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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2407/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al numero 2407 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gerardo Tuorto giusta procura in atti;
appellante
E ppocampo n. 23, C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela
Greco giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n.
8/2021.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n.
8/2021, pubblicata il 05.01.2021 e non notificata, con cui lo stesso ha rigettato l'impugnazione della delibera assembleare del 02.08.2018 con la quale il
Condominio di Ladispoli, via dell'Ippocampo n. 23, approvava il consuntivo ordinario e straordinario per l'esercizio 01.07.2017 / 30.06.2018 relativo all'importo di euro 7.870,66 con voce di spesa definita “ingresso” per euro
1.888,02 e condannava ex art. 96 c.p.c. l'odierna appellante al risarcimento quantificato in euro 300,00 in favore del e al pagamento delle spese di CP_1
lite liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori come per legge.
A fondamento dell'appello parte attrice deduceva l'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace applicato l'art. 1135 c.c. senza tenere in considerazione la delibera assembleare, adottata antecedentemente all'invio delle “e-mails extra-assembleari” di richiesta di sostituzione del portone e con la quale veniva deliberato soltanto la sostituzione della molla del portone necessaria al fine di garantire la chiusura meccanica dello stesso senza necessità di essere accompagnato attesa la sua efficienza;
per aver il Giudice di Pace omesso di considerare che la spesa relativa alla sostituzione del portone non era stata approvata attraverso una ratifica neanche implicita della stessa, né dopo che l'assemblea era stata resa edotta dall'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, 4° comma c.p.c., dell'intervento straordinario compiuto, ma semplicemente all'esito dell'approvazione del bilancio consuntivo ordinario e straordinario per l'esercizio pagina 2 di 9 dal 01.07.2017 al 30.06.2018, il quale secondo l'appellante sarebbe stato redatto in maniera irregolare non avendo l'amministratore redatto due distinti bilanci e avendo lo stesso inserito la spesa relativa alla sostituzione del portone sotto la voce
“ingresso”; per aver il Giudice di Pace erroneamente ritenuto urgente la spesa sostenuta, anziché una vera e propria innovazione ed, infine, per l'insussistenza dei requisiti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il appellato che chiedeva rigettarsi l'appello in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto. Il Condominio deduceva che a fronte della deliberata sostituzione della sola molla, l'amministratore con missiva del
18.01.2018, su espressa richiesta dei condomini Parte_2 CP_2 Pt_3 Per_1
e rappresentanti 713,89 millesimi, comunicava a tutti i condomini Per_2 CP_3
la necessità di procedere alla sostituzione del portone;
che la sostituzione del portone si era resa necessaria per rimuovere la situazione di effettivo pericolo insorta causa l'intervenuta rottura di un vetro del portone la cui sostituzione, unitamente alla deliberata sostituzione della sola molla non ancora avvenuta, rendeva l'intervento manutentivo antieconomico;
che il consuntivo ordinario e straordinario per la gestione 01.07.2017 – 30.06.2018 contenente la voce di spesa afferente alla sostituzione del portone non veniva approvato nella seduta assembleare del 20.07.2018 atteso il dissenso dell'odierna appellante alla sostituzione del portone non preventivamente deliberata;
che la successiva assemblea condominiale con la delibera del 02.08.2018 approvava il predetto consuntivo contenente la voce di spesa “ingresso” e che, quindi, la sostituzione del portone deve ritenersi eseguita nel rispetto di quanto normativamente previsto dall'art. 1135 c.c.
pagina 3 di 9 Infine, il ravvisava anche nel presente grado di giudizio i presupposti CP_1
per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione della ritenuta sussistenza di uno stato di ignoranza colpevole derivante dal mancato uso della seppur minima diligenza nell'analizzare le questioni giuridiche sottese ai fatti per cui è causa.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali, indi all'udienza del 23 gennaio 2025, trattata in forma cartolare era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato.
Invero, come correttamente statuito dalla sentenza di prime cure, risulta provato che la sostituzione del portone di ingresso autorizzata dall'amministratore di non esorbita dai limiti imposti dalla legge al mandato CP_1
dell'amministratore ed è stata ritenuta dall'assemblea del 02.08.2018 opportunatamente e vantaggiosamente realizzata mediante l'approvazione del consuntivo di spesa dal 01.7.2017 al 30.06.2018.
Nel corso della seduta assembleare del 02.08.2018, i condomini rappresentanti 644,18 millesimi hanno approvato, con il voto contrario dell'odierna appellante, il consuntivo di spesa dal 01.07.2017 al 30.06.2018 e la relativa ripartizione individuale. Il predetto consuntivo indica tra le altre voci di spesa quella relativa all'ingresso per un ammontare complessivo di euro 1.888,02 e corrispondente all'importo, già indicato per la sostituzione del portone nel medesimo consuntivo sottoposto all'assemblea del 20.07.2018, ma non approvato per carenza del necessario quorum deliberativo attesa la presenza in assemblea di un numero di condomini rappresentanti soltanto 431,53 millesimi ed il voto contrario della condomina (rappresentante 118,41 millesimi) sulla scorta della Pt_1
pagina 4 di 9 carenza di una deliberazione assembleare di approvazione della sostituzione integrale del portone.
Nel giudizio di primo grado il ha documentalmente provato le CP_1
richieste di sei condomini, rappresentanti 713,89 millesimi, con le quali gli stessi, in considerazione del rinvenimento del vetro rotto del portone e della non avvenuta sostituzione della molla del portone, richiedevano all'amministratore di procedere alla sostituzione dello stesso, come da preventivo già esaminato, anziché ad interventi parziali, peraltro antieconomici, alla luce dell'intervenuta rottura del vetro e del carattere urgente dell'intervento al fine di garantire la sicurezza del
. Risulta, altresì, documentato che l'amministratore del Condominio, CP_1
sulla scorta di tali richieste, provenienti da un numero di condomini rappresentanti la maggioranza condominiale, con missiva del 18.01.2018 informava tutti i condomini della prossima sostituzione del portone di ingresso ad opera della ditta individuata, come da offerta commerciale del 12.07.2017.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'amministratore di condominio ai sensi dell'art. 1135, 2° co. c.c., non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea, la quale ha potere sanante rispetto alle spese per i lavori ordinati dall'amministratore. Al contempo, occorre osservare che la richiamata disposizione non contiene l'espresso divieto di rimborsare le spese non urgenti, non contenute in un preventivo approvato e sostenute dall'amministratore. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in considerazione dei poteri sovrani di cui dispone l'assemblea in tema di gestione del condominio, nulla si oppone, in linea di principio, a che la stessa possa procedere alla ratifica di una spesa effettuata dall'amministratore, che consideri comunque utile, anche quando manchi il requisito
pagina 5 di 9 dell'urgenza” (cfr. Corte Cass. 07.02.2008, n. 2864). A ciò deve aggiungersi che
“l'assemblea del condominio in un edificio, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben può riconoscere a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori, ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini” (cfr. Corte Cass. 24.02.1995 n. 2133). Da ciò ne discende che l'assemblea dei condomini, anche in assenza di una preventiva approvazione del progetto di spesa per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, può successivamente approvare le spese sostenute, oggettivamente utili, mediante il suo potere di ratifica, il quale non necessita di formule particolari oppure mediante l'approvazione del consuntivo che contenga tale voce di spesa.
Tale ultima circostanza si è verificata nel caso di specie, come correttamente accertato dal giudice di prime cure.
Non coglie nel segno l'eccezione svolta dall'appellante secondo cui “il giudice di prime cure non ha tenuto conto che solo pochi giorni prima delle “mail extra assembleari” ricevute dai condomini, con allegati il preventivo per la sostituzione del portone, si
era tenuta una regolare assemblea che aveva affrontato il problema della riparazione del portone
d'ingresso del e si era deliberato per la semplice sostituzione della molla (…)”. CP_1
Invero, dalla lettura degli atti di causa, tra i quali non risulta la richiamata delibera assembleare, emerge che l'amministratore con e-mail del 20.07.2017, facendo seguito a quanto deliberato dai suoi amministrati ed in riferimento al preventivo del 12.07.2017, richiedeva alla ditta individuata di procedere alla sostituzione della pompa del portone. Tuttavia, deve osservarsi, che tale richiesta pagina 6 di 9 non risale a pochi giorni prima della manifestata necessità da parte della maggioranza condominiale di procedere alla sostituzione integrale del portone, bensì ad almeno sei prima e che la necessità di sostituire il portone era stata imposta dalla sopravvenuta rottura del vetro del portone, circostanza che ha determinato la maggioranza dei condomini ad esprimere una diversa volontà anche alla luce della mancata esecuzione del deliberato intervento di sostituzione della sola molla.
La tesi dell'appellante è pertanto confutata dalla documentazione in atti citata e dall'approvazione da parte dell'assemblea del 02.08.2018 del consuntivo dal
01.07.2017 al 30.06.2018 nel quale è contenuta la spesa relativa alla sostituzione del portone ordinata dall'amministratore, la quale, al di là dell'urgenza o meno dell'intervento, deve ritenersi una spesa utilmente sostenuta su espressa richiesta scritta della maggioranza dei condomini, i quali con la delibera del 02.08.2018, approvando il consuntivo di spesa contenente la relativa voce hanno riconosciuto a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzata la sostituzione integrale del portone.
Quindi, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la spesa relativa alla sostituzione del portone è stata approvata dall'assemblea del 02.08.2018
mediante l'approvazione del consuntivo contenente la relativa voce di spesa risultando inammissibile la doglianza relativa all'asserita irregolarità della redazione del bilancio in quanto non oggetto di impugnazione con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Tuttavia, la sentenza di primo grado risulta meritevole di riforma con riferimento alla condanna dell'odierno appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ciò in quanto il istante, convenuto e odierno appellato, nel giudizio innanzi CP_1
pagina 7 di 9 al Giudice di Pace di Civitavecchia non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante ai fini dell'applicazione dell'art. 96, 1° co. c.c., il quale, pur prevedendo la liquidazione del danno da lite temeraria anche d'ufficio, impone all'istante, in ossequio sia al principio di cui all'art. 2697 c.c., sia al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire la prova dell'an e del quantum debeatur, di provare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (cfr. Corte Cass. 06.11.2005, n.
21393) o quantomeno consentire al Giudice di desumere dagli atti di causa l'an debeatur ed il quantum debeatur della pretesa risarcitoria (cfr. Corte Cass. 15.04.2013
n. 9080). La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che il giudice non può provvedere alla liquidazione d'ufficio del danno qualora dagli atti di causa non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno (cfr.
Corte Cass. 04.11.2005, n. 21393 e Cass. 19.07.2004, n. 13355).
Al contempo non sussistono i presupposti per l'accoglimento in questa sede della reiterata richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avuto riguardo alla non palese e strumentale fondatezza dei motivi di appello e alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di appello (cfr.
Corte Cass. 27.08.2013, n. 19583), nonché al non soddisfatto e richiamato onere probatorio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante previa compensazione della metà in ragione della parziale fondatezza dell'appello in merito alla pronuncia della condanna per lite temeraria.
pagina 8 di 9
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2407/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, revoca la condanna di ai Parte_1
sensi dell'art. 96, 1° co. c.p.c.; condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
sito in via dell'Ippocampo n. 23, in persona CP_1 CP_1
dell'amministratore pro tempore, che liquida, previa compensazione della metà, in complessivi € 426,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 17.04.2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA in persona della dott.ssa Silvia Vitelli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al numero 2407 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gerardo Tuorto giusta procura in atti;
appellante
E ppocampo n. 23, C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela
Greco giusta procura in atti;
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n.
8/2021.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n.
8/2021, pubblicata il 05.01.2021 e non notificata, con cui lo stesso ha rigettato l'impugnazione della delibera assembleare del 02.08.2018 con la quale il
Condominio di Ladispoli, via dell'Ippocampo n. 23, approvava il consuntivo ordinario e straordinario per l'esercizio 01.07.2017 / 30.06.2018 relativo all'importo di euro 7.870,66 con voce di spesa definita “ingresso” per euro
1.888,02 e condannava ex art. 96 c.p.c. l'odierna appellante al risarcimento quantificato in euro 300,00 in favore del e al pagamento delle spese di CP_1
lite liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori come per legge.
A fondamento dell'appello parte attrice deduceva l'erroneità della motivazione della sentenza di primo grado per avere il Giudice di Pace applicato l'art. 1135 c.c. senza tenere in considerazione la delibera assembleare, adottata antecedentemente all'invio delle “e-mails extra-assembleari” di richiesta di sostituzione del portone e con la quale veniva deliberato soltanto la sostituzione della molla del portone necessaria al fine di garantire la chiusura meccanica dello stesso senza necessità di essere accompagnato attesa la sua efficienza;
per aver il Giudice di Pace omesso di considerare che la spesa relativa alla sostituzione del portone non era stata approvata attraverso una ratifica neanche implicita della stessa, né dopo che l'assemblea era stata resa edotta dall'amministratore, ai sensi dell'art. 1135, 4° comma c.p.c., dell'intervento straordinario compiuto, ma semplicemente all'esito dell'approvazione del bilancio consuntivo ordinario e straordinario per l'esercizio pagina 2 di 9 dal 01.07.2017 al 30.06.2018, il quale secondo l'appellante sarebbe stato redatto in maniera irregolare non avendo l'amministratore redatto due distinti bilanci e avendo lo stesso inserito la spesa relativa alla sostituzione del portone sotto la voce
“ingresso”; per aver il Giudice di Pace erroneamente ritenuto urgente la spesa sostenuta, anziché una vera e propria innovazione ed, infine, per l'insussistenza dei requisiti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio il appellato che chiedeva rigettarsi l'appello in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto. Il Condominio deduceva che a fronte della deliberata sostituzione della sola molla, l'amministratore con missiva del
18.01.2018, su espressa richiesta dei condomini Parte_2 CP_2 Pt_3 Per_1
e rappresentanti 713,89 millesimi, comunicava a tutti i condomini Per_2 CP_3
la necessità di procedere alla sostituzione del portone;
che la sostituzione del portone si era resa necessaria per rimuovere la situazione di effettivo pericolo insorta causa l'intervenuta rottura di un vetro del portone la cui sostituzione, unitamente alla deliberata sostituzione della sola molla non ancora avvenuta, rendeva l'intervento manutentivo antieconomico;
che il consuntivo ordinario e straordinario per la gestione 01.07.2017 – 30.06.2018 contenente la voce di spesa afferente alla sostituzione del portone non veniva approvato nella seduta assembleare del 20.07.2018 atteso il dissenso dell'odierna appellante alla sostituzione del portone non preventivamente deliberata;
che la successiva assemblea condominiale con la delibera del 02.08.2018 approvava il predetto consuntivo contenente la voce di spesa “ingresso” e che, quindi, la sostituzione del portone deve ritenersi eseguita nel rispetto di quanto normativamente previsto dall'art. 1135 c.c.
pagina 3 di 9 Infine, il ravvisava anche nel presente grado di giudizio i presupposti CP_1
per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in considerazione della ritenuta sussistenza di uno stato di ignoranza colpevole derivante dal mancato uso della seppur minima diligenza nell'analizzare le questioni giuridiche sottese ai fatti per cui è causa.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali, indi all'udienza del 23 gennaio 2025, trattata in forma cartolare era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è parzialmente fondato.
Invero, come correttamente statuito dalla sentenza di prime cure, risulta provato che la sostituzione del portone di ingresso autorizzata dall'amministratore di non esorbita dai limiti imposti dalla legge al mandato CP_1
dell'amministratore ed è stata ritenuta dall'assemblea del 02.08.2018 opportunatamente e vantaggiosamente realizzata mediante l'approvazione del consuntivo di spesa dal 01.7.2017 al 30.06.2018.
Nel corso della seduta assembleare del 02.08.2018, i condomini rappresentanti 644,18 millesimi hanno approvato, con il voto contrario dell'odierna appellante, il consuntivo di spesa dal 01.07.2017 al 30.06.2018 e la relativa ripartizione individuale. Il predetto consuntivo indica tra le altre voci di spesa quella relativa all'ingresso per un ammontare complessivo di euro 1.888,02 e corrispondente all'importo, già indicato per la sostituzione del portone nel medesimo consuntivo sottoposto all'assemblea del 20.07.2018, ma non approvato per carenza del necessario quorum deliberativo attesa la presenza in assemblea di un numero di condomini rappresentanti soltanto 431,53 millesimi ed il voto contrario della condomina (rappresentante 118,41 millesimi) sulla scorta della Pt_1
pagina 4 di 9 carenza di una deliberazione assembleare di approvazione della sostituzione integrale del portone.
Nel giudizio di primo grado il ha documentalmente provato le CP_1
richieste di sei condomini, rappresentanti 713,89 millesimi, con le quali gli stessi, in considerazione del rinvenimento del vetro rotto del portone e della non avvenuta sostituzione della molla del portone, richiedevano all'amministratore di procedere alla sostituzione dello stesso, come da preventivo già esaminato, anziché ad interventi parziali, peraltro antieconomici, alla luce dell'intervenuta rottura del vetro e del carattere urgente dell'intervento al fine di garantire la sicurezza del
. Risulta, altresì, documentato che l'amministratore del Condominio, CP_1
sulla scorta di tali richieste, provenienti da un numero di condomini rappresentanti la maggioranza condominiale, con missiva del 18.01.2018 informava tutti i condomini della prossima sostituzione del portone di ingresso ad opera della ditta individuata, come da offerta commerciale del 12.07.2017.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'amministratore di condominio ai sensi dell'art. 1135, 2° co. c.c., non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea, la quale ha potere sanante rispetto alle spese per i lavori ordinati dall'amministratore. Al contempo, occorre osservare che la richiamata disposizione non contiene l'espresso divieto di rimborsare le spese non urgenti, non contenute in un preventivo approvato e sostenute dall'amministratore. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in considerazione dei poteri sovrani di cui dispone l'assemblea in tema di gestione del condominio, nulla si oppone, in linea di principio, a che la stessa possa procedere alla ratifica di una spesa effettuata dall'amministratore, che consideri comunque utile, anche quando manchi il requisito
pagina 5 di 9 dell'urgenza” (cfr. Corte Cass. 07.02.2008, n. 2864). A ciò deve aggiungersi che
“l'assemblea del condominio in un edificio, in sede di approvazione del consuntivo di lavori eseguiti su parti comuni del fabbricato e di ripartizione della relativa spesa, ben può riconoscere a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzati detti lavori, ancorché non previamente deliberati ovvero, a suo tempo, non deliberati validamente, ed approvarne la relativa spesa, restando, in tal caso, la preventiva formale deliberazione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della spesa e della conseguente ripartizione del relativo importo fra i condomini” (cfr. Corte Cass. 24.02.1995 n. 2133). Da ciò ne discende che l'assemblea dei condomini, anche in assenza di una preventiva approvazione del progetto di spesa per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, può successivamente approvare le spese sostenute, oggettivamente utili, mediante il suo potere di ratifica, il quale non necessita di formule particolari oppure mediante l'approvazione del consuntivo che contenga tale voce di spesa.
Tale ultima circostanza si è verificata nel caso di specie, come correttamente accertato dal giudice di prime cure.
Non coglie nel segno l'eccezione svolta dall'appellante secondo cui “il giudice di prime cure non ha tenuto conto che solo pochi giorni prima delle “mail extra assembleari” ricevute dai condomini, con allegati il preventivo per la sostituzione del portone, si
era tenuta una regolare assemblea che aveva affrontato il problema della riparazione del portone
d'ingresso del e si era deliberato per la semplice sostituzione della molla (…)”. CP_1
Invero, dalla lettura degli atti di causa, tra i quali non risulta la richiamata delibera assembleare, emerge che l'amministratore con e-mail del 20.07.2017, facendo seguito a quanto deliberato dai suoi amministrati ed in riferimento al preventivo del 12.07.2017, richiedeva alla ditta individuata di procedere alla sostituzione della pompa del portone. Tuttavia, deve osservarsi, che tale richiesta pagina 6 di 9 non risale a pochi giorni prima della manifestata necessità da parte della maggioranza condominiale di procedere alla sostituzione integrale del portone, bensì ad almeno sei prima e che la necessità di sostituire il portone era stata imposta dalla sopravvenuta rottura del vetro del portone, circostanza che ha determinato la maggioranza dei condomini ad esprimere una diversa volontà anche alla luce della mancata esecuzione del deliberato intervento di sostituzione della sola molla.
La tesi dell'appellante è pertanto confutata dalla documentazione in atti citata e dall'approvazione da parte dell'assemblea del 02.08.2018 del consuntivo dal
01.07.2017 al 30.06.2018 nel quale è contenuta la spesa relativa alla sostituzione del portone ordinata dall'amministratore, la quale, al di là dell'urgenza o meno dell'intervento, deve ritenersi una spesa utilmente sostenuta su espressa richiesta scritta della maggioranza dei condomini, i quali con la delibera del 02.08.2018, approvando il consuntivo di spesa contenente la relativa voce hanno riconosciuto a posteriori opportunamente e vantaggiosamente realizzata la sostituzione integrale del portone.
Quindi, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la spesa relativa alla sostituzione del portone è stata approvata dall'assemblea del 02.08.2018
mediante l'approvazione del consuntivo contenente la relativa voce di spesa risultando inammissibile la doglianza relativa all'asserita irregolarità della redazione del bilancio in quanto non oggetto di impugnazione con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Tuttavia, la sentenza di primo grado risulta meritevole di riforma con riferimento alla condanna dell'odierno appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Ciò in quanto il istante, convenuto e odierno appellato, nel giudizio innanzi CP_1
pagina 7 di 9 al Giudice di Pace di Civitavecchia non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante ai fini dell'applicazione dell'art. 96, 1° co. c.c., il quale, pur prevedendo la liquidazione del danno da lite temeraria anche d'ufficio, impone all'istante, in ossequio sia al principio di cui all'art. 2697 c.c., sia al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire la prova dell'an e del quantum debeatur, di provare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte (cfr. Corte Cass. 06.11.2005, n.
21393) o quantomeno consentire al Giudice di desumere dagli atti di causa l'an debeatur ed il quantum debeatur della pretesa risarcitoria (cfr. Corte Cass. 15.04.2013
n. 9080). La giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiarito che il giudice non può provvedere alla liquidazione d'ufficio del danno qualora dagli atti di causa non risultino gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno (cfr.
Corte Cass. 04.11.2005, n. 21393 e Cass. 19.07.2004, n. 13355).
Al contempo non sussistono i presupposti per l'accoglimento in questa sede della reiterata richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avuto riguardo alla non palese e strumentale fondatezza dei motivi di appello e alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di appello (cfr.
Corte Cass. 27.08.2013, n. 19583), nonché al non soddisfatto e richiamato onere probatorio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante previa compensazione della metà in ragione della parziale fondatezza dell'appello in merito alla pronuncia della condanna per lite temeraria.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2407/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, revoca la condanna di ai Parte_1
sensi dell'art. 96, 1° co. c.p.c.; condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
sito in via dell'Ippocampo n. 23, in persona CP_1 CP_1
dell'amministratore pro tempore, che liquida, previa compensazione della metà, in complessivi € 426,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 17.04.2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
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