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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Bellesi Presidente dott. Nicola Di Plotti Giudice dott. Serena Nicotra Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39352/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO (C.F.
) P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “ ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano di rettificare la scheda anagrafica del cittadino straniero facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso Parte_1 ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come
“maschile” e non altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi.
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano (MI) di rettificare la carta d'identità n.
, emessa dal Comune di Milano in data 08/06/2023 e con scadenza al 09/01/2033, di Numero_1
facendo constare che il sesso persona cui l'atto si riferisce è maschile” provvedendo a tutti Parte_1 gli adempimenti successivi;
pagina 1 di 7 - ordinare all'Agenzia delle Entrate competente di rettificare i dati anagrafici registrati facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso della persona cui l'atto si riferisce deve leggersi ed intendersi, come “maschile” e non altrimenti;
- ordinare all'Agenzia delle Entrate competente di rilasciare la tessera sanitaria di Parte_1 facendo constare che il sesso della persona cui l'atto si riferisce è “maschile” provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare alla Questura di Milano di rettificare il permesso di soggiorno n. , emessa dalla Numero_2
Questura di Milano in data 07/02/2023 e con scadenza al 06/02/2028, di facendo Parte_1 constare che il sesso persona cui l'atto si riferisce è “maschile” provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
- in ogni caso ordinare a tutti i Pubblici Uffici competenti di rettificare i dati anagrafici registrati a nome di
facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso della persona cui l'atto si riferisce Parte_1 deve leggersi ed intendersi come “maschile” e non altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi.
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al di Milano, affinché l'Ufficiale dello Stato civile CP_1 provveda alle rettifiche come da dispositivo”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato al presso il Tribunale di Milano, Parte_2 [...]
nata a [...], il [...], ha rappresentato: Parte_1
- di aver mostrato sin dall'infanzia una chiara identità psicosessuale maschile, nonostante possieda gli attributi del sesso femminile e sia stato denunciato all'anagrafe come appartenente al sesso femminile;
- di non essere sposato e di non avere figli;
- di avere ottenuto nel suo paese d'origine la rettifica del nome da femminile a maschile;
- di essersi trasferito in Italia nel 2020;
- di essersi rivolto alla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta presso l'ASST Persona_1
Fatebenefratelli Sacco di Milano, nonché allo psicologo dott. e di avere ricevuto, Testimone_1 all'esito dei colloqui svolti, la diagnosi di disforia di genere;
- di avere ricevuto già in Georgia dal dott. la diagnosi di disforia di genere ed il nulla osta per Per_2
l'avvio della terapia ormonale;
- di essersi successivamente sottoposto alla terapia ormonale sostitutiva su prescrizione e monitoraggio dell'endocrinologa dott.ssa presso l'Istituto Auxologico Italiano;
CP_2
pagina 2 di 7 - di essere intenzionato a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da donna a uomo, anche mediante l'esecuzione dei futuri interventi chirurgici di riattribuzione del sesso.
Parte attrice ha quindi formulato domanda diretta ad ottenere la domanda di rettifica nell'attribuzione del sesso.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione dell'attore, che ha riferito:
“ Quando ero piccolo, ero già con le fattezze maschili;
giocavo a calcio, facevo giochi sempre con i ragazzi. Per_ Ricordo che quando avevo 4 anni mi facevo chiamare con nome
All'inizio in Georgia non avevo informazioni sul fatto che potevo essere transgender;
ricordo che quando avevo
13 anni, per la prima volta mi era piaciuta una ragazza.
A 16 anni ho conosciuto un ragazzo come me, che aveva già iniziato il percorso di transizione e allora ho iniziato a fare ricerche in internet sull'argomento.
Nel 2016 ho cambiato il mio nome su Facebook scegliendo un nome maschile.
Mia madre non era contenta e anche i nostri parenti erano arrabbiati perché non capivano perché mi comportavo così. Non è stato facile per me vivere quel periodo.
Nel 2020 ho parlato con mia madre, dicendo come mi sentivo e che non mi sono mai sentito una ragazza.
All'inizio per lei è stato difficile ma poi ha capito e mi ha aiutato.
Sono andato da uno psicologo in Georgia, il dott. abbiamo fatto tre o quattro sedute e dopo lo Per_4 psicologo mi ha rilasciato una certificazione in cui attestava che mi ero sempre sentito appartenere al genere maschile. Con quella certificazione ho iniziato a fare la terapia ormonale in Georgia.
In Georgia ho fatto anche l'intervento di mastectomia.
Nel novembre 2021 sono venuto in Italia.
Qui nel 2023 sono andato dalla dott.ssa che mi ha fatto la prescrizione per la terapia Per_1 ormonale e poi sono andato all'Istituto Auxologico per continuare la terapia ormonale. Sono contento di come sta andando la terapia ormonale e degli effetti della terapia;
sto molto meglio rispetto a prima;
già dopo che avevo fatto l'intervento al seno, ho pensato che al mondo non c'è persona più felice di me.
Sono convinto della mia scelta e non voglio tornare indietro.
In Georgia ho già fatto il cambio del nome sui documenti ma non quello del sesso.
Ho scelto il nome che è quello di un regista di film che mi piacciono molto” Pt_1
Ritiene il Collegio che la domanda dell'attore meriti accoglimento.
nato a [...], il [...], non è sposato e non ha figli, come risulta dalla Parte_1 documentazione prodotta.
Dalla relazione redatta della dott.ssa e da quella a firma del dott. i quali hanno sottoposto Per_1 Tes_1
l'attore ad esame medico psicologico, emerge che :
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata incongruenza, di lunga durata, tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psichiatrici non hanno messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico interferenti con la rilevata disforia di genere;
pagina 3 di 7 - i colloqui clinici diagnostici hanno confermato la diagnosi di disforia di genere e la consapevolezza delle implicazioni del percorso intrapreso;
- il percorso di transizione effettuato, comprensivo anche di intervento di mastectomia bilaterale, ha avuto effetti positivi sull'equilibrio psichico del paziente, avendo comportato il conseguimento di un maggiore benessere emotivo e la riduzione del senso di disagio a livello individuale e sociale;
- la parte è risultata pienamente consapevole del carattere irreversibile del percorso e non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione.
La difesa di parte attrice ha poi prodotto la relazione redatta dalla dott.ssa che l'ha seguito Persona_5 durante la terapia ormonale nella quale, oltre alla conferma della diagnosi di disforia di genere, sono stati evidenziati i risultati positivi derivanti dalla prosecuzione della terapia ormonale, nonché, ancora una volta, la piena consapevolezza della irreversibilità del percorso.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo della scelta.
Ricorrono quindi i presupposti per accogliere la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile.
Al riguardo, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e
Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
pagina 4 di 7 Ciò posto, con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, del fatto che l'attore ha già proceduto alla rettifica del nome nel proprio paese d'origine, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e Parte_1 sesso da femmina a maschio.
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto della parte all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere Parte_1 coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla pagina 5 di 7 discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile di transizione, Parte_1 percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Ne deriva che va accertato il diritto della parte a sottoporsi al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
Va accolta la domanda di rettifica della scheda anagrafica presso il Comune di Milano dell'attore, quale cittadino straniero, il cui atto di nascita risulta formato all'estero.
Non si ritengono accoglibili le altre richieste dell'attore, considerato che a norma dell'art. 31 comma 5 del D.lgs
150/2011, le statuizioni del tribunale, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riguardano la rettificazione dell'atto di nascita e che la rettificazione dell'indicazione del sesso negli altri documenti costituisce un effetto naturale di tale rettificazione.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) accoglie la domanda di rettificazione di sesso da femminile a maschile proposta da Parte_1 dando atto che il sesso ed il prenome dell'attore devono leggersi ed intendersi come “maschile” e non altrimenti;
2) ordina all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano di rettificare la scheda anagrafica del cittadino straniero nato a [...] il [...], facendo constare, per mezzo di annotazioni, Parte_1 che il sesso ed il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi come “maschile”
e non altrimenti;
pagina 6 di 7 3) accerta il diritto della parte a sottoporsi al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Serena Nicotra dott. Anna Bellesi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Bellesi Presidente dott. Nicola Di Plotti Giudice dott. Serena Nicotra Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39352/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO (C.F.
) P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “ ordinare all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano di rettificare la scheda anagrafica del cittadino straniero facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso Parte_1 ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come
“maschile” e non altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi.
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano (MI) di rettificare la carta d'identità n.
, emessa dal Comune di Milano in data 08/06/2023 e con scadenza al 09/01/2033, di Numero_1
facendo constare che il sesso persona cui l'atto si riferisce è maschile” provvedendo a tutti Parte_1 gli adempimenti successivi;
pagina 1 di 7 - ordinare all'Agenzia delle Entrate competente di rettificare i dati anagrafici registrati facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso della persona cui l'atto si riferisce deve leggersi ed intendersi, come “maschile” e non altrimenti;
- ordinare all'Agenzia delle Entrate competente di rilasciare la tessera sanitaria di Parte_1 facendo constare che il sesso della persona cui l'atto si riferisce è “maschile” provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
- ordinare alla Questura di Milano di rettificare il permesso di soggiorno n. , emessa dalla Numero_2
Questura di Milano in data 07/02/2023 e con scadenza al 06/02/2028, di facendo Parte_1 constare che il sesso persona cui l'atto si riferisce è “maschile” provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
- in ogni caso ordinare a tutti i Pubblici Uffici competenti di rettificare i dati anagrafici registrati a nome di
facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso della persona cui l'atto si riferisce Parte_1 deve leggersi ed intendersi come “maschile” e non altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi.
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che Parte_1 riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Milano di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al di Milano, affinché l'Ufficiale dello Stato civile CP_1 provveda alle rettifiche come da dispositivo”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato al presso il Tribunale di Milano, Parte_2 [...]
nata a [...], il [...], ha rappresentato: Parte_1
- di aver mostrato sin dall'infanzia una chiara identità psicosessuale maschile, nonostante possieda gli attributi del sesso femminile e sia stato denunciato all'anagrafe come appartenente al sesso femminile;
- di non essere sposato e di non avere figli;
- di avere ottenuto nel suo paese d'origine la rettifica del nome da femminile a maschile;
- di essersi trasferito in Italia nel 2020;
- di essersi rivolto alla dott.ssa psicologa e psicoterapeuta presso l'ASST Persona_1
Fatebenefratelli Sacco di Milano, nonché allo psicologo dott. e di avere ricevuto, Testimone_1 all'esito dei colloqui svolti, la diagnosi di disforia di genere;
- di avere ricevuto già in Georgia dal dott. la diagnosi di disforia di genere ed il nulla osta per Per_2
l'avvio della terapia ormonale;
- di essersi successivamente sottoposto alla terapia ormonale sostitutiva su prescrizione e monitoraggio dell'endocrinologa dott.ssa presso l'Istituto Auxologico Italiano;
CP_2
pagina 2 di 7 - di essere intenzionato a proseguire e completare il proprio percorso di transizione da donna a uomo, anche mediante l'esecuzione dei futuri interventi chirurgici di riattribuzione del sesso.
Parte attrice ha quindi formulato domanda diretta ad ottenere la domanda di rettifica nell'attribuzione del sesso.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione dell'attore, che ha riferito:
“ Quando ero piccolo, ero già con le fattezze maschili;
giocavo a calcio, facevo giochi sempre con i ragazzi. Per_ Ricordo che quando avevo 4 anni mi facevo chiamare con nome
All'inizio in Georgia non avevo informazioni sul fatto che potevo essere transgender;
ricordo che quando avevo
13 anni, per la prima volta mi era piaciuta una ragazza.
A 16 anni ho conosciuto un ragazzo come me, che aveva già iniziato il percorso di transizione e allora ho iniziato a fare ricerche in internet sull'argomento.
Nel 2016 ho cambiato il mio nome su Facebook scegliendo un nome maschile.
Mia madre non era contenta e anche i nostri parenti erano arrabbiati perché non capivano perché mi comportavo così. Non è stato facile per me vivere quel periodo.
Nel 2020 ho parlato con mia madre, dicendo come mi sentivo e che non mi sono mai sentito una ragazza.
All'inizio per lei è stato difficile ma poi ha capito e mi ha aiutato.
Sono andato da uno psicologo in Georgia, il dott. abbiamo fatto tre o quattro sedute e dopo lo Per_4 psicologo mi ha rilasciato una certificazione in cui attestava che mi ero sempre sentito appartenere al genere maschile. Con quella certificazione ho iniziato a fare la terapia ormonale in Georgia.
In Georgia ho fatto anche l'intervento di mastectomia.
Nel novembre 2021 sono venuto in Italia.
Qui nel 2023 sono andato dalla dott.ssa che mi ha fatto la prescrizione per la terapia Per_1 ormonale e poi sono andato all'Istituto Auxologico per continuare la terapia ormonale. Sono contento di come sta andando la terapia ormonale e degli effetti della terapia;
sto molto meglio rispetto a prima;
già dopo che avevo fatto l'intervento al seno, ho pensato che al mondo non c'è persona più felice di me.
Sono convinto della mia scelta e non voglio tornare indietro.
In Georgia ho già fatto il cambio del nome sui documenti ma non quello del sesso.
Ho scelto il nome che è quello di un regista di film che mi piacciono molto” Pt_1
Ritiene il Collegio che la domanda dell'attore meriti accoglimento.
nato a [...], il [...], non è sposato e non ha figli, come risulta dalla Parte_1 documentazione prodotta.
Dalla relazione redatta della dott.ssa e da quella a firma del dott. i quali hanno sottoposto Per_1 Tes_1
l'attore ad esame medico psicologico, emerge che :
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata incongruenza, di lunga durata, tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psichiatrici non hanno messo in evidenza problematiche di tipo psicopatologico interferenti con la rilevata disforia di genere;
pagina 3 di 7 - i colloqui clinici diagnostici hanno confermato la diagnosi di disforia di genere e la consapevolezza delle implicazioni del percorso intrapreso;
- il percorso di transizione effettuato, comprensivo anche di intervento di mastectomia bilaterale, ha avuto effetti positivi sull'equilibrio psichico del paziente, avendo comportato il conseguimento di un maggiore benessere emotivo e la riduzione del senso di disagio a livello individuale e sociale;
- la parte è risultata pienamente consapevole del carattere irreversibile del percorso e non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione.
La difesa di parte attrice ha poi prodotto la relazione redatta dalla dott.ssa che l'ha seguito Persona_5 durante la terapia ormonale nella quale, oltre alla conferma della diagnosi di disforia di genere, sono stati evidenziati i risultati positivi derivanti dalla prosecuzione della terapia ormonale, nonché, ancora una volta, la piena consapevolezza della irreversibilità del percorso.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo della scelta.
Ricorrono quindi i presupposti per accogliere la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile.
Al riguardo, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e
Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
pagina 4 di 7 Ciò posto, con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, del fatto che l'attore ha già proceduto alla rettifica del nome nel proprio paese d'origine, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da femminile a maschile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e Parte_1 sesso da femmina a maschio.
Tali elementi consentono dunque di affermare che l'attore, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per quanto riguarda la domanda di accertamento del diritto della parte all'esecuzione dei trattamenti medico chirurgici, si rileva che in base alle risultanze sopra richiamate, l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare utile e necessario al fine di dare a una condizione di genere Parte_1 coerente con la sua intima e sostanziale identità, in modo da risolvere il marcato disagio derivante dalla pagina 5 di 7 discrepanza tra la sua identità biologica femminile e la sua identità psicologica maschile, da garantire alla parte una vita più serena e di favorire un inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del D.lgs 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione del sesso.
La Corte è pervenuta a tale giudizio proprio alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, che ha portato ad escludere che le modificazioni sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento e ad affermare la sufficienza, ai fini della rettificazione, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.
Orbene, nel caso in esame si è accertato che i documenti relativi ai trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati da consentono di ritenere provato il compimento di un percorso irreversibile di transizione, Parte_1 percorso che giustifica l'accoglimento della domanda di rettificazione svolta.
Pertanto, si rientra proprio nella fattispecie nella quale, secondo il giudizio della Corte Costituzionale, la pronuncia di autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis e, quindi, nell'ambito di applicazione della disposizione ritenuta illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Ne deriva che va accertato il diritto della parte a sottoporsi al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili.
Va accolta la domanda di rettifica della scheda anagrafica presso il Comune di Milano dell'attore, quale cittadino straniero, il cui atto di nascita risulta formato all'estero.
Non si ritengono accoglibili le altre richieste dell'attore, considerato che a norma dell'art. 31 comma 5 del D.lgs
150/2011, le statuizioni del tribunale, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, riguardano la rettificazione dell'atto di nascita e che la rettificazione dell'indicazione del sesso negli altri documenti costituisce un effetto naturale di tale rettificazione.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
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Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1) accoglie la domanda di rettificazione di sesso da femminile a maschile proposta da Parte_1 dando atto che il sesso ed il prenome dell'attore devono leggersi ed intendersi come “maschile” e non altrimenti;
2) ordina all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano di rettificare la scheda anagrafica del cittadino straniero nato a [...] il [...], facendo constare, per mezzo di annotazioni, Parte_1 che il sesso ed il nome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi come “maschile”
e non altrimenti;
pagina 6 di 7 3) accerta il diritto della parte a sottoporsi al trattamento medico chirurgico diretto ad adeguare i suoi caratteri sessuali esteriori femminili a quelli maschili;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Serena Nicotra dott. Anna Bellesi
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