Articolo 670 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 670. Nomina nel servizio permanente 1. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria sono compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente ((...)) , capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore o del Corpo delle capitanerie di porto, capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti speciale.
2. I vincitori del concorso assumono una anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianita' assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianita' assoluta.
3. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita INPDAP e dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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