Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1551/2024 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.10.1976 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Spadaro, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fidone, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
05.02.2025
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli Parte_2
effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con a Scicli, il 18.08.2014, Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 51, Parte II, Serie A, dell'anno 2014, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dalla suddetta unione coniugale sono nate le figlie gemelle e (Ragusa, Per_1 Per_2
09.06.2011); che la ricorrente, dichiarando che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti successivamente alla separazione consensuale, omologata con decreto n. 11082/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa in data
09.06.2021 (procedimento n.ro 3077/2020 R.G.), ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui in ricorso;
che, con decreto del 14.06.2024, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
07.11.2024; che, in data 28.10.2024, si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente mediante deposito di comparsa di costituzione;
che all'udienza del 07.11.2024, le parti a mezzo dei rispettivi procuratori hanno chiesto la
“trasformazione del rito” in divorzio congiunto e il giudizio è proseguito nelle forme del procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51. cpc, e fissata l'udienza del 05.02.2025 da tenersi in modalità cartolare, e in esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che le parti hanno chiesto congiuntamente che il divorzio proceda alle condizioni di cui all'accordo depositato il 02.01.2025, e di seguito esposte:
1. Entrambi i coniugi essendo economicamente indipendenti, si danno reciprocamente atto di nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2. Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ai genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre.
3. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute delle figlie minori (scuola, cure, sport, tempo libero, ecc) verrà presa in comune accordo tra i due genitori, tenendo anche conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
4. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre, compatibilmente con suoi impegni di lavoro, tenuto conto degli impegni della scuola, ricreativi e sportivi delle figlie, potrà averle con se pagina 2 di 5 ogni martedì e giovedì dalle ore 15.30 fino alle ore 19.00 con possibilità di pernottamento tra il sabato e la domenica. Nei giorni in cui le figlie staranno con il padre questi si occuperà delle loro attività di studio e o di quant'altro esse dovranno svolgere (sport, incontri con i compagni, ecc).
5. Nel periodo di vacanze estive, i suddetti orari potranno essere posticipati di un'ora, fino alle ore
20.00.
6. Durante le festività natalizie, il padre potrà tenere con sé le figlie ad anni alterni dalle ore 16.00 del 24 dicembre sino alle 16.00 del 25 dicembre o dalle ore 16.00 del 31 dicembre sino alle 16.00 del 1 gennaio.
Il padre potrà tenere con sé le figlie, ad anni alterni dalle ore 16.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica di Pasqua o dalle ore 18.00 della domenica di Pasqua sino alle ore 20,00 del lunedì successivo.
Durante le vacanze estive, fermo restando gli orari e le giornate come concordate, avrà facoltà di tenere e condurre con sé le figlie per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre.
I genitori si avviseranno vicendevolmente laddove i minori venissero condotti fuori dal Comune di
Modica o Scicli per trasferte o vacanze.
7. Il sig. verserà, a titolo di mantenimento per le figlie minori entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, la somma di €.500,00 (€.250,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico sul conto corrente intestato alla stessa avente il seguente codice Iban
[...] mentre l'assegno unico e universale erogato dall' per le figlie CP_2
minori verrà riscosso dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In
Contr ossequio a quanto stabilito dalle linee guida del le spese straordinarie verranno regolamentate come dappresso:
9. Le spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, Rientrano in tale voce di spesa: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto qualora verrà acquistato con l'accordo di entrambi i genitori,. Tali spese dovranno essere debitamente documentate.
10. Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
pagina 3 di 5 a) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi, attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
c) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) Spese medico sanitarie: Spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, Spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e) Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
1L RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
11. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento dei minori su entrambi i passaporti dei genitori;
12. Le spese del presente giudizio restano irripetibili.”; che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologazione n. 11082/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 09.06.2021, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della
L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
pagina 4 di 5 che l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso e con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Scicli, in data
18.08.2014, tra e con atto trascritto nel registro Parte_2 Controparte_1
degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2014, parte II, serie A, numero 51;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
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