP_2 CP_1 finalizzate ad ottenere la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei danni pari all'importo versato per l'acquisto del veicolo, alle spese di agenzia automobilistica per il per il trasferimento di proprietà e le spese di assicurazione;
tanto premesso chiedeva, previa fissazione udienza ex art. 281 undecies co. 2 c.p.c.: riconoscere e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Renault
Captur tg. FS970RR; riconoscere e dichiarare l'inadempimento contrattuale del venditore in ragione del sequestro del veicolo inservibile all'uso destinato per grave difetto di conformità a causa della contraffazione del telaio oltre al disinteresse del convenuto a dirimere ogni controversia e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni nella misura di € 13.717,14 oltre Controparte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, danni per mancato utilizzo del veicolo da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 18/07/2023, ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa del 27/11/2023 si costituiva la , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. sig. che, in via preliminare, eccepiva la Controparte_1 inammissibilità del ricorso per la sua genericità ed indeterminatezza, anche in merito alla quantificazione della somma richiesta deduceva la poca chiarezza nella sua determinazione, infine contestava anche la richiesta del danno dovuta per inservibilità del veicolo acquistato.
Eccepiva, ancora il resistente, la carenza di legittimazione passiva per aver acquistato il veicolo da tale pertanto, in buona fede, lo rivendeva all'odierno Persona_1 ricorrente e, solo successivamente, si scopriva che risultava alterato per cui alcuna responsabilità sussiste in capo ad esso bensì in capo al concludeva, pertanto, Per_1 in via preliminare, per la estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, accertare la insussistenza di responsabilità per i fatti lamentati e, per l'effetto, dichiarare valido il contratto di compravendita, con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 5 La causa è stata istruita con CTU quindi, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione con termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Si osserva preliminarmente che l'attore ha ottemperato alla negoziazione assistita ex
D. L. 132/2014.
Dall'esame degli atti di causa emerge che parte resistente vendeva al ricorrente, sig.
, il veicolo oggetto di causa e che lo stesso veniva sequestrato “perché Parte_1 contraffatta nel numero del telaio”come emerge dal verbale della Polizia di Stato del
27 dicembre 2022.
Alla luce delle prospettazioni effettuate dalle parti e dei documenti versati in atti si rileva che la fattispecie di cui è causa va qualificata in termini di compravendita di aliud pro alio, posto che la vendita di un'autovettura con telaio contraffatto costituisce un'ipotesi paradigmatica di vendita di cosa assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente (Cass. Civ. 17738 del
25/08/2020)
In tali ipotesi, il compratore può esercitare il diritto alla risoluzione del contratto anziché l'azione redibitoria prevista dall'art. 1495 c.c. (Cass. sentenza n. 1889 del
25.1.2018, Cass., Sez. 2, 23/03/2017, n. 7557).
Invece, sul venditore grava la responsabilità risarcitoria di cui all'art. 1494 c.c., operando a suo carico la presunzione di colpa stabilita dal primo comma di tale disposizione (Cass., 20.5.1997 n. 4464; Cass. 29.3.1982 n. 1937), a mente del quale
“in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.” Da tale responsabilità il venditore può esimersi provando di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta, dimostrando di avere eseguito i dovuti accertamenti secondo il parametro di diligenza professionale. ..." (cfr. Trib. Bologna, Sentenza n. 51/2022 del 12-01-2022)
Nel caso in esame, la parte convenuta non ha raggiunto la prova in tal senso.
Il nominato consulente, oltre che a confermare che il numero identificativo risulta essere contraffatto ha anche accertato che, relativamente ai numeri alfa numerici stampati sul montate centrale di destra, sottolineano criticità già, ad una generica pagina 3 di 5 verifica visiva, ... anche il carattere del codice alfa numerico presenta criticità in ordine alla presenza di sbavature nei bordi ...
Pertanto, essendo tali contraffazioni facilmente rilevabili, come accertato dal nominato consulente, se parte venditrice avesse effettuato i dovuti controlli avrebbe, senz'altro, rilevato le predette criticità.
In conclusione, quindi, alla luce di quanto accertato e in mancanza di prova da parte resistente di aver comunque effettuato i dovuti controlli sul veicolo in questione la domanda va accolta con conseguente risoluzione del contratto oggetto di causa per inadempimento del venditore.
Parte resistente va, altresì, condannata alla restituzione delle prestazioni eseguite dal ricorrente.
Sul punto si osserva che l'attore ha raggiunto la prova di aver corrisposto la complessiva somma di € 13.717,00, di cui € 12.450,00 prezzo per acquisto del veicolo.
In definitiva, in accoglimento della domanda, si dichiara risolto il contratto per cui è causa, con condanna di parte resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 13.717,00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di acquisto al saldo.
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in quanto non provata.
Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a definitivo carico di parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2527/2023 r.g. tra –ricorrente- e Parte_1 [...]
con sede a Campagna (SA), in loc. Mattinelle, 23, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., sig. –resistente-, ogni altra istanza, eccezione, CP_1 deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto tra le parti il contratto per cui è causa;
pagina 4 di 5 2) Condanna parte resistente, , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., sig. , alla restituzione in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
13.717,00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di acquisto al saldo;
3) Rigetta la domanda di risarcimento, ex art. 96 c.p.c.;
4) Pone a definitivo carico di parte resistente le spese di CTU per come liquidate;
5) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed € 2.650,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 20/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2527/2023
Promossa da
, rapp.to e difeso dall'avv. IA RD unitamente e Parte_1 disgiuntamente all'avv. Carmine D'Andrea, in virtù di procura a margine del ricorso, ed elett.te domiciliato in Eboli alla via U. Nobile 14, presso lo studio dell'avv.
IA RD,
-ricorrente-
Contro
con sede a Campagna (SA), in loc. Mattinelle, 23, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., sig. rapp.ta e difesa, in virtù di CP_1 mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Monica Sansone e presso il cui studio elett.te domicilia, sito in Campagna, alla via Castrullo, SS 19 - III Trav.,
240,
-resistente-
Oggetto: risoluzione contrattuale
Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 14/03/2023 il ricorrente, sig.
, premesso che in data 26/04/20222 acquistava, presso l' Parte_1 [...]
il veicolo Renault Captur tg. FS970RR (già targata EJ524YG- Controparte_1
Francia) versando la somma di € 12.450 (contanti a saldo) e, a seguito di tale ultimo pagina 1 di 5 versamento effettuava il trasferimento di proprietà versando la somma di € 580,00; che il giorno 27 dicembre 2022, a seguito di controllo da parte della Polizia Stradale di Eboli, il veicolo veniva sottoposto a sequestro in quanto il numero di telaio risultava contraffatto;
che, ad oggi, l'auto è posta in custodia presso la ditta
; che inutili sono state le richieste verbali rivolte al nella qualità, CP_2 CP_1 finalizzate ad ottenere la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei danni pari all'importo versato per l'acquisto del veicolo, alle spese di agenzia automobilistica per il per il trasferimento di proprietà e le spese di assicurazione;
tanto premesso chiedeva, previa fissazione udienza ex art. 281 undecies co. 2 c.p.c.: riconoscere e dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura Renault
Captur tg. FS970RR; riconoscere e dichiarare l'inadempimento contrattuale del venditore in ragione del sequestro del veicolo inservibile all'uso destinato per grave difetto di conformità a causa della contraffazione del telaio oltre al disinteresse del convenuto a dirimere ogni controversia e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni nella misura di € 13.717,14 oltre Controparte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, danni per mancato utilizzo del veicolo da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di comparizione per il giorno 18/07/2023, ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa del 27/11/2023 si costituiva la , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. sig. che, in via preliminare, eccepiva la Controparte_1 inammissibilità del ricorso per la sua genericità ed indeterminatezza, anche in merito alla quantificazione della somma richiesta deduceva la poca chiarezza nella sua determinazione, infine contestava anche la richiesta del danno dovuta per inservibilità del veicolo acquistato.
Eccepiva, ancora il resistente, la carenza di legittimazione passiva per aver acquistato il veicolo da tale pertanto, in buona fede, lo rivendeva all'odierno Persona_1 ricorrente e, solo successivamente, si scopriva che risultava alterato per cui alcuna responsabilità sussiste in capo ad esso bensì in capo al concludeva, pertanto, Per_1 in via preliminare, per la estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, accertare la insussistenza di responsabilità per i fatti lamentati e, per l'effetto, dichiarare valido il contratto di compravendita, con vittoria di spese di giudizio.
pagina 2 di 5 La causa è stata istruita con CTU quindi, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione con termine per deposito di note conclusionali.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Si osserva preliminarmente che l'attore ha ottemperato alla negoziazione assistita ex
D. L. 132/2014.
Dall'esame degli atti di causa emerge che parte resistente vendeva al ricorrente, sig.
, il veicolo oggetto di causa e che lo stesso veniva sequestrato “perché Parte_1 contraffatta nel numero del telaio”come emerge dal verbale della Polizia di Stato del
27 dicembre 2022.
Alla luce delle prospettazioni effettuate dalle parti e dei documenti versati in atti si rileva che la fattispecie di cui è causa va qualificata in termini di compravendita di aliud pro alio, posto che la vendita di un'autovettura con telaio contraffatto costituisce un'ipotesi paradigmatica di vendita di cosa assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente (Cass. Civ. 17738 del
25/08/2020)
In tali ipotesi, il compratore può esercitare il diritto alla risoluzione del contratto anziché l'azione redibitoria prevista dall'art. 1495 c.c. (Cass. sentenza n. 1889 del
25.1.2018, Cass., Sez. 2, 23/03/2017, n. 7557).
Invece, sul venditore grava la responsabilità risarcitoria di cui all'art. 1494 c.c., operando a suo carico la presunzione di colpa stabilita dal primo comma di tale disposizione (Cass., 20.5.1997 n. 4464; Cass. 29.3.1982 n. 1937), a mente del quale
“in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.” Da tale responsabilità il venditore può esimersi provando di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa venduta, dimostrando di avere eseguito i dovuti accertamenti secondo il parametro di diligenza professionale. ..." (cfr. Trib. Bologna, Sentenza n. 51/2022 del 12-01-2022)
Nel caso in esame, la parte convenuta non ha raggiunto la prova in tal senso.
Il nominato consulente, oltre che a confermare che il numero identificativo risulta essere contraffatto ha anche accertato che, relativamente ai numeri alfa numerici stampati sul montate centrale di destra, sottolineano criticità già, ad una generica pagina 3 di 5 verifica visiva, ... anche il carattere del codice alfa numerico presenta criticità in ordine alla presenza di sbavature nei bordi ...
Pertanto, essendo tali contraffazioni facilmente rilevabili, come accertato dal nominato consulente, se parte venditrice avesse effettuato i dovuti controlli avrebbe, senz'altro, rilevato le predette criticità.
In conclusione, quindi, alla luce di quanto accertato e in mancanza di prova da parte resistente di aver comunque effettuato i dovuti controlli sul veicolo in questione la domanda va accolta con conseguente risoluzione del contratto oggetto di causa per inadempimento del venditore.
Parte resistente va, altresì, condannata alla restituzione delle prestazioni eseguite dal ricorrente.
Sul punto si osserva che l'attore ha raggiunto la prova di aver corrisposto la complessiva somma di € 13.717,00, di cui € 12.450,00 prezzo per acquisto del veicolo.
In definitiva, in accoglimento della domanda, si dichiara risolto il contratto per cui è causa, con condanna di parte resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 13.717,00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di acquisto al saldo.
Va, invece, respinta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. in quanto non provata.
Le spese di CTU, per come liquidate, vengono poste a definitivo carico di parte resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2527/2023 r.g. tra –ricorrente- e Parte_1 [...]
con sede a Campagna (SA), in loc. Mattinelle, 23, in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., sig. –resistente-, ogni altra istanza, eccezione, CP_1 deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara risolto tra le parti il contratto per cui è causa;
pagina 4 di 5 2) Condanna parte resistente, , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., sig. , alla restituzione in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
13.717,00 oltre interessi legali decorrenti dalla data di acquisto al saldo;
3) Rigetta la domanda di risarcimento, ex art. 96 c.p.c.;
4) Pone a definitivo carico di parte resistente le spese di CTU per come liquidate;
5) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed € 2.650,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 20/11/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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