Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 8893/2021, avente ad oggetto: recesso da contratto di viaggio e restituzione dell'acconto e vertente tra
(CF ) di Parte_1 P.IVA_1
Portici (NA), in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli
Attore
e
(C.F./P.IVA ), con sede in Brusciano alla CP_1 P.IVA_2
Via Camillo Cucca n. 63 in persona del legale rappresentante pro tempore
Convenuta Contumace
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) accertamento della legittimità del recesso dal contratto per l'acquisto di un pacchetto turistico relativo al viaggio d'istruzione a Malta e condanna dell'Agenzia di viaggi
“ alla restituzione della somma di € 12.000,00 CP_1 oltre interessi legali dalla data di prima richiesta di restituzione e fino al soddisfo;
2) Con vittoria, di spese, diritti ed onorari di giudizio;
L' ha citato in giudizio Parte_1
l'agenzia di viaggi per ottenere la dichiarazione Controparte_1 dell'accertamento della legittimità del recesso dal contratto di acquisto di un pacchetto turistico e la conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro 12000,00.
Per giustificare la domanda ha esposto: che il 27.2.2020 aveva stipulato con l' un contratto avente ad Controparte_2 oggetto per un viaggio d'istruzione destinato alle classi terze della scuola secondaria di primo grado da svolgersi a Malta in due periodi, dal 21 al 25.04.2020 e dal 28.04 al 02.05.2020; che aveva versato all'agenzia l'acconto di euro 12.000,00; che a causa dell' emergenza epidemiologica da covid-19 e dopo l'emanazione del DPCM del 25.02.2020 il viaggio era stato sospeso;
che l'11.4.2020 aveva comunicato a il recesso dal contratto richiedendo Controparte_1 il rimborso dell'acconto versato;
che la aveva Controparte_1 offerto un Voucher del valore di €12.000,00 utilizzabile per altri viaggi entro il 18/04/2021; che aveva rifiutato l'offerta del voucher, tenuto conto che il viaggio era stato organizzato per alunni al termine del ciclo scolastico, ed aveva richiesto il rimborso di quanto versato a titolo di acconto;
che l'agenzia di viaggio aveva rigettato la richiesta;
che aveva inviato all' un atto di diffida e messa in mora Controparte_2 per la restituzione dell'acconto versato;
che l' Controparte_2
in data 04/05/2020 aveva comunicato che avrebbe provveduto
[...] al rimborso entro sessanta giorni al rimborso integrale dell'acconto come dà indicazioni ministeriali;
che in data
25/05/2020 mutando la sua posizione, aveva CP_1 comunicato che non avrebbe eseguito il rimborso in quanto il recesso era antecedente all'entrata in vigore della legge 27 del
30 aprile e che pertanto l'offerta del voucher era conforme alla disciplina vigente al momento in cui era stata formulata.
Non si è costituita la convenuta e con decreto del 13.9.2021 ne è stata dichiarata la contumacia. Ciò detto, passando al merito del giudizio, la domanda dell'attore
è fondata.
L' di Portici(nel Parte_1 prosieguo l'Istituto) ha stipulato in data 27/02/2020 con l' il contratto prot. n. 728/c14 per lo Controparte_2 svolgimento di un viaggio d'istruzione destinato alle classi terze della scuola secondaria di primo grado, da svolgersi a Malta in due periodi, il 21/25.04.2020 ed il 28.04/02.05.2020.
E' provato che a fronte della fattura presentata dalla CP_1
l'Istituto ha versato la somma di euro 12.000,00 quale acconto
[...] del viaggio.
A causa dell'insorgere dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 è stato emanato DPCM del 25.02.2020 che al punto b) dell'art. 1 ha previsto: “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera”.
Il viaggio prenotato era riservato a studenti al termine del ciclo scolastico.
Il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 13, all'art. 1 comma 2 lettera f) e poi l'art. 1, comma 2 lett. q) del decreto legge n.
19 del 25 marzo 2019 (convertito in legge n. 35 del 22 maggio
2020) hanno previsto (originariamente fino alla data del 15 marzo
2020, termine poi di volta in volta prorogato dai DPCM che si sono susseguiti sul punto e, da ultimo, dal DPCM del 26 aprile 2020) la sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero; tale sospensione è stata poi confermata per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020 dall'art. 2, comma 6 del D.L. n. 22 dell' 08/04/2020 alla stregua del quale
“Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
Per la sospensione prevista dai succitati decreti e dai conseguenti provvedimenti attuativi trovava inizialmente applicazione la disciplina dettata dall'art. 28 del decreto legge
2 marzo 2020, n. 9, il quale ha richiamato espressamente “quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché
l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione”.
Tale normativa, che consentiva all'organizzatore del viaggio di scegliere tra l'effettuare il rimborso o emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione, è apparsa inadeguata rispetto alle situazioni in cui lo spostamento del viaggio all'anno successivo e l'emissione di voucher non sarebbe stata possibile, come nel caso di viaggi di istruzione organizzati per alunni delle classi terminali del ciclo di studi.
Pertanto, con la legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del
D.L. n. 18/2020, è stata prevista l'introduzione dell'art. 88 bis, il cui comma 8 ha previsto che : “per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011,
n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni”.
Contestualmente l'art. 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 27 del 24 aprile 2020 a decorrere dal 30 aprile 2020.
L'art. 88 bis della legge 27/2020 ha quindi dettato una disciplina in base alla quale «per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020» si applicano gli artt. 1463 c.c., e 41, comma 4 del D.lg. 23 maggio 2011, n. 79, analogamente a quanto in precedenza era previsto dall'art. 28, comma 9, del citato D.L. n. 9 del 2020.
Il primo richiamo effettuato dall'art. 88-bis, è all'ipotesi sopravvenuta dell'“impossibilità totale” prevista all'art. 1463 cod. civ., secondo cui “la parte è liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta e non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”. Il secondo riferimento normativo, “in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio”, è all'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, il quale, in conformità dell'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2302/2015/UE sui pacchetti turistici1, stabilisce che
«In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».
L'art. 88 bis detta inoltre disposizioni di chiarimento della precedente normativa, disponendo che per le ipotesi di viaggi di istruzione relativi alle classi terminali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, non v'è alternativa al rimborso: ciò in previsione del fatto che non sarebbe stato possibile per gli alunni al fine del ciclo di studi svolgere l'anno seguente il viaggio.
Tale ratio emerge anche dai lavori preparatori della legge di conversione, secondo quanto si legge nel dossier del Senato D.L.
18/2020 – A.C. 2463-A Schede di lettura, dove si evidenzia che per le classi terminali, cambiando ordine o grado di scuola, non vi sarebbe stata la possibilità di utilizzare il voucher entro un anno dall'emissione, impossibilità ricorrente anche per coloro i quali erano iscritti all'ultimo della scuola dell'infanzia.
Inoltre che l'art. 182, comma 3-bis della legge 17 luglio 2020, n.
77 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” ha introdotto all'art. 88-bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, alcune modifiche in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici conseguenti alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione, anche connesse alle indicazioni pervenute dalla Commissione europea e dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Il comma 3-bis dell'art. 182 è così formulato: All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni: …..omissis…. b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021».
La norma quindi ha esteso ulteriormente l'ambito di efficacia delle già emanate disposizioni relative ai viaggi di istruzione, precisandone l'applicazione anche ai soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado.
L'art. 28, comma 9 del citato D.L. n. 9 del 2020 disponeva che «Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione». Tale disposizione, non avendo espressamente statuito in merito alle modalità di accettazione del voucher
(diversamente dall'art. 88-bis), fa salva l'applicazione della disciplina ordinaria di cui al codice del turismo (D.L.vo n. 79 del 2011) assicurando, così, il diritto della Scuola di rifiutare legittimamente il voucher e richiedere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati.
Tutto ciò premesso, il rapporto in esame rientra nell'ambito di applicazione del comma 8 dell'art. 88-bis della legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. n. 18/2020 secondo il quale
“è sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.
Non è fondata la tesi espressa dalla convenuta(e risultante dallo scambio di corrispondenza con l' prima dell'introduzione Pt_1 del giudizio)secondo la quale la disciplina introdotta dall'art. 88 bis non sarebbe applicabile al rapporto in quanto intervenuta in un momento in era già stato, in linea con le norme all'epoca vigenti, emesso il voucher.
In proposito va precisato che il rapporto tra le parti non era stato definito al momento in cui è stato introdotto l'art. 88 bis cosicchè lo stesso costituisce la disciplina alla quale fare riferimento.
D'altra parte quanto previsto dall'art. 88 bis è in linea con quanto previsto dall'art. 1463 c.c..
Alla luce del quadro normativo di riferimento va affermato che legittimamente l' ha rifiutato il voucher sostitutivo e Pt_1 che legittimamente ha esercitato il recesso dal contratto ed ha chiesto di rimborso delle somme versate.
Consegue che la convenuta va condannata a restituire all'Istituto la somma di euro 12000,00 con interessi legali dall'11.4.2020 al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022(valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valore minimo per la fase decisoria), vanno poste a carico della convenuta in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'
[...] nei confronti della convenuta Parte_1
, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
1) Dichiara la legittimità del recesso esercitato dall'
[...] dal contratto avente ad oggetto Parte_1 un pacchetto turistico per un viaggio d'istruzione a Malta e condanna l'Agenzia di viaggi “ alla CP_1 restituzione in favore del Parte_1
” della somma di € 12.000,00 oltre interessi legali
[...] dall'11.4.2020 al soddisfo;
2) Condanna la al pagamento delle spese del CP_1 giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro
2547,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Napoli, 1.5.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa