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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/10/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI NG AR NA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 506 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Guido Parte_1
RU e LA TU, presso il cui studio in Aversa (CE), piazza Mazzini 20, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 7/02/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2886/2024) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo delle operazioni di consulenza, di “Dichiarare il ricorrente nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con l'accertamento del diritto al pagamento dei relativi ratei dalla data della sospensione (luglio 2023) o dalla data di sporgenza del diritto a seguito dell'espletanda CTU”; con vittoria di spese, diritti e onorari, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità
è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
1 Il CTU nominato nella prima fase ha concluso che il ricorrente non risulta affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Il CTU ha, in particolare, posto una diagnosi di “esiti di prostatectomia radicale per adenocarcinoma carcinoma (2020), in equilibrio clinico ed attuale follow-up, ipertensione arteriosa in adeguato compenso emodinamico, in occhio destro leucoma corneale quale esito di trauma con visus naturale 10/10, mentre in OS esito di intervento di cataratta, poliartrosi, obesità” ed escluso l'invalidità evidenziando che “l'obiettività clinica cardiorespiratoria risulta essere in buon compenso emodinamico con assenza di evidenti segni di edemi declivi, dispnea a riposo e dopo sforzi di lieve entità, cianosi e turgore delle giugulari. Per quanto attiene la patologia oncologica il paziente nel febbraio 2020 viene sottoposto ad intervento di prostatectomia radicale per adenocarcinoma (pT2cN= Gleason 8) trattato con radioterapia ed in attuale follow-up, con esami strumentali ed esame obiettivo negativi. A seguito di visita oculistica viene diagnosticato in OD la presenza di leucoma corneale quale esiti di trauma con percezione luminosa non migliorabile con lenti e con visus naturale 10/10, mentre in OS una pseudofachia chirurgica, caratterizzata dalla sostituzione della lente opacizzate dalla cataratta, con nuova e sintetica. Tale quadro clinico non compromette in maniera rilevante la capacità visiva del ricorrente. L'esame obiettivo neurologico (Funzioni corticali superiori, stazione eretta e deambulazione, forza, trofismo e tono muscolare, riflessi osteo-tendinei e superficiali, sensibilità, prove cerebellari, movimenti involontari) effettuato in sede peritale ed approfondito negli specifici ambiti del contesto clinico (dati anamnestici e sospetto diagnostico) non ha permesso di rilevare evidenti compromissioni funzionali”.
Il ricorrente ha contestato tali conclusioni lamentando che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro clinico, in contrasto con quanto emerge dalla documentazione agli atti, e soprattutto che non abbia effettuato alcuna valutazione in ordine alla incidenza delle limitazioni riscontrate sulla sua capacità lavorativa specifica, tenuto conto delle mansioni svolte
(autotrasportatore).
Ebbene, secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L,
Sentenza n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9762 del 25/07/2000).
Ancora, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato 2 ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L,
Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018). Tuttavia, come pure ha precisato la S.C., la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001).
Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l.
n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n. 22737 del 04/10/2013).
Nella fattispecie, come è evidente alla lettura dell'elaborato, il CTU ha effettuato una valutazione complessiva del quadro patologico, esprimendo un giudizio sulla validità residua dell'istante.
Non risulta, tuttavia, che abbia posto a confronto le limitazioni derivanti dalle patologie riscontrate con l'attività lavorativa di autotrasportatore (cfr. estratto contributivo), né che abbia valutato la documentazione depositata in corso di causa dal ricorrente, sebbene autorizzata dal giudice
(certificati UOC di Oftalmologia P.O. Cardarelli di Campobasso depositati il 12/09/2024).
Nella presente fase è stata, pertanto, disposta la rinnovazione della consulenza.
Il CTU nominato ha concluso, proprio assegnando rilievo decisivo alla più recente documentazione rilasciata presso il P.O. Cardarelli di Campobasso, che allo stato la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti, è ridotta a meno di un terzo;
tanto a decorrere dal 26/08/2024, allorquando è stata certificata una riduzione dell'acutezza visiva a meno di quella richiesta per conseguire la patente CE necessaria per l'espletamento dell'attività di autista, che l'istante svolge da molti anni.
Per il periodo precedente, il CTU ha invece evidenziato come la mancata conferma dell'assegno fosse giustificata, dal momento che “Il pregresso ca prostatico non dà segni o sintomi di progressione ed appare in remissione, la ipovisione, ancorché presente, non determina riduzione della capacità di lavoro potendo il soggetto avere ancora la patente per lo svolgimento della attività lavorativa. La cardiopatia appare in buon compenso e determina una lieve limitazione nell'attività di movimentazione manuale dei carichi, la patologia artrosica, accentuata alla colonna, ma all'esame clinico con lieve impegno funzionale, determina una limitazione non marcata. … 3 Considerando che il periziando svolge l'attività lavorativa di autista dipendente, che in questa occupazioni e per le personali attitudini è necessaria abilità di guida, conoscenza del codice della strada, capacità di orientamento, e doti di comunicazione e gestione dello stress si può concludere, considerando le attitudini presenti, che non è invalido con una percentuale superiore ai due terzi”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti, per cui meritano di essere condivise.
Va conseguentemente dichiarata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 26 agosto 2024.
Ricorrono giusti motivi, stante il riconoscimento del diritto a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa di conferma (maggio 2023) e al deposito del ricorso per ATPO, ma precedente all'espletamento della visita peritale, per compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo ad nato l'[...] a [...], Parte_1 del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 26 agosto 2024;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
CI NG AR NA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa CI NG AR NA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 506 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Guido Parte_1
RU e LA TU, presso il cui studio in Aversa (CE), piazza Mazzini 20, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 7/02/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2886/2024) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo delle operazioni di consulenza, di “Dichiarare il ricorrente nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con l'accertamento del diritto al pagamento dei relativi ratei dalla data della sospensione (luglio 2023) o dalla data di sporgenza del diritto a seguito dell'espletanda CTU”; con vittoria di spese, diritti e onorari, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità
è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
1 Il CTU nominato nella prima fase ha concluso che il ricorrente non risulta affetto da infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Il CTU ha, in particolare, posto una diagnosi di “esiti di prostatectomia radicale per adenocarcinoma carcinoma (2020), in equilibrio clinico ed attuale follow-up, ipertensione arteriosa in adeguato compenso emodinamico, in occhio destro leucoma corneale quale esito di trauma con visus naturale 10/10, mentre in OS esito di intervento di cataratta, poliartrosi, obesità” ed escluso l'invalidità evidenziando che “l'obiettività clinica cardiorespiratoria risulta essere in buon compenso emodinamico con assenza di evidenti segni di edemi declivi, dispnea a riposo e dopo sforzi di lieve entità, cianosi e turgore delle giugulari. Per quanto attiene la patologia oncologica il paziente nel febbraio 2020 viene sottoposto ad intervento di prostatectomia radicale per adenocarcinoma (pT2cN= Gleason 8) trattato con radioterapia ed in attuale follow-up, con esami strumentali ed esame obiettivo negativi. A seguito di visita oculistica viene diagnosticato in OD la presenza di leucoma corneale quale esiti di trauma con percezione luminosa non migliorabile con lenti e con visus naturale 10/10, mentre in OS una pseudofachia chirurgica, caratterizzata dalla sostituzione della lente opacizzate dalla cataratta, con nuova e sintetica. Tale quadro clinico non compromette in maniera rilevante la capacità visiva del ricorrente. L'esame obiettivo neurologico (Funzioni corticali superiori, stazione eretta e deambulazione, forza, trofismo e tono muscolare, riflessi osteo-tendinei e superficiali, sensibilità, prove cerebellari, movimenti involontari) effettuato in sede peritale ed approfondito negli specifici ambiti del contesto clinico (dati anamnestici e sospetto diagnostico) non ha permesso di rilevare evidenti compromissioni funzionali”.
Il ricorrente ha contestato tali conclusioni lamentando che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro clinico, in contrasto con quanto emerge dalla documentazione agli atti, e soprattutto che non abbia effettuato alcuna valutazione in ordine alla incidenza delle limitazioni riscontrate sulla sua capacità lavorativa specifica, tenuto conto delle mansioni svolte
(autotrasportatore).
Ebbene, secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L,
Sentenza n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9762 del 25/07/2000).
Ancora, si è precisato che ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 della l. n. 222 del 1984, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro senza esporre l'assicurato 2 ad ulteriore danno per la salute (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6443 del 13/03/2017; Sez. L,
Ordinanza n. 16141 del 19/06/2018). Tuttavia, come pure ha precisato la S.C., la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3519 del 09/03/2001).
Anche recentemente la giurisprudenza ha ribadito che “In materia di invalidità pensionabile, la l.
n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 11185 del 23/04/2019; Sez. L, Sentenza n. 22737 del 04/10/2013).
Nella fattispecie, come è evidente alla lettura dell'elaborato, il CTU ha effettuato una valutazione complessiva del quadro patologico, esprimendo un giudizio sulla validità residua dell'istante.
Non risulta, tuttavia, che abbia posto a confronto le limitazioni derivanti dalle patologie riscontrate con l'attività lavorativa di autotrasportatore (cfr. estratto contributivo), né che abbia valutato la documentazione depositata in corso di causa dal ricorrente, sebbene autorizzata dal giudice
(certificati UOC di Oftalmologia P.O. Cardarelli di Campobasso depositati il 12/09/2024).
Nella presente fase è stata, pertanto, disposta la rinnovazione della consulenza.
Il CTU nominato ha concluso, proprio assegnando rilievo decisivo alla più recente documentazione rilasciata presso il P.O. Cardarelli di Campobasso, che allo stato la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti, è ridotta a meno di un terzo;
tanto a decorrere dal 26/08/2024, allorquando è stata certificata una riduzione dell'acutezza visiva a meno di quella richiesta per conseguire la patente CE necessaria per l'espletamento dell'attività di autista, che l'istante svolge da molti anni.
Per il periodo precedente, il CTU ha invece evidenziato come la mancata conferma dell'assegno fosse giustificata, dal momento che “Il pregresso ca prostatico non dà segni o sintomi di progressione ed appare in remissione, la ipovisione, ancorché presente, non determina riduzione della capacità di lavoro potendo il soggetto avere ancora la patente per lo svolgimento della attività lavorativa. La cardiopatia appare in buon compenso e determina una lieve limitazione nell'attività di movimentazione manuale dei carichi, la patologia artrosica, accentuata alla colonna, ma all'esame clinico con lieve impegno funzionale, determina una limitazione non marcata. … 3 Considerando che il periziando svolge l'attività lavorativa di autista dipendente, che in questa occupazioni e per le personali attitudini è necessaria abilità di guida, conoscenza del codice della strada, capacità di orientamento, e doti di comunicazione e gestione dello stress si può concludere, considerando le attitudini presenti, che non è invalido con una percentuale superiore ai due terzi”.
Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita all'esame obiettivo e alla documentazione medica agli atti, per cui meritano di essere condivise.
Va conseguentemente dichiarata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 26 agosto 2024.
Ricorrono giusti motivi, stante il riconoscimento del diritto a decorrere da epoca successiva alla domanda amministrativa di conferma (maggio 2023) e al deposito del ricorso per ATPO, ma precedente all'espletamento della visita peritale, per compensare per metà le spese di lite dell'intero procedimento, liquidate in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019); la residua metà segue la soccombenza dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo ad nato l'[...] a [...], Parte_1 del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 26 agosto 2024;
2) compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà, che liquida in complessivi € 1.933,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
CI NG AR NA
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