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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6153
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 6153/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], Cordoba, Argentina;
Parte_1
nato il [...] a [...], Santa Fe, Argentina;
Controparte_1
nata il [...] a [...], Santa Fe, Argentina;
Controparte_2
nata il [...] a [...], Santa Fe, Argentina in proprio e unitamente a Controparte_3
nato il [...] a [...], Santa Fe, Argentina entrambi in qualità di Controparte_4
esercenti la responsabilità genitoriale dei minori nata il [...] a [...], Persona_1
Santa Fe, Argentina e nata il [...] a [...], Santa Fe, Argentina;
Parte_2
nato il [...] a [...], Cordoba, Argentina;
Persona_2
ata il 28/01/1990 a OS, Santa Fe, Argentina;
Persona_3
nata il [...] a [...], Santa Fe, Argentina;
Parte_3
nato il [...] a [...], Santa Fe, Argentina Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Miceli, cod fisc e con lui C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Pontecorvo, alla via G. B. Bernadotte, 7 pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_5
convenuto contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare che gli attori sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle iscrizioni e trascrizioni ex lege nei Registri dello Stato Civile. Con vittoria di spese e competenze di causa. Con ogni riserva di ulteriormente articolare e dedurre nei termini di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_4
14/06/1884 a Manta – Cuneo (cfr. doc. in atti n. 1), il quale, successivamente, emigrava in
Argentina ove decedeva in data 22.10.1960 (cfr. doc. in atti n. 4) senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere
Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “CERTIFICO che nel Registro
Nazionale degli Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, per nascita e per opzione al di sopra dei 16 anni di età, e i naturalizzati argentini a partire dai 18 anni di età, non è registrato fino ad oggi , o nato il [...] a [...] – Parte_5 Persona_4 Parte_6
Cuneo, ITALIA. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, il ricorrente, chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_6
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5.06.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono
2 assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti dopo l'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del
1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio di con del 24.04.1909 (cfr. doc. in atti Persona_4 CP_7
n. 3), nasceva il 18/01/1911 a General Pico, Argentina (cfr. doc. in atti n. Persona_5
5), il quale si sposava con in data 6.02.1937 (cfr. doc. in atti n. 6); CP_8 Persona_6
- dal matrimonio di con nasceva Persona_5 Persona_7 Persona_8
il 17/01/1938 a Cruz Alta, Argentina (cfr. doc. in atti n. 8), il quale si coniugava con
[...]
in data 24.02.1962 (cfr. doc. in atti n. 9); Controparte_9
- dalla predetta unione coniugale nascevano tre figli tutti ricorrenti:
1. il 14/12/1962 a Cruz Alta, Argentina (cfr. doc. in atti n. 14), il Parte_1 Per_9 quale dall'unione matrimoniale con del 14.01.1999 (cfr. doc. in atti n. 15) Persona_10
nascevano due figli: il 13/10/1999 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti Controparte_1
n. 21) e il 24 /07/2004 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. 22); Controparte_2
2. il 16/03/1965 a Cruz Alta, Argentina (cfr. doc. in atti n. 12), il quale si Persona_2 Per_9
sposava con in data 28.06.1989 (cfr. doc. in atti n. 13) e dalla loro unione Persona_11
nascevano tre figli: l 28/01/1990 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. Persona_3
in atti n. 20), il 23/05/1994 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. Parte_3
19), il 05/07/1996 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. 18); Parte_4
3. il 07/01/1981 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. 11), la quale Controparte_3
dalla relazione con nascevano due figli, ricorrenti: il Controparte_4 Persona_1
13/11/2011 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. 17) e il Parte_2
14/09/2015 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. 16).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
3 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile dopo la promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 la competenza in primo luogo spetta al e la relativa Controparte_5 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al
Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono
“termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, inviavano richiesta via mail nel marzo 2023 al Consolato competente di OS (Argentina) ricevendo una risposta automatica di utilizzare il servizio “Prenot@mi” e quindi cercavano di utilizzare il servizio
"Prenot@ami" così come riportato anche nel sito del Consolato competente, senza tuttavia riuscire a prenotare il proprio turno. Successivamente, in data 15/02/2024 gli istanti, per tramite del proprio difensore, inviavano diffida ad adempiere al , di cui si allega copia (cfr. doc. in Parte_7
atti n. 23) e ricevuta pec (cfr. doc. in atti n. 24), chiedendo di dar seguito e concludere il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis in favore degli interessati e, a fronte di detta ulteriore richiesta, il diffidato restava inerte senza rispondere. Parte_7
4 In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_5
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente avendo, il diretto discendente dell'avo cittadino italiano, dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Quindi se non vi sono dubbi che nato il [...] a [...] – Cuneo Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 1), fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, il 18/01/1911 a General Pico, Argentina (cfr. doc. Persona_5
in atti n. 5) e si univa in matrimonio con in data 6.02.1937 (cfr. doc. in atti Persona_7
n. 6).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del
1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso
5 fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato il Parte_1
14/12/1962 in Argentina;
nato il [...] in [...]; Controparte_1 [...]
nata il [...] in [...]; nata il [...] in [...]; CP_2 Controparte_3
nata il [...] in [...]; nata il Persona_1 Parte_2
14/09/2015 in Argentina;
nato il [...] in [...]; Persona_2 Persona_3
nata il [...] in [...]; nata il [...] in
[...] Parte_3
Argentina; nato il [...] in [...] il diritto alla Parte_4
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− - ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 21 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 6153/2024 promossa da:
nato il [...] a [...], Cordoba, Argentina;
Parte_1
nato il [...] a [...], Santa Fe, Argentina;
Controparte_1
nata il [...] a [...], Santa Fe, Argentina;
Controparte_2
nata il [...] a [...], Santa Fe, Argentina in proprio e unitamente a Controparte_3
nato il [...] a [...], Santa Fe, Argentina entrambi in qualità di Controparte_4
esercenti la responsabilità genitoriale dei minori nata il [...] a [...], Persona_1
Santa Fe, Argentina e nata il [...] a [...], Santa Fe, Argentina;
Parte_2
nato il [...] a [...], Cordoba, Argentina;
Persona_2
ata il 28/01/1990 a OS, Santa Fe, Argentina;
Persona_3
nata il [...] a [...], Santa Fe, Argentina;
Parte_3
nato il [...] a [...], Santa Fe, Argentina Parte_4 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Miceli, cod fisc e con lui C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo Studio sito in Pontecorvo, alla via G. B. Bernadotte, 7 pec come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_5
convenuto contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare che gli attori sono cittadini italiani sin dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano, ordinando al competente Ufficiale di Stato
Civile di procedere alle iscrizioni e trascrizioni ex lege nei Registri dello Stato Civile. Con vittoria di spese e competenze di causa. Con ogni riserva di ulteriormente articolare e dedurre nei termini di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il Persona_4
14/06/1884 a Manta – Cuneo (cfr. doc. in atti n. 1), il quale, successivamente, emigrava in
Argentina ove decedeva in data 22.10.1960 (cfr. doc. in atti n. 4) senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere
Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge: “CERTIFICO che nel Registro
Nazionale degli Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini, per nascita e per opzione al di sopra dei 16 anni di età, e i naturalizzati argentini a partire dai 18 anni di età, non è registrato fino ad oggi , o nato il [...] a [...] – Parte_5 Persona_4 Parte_6
Cuneo, ITALIA. Deceduto” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, il ricorrente, chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_5
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_6
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5.06.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono
2 assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti dopo l'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale del
1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio di con del 24.04.1909 (cfr. doc. in atti Persona_4 CP_7
n. 3), nasceva il 18/01/1911 a General Pico, Argentina (cfr. doc. in atti n. Persona_5
5), il quale si sposava con in data 6.02.1937 (cfr. doc. in atti n. 6); CP_8 Persona_6
- dal matrimonio di con nasceva Persona_5 Persona_7 Persona_8
il 17/01/1938 a Cruz Alta, Argentina (cfr. doc. in atti n. 8), il quale si coniugava con
[...]
in data 24.02.1962 (cfr. doc. in atti n. 9); Controparte_9
- dalla predetta unione coniugale nascevano tre figli tutti ricorrenti:
1. il 14/12/1962 a Cruz Alta, Argentina (cfr. doc. in atti n. 14), il Parte_1 Per_9 quale dall'unione matrimoniale con del 14.01.1999 (cfr. doc. in atti n. 15) Persona_10
nascevano due figli: il 13/10/1999 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti Controparte_1
n. 21) e il 24 /07/2004 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. 22); Controparte_2
2. il 16/03/1965 a Cruz Alta, Argentina (cfr. doc. in atti n. 12), il quale si Persona_2 Per_9
sposava con in data 28.06.1989 (cfr. doc. in atti n. 13) e dalla loro unione Persona_11
nascevano tre figli: l 28/01/1990 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. Persona_3
in atti n. 20), il 23/05/1994 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. Parte_3
19), il 05/07/1996 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. 18); Parte_4
3. il 07/01/1981 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. 11), la quale Controparte_3
dalla relazione con nascevano due figli, ricorrenti: il Controparte_4 Persona_1
13/11/2011 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. 17) e il Parte_2
14/09/2015 a OS, Santa Fe, Argentina (cfr. doc. in atti n. 16).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
3 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile dopo la promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 la competenza in primo luogo spetta al e la relativa Controparte_5 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al
Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono
“termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, inviavano richiesta via mail nel marzo 2023 al Consolato competente di OS (Argentina) ricevendo una risposta automatica di utilizzare il servizio “Prenot@mi” e quindi cercavano di utilizzare il servizio
"Prenot@ami" così come riportato anche nel sito del Consolato competente, senza tuttavia riuscire a prenotare il proprio turno. Successivamente, in data 15/02/2024 gli istanti, per tramite del proprio difensore, inviavano diffida ad adempiere al , di cui si allega copia (cfr. doc. in Parte_7
atti n. 23) e ricevuta pec (cfr. doc. in atti n. 24), chiedendo di dar seguito e concludere il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis in favore degli interessati e, a fronte di detta ulteriore richiesta, il diffidato restava inerte senza rispondere. Parte_7
4 In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_5
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente avendo, il diretto discendente dell'avo cittadino italiano, dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Quindi se non vi sono dubbi che nato il [...] a [...] – Cuneo Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 1), fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, e i suoi discendenti diventavano cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, il 18/01/1911 a General Pico, Argentina (cfr. doc. Persona_5
in atti n. 5) e si univa in matrimonio con in data 6.02.1937 (cfr. doc. in atti Persona_7
n. 6).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del
1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso
5 fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti nato il Parte_1
14/12/1962 in Argentina;
nato il [...] in [...]; Controparte_1 [...]
nata il [...] in [...]; nata il [...] in [...]; CP_2 Controparte_3
nata il [...] in [...]; nata il Persona_1 Parte_2
14/09/2015 in Argentina;
nato il [...] in [...]; Persona_2 Persona_3
nata il [...] in [...]; nata il [...] in
[...] Parte_3
Argentina; nato il [...] in [...] il diritto alla Parte_4
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− - ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 21 marzo 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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