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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile Collegio B – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Silvia Blasi Presidente relatore
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
GiudiceDott.ssa Anna Coletti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 342/2024 R.G., riservato per la decisione all'udienza del 5-6-2024, e vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 ) nato il [...] a [...] 1
VICO EQUENSE (NA) rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Trignano giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
C.F. 2 ) nata il [...] a [...] CP 1 (C.F.
EQUENSE (NA), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Dilengite giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni:
Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate. PM: accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 20-2-2024 Parte 1 e CP_1
[...] hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8-7-2007 in Vico Equense, annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio al n. 148, parte II, serie A, anno 2007.
A fondamento della domanda hanno allegato che dalla loro unione è nata, in data 8-3-
2009, la figlia Per_1, e che, venuta meno la loro comunione morale e materiale, hanno depositato ricorso per la separazione consensuale innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata (R.G. 283/2012). L' udienza presidenziale si è tenuta in data 28-6-2012 e con decreto n. cronol. 7426/2012 gli accordi di separazione sono stati omologati.
Hanno precisato dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale hanno vissuto sempre separatamente, non sussistendo tra loro alcuna possibilità di ricongiunzione spirituale e/o materiale, e che pertanto ricorrono tutti gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, così come novellata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 ai fini del divorzio.
Con note autorizzate di trattazione scritta le parti hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
2.La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della figlia minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Al riguardo si dà atto che le parti non hanno formulato alcuna richiesta economica per sé, ma precisato di essere titolari di adeguati redditi propri. Hanno invece concordato l'affido condiviso della minore Per 1, con prevalente collocazione presso la madre, e regolamentato il diritto di visita del padre. Hanno poi previsto a carico del padre il versamento dell'importo mensile di € 350,00 oltre rivalutazione ISTAT e del 50% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Le parti hanno poi concordato, che a casa coniugale, sita in Vico Equense (NA) alla Via
Croce n. 4, di proprietà del padre del Parte 1 resti nella disponibilità del marito e hanno fin d'ora prestato il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo di documento valido per l'espatrio
Vanno infine disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8-7-2007 in
Vico Equense, tra Parte 1 e CP 1 annotato nel Registro degli
Atti di Matrimonio al n. 148, parte II, serie A, anno 2007
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939
n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C. affida la figlia minore Per_1, ancora minorenne, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, in Vico Equense (NA) alla Via San
Salvatore n. 73;
D. dispone che il padre possa visitare e tenere presso di sé la figlia minore Per 1 compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e scolastici dell'altra, il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 11.00 del sabato fino alle ore 17.00 della domenica, ogni mese a weekend alternati ogni 15 giorni. La figlia minore, inoltre, trascorrerà:
il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con uno dei due genitori, fatta
•
salva l'auspicabile ipotesi di trascorrerlo con entrambi;
sempre con il padre, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre nonché
.
quello della festa del papà; sempre con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre
•
nonché quello della festa della mamma;
le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6
gennaio con l'altro genitore, con vicendevole alternanza annuale;
le festività pasquali il venerdì ed il sabato santo con l'uno e il giorno di Pasqua e
•
pasquetta con l'altro genitore, con vicendevole alternanza annuale;
un periodo di giorni 7 (sette) consecutivi con il padre durante le ferie estive;
•
E. dispone che Parte 1 corrisponda a CP 1 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Controparte_2
Org_1 - codice IBAN: [...], la somma
[...]
Org_ di € 350,00 rivalutata annualmente secondo gli indici
F. pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate), che, ove sostenute da un genitore, dovranno essere rimborsate per la metà all'altro genitore, indipendentemente dal previo accordo;
E. dichiara che le parti hanno regolato profili concernenti la ex casa coniugale e il rilascio e il rinnovo di documento valido nei termini descritti in motivazione;
F. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 12/06/2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile Collegio B – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. Silvia Blasi Presidente relatore
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice
GiudiceDott.ssa Anna Coletti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 342/2024 R.G., riservato per la decisione all'udienza del 5-6-2024, e vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 ) nato il [...] a [...] 1
VICO EQUENSE (NA) rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Trignano giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
C.F. 2 ) nata il [...] a [...] CP 1 (C.F.
EQUENSE (NA), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Dilengite giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni:
Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate. PM: accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso congiunto depositato in data 20-2-2024 Parte 1 e CP_1
[...] hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8-7-2007 in Vico Equense, annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio al n. 148, parte II, serie A, anno 2007.
A fondamento della domanda hanno allegato che dalla loro unione è nata, in data 8-3-
2009, la figlia Per_1, e che, venuta meno la loro comunione morale e materiale, hanno depositato ricorso per la separazione consensuale innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata (R.G. 283/2012). L' udienza presidenziale si è tenuta in data 28-6-2012 e con decreto n. cronol. 7426/2012 gli accordi di separazione sono stati omologati.
Hanno precisato dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale hanno vissuto sempre separatamente, non sussistendo tra loro alcuna possibilità di ricongiunzione spirituale e/o materiale, e che pertanto ricorrono tutti gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, così come novellata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55 ai fini del divorzio.
Con note autorizzate di trattazione scritta le parti hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata al collegio per la decisione.
2.La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse della figlia minore, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Al riguardo si dà atto che le parti non hanno formulato alcuna richiesta economica per sé, ma precisato di essere titolari di adeguati redditi propri. Hanno invece concordato l'affido condiviso della minore Per 1, con prevalente collocazione presso la madre, e regolamentato il diritto di visita del padre. Hanno poi previsto a carico del padre il versamento dell'importo mensile di € 350,00 oltre rivalutazione ISTAT e del 50% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Le parti hanno poi concordato, che a casa coniugale, sita in Vico Equense (NA) alla Via
Croce n. 4, di proprietà del padre del Parte 1 resti nella disponibilità del marito e hanno fin d'ora prestato il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo di documento valido per l'espatrio
Vanno infine disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8-7-2007 in
Vico Equense, tra Parte 1 e CP 1 annotato nel Registro degli
Atti di Matrimonio al n. 148, parte II, serie A, anno 2007
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939
n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
C. affida la figlia minore Per_1, ancora minorenne, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, in Vico Equense (NA) alla Via San
Salvatore n. 73;
D. dispone che il padre possa visitare e tenere presso di sé la figlia minore Per 1 compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e scolastici dell'altra, il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e dalle ore 11.00 del sabato fino alle ore 17.00 della domenica, ogni mese a weekend alternati ogni 15 giorni. La figlia minore, inoltre, trascorrerà:
il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con uno dei due genitori, fatta
•
salva l'auspicabile ipotesi di trascorrerlo con entrambi;
sempre con il padre, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre nonché
.
quello della festa del papà; sempre con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre
•
nonché quello della festa della mamma;
le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre con l'uno e dal 31 dicembre al 6
gennaio con l'altro genitore, con vicendevole alternanza annuale;
le festività pasquali il venerdì ed il sabato santo con l'uno e il giorno di Pasqua e
•
pasquetta con l'altro genitore, con vicendevole alternanza annuale;
un periodo di giorni 7 (sette) consecutivi con il padre durante le ferie estive;
•
E. dispone che Parte 1 corrisponda a CP 1 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Controparte_2
Org_1 - codice IBAN: [...], la somma
[...]
Org_ di € 350,00 rivalutata annualmente secondo gli indici
F. pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per il figlio, purché previamente concordate, ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate), che, ove sostenute da un genitore, dovranno essere rimborsate per la metà all'altro genitore, indipendentemente dal previo accordo;
E. dichiara che le parti hanno regolato profili concernenti la ex casa coniugale e il rilascio e il rinnovo di documento valido nei termini descritti in motivazione;
F. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 12/06/2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi