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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta al n. 22431/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.10.2024, vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Roma, via Bu Meliana Parte_1
12, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cruciani, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano Maranello, giusta delega in calce all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore;
- attore
E
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. e , contumaci - convenute CP_2
NONCHE'
- in persona del legale rappresentante p.t., con CP_3
rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Borgatti 25, presso lo studio dell'Avv. Antongiulio Agostinelli, rappresentata e difesa dall'Avv.
Erika Villanova del Foro di Milano giusta delega in atti;
- convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.10.2024, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta autorizzate ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la CP_3 [...]
, e . Controparte_4 Controparte_1 CP_2
L'attore esponeva che:
- il giorno 1.8.2019, verso le ore 17,00, si trovava alla guida del proprio motociclo Kymco tg. EB45057, privo di copertura assicurativa e percorreva la via Giuseppe Allievo con direzione via Taverna in Roma, a velocità moderata e all'interno della propria corsia di marcia quando, giunto all'altezza del civico 53, veniva urtato dal veicolo Citroen C1 tg.
FV856VL di proprietà della e condotto da Controparte_1 [...]
la quale, uscendo dal parcheggio del supermercato “Agorà”, si CP_2
immetteva sulla strada principale, violando la segnaletica orizzontale e verticale di Stop ivi esistente;
- sul luogo intervenivano gli agenti di polizia Roma Capitale, che provvedevano ad effettuare i rilievi e a redigere rapporto di incidente stradale;
- a seguito dell'urto egli riportava lesioni fisiche, mentre il motociclo rimaneva danneggiato e veniva rottamato, stante l'antieconomicità della riparazione;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, malgrado la responsabilità dell'assicurata nell'evento. Concludeva pertanto per la concessione, a titolo di provvisionale, di una somma parti ad € 50.000,00 (o altra maggiore o minore) in favore dell'attore e, nel merito, per l'accoglimento della domanda, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'occorso e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva la eccependo preliminarmente CP_3
l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 CdA,
l'improcedibilità per mancato valido invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, contestando nel merito la domanda attorea, infondata e non provata, stante peraltro la responsabilità dello stesso attore nell'occorso, come ricavabile dalle risultanze del rapporto di incidente stradale in atti, contestando anche il quantum della pretesa attorea e la legittimità della richiesta provvisionale, concludendo per la declaratoria di improponibilità ed improcedibilità e nel merito per il rigetto o, in subordine, per il riconoscimento delle sole somme effettivamente dovute.
I restanti convenuti, regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le memorie, il giudice, ritenuto opportuno decidere con sentenza sulle eccezioni di rito sollevate dalla compagnia, invitava le parti a precisare le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta e tratteneva la causa in decisione all'udienza del 26.10.2021, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
All'esito, pronunciava sentenza non definitiva, con la quale, dichiarata proponibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
della e di , CP_3 Controparte_1 CP_2
disponeva per l'ulteriore prosecuzione del giudizio. Nel corso dell'istruttoria, era ammessa ed espletata la prova per interpello e testi nonché disposta ed espletata ctu medico legale sulla persona dell'attore.
All'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto redatto dagli agenti di polizia locale giunti sul luogo del fatto a distanza di circa 45 minuti dall'incidente, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, la dinamica del sinistro può così ricostruirsi: verso le ore 17,00 dell'1.8.2019 , alla guida della CP_2
Citroen C1 tg. FV856VL di proprietà della Controparte_1
usciva da un'area di parcheggio per immettersi su via Allievo in direzione via Silvestri, quando, iniziata la manovra di immissione e svolta a destra, veniva urtata dal motociclo Kymco People tg. EB45057 privo di copertura assicurativa, condotto da , odierno attore, il quale Persona_1
procedeva sulla medesima corsia di marcia, ma contromano.
Dall'esame dello schizzo planimetrico, sia pure non in scala, redatto dagli agenti intervenuti, i quali hanno accertato che al loro arrivo i mezzi erano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, si ricava agevolmente che il veicolo della si era fermato subito dopo la manovra di immissione nella carreggiata, con la parte anteriore rivolta verso la via Allievo in direzione via Silvestri.
Il motociclo, a sua volta, era adagiato a ridosso della parte anteriore destra del veicolo e ciò conforta la ricostruzione dell'urto da parte del mezzo a due ruote, conto l'autoveicolo, atteso peraltro che, come emergente dal rapporto, la vettura riportava “lieve abrasione sportello anteriore destro. Ammaccatura introflessa del parafango laterale anteriore destro. Rottura e abrasione del paraurti anteriore che risulta essere distaccato. Ammaccatura cofano anteriore.”.
Dall'esame del grafico emerge altresì che l'urto si verificava sulla via
Allievo direzione via Silvestri e che il motociclo proveniva alla destra della vettura quindi, inevitabilmente, il conducente del motociclo procedeva contromano.
Nel corso del giudizio sono stati ascoltati i testimoni indotti dalle parti.
Il teste indotto dall'attore, ha riferito di aver assistito Testimone_1
all'incidente, dichiarando che “ … la macchina … usciva dal parcheggio alla destra rispetto al senso di marcia del motociclista, ed ho visto il motociclista urtare la vettura sulla fiancata destra;
facendo la curva il motociclista ha urtato la vettura, credo percorresse la sua corsia;
io mi trovavo a circa 30-40 metri dal punto dell'incidente; ricordo che per immettersi sulla via provenendo dal parcheggio vi era uno stop;
mi sono avvicinato per prestare soccorso, mi sono fermato circa 5-10 minuti al massimo, il motociclista era per terra, era poco cosciente,
l'automobilista, che era una donna, è scesa dalla macchina;
non so dire se fosse sola o meno in macchina;
ho chiesto ad altri presenti se avevano chiamato l'ambulanza e mi è stato detto che anche il fratello del motociclista, che non era li ma poi so che è venuto, aveva chiamato
l'ambulanza; non ho visto arrivare i vigili e credo che non fossero stati chiamati, avvisato dallo stesso infortunato;
prima di andare via ho lasciato il mio numero di telefono al motociclista infortunato e poi sono stato contattato da il fratello;
il motociclista, prima Tes_2
dell'urto, ha tentato di schivare la vettura con un piccolo movimento ma non c'è riuscito. al momento del fatto ero da solo;
non ho visto arrivare l'ambulanza. … non so dire se l'automobilista, prima di immettersi sulla via, si fosse fermata allo stop, io ho sentito il rumore dell'urto e ho visto l'impatto; il motociclista non procedeva contromano; l'urto è avvenuto quando la vettura si stava immettendo sulla carreggiata, grossomodo al centro della corsia di marcia del motociclista ...”.
Il teste ha dichiarato che era “… appena uscito dal Testimone_3
supermercato li davanti ed ho visto passare il motociclo ed una vettura
l'ha preso in pieno;
lui procedeva all'interno della propria corsia;
ho visto la vettura uscire in retromarcia dal parcheggio e prenderlo in pieno; il motociclista era in terra e si lamentava, gli ho lasciato il mio numero di telefono e sono andato subito via, non ho visto pertanto arrivare gli agenti di Polizia locale;
c'era un'altra persona che stava chiamando l'ambulanza; il motociclista procedeva regolarmente quando
è stato urtato;
non ho visto arrivare l'ambulanza, ero andato via prima. Il motociclo procedeva su via Allievo in direzione centro, la vettura usciva dal parcheggio del supermercato Agorà”.
La teste indotta dalla convenuta, ha dichiarato che Testimone_4
“… al momento del fatto mi trovavo a bordo dell'auto di CP_2
da lei condotta ed ero seduta sui sedili posteriori;
eravamo in 4 nell'auto, compresa lei;
non ricordo benissimo il fatto;
stavamo tornando dal lavoro, lavoravamo in zona Trionfale, stavamo uscendo da un parcheggio, ricordo che c'è stato lo scontro, la stava uscendo dal parcheggio per immettersi sulla carreggiata, non era uscita del tutto, il motorino proveniva dalla nostra destra e c'è stato
l'urto; ho soltanto sentito l'urto e posso dire che la macchina non si era immessa del tutto sulla carreggiata;
non posso riferire altro perché al momento del fatto ero dietro, guardavo il telefono;
ricordo
l'arrivo dell'ambulanza, non so dire se arrivarono i vigili o meno, penso di si;
la vettura si immetteva non in retromarcia. Non ho subito alcuna lesione”.
Ritiene il giudicante che le dichiarazioni testimoniali raccolte non siano idonee a far ritenere provata una diversa dinamica rispetto a quella sopra descritta, tenuto conto della genericità e non univocità delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate e della contrarietà delle stesse alle evidenze oggettive acquisite agli atti, quali, ad esempio, che la usciva dal parcheggio non in retromarcia e che il tratto fosse rettilineo e non in curva.
Oltretutto, appare anomala la circostanza che il , nella Per_1
dichiarazione dattiloscritta e sottoscritta prodotta agli agenti di Polizia locale, avente ad oggetto la descrizione del sinistro, non abbia fatto alcun cenno alla presenza, sul luogo del fatto, di testimoni oculari che, avvicinatisi, gli avevano lasciato i propri dati per essere contattati e rendere testimonianza.
Ne deriva che la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva alla condotta imprudente del motociclista con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Persona_1
, CP_3 Controparte_4 [...]
e . CP_1 CP_2
- condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta CP_3
delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed € 3.400,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge. Così deciso in Roma il 15.1.2025 IL GIUDICE
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta al n. 22431/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 15.10.2024, vertente
TRA
- , elettivamente domiciliato in Roma, via Bu Meliana Parte_1
12, presso lo studio dell'Avv. Stefano Cruciani, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stefano Maranello, giusta delega in calce all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore;
- attore
E
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. e , contumaci - convenute CP_2
NONCHE'
- in persona del legale rappresentante p.t., con CP_3
rappresentanza gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Borgatti 25, presso lo studio dell'Avv. Antongiulio Agostinelli, rappresentata e difesa dall'Avv.
Erika Villanova del Foro di Milano giusta delega in atti;
- convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale;
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.10.2024, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta autorizzate ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la CP_3 [...]
, e . Controparte_4 Controparte_1 CP_2
L'attore esponeva che:
- il giorno 1.8.2019, verso le ore 17,00, si trovava alla guida del proprio motociclo Kymco tg. EB45057, privo di copertura assicurativa e percorreva la via Giuseppe Allievo con direzione via Taverna in Roma, a velocità moderata e all'interno della propria corsia di marcia quando, giunto all'altezza del civico 53, veniva urtato dal veicolo Citroen C1 tg.
FV856VL di proprietà della e condotto da Controparte_1 [...]
la quale, uscendo dal parcheggio del supermercato “Agorà”, si CP_2
immetteva sulla strada principale, violando la segnaletica orizzontale e verticale di Stop ivi esistente;
- sul luogo intervenivano gli agenti di polizia Roma Capitale, che provvedevano ad effettuare i rilievi e a redigere rapporto di incidente stradale;
- a seguito dell'urto egli riportava lesioni fisiche, mentre il motociclo rimaneva danneggiato e veniva rottamato, stante l'antieconomicità della riparazione;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni, malgrado la responsabilità dell'assicurata nell'evento. Concludeva pertanto per la concessione, a titolo di provvisionale, di una somma parti ad € 50.000,00 (o altra maggiore o minore) in favore dell'attore e, nel merito, per l'accoglimento della domanda, con condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti a causa dell'occorso e con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva la eccependo preliminarmente CP_3
l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 CdA,
l'improcedibilità per mancato valido invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, contestando nel merito la domanda attorea, infondata e non provata, stante peraltro la responsabilità dello stesso attore nell'occorso, come ricavabile dalle risultanze del rapporto di incidente stradale in atti, contestando anche il quantum della pretesa attorea e la legittimità della richiesta provvisionale, concludendo per la declaratoria di improponibilità ed improcedibilità e nel merito per il rigetto o, in subordine, per il riconoscimento delle sole somme effettivamente dovute.
I restanti convenuti, regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., depositate le memorie, il giudice, ritenuto opportuno decidere con sentenza sulle eccezioni di rito sollevate dalla compagnia, invitava le parti a precisare le conclusioni mediante deposito di note di trattazione scritta e tratteneva la causa in decisione all'udienza del 26.10.2021, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
All'esito, pronunciava sentenza non definitiva, con la quale, dichiarata proponibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_1
della e di , CP_3 Controparte_1 CP_2
disponeva per l'ulteriore prosecuzione del giudizio. Nel corso dell'istruttoria, era ammessa ed espletata la prova per interpello e testi nonché disposta ed espletata ctu medico legale sulla persona dell'attore.
All'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, segnatamente il rapporto redatto dagli agenti di polizia locale giunti sul luogo del fatto a distanza di circa 45 minuti dall'incidente, con i rilievi effettuati e le dichiarazioni raccolte, la dinamica del sinistro può così ricostruirsi: verso le ore 17,00 dell'1.8.2019 , alla guida della CP_2
Citroen C1 tg. FV856VL di proprietà della Controparte_1
usciva da un'area di parcheggio per immettersi su via Allievo in direzione via Silvestri, quando, iniziata la manovra di immissione e svolta a destra, veniva urtata dal motociclo Kymco People tg. EB45057 privo di copertura assicurativa, condotto da , odierno attore, il quale Persona_1
procedeva sulla medesima corsia di marcia, ma contromano.
Dall'esame dello schizzo planimetrico, sia pure non in scala, redatto dagli agenti intervenuti, i quali hanno accertato che al loro arrivo i mezzi erano ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, si ricava agevolmente che il veicolo della si era fermato subito dopo la manovra di immissione nella carreggiata, con la parte anteriore rivolta verso la via Allievo in direzione via Silvestri.
Il motociclo, a sua volta, era adagiato a ridosso della parte anteriore destra del veicolo e ciò conforta la ricostruzione dell'urto da parte del mezzo a due ruote, conto l'autoveicolo, atteso peraltro che, come emergente dal rapporto, la vettura riportava “lieve abrasione sportello anteriore destro. Ammaccatura introflessa del parafango laterale anteriore destro. Rottura e abrasione del paraurti anteriore che risulta essere distaccato. Ammaccatura cofano anteriore.”.
Dall'esame del grafico emerge altresì che l'urto si verificava sulla via
Allievo direzione via Silvestri e che il motociclo proveniva alla destra della vettura quindi, inevitabilmente, il conducente del motociclo procedeva contromano.
Nel corso del giudizio sono stati ascoltati i testimoni indotti dalle parti.
Il teste indotto dall'attore, ha riferito di aver assistito Testimone_1
all'incidente, dichiarando che “ … la macchina … usciva dal parcheggio alla destra rispetto al senso di marcia del motociclista, ed ho visto il motociclista urtare la vettura sulla fiancata destra;
facendo la curva il motociclista ha urtato la vettura, credo percorresse la sua corsia;
io mi trovavo a circa 30-40 metri dal punto dell'incidente; ricordo che per immettersi sulla via provenendo dal parcheggio vi era uno stop;
mi sono avvicinato per prestare soccorso, mi sono fermato circa 5-10 minuti al massimo, il motociclista era per terra, era poco cosciente,
l'automobilista, che era una donna, è scesa dalla macchina;
non so dire se fosse sola o meno in macchina;
ho chiesto ad altri presenti se avevano chiamato l'ambulanza e mi è stato detto che anche il fratello del motociclista, che non era li ma poi so che è venuto, aveva chiamato
l'ambulanza; non ho visto arrivare i vigili e credo che non fossero stati chiamati, avvisato dallo stesso infortunato;
prima di andare via ho lasciato il mio numero di telefono al motociclista infortunato e poi sono stato contattato da il fratello;
il motociclista, prima Tes_2
dell'urto, ha tentato di schivare la vettura con un piccolo movimento ma non c'è riuscito. al momento del fatto ero da solo;
non ho visto arrivare l'ambulanza. … non so dire se l'automobilista, prima di immettersi sulla via, si fosse fermata allo stop, io ho sentito il rumore dell'urto e ho visto l'impatto; il motociclista non procedeva contromano; l'urto è avvenuto quando la vettura si stava immettendo sulla carreggiata, grossomodo al centro della corsia di marcia del motociclista ...”.
Il teste ha dichiarato che era “… appena uscito dal Testimone_3
supermercato li davanti ed ho visto passare il motociclo ed una vettura
l'ha preso in pieno;
lui procedeva all'interno della propria corsia;
ho visto la vettura uscire in retromarcia dal parcheggio e prenderlo in pieno; il motociclista era in terra e si lamentava, gli ho lasciato il mio numero di telefono e sono andato subito via, non ho visto pertanto arrivare gli agenti di Polizia locale;
c'era un'altra persona che stava chiamando l'ambulanza; il motociclista procedeva regolarmente quando
è stato urtato;
non ho visto arrivare l'ambulanza, ero andato via prima. Il motociclo procedeva su via Allievo in direzione centro, la vettura usciva dal parcheggio del supermercato Agorà”.
La teste indotta dalla convenuta, ha dichiarato che Testimone_4
“… al momento del fatto mi trovavo a bordo dell'auto di CP_2
da lei condotta ed ero seduta sui sedili posteriori;
eravamo in 4 nell'auto, compresa lei;
non ricordo benissimo il fatto;
stavamo tornando dal lavoro, lavoravamo in zona Trionfale, stavamo uscendo da un parcheggio, ricordo che c'è stato lo scontro, la stava uscendo dal parcheggio per immettersi sulla carreggiata, non era uscita del tutto, il motorino proveniva dalla nostra destra e c'è stato
l'urto; ho soltanto sentito l'urto e posso dire che la macchina non si era immessa del tutto sulla carreggiata;
non posso riferire altro perché al momento del fatto ero dietro, guardavo il telefono;
ricordo
l'arrivo dell'ambulanza, non so dire se arrivarono i vigili o meno, penso di si;
la vettura si immetteva non in retromarcia. Non ho subito alcuna lesione”.
Ritiene il giudicante che le dichiarazioni testimoniali raccolte non siano idonee a far ritenere provata una diversa dinamica rispetto a quella sopra descritta, tenuto conto della genericità e non univocità delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate e della contrarietà delle stesse alle evidenze oggettive acquisite agli atti, quali, ad esempio, che la usciva dal parcheggio non in retromarcia e che il tratto fosse rettilineo e non in curva.
Oltretutto, appare anomala la circostanza che il , nella Per_1
dichiarazione dattiloscritta e sottoscritta prodotta agli agenti di Polizia locale, avente ad oggetto la descrizione del sinistro, non abbia fatto alcun cenno alla presenza, sul luogo del fatto, di testimoni oculari che, avvicinatisi, gli avevano lasciato i propri dati per essere contattati e rendere testimonianza.
Ne deriva che la responsabilità del sinistro va ascritta in via esclusiva alla condotta imprudente del motociclista con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Persona_1
, CP_3 Controparte_4 [...]
e . CP_1 CP_2
- condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta CP_3
delle spese di lite, che liquida in € 30,00 per spese ed € 3.400,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge. Così deciso in Roma il 15.1.2025 IL GIUDICE