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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 314 R.G.A.C. per l'anno 2019, riservata in decisione all'udienza cartolare del 13.3.2025, vertente
TRA
Avv. ), in proprio e Parte_1 C.F._1 quale legataria dei crediti professionali dell'avv. AT ON
(deceduto in Napoli in data 22.6.2024), rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Gennaro Minopoli, presso il cui studio in Napoli, via P. Della Valle, n. 4, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._2 [...]
), CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ) e C.F._4 Controparte_4
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._5 mandato in atti, dall'avv. Sergio Gambardella, presso il cui studio in
Napoli, alla via D. Fontana n. 40, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord
n. 2255/2018, pubblicata in data 29.08.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza del 13.3.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2016, Controparte_1
e evocavano in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, gli avv.ti AT
ON e proponendo opposizione all'atto di Parte_1 precetto da detti procuratori notificato agli istanti, in data 13.10.2016,
1 quali eredi di amministratore del “MI di Persona_1 via Baracca n. 18 - Parti comuni - Marano di Controparte_5
Napoli”, per l'importo complessivo di € 12.251,50, pari ai compensi professionali liquidati, rispettivamente, in favore dell'avv. AT
ON, dalla sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di
Marano n. 393/2007, depositata in data 14.11.2007, e in favore di entrambi i difensori opposti, dalla sentenza della Corte di appello di
Napoli n. 889/2016, depositata in data 3.3.2016.
A sostegno dell'opposizione, gli intimati assumevano: 1) l'assenza di un titolo esecutivo nei loro confronti, dacché le sentenze in virtù delle quali era stato intimato il contestato precetto erano giuridicamente inesistenti, in quanto dapprima dichiaravano l'inesistenza del
MI di via Baracca n. 18 Controparte_6
e poi lo condannavano al pagamento delle spese
[...] di giudizio;
2) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il proprio comune dante causa, si era costituito nei Persona_1 giudizi definiti dalle anzidette sentenze solo quale amministratore del c.d. MI e mai in proprio;
3) l'inesistenza dell'associazione non riconosciuta, vieppiù che nelle sentenze poste a fondamento del precetto opposto si faceva esclusivo riferimento al
[...] in Marano di Controparte_7
Napoli, dichiarato inesistente per difetto di titolo costitutivo; 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di una associazione non riconosciuta, la decadenza dall'azione nei propri confronti ex art. 1957 c.c..
Gli opponenti chiedevano, pertanto, al tribunale adito di: “concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione la sospensione dell'efficacia esecutiva delle sentenze del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano di Napoli n. 393/07 e della Corte d'Appello di
Napoli n. 889/2016. Nel merito, in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza dei titoli posti a fondamento dell'intimazione, nonché del diritto da parte degli avvocati AT ON e a procedere Parte_1 ad esecuzione forzata, con la loro condanna in solido al pagamento di tutte le spese legali e processuali con maggiorazione 15% per spese generali e accessori”.
Radicato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 2.2.2017, si costituivano gli opposti AT ON e Parte_1 nell'indicata qualità, opponendosi alla richiesta di sospensione dell'esecutorietà del titolo giudiziale, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Deducevano che ad essere giuridicamente non esistente era solo
l'associazione non riconosciuta “ di cui Controparte_7 si era qualificato rappresentante senza esserlo, Persona_1
2 mentre le sentenze del Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Marano
n. 393/2007 e della Corte di appello di Napoli n. 889/2016 esistevano ed erano valide;
che, in forza della statuizione di cui all'art. 38 c.c., delle obbligazioni assunte dall'Ente dichiarato inesistente era responsabile e tenuto a rispondere il soggetto che aveva agito in suo nome e per suo conto, ovvero e che l'efficacia Persona_1 del titolo si estendeva ai suoi eredi ex art. 477 c.p.c..
Sospesa l'esecutorietà del titolo, in assenza di attività istruttoria, il tribunale di Napoli Nord definiva la lite con sentenza n. 2255/2018, pubblicata in data 29.8.2018, così statuendo: “1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara che i sig.ri ON AT e Parte_1 non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base delle sentenze n. 393/2017 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano di Napoli, e n. 880/2016 della Corte di Appello di Napoli nei confronti di
, , , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 in forza del precetto notificato in data 13 ottobre 2016 e per l'effetto, dichiara l'inefficacia di tale precetto oggetto del presente giudizio di opposizione;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite”.
Contro tale pronuncia, non notificata, con atto di citazione notificato in data 18.1.2019, proponevano appello AT ON e Parte_1
contestando al tribunale: 1) Omesso esame officioso
[...] dell'ammissibilità della opposizione proposta, attesa la mancata attivazione degli ordinari mezzi di impugnazione circa la asserita nullità della sentenza (art. 161 cpc); 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. (ermeneutica degli atti negoziali giudiziari e delle sentenze); 3) Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1117 e ss. c.c. (condominio degli edifici); e correlativa 4) Violazione e falsa applicazione delle norme sulle associazioni non riconosciute - att. 36 e ss. c.c.; 5) Omessa delibazione sull'applicazione dell'art. 38 c.c.
Chiedevano, pertanto, alla corte adita, in riforma della pronuncia gravata, di voler: “1) dichiarare efficace il precetto e validi a tutti gli effetti di legge i titoli esecutivi posti a fondamento della intimazione di pagamento;
2) Accogliere ogni altra domanda avanzata nel precetto e nel primo grado di giudizio in particolare l'estensione del giudicato nei confronti di Persona_1
e per esso dei suoi eredi”. Con vittoria delle spese del doppio
[...] grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 12.4.2019, si costituivano gli appellati , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2
, insistendo per l'integrale rigetto dell'avverso Controparte_3 gravame, con condanna degli appellanti, in solido, alle spese e competenze del grado.
Con comparsa di costituzione e risposta di nuovo procuratore e difensore, avv. Gennaro Minopoli, depositata in data 30.10.2024,
l'avv. già costituita in proprio, si costituiva anche Parte_1
3 quale legataria dei crediti professionali dell'avv. AT ON, deceduto in Napoli in data 22.06. 2024, giusta sua disposizione testamentaria datata 2.7.2012 (cfr. allegato testamento pubblico ricevuto dal notaio e “verbale di passaggio agli atti tra Persona_2 vivi di testamento pubblico” del 10.7.2024).
La causa (nelle more assegnata, in data 5.2.2025, al consigliere relatore, dr.ssa Ada Meterangelis, a seguito di disposta ridistribuzione di affari tra sezioni della Corte di appello), all'udienza cartolare del
13.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Giova innanzitutto riportare i passi contestati della pronuncia gravata, rilevanti ai fini dello scrutinio del primo e del secondo motivo di gravame, con cui il tribunale evidenziava: <… risulta assorbente la fondatezza del primo motivo di opposizione, consistente nella rilevata inesistenza giuridica delle sentenze poste a fondamento del precetto.
Ed invero, ai fini della decisione, lo scrivente ritiene di dover osservare il principio della ragione più liquida, con preliminare verifica dell'esistenza o meno del titolo di cui sia stato intimato il pagamento con il precetto opposto.
[…] per giurisprudenza di legittimità consolidata e condivisa da questo Tribunale, l'inesistenza del titolo esecutivo di natura giudiziale, o nullità insanabile, è rilevabile non solo con l'impugnazione giurisdizionale del provvedimento, nei termini prescritti dalla legge, ma anche mediante actio nullitatis o mediante opposizione all'esecuzione, laddove l'esecuzione sia stata iniziata o preannunciata (cfr. Cass. Civ. sez. VI 18.02.2015 n. 3277).
Quanto al concetto di inesistenza, va osservato che, oltre all'ipotesi contemplata dall'art. 161 c.p.c. (difetto di sottoscrizione del Giudice), la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato un concetto di inesistenza, per distinguerlo dal vizio meno grave della nullità, elevando il concetto di inesistenza a categoria generale. Le ipotesi che, all'esito di questa operazione ermeneutica, vengono tradizionalmente ricondotte nell'ambito dell'inesistenza sono le sentenze emesse nei confronti di un soggetto immaginario o inesistente, quelle prive del dispositivo, dal dispositivo incerto, contraddittorio, assurdo, incomprensibile, o impossibile, quelle solo oralmente rese, quelle preannunciate a non iudice o solo in minuta.
Come ben noto, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto affette dal vizio di inesistenza le sentenze dal dispositivo incerto, contraddittorio o assurdo (cfr.
Cass. 3032/1997 e 1965/1994).
Nel caso di specie, si evidenzia che la sentenza n. 393/2007 del Tribunale di
Napoli posta a base del precetto opposto, sebbene formalmente passata in giudicato, presenta un dispositivo del tutto illogico e contraddittorio in quanto, da un lato, afferma l'inesistenza del MI convenuto e,
4 dall'altro, lo condanna a favore della parte istante al rimborso delle spese di lite, oggi intimate.
Il vizio di inesistenza della pronuncia di primo grado non può ritenersi superato e sanato dall'intervenuto passaggio in giudicato formale della medesima a seguito della dichiarata inammissibilità dell'appello proposto avverso la stessa.
Del pari deve ritenersi inesistente il capo di condanna del MI al pagamento delle spese di giudizio contenuto nella sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 889/2016 in quanto reso, appunto, nei confronti di soggetto inesistente.
In applicazione del principio richiamato, consegue l'accoglimento della spiegata opposizione e deve quindi concludersi nel senso della declaratoria della inesistenza del diritto degli opposti a procedere in executivis e la derivante inefficacia assoluta del precetto opposto per inesistenza giuridica del titolo posto a fondamento dello stesso precetto>>.
§. Orbene, con il primo motivo di gravame, si lamenta l'omesso esame officioso dell'ammissibilità dell'opposizione a precetto, attesa la mancata attivazione degli ordinari mezzi di impugnazione circa
l'asserita nullità della sentenza (art. 161 cpc).
La doglianza è infondata.
L'esame del motivo rende opportuni brevi cenni in ordine ai diversi istituti della nullità e dell'inesistenza della sentenza, nonché ai diversi strumenti processuali approntati dal nostro ordinamento per farli valere, già opportunamente richiamati, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dal giudice di prime cure.
In particolare, deve evidenziarsi che mentre la nullità costituisce un vizio dell'atto giuridico, da far valere con i mezzi di impugnazione previsti dalla legge e sanabile con il passaggio in giudicato della sentenza (art. 161, comma 1, c.p.c.), l'inesistenza, che ricorre allorché manchino gli elementi o requisiti indispensabili perché l'atto possa configurarsi giuridicamente come sentenza, può essere rilevata in ogni tempo, anche d'ufficio, non essendo sanabile.
Come già correttamente rilevato dal tribunale, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'inesistenza della sentenza è configurabile, oltre che nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, comma secondo, c.p.c. (mancanza della sottoscrizione del giudice), in tutti i casi in cui la stessa manchi di quel minimo di elementi o presupposti necessari per la produzione dell'effetto di certezza giuridica proprio del giudicato o quando sia pronunciata da un organo privo di qualsiasi potere giurisdizionale, o - per quel che rileva nel presente giudizio - quando presenti un dispositivo contraddittorio, incomprensibile, incerto o assurdo (Cass.
27428/2009), o ancora quando sia emessa nei confronti di un soggetto inesistente.
5 In tali ipotesi la sentenza esiste solo formalmente come provvedimento giurisdizionale, produce effetti di natura processuale, esaurendo in particolare il potere decisorio del giudice, ed è idonea al giudicato solo formale;
tuttavia, in ragione del suo contenuto, la pronuncia non è idonea a produrre l'effetto di accertamento (o di condanna o costitutivo) di cui all'art. 2909 c.c., ed è quindi impugnabile con i rimedi ordinari (con la conseguenza che in tale ultima ipotesi, diversamente da quanto accade per i vizi che comportano la nullità, il giudice, dichiarata l'inesistenza della sentenza, deve rimettere le parti nel grado in cui tale radicale vizio si sia verificato, venendo in tal caso consentita, a differenza dell'actio nullitatis, la continuazione del giudizio, con la pronuncia di una decisione di merito, nell'ambito dello stesso processo;
Cass.
1816/1999), oltre ad essere assoggettata, in ogni tempo, ad un'eventuale, autonoma azione di accertamento negativo diretta a farne dichiarare l'inefficacia (in ragione dell'interesse del sistema che tende ad espellere dall'ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi;
Cass. 3810/2022) o anche alla sola c.d. exceptio nullitatis, quale è appunto quella sollevata con l'opposizione a precetto esperita nel caso di specie.
Fermo quanto precede, nella specie, la sentenza n. 393/2007 del tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, da un lato, affermava
l'inesistenza del Controparte_8
Marano di Napoli, per difetto di titolo costitutivo,
[...]
e, dall'altro, illogicamente, condannava lo stesso MI
(dichiarato inesistente) al pagamento delle spese a favore di controparte (con distrazione in favore dell'avv. ON); allo stesso modo, la sentenza n. 889/2016 della Corte di appello di Napoli, rilevata l'inammissibilità (per tardività) del gravame proposto contro l'anzidetta sentenza n. 393/2007 (così formalmente passata in giudicato), condannava (l'inesistente) MI appellante al pagamento delle spese del grado (con distrazione in favore degli avv.ti
AT ON e : trattasi, pertanto, di sentenze Parte_1 correttamente ritenute inesistenti (e non già nulle) dal primo giudice, perché caratterizzate da un dispositivo palesemente ed intrinsecamente illogico e contraddittorio, per non dire assurdo, contenente una condanna nei confronti di un soggetto dichiarato inesistente.
In tal senso, peraltro, si è già espressa questa stessa Corte in analoghi giudizi aventi ad oggetto l'opposizione a precetto fondato su titoli giudiziali con cui prima si dichiarava l'inesistenza del
[...]
in Marano di Controparte_7
Napoli”, per difetto di titolo costitutivo, per poi condannarlo alle spese di lite (cfr. sentenze n. 1396/2017 del 27.3.2017, n. 48/2018
6 dell'8.1.2018, n. 1521/2019 del 19.3.209, prodotte dalla difesa degli opponenti/odierni appellati).
Ebbene, il giudice di prime cure non solo ha esaminato la censura proposta dagli opposti/odierni appellanti, oggi trasfusa nel primo motivo di gravame (con ciò escludendo che vi sia omessa pronuncia), ma è anche pervenuto alla condivisa conclusione della sua infondatezza, idoneamente argomentando che contro un titolo esecutivo di natura giudiziale, affetto da nullità insanabile o inesistenza, oltre a potersi proporre gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall'ordinamento, è alternativamente esperibile l'opposizione a precetto o l'azione di accertamento negativo (actio nullitatis), e che, quindi, il primo dei due rimedi esperito dagli opponenti era perfettamente Parte_2 ammissibile ed attivabile in via alternativa al secondo (actio nullitatis).
Il principio di diritto applicato dal tribunale si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in subiecta materia, esplicitato in Cass. 3277/2015, già richiamata nella sentenza gravata (“Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame”), recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 2785/2025).
Restano così superate tutte le contrarie deduzioni dell'appellante, in gran parte inconferenti perché inerenti alla diversa ipotesi di nullità della sentenza, come detto non ricorrente nella specie, e ciò tanto più ove si consideri che, anche a prescindere dall'affermazione dell'inesistenza giuridica del titolo azionato con il precetto opposto, gli opponenti/odierni appellati venivano intimati quali eredi di
, nei cui confronti, tuttavia, non risulta emessa Persona_3 alcuna condanna, essendosi egli costituito quale (presunto) amministratore di un MI dichiarato inesistente, giammai in proprio.
§. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1362 c.c. con riferimento all'ermeneutica degli atti negoziali giudiziari e delle sentenze, assumendo che un'interpretazione sostanziale del contenuto dei titoli opposti avrebbe consentito al primo giudice di rilevare che la condanna alle spese era
7 stata emessa nei confronti di un'associazione non riconosciuta disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c. denominata
[...]
Marano di Napoli”, e non già dell'ente di Controparte_7 gestione MI, disciplinato dagli artt. 1100/1117 c.c., dichiarato inesistente (cfr. pagg. 13-17 dell'appello).
La doglianza è infondata.
Giova al riguardo rilevare che nel nostro ordinamento, in forza di quanto disposto dall'art. 474 c.p.c., vige il principio “nulla executio sine titulo”, che impone che il titolo esecutivo debba non solo pre- esistere all'esecuzione, ma permanere per tutta la sua durata.
In forza di tale principio, il giudice, in sede di esecuzione, è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, tra le quali la presenza del titolo esecutivo e, ove esso manchi, è tenuto a dichiarare improcedibile l'esecuzione “in quanto mancante di un suo presupposto fondamentale” (Cass. 15605/2017).
A ciò si aggiunga che, come già si è detto, è precluso al giudice dell'opposizione qualsivoglia esame nel merito della controversia e sulla validità della decisione che ha dato origine al titolo esecutivo, dovendosi egli limitare a verificare la sua attuale esistenza ed efficacia, senza poter effettuare interpretazioni estensive del suo contenuto precettivo.
Ebbene, tornando al caso di specie, si osserva che nei giudizi definiti con le sentenze poste alla base del precetto opposto non risultano formalmente proposte domande di accertamento dell'esistenza di un'associazione non riconosciuta denominata “ Controparte_7
; conseguentemente, né la sentenza n. 393/2007 del
[...]
Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Marano, né la sentenza n.
889/2016 della Corte di appello di Napoli contengono espresse statuizioni in tal senso, limitandosi a dichiarare esclusivamente l'inesistenza (per difetto di titolo costituivo) dell'ente di gestione Cont
“MI via Baracca n. 18 - Parti comuni - P.co Meo osaria in Marano”, al quale solo si faceva riferimento (precisandosi nella sentenza n. 393/2007, che: “…pertanto, il convenuto (MI), nel presente giudizio, non poteva né convocare né approvare alcunché in quanto non esistono, al civico 18 di via Baracca in Marano di Napoli parti comuni ai proprietari di appartamenti siti nei 7 fabbricati componenti il parco ivi situato”) .
Oltre al dato letterale delle pronunce, giova peraltro rilevare, per completezza, che le argomentazioni in forza delle quali il tribunale di
Napoli, sezione staccata di Marano, e la Corte di Appello di Napoli dichiaravano l'inesistenza del MI appaiono incompatibili con la presunta affermazione dell'esistenza di un'associazione non riconosciuta, dedotta dall'appellante e rimasta comunque indimostrata.
8 Infatti, il tribunale di Napoli, sezione staccata di Marano, specificava di accogliere la domanda attorea (proposta da otto condomini) di annullamento delle delibere assembleari dell'1.1.1996 e del
16.11.1999 del “MI via Baracca n. 18 - Parti comuni - P.co in Marano”, non già per i motivi di annullabilità - CP_5 tardivamente proposti oltre il termine ex art. 1137 c.c. - dedotti in citazione, ma per il giudicato formatosi sulla base della sentenza n.
462/06 dello stesso tribunale, che aveva dichiarato l'inesistenza del
MI per mancanza di titolo costitutivo; analogamente, la
Corte di appello argomentava la propria decisione di inammissibilità del gravame, oltre che con la decorrenza del termine ex art. 327 c.p.c., con la (ulteriore) motivazione che la proposizione dell'appello da parte dell'amministratore del MI non era stata preceduta da una preventiva autorizzazione assembleare in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.p.c.; ebbene, il richiamo agli articoli 1137, 1130 e 1131 c.c. costituisce ulteriore riprova che alcun sia pur implicito riferimento fosse contenuto nei predetti titoli ad una associazione non riconosciuta, regolata da articoli e principi ben diversi, riportati dagli artt. 36 e segg. del codice civile.
In definitiva, dunque, anche il secondo motivo di gravame è infondato, dovendosi ribadire che le sentenze poste alla base del precetto opposto sono state emesse esclusivamente nei confronti dell'ente di gestione “MI via Baracca n. 18 - Parti comuni -
P.co Meo M. Rosaria in Marano”, dichiarato inesistente, il che precludeva al primo giudice di interpretarne estensivamente il contenuto precettivo, sì da estenderlo ad una (non meglio identificata) associazione non riconosciuta.
§. Restano assorbite dal rigetto dei primi due motivi di gravame le restanti doglianze, con cui si ripropongono le medesime contestazioni già svolte in prime cure e (correttamente) ritenute assorbite dal tribunale, in forza del richiamato principio della c.d. “ragione più liquida”, a seguito dell'accoglimento del primo motivo dell'atto di opposizione a precetto (cfr., sull'argomento, ex multis, Cass.
9309/2020: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; nello stesso senso, Cass., sez. II, 29 settembre
2020, n. 20555 ).
II. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei
9 parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura e del valore dell'affare (da € 5.200,01 fino ad €
26.000,00), delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Sergio Gambardella, dichiaratosi antistatario.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 314
R.G.A.C. per l'anno 2019, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 2255/2018, pubblicata in data
29.8.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante in proprio e quale Parte_1 legataria dei crediti professionali dell'avv. AT ON, al pagamento, in favore di , Controparte_1 Controparte_2
e , delle spese del grado, che si Controparte_3 Controparte_4 liquidano in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio
Gambardella, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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